COMUNE DI FIRENZE

REGOLAMENTO EDILIZIO

Allegato "C"
Criteri interpretativi ed applicativi di altre norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica
(modificato con del C.C. 346/00)



1. Applicazione della L. 10/77

1.1 Per quanto attiene la legge 28 gennaio 1977, n. 10, valgono i criteri interpretativi di cui al presente articolo.

1.2 Articolo 4, ultimo comma
La restrizione di cui alla lettera "a" si riferisce espressamente ai soli edifici ad uso residenziale esterni al perimetro dei centri abitati e per i medesimi impone, di fatto, un indice Uf non superiore a 0,0093 mq./mq. (dato dall’indice If massimo ammesso - 0,03 - diviso per l’altezza virtuale - ml. 3,20 - stabilita dall’art. 43 del Regolamento per gli immobili ad uso residenziale)
La restrizione di cui alla lettera "b" colpisce tutti gli edifici compresi nel centro abitato, a qualsiasi uso destinati, e limita gli interventi ammissibili a quelli di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo (salvo che non si tratti di aree non pianificate riconducibili ai casi di cui all’art. 27 della L. 457/78 come sostituito dall’art. 14 della L. 179/92 oppure dell’art. 34 della L.R. 5/95, nei qual casi sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia);
La restrizione di cui alla lettera "c" opera nei confronti dei soli edifici o complessi a destinazione produttiva esterni al perimetro dei centro abitato e per i medesimi impone, di fatto, un indice R.C. non superiore al 10%.
Le limitazioni di cui alla lettera "a" operano non solo nei confronti degli edifici residenziali ma anche per tutti gli edifici a diversa destinazione che non siano effettivamente classificabili come produttivi.
Quanto precede anche ai fini degli interventi ammissibili nelle aree già sottoposte a vincoli decaduti, nelle quali, come noto, trova applicazione l’ultimo comma dell’art. 4 L. 10/77.

  1.3 Articolo 10, ultimo comma
La prescrizione di cui all’ultimo comma trova applicazione ogni qualvolta venga messa in atto un mutamento di destinazione entro dieci anni dall’ultimazione dei lavori, anche se questo è di tipo meramente funzionale ed avviene pertanto senza esecuzione di opere edilizie a ciò preordinate.  
2. Applicazione della L. 457/78
(abrogato con del C.C. 346/00)
  3. Applicazione della L. 94/82 3.1 Per quanto attiene il decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, valgono i criteri interpretativi di cui al presente articolo.

3.2 Articolo 7, comma 2
Alle opere di cui alle lettere "a", "b" e "c" si applica il regime autorizzativo solo quando non siano soggette ai vincoli di cui al D.Lgs. 490/99 (in questo secondo caso sempre che per le medesime sia necessario il rilascio di autorizzazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 490/99).
Per quanto attiene le pertinenze di cui alla lettera "a" del comma in questione, si considerano tali le opere che rispondano alle seguenti caratteristiche :


4. Applicazione della L. 13/89

4.1 Per quanto attiene la legge 9 gennaio 1989, n. 13, valgono i criteri interpretativi di cui al presente articolo.

4.2 Articolo 3, comma 1
La deroga di cui al primo comma dell’art. 3 si applica previa valutazione discrezionale da parte dei soggetti preposti alla valutazione del progetto ed al rilascio della concessione od autorizzazione edilizia. Non è pertanto consentito avvalersi di D.I.A. nel caso di opere che, pur assentibili, siano richieste in forza della deroga disposta dal richiamato art. 3.

4.3 (abrogato con del. C.C. 346/00)

5. Applicazione della L. 122/89 5.1 Per quanto attiene la legge 24 marzo 1989, n. 122, valgono i criteri interpretativi di cui al presente articolo.

5.2 Articolo 9, comma 1
La deroga di cui al primo comma dell’art. 9 si applica esclusivamente per la realizzazione di spazi per parcheggio a servizio di edifici esistenti.

5.3 Articolo 11, comma 1
La qualificazione come opere di urbanizzazione (anche ai sensi dell’art. 9, primo comma, lettera "f", della L. 10/77) riguarda tutti gli spazi per parcheggi, siano essi da realizzarsi in conformità che in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi.

6. Applicazione della L. 47/85 6.1 Per quanto attiene la legge 28 febbraio 1985, n. 47, valgono i criteri interpretativi di cui al presente articolo.

6.2 Articolo 15, secondo comma
La facoltà di apportare le varianti di cui al primo comma dell’art. 15 non trova applicazione nel caso di interventi classificati di restauro (art. 6.2 N.T.A.) o di conservazione (art. 6.1 N.T.A.).
Dette varianti non sono pertanto mai ammissibili nel corso degli interventi su edifici sottoposti alle classi di intervento "0" ed "1".

6.3 Articolo 15, terzo comma
L’approvazione delle varianti apportate deve essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori e comunque, in assenza della medesima, nei termini di validità dell’atto in forza del quale le opere sono state eseguite (nel caso delle concessioni prima che ne sia pronunciata la decadenza come prescritto al comma 7.3 del Regolamento).

6.4 Articolo 26, commi dal primo al quarto
La procedura di asseveramento prevista ai commi da primo a quarto dell’art. 26 si assume assorbita dalla nuova procedura di Denuncia di Inizio Attività introdotta dall’art. 4 della L. 493/93 come sostituito dall’art. 2 della L. 662/96 e di cui all’art. 5 del Regolamento.
Le comunicazioni a suo tempo rimesse ai sensi dell’art. 26 della L.47/85 e non ancora definite si considerano a tutti gli effetti equiparate a D.I.A. e per il loro perfezionamento di applica la stessa disciplina prevista per le D.I.A.

6.5 Articolo 26, ultimo comma
Costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 817, 818 e 819 del codice civile, gli spazi per parcheggio di cui all’art. 41 sexies della L. 1150/42 (al momento dell’entrata in vigore della L. 47/85 come sostituito dall’art. 18 della L. 765/67 ed oggi come sostituito dall’art. 2 della L. 122/89) nei limiti delle quantità prescritte dallo stesso art. 41al momento della loro realizzazione.
Eventuali parcheggi in eccedenza rispetto a detta quantità minima non sono considerati pertinenziali e conseguentemente non sono sottoposti alle stesse restrizioni, salvo che non siano stati realizzati espressamente come parcheggi pertinenziali, in forza della deroga di cui all’art. 9 della L. 122/89 oppure delle apposite previsioni del P.R.G. vigente.
7. Applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. 7.1 Per quanto attiene le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. valgono i criteri interpretativi di cui al presente articolo. 7.2 Articolo 5 : Manutenzione straordinaria 7.3 Articolo 6 : Conservazione, Restauro e Risanamento Conservativo 7.4 Articolo 7 : Ristrutturazione edilizia 7.5 (abrogato con del. C.C. 346/00).

7.6 Articolo 9 : Ristrutturazione urbanistica

7.7 Articolo 15 : Zona omogenea A
Gli immobili che costituiscono l’ambito organico A5 (nuclei ed edifici storici diffusi sul territorio), anche quando ubicati in zona omogenea "E", costituiscono a tutti gli effetti zona omogenea "A" e pertanto ai medesimi non si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 64/95 e successive modifiche. 7.8 Articolo 17 : Classe 0
Per quanto attiene gli edifici o parte di essi ricadenti in classe "0", vale quanto già espresso trattando dell’intervento di conservazione in merito alla esatta natura e portata del decreto di vincolo ed agli eventuali ulteriori approfondimenti da operare in sede di progetto. Le parti di edificio non direttamente interessate dal vincolo si considerano ricadenti in classe "1" e pertanto vi sono ammessi tutti gli interventi previsti da tale tipo di classificazione (vedi art. 18). 7.9 Articolo 18 : Classe 1
Negli edifici di classe "1" le opere con la consistenza quantitativa e qualitativa della manutenzione straordinaria debbono essere progettate ed eseguite con i criteri e le modalità proprie dell’intervento di restauro (supportandole quindi con una adeguata analisi storico-critica) e verranno pertanto come tali classificate.
La preventiva approvazione dei progetti di parte della Soprintendenza è prescritta solo quando ciò rientri nella competenza dell’Ente. 7.10 Articolo 19 : Classe 2
Per gli edifici esistenti in contrasto con i caratteri delle aree tutelate la prescrizione della demolizione trova applicazione quando i medesimi risultino incompatibili con i valori tutelati. In tal caso può essere ammesso il recupero delle S.U.L. da demolire nel contesto di progetti generali di restauro estesi all’intera area in classe "2" e che dimostrino la compatibilità del recupero con i valori oggetto di tutela (vedi anche quanto precisato in seguito in merito alle sottozone H per le quali è prescritta la classe di intervento "2"). 7.11 Articolo 20 : Classe 3
La limitazione di cui all’art. 5.2 si applica ai soli agli edifici di classe 3 ricadenti nel Centro Storico Monumentale ed opera esclusivamente con riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria, risultando invece ammesse le stesse opere quando ricomprese in progetti di restauro o risanamento conservativo (quanto precede per le ragioni già espresse nel dettaglio trattando della manutenzione straordinaria ed in particolare del comma 5.2.) 7.12 Articolo 21 : Classe 4
Il riferimento di cui al secondo periodo del comma 21.1, e cioè il rimando a comma 6.3 (che tratta del risanamento conservativo), intende limitare gli interventi ammessi a quelli elencati al punto 6.3.2 quando i medesimi non soddisfino integralmente alle condizioni prescritte perchè l’intervento possa essere classificato di risanamento conservativo ed al tempo stesso non siano tali da comportare quella alterazione dei caratteri architettonici e decorativi dell’edificio che costituisce il limite degli interventi di ristrutturazione R1 (vedi art. 7.4 N.T.A.).

7.13 Articolo 22 : Classe 5
Per quanto attiene la limitazione di cui all’ultimo periodo dell’articolo si rimanda a quanto già esposto in relazione ai due tipi di ristrutturazione edilizia ed in particolare alla impossibilità di ritenere la R2 interamente ricompresa nella R3. Ciò si traduce, nel solo caso della classe "5", nella non ammissibilità di interventi che, prevedendone la contemporanea esecuzione, sommino i due tipi di ristrutturazione.

7.14 Articolo 23 : Classe 6
Sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, dalla manutenzione ordinaria fino a tutte le forme di ristrutturazione edilizia (nel caso della classe "6" non sussiste il divieto analogo a quello della classe 5, pertanto è ammessa anche la somma degli interventi relativi alle ristrutturazioni di tipo R2 e R3).
E’ inoltre ammessa la demolizione e ricostruzione con diversa collocazione sul lotto (ristrutturazione urbanistica U1). Questo ultimo tipo di intervento non può in nessun caso comportare la costruzione di edifici costituiti da oltre 5 piani fuori terra e l’altezza massima deve essere non superiore a quella media degli edifici che costituiscono l’isolato. Qualora l’altezza dell’edificio da demolire sia superiore a quella media dell’isolato ma non superiore a 5 piani fuori terra è consentito (vedi art. 9.4) il mantenimento dell’altezza preesistente. Qualora il numero dei piani fosse invece superiore a 5, il nuovo edificio - quale che sia l’altezza massima ammessa - dovrà in ogni caso essere costituito da non più di 5 piani fuori terra.
Sempre in relazione agli interventi di ristrutturazione urbanistica U1, deve precisarsi come la prescrizione in merito al rispetto degli allineamenti stradali debba intendersi come obbligo di non alterare gli allineamenti stradali esistenti, allineandosi ai medesimi o, viceversa, tenendosene discosti in misura sufficiente a non interferire con gli stessi.
L’incremento di S.U.L., qualsiasi sia il tipo di intervento, non può mai essere superiore al 10% della consistenza (capacità edificatoria) dell’edificio al momento dell’entrata in vigore del P.R.G.. Detto incremento può essere conseguito con un unico intervento o con più interventi successivi.

7.15 Articolo 25 : Classe 8
L’obbligo del progetto unitario è riferito al caso di edifici di proprietà unitaria, nei quali si preveda di intervenire su porzione prevalente dell’edificio medesimo. Nel caso di edifici suddivisi in più unità immobiliari i grafici potranno essere limitati alla sola unità interessata dalle opere progettate, fermo restando che l’analisi storico-critica dovrà essere estesa all’edificio nella sua interezza e fornire tutte le informazioni richieste dalla norma. 7.16 Articolo 28 : Zona omogenea B
Le destinazioni ammesse, in assenza dei Piani di Settore, sono soltanto la residenza ed il relativi servizi primari. Detta limitazione deve intendersi analoga a quella già disposta per l'ambito "A3" (Centro Storico Fuori le Mura). 7.17 Articolo 29 : Sottozona B1 7.18 Articolo 38 : Zona omogenea D
Secondo il comma 38.3 lettera "c", nelle sottozone D1 e D2 sono ammesse, tra le altre funzioni, le attività annonarie. Sulla scorta delle precisazioni fornite dalla Direzione Sviluppo Economico, con nota prot. 26370 del 12/05/1998, per attività annonarie si intendono le attività di vendita al dettaglio che necessitano di grandi superfici per esposizione dei prodotti e che l’art. 1 della L. 426/71 ritiene esercitabili nella stessa sede unitamente al commercio all’ingrosso e cioè : Dette attività possono ricomprendere nel loro ambito anche funzioni accessorie non propriamente commerciali che siano però a servizio e supporto dell’attività commerciale principale (ad esempio le funzioni di officina riparazione e autolavaggio annesse ad una attività di commercializzazione di autoveicoli). 7.19 Articolo 39 : Sottozona D1
Gli indici di cui al comma 39.2 trovano applicazione esclusivamente nel caso di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica U2 e non agli altri interventi sul patrimonio edilizio esistente (i quali sono ammissibili nei limiti della capacità edificatoria determinata come indicato al comma 52.3 del Regolamento, ferma restando la possibilità di ampliamenti ove ciò sia consentito dall’indice Uf).
La prescrizione in merito alla possibilità di costruzione in aderenza al confine previo accordo tra i rispettivi proprietari deve intendersi come richiamo al rispetto dei diritti di terzi e non presuppone alcun formale accordo scritto ogni qualvolta il progetto assicuri il rispetto delle norme di C.C. in materia di distanze e/o di costruzioni in aderenza. La materia è peraltro compiutamente regolata dall’art. 55 del Regolamento. 7.20 (abrogato con del. C.C. 346/00) 7.20 bis Il divieto di cui al comma 45.5. si riferisce ad interventi che comportino l’effettiva demolizione, totale o parziale, di antichi muri a retta o di recinzione. Lo stesso divieto non opera nei confronti di interventi che, nel rispetto dei caratteri tipologici e paesaggistici dei muri interessati, prevedono la realizzazione delle aperture strettamente necessarie. 7.21 Articolo 44 : Attrezzature per lo spettacolo
Con riferimento al comma 44.3, si precisa come siano subordinate all’approvazione di specifico Piano di Settore soltanto le destinazioni di cui al comma 44.2 quando da attuarsi in zone di addizione o di ristrutturazione (C1, C2, D4).
Per le attrezzature per lo spettacolo che non siano esplicitamente graficizzate sulle planimetrie di P.R.G. deve ritenersi che, non essendo prevista alcuna restrizione in tal senso, in tutto il territorio comunale sia possibile il mutamento di destinazione d’uso verso qualsiasi altra destinazione ammessa dal P.R.G. per la singola zona o sottozona (con la sola eccezione delle zone C1, C2 e D4, nel cui ambito valgono le restrizioni di cui al comma 44.2). 7.22 (abrogato con del. C.C. 346/00).

7.23 Articolo 57 : Zone H
La prescrizione di cui all’art. 57.7, relativa alle sottozone H per le quali risulta prescritta la classe di intervento "2", deve intendersi come specifica limitazione qualitativa (e non quantitativa) alle possibilità di intervento previste per la zona H nel senso che gli interventi ammessi (in alcune sottozone addirittura nuove costruzioni) dovranno in ogni caso assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 19 in merito alla salvaguardia del patrimonio arboreo, delle pavimentazioni, degli elementi decorativi, degli arredi e del disegno originario e storicizzato, ferme restando le possibilità di intervento prevista dalla norma relativa alla sottozona H.

7.24 Articolo 62 : Parcheggi privati
Il divieto di realizzazione di parcheggi privati nel sottosuolo degli edifici soggetti alle classi di intervento 0, 1, 2 e 3 opera nei confronti di nuove realizzazione di locali da destinare a parcheggio e non anche nei confronti nella trasformazione in parcheggio di locali già esistenti. Rimane inoltre ferma la possibilità di realizzare parcheggi nelle aree di pertinenza di detti edifici ai sensi della L. 122/89.
Tutte le tipologie di parcheggio contemplate all’art. 62 (e più esattamente quelle di cui ai commi 62.4, 62.5, 62.6 e 62.7) sono conformi allo strumento urbanistico e pertanto non sono da considerare in deroga al medesimo.
La prescrizioni de cui al comma 62.5 lettera "f" intende precludere la possibilità di realizzare parcheggi non pertinenziali sulle aree di pertinenza di edifici esistenti i quali non abbiano almeno la dotazione minima di parcheggi prevista dalle norme attualmente vigenti. In tali casi l’intervento sarà ammissibile solo quando si provveda preliminarmente a verificare la dotazione di parcheggi della costruzione, integrandola fino al minimo richiesto ove occorra. Solo l’eventuale eccedenza rispetto a detto minimo potrà essere considerata in assenza del rapporto giuridico di pertinenza e quindi suscettibile di essere commercializzata separatamente dalle unità immobiliari costituenti l’edificio. Ove non si verifichi eccedenza rispetto al minimo richiesto, non sarà quindi possibile avvalersi dell’art. 62.5 e nuovi parcheggi potranno essere solo di tipo pertinenziale, ai sensi dell’art. 62.4. Le limitazioni relative alla salvaguardia idraulica prevista dal comma 62.8 per i parcheggi privati sono da intendersi estese anche ai parcheggi di iniziativa pubblica. 7.25 (abrogato con del. c.c. 346/00)