REGOLAMENTO DELLA CONSULTA CITTADINA DEGLI ANZIANI
(Delibera del Consiglio comunale n° 3827 del 15/12/97, modificata dalle Delibere del Consiglio comunale n° 1856 del 09.11.98, n° 512 del 12.06.2000 e n° 752 del 22.12.2003)

ART. 1
DURATA, MODALITA’ RINNOVO, SEDE

  1. E’ istituita la Consulta Cittadina degli Anziani.
  2. La composizione della Consulta Cittadina degli Anziani viene rinnovata ogni tre anni.
  3. La Consulta ha sede nei locali del Comune di Firenze.

ART. 2
FINALITA’

  1. La Consulta Anziani è un organismo di partecipazione ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:
    • Esaminare l’evolversi delle condizioni di vita, la situazione sociale e le esigenze della popolazione anziana in città;
    • Favorire la partecipazione dei suoi rappresentanti alla definizione, programmazione ed elaborazione di specifici provvedimenti di competenza comunale volte a dare adeguate risposte alle esigenze degli anziani.
  2. La Consulta Anziani ha funzioni consultive per l’esame dei provvedimenti in materia di politiche per gli anziani e per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari alla loro attuazione. In particolare può esprimere pareri e presentare memorie sul contenuto degli atti amministrativi o regolamentari. Può presentare formale richiesta al Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, alle Commissioni Consiliari, ai Presidenti dei Consigli di Quartieri, ai Direttori per richiedere audizioni e promuovere incontri che dovranno essere tenuti entro 30 giorni dalla richiesta.
  3. In relazione alla propria finalità può svolgere iniziative per la conoscenza dei fenomeni di interesse della Consulta stessa e proporre al Comune l’organizzazione e la realizzazione di convegni e seminari sui diversi temi riguardanti gli anziani.

ART. 3
COMPOSIZIONE

  1. Fanno parte della Consulta Anziani i rappresentanti degli organismi previsti dall’art. 96, primo comma, dello Statuto presenti ed operanti nella città di Firenze e che si siano distinti nell’elaborazione e realizzazione di progetti ed iniziative a favore degli anziani o riconducibili alle tematiche della terza età.


ART. 4
CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CONSULTA

  1. Tutti gli organismi di cui all’art. precedente possono far pervenire domande di partecipazione, diretta al Presidente della Commissione Consiliare Politiche Sociali e della Salute, corredata da una documentazione attestante la propria natura, gli scopi, l’effettiva operatività sul territorio, le iniziative intraprese e i risultati ottenuti.
  2. La domanda dovrà contenere, altresì, l’indicazione della persona designata alla rappresentanza nella Consulta e del rappresentante supplente. I rappresentanti designati non devono essere titolari di cariche elettive.
  3. L’accoglimento della domanda verrà determinato dalla Commissione Consiliare, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti, e verrà comunicato al richiedente.
  4. Il rappresentante supplente ha facoltà di intervenire a tutte le sedute della Consulta ma ha diritto di voto solo in caso di assenza del membro effettivo.
  5. Ogni associazione, organizzazione, istituzione, comitato, categorie o ente può revocare e sostituire in ogni momento il proprio rappresentante dandone tempestiva comunicazione al Presidente della Consulta che verificherà la sussistenza del requisito di cui al precedente comma 2 e provvederà a comunicare i nuovi nominativi al Presidente della Commissione Consiliare.
  6. Le associazioni, organizzazioni, istituzioni, comitati, categorie o enti di nuova formazione che intendano partecipare alla Consulta in carica, integrandone la composizione, devono presentare la domanda con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. L’accoglimento della domanda verrà determinato come stabilito dal comma 3 del presente articolo. La nomina dei rappresentanti dei nuovi organismi integranti la Consulta in carica, avrà validità dal momento dell’approvazione delle nuove immissioni da parte della Commissione Consiliare.

ART. 5
INSEDIAMENTO

  1. Nella prima riunione della Consulta, convocata dal Sindaco o da un suo delegato, si procede all’elezione del Presidente.

ART. 6
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

  1. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto in prima votazione con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti o in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.
  2. Il Presidente rappresenta la Consulta Anziani, forma l’ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni della Consulta, assicura il collegamento con gli organi istituzionali.
  3. Nella stessa seduta o nella prima utile, su proposta del Presidente, è eletto il Vice Presidente a maggioranza assoluta dei presenti o in seconda votazione a maggioranza dei voti espressi.
  4. Il Vice Presidente ha funzioni vicarie e affianca il Presidente nell’organizzazione dell’attività della Consulta. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi viene sostituito dal Vice Presidente.

ART. 7
CONVOCAZIONI, VOTAZIONI E SOSTITUZIONI

  1. La Consulta Anziani si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi e in via straordinaria se lo richiedono il Sindaco, il Presidente del Consiglio, nonché una Commissione Consiliare o almeno tre associazioni rappresentate.
  2. E’ convocata con avviso scritto, a firma del Presidente della Consulta da far pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima. La convocazione dovrà contenere il luogo, giorno e ora della riunione e l’ordine dei lavori da trattare.
  3. Il quorum per la validità delle sedute è stabilito in 1/3 dei componenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, gli astenuti non si computano fra i votanti.
  4. Qualora per le dimissioni contemporanee del Presidente o del Vice Presidente non possa effettuarsi una regolare convocazione, questa viene disposta ai sensi del precedente comma 1.
  5. I membri effettivi rappresentanti delle associazioni che risulteranno assenti per tre sedute consecutive della Consulta senza apportare validi motivi (gravi motivi familiari, lavoro e salute) decadranno dall’incarico.
  6. Il rappresentante potrà essere sostituito con le modalità di cui all’art. 4 comma 5 del presente regolamento.

ART. 8
COMITATO DI COORDINAMENTO

  1. La Consulta può eleggere al suo interno un Comitato di Coordinamento a maggioranza assoluta dei membri.
  2. Il Comitato di Coordinamento dovrà essere composto da almeno 3 membri.
  3. Il Comitato di Coordinamento ha il compito di coadiuvare il Presidente nelle proprie funzioni.
  4. Il Comitato di Coordinamento è convocato e presieduto dal Presidente della Consulta.

ART. 9
RINNOVO

  1. Alla scadenza dei tre anni, la Consulta deve essere rinnovata nella sua composizione. La Consulta in carica è considerata decaduta solo al momento dell’istituzione della nuova Consulta, che dovrà verificarsi entro e non oltre sei mesi dalla scadenza della precedente.
  2. La composizione della nuova Consulta viene determinata in considerazione delle domande di partecipazione pervenute secondo le modalità di cui al precedente art. 4.
  3. L’insediamento e la nomina dei nuovi Presidente e Vicepresidente, nonché dell’eventuale Comitato di coordinamento, avvengono secondo le modalità dei precedenti art. 5, 6 e 8.

ART. 10
DISPOSIZIONI FINALI

  1. Il Sindaco provvede all’assegnazione del personale e di quant’altro necessario allo svolgimento dei compiti di segreteria e di supporto tecnico-amministrativo della Consulta.