COMUNE DI FIRENZE
REGOLAMENTO EDILIZIO
Allegato
"B"
Regolamento per la realizzazione
di strutture temporanee
(Delibera Consiglio Comunale n. 250 del 08.03.1999
(modificato con del C.C.
346/00 e con del. C.C. 214/01)
Art.1 Oggetto del presente
regolamento.
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Al fine di assicurare il corretto
assetto urbanistico ed edilizio del territorio, il presente Regolamento
disciplina le costruzioni temporanee, definisce le procedure e i controlli
ad esse afferenti, precisa le modalità per la loro realizzazione
e le garanzie per la loro rimozione.
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Fino alla realizzazione del
necessario coordinamento normativo fra i diversi regolamenti comunali che
concorrono a disciplinare le costruzioni temporanee su aree pubbliche ed
al formale recepimento in tale normativa dei principi posti dagli artt.
26 e 64 delle N.T.A. del P.R.G., il presente regolamento si applica alle
costruzioni temporanee su aree private non soggette a servitù di
pubblico passaggio e a quelle a servizio di impianti e strutture di proprietà
comunale ancorchè gestiti da terzi.
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Le costruzioni temporanee, da
eseguirsi invece , su aree di proprietà comunale, su aree pubbliche
o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio vengono
autorizzate secondo le norme regolamentari in materia di occupazione di
suolo pubblico, o comunque secondo le norme che regolano la concessione
a terzi di aree di proprietà comunale. Affinchè sia garantito
il rispetto di quanto disposto dai sopracitati articoli delle N.T.A. le
direzioni competenti al rilascio dell'atto autorizzatorio possono assumere
parere preventivo della direzione urbanistica ,servizio edilizia privata,
e delle Commissioni afferenti a tale Servizio , anche attraverso l'indizione
di conferenze di servizi interne all'amministrazione. Tale parere preventivo
non è necessario per costruzioni temporanee richieste per un periodo
inferiore a sessanta giorni e per le costruzioni ad uso di cantiere e di
servizio.
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Tale parere non è altresì
necessario per le costruzioni precarie da eseguirsi nei campi sosta destinati
alle popolazioni nomadi, per periodi anche superiori a 60 giorni, purchè
autorizzate dai competenti Comitati di gestione.
Art.2 Costruzioni temporanee
– Nozione.
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Le costruzioni temporanee sono
quelle strutture assimilabili per dimensioni e caratteristiche funzionali
a dei manufatti edilizi, ma destinate ad un uso circoscritto nel tempo,
a soddisfare esigenze che non abbiano il carattere della continuità.
Le loro caratteristiche (materiali utilizzati, sistemi di ancoraggio al
suolo etc.) devono essere tali da garantirne una facile rimozione.
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Non sono pertanto assoggettati
alla presente disciplina, ma a semplice autorizzazione amministrativa ,
ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti di cui sopra,
tutti gli interventi provvisori diversi dalla sopracitata classificazione.
Art.3 Atti abilitanti
alla realizzazione di costruzioni temporanee.
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Le costruzioni temporanee oggetto
del presente Regolamento sono subordinate ad apposita autorizzazione amministrativa
da richiedersi da parte dei soggetti interessati, secondo le modalità
di cui ai successivi articoli.
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Quando l'intervento per le sue
caratteristiche, abbia un evidente impatto ambientale, estetico, etc. occorre
acquisire il parere della C.E. o C.E.I. Qualora la struttura temporanea
presenti caratteristiche ed aspetti ambientali, paesaggistici e/o estetici
disarmonici in rapporto all'ambiente, l'autorizzazione deve essere negata.
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I termini per il rilascio delle
autorizzazioni temporanee sono gli stessi delle autorizzazioni e concessioni
edilizie fissati dagli artt. 7-8 della L.R. 52/99.
Art.4 Ambito temporale
delle autorizzazioni.
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Le costruzioni temporanee sono
autorizzate per un periodo non superiore a sei mesi continuativi e con
un lasso di tempo uguale tra una autorizzazione e la successiva ; fanno
eccezione le baracche di cantiere di cui al successivo articolo 5.
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L'autorizzazione indica il periodo
di validità comprensivo del tempo occorrente alla installazione
e alla rimozione delle costruzioni temporanee e alla rimessa in pristino
delle aree.
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Per sopravvenute esigenze di
interesse pubblico, può in ogni caso disporsi, anche prima della
scadenza del termine di validità dell’autorizzazione, la rimozione
anticipata delle costruzioni di cui trattasi.
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La realizzazione di costruzioni
temporanee per periodi superiori da quelli fissati al primo comma è
autorizzata esclusivamente nel caso che esse siano destinate a servizio
di attività pubblica, seppure gestita da soggetti privati, ovvero
a servizio di attività di carattere privato ma riconosciuta di interesse
pubblico. L'autorizzazione è preceduta da conforme delibera assunta
dalla Giunta.
Art.5 Costruzioni temporanee
ad uso cantiere e di servizio (art. 64.3 N.T.A.).
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L'autorizzazione amministrativa
per l'installazione di baracche di cantiere (incluse mense, dormitori ed
altre strutture precarie a servizio del cantiere)è subordinata al
solo possesso di concessione edilizia o autorizzazione edilizia o denuncia
inizio attività ed è consentita per il periodo di validità
di tali atti.
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L'installazione di baracche
di cantiere per l'esecuzione di opere edilizie che non necessitano alcun
atto amministrativo. è altresì consentita senza che sia necessaria
alcuna autorizzazione, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione
dei lavori previa comunicazione al servizio edilizia privata della natura
dei lavori da eseguire e dei relativi tempi di esecuzione.
Art.6 Costruzioni
temporanee ad uso sportivo o a servizio di impianti e strutture di proprietà
comunale (art. 64.2 delle N.T.A.).
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Le costruzioni temporanee ad
uso sportivo o a servizio di impianti e strutture di proprietà comunale
sono autorizzate esclusivamente nelle zone destinate dal P.R.G. allo svolgimento
di dette attività.
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Nel caso tali costruzioni debbano
realizzarsi su aree non di proprietà comunale, l’autorizzazione
è rilasciata dal Dirigente del Servizio Edilizia Privata che stabilisce
il termine di validità della stessa. Qualora la costruzione temporanea
interessi impianti e strutture di proprietà comunale, ancorchè
gestiti da terzi, l'autorizzazione è rilasciata dalla Direzione
competente .
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Qualora l’utilizzazione delle
strutture di cui sopra sia destinata a ripetersi con cadenza annuale nello
stesso periodo per un tempo determinato, il provvedimento autorizzatorio
può avere durata pluriennale e comunque non superiore ad anni cinque,
a condizione che le strutture in argomento conservino le medesime caratteristiche
costruttive e dimensionali. In tal caso la polizza fidejussoria di cui
al successivo art.10 ha la medesima validità temporale dell’autorizzazione.
Art.7 Costruzioni temporanee
a servizio di pubblici esercizi.
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E' consentita l'installazione
di costruzioni temporanee a servizio di pubblici esercizi con le modalità
ed i tempi fissati nei precedenti articoli.
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Le strutture temporanee a servizio
di pubblici esercizi che non integrano le caratteristiche di cui all’ art
1 sono soggette alla sola autorizzazione amministrativa , ai fini della
verifica della sussistenza dei presupposti di cui sopra , rilasciata dalla
Direzione di competenza
Art.8 Costruzioni
temporanee a servizio di manifestazioni.
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Il termine di validità
dell’autorizzazione per costruzioni temporanee a servizio di manifestazioni
(esposizioni, mostre, fiere, feste, iniziative culturali, sociali, religiose,
politiche, sportive)è limitato alla durata della manifestazione
che deve essere predefinita e certa.
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Le costruzioni temporanee a
servizio di manifestazioni di durata inferiore ai sessanta giorni consecutivi
non sono soggette ad autorizzazione amministrativa ma a semplice comunicazione
con indicazione dei termini di inizio e fine della manifestazione.
Art.9 Serre stagionali
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Le strutture temporanee destinate
a serre, non a servizio di attività agricola, possono essere realizzate
solo per il periodo invernale a condizione che siano di dimensioni e tipologie
tali da renderne inequivocabile la loro utilizzazione a serra, non siano
ancorate stabilmente al suolo, siano destinate a mera protezione delle
essenze vegetali, .siano realizzate con materiale leggero che consenta
il passaggio della luce in ogni sua parte; esse devono essere rimosse al
termine del periodo invernale.
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Non sono soggette ad autorizzazione
le serre stagionali destinate al mero ricovero di essenze vegetali, tamponate
con materiale completamente trasparente, di dimensioni inferiori a mc.
10 e con altezza massima in colmo inferiore a mt. 2, fermo restando il
limite massimo dei sei mesi continuativi.
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Le serre realizzate in aree
destinate a verde privato ed aree di pertinenza di edifici pubblici e privati
(individuate dall'art. 26 delle N.T.A. del P.R.G. come aree classe 9) già
destinate a vivai e colture pregiate, sono soggette ad autorizzazione del
Dirigente del Servizio Edilizia Privata; qualora la loro utilizzazione
sia destinata a ripetersi con cadenza annuale nello stesso periodo, il
provvedimento autorizzatorio ha durata pluriennale e comunque non superiore
a cinque anni, a condizione che dette strutture conservino le medesime
caratteristiche costruttive e dimensionali.
Art.10 Documentazione e garanzie.
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Chiunque intenda realizzare
costruzioni temporanee soggette ad autorizzazione deve presentare presso
la direzione competente al rilascio la documentazione sotto elencata:
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domanda in carta semplice a
firma del richiedente l'autorizzazione e del proprietario dell’area;
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planimetria di zona in scala
1:1.000 o 1:2.000;
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rappresentazione grafica del
manufatto;
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documentazione fotografica dei
luoghi;
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nulla osta della Soprintendenza
ai Beni Ambientali e Architettonici, ove occorrente.
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dichiarazione di impegno a rimuovere,
alla scadenza del termine di validità dell’autorizzazione, i manufatti
temporanei e ricondurre in pristino l’originario, precedente stato dei
luoghi;
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perizia di stima sull’entità
degli interventi necessari per effettuare le operazioni di cui alla precedente
lettera e sul loro costo;
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polizza fidejussoria, bancaria,
per l’importo della perizia di cui alla precedente lettera, o comunque
fissata dalla direzione in relazione alla entità o consistenza delle
opere, incrementata del 30%, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi
assunti con la dichiarazione di impegno di cui alla precedente lett.f).
Lo svincolo della
fidejussione sarà autorizzato dalla Direzione competente con propria
determinazione, su richiesta dell'interessato e previa verifica della avvenuta
rimozione del manufatto e del completo ripristino dell’originario, precedente
stato dei luoghi.
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Qualora la costruzione non venga
rimossa entro i termini indicati nell'atto autorizzatorio, essa sarà
considerata a tutti gli effetti abusiva e soggetta al regime sanzionatorio
della L.R. 52/99. In tal caso, decorsi inutilmente i termini assegnati
nella conseguente diffida ad adempiere, la Direzione che ha provveduto
al rilascio dell'autorizzazione azionerà la fidejussione prestata
ai fini della esecuzione in danno del soggetto inadempiente.
Art.11 Sanzioni.
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Nel caso di omessa o tardiva
richiesta della prescritta autorizzazione è applicata la sanzione
amministrativa di € 500.
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Le costruzioni temporanee autorizzate
ai sensi del presente Regolamento e non rimosse entro i termini stabiliti
nell'atto autorizzatorio o dal regolamento stesso sono considerate abusive
a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio della Legge 28.2.1985
n.47.
Art.12 Norma transitoria
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Le disposizioni previste dal
presente regolamento si applicano alle costruzioni temporanee esistenti
al momento della sua entrata in vigore; gli interessati devono richiedere
la prescritta autorizzazione entro 180 giorni da tale data.
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Qualora la richiesta non venga
avanzata entro i termini di cui sopra ovvero l’autorizzazione non possa
essere rilasciata per contrasto delle strutture con esigenze di tutela
ambientale o di corretto uso del territorio, esse , previa diffida da parte
dell’Amministrazione, devono essere rimosse a cura e spese del proprietario
entro i termini stabiliti nella diffida medesima. Decorso inutilmente il
termine di cui sopra, dette strutture saranno considerate abusive a tutti
gli effetti e soggette al regime sanzionatorio di cui alla legge 28.2.1985
n.47.
Art. 13 Osservatorio delle
costruzioni temporanee
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Al fine di garantire una completa
e costante osservazione degli interventi operati sul territorio presso
la direzione urbanistica, servizio edilizia privata, sono raccolte copie
di tutte gli atti di autorizzazione alla realizzazione di costruzioni temporanee
comunque rilasciate dall'amministrazione comunale.
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Ogni direzione che in base ai
precedenti articoli o altre norme regolamentari assume autorizzazioni per
le costruzioni temporanee ne trasmette copia al servizio edilizia privata.