Regolamento di disciplina generale delle tariffe dei servizi educativi 0 – 3 anni.
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 643 del 22.07.2002)

Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

  1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali della compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi di gestione dei servizi educativi 0 – 3 anni. Ai fini del presente regolamento, per utente si intende il soggetto responsabile del pagamento della tariffa di compartecipazione, abilitato a richiedere l’iscrizione del bambino al servizio educativo ai sensi della deliberazione G.M. n. 318/224 del 3/04/01.
  2. La disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano ai servizi educativi per la prima infanzia come individuati dagli articoli 12 e 13 della legge regionale 14 aprile 1999, n. 22 (Interventi educativi per l’infanzia e l’adolescenza), ad eccezione dei servizi domiciliari e dei servizi accreditati, per i quali l’amministrazione comunale interviene con l’erogazione di buoni servizio secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, e dall’articolo 5, comma 3, della medesima legge regionale n. 22 del 1999.

Art. 2
(Criteri generali per la definizione delle tariffe)

  1. Gli utenti partecipano alla parziale copertura dei costi dei servizi, mediante il pagamento di una tariffa.
  2. Le tariffe dei servizi sono corrisposte in misura differenziata, in relazione alla situazione economica degli utenti.
  3. La differenziazione delle tariffe si realizza mediante l’applicazione di una tariffa massima e la concessione di agevolazioni definite in modo continuo fino all’applicazione di una tariffa minima.
  4. La valutazione della situazione economica del richiedente l’agevolazione tariffaria è determinata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242. A tal fine il richiedente è tenuto a presentare, entro i termini e per gli effetti stabiliti dalla Giunta comunale, la dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, contenente la situazione reddituale e patrimoniale dell’anno precedente a quello di presentazione della richiesta di agevolazione.

Art. 3
(Determinazione delle tariffe)

  1. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, stabilisce prima dell’inizio dell’anno scolastico gli importi delle tariffe per ciascuna tipologia di servizio, tenuto conto dei costi, dei tempi e delle modalità di svolgimento dei servizi medesimi; stabilisce altresì i valori ISEE di riferimento per l’applicazione della tariffa minima e massima e le modalità operative per la concessione delle agevolazioni.
  2. In relazione alle particolarità del servizio e alle modalità di frequenza, per i Centri dei bambini e dei genitori non sono stabilite tariffe differenziate in base all’ISEE. Per detti servizi si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento.
  3. La tariffa è calcolata su base mensile ed è dovuta, quale compartecipazione al costo complessivo del servizio, indipendentemente dalle giornate di presenza del bambino, fatte salve le riduzioni e le esenzioni previste dal presente regolamento.
  4. Ove prevista dal presente regolamento, la tariffa giornaliera è convenzionalmente determinata nella misura di 1/22 della tariffa mensile.

Art. 4
(Assenza del bambino)

  1. La tariffa è ridotta quando ricorre uno dei seguenti casi:
    1. assenza del bambino per ricovero ospedaliero, convalescenza post-ricovero o infortunio;
    2. assenza continuativa del bambino per malattia debitamente certificata di durata superiore a 60 giorni.
  2. Nei casi previsti dal comma 1 è presa in considerazione la tariffa convenzionale giornaliera, che è ridotta del 50% per i giorni di effettiva assenza del bambino.
  3. Qualora l’assenza per malattia o per altro giustificato motivo si protragga per più di 120 giorni, il dirigente del Servizio Asili nido può procedere, tenuto conto dei tempi dell’anno scolastico e sentiti gli interessati, alla sospensione del bambino dall’asilo nido ed all’assegnazione del posto ad altro bambino in lista di attesa.
  4. Al bambino sospeso è assicurata la riammissione per l’anno scolastico successivo.

Art. 5
(Riduzioni tariffarie per mancata erogazione del servizio)

  1. Per i bambini inseriti nel servizio nel corso dell’anno scolastico, la tariffa è applicata a decorrere dalla data fissata per l’inserimento.
  2. La tariffa è proporzionalmente ridotta nella misura giornaliera in caso di riduzione del servizio per cause di forza maggiore, compresi gli scioperi del personale, come disciplinati dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali previste dalla contrattazione collettiva.
  3. La tariffa è ridotta del 50% della misura giornaliera nel caso di interruzione parziale del servizio in concomitanza con attività sindacali del personale o di scioperi di durata inferiore alla giornata.
  4. Il pagamento della tariffa non è dovuto nei periodi di interruzione del servizio per le vacanze natalizie e pasquali, relativamente ai giorni dell’interruzione.
  5. Nei mesi di settembre e di luglio, la tariffa è proporzionalmente ridotta nella misura giornaliera in relazione ai giorni di apertura del servizio previsti dal calendario scolastico.
  6. La tariffa è altresì proporzionalmente ridotta nella misura giornaliera nel caso in cui l’utente dimetta volontariamente il bambino dal servizio nel corso del mese, a condizione che le dimissioni siano comunicate entro e non oltre il decimo giorno del mese stesso, ovvero entro il decimo giorno dalla data fissata per l’inserimento.

Art. 6
(Esenzioni totali e parziali dal pagamento della tariffa)

  1. L’esenzione totale dal pagamento della tariffa viene concessa con provvedimento del dirigente nei seguenti casi:
    1. quando sussiste un particolare disagio socio-economico familiare segnalato dal responsabile del SIAST competente;
    2. quando il bambino è portatore di handicap certificato o in corso di riconoscimento ai sensi della legge n. 104 del 1992.
  2. La tariffa è ridotta del 20% per ciascuno dei due fratelli frequentanti lo stesso servizio o due diversi servizi educativi 0 – 3 anni del Comune di Firenze. Nel caso i fratelli siano più di due, la riduzione è pari al 30% della tariffa dovuta per ciascuno di essi.
  3. La Giunta comunale determina forme particolari di agevolazione qualora il bambino frequentante il servizio sia in affidamento familiare o in comunità; individua altresì le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni nei casi di rilevanti variazioni intervenute nella situazione economica del richiedente successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ISEE.

Art. 7
(Pagamento della tariffa)

  1. Il pagamento della tariffa viene effettuato anticipatamente entro il giorno 10 del mese in corso. Al mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue un provvedimento di diffida all’adempimento dovuto entro 10 giorni, trascorsi i quali, consegue la sospensione del bambino dall’Asilo Nido. Trascorsi venti giorni dalla data di sospensione, e in assenza di regolarizzazione della situazione del pagamento, si procede alla dimissione del bambino dal nido mediante provvedimento del Dirigente del Servizio Asili Nido.
  2. Con le stesse modalità può essere disposta la dimissione del bambino dall’Asilo Nido in caso di protratta assenza ingiustificata.
Art. 8
(Attività di controllo)
  1. Per l’accertamento della veridicità della dichiarazione sostitutiva unica presentata ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, l’Amministrazione Comunale effettua controlli a campione che interessano annualmente almeno il 10% dei beneficiari di agevolazione tariffaria, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri enti dell’Amministrazione Pubblica.
  2. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, l’Amministrazione Comunale può contattare il richiedente per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Nel caso in cui trovi conferma l’incompletezza o la non veridicità della dichiarazione presentata l’Amministrazione Comunale, sentiti gli interessati, provvede a dichiarare la decadenza, con decorrenza dall’inizio della frequenza dell’Asilo Nido o Spazio Gioco, dal beneficio concesso con l’agevolazione tariffaria con conseguente applicazione della tariffa massima prevista per la tipologia di servizio fruita. A tal fine provvede altresì al recupero degli arretrati, oltre a interessi di legge ed eventuali altre spese.
  3. L’Amministrazione Comunale, nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall’art.76 del D.P.R. del 28/12/2000, n.445, denuncia il fatto all’Autorità Giudiziaria.