REGOLAMENTO PER
LA CONCESSIONE DI AREE COMUNALI PER L’INSTALLAZIONE E L’ESERCIZIO DI SINGOLE
ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE DI PARCHI DIVERTIMENTO NON PERMANENTI
E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLI CIRCENSI DEGLI SPETTACOLI
ACROBATICI DI AUTO E MOTO E DEI BALLI A PALCHETTO
(Deliberazione del Consiglio
comunale n. 1224/202 del 22.09.1998, modificata da Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 266 del 19.04.2000, modificata con Deliberazione del Consiglio Comunale
n.89 del 21/12/2006))
SOMMARIO
|
| CAPO
I
PARCHI DIVERTIMENTO NON PERMANENTI – PARCHI DIVERTIMENTO NON PERMANENTI CON ORGANIZZATORE – ATTRAZIONI SINGOLE – PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI.
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TITOLO
I - PARCO DIVERTIMENTI NON PERMANENTE –
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TITOLO
II - PARCO DIVERTIMENTI NON PERMANENTE CON ORGANIZ-ZATORE -
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TITOLO
III - GIOSTRE SINGOLE E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI -
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| CAPO
II
CIRCHI EQUESTRI
|
| CAPO
III
TEATRI VIAGGIANTI – ESIBIZIONE DI AUTO E MOTO ACROBATICHE – BALLI A PALCHETTO
|
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Ai sensi della L. 18/3/68
n. 337, sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari,
i trattenimenti, e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili,
all'aperto, al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera
stabile.
Il presente regolamento
disciplina le concessioni di aree comunali per l'installazione e l'esercizio
di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei parchi divertimento
non permanenti, dei piccoli complessi di attrazioni, di spettacoli circensi,
dei teatri viaggianti, degli spettacoli acrobatici di auto e moto e dei
balli a palchetto, in applicazione della legge 337 del 18/3/68.
Sono considerate attività
di spettacolo viaggiante quelle comprese nell'Elenco Ministeriale di cui
all'art. 4 della stessa Legge.
CAPO
I
PARCHI
DIVERTIMENTI NON PERMANENTI
-
PARCHI DIVERTIMENTI NON PERMANENTI CON ORGANIZZATORE - ATTRAZIONI SINGOLE
- PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI
ART. 2
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 3
DESTINAZIONE AREE
Le aree comunali disponibili
per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e
dei parchi divertimento, saranno individuate dalla Amministrazione Comunale
in ottemperanza all'art. 9 della L. n.337/68, con apposito elenco da aggiornarsi
almeno una volta l'anno.
ART. 4
CONCESSIONE AREE
La concessione delle aree
per le attività di cui al precedente art. 2 rilasciata dalla Amministrazione
Comunale ai richiedenti titolari di autorizzazione ministeriale oppure
all'organizzatore dell'intero Parco divertimenti, ai sensi dell'art. 9
Legge n. 337/68 e subordinata al pagamento dei tributi previsti da Leggi,
Regolamenti e/o deliberazioni vigenti e degli eventuali oneri relativi.
La concessione di suolo
pubblico per l'attività di un Parco Divertimenti esclude la contemporanea
concessione per attività di altro Parco divertimenti sul territorio
cittadino.
Potranno essere autorizzate
in concomitanza con il suddetto Parco, solo singole attrazioni, o piccoli
complessi di attrazioni, purché il numero delle medesime non costituisca
un Parco divertimenti ai sensi della vigente normativa.
TITOLO
I
PARCO
DIVERTIMENTI NON PERMANENTE
ART. 5
DURATA DELLA CONCESSIONE
L'inizio e la durata delle
concessioni di suolo pubblico per le attività del Parco divertimenti
saranno determinati dall'Amministrazione Comunale.
Le concessioni sono rilasciate
in base a turni di rotazione che sono in numero di 5 nel corso dell'anno,
a partire da Ottobre fino a Giugno.
Le date di apertura e chiusura
di ciascun turno saranno fissate dalla Amministrazione Comunale entro il
1° GIUGNO di ogni anno, sentite le OO.SS. di categoria dello
spettacolo viaggiante maggiormente rappresentative a livello nazionale.
ART. 6
DOMANDA DI CONCESSIONE
La domanda di concessione
di suolo pubblico per la attività del Parco Divertimenti dovrà
essere redatta in bollo ed inviata a mezzo plico postale con avviso di
ricevimento all'Archivio Generale del Comune di Firenze - Palazzo Vecchio
- entro e non oltre il 31 marzo precedente l'inizio delle attività
del parco divertimenti PENA L'ESCLUSIONE.
Per le domande farà
fede la data del timbro apposto dall'ufficio postale sulla raccomandata.
Nella domanda i richiedenti
dovranno indicare, pena l'esclusione:
ART. 7
ULTERIORE CONTENUTO DELLA
DOMANDA
La domanda dovrà inoltre contenere pena l'esclusione:
E' da considerarsi abituale
concessionario l'operatore che abbia ottenuto concessione di suolo pubblico
per almeno i 3 anni consecutivi immediatamente precedenti a quello cui
ci si riferisce, con la stessa attrazione e per lo stesso turno.
I punteggi attribuibili
agli abituali concessionari ai fini della predisposizione di apposite graduatorie
di cui al successivo art. 12 saranno determinati in:
ART. 9
SOSTITUZIONI
Per sostituzione di un'attrazione si intende:
ART. 10
CESSIONI
Oggetto di cessione può essere o il solo impianto dell'attrazione o l'azienda;
ART. 11
NUOVI RICHIEDENTI
Gli operatori che non sono
abituali concessionari ai sensi del precedente art. 8 sono considerati
NUOVI RICHIEDENTI.
Ai nuovi richiedenti saranno
assegnati, ai fini della graduatoria di cui al successivo art. 12 i seguenti
punteggi:
ART. 12
ISTRUTTORIA E ESITO DELLE
DOMANDE
Entro il 30 Maggio di ogni
anno, l'Amministrazione Comunale, esaminate le domande presentate, predisporrà
per ciascun turno apposite graduatorie degli abituali concessionari, una
per le grandi, una per le medie e una per le piccole attrazioni, definite
ai sensi dell'art. 4 della L. 337/68 nonché apposita graduatoria
per i nuovi richiedenti.
Le graduatorie saranno rese
pubbliche tramite affissione all'albo pretorio comunale. Qualora si renda
necessario l'inserimento di ulteriori attrazioni rispetto a quelle degli
abituali concessionari, saranno accolte le istanze dei nuovi richiedenti
in base alla graduatoria di cui sopra, a condizione che il loro impianto
sia di caratteristiche diverse da altri presenti nel turno e che le dimensioni
siano compatibili con quelle dell'area a disposizione.
Entro il 30
Luglio l'Amministrazione comunicherà ai richiedenti
l'esito dell'istanza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la
quale conterrà, in caso di esito favorevole, oltre alle date dei
turni concessi, anche lo schema della collocazione di ogni attrazione nell'area
per ogni turno. Tale schema sarà dato concordemente dalle
OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, tenendo conto
delle graduatorie di cui sopra entro il 30 giugno, pena il
non svolgimento del parco.
A parità di punteggio
in graduatoria, verrà data precedenza al titolare dell'attrazione
che abbia caratteristiche e tipologia diverse da quelle di altre presenti
nel turno interessato. Nel caso di ulteriore parità sarà
dato precedenza ai titolari che non abbiano concessioni di suolo pubblico
per altre attrazioni nel turno interessato, o ne abbiano il minor numero.
Se la parità dovesse ulteriormente permanere, saranno privilegiati
i titolari più anziani di età.
ART. 13
RINUNCE e SUBENTRI
L'esercente che intenda rinunciare
al turno concesso è tenuto a comunicare al Sindaco la propria decisione
almeno 30 gg. prima dell'inizio del turno stesso, fatti salvi i
gravi ed imprevedibili casi di forza maggiore debitamente documentati.
La rinuncia allo stesso
turno per più di due anni consecutivi, comporta la perdita totale
delle attribuzioni di punteggio di cui al precedente art. 8 qualunque
sia il motivo della rinuncia stessa.
I gestori che non daranno comunicazione della rinuncia entro il termine suddetto, perderanno il 50% del punteggio spettante, e saranno esclusi dal successivo turno attribuito.
Nel caso di una o più
rinunce, saranno accolte le istanze degli esclusi in base alla graduatoria
di cui all'art. 12 a condizione che il loro impianto sia di caratteristiche
diverse da altri presenti nel turno e che le dimensioni siano compatibili
con quelle dell'area a disposizione.
Ad essi verrà data
comunicazione a mezzo telegramma e con lo stesso mezzo il titolare dovrà
comunicare l'accettazione entro 7 gg. dal ricevimento. La mancata comunicazione
entro i termini dovuti provocherà quanto previsto dai commi precedenti.
TITOLO
II
PARCO
DIVERTIMENTI NON PERMANENTI CON ORGANIZZATORE
ART. 14
DEFINIZIONE
Sono definiti Parchi divertimento
con organizzatore quelli previsti dalla L. 337 del 18/3/68 art. 7, nonché
dalla circolare del Ministero del Turismo e Spettacolo n. 4803/TB30 del
27/9/89.
L'organizzatore di Parchi
divertimenti è tenuto al rispetto delle norme contenute nella Legge
e nella circolare sopracitate.
ART. 15
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L'organizzatore del Parco divertimenti, al fine di ottenere la concessione di suolo pubblico per l'attività del Parco, dovrà presentare domanda redatta in bollo inviata a mezzo posta all'Archivio Generale del Comune di Firenze, Palazzo Vecchio, entro e non oltre il 31 aprile di ogni anno PENA IL NON ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA.
Per
l'accettazione delle domande farà fede la data del timbro apposto
dall'ufficio postale sulla raccomandata.
Nella
domanda il richiedente dovrà indicare, pena il non accoglimento
dell'istanza:
ART.
16
ULTERIORE
CONTENUTO DELLA DOMANDA
La domanda dell’organizzatore dovrà inoltre contenere a pena di non accoglimento dell’istanza:
ART.
17
NORMA
DI RINVIO
Per
quanto attiene all'organizzatore di Parco divertimenti, si applicano, in
quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti relative al
Parco Divertimenti.
ART.
18
CONCESSIONE
DI SUOLO PUBBLICO
L'amministrazione
riserva un periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 settembre al rilascio
di concessioni di suolo pubblico per l'installazione di Parco divertimenti
con organizzatore, in un turno unico. Qualora venissero presentate più
domande per tali parchi, sarà data precedenza al richiedente in
possesso di autorizzazione all'esercizio di parchi divertimento da un maggior
numero di anni.
TITOLO
III
GIOSTRE
SINGOLE E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI
ART. 18 bis
INDIVIDUAZIONE AREE PER SINGOLE ATTRAZIONI PER BAMBINI
Sul territorio del Comune di Firenze il suolo pubblico, per esercitare l’attività di spettacolo viaggiante con singole attrazioni destinate ad una utenza di bambini, come individuate nell’elenco delle attività spettacolari e trattenimenti di cui all’art. 4 della legge 337/68 approvato con Decreto InterMinisteriale 23/4/69 e successive modifiche ed integrazioni, è concesso nelle aree individuate dalla Giunta con scadenza biennale, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle condizioni ambientali, nonché dei pareri e proposte espressi dalle competenti Direzioni comunali e dai Consigli di Quartiere.
ART. 18 TER
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI PER SINGOLE ATTRAZIONI PER BAMBINI
Le località individuate dalla giunta sono assegnate ai singoli operatori dello spettacolo viaggiante a seguito di procedura ad evidenza pubblica attivate con apposito bando.
Le graduatorie del bando hanno validità biennale e sono predisposte sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) anzianità di attività nel Comune di Firenze
b) anzianità di appartenenza alla categoria
c) attività svolta nel Quartiere interessato
a)aspetto qualitativo dell’attrazione e del servizio offerto.
Il bando può prevedere per specifiche località quale requisito di partecipazione la disponibilità dell’operatore a svolgere operazioni di vigilanza, apertura/chiusura cancelli, pulizia, piccola manutenzione delle aree verdi e quant’altro sarà convenuto in specifiche convenzioni con l’Amministrazione Comunale. In tali fattispecie la concessione di suolo pubblico di cui all’art. 18 bis è condizionata alla preventiva sottoscrizione della stessa.
ART. 18 QUATER
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E COMUNICAZIONE AGLI OPERATORI PER SINGOLE ATTRAZIONI PER BAMBINI
Le modalità di presentazione della domanda, i criteri per la formazione della graduatoria e le modalità di comunicazione agli operatori saranno definite in sede di approvazione di indizione del bando di cui al precedente articolo 18 ter.
ART. 19
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONE E ATTRAZIONI SINGOLE NON PER BAMBINI
Le domande per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di singole attrazioni non destinate a bambini o di piccoli complessi di attrazioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento, dovranno essere presentate entro e non oltre 60 gg. prima dell'inizio della richiesta occupazione. Per i piccoli complessi, la domanda può essere presentata da un singolo richiedente, il quale, pur non essendo soggetto ad autorizzazione ministeriale come organizzatore, sarà tenuto al rispetto delle norme concernenti alla figura dell'organizzatore di Parco divertimenti, in quanto applicabili.
La domanda dovrà recare le indicazioni e essere corredata dalla documentazione secondo quanto previsto dai precedenti artt. 6 e 7 se l'attrazione è singola, dai precedenti artt. 15 e 16 se si tratta di piccolo complesso di attrazioni, nonché, in ambedue i casi, dalla planimetria in scala della zona richiesta con l'indicazione esatta dell'occupazione pena il non accoglimento dell'istanza.
ART. 20
DURATA DELLA CONCESSIONE PER PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONE
E ATTRAZIONI SINGOLE NON PER BAMBINI
L'inizio e la durata delle concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di singole attrazioni non destinate a bambini e piccoli complessi di attrazioni saranno determinate dall'Amministrazione Comunale.
ART. 21
ASSEGNAZIONE DELLA POSTAZIONE PER PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONE
E ATTRAZIONI SINGOLE NON PER BAMBINI
Dopo i termini di presentazione dell’istanza di cui all’art. 19 qualora fossero state presentate più domande per la stessa località, o nel raggio di 2 chilometri da altre attrazioni singole non per bambini e/o piccoli complessi di attrazioni, e per lo stesso periodo, sarà data precedenza al richiedente che abbia ottenuto per lo stesso luogo e nei 5 anni precedenti, maggior numero di concessioni al fine dello svolgimento dell’attività con piccoli complessi di attrazione e/o attrazioni singole non per bambini
ART.
22
ISTRUTTORIA
DELLE DOMANDE - RINUNCE – SUBENTRI
30 giorni prima dell'inizio della occupazione richiesta, l'Amministrazione Comunale comunicherà all'interessato l'esito dell'istanza a mezzo A.R.. In caso di esito positivo, l'interessato dovrà comunicare entro e non oltre 7 gg. dal ricevimento, l'eventuale rinuncia. La mancata comunicazione comporterà per il titolare la sospensione per 2 anni da concessioni di suolo pubblico per l'esercizio delle attività di attrazioni singole o piccoli complessi di attrazioni.
Al rinunciatario potrà subentrare altro richiedente a condizione che le dimensioni siano compatibili con quelle dell'area messa a disposizione e che l'impianto abbia caratteristiche e tipologia simili a quelle del rinunciatario.
ART.
23
OBBLIGHI
RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PARCHI
DIVERTIMENTO
- PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI
ART.
24
SANZIONI
Ai trasgressori degli obblighi di cui al precedente art. 23 saranno comminate le seguenti sanzioni:
ART. 23 sub a):
| sanzione pecuniaria | L. 100.000 |
ART. 23 sub d):
| sanzione pecuniaria | L. 100.000 |
ART. 23 sub e):
| sanzione accessoria | esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per il turno interessato. |
| sanzione pecuniaria |
|
ART. 23 sub f):
| sanzione accessoria | sospensione della concessione per l'intero turno. |
| sanzione pecuniaria |
|
ART. 23 sub. g):
| sanzione accessoria | esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per il turno interessato |
| sanzione pecuniaria |
|
ART. 23 sub h):
| sanzione accessoria | esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per tutti i turni |
| sanzione pecuniaria |
|
ART. 23 sub i):
| sanzione accessoria | esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per il turno interessato |
| sanzione pecuniaria |
|
ART. 25
OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO
DELL'ATTIVITA'
DI ATTRAZIONI SINGOLE
ART. 26
SANZIONI
Ai trasgressori degli obblighi di cui al precedente art. 25 saranno comminate le seguenti sanzioni:
ART. 25 sub a)
| sanzione pecuniaria | L. 100.000 |
ART. 25 sub c)
| sanzione pecuniaria | L. 100.000 |
ART. 25 sub d):
| sanzione accessoria | esclusione dalla concessione per un anno su tutto il territorio comunale |
| sanzione pecuniaria |
|
ART. 25 sub e):
| sanzione accessoria | sospensione della concessione per l'intero periodo richiesto. |
| sanzione pecuniaria |
|
ART. 25 sub. f):
| sanzione accessoria | esclusione dalla concessione per un anno su tutto il territorio comunale. |
| sanzione pecuniaria |
|
ART. 25 sub g):
| sanzione accessoria | esclusione dalla concessione per due anni su tutto il territorio comunale | |
| sanzione pecuniaria |
|
ART. 25 sub h) :
| sanzione | revoca della concessione di suolo pubblico ed esclusione dalla graduatoria per il biennio successivo |
ART. 27
SOSPENSIONE E REVOCA
DELLA CONCESSIONE PER PUBBLICO INTERESSE
Il Comune potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso, e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
CAPO
I I
CIRCHI
EQUESTRI
ART. 28
DISPOSIZIONI GENERALI
Si definiscono attività
circensi quelle previste dalla L.18/3/68 n. 337, dalle circolari Ministeriali
n. 4 del 4/6/86 e del 27/9/89 n. 4803/tb30 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 29
CONCESSIONE AREE
La concessione di suolo pubblico
per le attività circensi è rilasciata dalla Amministrazione
Comunale soltanto nei periodi di Natale e Pasqua di ogni anno. La concessione
dell'area nei periodi sopraddetti potrà avere la durata di gg. 20,
salvo ulteriore proroga fino ad un periodo massimo di gg. 15 da concedersi
a discrezione dell'Amministrazione Comunale.
ART. 30
DOMANDA DI CONCESSIONE
Le domande di concessione di suolo pubblico da parte dei circhi dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale, pena l'esclusione, dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno per quanto riguarda le richieste per il successivo periodo Natalizio, e dal 1° Luglio al 30 Novembre di ogni anno per il successivo periodo pasquale.
Per la data dell'istanza farà fede la data del timbro postale o dell'ufficio comunale competente. Nella domanda i richiedenti dovranno indicare, pena l'esclusione:
ART. 31
ULTERIORE CONTENUTO DELLA
DOMANDA
La domanda dovrà inoltre contenere pena l'esclusione:
Se non prodotta in sede
di domanda, la copia autenticata di cui alle lett. A) e B) dovrà
essere comunque presentata pena l’esclusione in caso di esito favorevole
dell’istanza.
La concessione di suolo pubblico
verrà rilasciata soltanto ai circhi rientranti nel gruppo per il
quale sono richiesti i requisiti maggiori ai sensi della vigente normativa
ministeriale.
L'Amministrazione Comunale
potrà adottare eventuali deroghe in assenza di richieste da parte
di circhi con i requisiti maggiori privilegiando i circhi di più
alta qualificazione, limitatamente a circhi rientranti nel gruppo immediatamente
inferiore a quello sopracitato.
Per i circhi italiani tale
requisito dovrà essere posseduto oltre che per l'anno in cui viene
presentata la domanda, per l'anno precedente, e mantenuto anche al momento
del rilascio della concessione di suolo pubblico.
Il requisito suddetto, per
i circhi italiani dovrà risultare dal Nulla Osta Ministeriale, mentre
per i circhi stranieri dovrà risultare da un documento equipollente.
ART. 33
ISTRUTTORIA E ESITO DELLE
DOMANDE
Entro 60 gg. dal termine
di presentazione della domanda, l'Amministrazione Comunale predisporrà
apposita graduatoria, con gli elenchi dei richiedenti, con il punteggio
a ciascuno attribuito. Entro tale data l'Amministrazione comunicherà
ai richiedenti l'esito dell'istanza a mezzo Raccomandata con ricevuta di
ritorno, la quale conterrà l'ubicazione dell'area concessa.
ART. 34
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
AI RICHIEDENTI
I punteggi attribuibili ai richiedenti saranno determinati in:
Nel caso in cui all'atto della concessione, la consistenza dei posti risulti inferiore a quella certificata pur mantenendo inalterata la classificazione del circo, e che l'attribuzione del punteggio relativa a tale consistenza risulti determinante nella formazione della graduatoria, al richiedente dovranno essere applicate le sanzioni di cui al successivo art. 37.
ART. 35
ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE
ART. 36
OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO
DELL'ATTIVITA'
ART. 37
SANZIONI
Ai trasgressori degli obblighi di cui al precedente art. 36 saranno comminate le seguenti sanzioni:
ART. 34
| sanzione accessoria | esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 5 anni. |
| sanzione pecuniaria |
|
ART. 35
| sanzione accessoria | esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 2 anni. |
| sanzione pecuniaria |
|
ART. 36 sub a)
| sanzione pecuniaria | L. 100.000 |
ART. 36 sub b)
| sanzione pecuniaria | L. 100.000 |
ART. 36 sub c)
| sanzione accessoria | Esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni. |
| sanzione pecuniaria |
|
ART. 36 sub d)
| sanzione accessoria | sospensione della concessione |
| sanzione pecuniaria |
|
ART. 36 sub e)
| sanzione accessoria | esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni. |
| sanzione pecuniaria |
|
ART. 36 sub f)
| sanzione accessoria | esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni. |
| sanzione pecuniaria |
|
ART. 38
SOSPENSIONE E REVOCA
DELLA CONCESSIONE
L'Amministrazione Comunale
potrà revocare o negare la concessione nel caso in cui il Circo
al momento dell'installazione risulti di categoria inferiore a quella dichiarata
nella istanza di concessione.
L'Amministrazione Comunale
potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse
la concessione in ogni momento senza preavviso e senza che l'interessato
possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
L'Amministrazione potrà
in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza
dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitari
impartite dalla A.S.L. e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale
riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione.
CAPO
III
TEATRI
VIAGGIANTI - ESIBIZIONI DI AUTO E MOTO ACROBATICHE -
BALLI
A PALCHETTO
ART. 39
DISPOSIZIONI GENERALI
Sono definite attività
di teatri viaggianti, esibizioni di auto e moto acrobatiche, balli a palchetto,
quelle previste nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 18/3/68 n. 337.
ART. 40
CONCESSIONI AREE
La concessione delle aree
per l’attività di cui al precedente articolo è rilasciata
dalla Amministrazione Comunale ai richiedenti titolari di autorizzazione
ministeriale ai sensi dell'art. 9 della Legge 337/68, ed è subordinata
al pagamento dei tributi previsti da Leggi e/o Regolamenti vigenti e degli
eventuali oneri relativi.
ART. 41
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per la concessione
di suolo pubblico per l'installazione di teatri viaggianti, esibizione
di auto e moto acrobatiche, balli a palchetto, dovranno essere redatte
in bollo e indirizzate all'Amministrazione Comunale, e presentate entro
e non oltre 60 gg. prima dell'inizio della richiesta occupazione.
Nella domanda i richiedenti
dovranno indicare, pena il non accoglimento dell'istanza:
ART. 42
ULTERIORE CONTENUTO DELLA
DOMANDA
La domanda dovrà inoltre contenere a pena di esclusione:
ART. 43
DURATA DELLA CONCESSIONE
L'inizio e la durata delle
concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di teatri viaggianti, esibizioni
di moto e auto acrobatiche e di balli a palchetto saranno determinati dall'Amministrazione
Comunale.
Qualora la richiesta di
concessione sia uguale o inferiore ai 10 gg. potrà essere rilasciata
in qualunque periodo dell'anno purché non in concomitanza con quella
del Circo equestre. Quando la richiesta di concessione sia per una durata
superiore ai 10 gg. potrà essere rilasciata a condizione che fra
il termine finale della concessione e l'installazione del circo equestre
intercorra un arco di tempo non inferiore ai due mesi.
ART. 44
ASSEGNAZIONE DELLA POSTAZIONE
Qualora venissero presentate
più domande per la stessa località e per lo stesso periodo,
sarà tenuto conto della data di presentazione della domanda e a
parità sarà data precedenza al richiedente che abbia ottenuto
sul territorio comunale nei 5 anni precedenti, minor numero di concessioni
per lo stesso tipo di attrazione.
ART. 45
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
- RINUNCE - SUBENTRI
Entro 40 giorni dal ricevimento
della domanda, l'Amministrazione Comunale comunicherà all'interessato
l'esito dell'istanza a mezzo raccomandata A.R.. In caso di esito positivo,
l'interessato dovrà comunicare entro e non oltre 7 gg. dal ricevimento
l'eventuale rinuncia. La mancata comunicazione comporterà per il
titolare la sospensione per 2 anni da concessioni di suolo pubblico per
l'esercizio delle sue attività .
Al rinunciatario potrà
subentrare altro richiedente a condizione che le dimensioni dell'impianto
siano compatibili con quelle dell'area messa a disposizione.
ART. 46
OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO
DELL'ATTIVITA'
ART. 47
SANZIONI
ART. 46 sub a)
| sanzione pecuniaria |
|
ART. 46 sub b)
| sanzione pecuniaria |
|
ART. 46 sub c):
| sanzione accessoria | esclusione dalla concessione per 3 anni. |
| sanzione pecuniaria |
|
ART. 46 sub d):
| sanzione accessoria | sospensione della concessione |
| sanzione pecuniaria |
|
ART. 46 sub. e):
| sanzione accessoria | esclusione dalla concessione per 3 anni. |
| Sanzione pecuniaria |
|
ART. 46 sub f):
| sanzione accessoria | esclusione dalla concessione per 3 anni. |
| Sanzione pecuniaria |
|
ART. 48
0SOSPENSIONE E REVOCA
DELLA CONCESSIONE
L'Amministrazione Comunale
potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse
la concessione in ogni momento senza preavviso e senza che l'interessato
possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
L'Amministrazione potrà
in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza
dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitarie
impartite dalla A.S.L. e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale
riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione.
ART. 49
0NORME DI SALVAGUARDIA
Gli operatori dello spettacolo
viaggiante che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento
sono stati autorizzati a effettuare sostituzioni con attrazioni di metraggio
superiore a quello per cui avevano maturato anzianità, e quindi
inseriti nel parco divertimenti con la condizione "parziale diritto di
anzianità e spazio permettendo", con il presente regolamento acquistano
totale e regolare diritto di anzianità per l'intero metraggio, DECURTANDO
TUTTAVIA PUNTI 6 dal punteggio loro attribuito nella graduatoria di cui
al precedente art. 12.
In deroga a quanto previsto
dall'art. 21 del presente Regolamento, relativamente alla distanza di km.
2 per l'installazione di giostre singole similari nello stesso periodo,
si fanno salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del
presente Regolamento.
ART. 50
ABROGAZIONE DI NORME
PRECEDENTI
A decorrere dall'entrata
in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le precedenti norme
regolamentari in materia.
ART. 51
NORMA FINALE
Per tutto quanto non espressamente
previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme di carattere generale
ed al Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione
dei relativi tributi previsti da Leggi, Regolamenti e/o deliberazioni vigenti
e degli eventuali oneri relativi.
ART. 52
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua dichiarata esecutività.