GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 18/05/04
DELIBERAZIONE N. 2004/G/00219 – PROPOSTA N. 2004/00367
Oggetto: approvazione Regolamento del codice di condotta a tutela della dignità del personale del Comune di Firenze
La seduta ha luogo nell’anno
duemilaquattro il giorno 18 del mese di maggio alle ore 16.30 nella sala
delle adunanza, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito
avviso.
| Presiede: | Giuseppe Matulli |
| Assiste: | Il Segretario Generale - Carlo Paolini |
Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:
____________________________________________________________________
| Vincenzo BUGLIANI | Assessore |
| Paolo COGGIOLA | Assessore |
| Emilio BECHERI | Assessore |
| Francesco COLONNA | Assessore |
| Tea ALBINI | Assessore |
| Gianni BIAGI | Assessore |
| Marzia MONCIATTI | Assessore |
| Simone TANI | Assessore |
Risultano altresì
assenti i Sigg.:
| Leonardo
DOMENICI
Graziano CIONI |
|
| Daniela LASTRI | Assessore |
| Eugenio GIANI | Assessore |
| Simone SILIANI | |
____________________________________________________________________
Il relativo verbale è
sottoscritto
Dal Presidente Giuseppe
Matulli
Dal Segretario Carlo Paolini
LA GIUNTA
Premesso che:
Preso atto del contributo di idee che il Comitato delle Pari Opportunità del Comune di Firenze ha messo a disposizione della Amministrazione in sede di stesura del codice;
Preso atto che la proposta di Codice è stata sottoposta alle OO.SS., che il confronto si è concluso in data 19.3.2004, e che sono state attivate le procedure per la costituzione del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing;
Preso atto che il presente provvedimento non determina minori entrate o maggiori spese a carico del Bilancio dell’esercizio in corso, rinviando a successivo provvedimento la disciplina e l’eventuale compenso da corrispondere al Consigliere di Fiducia;
Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’ art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 2 e l’art. 7
del D.Lgs. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 267 del
18/8/2000;
D E L I B E R A
CODICE
DI CONDOTTA A TUTELA DELLA DIGNITA’
DEL
PERSONALE DEL COMUNE DI FIRENZE
Art. 1
Principi e finalità
Tutte le lavoratrici ed i
lavoratori hanno diritto ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole
alle relazioni interpersonali, su un piano di eguaglianza, reciproca correttezza
e rispetto delle libertà e dignità della persona.
Le molestie sessuali, morali
e psicologiche insidiano la dignità di chi le subisce compromettendone
la personalità morale e l'integrità fisica e psichica, l’autostima
e la motivazione al lavoro. Le lavoratrici e i lavoratori del Comune di
Firenze hanno il diritto di svolgere le proprie funzioni in un ambiente
che garantisca il rispetto della dignità umana di ciascuno, evitando
ogni tipo di discriminazione e di comportamento inopportuno ed indesiderato.
L'Amministrazione comunale
garantisce ad ogni dipendente il diritto alla tutela da qualsiasi atto
o comportamento che produca un effetto pregiudizievole e discriminazioni
di genere, anche in via indiretta.
Adotta le iniziative volte
a favorire un maggiore rispetto reciproco dell'inviolabilità della
persona, attraverso la formazione, l'informazione e la prevenzione.
Ognuno, nei rapporti interpersonali,
è tenuto a contribuire alla promozione e al mantenimento di un ambiente
e di una organizzazione del lavoro che siano ispirati e fondati su principi
di correttezza, libertà, dignità e uguaglianza.
La posizione di superiorità
gerarchica non deve legittimare comportamenti o atti discriminatori o molesti
nei confronti delle/dei dipendenti.
Art. 2
MOLESTIE SESSUALI: definizione
e tipologia
Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti, ivi inclusi atteggiamenti malaccetti di tipo fisico, verbale e non verbale (racc. CEE del 27/11/1991).
spetta a ciascuno stabilire, secondo ragionevolezza, quale comportamento possa tollerare e quale consideri offensivo o sconveniente;
una semplice attenzione a sfondo sessuale diventa molestia se viene reiterata verso chi non l’accetta.
La/il dipendente che abbia subito molestie sessuali ha diritto all'interruzione della condotta molesta anche avvalendosi di procedure diversificate, tempestive e imparziali, di cui l'Amministrazione assicura l'adempimento ed inoltre, nel caso di denuncia di molestie, alla riservatezza delle notizie che garantiscano la persona offesa da possibili atteggiamenti, diretti o indiretti, di ritorsione.
Art. 3
MOBBING: definizione
e tipologia
Si definisce mobbing ogni
forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal
datore di lavoro o da altri dipendenti – nei confronti di un lavoratore.
Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti,
diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni
aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle
condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità
o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito dell’ufficio di appartenenza
o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
Il comportamento mobbizzante
sussiste quando possiede le seguenti caratteristiche:
Art. 4
Dichiarazioni di principio
Art. 5
Ambito di applicazione,
responsabilità e atti conseguenti
all’adozione del codice
Sono tenuti all’osservanza
dei principi e delle finalità contenute nel presente Codice, tutti
i/le dipendenti e tutte le persone che operano nel Comune, a qualsiasi
titolo.
A costoro spetta una parte
precisa nell’impegno comune di creare un clima di lavoro in cui la pratica
delle molestie sia considerata inaccettabile, col mostrarsi coscienti del
problema e consapevoli delle sue conseguenze, imponendo a sé ed
agli altri norme di condotta ispirate ai principi del Codice.
Sono responsabili della
vigilanza sull'applicazione del Codice i Direttori e le Direttrici, i/le
Dirigenti comunali, in quanto la molestia è una violazione del dovere
di assumere comportamenti conformi alle funzioni che essi/e sono tenuti/e
a rispettare e a far rispettare.
Al presente Codice, pur
riguardando le relazioni del personale dipendente, oltre a ogni soggetto
che a qualunque titolo presti la propria opera e/ o collabori con l’Amministrazione
per le sue finalità, devono uniformarsi anche i comportamenti degli
Amministratori nei loro rapporti con le lavoratrici ed i lavoratori in
servizio nell'Amministrazione comunale.
L'Ente si impegna a dare
ampia informazione, partecipando a tutto il proprio personale il contenuto
del presente Codice di comportamento e, in particolare, le procedure da
adottarsi in caso di molestie, allo scopo di diffondere una cultura improntata
al pieno rispetto della dignità della persona.
Art. 6
CONSIGLIERA/E DI FIDUCIA
In applicazione del presente
Codice l’Amministrazione istituisce la figura della/del Consigliera/e di
Fiducia, prevista dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3/0043/94 dell’11.02.1994.
La/il Consigliera/e di Fiducia,
preferibilmente di sesso femminile, è nominata dal Sindaco, sentito
il Comitato per le Pari Opportunità e il Comitato Paritetico sul
Fenomeno del Mobbing, tra persone esterne all’Ente e che possiedano l’esperienza,
la preparazione e capacità necessarie per svolgere il compito previsto
e individuata, quindi, mediante una preventiva candidatura svolta su basi
di trasparenza. I requisiti vengono determinati sulla base delle esperienze
analoghe svoltesi negli enti locali.
La/il Consigliera/e decade
contemporaneamente al mandato del Sindaco e può essere riconfermata;
protrae le proprie funzioni fino alla nomina della nuova Consigliera/e.
La/il Consigliera/e, al
fine di ottenere l’interruzione della molestia suggerisce all’Amministrazione
gli idonei provvedimenti.
Per lo svolgimento dei propri
compiti si avvale della struttura amministrativa e dei locali del Comitato
Pari Opportunità, può richiedere l’accesso ai documenti amministrativi
inerenti al caso da trattare nei limiti consentiti dalla vigente normativa
e, inoltre, ha il compito di monitorare le eventuali situazioni a rischio.
Le Direzioni interessate favoriscono l’accesso ai documenti amministrativi
e rimuovono, compatibilmente con le norme di legge, gli eventuali ostacoli.
Su richiesta della persona
interessata:
Art. 7
Procedure previste
in caso di molestie
Qualora si verifichi un atto
o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale o di persecuzione morale
e psicologica sul posto di lavoro la/il dipendente potrà rivolgersi
alla/al Consigliera/e designata/o per avviare una procedura informale nel
tentativo di dare soluzione al caso.
L'intervento della/del Consigliera/e
dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla
delicatezza dell’argomento affrontato (massimo 30 giorni) salvo specifiche
ragioni dovute alla complessità del caso.
A) PROCEDURA INFORMALE - INTERVENTO DELLA/DEL CONSIGLIERA/E
La/il Consigliera/e, qualora
ritenga la segnalazione attendibile, e ove la/il dipendente oggetto di
molestie lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento
della situazione di disagio e ripristinare un sereno ambiente di lavoro,
facendo presente alla persona che il suo comportamento deve cessare perché
offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
L'intervento della/del Consigliera/e
deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
Ogni iniziativa della/del
Consigliera/e, riguardo al caso preso in esame, deve avere l'espresso consenso
dell'interessato/a e deve essere assunta sollecitamente e comunque non
oltre il trentesimo giorno dalla conoscenza del fatto.
La parte lesa può
interrompere, in ogni momento la procedura prevista nel presente articolo,
ritirando la segnalazione o altrimenti presentando denuncia per l'attivazione
della procedura formale.
B) PROCEDURA FORMALE
La procedura formale prende avvio con la segnalazione scritta del comportamento molesto da parte dell’interessata/o al Direttore/Direttrice dell’ufficio di appartenenza, al/alla Dirigente dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, al superiore gerarchico qualora l’autore di molestia sia lo/la stesso/a Dirigente. Nel caso in cui l’autore sia un Amministratore, la segnalazione va inviata rispettivamente al Sindaco o al Presidente del Consiglio.
Il Direttore/Direttrice dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, avvalendosi della consulenza della/del Consigliera/e, promuove gli accertamenti preliminari e, qualora emergano elementi sufficienti, avvia il procedimento disciplinare ai sensi della normativa vigente, fatta salva, comunque, ogni altra forma di tutela giurisdizionale. In ogni altro caso, il Sindaco o il Presidente del Consiglio inviano gli atti al Direttore/Direttrice Generale il quale attiverà la/il Consigliera/e per i necessari accertamenti e per la necessaria tutela, a tutti i livelli, del soggetto vittima della molestia.
Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
Art. 8
Riservatezza e tutela
Tutte le persone interessate
alla soluzione dei casi sono tenuti al riserbo sui fatti e sulle notizie
di cui vengono a conoscenza nel corso della trattazione.
Nei casi di assunzione di
provvedimenti amministrativi soggetti a pubblicazione, conseguenti o correlati
a procedimenti per molestie sessuali, il nominativo del/della dipendente
è omesso d’ufficio nel documento pubblicato.
Ogni forma di ritorsione
diretta e indiretta nei confronti di chi denuncia casi di molestia, compresi
testimoni e terzi, è valutabile anche sotto il profilo disciplinare
fatta salva la possibilità della persone che le subisce di tutelarsi
in ogni sede.
Art. 9
Attività di
sensibilizzazione
Nei programmi di formazione
del personale e dei dirigenti gli Enti dovranno includere informazioni
circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie
sessuali, morali e psicologiche ed alle procedure da seguire qualora la
molestia abbia luogo.
L'Amministrazione predisporrà
specifici interventi di sensibilizzazione in materia di tutela della libertà
e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi
di comportamenti configurabili come molestie. Particolare attenzione dovrà
essere posta alla formazione delle Dirigenti e dei Dirigenti che dovranno
promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla
prevenzione delle molestie sessuali, morali e psicologiche sul posto di
lavoro.
Verrà inoltre predisposto
del materiale informativo destinato alle dipendenti e ai dipendenti sul
comportamento da adottare in caso di molestie.
| PARERE TECNICO |
| Si esprime parere
di regolarità tecnica favorevole in ordine all'art.49 c.1 del T.U.E.L.
Data 07/05/2004 Il Dirigente/Direttore |
LA GIUNTA APPROVA ALL'UNANIMITA' E, SEMPRE ALL'UNANIMITA' DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO.