Comune di Firenze
Regolamento servizi economali per singoli uffici, direzioni, servizi - Anticipazioni per finanziamenti di loro competenza

(Deliberazione del Consiglio comunale n. 1052/94 del 29.04.1997 di modifica del "Regolamento del servizio di economato" per la parte intitolata "Servizio di cassa - Spese per gli uffici e servizi comunali" [artt. 34-45] approvato con deliberazioni consiliari nn. 906 del 10.4.1951, 3040 del 4.12.1952, 3441 del 29.12.11970, 1825 del 4.6.1976, 5722 del 25 novembre 1980, 806 del 6.4.1982 e 2661 del 1.12.1986 con effetto abrogativo delle disposizioni contrastanti)

Art. 1

All'interno di ciascuno degli Uffici o Direzioni o Servizi di cui alla delibera n. 3330/96, con apposita determinazione il Dirigente incarica un dipendente per lo svolgimento del servizio economale.

All'inizio di ogni esercizio finanziario e previa registrazione di apposito impegno di spesa sui fondi costituenti il budget assegnato a ciascun Dirigente, è disposta un'anticipazione a favore dei dipendenti incaricati.

Le spese effettuate con l'anticipazione sono imputate ai capitoli di bilancio di competenza dell'Ufficio o Direzione o Servizio interessato.

Anticipazione e restituzione della somma sono contabilizzate a partite di giro.

Art. 2

Presupposti e modalità di utilizzazione dell'anticipazione sono disciplinati con determinazione del Dirigente, che indica tassativamente le spese ed il complessivo limite d'importo, comunque non superiore a L. 2.500.000 + I.V.A., entro i quali il dipendente incaricato del servizio se ne può valere, previa specifica autorizzazione apposta sui giustificativi dal Dirigente, o dal funzionario responsabile di Unità Operativa da esso delegato per iscritto.


Art. 3

Anticipazioni e pagamenti sono registrati nel "giornale di cassa" a cura del dipendente incaricato del servizio, il quale dovrà essere in grado di dimostrare la giacenza in contanti, e di esibire i documenti giustificativi delle spese sostenute, ad ogni richiesta del Dirigente dell'Ufficio o Direzione o Servizio interessato, o del funzionario responsabile di Unità operativa da esso delegato, del Segretario Generale o suo delegato, e dei Dirigenti contabili.

Art. 4

Delle somme ricevute in anticipazione il dipendente incaricato dovrà presentare rendiconto annuale, da sottoporsi ad approvazione mediante provvedimento deliberativo che sarà adottato entro la fine dell'esercizio finanziario. L'eventuale rimanenza dovrà essere versata alla Tesoreria Comunale entro lo stesso termine.

Qualora i fondi assegnati si rivelassero insufficienti, il Dirigente interessato potrà, su richiesta, ottenere un'integrazione, solo dopo che sia stato presentato, ed approvato, un primo rendiconto, e sempreché nei capitoli di competenza sussista la necessaria disponibilità. Entro la fine dell'esercizio si dovrà procedere alla rendicontazione relativa all'anticipazione ulteriormente concessa.

Art. 5

Per l'esercizio 1997 le anticipazioni di cui agli articoli precedenti, e le nomine dei relativi agenti contabili, saranno disposte con deliberazioni di Giunta predisposte dai Dirigenti interessati.

Art. 6

Una volta che l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1 comma 53 L. 28.12.96 n. 549, abbia dato compiuta attuazione alla procedura di utilizzo della carta di credito ammessa dall'art. 1 cit. comma 47 e ss., nell'Ufficio o Direzione o Servizio il cui Dirigente l'adotti, la determinazione di cui all'art. 2 viene integrata con le modalità di utilizzo di tale strumento."

_____________________________________________________________________



(*) estratto della parte dispositiva della deliberazione

(omissis) 2) - gli Uffici e le Direzioni ineteressati alla costituzione dei fondi di cui in narrativa dovranno predisporre apposito provvedimento richiamando la presente deliberazione, nominando i responsabili della gestione dei fondi, le finalità degli stessi ed impegnando le somme necessarie;

(omissis) 4) - di confermare che annualmente dovrà essere reso conto delle somme ottenute (...) mediante presentazione di idonea documentazione relativa alle spese effettuate, elencate in apposito prospetto riepilogativo. In caso di necessità potrà essere successivamente avanzata domanda di reintegro del fondo e contestuale rendicontazione delle spese già effettuate. Sia il prospetto riepilogativo che la domanda di reintegro dovranno esssere debitamente firmati e convalidati dal responsabile del Servizio; detto rendiconto dovrà corrispondere alle disposizioni di cui all'art. 58 c. 2 della L. 142/90 e art. 75 del D.Lgs. 77/95;

5) - nel caso di reintegrazione del fondo durante l'anno, resta ferma l'obbligatorietà alla presentazione del rendiconto annuale secondo le disposizioni contenute negli artt. 58 della L. 142/90 e 75 del D.Lgs. 77/95; (omissis)


A cura di: Ufficio del Consiglio - Segreteria della Commisione consiliare Affari Istituzionali - Dr. Carlo Romagnoli
Data di verifica/aggiornamento : 31-03-1998