COMUNE DI FIRENZE
REGOLAMENTO EDILIZIO
Allegato
"C"
Criteri interpretativi ed
applicativi di altre norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica
(modificato con del C.C.
346/00)
1. Applicazione della
L. 10/77
1.1 Per quanto attiene
la legge 28 gennaio 1977, n. 10, valgono i criteri interpretativi di cui
al presente articolo.
1.2 Articolo 4, ultimo comma
La restrizione di cui alla
lettera "a" si riferisce espressamente ai soli edifici ad uso residenziale
esterni al perimetro dei centri abitati e per i medesimi impone, di fatto,
un indice Uf non superiore a 0,0093 mq./mq. (dato dall’indice If massimo
ammesso - 0,03 - diviso per l’altezza virtuale - ml. 3,20 - stabilita dall’art.
43 del Regolamento per gli immobili ad uso residenziale)
La restrizione di cui alla
lettera "b" colpisce tutti gli edifici compresi nel centro abitato, a qualsiasi
uso destinati, e limita gli interventi ammissibili a quelli di manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo
(salvo che non si tratti di aree non pianificate riconducibili ai casi
di cui all’art. 27 della L. 457/78 come sostituito dall’art. 14 della L.
179/92 oppure dell’art. 34 della L.R. 5/95, nei qual casi sono ammessi
interventi fino alla ristrutturazione edilizia);
La restrizione di cui alla
lettera "c" opera nei confronti dei soli edifici o complessi a destinazione
produttiva esterni al perimetro dei centro abitato e per i medesimi impone,
di fatto, un indice R.C. non superiore al 10%.
Le limitazioni di cui alla
lettera "a" operano non solo nei confronti degli edifici residenziali ma
anche per tutti gli edifici a diversa destinazione che non siano effettivamente
classificabili come produttivi.
Quanto precede anche ai
fini degli interventi ammissibili nelle aree già sottoposte a vincoli
decaduti, nelle quali, come noto, trova applicazione l’ultimo comma dell’art.
4 L. 10/77.
1.3 Articolo 10, ultimo comma
La prescrizione di cui all’ultimo
comma trova applicazione ogni qualvolta venga messa in atto un mutamento
di destinazione entro dieci anni dall’ultimazione dei lavori, anche se
questo è di tipo meramente funzionale ed avviene pertanto senza
esecuzione di opere edilizie a ciò preordinate.
2. Applicazione della L.
457/78
(abrogato con del
C.C. 346/00)
3. Applicazione della L.
94/82
3.1 Per quanto attiene
il decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo
1982, n. 94, valgono i criteri interpretativi di cui al presente articolo.
3.2 Articolo 7, comma 2
Alle opere di cui alle lettere
"a", "b" e "c" si applica il regime autorizzativo solo quando non siano
soggette ai vincoli di cui al D.Lgs. 490/99 (in questo secondo caso sempre
che per le medesime sia necessario il rilascio di autorizzazione ai sensi
dell’art. 151 del D.Lgs. 490/99).
Per quanto attiene le pertinenze
di cui alla lettera "a" del comma in questione, si considerano tali le
opere che rispondano alle seguenti caratteristiche :
-
abbiano carattere accessorio
rispetto all’edificio principale;
-
siano preordinate ad una oggettiva
esigenza dell’edificio principale e legate al medesimo da un vincolo durevole
e non occasionale;
-
siano funzionalmente ed oggettivamente
inserite al servizio dello stesso;
-
siano sfornite di un effettivo
autonomo valore di mercato;
-
le dimensioni siano modeste
in rapporto a quelle dell’edificio principale;
-
le dimensioni e caratteristiche
siano tali da non consentire, anche in relazione alle caratteristiche dell’edificio
principale, una loro destinazione diversa ed autonoma rispetto all’edificio
medesimo.
4. Applicazione della
L. 13/89
4.1 Per quanto attiene
la legge 9 gennaio 1989, n. 13, valgono i criteri interpretativi di cui
al presente articolo.
4.2 Articolo 3, comma 1
La deroga di cui al primo
comma dell’art. 3 si applica previa valutazione discrezionale da parte
dei soggetti preposti alla valutazione del progetto ed al rilascio della
concessione od autorizzazione edilizia. Non è pertanto consentito
avvalersi di D.I.A. nel caso di opere che, pur assentibili, siano richieste
in forza della deroga disposta dal richiamato art. 3.
4.3 (abrogato con
del. C.C. 346/00)
5. Applicazione della L.
122/89
5.1 Per quanto attiene
la legge 24 marzo 1989, n. 122, valgono i criteri interpretativi di cui
al presente articolo.
5.2 Articolo 9, comma 1
La deroga di cui al primo
comma dell’art. 9 si applica esclusivamente per la realizzazione di spazi
per parcheggio a servizio di edifici esistenti.
5.3 Articolo 11, comma 1
La qualificazione come opere
di urbanizzazione (anche ai sensi dell’art. 9, primo comma, lettera "f",
della L. 10/77) riguarda tutti gli spazi per parcheggi, siano essi da realizzarsi
in conformità che in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti
edilizi.
6. Applicazione della L.
47/85
6.1 Per quanto attiene
la legge 28 febbraio 1985, n. 47, valgono i criteri interpretativi di cui
al presente articolo.
6.2 Articolo 15, secondo
comma
La facoltà di apportare
le varianti di cui al primo comma dell’art. 15 non trova applicazione nel
caso di interventi classificati di restauro (art. 6.2 N.T.A.) o di conservazione
(art. 6.1 N.T.A.).
Dette varianti non sono
pertanto mai ammissibili nel corso degli interventi su edifici sottoposti
alle classi di intervento "0" ed "1".
6.3 Articolo 15, terzo comma
L’approvazione delle varianti
apportate deve essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione
dei lavori e comunque, in assenza della medesima, nei termini di validità
dell’atto in forza del quale le opere sono state eseguite (nel caso delle
concessioni prima che ne sia pronunciata la decadenza come prescritto al
comma 7.3 del Regolamento).
6.4 Articolo 26, commi dal
primo al quarto
La procedura di asseveramento
prevista ai commi da primo a quarto dell’art. 26 si assume assorbita dalla
nuova procedura di Denuncia di Inizio Attività introdotta dall’art.
4 della L. 493/93 come sostituito dall’art. 2 della L. 662/96 e di cui
all’art. 5 del Regolamento.
Le comunicazioni a suo tempo
rimesse ai sensi dell’art. 26 della L.47/85 e non ancora definite si considerano
a tutti gli effetti equiparate a D.I.A. e per il loro perfezionamento di
applica la stessa disciplina prevista per le D.I.A.
6.5 Articolo 26, ultimo comma
Costituiscono pertinenze
delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 817, 818 e 819
del codice civile, gli spazi per parcheggio di cui all’art. 41 sexies della
L. 1150/42 (al momento dell’entrata in vigore della L. 47/85 come sostituito
dall’art. 18 della L. 765/67 ed oggi come sostituito dall’art. 2 della
L. 122/89) nei limiti delle quantità prescritte dallo stesso art.
41al momento della loro realizzazione.
Eventuali parcheggi in eccedenza
rispetto a detta quantità minima non sono considerati pertinenziali
e conseguentemente non sono sottoposti alle stesse restrizioni, salvo che
non siano stati realizzati espressamente come parcheggi pertinenziali,
in forza della deroga di cui all’art. 9 della L. 122/89 oppure delle apposite
previsioni del P.R.G. vigente.
7. Applicazione delle Norme
Tecniche di Attuazione del P.R.G.
7.1 Per quanto attiene
le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. valgono i criteri interpretativi
di cui al presente articolo.
7.2 Articolo 5 : Manutenzione
straordinaria
Comma 5.1, lettera "a"
:
Per "rifacimento totale" degli
elementi indicati alla lettera "a" si intende quello esteso a tutte le
parti dell’immobile, ivi comprese quelle di corti, chiostrine e simili
nonché degli eventuali corpi edilizi minori annessi all’edificio
principale (per quanto attiene intonaci, infissi, manti e simili) oppure
alla totalità delle aree di pertinenza (per quanto attiene recinzioni,
pavimentazioni esterne e simili). Le stesse opere, quando non costituiscano
un rifacimento totale e sempre che non comportino variazione dell’aspetto
esteriore dell’edificio, debbono ritenersi di "riparazione, rinnovamento
o sostituzione" e pertanto sono da qualificarsi come di manutenzione ordinaria.
Comma 5.1, lettera "d"
:
Per tramezzatura interna si
intende qualsiasi partizione muraria interna all’unità immobiliare.
Sono pertanto di manutenzione straordinaria tutti gli interventi su dette
partizioni (aperture, chiusure ed altre modifiche) che non presentino carattere
di sistematicità.
Comma 5.2 :
L’esclusione dalla manutenzione
straordinaria, nell’ambito del Centro Storico Monumentale, di alcuni degli
interventi indicati alla lettera "a" ed alla lettera "g" trova la sua giustificazione
nel fatto che il tipo di intervento non presuppone, in linea generale,
alcun approfondimento preliminare (in particolare non necessita di analisi
storico-critica) e non può quindi comportare alterazione delle facciate
in ambiti sottoposti a particolare tutela quali il Centro Storico Monumentale.
Ciò non significa che tali opere non siano ammesse ma semplicemente
che le medesime debbono essere eseguite con i criteri e le modalità
proprie delle categorie di intervento superiori (in particolare conservazione,
restauro o risanamento conservativo, a seconda della classificazione dell’edificio,
e quindi supportati e motivati da adeguata analisi storico-critica) e vadano
pertanto classificati come tali.
Comma 5.4 :
Le prescrizioni del comma 5.4
non operano nei confronti degli edifici riconducibili alla nozione di "impianti
e/o stabilimenti industriali" di cui alla Circolare Ministeriale n. 1918
del 16/11/1977, per i quali le opere medesime debbono considerarsi di manutenzione
ordinaria, giusto quanto espressamente previsto dall’art. 4.2
7.3 Articolo 6 : Conservazione,
Restauro e Risanamento Conservativo
Comma 6.1 :
Per la definizione dell’intervento
di conservazione si fa riferimento alle Carte del Restauro ed in particolare
alla Carta di Atene (1931), alla Carta di Venezia (1964) ed alla Carta
di Amsterdam (1975). La restrizione al solo intervento di conservazione
opera esclusivamente nei confronti delle parti dell’edificio direttamente
vincolate dalla L. 1089/39 dal D.Lgs. 490/99, così
come specificate nel relativo decreto di tutela, copia del quale dovrà
essere allegata al progetto. Per le parti dello stesso edificio non sottoposte
a specifico vincolo di tutela si applica la classe di intervento "1" (per
gli edifici classificati "0") o quella esplicitamente prevista dal P.R.G.
(per gli edifici vincolati che risultassero classificati diversamente da
"0"). Nel caso di vincoli con formulazione generica, non chiara o che comunque
non consenta l’immediata ed univoca individuazione delle parti tutelate,
l’analisi storico-critica dovrà fornire gli elementi e gli approfondimenti
per l’esatta individuazione dei valori storico-architettonici cui si riferisce
il vincolo. In difetto di ciò la restrizione al solo intervento
di conservazione si applica in maniera generalizzata all’intero edificio
cui si riferisce il vincolo.
Comma 6.2.3 lettera
"h" e comma 6.3.2 lettera "f" :
Fra gli elementi accessori rientrano
tutti i locali che non costituiscono S.U.L.
secondo la definizione di cui all’art. 36 del Regolamento.
7.4 Articolo 7 : Ristrutturazione
edilizia
7.5 (abrogato con del.
C.C. 346/00).
7.6 Articolo 9 : Ristrutturazione
urbanistica
Comma 9.4 (Ristrutturazione
urbanistica U1) :
La ristrutturazione urbanistica
U1 comprende tutte le opere che eccedano i limiti della ristrutturazione
edilizia ed in particolare le opere che comportino la demolizione e ricostruzione
dell’edificio con un nuova organizzazione planivolumetrica e/o diversa
collocazione sul lotto del medesimo. Detti interventi sono ammissibili
nei limiti dimensionali fissati dal P.R.G. per la singola zona o sottozona.
La prescrizione "fermi restando
i preesistenti parametri urbanistici" deve intendersi nel senso che, in
caso di interventi su edifici i cui parametri urbanistici siano superiori
a quelli ammessi dal P.R.G., non è richiesto l’adeguamento a questi
ultimi ed è ammesso il mantenimento dei valori urbanistici preesistenti
(fatti salvi i casi in cui il P.R.G. - ad esempio per l’altezza degli edifici
per cui è prescritta la classe 6 - ponga espliciti limiti proprio
per gli interventi di demolizione e ricostruzione).
Comma 9.5 (Ristrutturazione
urbanistica U2) :
La prescrizione del P.U.E. riguarda
i soli interventi di ristrutturazione urbanistica U2 e non è riferita
agli interventi di ristrutturazione urbanistica U1, come chiaramente indicato
nel provvedimento regionale di approvazione del P.R.G.. Detta indicazione
ha peraltro valore esclusivamente indicativo e generale in quanto l’effettiva
disciplina è demandata alle specifiche norme di zona (vedi art.
12.1) le quali possono consentire l’intervento diretto anche nel caso di
ristrutturazione urbanistica U2 (vedi ad esempio quanto disposto dagli
artt. 29.1, 31.1, 32.1, 35.1, 36.2, 39.1, 41.1 e 52.2) o, al contrario,
prescrivere il P.U.E. anche per interventi di ristrutturazione urbanistica
U1 o di nuova edificazione (vedi ad esempio quanto disposto dagli artt.
39.3 e 41.2).
7.7 Articolo 15 : Zona omogenea
A
Gli immobili che costituiscono
l’ambito organico A5 (nuclei ed edifici storici diffusi sul territorio),
anche quando ubicati in zona omogenea "E", costituiscono a tutti gli effetti
zona omogenea "A" e pertanto ai medesimi non si applicano le disposizioni
di cui alla L.R. 64/95 e successive modifiche.
7.8 Articolo 17 : Classe 0
Per quanto attiene gli edifici
o parte di essi ricadenti in classe "0", vale quanto già espresso
trattando dell’intervento di conservazione in merito alla esatta natura
e portata del decreto di vincolo ed agli eventuali ulteriori approfondimenti
da operare in sede di progetto. Le parti di edificio non direttamente interessate
dal vincolo si considerano ricadenti in classe "1" e pertanto vi sono ammessi
tutti gli interventi previsti da tale tipo di classificazione (vedi art.
18).
7.9 Articolo 18 : Classe 1
Negli edifici di classe
"1" le opere con la consistenza quantitativa e qualitativa della manutenzione
straordinaria debbono essere progettate ed eseguite con i criteri e le
modalità proprie dell’intervento di restauro (supportandole quindi
con una adeguata analisi storico-critica) e verranno pertanto come tali
classificate.
La preventiva approvazione
dei progetti di parte della Soprintendenza è prescritta solo quando
ciò rientri nella competenza dell’Ente.
7.10 Articolo 19 : Classe 2
Per gli edifici esistenti
in contrasto con i caratteri delle aree tutelate la prescrizione della
demolizione trova applicazione quando i medesimi risultino incompatibili
con i valori tutelati. In tal caso può essere ammesso il recupero
delle S.U.L. da demolire nel contesto di progetti generali di restauro
estesi all’intera area in classe "2" e che dimostrino la compatibilità
del recupero con i valori oggetto di tutela (vedi anche quanto precisato
in seguito in merito alle sottozone H per le quali è prescritta
la classe di intervento "2").
7.11 Articolo 20 : Classe 3
La limitazione di cui all’art.
5.2 si applica ai soli agli edifici di classe 3 ricadenti nel Centro Storico
Monumentale ed opera esclusivamente con riferimento agli interventi di
manutenzione straordinaria, risultando invece ammesse le stesse opere quando
ricomprese in progetti di restauro o risanamento conservativo (quanto precede
per le ragioni già espresse nel dettaglio trattando della manutenzione
straordinaria ed in particolare del comma 5.2.)
7.12 Articolo 21 : Classe 4
Il riferimento di cui al
secondo periodo del comma 21.1, e cioè il rimando a comma 6.3 (che
tratta del risanamento conservativo), intende limitare gli interventi ammessi
a quelli elencati al punto 6.3.2 quando i medesimi non soddisfino integralmente
alle condizioni prescritte perchè l’intervento possa essere classificato
di risanamento conservativo ed al tempo stesso non siano tali da comportare
quella alterazione dei caratteri architettonici e decorativi dell’edificio
che costituisce il limite degli interventi di ristrutturazione R1 (vedi
art. 7.4 N.T.A.).
7.13 Articolo 22 : Classe
5
Per quanto attiene la limitazione
di cui all’ultimo periodo dell’articolo si rimanda a quanto già
esposto in relazione ai due tipi di ristrutturazione edilizia ed in particolare
alla impossibilità di ritenere la R2 interamente ricompresa nella
R3. Ciò si traduce, nel solo caso della classe "5", nella non ammissibilità
di interventi che, prevedendone la contemporanea esecuzione, sommino i
due tipi di ristrutturazione.
7.14 Articolo 23 : Classe
6
Sono ammessi tutti gli interventi
sul patrimonio edilizio esistente, dalla manutenzione ordinaria fino a
tutte le forme di ristrutturazione edilizia (nel caso della classe "6"
non sussiste il divieto analogo a quello della classe 5, pertanto è
ammessa anche la somma degli interventi relativi alle ristrutturazioni
di tipo R2 e R3).
E’ inoltre ammessa la demolizione
e ricostruzione con diversa collocazione sul lotto (ristrutturazione urbanistica
U1). Questo ultimo tipo di intervento non può in nessun caso comportare
la costruzione di edifici costituiti da oltre 5 piani fuori terra e l’altezza
massima deve essere non superiore a quella media degli edifici che costituiscono
l’isolato. Qualora l’altezza dell’edificio da demolire sia superiore a
quella media dell’isolato ma non superiore a 5 piani fuori terra è
consentito (vedi art. 9.4) il mantenimento dell’altezza preesistente. Qualora
il numero dei piani fosse invece superiore a 5, il nuovo edificio - quale
che sia l’altezza massima ammessa - dovrà in ogni caso essere costituito
da non più di 5 piani fuori terra.
Sempre in relazione agli
interventi di ristrutturazione urbanistica U1, deve precisarsi come la
prescrizione in merito al rispetto degli allineamenti stradali debba intendersi
come obbligo di non alterare gli allineamenti stradali esistenti, allineandosi
ai medesimi o, viceversa, tenendosene discosti in misura sufficiente a
non interferire con gli stessi.
L’incremento di S.U.L.,
qualsiasi sia il tipo di intervento, non può mai essere superiore
al 10% della consistenza (capacità edificatoria) dell’edificio al
momento dell’entrata in vigore del P.R.G.. Detto incremento può
essere conseguito con un unico intervento o con più interventi successivi.
7.15 Articolo 25 : Classe 8
L’obbligo del progetto unitario
è riferito al caso di edifici di proprietà unitaria, nei
quali si preveda di intervenire su porzione prevalente dell’edificio medesimo.
Nel caso di edifici suddivisi in più unità immobiliari i
grafici potranno essere limitati alla sola unità interessata dalle
opere progettate, fermo restando che l’analisi storico-critica dovrà
essere estesa all’edificio nella sua interezza e fornire tutte le informazioni
richieste dalla norma.
7.16 Articolo 28 : Zona omogenea
B
Le destinazioni ammesse,
in assenza dei Piani di Settore, sono soltanto la residenza ed il relativi
servizi primari. Detta limitazione deve intendersi analoga a quella già
disposta per l'ambito "A3" (Centro Storico Fuori le Mura).
7.17 Articolo 29 : Sottozona
B1
Comma 29.1 :
Nella sottozona B1 sono ammessi
tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione
urbanistica U2. Tutti detti interventi si attuano per intervento edilizio
diretto salvo il caso in cui il P.R.G. espressamente preveda la necessità
dello strumento urbanistico attuativo (graficizzazione di perimetro P.U.E.
o P.U.C. sulla cartografia di P.R.G.).
Comma 29.2 :
Nel caso della ristrutturazione
urbanistica i limiti che la norma pone all’intervento sono costituiti dall’altezza
massima del nuovo edificio e dalla superficie coperta, fermo restando che
la S.U.L. complessiva non può superare la capacità edificatoria
dell’edificio esistente.
7.18 Articolo 38 : Zona omogenea
D
Secondo il comma 38.3 lettera
"c", nelle sottozone D1 e D2 sono ammesse, tra le altre funzioni, le attività
annonarie. Sulla scorta delle precisazioni fornite dalla Direzione Sviluppo
Economico, con nota prot. 26370 del 12/05/1998, per attività annonarie
si intendono le attività di vendita al dettaglio che necessitano
di grandi superfici per esposizione dei prodotti e che l’art. 1 della L.
426/71 ritiene esercitabili nella stessa sede unitamente al commercio all’ingrosso
e cioè :
- macchine, attrezzature
ed articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;
- materiale elettrico;
- colori e vernici, carte
da parati;
- ferramenta ed utensileria;
- articoli per impianti
idraulici, gas ed igienici;
- articoli per riscaldamento;
- strumenti scientifici
e di misura;
- macchine da ufficio;
- auto-moto-cicli e relativi
accessori e parti di ricambio;
- combustibili;
- materiali per edilizia;
- legnami.
Dette attività possono
ricomprendere nel loro ambito anche funzioni accessorie non propriamente
commerciali che siano però a servizio e supporto dell’attività
commerciale principale (ad esempio le funzioni di officina riparazione
e autolavaggio annesse ad una attività di commercializzazione di
autoveicoli).
7.19 Articolo 39 : Sottozona
D1
Gli indici di cui al comma
39.2 trovano applicazione esclusivamente nel caso di interventi di nuova
costruzione o di ristrutturazione urbanistica U2 e non agli altri interventi
sul patrimonio edilizio esistente (i quali sono ammissibili nei limiti
della capacità edificatoria determinata come indicato al comma 52.3
del Regolamento, ferma restando la possibilità di ampliamenti ove
ciò sia consentito dall’indice Uf).
La prescrizione in merito
alla possibilità di costruzione in aderenza al confine previo accordo
tra i rispettivi proprietari deve intendersi come richiamo al rispetto
dei diritti di terzi e non presuppone alcun formale accordo scritto ogni
qualvolta il progetto assicuri il rispetto delle norme di C.C. in materia
di distanze e/o di costruzioni in aderenza. La materia è peraltro
compiutamente regolata dall’art. 55 del Regolamento.
7.20 (abrogato con del.
C.C. 346/00)
7.20 bis Il divieto di cui al
comma 45.5. si riferisce ad interventi che comportino l’effettiva demolizione,
totale o parziale, di antichi muri a retta o di recinzione. Lo stesso divieto
non opera nei confronti di interventi che, nel rispetto dei caratteri tipologici
e paesaggistici dei muri interessati, prevedono la realizzazione delle
aperture strettamente necessarie.
7.21 Articolo 44 : Attrezzature
per lo spettacolo
Con riferimento al comma
44.3, si precisa come siano subordinate all’approvazione di specifico Piano
di Settore soltanto le destinazioni di cui al comma 44.2 quando da attuarsi
in zone di addizione o di ristrutturazione (C1, C2, D4).
Per le attrezzature per
lo spettacolo che non siano esplicitamente graficizzate sulle planimetrie
di P.R.G. deve ritenersi che, non essendo prevista alcuna restrizione in
tal senso, in tutto il territorio comunale sia possibile il mutamento di
destinazione d’uso verso qualsiasi altra destinazione ammessa dal P.R.G.
per la singola zona o sottozona (con la sola eccezione delle zone C1, C2
e D4, nel cui ambito valgono le restrizioni di cui al comma 44.2).
7.22 (abrogato con del.
C.C. 346/00).
7.23 Articolo 57 : Zone H
La prescrizione di cui all’art.
57.7, relativa alle sottozone H per le quali risulta prescritta la classe
di intervento "2", deve intendersi come specifica limitazione qualitativa
(e non quantitativa) alle possibilità di intervento previste per
la zona H nel senso che gli interventi ammessi (in alcune sottozone addirittura
nuove costruzioni) dovranno in ogni caso assicurare il rispetto delle prescrizioni
di cui all’art. 19 in merito alla salvaguardia del patrimonio arboreo,
delle pavimentazioni, degli elementi decorativi, degli arredi e del disegno
originario e storicizzato, ferme restando le possibilità di intervento
prevista dalla norma relativa alla sottozona H.
7.24 Articolo 62 : Parcheggi
privati
Il divieto di realizzazione
di parcheggi privati nel sottosuolo degli edifici soggetti alle classi
di intervento 0, 1, 2 e 3 opera nei confronti di nuove realizzazione di
locali da destinare a parcheggio e non anche nei confronti nella trasformazione
in parcheggio di locali già esistenti. Rimane inoltre ferma la possibilità
di realizzare parcheggi nelle aree di pertinenza di detti edifici ai sensi
della L. 122/89.
Tutte le tipologie di parcheggio
contemplate all’art. 62 (e più esattamente quelle di cui ai commi
62.4, 62.5, 62.6 e 62.7) sono conformi allo strumento urbanistico e pertanto
non sono da considerare in deroga al medesimo.
La prescrizioni de cui al
comma 62.5 lettera "f" intende precludere la possibilità di realizzare
parcheggi non pertinenziali sulle aree di pertinenza di edifici esistenti
i quali non abbiano almeno la dotazione minima di parcheggi prevista dalle
norme attualmente vigenti. In tali casi l’intervento sarà ammissibile
solo quando si provveda preliminarmente a verificare la dotazione di parcheggi
della costruzione, integrandola fino al minimo richiesto ove occorra. Solo
l’eventuale eccedenza rispetto a detto minimo potrà essere considerata
in assenza del rapporto giuridico di pertinenza e quindi suscettibile di
essere commercializzata separatamente dalle unità immobiliari costituenti
l’edificio. Ove non si verifichi eccedenza rispetto al minimo richiesto,
non sarà quindi possibile avvalersi dell’art. 62.5 e nuovi parcheggi
potranno essere solo di tipo pertinenziale, ai sensi dell’art. 62.4. Le
limitazioni relative alla salvaguardia idraulica prevista dal comma 62.8
per i parcheggi privati sono da intendersi estese anche ai parcheggi di
iniziativa pubblica.
7.25 (abrogato con del. c.c.
346/00)