IL CONSIGLIO VISTA la Deliberazione n° 4063/95 con cui è stato istituito un fondo per l'erogazione
di un contributo in conto affitti da destinare a nuclei familiari che, a seguito
dell'esecuzione di provvedimenti di sfratto nel Comune di Firenze, abbiano reperito un
alloggio sul mercato privato nel territorio di Firenze e dei Comuni confinanti; VISTA la Deliberazione n° 2819/96 con cui sono state modificate le categorie di
cittadini, i criteri e le modalità di erogazione del contributo in conto affitti
determinati con la richiamata deliberazione n° 4063/95; RILEVATO che è necessario: introdurre criteri unificati di valutazione della situazione economica della
famiglia richiedente il contributo, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 109/98; CONSIDERATO come a seguito delle predette variazioni sia necessario riformulare
l'intero testo che disciplina l'erogazione del contributo in conto affitti e di
conseguenza revocare, dalla data di esecutività del presente provvedimento, le richiamate
deliberazioni 4063/95 e 2819/96; VISTO il parere di regolarità tecnica del dirigente del Servizio Casa rilasciato ai
sensi dell'art.53, L. 142/90; DELIBERA A) di modificare la disciplina per l'erogazione del contributo in
conto affitti istituita con deliberazione 4063/95, variata con deliberazione 2819/96
approvando il seguente nuovo testo: 1) Di istituire un fondo per l'erogazione del contributo in conto affitti da destinare
ai nuclei familiari che abbiano reperito una sistemazione abitativa nell'ambito del
mercato privato, nel territorio del Comune di Firenze o Comuni limitrofi in possesso dei
seguenti requisiti:
stabilire la tipologia dei contratti di locazione per i quali è possibile erogare
il contributo avuto riguardo alla Legge 431/98 "Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abiativo";
modificare l'ambito territoriale nel quale è possibile reperire l'alloggio da
locare, estendendo tale possibilità dai Comuni confinanti a quelli limitrofi, anche fuori
della provincia;
integrare l'indicazione dei soggetti che possono beneficiare di tale contributo
prevedendo che lo stesso possa essere erogato anche a favore di famiglie soggette a
sgombero di unità abitative private;
modificare le disposizioni inerenti le modalità del rinnovo del contributo
prevedendo l'obbligo da parte dei nuclei familiari di comunicare al Comune ogni variazione
della propria composizione e situazione reddituale entro un mese dall'avvenuto
cambiamento;
disciplinare l'ammontare del contributo e la procedura da seguire per le famiglie
che subiscono una riduzione del reddito a seguito della diminuzione del numero dei
componenti il nucleo familiare;
prevedere le sanzioni da applicarsi alle famiglie che omettono di presentare le
dichiarazioni previste o dichiarano il falso;
residenza nel Comune di Firenze da almeno due anni;
non titolarità di diritti di proprietà di beni immobili, salvo particolari
eccezioni che dovranno essere valutati dalla competente Commissione in relazione a gravi
situazioni economico - sociali della famiglia interessata;
assenza delle assegnazioni di alloggi realizzati con contributi pubblici di cui al
punto e) della TABELLA A della Legge Regione Toscana n. 96/96;
non aver ceduto in tutto in parte - fuori dai casi previsti dalla Legge -
l'alloggio di ERP eventualmente assegnato in locazione semplice, cessione accertata
mediante la conclusione del procedimento di revoca;
reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare compreso tra il 25%
del limite massimo previsto per il mantenimento dell'assegnazione di un alloggio E.R.P. ed
il 100% dello stesso, salvo deroghe decise dalla competente Commissione Comunale per i
problemi per l'emergenza abitativa in relazione a particolari e motivate situazioni;
2) Concorrono alla definizione della situazione economica del nucleo familiare le seguenti entrate riferite all'anno precedente a quello della domanda:
Reddito derivante da attività lavorativa o pensione calcolato secondo i criteri previsti per l'E.R.P.;2.a)
3) Possono inoltrare domanda di contributo in conto affitti tutti coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
possesso del provvedimento esecutivo di sfratto nel Comune di Firenze (sarà data priorità ai nuclei per cui è stato già fissato l'intervento della forza pubblica nei calendari predisposti dalla Corte d'appello);3.1
4) Il contributo sarà pari alla differenza tra il canone effettivamente pagato e
l'importo corrispondente al 30% della condizione economica complessiva del nucleo
familiare. In ogni caso la spesa massima annua per il canone riconosciuta ai fini della
determinazione del contributo è:
£. 10.800.000. = per 1 - 2 persone
£. 14.400.000. = per 3 persone e oltre.
5) Non sarà riconosciuto alcun contributo nei confronti di coloro che stipuleranno un contratto privato di locazione il cui canone incida sulla condizione economica complessiva del nucleo familiare in misura pari od inferiore al 30%, in quanto la spesa per il canone di affitto corrispondente a tale percentuale è convenzionalmente ritenuta equa e sopportabile;
6) Il contributo non potrà avere una durata superiore ai quattro anni e verrà erogato al 100% nei primi due anni e successivamente ridotto al 60% e al 30% rispettivamente nel terzo e nel quarto anno; tali riduzioni non sono applicate qualora la situazione economica del nucleo familiare risulti pari o inferiore al reddito previsto per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
7) Il contributo sarà concesso con determinazione dirigenziale in presenza delle
seguenti condizioni:
parere favorevole della commissione comunale per l'emergenza abitativa;
verifica del possesso dei requisiti richiesti;
presentazione del contratto di locazione stipulato ai sensi della L. 431/98
regolarmente registrato;
presentazione trimestrale delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione
regolarmente rilasciate. In caso di mancato rispetto di tale termine, il beneficiario
perderà ogni diritto alla percezione del contributo per il trimestre di riferimento.
8) Il contributo sarà rinnovato ogni anno su istanza dell'interessato, il quale, entro
il mese di giugno, dovrà produrre congrua documentazione relativa ai redditì dell'anno
precedente. Previa verifica da parte del Servizio Casa, del mantenimento dei requisiti
richiesti, il contributo sarà rapportato alla nuova situazione reddituale accertata ed
alle eventuali variazioni per adeguamenti ISTAT del canone di locazione. L'importo del
contributo verrà ricalcolato ogni anno a partire dal mese di gennaio.
Qualora, in sede di verifica annuale, si accerti una situazione reddituale superiore ai
limiti previsti per il mantenimento in un alloggio ERP l'erogazione del contributo verrà
revocata.
Ogni successiva variazione relativa alla composizione del nucleo familiare ovvero alla
situazione reddituale dello stesso, deve essere comunicata al competente ufficio del
Servizio Casa, entro un mese dalla variazione stessa.
In caso di riduzione di contributo dovuta a un minore reddito per effetto di una
diminuzione dei componenti il nucleo familiare, lo stesso sarà mantenuto fermo nel suo
ammontare per un periodo di sei mesi per dare la possibilità alla famiglia di trovare un
nuovo alloggio adeguato al nucleo ridotto. Decorso tale termine, il contributo verrà
comunque rapportato alla nuova situazione determinatasi.
Qualora il nucleo familiare abbia la necessità di cambiare alloggio, si può mantenere il
contributo previa istanza al Comune di Firenze. In caso di modifica delle condizioni
economiche la richiesta è sottoposta all'esame della commissione comunale per i problemi
dell'emergenza abitativa;
9) Qualora d'ufficio venisse accertato un aumento del reddito non comunicato, il
beneficiario decade da ogni diritto con conseguente revoca del contributo.
E' comunque revocato il contributo in caso di mendacio, falsità in atto o uso di atti
falsi. In tal caso, oltre alle sanzioni penali previste dalla legge, l'Amministrazione
Comunale agisce per il recupero delle somme indebitamente percepite e dei relativi
interessi.
B) Di revocare le deliberazioni n° 4063/95 e n° 2819/96.