Delibera Consiglio comunale n. 129 del 21/12/2004.

 

COMUNE DI FIRENZE

DISCIPLINARE PER L’UTILIZZO DEI LOCALI E DELLE CELLE DELL’OBITORIO COMUNALE DA PARTE DEGLI ENTI E DELLE CASE DI CURA E DI RIPOSO PRIVATE.

Il Comune di Firenze mette a disposizione degli Enti, e delle Case di cura e di riposo private interessati i locali e le celle dell’obitorio comunale secondo le modalità previste dal presente regolamento:

Art. 1

L’Accesso all’obitorio comunale, qualora non sia disposto dall’Autorità giudiziaria, è richiesto dalla famiglia e confermato da parere sanitario, che dichiara la "trasportabilità della salma a bara aperta" nei casi in cui non si riscontri il decesso per malattia infettiva e/o si tratti di cadaveri portatori di radioattività;

Art. 2

Le salme che accedono all’obitorio comunale devono aver terminato il periodo di osservazione e devono essere munite di documentazione sanitaria e relativo identificativo applicativo al polso, non verranno accettate le salme prive dei suddetti documenti e dell’identificativo;

Art. 3

Le salme dovranno pervenire prive di placemaker, di strumenti sanitari ( tipo agocannule, cateteri, farfalline, etc.);

Art. 4

Per i decessi per i quali sia necessario il riscontro diagnostico e autopsia giudiziaria, saranno avviati rispettivamente agli istituti di Anatomia Patologica e Medicina Legale dell’Università di Firenze presenti nell’Azienda Ospedaliera di Careggi i quali provvederanno ad espletare le mansioni a loro assegnate;

Art. 5

L’accesso della salma all’obitorio comunale può avvenire ad ogni ora del giorno e per tutti i giorni dell’anno è ammessa la visita straordinaria di un familiare per ogni salma depositata, purchè accompagnata dal personale di servizio per una breve permanenza (di norma in orario 8.00 – 19.00)

Art. 6

Le salme di cui agli artt. 1 e 2 espletate le funzioni istituzionali sanitarie, o comunque non oltre le 30 ore dal decesso, dovranno lasciare l’obitorio comunale ed essere esposte alle salette adiacenti o trasferite presso altro luogo per la funzione funebre e inviate, quindi, al cimitero di destinazione,

Art. 7

Su richiesta della famiglia, la preparazione della salma può essere effettuata dall’impresa assegnataria del servizio funebre, che è compresa nell’apposito elenco del Comune di Firenze, seguendo le prescrizioni di Polizia Mortuaria e/o di Igiene Pubblica nonché le norme igienico sanitarie in vigore per le attività di "tanatocosmesi e/o tanatoprassi".  

Art. 8

Possono essere trasferite nelle celle frigorifere obitoriali le salme provenienti da Anatomia, Istologia e Medicina Legale già identificate e non più a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’autorizzazione del Consolato al rimpatrio o in attesa dei familiari per il trasporto ;

Art.9

Il Comune di Firenze mette a disposizione i locali, garantisce l’ordinaria e strordinaria manutenzione, mette a disposizione la sua organizzazione per lo smaltimento dei prodotti abbortivi e parti anatomiche riconoscibili, con modalità di trasporto a proprio carico;

Art.10

Lo smaltimento dei Lenzuoli che avvolgono le salme sarà a cura di coloro che usufruiranno del servizio obitoriale;

Art.11

Gli Enti ,le Case di Cura e/o Riposo e l’Istituto di Anatomia Potologica e Medicina Legale che intendono usufruire delle prestazioni , di cui all’art.9 del disciplinare, dell’Obitorio Comunale sono tenuti a versare a titolo di rimborso la cifra di :

€ 1500,00 annui per utilizzo locali obitoriali

€ 1000,00 annui per utilizzo celle frigorifere

Art.12

Il presente disciplinare organizzativo entrerà in vigore all’esecutività del relativo provvedimento deliberativo di approvazione che il Comune di Firenze adotterà.


Data di verifica/aggiornamento: 30-12-2004