REGOLAMENTO
DI DISCIPLINA
PER
GLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO
PRESSO
IL COMUNE DI FIRENZE
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
Il presente regolamento disciplina,
nei limiti previsti dalla legge e dalla convenzione, i diritti, i doveri
e gli obblighi degli obiettori di coscienza che svolgono il periodo di
servizio civile presso il Comune di Firenze, al fine di garantire il corretto
svolgimento dei servizi ai quali gli obiettori di coscienza sono destinati,
ai sensi del Regolamento per la gestione del servizio degli obiettori di
coscienza assegnati al Comune di Firenze, adottato con delibera C.C. 575
del 22/07/2002
ARTICOLO 2
(Svolgimento del servizio)
L’obiettore di coscienza
deve svolgere il servizio assegnatogli mediante la prestazione di comportamenti
sociali non armati finalizzati a concorrere, in alternativa al servizio
militare, alla difesa della Patria ed a favorire la realizzazione di altri
principi costituzionali quali la pace, la solidarietà sociale, l’uguaglianza,
il progresso socio culturale e la salvaguardia e tutela del patrimonio
storico, artistico ed ambientale della Nazione.
Nello svolgimento del servizio
civile l’obiettore è tenuto ad adottare un comportamento improntato
a senso di responsabilità, equilibrio e tolleranza.
ARTICOLO 3
(Obblighi da osservare
durante lo svolgimento del servizio)
L’obiettore è tenuto
a:
-
presentarsi in servizio nel
giorno e nel luogo indicati nel provvedimento di assegnazione;
-
produrre al responsabile degli
obiettori il certificato di idoneità al servizio civile rilasciato
dalla azienda sanitaria locale;
-
comunicare all’Ufficio Servizio
Civile del Comune di Firenze e contestualmente all’Ufficio Nazionale Servizio
Civile, entro cinque giorni dalla data prevista di assunzione in servizio,
le eventuali circostanze di impedimento a presentarsi, fornendo le motivazioni
e la documentazione prevista dalle disposizioni in materia;
-
richiedere eventuali permessi
per il giorno successivo prima della cessazione dell’orario di svolgimento
delle attività del giorno precedente; eventuali richieste di permesso
per la giornata in corso possono essere presentate esclusivamente in casi
di urgente necessità;
-
recuperare le ore di servizio
non prestate;
-
comunicare tempestivamente l’assenza
dal servizio per causa di malattia, facendo pervenire all’Ufficio Servizio
Civile del Comune di Firenze il certificato medico, entro due giorni dalla
data di inizio della malattia;
-
seguire le istruzioni e le direttive
necessarie alla realizzazione del servizio cui l’obiettore è destinato,
impartite dall’Ufficio Servizio Civile del Comune di Firenze;
-
rispettare l’orario di svolgimento
delle attività di servizio civile;
-
rispettare i luoghi e le persone
con cui viene a contatto durante lo svolgimento delle attività di
servizio civile, mantenendo nei rapporti interpersonali e con l’utenza
una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi
da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili
con lo status rivestito, nonché con la natura e la funzionalità
del servizio;
-
riprendere il servizio al termine
del periodo di malattia, licenza o permesso;
-
non esercitare altre attività
che impediscano il normale espletamento del servizio se non nell’ambito
di quelle previste dalla legge (art. 16, Legge 8 Luglio 1998 n° 230);
-
astenersi dal divulgare dati
e informazioni dei quali sia venuto in possesso in occasione dello svolgimento
dell’attività di servizio civile, in osservanza della normativa
vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell’Ufficio
Servizio Civile del Comune di Firenze;
-
avere cura dei beni e dei valori
di proprietà del Comune di Firenze e/o delle persone assistite dal
Comune di Firenze;
-
avere cura degli alloggi presso
i quali l’obiettore viene ospitato durante il servizio, secondo le istruzioni
e le direttive impartire dall’Ufficio Servizio Civile del Comune di Firenze;
-
riconsegnare, alla fine del
servizio, i beni di proprietà del Comune di Firenze che sono stati
consegnati all’obiettore durante il servizio, quali chiavi degli alloggi,
buoni mensa, indumenti, tesserino di riconoscimento e biglietti di trasporto
pubblico locale.
ARTICOLO 4
(Sanzioni disciplinari
e criteri generali di applicazione)
La violazione dei doveri
previsti dall’art. 3 comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari
di seguito indicate in ordine crescente, secondo la gravità dell’infrazione:
-
diffida per iscritto;
-
multa in detrazione della paga,
da un minimo pari all’importo corrispondente ad un giorno di servizio ad
un massimo corrispondente a cinque giorni di servizio;
-
sospensione di permessi e licenze,
per un periodo di tempo da un minimo di una settimana ad un massimo di
un mese;
-
trasferimento ad incarico affine
anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell’ambito
della stessa o di altre regioni;
-
sospensione dal servizio, fino
a un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi
di servizio non prestati.
Le sanzioni disciplinari di
cui al presente articolo sono irrogate, nel rispetto del principio di gradualità
e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri generali:
-
rilevanza della violazione di
norme o di disposizioni;
-
intenzionalità del comportamento;
-
grado di disservizio o di pericolo
provocato dalla negligenza o imprudenza dimostrate, tenuto conto anche
della prevedibilità dell’evento;
-
eventuale sussistenza di circostanze
aggravanti o attenuanti;
-
concorso di più obiettori
nella violazione delle disposizioni;
-
comportamento complessivo dell’obiettore
nei rapporti con l’utenza, con i responsabili del servizio, con gli altri
obiettori;
-
precedenti violazioni di disposizioni
che abbiano comportato l’applicazione di sanzioni disciplinari.
All’obiettore responsabile di
più mancanze compiute con un’unica azione od omissione o con più
azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento,
è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave
se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
ARTICOLO 5
(Infrazioni punibili
con le sanzioni disciplinari della diffida per iscritto,
della multa in detrazione
dalla paga e della sospensione di permessi e licenze)
Le sanzioni disciplinari
della diffida per iscritto, della multa in detrazione dalla paga e della
sospensione di permessi e licenze si applicano all’obiettore per:
-
inosservanza delle disposizioni
relative alla presentazione in servizio, all’orario di svolgimento delle
attività, alle comunicazioni nei casi di assenza dal servizio o
ritardi, all’obbligo di fornire idonea certificazione in caso di malattia,
alle modalità di rientro in servizio al termine di permessi e licenze;
-
assenza arbitraria dal servizio;
-
inosservanza delle disposizioni
concernenti la fruizione del vitto e dell’alloggio;
-
rifiuto ingiustificato di ottemperare
alle direttive ed alle istruzioni fornite dall’Ufficio Servizio Civile
del Comune di Firenze;
-
condotta non conforme ai principi
di correttezza nei rapporti con l’utenza, con i responsabili degli obiettori
o con gli altri obiettori;
-
condotta che si dimostri incompatibile
con lo status rivestito, nonché con la natura e la funzionalità
del servizio;
-
danneggiamento dei luoghi, dei
locali, dei beni mobili e degli strumenti con cui venga in contatto per
ragioni di servizio;
-
comportamenti tesi ad impedire
o ritardare l’attuazione dei progetti;
-
violazione del dovere di astenersi
dal diffondere dati o informazioni riservate di cui sia venuto a conoscenza
nel corso del servizio;
-
uso illecito di beni in dotazione
al Comune di Firenze con cui l’obiettore venga in contatto per ragioni
di servizio.
ARTICOLO 6
(Infrazioni punibili
con la sanzione disciplinare del trasferimento ad incarico diverso o affine)
La sanzione disciplinare
del trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra
regione, oppure a diverso incarico nell’ambito della stessa o di altra
regione si applica all’obiettore per:
-
esercizio di altre attività
non consentite dalla legge o che comunque impediscano il normale espletamento
del servizio civile come previsto dall’art. 3 del presente regolamento;
-
infrazioni disciplinari previste
al precedente art. 5, nei casi in cui presentino caratteri di particolare
gravità in relazione alle modalità di realizzazione del fatto,
agli effetti prodotti, all’elemento psicologico dell’autore;
-
recidiva nelle mancanze che
abbiano comportato l’applicazione della sanzione massima prevista dal precedente
art. 5;
-
assenza ingiustificata dal servizio
per un periodo superiore a cinque giorni;
-
svolgimento di attività
lavorativa durante lo stato di malattia o di infortunio;
-
manifestazioni ingiuriose nei
confronti delle persone con cui l’obiettore venga in contatto nello svolgimento
del servizio civile;
-
atti, comportamenti o molestie
che siano lesivi della dignità della persona;
-
comportamenti da cui sia derivato
un danno grave al Comune di Firenze, all’Ufficio Nazionale Servizio Civile
o a terzi;
-
comportamenti integranti ipotesi
che implicano responsabilità penale a titolo di colpa.
ARTICOLO 7
(Infrazioni punite con
la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio)
La sospensione dal servizio
fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei
periodi di servizio non prestato, si applica all’obiettore per:
-
recidiva in una delle mancanze
previste dal precedente art. 6;
-
persistente ed insufficiente
rendimento dell’obiettore, in relazione alle finalità del progetto,
che comporti l’impossibilità di impiegare il medesimo;
-
comportamenti integranti ipotesi
che implicano responsabilità penale a titolo di dolo.
ARTICOLO 8
(Procedimenti disciplinari)
Le sanzioni di cui ai precedenti
articoli 5, 6, e 7 devono essere adottate previa contestazione scritta.
La contestazione viene effettuata
dal responsabile dell’Ufficio Servizio Civile del Comune di Firenze tempestivamente
e comunque non oltre dieci giorni dalla commissione dell’infrazione o dal
momento dell’avvenuta conoscenza della stessa. La contestazione deve indicare
dettagliatamente i fatti oggetto della contestazione e la fattispecie sanzionatoria
che si ritiene integrata dal comportamento. Deve altresì contenere
l’indicazione del termine di cinque giorni entro cui l’obiettore può
presentare le proprie controdeduzioni, nonché le modalità
ed il soggetto cui inoltrarle. La contestazione deve altresì fare
menzione della possibilità per l’obiettore, ove ne faccia espressa
richiesta, di essere sentito nel medesimo termine di cinque giorni.
Trascorso inutilmente il
termine di cinque giorni, entro i succesivi cinque giorni la sanzione viene
direttamente irrogata dal Responsabile Ufficio Servizio Civile del Comune
di Firenze e contestualmente comunicata all’Ufficio Nazionale Servizio
Civile, nei casi di cui al precedente art. 5.
Il provvedimento sanzionatorio
deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all’irrogazione
della sanzione; indicare la procedura seguita nella fase di contestazione;
contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni
che hanno condotto all’individuazione della specifica sanzione.
Il procedimento sanzionatorio
viene archiviato, qualora le controdeduzioni scritte o orali dell’obiettore,
nei cui confronti è stato instaurato il procedimento disciplinare,
facciano emergere congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa.
Ai fini dell’irrogazione
delle sanzioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 l’Ufficio Servizio Civile
del Comune di Firenze, una volta acquisiti gli atti, provvede all’invio
dei medesimi all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile entro 5 giorni
dalla data di notifica dell’atto all’obiettore.
I provvedimenti sanzionatori
adottati dall’Ufficio Servizio Civile del Comune di Firenze sono impugnabili
da parte dell’obiettore presso l’Ufficio Nazionale Servizio Civile, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 10, comma 1 del D.P.C.M. 21 novembre
2001, n. 453 entro 30 giorni dalla notifica dell’atto che commina la sanzione
ARTICOLO 9
(Notificazioni e comunicazioni)
La contestazione scritta
dell’addebito deve essere comunicata all’obiettore con modalità
che assicurino per quanto possibile la certezza dell’avvenuta conoscenza
della stessa. A tale fine la contestazione viene consegnata, ove possibile,
nelle mani dell’obiettore, appositamente convocato nella sede dell’Ufficio
Servizio Civile del Comune di Firenze. Negli altri casi la contestazione
viene inviata a mezzo di lettera raccomandata A/R o altro mezzo di trasmissione
che garantisca uguale certezza, al domicilio dell’obiettore.
Qualora l’obiettore si sia
reso irreperibile, la contestazione viene inviata all’indirizzo di residenza.
ARTICOLO 10
(Licenze)
La licenza consente all’obiettore
di assentarsi dalla sede di servizio per un periodo superiore alle ventiquattro
ore ed è concessa, a seconda della tipologia, dall’Ufficio Servizio
Civile del Comune di Firenze ovvero dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile.
ARTICOLO 11
(Permessi)
L’obiettore ha diritto di
usufruire di permessi, per periodi di durata inferiore all’orario giornaliero
di svolgimento dell’attività, al fine di soddisfare esigenze personali
non rinviabili.
Il permesso è concesso
dall’Ufficio Servizio Civile del Comune di Firenze.
Durante lo svolgimento del
servizio civile non possono essere concesse più di trentasei ore
complessive di permesso. Le ore di servizio non prestate devono essere
recuperate, ove possibile, entro la fine del mese in cui sono state fruite.
L’obiettore che riveste
cariche elettive pubbliche ha diritto a fruire di permessi per tutti gli
adempimenti connessi allo svolgimento del mandato.
A cura di S. Mugnai
20-11-2002