COMUNE DI FIRENZE
TESTO UNICO REGOLAMENTO COMUNALE per le ATTIVITA’ ESTETICHE (attività di acconciatore, estetica, tatuaggio, piercing).
Approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 30 marzo 2009
INDICE
Art. 1 - Oggetto ed ambito d’applicazione.
Art. 2 - Principi e disposizioni generali.
Art. 3 - Attività di acconciatore.
Art. 4 - Attività di estetica.
Art. 5 - Attività di tatuaggio.
Art. 6 - Attività di piercing.
Art. 7 - Disposizioni comuni relative all’esercizio dell’attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing.
Art. 8 - Requisiti fondamentali.
Art. 9 - Strutture, modalità e forme particolari.
Art. 10 - Titoli abilitativi ed adempimenti amministrativi.
Art. 11 - Dichiarazione d’inizio attività e disposizioni procedimentali.
Art. 12 - Comunicazione ex art. 10 comma 2.
Art. 13 - Controlli e sanzioni.
Art. 14 - Provvedimenti conformativi ed interdittivi.
Art. 15 - Sospensione volontaria dell’attività.
Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali.
ALLEGATO "A" - Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature per l’ attività di acconciatore.
ALLEGATO "B" - Disposizioni sulla conduzione igienica degli esercizi di acconciatore.
Articolo 1 – Oggetto ed ambito d’applicazione.
1. Il presente regolamento ha per oggetto l’attività di acconciatore, comprensiva delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, ai sensi dell’art. 6 della legge 174/2005, l’attività di estetica, di tatuaggio e di piercing, come definite dalla normativa vigente di rango superiore.
2. Il presente regolamento si applica a tutte le imprese che svolgono le attività di cui al comma precedente nel territorio comunale, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
Articolo 2 – Principi e disposizioni generali.
1. Le disposizioni del presente regolamento sono volte ad assicurare in particolare: la libertà d’iniziativa economica; la tutela dei consumatori; il buon andamento e l’imparzialità, l’efficienza, l’efficacia, l’economicità e la pubblicità dell’azione amministrativa; la semplificazione documentale ed amministrativa.
2. Le attività di acconciatore, estetica, tatuaggio, piercing devono essere esercitate nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi, delle norme urbanistico - edilizie, di tutela dell’inquinamento acustico e ambientale, nonché di tutte le disposizioni, presenti nell’ordinamento giuridico vigente, che disciplinano dette attività anche sotto i vari profili alle medesime connessi, ancorché non espressamente richiamate dal presente regolamento.
3. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento i seguenti allegati:
"A" - Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature per l’attività di acconciatore.
"B" - Disposizioni sulla conduzione igienica delle attività di acconciatore.
4. I requisiti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, le disposizioni sulla conduzione igienica, le apparecchiature elettromeccaniche impiegabili, con riferimento alle attività di estetica, di tatuaggio e di piercing, sono quelle contenute nella normativa regionale, ad eccezione di quanto stabilito al comma successivo.
5. Se non monouso, gli strumenti acuminati o taglienti sono sostituiti dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione sono lavati, spazzolati, sterilizzati, secondo le procedure di sterilizzazione e disinfezione ad alto livello disciplinate dalla normativa regionale, esclusivamente con autoclave o stufa a secco.
Articolo 3 –Attività di acconciatore.
1. L’attività d’acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. Non sono comprese nelle attività di acconciatore e, dunque, non sono soggette al presente regolamento, le attività di lavorazione del capello che non rientrino nei trattamenti e nei servizi di cui al comma precedente e non comportino prestazioni applicative sulla persona, ma unicamente la produzione di un bene commerciale.
3. Le singole prestazioni di cui al comma 1 possono svolgersi solo con l’uso delle attrezzature e alle condizioni di cui agli allegati "A" e "B" del presente regolamento.
4. Gli acconciatori, nell’esercizio delle loro attività, possono svolgere prestazioni di manicure e pedicure solo di tipo estetico. Anche tali attività accessorie devono essere svolte nel rispetto di quanto specificatamente previsto negli allegati "A" e "B" del presente regolamento, con particolare riferimento a ciò che concerne la disinfezione ad alto livello o la sterilizzazione di strumenti ed oggetti non monouso.
5. Nei locali in cui è esercitata l’attività di acconciatore è possibile vendere oppure fornire alla clientela prodotti cosmetici, parrucche ed affini od altri accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, senza necessità del conseguimento delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa, di cui alle normative di riferimento, e fatte comunque salve le limitazioni ed i titoli abilitativi previsti da leggi speciali.
6. Nella conduzione igienica dei propri esercizi e nello svolgimento dell’attività devono essere rispettate le disposizioni di cui all’allegato "B" del presente regolamento.
7. La sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso può avvenire esclusivamente a mezzo degli apparecchi e secondo le procedure di cui all’allegato "B".
Articolo 4 – Attività di estetica.
1. L’attività d’estetica è definita dalla normativa regionale e dalla medesima disciplinata per gli aspetti non compresi nel presente regolamento e, in particolare, per quanto attiene ai requisiti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, alla conduzione igienica ed alle apparecchiature elettromeccaniche impiegabili, ad eccezione di quanto stabilito all’art. 2 comma 5.
2. Nei locali in cui è esercitata l’attività d’estetica è possibile vendere oppure fornire alla clientela prodotti cosmetici, o altri accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, senza necessità del conseguimento delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa, di cui alle normative di riferimento, e fatte comunque salve le limitazioni ed i titoli abilitativi previsti da leggi speciali.
Articolo 5 – Attività di tatuaggio.
1. L’attività di tatuaggio è definita dalla normativa regionale e dalla medesima disciplinata per gli aspetti non compresi nel presente regolamento e, in particolare, per quanto attiene ai requisiti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, alla conduzione igienica ed alle apparecchiature elettromeccaniche impiegabili, ad eccezione di quanto stabilito all’art. 2 comma 5.
2. Nei locali in cui è esercitata l’attività di tatuaggio è possibile vendere oppure fornire alla clientela prodotti o altri accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, senza necessità del conseguimento delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa, di cui alle normative di riferimento, e fatte comunque salve le limitazioni ed i titoli abilitativi previsti da leggi speciali.
Articolo 6 – Attività di piercing.
1. L’attività di piercing è definita dalla normativa regionale e dalla medesima disciplinata per gli aspetti non compresi nel presente regolamento e, in particolare, per quanto attiene ai requisiti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, alla conduzione igienica ed alle apparecchiature elettromeccaniche impiegabili, ad eccezione di quanto stabilito all’art. 2 comma 5.
2. Nei locali in cui è esercitata l’attività di piercing è possibile vendere oppure fornire alla clientela prodotti o altri accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, senza necessità del conseguimento delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa, di cui alle normative di riferimento, e fatte comunque salve le limitazioni ed i titoli abilitativi previsti da leggi speciali.
Articolo 7 – Disposizioni comuni relative all’esercizio delle attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing.
1. Una stessa impresa, in possesso dei previsti titoli abilitativi, può svolgere le attività disciplinate dal presente regolamento in più sedi.
2. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte anche unitamente in uno stesso esercizio, nel rispetto delle normative di riferimento di rango superiore, da una stessa impresa o da imprese diverse, purché ciascuna sia in possesso di distinti titoli abilitativi, fatte in ogni caso salve le disposizioni urbanistiche ed edilizie.
3. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte anche presso il domicilio dell’esercente, purché i locali siano adibiti in modo esclusivo all’esercizio delle stesse e funzionalmente indipendenti da quelli utilizzati come domicilio, nonché rispondano ai prescritti requisiti igienico-sanitari, fatte in ogni caso salve le disposizioni urbanistiche ed edilizie.
4. E’ consentita l’esposizione di una targa od un’insegna, visibile all’esterno dell’immobile ove si svolgono le attività disciplinate dal presente regolamento, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle altre disposizioni di rango superiore che la disciplinano.
5. L’esposizione di una targa o di un’insegna, ben visibile all’esterno, è obbligatoria quando le attività disciplinate dal presente regolamento si svolgono presso il domicilio dell’esercente, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle altre disposizioni di rango superiore che la disciplinano.
6. Gli esercenti hanno l’obbligo di esporre al pubblico, nei locali sede dell’attività:
Articolo 8 – Requisiti fondamentali.
1. L’esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento richiede:
2. Le attività di cui al presente regolamento sono esercitate in unità immobiliari aventi destinazione d’uso "servizi con attività funzionale di estetica", ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Edilizio.
3. Allorquando tali unità immobiliari, aventi quella commerciale quale precedente destinazione d’uso, cessano di essere sede d’attività disciplinata dal presente regolamento possono acquisire nuovamente la destinazione d’uso commerciale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Edilizio, senza sottostare ai vincoli previsti dalla normativa delle attività commerciali in materia di parcheggi.
4. Ciascuna delle attività disciplinate dal presente regolamento, ove si configuri come accessoria rispetto ad altra attività, in unità immobiliare avente la destinazione d’uso di quest’ultima, deve essere esercitata nei limiti di superficie stabiliti dalle disposizioni del Regolamento Edilizio e con l’osservanza dei divieti e dei limiti previsti dalle normative che disciplinano l’attività principale, sotto i profili strutturali e funzionali.
5. In ogni caso sono rispettate le disposizioni del presente regolamento e della normativa di rango superiore.
Articolo 9 – Strutture, modalità e forme particolari.
1. Fra le strutture principalmente destinate ad altre attività, ove le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte, vi sono:
2. Non è ammesso lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento in forma itinerante o su posteggio in aree pubbliche o private e presso il domicilio del cliente, salvo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5 del presente articolo.
3. Presso le strutture presso di cui alla lettera a) e b) del precedente comma 1, le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate a favore di persone con difficoltà di deambulazione o al letto degli ammalati, non di malattie infettive in fase contagiosa, da parte di personale qualificato di esercizi abilitati e che, comunque, garantisca che gli strumenti di lavoro siano di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, nonché anch’essi accuratamente sterilizzati o disinfettati prima e dopo il singolo uso, secondo le procedure previste negli allegati del presente regolamento e nella normativa di rango superiore, come attestato dai responsabili della struttura presso la quale tali attività professionali vengono svolte.
La non contagiosità della malattia è assicurata dai responsabili delle strutture suddette o dei reparti di degenza.
4. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate presso le abitazioni private a favore di persone con difficoltà di deambulazione o al letto, degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiosa, da parte di personale qualificato di esercizi abilitati, nel rispetto di quanto stabilito negli allegati del presente regolamento e nella normativa di rango superiore.
La non contagiosità della malattia è assicurata almeno dal medico di famiglia.
5. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte in occasioni di manifestazioni pubbliche, nel rispetto in ogni caso di quanto previsto dal Regolamento di attuazione della legge regionale che disciplina le attività di estetica, tatuaggio e piercing.
6. In occasioni straordinarie ed eccezionali, che variamente coinvolgono la dimensione familiare, le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate presso le abitazioni private da parte di personale qualificato di esercizi abilitati e nel rispetto di quanto stabilito negli allegati del presente regolamento e nella normativa di rango superiore.
Articolo 10 – Titoli abilitativi ed adempimenti amministrativi.
1. L’apertura, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali d’esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento sono soggette alla sola dichiarazione d’inizio attività (DIA) che, se completa e regolarmente prodotta, abilita allo svolgimento dell’attività dalla data di presentazione.
2. Sono soggette a mera comunicazione:
Articolo 11 – Dichiarazione d’inizio attività e disposizioni procedimentali.
1. La dichiarazione d’inizio attività (DIA), di cui all’art. 10 comma 1, è presentata con l’osservanza delle modalità procedimentali previste dalla normativa di riferimento.
2. La dichiarazione d’inizio attività (DIA), con la quale s’attesta la sussistenza dei requisiti previsti e si dimostra la conformità dell’intervento alle normative di riferimento, per la quale è disponibile apposita modulistica, deve in particolare contenere:
fa) dichiarazione d’esercizio riservato alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
fb) dichiarazione d’esercizio riservato agli utenti della palestra e a coloro che alla stessa accedono in occasione d’eventi ivi organizzati;
3. La dichiarazione d’inizio attività (DIA) deve essere di norma corredata da:
4. La documentazione di cui ai precedenti comma è comunque tenuta nei locali sede dell’attività, sin dalla data di ricevimento della medesima da parte del competente ufficio comunale o, comunque, dalla data in cui la dichiarazione d’inizio attività (DIA) è efficace.
5. Sono tenuti nei locali sede dell’attività, secondo le modalità ed i termini di cui al comma precedente: tutti i titoli abilitativi variamente connessi all’esercizio delle attività ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici competenti in relazione ai medesimi atti; il documento contenente i dati tecnici, le informazioni e le istruzioni di funzionamento degli apparecchi e quant’altro in uso presso l’esercizio.
6. Gli esercenti devono altresì tenere, a disposizione delle competenti autorità di controllo, le certificazioni di conformità C.E. o le dichiarazioni di conformità alle normative tecniche attinenti gli impianti elettrici e termici, nonché le apparecchiature in uso.
7. La dichiarazione d’inizio attività (DIA) viene trasmessa a cura del’ufficio competente a riceverla all’Azienda USL, affinché possa svolgere le attività istituzionali di vigilanza e controllo di competenza. L’intervento è comunicato altresì ad altri Uffici ed Enti variamente interessati alle dichiarazioni contenute nella medesima DIA.
Articolo 12 – Comunicazione ex art. 10 comma 2.
1. Le comunicazioni di cui all’ articolo 10 comma 2 sono presentate con l’osservanza delle modalità procedimentali previste dalla normativa di riferimento.
2. Ciascuna comunicazione, per la quale è disponibile apposita modulistica, deve contenere i dati e le dichiarazioni specificamente inerenti all’oggetto della stessa e, in ogni caso, ciascuna comunicazione fra quelle indicate all’articolo 10 comma 2 lett. a), b), c), deve contenere quanto indicato alle lettere a), b), c) d), e), f) del comma 2 dell’articolo 11 ed anche alla lettera d) del comma 3) dello stesso art. 11 nel caso delle comunicazioni di cui alla lettera a) comma 2 dell’art. 10.
3. Ciascuna comunicazione è corredata altresì dalla documentazione che il dichiarante riterrà utile allegare, salva richiesta integrativa ove ritenuta necessaria dagli Uffici/Enti competenti, ai fini della registrazione o dell’aggiornamento dei dati d’archivio.
4. Le comunicazioni di cui alla lettera a) comma 2 dell’art. 10, sono effettuate dal subentrante, dichiarando che non è realizzato alcuno fra gli interventi di cui all’art. 10 comma 1.
5. In caso di subingresso mortis causa, l’erede o gli eredi potranno continuare ad esercitare l’attività, presentando la comunicazione di cui all’art. 10 comma 2 lettera a) entro un anno dalla data di decesso del titolare, pena decadenza del titolo abilitativo originario.
6. Quanto oggetto delle comunicazioni ex art. 10 comma 2 è comunque reso noto agli Uffici ed Enti a vario titolo interessati.
Articolo 13 – Controlli e sanzioni.
1. Il controllo sul contenuto della dichiarazione inizio attività (DIA), di cui all’art. 10 comma 1, nonché sul contenuto delle comunicazioni, di cui all’art. 10 comma 2, spetta agli Enti/Uffici competenti per materia, sotto i diversi profili, ed è svolto nei modi e nei tempi previsti dalla normativa di riferimento.
2. Gli agenti di Polizia Municipale ed i soggetti a vario titolo competenti per la vigilanza ed il controllo, anche di altri Enti, nello svolgimento di tali funzioni, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento, compresi quelli presso il domicilio dell’esercente.
3. L’accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento e l’applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalle norme di rango superiore.
4. Gli importi delle sanzioni relative ad infrazioni al presente regolamento, ove non previsti da altre norme, sono stabiliti in un minimo di euro 80 ed un massimo di euro 480.
Per le violazioni di cui ai seguenti casi, in assenza di altre disposizioni di rango superiore, gli importi delle sanzioni sono stabiliti nella seguente misura:
5. Si applicano in ogni caso a tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento le disposizioni in materia di sanzioni di cui alla normativa di rango superiore.
Articolo 14 – Provvedimenti conformativi ed interdittivi.
1. Nei casi in cui le attività di cui al presente regolamento siano esercitate senza i previsti titoli abilitativi l’Ufficio comunale competente dispone la cessazione dell’attività.
2. Qualora siano rilevate da parte dell’Azienda USL carenze sotto il profilo igienico-sanitario, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento e dai suoi allegati nonché dalle normative di rango superiore, tali da non richiedere i provvedimenti di sospensione dell’attività di cui al comma successivo, la stessa Azienda USL notifica al titolare l’esito del sopralluogo, assegnando allo stesso un termine congruo per l’adozione delle misure correttive necessarie e vigila sulla loro ottemperanza. Il titolare dell’esercizio interessato aggiornerà la documentazione in possesso del Comune, ove siffatti interventi correttivi lo rendano necessario.
3. Qualora siano rilevate da parte dell’Azienda USL gravi carenze igienico-sanitarie, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento e dai suoi allegati nonché dalle normative di settore di rango superiore, tali da costituire immediato pericolo per l’utente, la stessa Azienda USL sospende immediatamente l’attività ed intima all’interessato di conformarsi alle prescrizioni, nei termini dalla medesima impartite, dandone immediata comunicazione al Comune.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3 l’inottemperanza è accertata dall’Azienda USL ed immediatamente comunicata al competente ufficio comunale, con chiara indicazione della misura definitiva da adottare in ordine all’esercizio dell’attività, tenendo comunque conto dell’eventualità di dover intervenire in autotutela. Tale ufficio comunale disporrà la cessazione dell’attività.
5. Con riferimento alle carenze non sanabili, gli Enti/Uffici che le rilevano assumono immediatamente i provvedimenti di competenza e ne danno comunicazione al competente ufficio comunale che disporrà la cessazione dell’attività.
6. Ove il Comune accerti l’assenza o il venir meno dei previsti requisiti soggettivi od oggettivi necessari per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento, diversi da quelli di cui ai precedenti commi 2, 3 e 5, assume gli opportuni provvedimenti conformativi od interdittivi.
Articolo 15 – Sospensione volontaria dell’attività.
1. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere sospese per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi.
2. Qualora l’attività di acconciatore, di estetica, di tatuaggio e di piercing vengano svolte da impresa individuale il termine di cui al comma precedente non si applica nei casi di sospensione per:
3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l’attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di 15 mesi.
4. L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo abilitativo.
Articolo 16 - Disposizioni transitorie e finali.
1. Relativamente alle attività di barbiere già autorizzate come tali alla data di entrata in vigore della legge 174/05:
2. Le modifiche degli allegati "A" e "B" o le eventuali aggiunte di ulteriori allegati tecnici potranno intervenire con adozione di apposito provvedimento da parte della Giunta comunale, in relazione all’introduzione di nuove normative tecniche di riferimento.
3. L’Amministrazione comunale si riserva di ricorrere alla concertazione, con le associazioni rappresentative gli esercenti l’attività di acconciatore, di estetica, di tatuaggio e di piercing, quelle rappresentative dei consumatori nonché con gli altri soggetti pubblici interessati, per definire indirizzi condivisi in ordine ad aspetti connessi all’esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento.
ALLEGATO "A"
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI DELL’ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE
SUPERFICIE OPERATIVA E DI ATTESA
Caratteristiche generali:
Gli esercizi di acconciatore devono disporre di uno o più locali operativi, da destinare all’utenza, al cui interno sono allestite le postazioni di lavoro e la zona per l’attesa dei clienti.
La superficie complessiva di lavoro può essere ricavata anche in vani separati, a condizione che ciascuno di questi disponga di una superficie minima come di seguito indicato.
Superficie dei locali di lavoro e attesa:
Il locale deve disporre di una superficie utile (al lordo degli arredi) proporzionata alle postazioni di lavoro (acconciatura; asciugatura con casco; rasatura della barba; applicazione e messa in posa di tinture e permanenti) per ciascuna delle quali si dovrà attribuire una superficie equivalente di ingombro pari a mq 3. Per la postazione dedicata invece al lavaggio si dovrà computare l’effettiva superficie di ingombro del monoblocco o comunque una superficie equivalente di ingombro di almeno mq 2 se la superficie effettiva è inferiore a tale valore.
Per la postazione di lavoro adibita alla preparazione di tinture e permanenti non è fissata una superficie equivalente di ingombro e si potrà ubicarla anche in vani che abbiano una superficie inferiore a quella minima fissata per l’uso lavorativo permanente.
La zona di attesa può essere inserita in un locale di lavoro a condizione che sia disponibile uno spazio attrezzato con posti a sedere.
Altezza minima:
Gli ambienti operativi, qualunque sia il numero di addetti che operano nell’esercizio, devono avere altezza libera media non inferiore a m 2,70.
L’altezza media dei locali adibiti al lavoro deve comunque garantire il rispetto dei seguenti limiti:
In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a m 2,70 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.
La zona di attesa, se ricavata in locali diversi da quelli ad uso lavorativo permanente, deve disporre di un’altezza non inferiore a m 2,40.
Illuminazione:
Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d’illuminazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio in materia d’illuminazione dei luoghi di lavoro; nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l’integrazione dell’illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.
Nei locali esclusivamente destinati all’attesa, l’illuminazione può essere naturale o artificiale, a condizione che l’illuminazione artificiale sia idonea per intensità e qualità e non dia luogo a fenomeni di abbagliamento (Norma UNI EN 12464-1).
Aerazione:
Gli ambienti di lavoro e quelli esclusivamente destinati all’attesa devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i parametri d’aerazione naturale prescritti dal vigente Regolamento Edilizio in materia d’aerazione dei luoghi di lavoro. In alternativa all’aerazione naturale è consentita l’installazione d’impianti d’aerazione forzata, a condizione che siano conformi a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio, e rispettosi della Norma UNI 10339 e normativa sull’impatto acustico.
Pareti:
Le pareti degli ambienti di lavoro e della zona d’attesa devono disporre di una balza lavabile fino all’altezza di m 2,00 dal pavimento.
Le pareti in prossimità di lavatesta o lavandini devono essere inoltre protette, sempre fino all’altezza di m 2,00 dal pavimento, con materiali impermeabili (es: smalto, laminato plastico, piastrelle, ecc.) in modo da consentire l’immediata detersione e disinfezione in caso di schizzi.
Pavimenti:
I pavimenti devono avere superfici unite e compatte, facilmente lavabili e disinfettabili e antisdrucciolevoli.
Superfici di lavoro/appoggio:
Le superfici di tutti gli arredi, contenitori e sedute utilizzati nell’esercizio dell’attività di acconciatore devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.
Postazione per la rasatura della barba:
Le postazioni per la rasatura della barba dovranno essere corredate, nel loro complesso, di lavabo con acqua corrente calda e fredda, munito di distributore di sapone liquido e distributore di salviette monouso.
La rasatura dovrà essere eseguita utilizzando esclusivamente lamette monouso.
Postazione per il lavaggio dei capelli:
La postazione per il lavaggio dei capelli dovrà essere costituita da poltrone e lavabi regolabili secondo le esigenze di ciascun cliente. Ogni lavandino dovrà essere munito di idoneo sistema per trattenere i capelli, da mantenere costantemente in piena efficienza.
Per la clientela disabile, impossibilitata ad abbandonare la propria sedia a ruote, si dovrà prevedere la possibilità di estrarre, facilmente e rapidamente, una delle poltrone del monoblocco o, in alternativa, si dovrà disporre di un lavandino mobile che possa fruire agevolmente dell’impianto idraulico di uno dei lavatesta fissi.
SERVIZI IGIENICI
Caratteristiche generali:
Ogni esercizio deve disporre dei servizi igienici minimi prescritti per i luoghi di lavoro dal vigente Regolamento Edilizio: n. 1 lavabo ogni 10 addetti; n.1 w.c. ogni 10 addetti.
I servizi igienici potranno essere utilizzabili sia dalla clientela che dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi igienici realizzati per scelta costruttiva o per adempimento della normativa sull’igiene dei luoghi di lavoro.
Dotazioni funzionali minime:
Il lavabo, installato nel locale w.c. o nell’antibagno, deve disporre d’acqua corrente calda e fredda, erogata mediante impianto a comando non manuale (es: pedale; leva clinica; infrarosso; ecc.), di distributore di asciugamani monouso e sapone a "dispensa" o altro sistema idoneo.
Antibagno:
Il locale w.c. non può avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro, ma attraverso uno spazio di disimpegno o un apposito antibagno. L’accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall’esercizio.
Nel disimpegno o nell’antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona. Tuttavia, l’antibagno può essere usato come zona spogliatoio, qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo.
Altezza:
Il locale w.c. ed i relativi ambienti di disimpegno, devono avere un’altezza media non inferiore a m 2,40. L’altezza media dei locali deve comunque garantire il rispetto dei seguenti limiti:
In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a m 2,40 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.
Superficie:
Gli eventuali altri servizi igienici, addizionali a quello con i requisiti di visitabilità condizionata in attuazione del comma 2 dell’art. 101 del DPGR 47/R 2 ottobre 2007, come modificato dal DPGR 6 agosto 2008, n.44/R (vedi Note Tecniche Generali), necessari in relazione al numero di addetti, dovranno disporre di dimensioni e caratteristiche non inferiori a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio per gli ambienti di servizio dei luoghi di lavoro, dotati di w.c. e lavabo (comunque non inferiore a mq 1,20 con larghezza minima di cm 90). L’ambiente di solo w.c. deve avere superficie conforme a Regolamento Edilizio.
Aerazione:
I servizi igienici e l’antibagno (se usato come spogliatoio) possono essere aerati in modo naturale diretto, mediante finestre o con impianto di aspirazione forzata conforme alle prescrizioni del Regolamento Edilizio.
Illuminazione:
I servizi igienici devono disporre sempre di illuminazione artificiale; non è richiesta la presenza di illuminazione naturale.
Pareti e Pavimenti:
Le pareti dei servizi igienici devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m 2,00 di altezza.
I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.
RIPOSTIGLIO
Caratteristiche generali:
L’esercizio di un acconciatore deve disporre di un vano o di una cabina o spazio da adibire a deposito (prodotti cosmetici, materiali vari in uso nell’esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca). Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo e l’eventuale macchina lava-asciuga-biancheria. Il ripostiglio, inoltre, può essere utilizzato come spogliatoio, alle condizioni indicate nello specifico paragrafo.
Dotazioni funzionali minime:
Il ripostiglio deve essere dotato di lavello per la pulizia delle apparecchiature e dei locali. In alternativa il lavello può essere in uno spazio esterno di pertinenza dell’esercizio, o in altro spazio interno ad esclusione di cabine o spazi di attesa per la clientela. Nel ripostiglio dovranno essere collocati n. 2 contenitori con coperchio apribile a pedale, costruiti in materiale impermeabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per depositare i rifiuti solidi.
Altezza:
Il ripostiglio deve avere un’altezza media non inferiore a m 2,40.
L’altezza media del ripostiglio deve garantire il rispetto dei seguenti limiti:
In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a m 2,40 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.
Superficie:
Il ripostiglio deve disporre di una superficie adeguata all’attività svolta nell’esercizio.
Illuminazione:
Il ripostiglio deve disporre d’illuminazione adeguata, anche artificiale.
Pareti e Pavimenti:
Le pareti del locale ove è situato il ripostiglio devono avere superficie facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m 2,00 di altezza.
I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.
SPOGLIATOIO
Caratteristiche generali:
Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 303/1956, così come integrato dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, un esercizio di acconciatore deve prevedere una zona adibita a deposito individuale per gli addetti, attrezzata come di seguito indicato, mentre oltre i 10 addetti deve essere attrezzato, come spogliatoio, un apposito vano ad uso esclusivo.
Armadietti individuali per gli indumenti del personale:
Ogni operatore deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, anche sovrapposto, per riporvi separatamente gli abiti privati e l’indumento di lavoro obbligatorio. Se l’indumento da lavoro è monouso l’armadietto può anche essere ad un solo scomparto.
Gli armadietti dovranno avere dimensioni sufficienti a consentire il deposito degli abiti personali appesi in verticale; i camici da lavoro potranno invece essere deposti piegati in uno scomparto separato più piccolo.
Gli armadietti dovranno avere superfici impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili. Gli armadietti non potranno essere collocati nel locale w.c. e non potranno essere utilizzati anche per altre finalità.
Superficie spogliatoio:
Fatti salvi i casi di aziende soggette a specifici adempimenti previsti dalle normative sull’igiene nei luoghi di lavoro, gli addetti potranno cambiarsi all’interno di un apposito vano adibito a spogliatoio (anche in uso alla clientela) o all’interno del ripostiglio o antibagno, purché questi ambienti dispongano di una quota della superficie che consenta la corretta collocazione degli armadietti.
Altezza:
Il locale utilizzato a spogliatoio deve disporre di un’altezza media non inferiore a m 2,40, calcolata conformemente a quanto già indicato per il servizio igienico.
Aerazione:
L’ambiente destinato a spogliatoio (vano o cabina) può essere aerato in modo naturale o meccanico, seguendo le indicazioni fissate per il servizio igienico.
Pareti:
Le pareti del locale ove è collocato lo spogliatoio devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, per almeno m 2,00 di altezza. Quando l’ambiente adibito a spogliatoio è costituito da una cabina, le pareti della medesima devono avere un’altezza non inferiore a m 2,00, con una luce minima di cm 30 rispetto al soffitto.
Pavimenti:
I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.
CABINA MANICURE/PEDICURE
Caratteristiche generali:
L’attività di manicure e pedicure estetico deve disporre di un vano ad uso lavorativo permanente o di una cabina adibita esclusivamente a detta funzione (fatte salve altre attività d’estetica, nel caso l’esercizio disponga di apposita autorizzazione di estetista).
Per cabina si deve intendere una porzione di vano delimitata da pareti di altezza minima di m 2,00 e aperte nella parte superiore in modo da consentire l’aerazione e l’illuminazione naturale indiretta, con una luce minima di cm 30.
La sola attività di manicure non necessita di apposito vano o cabina; può essere prestata alle poltrone di lavoro purché l’esercizio disponga comunque delle dotazioni funzionali minime più avanti indicate.
Superficie:
La cabina adibita all’attività di manicure e pedicure deve disporre di una superficie minima di mq 3, in aggiunta alle superfici previste per l’attività di acconciatore relativamente ai locali di lavoro e all’attesa.
Altezza:
Il vano o la zona attrezzata con cabina per l’attività di manicure e pedicure devono disporre di un’altezza libera media non inferiore a m 2,70, determinata come per il locale principale.
Aerazione ed illuminazione:
L’ambiente adibito all’attività di manicure e pedicure deve disporre di aerazione ed illuminazione conformemente a quanto precedentemente indicato per i locali di lavoro permanente. La cabina, delimitata da pareti aperte nella parte superiore, può usufruire d’aerazione e illuminazione naturale indiretta proveniente dall’ambiente in cui è stata montata. Quest’ambiente dovrà garantire i requisiti d’aerazione ed illuminazione già indicati, comprendendo la superficie della cabina.
Dotazioni funzionali minime:
Il vano o la cabina devono essere dotati dei seguenti accessori minimi: lavabo con acqua corrente calda e fredda; corredato di distributore di sapone liquido, applicato alla parete e di distributore di salviette a perdere o asciugamani monouso; contenitore per i rifiuti solidi, corredato di coperchio con apertura a pedale e costruito in materiale impermeabile e disinfettabile.
Il solo servizio di manicure può essere effettuato alla poltrona lavoro, purché essa venga corredata del lavabo sopradescritto.
Pareti:
Le pareti dell’ambiente adibito all’attività di manicure e pedicure devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m 2,00 di altezza.
Pavimenti:
I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.
ESERCIZIO CONGIUNTO IN UNO STESSO LOCALE DELL’ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE E DI QUELLA DI ESTETISTA TATUAGGIO E PIERCING
Fermi restando i requisiti strutturali e funzionali dei locali adibiti alle singole attività di acconciatore (come previsti al presente regolamento) e di estetista tatuaggio e piercing (come previsti allo specifico regolamento di settore), si ammette che, negli esercizi in cui vengono svolte contemporaneamente tali attività (anche se afferenti a titolari diversi), possano essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle due attività. Le superfici operative minime per l’esercizio congiunto delle specifiche attività restano fissate come indicato ai rispettivi regolamenti e devono, altresì, rimanere separate in vani diversi per le distinte attività.
NOTE TECNICHE GENERALI PER L’ ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE .
Ai fini del presente regolamento, fatte salve eventuali disposizioni future del Regolamento Edilizio, si considerano accorpabili in un solo vano due vani tra loro collegati tramite un’apertura priva di porta ed avente una superficie non inferiore a mq 4.
A tutte le misure minime di superficie prescritte in queste disposizioni si applica una tolleranza non superiore al 2,5%.
Le superfici finestrate utilizzate per l’illuminazione naturale sono misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre o porte-finestre, con esclusione delle sole parti non vetrate e di quelle poste ad altezza inferiore a cm 80.
Le superfici finestrate apribili utilizzate per l’aerazione naturale sono misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, delle porte-finestre o degli sporti.
L’altezza libera di un locale viene misurata secondo le istruzioni riportate dal Regolamento Edilizio.
ALLEGATO "B"
REQUISITI IGIENICO SANITARI E MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DEGLI ESERCIZI DI ACCONCIATORE.
In presenza di quantità notevoli di sangue oltre a quanto sopra indicato dopo avere indossato i guanti (da pulizia):
Le tosatrici elettriche, (che non possono essere immerse in acqua), dopo aver rimosso i capelli con una salvietta monouso o un telo pulito, si puliscono con un telo inumidito con acqua e detergente (od alcool).
Per le esigenze igienico - sanitarie inerenti all’attività di acconciatore, la sterilizzazione si ottiene con l'applicazione di calore, secco od umido, mediante l'impiego dei seguenti apparecchi:
1.1) Autoclave: produce calore umido sotto forma di vapor d'acqua in pressione (schema operativo tipo: vapor d'acqua a 121° C per 20 minuti). Quando è possibile questo è l’apparecchio da preferire poiché risulta più affidabile nel garantire una sterilizzazione certa di ogni parte dello strumento sottoposto al trattamento ed è inoltre di più rapida esecuzione, con danni termici minori agli strumenti.
1.2) Stufa a secco: produce calore secco (schema operativo tipo: temperatura a 170° C nella camera di sterilizzazione per 2 ore).
Gli apparecchi denominati autoclave e stufa a secco possono essere impiegati per la sterilizzazione contemporanea di più strumenti di lavoro.
1.1 Prima Fase: Immersione degli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti. Per ridurre il periodo di immersione a pochi minuti può essere utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni.
1.2 Seconda Fase: Lavaggio e spazzolatura degli strumenti in acqua corrente.
1.3 Terza Fase: Sciacquatura finale in acqua corrente e asciugatura degli strumenti con salviette monouso.
Qualora non si intenda far ricorso alle buste, gli strumenti da sterilizzare dovranno essere collocati sui vassoi portaoggetti in modo che non abbiano contatto fra di loro ed a sterilizzazione avvenuta gli strumenti dovranno rimanere custoditi nell’apparecchio fino alla loro utilizzazione
Anche quando non si usano le buste si raccomanda di collocare sul vassoio portaoggetti, prima della sterilizzazione, un indicatore chimico della temperatura raggiunta ed in entrambe le procedure si dovrà curare il controllo periodico del buon funzionamento delle apparecchiature di sterilizzazione mediante l’uso di appositi test biologici disponibili in commercio.
2.1 Le unghie devono essere tenute corte e pulite, per la loro pulizia può essere usato uno spazzolino per unghie, purché personale.
2.2 Durante il lavoro non devono essere portati anelli. Si raccomanda anche di non portare bracciali e orologi.
2.3 Eventuali abrasioni, ferite o infezioni alle mani devono essere curate e comunque sempre protette.
2.4 Il lavaggio delle mani è la misura più importante per prevenire la diffusione delle infezioni.
2.5 Come si esegue il lavaggio delle mani:
2.6 Le mani devono essere accuratamente lavate, preferibilmente con sapone liquido, almeno nelle seguenti occasioni:
2.7 Le mani devono essere sempre protette con guanti di adeguato spessore, per eseguire le pulizie dei locali e durante la fase di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro non monouso.
2.8 Si raccomanda di proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando si eseguono trattamenti prolungati con esteso contatto con la pelle del cliente, quando sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti.
2.9 Si raccomanda l’uso di creme o lozioni per le mani per ridurre al minimo la comparsa di dermatiti associate a lavaggio delle mani.