COMUNE DI FIRENZE
Regolamento sul rapporto
di lavoro a tempo parziale
(Approvato con deliberazione di Giunta n° 1240/1023
del 30-12-2002 modificato ed integrato con deliberazione di Giunta n° 414/502.del
21/06/2005)
Art. 1 – Personale avente diritto
- I rapporti di lavoro a tempo parziale possono
essere attivati nei confronti dei dipendenti comunali inquadrati nelle categorie
professionali A, B1, B3, C, D1 e D3.
- Vista la particolare responsabilità delle
posizioni di lavoro non è possibile far accedere ad un regime orario
ridotto il personale incaricato di posizione organizzativa. Il titolare della
stessa può ottenere la trasformazione del suo rapporto di lavoro in
rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico
conferitogli.
Art. 2 – Contingenti di posti
a tempo parziale
- Il numero dei rapporti a tempo parziale non può
superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo
pieno di ciascuna categoria, con arrotondamento per eccesso per arrivare comunque
all’unità, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare
responsabilità. Considerato che la prestazione di lavoro a tempo parziale
deve essere funzionale all’orario di servizio degli uffici e che questi comunque
devono garantire le prestazioni rispondenti alle esigenze dell’utenza, si
ritiene che, ai fini della determinazione del contingente, in linea generale
debba essere assunta come base di riferimento la dotazione organica di ogni
singola Direzione e/o Ufficio tematico.
- Nei casi in cui l’Amministrazione, previa analisi
delle proprie esigenze organizzative e nell’ambito della programmazione triennale
del fabbisogno di personale ai sensi dell’art. 4 comma 3 del CCNL integrativo
del 14.9.00, abbia individuato i posti da destinare ai rapporti di lavoro
a tempo parziale, definendo preventivamente il tipo di articolazione della
prestazione lavorativa e la sua distribuzione, possono essere accolte richieste
di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle
forme e nelle modalità previste, nel rispetto del solo limite percentuale
del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di
ciascuna categoria di cui al comma 2 dell’art. 4 del CCNL citato.
- In caso di domande eccedenti tale limite sarà
data la precedenza a coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni,
indicate in ordine di priorità:
- dipendenti portatori di handicap o in particolari
condizioni psico-fisiche;
- dipendenti che assistono familiari portatori
di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche
o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
- genitori con figli minori, in relazione al loro
numero.
- Altre situazioni personali o familiari debitamente
documentate sono le seguenti:
- persone a carico, per le quali è riconosciuto
l’assegno di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80;
- familiari a carico portatori di handicap anche
inferiore al 70% o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico
o grave debilitazione psicofisica;
- figli di età inferiore a quella prescritta
per la frequenza alla scuola dell’obbligo;
- esigenze di studio
- Nei casi elencati nei precedenti commi 3 e 4,
fermi restando i limiti di cui all’art. 4, comma 11 del CCNL 14.9.2000, le
domande possono essere presentate senza limiti temporali e ad esse non si
applica l’art. 5 sul differimento della trasformazione del rapporto di lavoro.
Art. 3 – Procedura di trasformazione
del rapporto - Decorrenze
- I dipendenti a tempo indeterminato interessati
alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
dovranno presentare specifica istanza, conforme alla modulistica disponibile
in rete civica, entro i seguenti termini, salvo quanto previsto dall’art.
4, comma 11, del CCNL del 14/09/2000:
- nei mesi di giugno e dicembre di ogni anno per
il personale inquadrato nel CCNL Autonomie Locali, ad eccezione del personale
educativo degli Asili Nido;
- entro il 30 giugno di ogni anno – il personale
appartenente al settore educativo-scolastico.
- Le decorrenze sono a data fissa:
- Dal 1° febbraio e dal 1° agosto di ogni anno
- per il personale regolato dal CCNL Enti Locali che ha presentato domanda
nei mesi di dicembre e giugno;
- Dal 1° settembre di ogni anno per il personale
appartenente al settore educativo-scolastico – ivi compreso il personale
educativo degli Asili Nido -, che ha presentato domanda entro il 30 giugno.
- Decorso il termine di 60 giorni senza che l’Amministrazione
si sia pronunciata, la trasformazione del rapporto di lavoro si determina
automaticamente.
Art. 4 –Contratto individuale
di lavoro
- Il contratto individuale di lavoro a tempo parziale
deve contenere una chiara indicazione della durata della prestazione lavorativa
nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al
giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
- Il tipo di articolazione della prestazione part
time e la sua distribuzione devono essere concordati tra il dipendente interessato
e il Dirigente responsabile della struttura di assegnazione; l’accordo tra
le due parti diventa pertanto un momento necessario al fine di armonizzare
le esigenze personali del richiedente con quelle del servizio.
Art. 5 –Differimento della trasformazione
- L’Amministrazione può rinviare la trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per un periodo non
superiore a sei mesi, decorrenti una volta trascorsi 60 giorni dalla presentazione
della domanda, quando da essa derivi, in relazione alle mansioni e alla posizione
lavorativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del
servizio.
Art. 6 – Tipologie
- Si precisa che, ai sensi dell’art. 5, comma 2,
del CCNL integrativo del 14/09/00, le tipologie di part time sono le seguenti:
- Orizzontale, con articolazione della
prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi della settimana;
- Verticale, con prestazione lavorativa
svolta a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese, dell’anno, non abbinabili fra di loro (c.d. doppio
verticale);
- Mista, con prestazione di servizio ridotta
in tutti i giorni della settimana lavorativa con esclusione della prestazione
stessa in alcuni mesi o periodi dell’anno;
prestazione di servizio ridotta in alcuni giorni con esclusione della prestazione
stessa negli altri giorni della settimana.
- In particolare, per quanto riguarda il part time
di tipo orizzontale, in nessun caso saranno accolte richieste di riduzione
inferiori ad un’ora giornaliera.
- Non saranno accolte altresì articolazioni
della prestazione lavorativa a tempo parziale frammentate nel corso della
settimana, del mese o dell’anno che non consentono una chiara definizione
della misura di riduzione lavorativa rispetto al tempo pieno; per quanto riguarda
il tempo parziale verticale che prevede una distribuzione della prestazione
lavorativa su alcuni mesi dell’anno, si precisa che i mesi di servizio devono
essere interi e di norma continuativi. Eventuali richieste di periodi non
continuativi dovranno essere compatibili con le esigenze del servizio.
- Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale o misto, la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è
prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro stabilito con
ordinanza sindacale e non rispetto agli orari agevolati concessi ai dipendenti
in particolari situazioni di disagio familiare, personale e/o sociale. Nei
casi di situazioni di disagio suddette, anche i dipendenti che hanno ottenuto
la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno
la possibilità di richiedere un orario agevolato.
- In ogni caso l’articolazione oraria dovrà
essere coerente con la disciplina degli orari di lavoro in vigore per il personale
con rapporto di lavoro a tempo pieno.
- L’Amministrazione procede alla trasformazione
dei rapporti di lavoro a tempo pieno del personale di ruolo in rapporti di
lavoro a tempo parziale secondo le tipologie previste nella seguente tabella:
| %
P.T. |
P.T.
orizzontale o verticale
Ore settimanali |
P.T.
verticale
settimane lavorative annue |
P.T.
verticale
mesi lavorativi |
| 33,33 |
12
(solo verticale) |
|
4 |
| 50 |
18 |
26 |
6 |
| 66,67 |
24 |
|
8 |
| 75 |
27 |
|
9 |
| 83,33 |
30 |
|
10 |
Il part time verticale al 33,33%
può essere ammesso solo in casi eccezionali, esclusivamente motivati
da particolari esigenze personali e/o familiari e comunque con esclusione di
motivi legati all’esercizio di una seconda attività, subordinata o autonoma.
Esso è concedibile esclusivamente con articolazione su dodici ore settimanali
oppure su quattro mesi lavorativi l’anno, purché consecutivi. Tale tipologia
potrà in ogni caso essere accordata solo previa verifica di compatibilità
con le esigenze organizzative e funzionali del servizio.
- Per quanto riguarda il part time misto saranno
accolte soltanto richieste di riduzione dell’orario giornaliero di lavoro
accompagnate da esclusione della prestazione lavorativa in alcuni giorni,
mesi o periodi dell’anno, che rientrano nelle percentuali suddette, cui si
aggiungono le sotto specificate combinazioni:
| %
P.T. |
Ore
settimanali |
Mesi
lavorativi |
| 55,55 |
24 |
10 |
| 55,55 |
30 |
8 |
| 57 |
27 |
9 |
| 62,49 |
27 |
10 |
| 62,49 |
30 |
9 |
| 69,43 |
30 |
10 |
- In caso di comprovate situazioni personali e/o
familiari, anche per il sostegno della maternità/paternità,
è consentito optare, per una delle seguenti forme di part time, non
rientranti nelle tipologie previste dalle tabelle di cui ai precedenti commi
6 e 7:
- prestazione lavorativa ridotta, pari a 30 ore
settimanali, articolata su cinque giorni, dal lunedì al venerdì,
con esclusione dei rientri pomeridiani, (percentuale pari all’83,33%);
- prestazione lavorativa ridotta, pari a 30 ore
settimanali, articolata su cinque giorni, dal lunedì al venerdì
con esclusione dei rientri pomeridiani, per 10 mesi l’anno (percentuale
pari al 69,43%)
- prestazione lavorativa ridotta, pari a 30 ore
settimanali, articolata su cinque giorni, dal lunedì al venerdì
con esclusione dei rientri pomeridiani, per 11 mesi l’anno (percentuale
pari al 76,38%)
>
- prestazione lavorativa ridotta di tipo verticale
con 11 mesi lavorativi l’anno (percentuale pari al 91,67%)
- Nel caso di prestazione lavorativa a tempo parziale
resa per svolgere un’altra attività di cui all’art. 9 del presente
regolamento, la percentuale massima di tempo parziale non potrà essere
superiore al 50%.
- I dipendenti sottoposti a regime di orario turnificato,
come nei profili professionali di polizia municipale, possono accedere solo
al part time verticale, in modo da rendere compatibile l’orario di servizio
con i turni di lavoro previsti.
- Profili professionali specifici del settore
della pubblica istruzione
- Per il personale educativo degli asili nido sono
autorizzabili rapporti di lavoro a tempo parziale orizzontale con attività
lavorativa pari al 61,11% di quella prevista per il tempo pieno, compreso
il monte orario destinato alle attività integrative di cui all’art.
31 del CCNL del 14.9.00, nel limite massimo dei posti part time strutturali
previsti nella dotazione organica approvata.
Il personale esecutivo dei servizi educativi potrà accedere al part
time secondo le disposizioni generali valide per tutti i dipendenti, unicamente
a condizione che l’articolazione dell’orario di lavoro sia compatibile con
il regime orario turnificato in vigore nelle rispettive strutture di assegnazione.
In caso di lavoratrici o lavoratori che usufruiscono di riposi giornalieri
di cui agli artt. 39 e 40 del D.Lgs 151/2001, l’autorizzazione al part time
decorre dal compimento di un anno di età del figlio.
- Sono autorizzabili altresì rapporti di
lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o verticale, con prestazione lavorativa
pari al 50% di quella prevista per il tempo pieno, motivati esclusivamente
dallo svolgimento di altra attività lavorativa e nel limite massimo
di n. 8 unità. Qualora pervengano richieste in numero eccedente il
contingente di cui al presente comma, esclusivamente motivate ai sensi dell’art.
2, commi 3 e 4, sono consentite ulteriori deroghe entro il numero massimo
di due unità.
- Per quanto riguarda le prestazioni lavorative
pari a n. 24, 27 o 30 ore settimanali si precisa che saranno consentite soltanto
le articolazioni orizzontali nel limite massimo complessivo di n. 8 unità.
13 BIS In caso di numero di domande eccedenti il
contingente di posti part time di cui ai precedenti commi 12 e 13, si applicheranno
i criteri di precedenza di cui all’art. 2, commi 3 e 4, nell’ordine ivi indicato.
A parità di condizioni, si avrà riguardo alla precedenza nella
presentazione della domanda, in base all’ordine di arrivo al protocollo, nel
rispetto del termine previsto per la presentazione delle domande.
- Tutte le tipologie part time suddette saranno
consentite soltanto con articolazioni orarie compatibili con l’orario turnificato
in vigore nei singoli Asili Nido di assegnazione.
- Il personale operatore cuciniere in servizio presso
gli Asili Nido, che intende avvalersi dell’istituto del part time, potrà
chiedere l’autorizzazione esclusivamente per una delle tipologie di part time
verticale previste dai successivi art. 17 e 18. Qualora tali tipologie non
risultino compatibili con le esigenze del servizio, il medesimo personale
potrà chiedere, in alternativa, di essere assegnato Servizio Refezione
Scolastica, concordando con il Responsabile un’articolazione oraria compatibile
con le esigenze organizzative e funzionali del servizio medesimo.
- abrogato.
- Fermi restando i principi di continuità
didattica delle classi e di unicità del docente per ciascun insegnamento,
il part time è consentito anche al personale insegnante delle scuole
materne, nelle seguenti tipologie:
- part time verticale lungo con percentuale
lavorativa del 50% e con prestazione di servizio nel periodo di apertura delle
scuole;
- part time verticale articolato
settimanalmente per una percentuale lavorativa del 50%.
- Il part time lungo è concesso utilizzando
i posti previsti per i supplenti, mentre il part time articolato settimanalmente
potrà essere concesso solo in presenza di due richieste, al fine di
poter procedere, anche con eventuali trasferimenti di sede, alla loro collocazione
nella medesima sede per l’integrazione dell’orario di part time previsto (le
due unità effettueranno l’orario di lavoro alternandosi settimanalmente
per 3 giorni una settimana e 2 giorni l’altra).
- E’ previsto un contingente di part time accoglibili
individuati in 6 unità per ciascuna delle due tipologie di part time.
La scadenza per la presentazione delle domande è, in analogia alle
scuole statali, il 15 marzo di ciascun anno.
Art. 7 – Modifiche del rapporto
di lavoro a tempo parziale
- Il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale
può ottenere, previo parere espresso dal Responsabile della struttura
di appartenenza, modifiche della percentuale dell’attività lavorativa
decorsi 12 mesi dalla prima trasformazione del rapporto di lavoro o dall’ultima
modifica della percentuale stessa. In tal caso si rende necessaria la stipulazione
di un nuovo contratto individuale di lavoro.
- Modifiche della tipologia di tempo parziale (orizzontale,
verticale o misto) e/o della distribuzione oraria giornaliera, settimanale
o mensile, nell’ambito della stessa percentuale, possono essere autorizzate,
compatibilmente con le esigenze di servizio, decorsi 6 mesi dalla prima trasformazione
del rapporto di lavoro o dall’ultima modifica.
- Tali modifiche al contratto individuale di lavoro
sono sottoscritte dal dipendente e dal dirigente responsabile e trasmessi
alla Direzione Organizzazione per il preventivo assenso.
- I termini per la presentazione delle domande e
le decorrenze sono le medesime previste per la trasformazione del rapporto
da tempo pieno a tempo parziale.
- Le modifiche che non comportano variazione della
percentuale lavorativa indicata nel contratto di assunzione possono essere
richieste anche dai lavoratori assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 8 – Rientro a tempo pieno
- I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale
hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla data
di trasformazione, anche in soprannumero. E’ tuttavia prevista la possibilità
di rientrare a tempo pieno anche prima della scadenza del biennio, a condizione
che vi sia la disponibilità del posto in organico e previo accoglimento
della domanda da parte dell’Amministrazione, tenuto adeguatamente conto delle
esigenze di servizio.
- I dipendenti che intendono rientrare a tempo pieno
alla scadenza del biennio o prima di essa dovranno farne richiesta scritta,
previa comunicazione al dirigente responsabile, indirizzata alla Direzione
Organizzazione, almeno 60 giorni prima della data di rientro al tempo pieno.
Gli effetti del rientro al tempo pieno decorrono dalla data indicata nel contratto
individuale di lavoro.
- I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a
tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a
tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che
vi sia la disponibilità del posto in organico.
- Il rientro a tempo pieno nel settore scolastico-educativo
dovrà coincidere con l’inizio dell’anno scolastico.
Art. 9 – Attività che interferiscono
con i compiti istituzionali dell’ente
- Il passaggio a tempo parziale può essere
richiesto per svolgere una seconda attività, subordinata o autonoma.
In questo caso, la prestazione oraria non deve essere superiore alla metà
di quella a tempo pieno.
- L’Amministrazione dovrà accertare se le
attività esercitabili interferiscono con quella ordinaria, e se concretizzano
occasioni di conflitto di interessi. Queste ultime devono essere valutate
non solo all’atto della richiesta di trasformazione del rapporto, ma anche
in seguito. Il conflitto, infatti, è riscontrabile sia al momento della
richiesta, secondo la comparazione tra l’attività istituzionale e quella
che si vuole svolgere fuori dell’orario, sia successivamente.
In quest’ultimo caso, il dipendente, entro 15 gg. dall’inizio, è tenuto
a comunicare alla Direzione Organizzazione il tipo di attività che
intende svolgere e ogni sua variazione, allegando il nulla osta del direttore/dirigente,
in ordine all’assenza di incompatibilità di questa con quella d’istituto.
- In linea generale, ferma restando l’analisi del
singolo caso, esiste conflitto di interessi qualora il dipendente:
- intenda assumere la qualità di socio dipendente,
consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi professionali
o comunque persone fisiche o giuridiche, la cui attività consista anche
nel procurare a terzi licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed
il dipendente operi nel Comune in Direzioni (Servizi) che rilascino i suddetti
provvedimenti;
- intenda essere libero professionista al fine di
procurare a terzi provvedimenti amministrativi di cui sopra ed operi nel Comune
nelle Direzioni (Servizi) che li rilascino;
- intenda assumere la qualità di socio, dipendente,
consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi professionali
o comunque persone fisiche o giuridiche, la cui attività si estrinsechi
anche nello stipulare o comunque gestire convenzioni o altri rapporti contrattuali
ovvero progetti, studi, consulenze con il Comune per prestazioni da rendersi
nelle materie di competenza della Direzione (Servizio) nel quale il dipendente
opera;
- intenda essere libero professionista in campo
legale o tributario ed intenda operare in rappresentanza di terzi in via giudiziale
o extragiudiziale, per curare i loro interessi giuridici nei confronti del
Comune ovvero rendere loro consulenza;
- intenda intrattenere rapporto di lavoro subordinato
o autonomo con altra Amministrazione pubblica. E’ tuttavia consentito, previa
autorizzazione del Comune di appartenenza, instaurare un rapporto di lavoro
part time con altri Enti e Amministrazioni Pubbliche.
- L’istruttoria relativa alla valutazione delle
incompatibilità è curata dalla Direzione Organizzazione. Tuttavia
il Direttore della Direzione di appartenenza deve apporre una specifica attestazione
circa la compatibilità della seconda attività con quella di
Servizio.
- Nel caso in cui la Direzione Organizzazione riscontrasse
incompatibilità procederà a verificare la possibilità
di un trasferimento, subordinato alla sostituzione, del medesimo dipendente
ad altro Ufficio o Direzione nella quale la seconda attività che il
lavoratore dichiara di voler svolgere non risulti incompatibile. Qualora la
verifica suddetta abbia esito negativo, non sarà possibile accogliere
la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
Art. 10 – Servizi ispettivi
- Le verifiche a campione, finalizzate all’accertamento
dell’osservanza delle norme concernenti lo svolgimento di attività
extra ufficio, sono effettuate mediante servizi ispettivi e sono di competenza
della Direzione Organizzazione.
Art. 11 – Normativa
- Per quanto non previsto nel presente Regolamento
si fa riferimento alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
Art. 12– Norme transitorie
- In fase di prima applicazione del presente regolamento
saranno ammesse le modifiche dei rapporti di lavoro a tempo parziale già
in atto, purchè conformi alle disposizioni del presente regolamento.
- Il presente regolamento si applica anche alle
richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale presentate entro il 31.12.2002.
- Le domande non conformi alle nuove disposizioni
regolamentari potranno essere ripresentate per l’adeguamento alle nuove norme
entro il 31 gennaio 2003.
- In fase di prima applicazione, in deroga all’art.
3, le domande presentate ai sensi del presente comma avranno decorrenza 01.03.2003
anziché 01/02/2003.
Pagina a cura di Laura Moruzzo
Data di verifica/aggiornamento: 14-07-2005
