Regolamenti

DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE
DEL SERVIZIO ASILI NIDO
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 46/27 del 3.02.1998 [revoca le precedenti deliberazioni nn. 4309/731 dell'11.12.1992 e 1652/380 del 11.10.1993])

Art. 1
Servizio Asili Nido

Il Servizio Asili Nido ha natura educativa ed è finalizzato al raggiungimento di pari opportunità ed alla prevenzione di situazioni di svantaggio per la prima infanzia.

Art. 2
Caratteri e finalità del sistema tariffario

La tariffa onnicomprensiva si configura come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio. L'accesso agli asili nido comporta per gli utenti un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo a carico della comunità. Per regioni di equità l'agevolazione concessa è diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive degli utenti.

Tenuto conto delle finalità del servizio e della necessità di assicurare il rispetto della percentuale di copertura prevista dalle norme di legge l'Amministrazione Comunale stabilisce entro il 31 marzo di ciascun anno le tariffe per l'anno scolastico successivo e le modalità operative per la concessione dei benefici secondo i principi e i criteri previsti dal seguente art. 3.

Art. 3
Criteri generali per la determinazione delle tariffe

La partecipazione degli utenti ai costi del servizio è determinata sulla base dei seguenti principi: Il sistema tariffario prevede la differenziazione della contribuzione da parte degli utenti mediante l'applicazione di una tariffa massima e la concessione di agevolazioni, definite in modo continuo, fino al raggiungimento di una tariffa minima, in relazione alla condizione economica effettiva dei beneficiari del servizio, valutata sulla base della natura e dell'ammontare del reddito e del patrimonio nonché dell'ampiezza del nucleo familiare.

Al fine di tenere adeguatamente conto della effettiva condizione economica degli utenti si procede alla definizione di un nucleo familiare convenzionale e dell'Indicatore della condizione economica.

Il nucleo familiare convenzionale è composto dal bambino/a e da tutti coloro, anche non legati da vincolo di parentela, che risultano conviventi, sulla base delle evidenze anagrafiche, alla data di presentazione della domanda. Tale nucleo è integrato da:

Il numero di componenti il nucleo familiare è innalzato in modo figurativo, secondo le modalità previste dalla deliberazione della Amministrazione Comunale di cui all'articolo 2, in caso di presenza al suo interno di persone non autosufficienti o di un solo adulto.

Il confronto dell'Indicatore della condizione economica per nuclei familiari convenzionali di diversa ampiezza è effettuato con l'adozione della scala di equivalenza, definita dalla Commissione per lo studio delle povertà.

L'Indicatore della condizione economica è definito sulla base della combinazione del reddito, al netto dell'IRPEF, e del patrimonio dei membri del nucleo familiare convenzionale. A tal fine il reddito e il patrimonio sono valutati in relazione alla loro natura, a partire dalle evidenze fiscali integrate con parametri di tipo normale come definiti, in particolare per i redditi derivanti da lavoro autonomo, dalla Legge n. 549/95 e legati alla dimensione ed alla tipologia economica delle attività che li generano o a cui sono destinati.

Art.4
Riduzioni tariffarie per assenza dal servizio

La natura giuridica della tariffa, quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva, comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di presenza dell'utenza. A fini perequativi, nel caso di ricovero ospedaliero del bambino, si opera una riduzione del 50% della tariffa giornaliera limitatamente ai giorni di effettivo ricovero. Parimenti la tariffa viene ridotta del 50% per assenze di durata superiore a 15 giorni consecutivi per gravi motivi debitamente documentati, quali convalescenze post-ricovero, infortuni, gravi malattie e gravi motivi di famiglia.

Art.5
Riduzioni tariffarie per mancata erogazione del servizio

Per i nuovi utenti la tariffa decorre dalla data fissata dall'Amministrazione Comunale per l'inserimento.

La tariffa è proporzionalmente ridotta nel caso di interruzione del servizio per cause di forza maggiore, compresi gli scioperi del personale, come disciplinati dalla legge n. 146/90 e dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali previsti dal CCNL di lavoro del Comparto Regioni ed Enti Locali.

Il pagamento della tariffa non è dovuto nei periodi di interruzione del Servizio per le vacanze natalizie e pasquali di cui al comma 4 dell'articolo 42 del D.P.R. n. 333/90, come modificato dal CCNL del Comparto Regioni ed Enti Locali.

Nei mesi di settembre e luglio, periodo di apertura e di chiusura del Servizio all'utenza, la tariffa è proporzionalmente ridotta in relazione ai giorni previsti dal calendario scolastico.

L'Amministrazione Comunale potrà stabilire per il mese di luglio, modalità di corresponsione della tariffa che tengano conto dell'organizzazione del Servizio prevista per tale periodo.

La tariffa è proporzionalmente ridotta anche nel caso in cui l'utente si dimetta volontariamente dall'Asilo Nido nel corso del mese, a condizione che le dimissioni siano comunicate perentoriamente entro il decimo giorno del mese stesso o, per i nuovi utenti, entro il decimo giorno dalla data fissata dall'Amministrazione Comunale per l'inserimento.

Per i casi previsti la determinazione della tariffa giornaliera è effettuata dividendo la tariffa in ventiduesimi.

Art. 6
Esenzioni totali e parziali dal pagamento della tariffa

Ai bambini portatori di handicap, certificato ai sensi della legge n. 104/92, è concessa l'esenzione totale.

In situazioni di particolare disagio socio-economico, segnalato dal Servizio Sociale, potrà essere concessa l'esenzione totale dal pagamento della tariffa. Sull'istanza di esonero si esprime una apposita Commissione, nominata con ordinanza del Sindaco, così composta:

La stessa Commissione insindacabilmente si esprime in ordine a eventuali ricorsi relativi alla determinazione della tariffa e a richieste di agevolazione presentate dall'utenza per particolari situazioni di disagio, derivanti anche dalla modifica della condizione economica e/o della situazione familiare intervenuta successivamente all'anno preso in considerazione per la valutazione della condizione economica.

E' facoltà della Amministrazione Comunale determinare il limite massimo della minore entrata derivante dalla concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

Nei casi in cui il bambino frequentante l'Asilo Nido sia in affidamento familiare o in comunità è previsto il pagamento della tariffa minima.

La tariffa determinata ai sensi dell'articolo 3 è ridotta del 20% qualora due fratelli frequentino gli Asili Nido comunale. Nel caso in cui i fratelli frequentanti siano più di due, si opererà un'ulteriore riduzione del 10% sulla tariffa per ciascuno di essi.

Tutti i benefici concessi hanno validità temporale non superiore all'anno scolastico.

Art. 7
Pagamento della tariffa

Il pagamento della tariffa viene effettuato anticipatamente entro il giorno 10 del mese in corso. Al mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue un provvedimento di diffida allo adempimento dovuto entro dieci giorni trascorsi i quali consegue la sospensione del bambino dall'Asilo nido.

Trascorsi venti giorni dalla data di sospensione, e in assenza di regolarizzazione della situazione del pagamento, si procede alla dimissione del bambino dal Nido mediante provvedimento del Dirigente del Servizio Asili Nido, sentita la Commissione di cui all'art. 6.

Con le stesse modalità potrà essere disposta la dimissione del bambino dall'Asilo nido in caso di protratta assenza ingiustificata.

Art. 8
Procedure applicative

Le richieste di agevolazione tariffaria sono presentate avvalendosi della facoltà di autocertificazione, ai sensi dell'art. 4 della L. 15/68 e successive integrazioni e modificazioni.

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate l'Amministrazione Comunale, tramite la Direzione Entrate, effettua controlli anche a campione, che interessano annualmente almeno il 30% dei beneficiari di agevolazioni tariffarie e comunque un numero di utenti non inferiore a 200 avvalendosi delle

informazioni in proprio possesso nonché di quelle di altri enti della Amministrazione Pubblica. A tal fine, ai sensi del decreto legge n. 103/91, l'Amministrazione Comunale e il ministero delle Finanze definiscono, con apposita convenzione, i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati con sistemi automatizzati. Tale convenzione è finalizzata a consentire l'accesso alle informazioni dell'Anagrafe Tributaria.

La Direzione Entrate comunica al Servizio Asili Nido i nominativi di coloro che hanno rilasciato dichiarazioni non veritiere. In tali casi l'Amministrazione Comunale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Inoltre il Servizio Asili Nido procede immediatamente alla rideterminazione della tariffa e al recupero delle agevolazioni concesse, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese, nonché all'applicazione di una sanzione amministrativa pari al doppio della somma da recuperare e comunque nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il mancato pagamento della somma da recuperare e dalla sanzione amministrativa nei termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale comporta l'applicazione delle disposizioni per i casi di morosità di cui all'articolo 7.

La Direzione Entrare presenta annualmente alla Amministrazione Comunale una relazione complessiva sugli esiti dei controlli.

Art. 9
Norma transitoria

Per il primo anno di applicazione le nuove tariffe e le conseguenti agevolazioni entreranno in vigore con l'esecutività dei relativi provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale.

A cura dell'Ufficio del Consiglio
Segreteria della Commissione consiliare per gli AffariIstituzionali
Dr. Carlo Romagnoli
Data verifica/aggiornamento : 12-03-98