COMUNE DI FIRENZE

REGOLAMENTO EDILIZIO

Allegato "A"
Tecniche di intervento ammesse in assenza di specifica progettazione sugli edifici sottoposti a particolare tutela



1. Tecniche di pulitura del materiale lapideo

1.1 Quando l’intervento di pulitura di materiali lapidei non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico abilitato che assicuri il rispetto dei requisiti di cui all’art. 184.2 del Regolamento, dette prescrizioni si intendono soddisfatte adottando le tecniche di intervento di seguito descritte.   1.2 In linea generale si considera rispondente ai requisiti richiesti la pulitura mediante spray di acqua deionizzata a bassa pressione, variando la durata del trattamento in funzione della tenacia delle incrostazioni ed eventualmente ripetendo l'operazione più volte.   1.3 Qualora necessario, l'azione pulente dell'acqua dovrà essere aiutata da una contemporanea spazzolatura con spazzole di saggina o di nylon.   1.4 Nel caso di incrostazioni particolarmente tenaci e fortemente ancorate al supporto (normalmente conosciute come "croste nere"), nei confronti delle quali non sia sufficiente la semplice azione pulente dell’acqua, si potrà procedere ad un trattamento chimico mediante impacchi di acqua satura di sali dotati di capacità solventi ma innocui per il materiale lapideo (quali, ad esempio, il carbonato di ammonio) utilizzando come addensante apposite paste o argille assorbenti.   1.5 Su porzioni di pietra con degrado superficiale particolarmente accentuato, affinchè non si verifichino perdite di materiale, la pulitura dovrà essere proceduta da un preconsolidamento superficiale con specifici prodotti rinforzanti per arenaria.   1.6 Tecniche diverse da quelle sopradescritta (pulizia meccanica eseguita con piccoli strumenti manuali perfettamente controllabili, microsabbiatura di precisione, laser, pulitura mediante agenti chimici specifici o con l’impiego di speciali argille assorbenti, ecc.) potranno essere impiegate solo previa specifica progettazione e sempre che soddisfino integralmente i requisiti di cui al comma 184.2.

1.7 In ogni caso è categoricamente vietato procedere alla pulitura degli elementi lapidei (ed in particolare alla rimozione delle incrostazioni) mediante tecniche pregiudizievoli per l’integrità del materiale e della sua finitura superficiale quali :

- la pulitura con acqua ad alta pressione;
- la pulitura con vapor d’acqua saturo umido;
- la pulitura mediante sabbiatura;
- la pulitura mediante acidi, alcali e simili prodotti detergenti;
- la pulitura mediante abrasione con mezzi meccanici;
- la rimozione di croste nere mediante esposizione alla fiamma.


2. Consolidamento superficiale del materiale lapideo

2.1 Quando l’intervento di consolidamento superficiale dei materiali lapidei non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico abilitato che assicuri il rispetto dei requisiti di cui all’art. 184.3 del Regolamento, dette prescrizioni si intendono soddisfatte adottando le tecniche di intervento di seguito descritte.

2.2 Il consolidamento superficiale del materiale lapideo deve eseguirsi, di norma, con prodotti espressamente studiati per il consolidamento superficiale dell’arenaria (in genere, ma non necessariamente, prodotti a base di estere etilico dell’acido silicico) dei quali sia provata l’efficacia e l’assenza di controindicazioni sia per quanto attiene la conservazione del materiale che per il suo aspetto esteriore.

2.3 Il prodotto dovrà essere applicato sulla superficie del materiale lapideo già pulita, curando che la stessa sia ben asciutta ed assorbente. Qualora necessario la superficie da trattare dovrà essere protetta contro la pioggia e contro l'eccessiva esposizione ai raggi solari, in modo da mantenere, per quanto possibile, la temperatura di lavorazione nei limiti prescritti per il prodotto impiegato (solitamente tra 10° e 20°).

2.4 L'applicazione potrà avvenire con una delle correnti tecnologie di impregnazione atte a consentire l'assorbimento capillare del prodotto.

2.5 L'intero strato superficiale degradato dovrà essere impregnato con il prodotto consolidante, fino alla sottostante porzione integra, al fine di evitare la pregiudizievole formazione di uno strato consolidato superficiale separato dal nucleo sano del materiale lapideo.

2.6 Dovrà sempre essere evitata la sovraimpregnazione e l'applicazione in eccesso, specie su parti già trattate, affinchè non si verifichino gelificazioni superficiali, viraggi di colore ed altri fenomeni pregiudizievoli.

 
3. Consolidamento di profondità del materiale lapideo 3.1 Quando l’intervento di consolidamento superficiale dei materiali lapidei non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico abilitato si considera rispondente ai criteri di cui all’art. 184.4 del Regolamento, il consolidamento di profondità conseguito mediante inserimento di microperni di materiale di opportuna resistenza meccanica ed immune da fenomeni di ossidazione (quali l’acciaio inossidabile e la vetro-resina) fissati mediante appositi adesivi strutturali (in genere, ma non necessariamente, di tipo epossidico).

3.2 In tutti i casi di consolidamento di profondità, particolare cautela va adottata nella fase di perforazione della pietra (e cioè nella fase in cui vengono ricavate le sedi di alloggiamento dei perni), adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di non provocare ulteriori indebolimenti del materiale lapideo già degradato.

3.3 Nel caso in cui le parti mobili o distaccate presentino limitata dimensione si potrà procedere all’incollaggio diretto, senza inserzione di perni, impiegando sempre specifici adesivi strutturali fatti penetrare a sufficiente profondità nelle due facce della pietra che devono aderire.

3.4 Gli adesivi impiegati non dovranno essere visibili in superficie e pertanto la parte esterna della frattura dovrà essere stuccata adottando le modalità di cui al successivo punto 4.

 
4. Stuccatura del materiale lapideo 4.1 Quando l’intervento di consolidamento superficiale dei materiali lapidei non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico abilitato si considera rispondente ai criteri di cui all’art. 184.5 del Regolamento la stuccatura eseguita mediante malta composta da resine acriliche e polvere di arenaria di recupero.

4.2 La polvere di arenaria dovrà, in genere, essere ottenuta riducendo in polvere parti irrecuperabili (quali scaglie, esfolizioni, ecc.) dello stesso elemento da stuccare.

4.3 La fase di stuccatura dovrà essere particolarmente accurata e, se necessario, sarà preceduta dalla rimozione di precedenti stuccature che si presentassero deteriorate o incompatibili con l’elemento da tutelare (ad esempio stuccature eseguite con malta di cemento).

 
5. Trattamenti protettivi del materiale lapideo 5.1 Quando l’intervento di protezione superficiale dei materiali lapidei non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico abilitato si considera rispondente ai criteri di cui all’art. 184.6 del Regolamento il trattamento protettivo eseguito con vari prodotti commerciali (tipicamente, ma non necessariamente, agenti impregnati a base di silossano oligomero o perfluorati) capaci di inibire l’idrofilia delle pareti dei capillari e della superficie esterna della pietra senza reagire con i componenti del materiale lapideo e senza indurre, se correttamente applicati, alterazioni superficiali o viraggi di colore.

5.2 In genere la quantità di impregnante richiesta dal tipo di pietra e dal suo stato di conservazione deve essere verificata in sito mediante apposite prove su una limitata superficie del materiale da trattare.

5.3 L’applicazione dovrà avvenire in completa conformità alle specifiche tecniche fornite dalla casa produttrice, evitando nella maniera più assoluta sovraimpregnazioni ed applicazioni improprie, suscettibili di produrre effetti indesiderati e pregiudizievoli per la conservazione del materiale lapideo e per il suo aspetto esteriore.

5.4 Il trattamento protettivo superficiale deve essere necessariamente preceduto dalla pulitura della pietra nonchè, ove necessario, dal suo consolidamento superficiale.

 
6. Protezione di elementi lapidei aggettanti 6.1 Quando l’intervento di protezione degli elementi aggettanti non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico abilitato che assicuri il rispetto dei requisiti di cui all’art. 184.7 del Regolamento, dette prescrizioni si intendono soddisfatte adottando le tecniche di intervento di seguito descritte.

6.2 La regolarizzazione della faccia superiore dell’elemento da proteggere deve avvenire mediante stuccatura, nel caso di piccole irregolarità, o mediante veri e propri riporti di materiale, nel caso di avanzati stati di degrado che abbiano fortemente compromesso la regolarità della faccia superiore del materiale lapideo ed impediscano lo scolo delle acque piovane. In ogni caso per dette operazioni debbono essere utilizzate malte analoghe a quelle già prescritte per la stuccatura o comunque malte compatibili, per composizione ed aspetto esteriore, con l’elemento lapideo.

6.3 Le lamine di protezione saranno generale in rame od in piombo, a seconda della conformazione dell’elemento e dell’effetto estetico che si intende conseguire in rapporto alle caratteristiche architettoniche e decorative della facciata.

6.4 Per il fissaggio della lamina si procederà eseguendo prima un taglio orizzontale della muratura in corrispondenza della faccia superiore dell'elemento architettonico da proteggere, quindi inserendo la lamina nella fessura così realizzata e successivamente bloccandola con idonea malta adesiva sigillante.

6.5 Al fine di evitare il ruscellamento dell’acqua piovana sulla parte inferiore dell’elemento lapideo (solitamente sagomata e già compromessa) la lamina questa dovrà essere sagomata in modo tale da ricalare lungo la faccia verticale esterna dell’elemento in pietra lavorata fino a costituire un gocciolatoio di almeno cm. 1.

6.6 La posizione, dimensione e conformazione di dette lamine, anche quando inevitabilmente visibili, non dovrà in nessun caso pregiudicare la percezione dei valori architettonici della facciata.

 
7. Rifacimento di stuccature su paramenti murari a vista 7.1 Quando l’intervento di rifacimento delle stuccature su paramenti murari a vista non sia preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico abilitato che assicuri il rispetto dei requisiti di cui all’art. 186.3 del Regolamento, dette prescrizioni si intendono soddisfatte adottando le tecniche di intervento di seguito descritte.

7.2 Il rifacimento della stuccatura negli antichi paramenti murari a faccia vista (tipicamente in conci di pietra forte) dovrà avvenire mediante :

- preliminare scarnitura profonda dei giunti per l'asportazione della malta esistente degradata;
- pulizia dei giunti scarniti mediate spazzolatura con spazzole di saggina o nylon;
- stuccatura profonda con malta di calce o malta bastarda;
- rifinitura superficiale con malta di grassello e rena finissima a punta di mestola.
7.3 La malta da impiegarsi per la rifinitura superficiale, quando non risulti naturalmente del colore appropriato, dovrà essere caricata con terre o polveri colorate al fine di conseguire la colorazione che meglio si armonizzi con il paramento da trattare.