REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
PER GLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO
PRESSO IL COMUNE DI FIRENZE


ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)

Il presente regolamento disciplina, nei limiti previsti dalla legge e dalla convenzione, i diritti, i doveri e gli obblighi degli obiettori di coscienza che svolgono il periodo di servizio civile presso il Comune di Firenze, al fine di garantire il corretto svolgimento dei servizi ai quali gli obiettori di coscienza sono destinati, ai sensi del Regolamento per la gestione del servizio degli obiettori di coscienza assegnati al Comune di Firenze, adottato con delibera C.C. 575 del 22/07/2002


ARTICOLO 2
(Svolgimento del servizio)

L’obiettore di coscienza deve svolgere il servizio assegnatogli mediante la prestazione di comportamenti sociali non armati finalizzati a concorrere, in alternativa al servizio militare, alla difesa della Patria ed a favorire la realizzazione di altri principi costituzionali quali la pace, la solidarietà sociale, l’uguaglianza, il progresso socio culturale e la salvaguardia e tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale della Nazione.
Nello svolgimento del servizio civile l’obiettore è tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, equilibrio e tolleranza.

ARTICOLO 3
(Obblighi da osservare durante lo svolgimento del servizio)

L’obiettore è tenuto a:

  1. presentarsi in servizio nel giorno e nel luogo indicati nel provvedimento di assegnazione;
  2. produrre al responsabile degli obiettori il certificato di idoneità al servizio civile rilasciato dalla azienda sanitaria locale;
  3. comunicare all’Ufficio Servizio Civile del Comune di Firenze e contestualmente all’Ufficio Nazionale Servizio Civile, entro cinque giorni dalla data prevista di assunzione in servizio, le eventuali circostanze di impedimento a presentarsi, fornendo le motivazioni e la documentazione prevista dalle disposizioni in materia;
  4. richiedere eventuali permessi per il giorno successivo prima della cessazione dell’orario di svolgimento delle attività del giorno precedente; eventuali richieste di permesso per la giornata in corso possono essere presentate esclusivamente in casi di urgente necessità;
  5. recuperare le ore di servizio non prestate;
  6. comunicare tempestivamente l’assenza dal servizio per causa di malattia, facendo pervenire all’Ufficio Servizio Civile del Comune di Firenze il certificato medico, entro due giorni dalla data di inizio della malattia;
  7. seguire le istruzioni e le direttive necessarie alla realizzazione del servizio cui l’obiettore è destinato, impartite dall’Ufficio Servizio Civile del Comune di Firenze;
  8. rispettare l’orario di svolgimento delle attività di servizio civile;
  9. rispettare i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante lo svolgimento delle attività di servizio civile, mantenendo nei rapporti interpersonali e con l’utenza una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con lo status rivestito, nonché con la natura e la funzionalità del servizio;
  10. riprendere il servizio al termine del periodo di malattia, licenza o permesso;
  11. non esercitare altre attività che impediscano il normale espletamento del servizio se non nell’ambito di quelle previste dalla legge (art. 16, Legge 8 Luglio 1998 n° 230);
  12. astenersi dal divulgare dati e informazioni dei quali sia venuto in possesso in occasione dello svolgimento dell’attività di servizio civile, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell’Ufficio Servizio Civile del Comune di Firenze;
  13. avere cura dei beni e dei valori di proprietà del Comune di Firenze e/o delle persone assistite dal Comune di Firenze;
  14. avere cura degli alloggi presso i quali l’obiettore viene ospitato durante il servizio, secondo le istruzioni e le direttive impartire dall’Ufficio Servizio Civile del Comune di Firenze;
  15. riconsegnare, alla fine del servizio, i beni di proprietà del Comune di Firenze che sono stati consegnati all’obiettore durante il servizio, quali chiavi degli alloggi, buoni mensa, indumenti, tesserino di riconoscimento e biglietti di trasporto pubblico locale.

ARTICOLO 4
(Sanzioni disciplinari e criteri generali di applicazione)

La violazione dei doveri previsti dall’art. 3 comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari di seguito indicate in ordine crescente, secondo la gravità dell’infrazione:

  1. diffida per iscritto;
  2. multa in detrazione della paga, da un minimo pari all’importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo corrispondente a cinque giorni di servizio;
  3. sospensione di permessi e licenze, per un periodo di tempo da un minimo di una settimana ad un massimo di un mese;
  4. trasferimento ad incarico affine anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell’ambito della stessa o di altre regioni;
  5. sospensione dal servizio, fino a un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestati.
Le sanzioni disciplinari di cui al presente articolo sono irrogate, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri generali:
  1. rilevanza della violazione di norme o di disposizioni;
  2. intenzionalità del comportamento;
  3. grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza o imprudenza dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
  4. eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
  5. concorso di più obiettori nella violazione delle disposizioni;
  6. comportamento complessivo dell’obiettore nei rapporti con l’utenza, con i responsabili del servizio, con gli altri obiettori;
  7. precedenti violazioni di disposizioni che abbiano comportato l’applicazione di sanzioni disciplinari.
All’obiettore responsabile di più mancanze compiute con un’unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.


ARTICOLO 5
(Infrazioni punibili con le sanzioni disciplinari della diffida per iscritto,
della multa in detrazione dalla paga e della sospensione di permessi e licenze)

Le sanzioni disciplinari della diffida per iscritto, della multa in detrazione dalla paga e della sospensione di permessi e licenze si applicano all’obiettore per:

  1. inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione in servizio, all’orario di svolgimento delle attività, alle comunicazioni nei casi di assenza dal servizio o ritardi, all’obbligo di fornire idonea certificazione in caso di malattia, alle modalità di rientro in servizio al termine di permessi e licenze;
  2. assenza arbitraria dal servizio;
  3. inosservanza delle disposizioni concernenti la fruizione del vitto e dell’alloggio;
  4. rifiuto ingiustificato di ottemperare alle direttive ed alle istruzioni fornite dall’Ufficio Servizio Civile del Comune di Firenze;
  5. condotta non conforme ai principi di correttezza nei rapporti con l’utenza, con i responsabili degli obiettori o con gli altri obiettori;
  6. condotta che si dimostri incompatibile con lo status rivestito, nonché con la natura e la funzionalità del servizio;
  7. danneggiamento dei luoghi, dei locali, dei beni mobili e degli strumenti con cui venga in contatto per ragioni di servizio;
  8. comportamenti tesi ad impedire o ritardare l’attuazione dei progetti;
  9. violazione del dovere di astenersi dal diffondere dati o informazioni riservate di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio;
  10. uso illecito di beni in dotazione al Comune di Firenze con cui l’obiettore venga in contatto per ragioni di servizio.


ARTICOLO 6
(Infrazioni punibili con la sanzione disciplinare del trasferimento ad incarico diverso o affine)

La sanzione disciplinare del trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell’ambito della stessa o di altra regione si applica all’obiettore per:

  1. esercizio di altre attività non consentite dalla legge o che comunque impediscano il normale espletamento del servizio civile come previsto dall’art. 3 del presente regolamento;
  2. infrazioni disciplinari previste al precedente art. 5, nei casi in cui presentino caratteri di particolare gravità in relazione alle modalità di realizzazione del fatto, agli effetti prodotti, all’elemento psicologico dell’autore;
  3. recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l’applicazione della sanzione massima prevista dal precedente art. 5;
  4. assenza ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a cinque giorni;
  5. svolgimento di attività lavorativa durante lo stato di malattia o di infortunio;
  6. manifestazioni ingiuriose nei confronti delle persone con cui l’obiettore venga in contatto nello svolgimento del servizio civile;
  7. atti, comportamenti o molestie che siano lesivi della dignità della persona;
  8. comportamenti da cui sia derivato un danno grave al Comune di Firenze, all’Ufficio Nazionale Servizio Civile o a terzi;
  9. comportamenti integranti ipotesi che implicano responsabilità penale a titolo di colpa.


ARTICOLO 7
(Infrazioni punite con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio)

La sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato, si applica all’obiettore per:

  1. recidiva in una delle mancanze previste dal precedente art. 6;
  2. persistente ed insufficiente rendimento dell’obiettore, in relazione alle finalità del progetto, che comporti l’impossibilità di impiegare il medesimo;
  3. comportamenti integranti ipotesi che implicano responsabilità penale a titolo di dolo.


ARTICOLO 8
(Procedimenti disciplinari)

Le sanzioni di cui ai precedenti articoli 5, 6, e 7 devono essere adottate previa contestazione scritta.
La contestazione viene effettuata dal responsabile dell’Ufficio Servizio Civile del Comune di Firenze tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni dalla commissione dell’infrazione o dal momento dell’avvenuta conoscenza della stessa. La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto della contestazione e la fattispecie sanzionatoria che si ritiene integrata dal comportamento. Deve altresì contenere l’indicazione del termine di cinque giorni entro cui l’obiettore può presentare le proprie controdeduzioni, nonché le modalità ed il soggetto cui inoltrarle. La contestazione deve altresì fare menzione della possibilità per l’obiettore, ove ne faccia espressa richiesta, di essere sentito nel medesimo termine di cinque giorni.
Trascorso inutilmente il termine di cinque giorni, entro i succesivi cinque giorni la sanzione viene direttamente irrogata dal Responsabile Ufficio Servizio Civile del Comune di Firenze e contestualmente comunicata all’Ufficio Nazionale Servizio Civile, nei casi di cui al precedente art. 5.
Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all’irrogazione della sanzione; indicare la procedura seguita nella fase di contestazione; contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all’individuazione della specifica sanzione.
Il procedimento sanzionatorio viene archiviato, qualora le controdeduzioni scritte o orali dell’obiettore, nei cui confronti è stato instaurato il procedimento disciplinare, facciano emergere congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa.
Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 l’Ufficio Servizio Civile del Comune di Firenze, una volta acquisiti gli atti, provvede all’invio dei medesimi all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile entro 5 giorni dalla data di notifica dell’atto all’obiettore.
I provvedimenti sanzionatori adottati dall’Ufficio Servizio Civile del Comune di Firenze sono impugnabili da parte dell’obiettore presso l’Ufficio Nazionale Servizio Civile, ai sensi di quanto disposto dall’art. 10, comma 1 del D.P.C.M. 21 novembre 2001, n. 453 entro 30 giorni dalla notifica dell’atto che commina la sanzione


ARTICOLO 9
(Notificazioni e comunicazioni)

La contestazione scritta dell’addebito deve essere comunicata all’obiettore con modalità che assicurino per quanto possibile la certezza dell’avvenuta conoscenza della stessa. A tale fine la contestazione viene consegnata, ove possibile, nelle mani dell’obiettore, appositamente convocato nella sede dell’Ufficio Servizio Civile del Comune di Firenze. Negli altri casi la contestazione viene inviata a mezzo di lettera raccomandata A/R o altro mezzo di trasmissione che garantisca uguale certezza, al domicilio dell’obiettore.
Qualora l’obiettore si sia reso irreperibile, la contestazione viene inviata all’indirizzo di residenza.


ARTICOLO 10
(Licenze)

La licenza consente all’obiettore di assentarsi dalla sede di servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore ed è concessa, a seconda della tipologia, dall’Ufficio Servizio Civile del Comune di Firenze ovvero dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile.


ARTICOLO 11
(Permessi)

L’obiettore ha diritto di usufruire di permessi, per periodi di durata inferiore all’orario giornaliero di svolgimento dell’attività, al fine di soddisfare esigenze personali non rinviabili.
Il permesso è concesso dall’Ufficio Servizio Civile del Comune di Firenze.
Durante lo svolgimento del servizio civile non possono essere concesse più di trentasei ore complessive di permesso. Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, ove possibile, entro la fine del mese in cui sono state fruite.
L’obiettore che riveste cariche elettive pubbliche ha diritto a fruire di permessi per tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento del mandato.



A cura di S. Mugnai
20-11-2002