REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA CITTADINA DEGLI ANZIANI
(Delibera del Consiglio
comunale n° 3827 del 15/12/97, modificata dalle Delibere del Consiglio
comunale n° 1856 del 09.11.98, n° 512 del 12.06.2000 e n° 752
del 22.12.2003)
ART. 1
DURATA, MODALITA’ RINNOVO,
SEDE
-
E’ istituita la Consulta Cittadina
degli Anziani.
-
La composizione della Consulta
Cittadina degli Anziani viene rinnovata ogni tre anni.
-
La Consulta ha sede nei locali
del Comune di Firenze.
ART. 2
FINALITA’
-
La Consulta Anziani è
un organismo di partecipazione ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti
finalità:
-
Esaminare l’evolversi delle
condizioni di vita, la situazione sociale e le esigenze della popolazione
anziana in città;
-
Favorire la partecipazione dei
suoi rappresentanti alla definizione, programmazione ed elaborazione di
specifici provvedimenti di competenza comunale volte a dare adeguate risposte
alle esigenze degli anziani.
-
La Consulta Anziani ha funzioni
consultive per l’esame dei provvedimenti in materia di politiche per gli
anziani e per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari
alla loro attuazione. In particolare può esprimere pareri e presentare
memorie sul contenuto degli atti amministrativi o regolamentari. Può
presentare formale richiesta al Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale,
alle Commissioni Consiliari, ai Presidenti dei Consigli di Quartieri, ai
Direttori per richiedere audizioni e promuovere incontri che dovranno essere
tenuti entro 30 giorni dalla richiesta.
-
In relazione alla propria finalità
può svolgere iniziative per la conoscenza dei fenomeni di interesse
della Consulta stessa e proporre al Comune l’organizzazione e la realizzazione
di convegni e seminari sui diversi temi riguardanti gli anziani.
ART. 3
COMPOSIZIONE
-
Fanno parte della Consulta Anziani
i rappresentanti degli organismi previsti dall’art. 96, primo comma, dello
Statuto presenti ed operanti nella città di Firenze e che si siano
distinti nell’elaborazione e realizzazione di progetti ed iniziative a
favore degli anziani o riconducibili alle tematiche della terza età.
ART. 4
CRITERI PER L’AMMISSIONE
ALLA CONSULTA
-
Tutti gli organismi di cui all’art.
precedente possono far pervenire domande di partecipazione, diretta al
Presidente della Commissione Consiliare Politiche Sociali e della Salute,
corredata da una documentazione attestante la propria natura, gli scopi,
l’effettiva operatività sul territorio, le iniziative intraprese
e i risultati ottenuti.
-
La domanda dovrà contenere,
altresì, l’indicazione della persona designata alla rappresentanza
nella Consulta e del rappresentante supplente. I rappresentanti designati
non devono essere titolari di cariche elettive.
-
L’accoglimento della domanda
verrà determinato dalla Commissione Consiliare, previo accertamento
del possesso dei requisiti richiesti, e verrà comunicato al richiedente.
-
Il rappresentante supplente
ha facoltà di intervenire a tutte le sedute della Consulta ma ha
diritto di voto solo in caso di assenza del membro effettivo.
-
Ogni associazione, organizzazione,
istituzione, comitato, categorie o ente può revocare e sostituire
in ogni momento il proprio rappresentante dandone tempestiva comunicazione
al Presidente della Consulta che verificherà la sussistenza del
requisito di cui al precedente comma 2 e provvederà a comunicare
i nuovi nominativi al Presidente della Commissione Consiliare.
-
Le associazioni, organizzazioni,
istituzioni, comitati, categorie o enti di nuova formazione che intendano
partecipare alla Consulta in carica, integrandone la composizione, devono
presentare la domanda con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo. L’accoglimento della domanda verrà determinato
come stabilito dal comma 3 del presente articolo. La nomina dei rappresentanti
dei nuovi organismi integranti la Consulta in carica, avrà validità
dal momento dell’approvazione delle nuove immissioni da parte della Commissione
Consiliare.
ART. 5
INSEDIAMENTO
-
Nella prima riunione della Consulta,
convocata dal Sindaco o da un suo delegato, si procede all’elezione del
Presidente.
ART. 6
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
-
Il Presidente viene eletto a
scrutinio segreto in prima votazione con maggioranza qualificata dei 2/3
dei componenti o in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.
-
Il Presidente rappresenta la
Consulta Anziani, forma l’ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni
della Consulta, assicura il collegamento con gli organi istituzionali.
-
Nella stessa seduta o nella
prima utile, su proposta del Presidente, è eletto il Vice Presidente
a maggioranza assoluta dei presenti o in seconda votazione a maggioranza
dei voti espressi.
-
Il Vice Presidente ha funzioni
vicarie e affianca il Presidente nell’organizzazione dell’attività
della Consulta. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi
viene sostituito dal Vice Presidente.
ART. 7
CONVOCAZIONI, VOTAZIONI
E SOSTITUZIONI
-
La Consulta Anziani si riunisce
in via ordinaria almeno ogni tre mesi e in via straordinaria se lo richiedono
il Sindaco, il Presidente del Consiglio, nonché una Commissione
Consiliare o almeno tre associazioni rappresentate.
-
E’ convocata con avviso scritto,
a firma del Presidente della Consulta da far pervenire ai componenti almeno
5 giorni prima. La convocazione dovrà contenere il luogo, giorno
e ora della riunione e l’ordine dei lavori da trattare.
-
Il quorum per la validità
delle sedute è stabilito in 1/3 dei componenti. Le decisioni vengono
assunte a maggioranza dei presenti, gli astenuti non si computano fra i
votanti.
-
Qualora per le dimissioni contemporanee
del Presidente o del Vice Presidente non possa effettuarsi una regolare
convocazione, questa viene disposta ai sensi del precedente comma 1.
-
I membri effettivi rappresentanti
delle associazioni che risulteranno assenti per tre sedute consecutive
della Consulta senza apportare validi motivi (gravi motivi familiari, lavoro
e salute) decadranno dall’incarico.
-
Il rappresentante potrà
essere sostituito con le modalità di cui all’art. 4 comma 5 del
presente regolamento.
ART. 8
COMITATO DI COORDINAMENTO
-
La Consulta può eleggere
al suo interno un Comitato di Coordinamento a maggioranza assoluta dei
membri.
-
Il Comitato di Coordinamento
dovrà essere composto da almeno 3 membri.
-
Il Comitato di Coordinamento
ha il compito di coadiuvare il Presidente nelle proprie funzioni.
-
Il Comitato di Coordinamento
è convocato e presieduto dal Presidente della Consulta.
ART. 9
RINNOVO
-
Alla scadenza dei tre anni,
la Consulta deve essere rinnovata nella sua composizione. La Consulta in
carica è considerata decaduta solo al momento dell’istituzione della
nuova Consulta, che dovrà verificarsi entro e non oltre sei mesi
dalla scadenza della precedente.
-
La composizione della nuova
Consulta viene determinata in considerazione delle domande di partecipazione
pervenute secondo le modalità di cui al precedente art. 4.
-
L’insediamento e la nomina dei
nuovi Presidente e Vicepresidente, nonché dell’eventuale Comitato
di coordinamento, avvengono secondo le modalità dei precedenti art.
5, 6 e 8.
ART. 10
DISPOSIZIONI FINALI
-
Il Sindaco provvede all’assegnazione
del personale e di quant’altro necessario allo svolgimento dei compiti
di segreteria e di supporto tecnico-amministrativo della Consulta.
