Comune di Firenze
Rilascio di copie di documenti amministrativi
art. 22 legge 7 agosto 1990 n. 241 e art. 7 legge 8 giugno 1990 n. 142
(Delibera n. 434/1999 ad integrazione del Regolamento sull'accesso agli atti e documenti amministrativi)

 

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 7, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142 il quale stabilisce che tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese;

Visto che lo stesso art. 7, comma 4 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, stabilisce, fra l'altro, che il Regolamento assicura ai cittadini singoli ed associati il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione;

Preso atto che con propria deliberazione n. 3599 del 17/11/1997, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il "Regolamento sull'accesso agli atti e documenti amministrativi";

Visto l’art. 12 del sopracitato Regolamento il quale prevede, tra l’altro, che il rilascio delle copie di documenti inseriti in rete civica debba essere gratuito;

Ritenuto necessario modificare l’articolo in questione, considerato che anche la stampa di un documento dalla rete civica comporta per l’Ente un costo che deve essere addebitato al cittadino che ha fatto richiesta del documento;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49/28 del 15/2/1999 con la quale si modifica il precedente art. 12, prevedendo un unico costo per le fotocopie e gli estratti della rete civica, corrispondente al costo di riproduzione da determinarsi con deliberazione del Consiglio Comunale;

Considerato che lo stesso art. 12 del sopraccitato Regolamento prevede che il rilascio delle copie debba essere gratuito se le copie richieste non superano le quattro facciate;

Considerato che, in virtù delle predette disposizioni legislative e regolamentari, pervengono all’Amministrazione Comunale svariate richieste di documenti da parte di cittadini che si avvalgono del diritto di accesso;

Ritenuto dunque di provvedere alla determinazione della tariffa da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta da parte dei cittadini;

Tenuto conto che la cifra da corrispondere per il rilascio delle suddette copie debba essere determinata in base ai costi reali sostenuti dall’Amministrazione Comunale;

Ritenuto congruo, pertanto, a seguito di indagini effettuate dalla Direzione Beni e Servizi, come risulta dalla comunicazione allegata alla presente deliberazione, determinare nella seguente misura i costi di riproduzione:

FOTOCOPIE E STAMPA DALLA RETE CIVICA
 
1- bianco/nero
formato A4
L. 100 a facciata
2- bianco/nero
formato A3
L. 200 a facciata
3- colori
formato A4
L. 2.000 a facciata
4- colori
formato A3
L. 4.000 a facciata

COPIE ELIOGRAFICHE
 
5- su carta
L. 4.000 al mq.
6- su radex
L. 18.000 al mq.

 

COPIE RIPRODOTTE DALLA MACCHINA PER MICROFILMS
 
7- formato A4
L. 800 a facciata
8- formato A3
L. 1.000 a facciata

Ritenuto opportuno, a parziale modifica del punto 1) della parte dispositiva della delibera 15.3.99 n. 326/63, di applicare i costi di cui ai precedenti nn. 1 e 2 anche alle copie degli atti dei sinistri rilasciate dal Corpo di Polizia Municipale;

Ritenuto di confermare inoltre:

Ritenuto che il pagamento delle copie a titolo oneroso potrà essere effettuato, oltre che mediante corresponsione in denaro a fronte di ricevuta rilasciata dall’agente riscuotitore, o con versamento in contrassegno in caso di richieste di copie da inviare per posta, anche con diverse modalità elettroniche che l’Amministrazione Comunale potrà decidere di adottare per facilitare la spesa della riscossione e le operazioni contabili conseguenti;

Ritenuto opportuno applicare i sopraccitati costi di riproduzione in tutti gli uffici comunali ivi comprese le Biblioteche;

Preso atto del parere favorevole reso, ai fini della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 della Legge 142/90;

Visto il decreto legislativo n. 77 del 25.2.1995 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;
 

D E L I B E R A
  1. di stabilire il costo di riproduzione delle copie, agli effetti del rimborso di cui all’art. 12 del "Regolamento sull’accesso agli atti e documenti amministrativi" come segue:

  2. FOTOCOPIE E STAMPA DALLA RETE CIVICA
     
    1- bianco/nero
    formato A4
    L. ... 100 a facciata
    2- bianco/nero
    formato A3
    L. 200 a facciata
    3- colori
    formato A4
    L. 2.000 a facciata
    4- colori
    formato A3
    L. 4.000 a facciata

    COPIE ELIOGRAFICHE
     
    5- su carta
    L. 4.000 al mq.
    6- su radex
    L. 18.000 al mq.

    COPIE RIPRODOTTE DALLA MACCHINA PER MICROFILMS
     
    7- formato A4
    L. 800 a facciata
    8- formato A3
    L. 1.000 a facciata

     

  3. a parziale modifica del punto 1) della parte dispositiva della delibera 15.3.99 n. 326/63 di applicare i costi di cui ai precedenti nn. 1 e 2 lett. a) anche alle copie degli atti dei sinistri rilasciate dal Corpo di Polizia Municipale;
  4. di confermare in L. 20.000 al foglio la tariffa per la riproduzione della cartografia del territorio comunale in scala 1:2000 o in scala 1:5000;
  5. di stabilire, in analogia a quanto già disposto dalla Regione Toscana, che per quanto riguarda la tariffa di L. 20.000 al foglio di cui al punto precedente siano esentati dal versamento della quota di rimborso spese le Province, i Comuni e le Comunità Montane della Toscana e che invece tale quota sia ridotta del 50% per le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e per le Università;
  6. di demandare a successive determinazioni dirigenziali la nomina degli agenti contabili incaricati alla riscossione dei proventi delle fotocopie di cui sopra ed agli adempimenti previsti dall’art. 75 del Decreto Legislativo 77/96 nonché agli articoli 30, 31 e 32 del vigente Regolamento di contabilità;
  7. con la presente deliberazione cessano di avere applicazione le delibere di Giunta n. 6122 del 10.12.1992 e n. 4153/3847 del 8.11.1996 e risulta modificata la delibera C.C. n. 326/63 del 15.03.1999 per le sole copie degli atti dei sinistri, rilasciate dal Corpo di Polizia Municipale.
Di dare atto che le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe di cui sopra sono in linea e compatibili con le previsioni iscritte nel bilancio 1999 ai rispettivi capitali di entrata.



Pagina a cura di Elisabetta Masti
Data di verifica/aggiornamento: 14-06--99