DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE
DEL SERVIZIO ASILI NIDO
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 46/27 del
3.02.1998 [revoca le precedenti deliberazioni nn. 4309/731 dell'11.12.1992
e 1652/380 del 11.10.1993])
Art. 1
Servizio Asili Nido
Art. 2
Caratteri e finalità del sistema tariffario
Tenuto conto delle finalità del servizio e della necessità di assicurare il rispetto della percentuale di copertura prevista dalle norme di legge l'Amministrazione Comunale stabilisce entro il 31 marzo di ciascun anno le tariffe per l'anno scolastico successivo e le modalità operative per la concessione dei benefici secondo i principi e i criteri previsti dal seguente art. 3.
Art. 3
Criteri generali per la determinazione delle
tariffe
Al fine di tenere adeguatamente conto della effettiva condizione economica degli utenti si procede alla definizione di un nucleo familiare convenzionale e dell'Indicatore della condizione economica.
Il nucleo familiare convenzionale è composto dal bambino/a e da tutti coloro, anche non legati da vincolo di parentela, che risultano conviventi, sulla base delle evidenze anagrafiche, alla data di presentazione della domanda. Tale nucleo è integrato da:
Il confronto dell'Indicatore della condizione economica per nuclei familiari convenzionali di diversa ampiezza è effettuato con l'adozione della scala di equivalenza, definita dalla Commissione per lo studio delle povertà.
L'Indicatore della condizione economica è definito sulla base della combinazione del reddito, al netto dell'IRPEF, e del patrimonio dei membri del nucleo familiare convenzionale. A tal fine il reddito e il patrimonio sono valutati in relazione alla loro natura, a partire dalle evidenze fiscali integrate con parametri di tipo normale come definiti, in particolare per i redditi derivanti da lavoro autonomo, dalla Legge n. 549/95 e legati alla dimensione ed alla tipologia economica delle attività che li generano o a cui sono destinati.
Art.4
Riduzioni tariffarie per assenza dal servizio
Art.5
Riduzioni tariffarie per mancata erogazione
del servizio
La tariffa è proporzionalmente ridotta nel caso di interruzione del servizio per cause di forza maggiore, compresi gli scioperi del personale, come disciplinati dalla legge n. 146/90 e dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali previsti dal CCNL di lavoro del Comparto Regioni ed Enti Locali.
Il pagamento della tariffa non è dovuto nei periodi di interruzione del Servizio per le vacanze natalizie e pasquali di cui al comma 4 dell'articolo 42 del D.P.R. n. 333/90, come modificato dal CCNL del Comparto Regioni ed Enti Locali.
Nei mesi di settembre e luglio, periodo di apertura e di chiusura del Servizio all'utenza, la tariffa è proporzionalmente ridotta in relazione ai giorni previsti dal calendario scolastico.
L'Amministrazione Comunale potrà stabilire per il mese di luglio, modalità di corresponsione della tariffa che tengano conto dell'organizzazione del Servizio prevista per tale periodo.
La tariffa è proporzionalmente ridotta anche nel caso in cui l'utente si dimetta volontariamente dall'Asilo Nido nel corso del mese, a condizione che le dimissioni siano comunicate perentoriamente entro il decimo giorno del mese stesso o, per i nuovi utenti, entro il decimo giorno dalla data fissata dall'Amministrazione Comunale per l'inserimento.
Per i casi previsti la determinazione della tariffa giornaliera è effettuata dividendo la tariffa in ventiduesimi.
Art. 6
Esenzioni totali e parziali dal pagamento
della tariffa
In situazioni di particolare disagio socio-economico, segnalato dal Servizio Sociale, potrà essere concessa l'esenzione totale dal pagamento della tariffa. Sull'istanza di esonero si esprime una apposita Commissione, nominata con ordinanza del Sindaco, così composta:
E' facoltà della Amministrazione Comunale determinare il limite massimo della minore entrata derivante dalla concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
Nei casi in cui il bambino frequentante l'Asilo Nido sia in affidamento familiare o in comunità è previsto il pagamento della tariffa minima.
La tariffa determinata ai sensi dell'articolo 3 è ridotta del 20% qualora due fratelli frequentino gli Asili Nido comunale. Nel caso in cui i fratelli frequentanti siano più di due, si opererà un'ulteriore riduzione del 10% sulla tariffa per ciascuno di essi.
Tutti i benefici concessi hanno validità temporale non superiore all'anno scolastico.
Art. 7
Pagamento della tariffa
Trascorsi venti giorni dalla data di sospensione, e in assenza di regolarizzazione della situazione del pagamento, si procede alla dimissione del bambino dal Nido mediante provvedimento del Dirigente del Servizio Asili Nido, sentita la Commissione di cui all'art. 6.
Con le stesse modalità potrà essere disposta la dimissione del bambino dall'Asilo nido in caso di protratta assenza ingiustificata.
Art. 8
Procedure applicative
Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate l'Amministrazione Comunale, tramite la Direzione Entrate, effettua controlli anche a campione, che interessano annualmente almeno il 30% dei beneficiari di agevolazioni tariffarie e comunque un numero di utenti non inferiore a 200 avvalendosi delle
informazioni in proprio possesso nonché di quelle di altri enti della Amministrazione Pubblica. A tal fine, ai sensi del decreto legge n. 103/91, l'Amministrazione Comunale e il ministero delle Finanze definiscono, con apposita convenzione, i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati con sistemi automatizzati. Tale convenzione è finalizzata a consentire l'accesso alle informazioni dell'Anagrafe Tributaria.
La Direzione Entrate comunica al Servizio Asili Nido i nominativi di coloro che hanno rilasciato dichiarazioni non veritiere. In tali casi l'Amministrazione Comunale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria.
Inoltre il Servizio Asili Nido procede immediatamente alla rideterminazione della tariffa e al recupero delle agevolazioni concesse, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese, nonché all'applicazione di una sanzione amministrativa pari al doppio della somma da recuperare e comunque nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Il mancato pagamento della somma da recuperare e dalla sanzione amministrativa nei termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale comporta l'applicazione delle disposizioni per i casi di morosità di cui all'articolo 7.
La Direzione Entrare presenta annualmente alla Amministrazione Comunale una relazione complessiva sugli esiti dei controlli.
Art. 9
Norma transitoria
A cura dell'Ufficio del Consiglio
Segreteria della Commissione consiliare per gli AffariIstituzionali
Dr. Carlo Romagnoli
Data verifica/aggiornamento : 12-03-98