Regolamento
di disciplina generale delle tariffe dei servizi educativi 0 – 3 anni.
(Deliberazione del Consiglio
comunale n. 643 del 22.07.2002)
Art. 1
(Oggetto e ambito di
applicazione)
-
Il presente regolamento disciplina
i criteri e le modalità generali della compartecipazione degli utenti
alla copertura dei costi di gestione dei servizi educativi 0 – 3 anni.
Ai fini del presente regolamento, per utente si intende il soggetto responsabile
del pagamento della tariffa di compartecipazione, abilitato a richiedere
l’iscrizione del bambino al servizio educativo ai sensi della deliberazione
G.M. n. 318/224 del 3/04/01.
-
La disposizioni contenute nel
presente regolamento si applicano ai servizi educativi per la prima infanzia
come individuati dagli articoli 12 e 13 della legge regionale 14 aprile
1999, n. 22 (Interventi educativi per l’infanzia e l’adolescenza), ad eccezione
dei servizi domiciliari e dei servizi accreditati, per i quali l’amministrazione
comunale interviene con l’erogazione di buoni servizio secondo quanto previsto
dall’articolo 4, comma 6, e dall’articolo 5, comma 3, della medesima legge
regionale n. 22 del 1999.
Art. 2
(Criteri generali per
la definizione delle tariffe)
-
Gli utenti partecipano alla
parziale copertura dei costi dei servizi, mediante il pagamento di una
tariffa.
-
Le tariffe dei servizi sono
corrisposte in misura differenziata, in relazione alla situazione economica
degli utenti.
-
La differenziazione delle tariffe
si realizza mediante l’applicazione di una tariffa massima e la concessione
di agevolazioni definite in modo continuo fino all’applicazione di una
tariffa minima.
-
La valutazione della situazione
economica del richiedente l’agevolazione tariffaria è determinata
sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE),
secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221,
come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
aprile 2001, n. 242. A tal fine il richiedente è tenuto a presentare,
entro i termini e per gli effetti stabiliti dalla Giunta comunale, la dichiarazione
sostitutiva unica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 maggio 2001, contenente la situazione reddituale e patrimoniale dell’anno
precedente a quello di presentazione della richiesta di agevolazione.
Art. 3
(Determinazione delle
tariffe)
-
La Giunta comunale, con proprio
provvedimento, stabilisce prima dell’inizio dell’anno scolastico gli importi
delle tariffe per ciascuna tipologia di servizio, tenuto conto dei costi,
dei tempi e delle modalità di svolgimento dei servizi medesimi;
stabilisce altresì i valori ISEE di riferimento per l’applicazione
della tariffa minima e massima e le modalità operative per la concessione
delle agevolazioni.
-
In relazione alle particolarità
del servizio e alle modalità di frequenza, per i Centri dei bambini
e dei genitori non sono stabilite tariffe differenziate in base all’ISEE.
Per detti servizi si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6
del presente regolamento.
-
La tariffa è calcolata
su base mensile ed è dovuta, quale compartecipazione al costo complessivo
del servizio, indipendentemente dalle giornate di presenza del bambino,
fatte salve le riduzioni e le esenzioni previste dal presente regolamento.
-
Ove prevista dal presente regolamento,
la tariffa giornaliera è convenzionalmente determinata nella misura
di 1/22 della tariffa mensile.
Art. 4
(Assenza del bambino)
-
La tariffa è ridotta
quando ricorre uno dei seguenti casi:
-
assenza del bambino per ricovero
ospedaliero, convalescenza post-ricovero o infortunio;
-
assenza continuativa del bambino
per malattia debitamente certificata di durata superiore a 60 giorni.
-
Nei casi previsti dal comma
1 è presa in considerazione la tariffa convenzionale giornaliera,
che è ridotta del 50% per i giorni di effettiva assenza del bambino.
-
Qualora l’assenza per malattia
o per altro giustificato motivo si protragga per più di 120 giorni,
il dirigente del Servizio Asili nido può procedere, tenuto conto
dei tempi dell’anno scolastico e sentiti gli interessati, alla sospensione
del bambino dall’asilo nido ed all’assegnazione del posto ad altro bambino
in lista di attesa.
-
Al bambino sospeso è
assicurata la riammissione per l’anno scolastico successivo.
Art. 5
(Riduzioni tariffarie
per mancata erogazione del servizio)
-
Per i bambini inseriti nel servizio
nel corso dell’anno scolastico, la tariffa è applicata a decorrere
dalla data fissata per l’inserimento.
-
La tariffa è proporzionalmente
ridotta nella misura giornaliera in caso di riduzione del servizio per
cause di forza maggiore, compresi gli scioperi del personale, come disciplinati
dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni e integrazioni,
e dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali previste dalla
contrattazione collettiva.
-
La tariffa è ridotta
del 50% della misura giornaliera nel caso di interruzione parziale del
servizio in concomitanza con attività sindacali del personale o
di scioperi di durata inferiore alla giornata.
-
Il pagamento della tariffa non
è dovuto nei periodi di interruzione del servizio per le vacanze
natalizie e pasquali, relativamente ai giorni dell’interruzione.
-
Nei mesi di settembre e di luglio,
la tariffa è proporzionalmente ridotta nella misura giornaliera
in relazione ai giorni di apertura del servizio previsti dal calendario
scolastico.
-
La tariffa è altresì
proporzionalmente ridotta nella misura giornaliera nel caso in cui l’utente
dimetta volontariamente il bambino dal servizio nel corso del mese, a condizione
che le dimissioni siano comunicate entro e non oltre il decimo giorno del
mese stesso, ovvero entro il decimo giorno dalla data fissata per l’inserimento.
Art. 6
(Esenzioni totali e parziali
dal pagamento della tariffa)
-
L’esenzione totale dal pagamento
della tariffa viene concessa con provvedimento del dirigente nei seguenti
casi:
-
quando sussiste un particolare
disagio socio-economico familiare segnalato dal responsabile del SIAST
competente;
-
quando il bambino è portatore
di handicap certificato o in corso di riconoscimento ai sensi della legge
n. 104 del 1992.
-
La tariffa è ridotta
del 20% per ciascuno dei due fratelli frequentanti lo stesso servizio o
due diversi servizi educativi 0 – 3 anni del Comune di Firenze. Nel caso
i fratelli siano più di due, la riduzione è pari al 30% della
tariffa dovuta per ciascuno di essi.
-
La Giunta comunale determina
forme particolari di agevolazione qualora il bambino frequentante il servizio
sia in affidamento familiare o in comunità; individua altresì
le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni nei
casi di rilevanti variazioni intervenute nella situazione economica del
richiedente successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva
unica ISEE.
Art. 7
(Pagamento della tariffa)
-
Il pagamento della tariffa viene
effettuato anticipatamente entro il giorno 10 del mese in corso. Al mancato
pagamento entro i termini stabiliti consegue un provvedimento di diffida
all’adempimento dovuto entro 10 giorni, trascorsi i quali, consegue la
sospensione del bambino dall’Asilo Nido. Trascorsi venti giorni dalla data
di sospensione, e in assenza di regolarizzazione della situazione del pagamento,
si procede alla dimissione del bambino dal nido mediante provvedimento
del Dirigente del Servizio Asili Nido.
-
Con le stesse modalità
può essere disposta la dimissione del bambino dall’Asilo Nido in
caso di protratta assenza ingiustificata.
Art. 8
(Attività di controllo)
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Per l’accertamento della veridicità
della dichiarazione sostitutiva unica presentata ai sensi del D.P.R. n.445
del 28/12/2000, l’Amministrazione Comunale effettua controlli a campione
che interessano annualmente almeno il 10% dei beneficiari di agevolazione
tariffaria, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle
di altri enti dell’Amministrazione Pubblica.
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In caso di non coincidenza tra
quanto dichiarato e quanto accertato, l’Amministrazione Comunale può
contattare il richiedente per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione
atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti,
anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
Nel caso in cui trovi conferma l’incompletezza o la non veridicità
della dichiarazione presentata l’Amministrazione Comunale, sentiti gli
interessati, provvede a dichiarare la decadenza, con decorrenza dall’inizio
della frequenza dell’Asilo Nido o Spazio Gioco, dal beneficio concesso
con l’agevolazione tariffaria con conseguente applicazione della tariffa
massima prevista per la tipologia di servizio fruita. A tal fine provvede
altresì al recupero degli arretrati, oltre a interessi di legge
ed eventuali altre spese.
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L’Amministrazione Comunale,
nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli
illeciti richiamati dall’art.76 del D.P.R. del 28/12/2000, n.445, denuncia
il fatto all’Autorità Giudiziaria.