COMUNE DI FIRENZE

Regolamento sul rapporto di lavoro a tempo parziale
(Approvato con deliberazione di Giunta n° 1240/1023 del 30-12-2002 modificato ed integrato con deliberazione di Giunta n° 414/502.del 21/06/2005)

Art. 1 – Personale avente diritto

  1. I rapporti di lavoro a tempo parziale possono essere attivati nei confronti dei dipendenti comunali inquadrati nelle categorie professionali A, B1, B3, C, D1 e D3.
  2. Vista la particolare responsabilità delle posizioni di lavoro non è possibile far accedere ad un regime orario ridotto il personale incaricato di posizione organizzativa. Il titolare della stessa può ottenere la trasformazione del suo rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico conferitogli.

Art. 2 – Contingenti di posti a tempo parziale

  1. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con arrotondamento per eccesso per arrivare comunque all’unità, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità. Considerato che la prestazione di lavoro a tempo parziale deve essere funzionale all’orario di servizio degli uffici e che questi comunque devono garantire le prestazioni rispondenti alle esigenze dell’utenza, si ritiene che, ai fini della determinazione del contingente, in linea generale debba essere assunta come base di riferimento la dotazione organica di ogni singola Direzione e/o Ufficio tematico.
  2. Nei casi in cui l’Amministrazione, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale ai sensi dell’art. 4 comma 3 del CCNL integrativo del 14.9.00, abbia individuato i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale, definendo preventivamente il tipo di articolazione della prestazione lavorativa e la sua distribuzione, possono essere accolte richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle forme e nelle modalità previste, nel rispetto del solo limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria di cui al comma 2 dell’art. 4 del CCNL citato.
  3. In caso di domande eccedenti tale limite sarà data la precedenza a coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni, indicate in ordine di priorità:
    1. dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psico-fisiche;
    2. dipendenti che assistono familiari portatori di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
    3. genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
  4. Altre situazioni personali o familiari debitamente documentate sono le seguenti:
    1. persone a carico, per le quali è riconosciuto l’assegno di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80;
    2. familiari a carico portatori di handicap anche inferiore al 70% o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica;
    3. figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza alla scuola dell’obbligo;
    4. esigenze di studio
  5. Nei casi elencati nei precedenti commi 3 e 4, fermi restando i limiti di cui all’art. 4, comma 11 del CCNL 14.9.2000, le domande possono essere presentate senza limiti temporali e ad esse non si applica l’art. 5 sul differimento della trasformazione del rapporto di lavoro.

Art. 3 – Procedura di trasformazione del rapporto - Decorrenze

  1. I dipendenti a tempo indeterminato interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dovranno presentare specifica istanza, conforme alla modulistica disponibile in rete civica, entro i seguenti termini, salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 11, del CCNL del 14/09/2000:
    1. nei mesi di giugno e dicembre di ogni anno per il personale inquadrato nel CCNL Autonomie Locali, ad eccezione del personale educativo degli Asili Nido;
    2. entro il 30 giugno di ogni anno – il personale appartenente al settore educativo-scolastico.
  2. Le decorrenze sono a data fissa:
    1. Dal 1° febbraio e dal 1° agosto di ogni anno - per il personale regolato dal CCNL Enti Locali che ha presentato domanda nei mesi di dicembre e giugno;
    2. Dal 1° settembre di ogni anno per il personale appartenente al settore educativo-scolastico – ivi compreso il personale educativo degli Asili Nido -, che ha presentato domanda entro il 30 giugno.
  3. Decorso il termine di 60 giorni senza che l’Amministrazione si sia pronunciata, la trasformazione del rapporto di lavoro si determina automaticamente.

Art. 4 –Contratto individuale di lavoro

  1. Il contratto individuale di lavoro a tempo parziale deve contenere una chiara indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
  2. Il tipo di articolazione della prestazione part time e la sua distribuzione devono essere concordati tra il dipendente interessato e il Dirigente responsabile della struttura di assegnazione; l’accordo tra le due parti diventa pertanto un momento necessario al fine di armonizzare le esigenze personali del richiedente con quelle del servizio.

Art. 5 –Differimento della trasformazione

  1. L’Amministrazione può rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi, decorrenti una volta trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, quando da essa derivi, in relazione alle mansioni e alla posizione lavorativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. 

Art. 6 – Tipologie

  1. Si precisa che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del CCNL integrativo del 14/09/00, le tipologie di part time sono le seguenti:
  2. In particolare, per quanto riguarda il part time di tipo orizzontale, in nessun caso saranno accolte richieste di riduzione inferiori ad un’ora giornaliera.
  3. Non saranno accolte altresì articolazioni della prestazione lavorativa a tempo parziale frammentate nel corso della settimana, del mese o dell’anno che non consentono una chiara definizione della misura di riduzione lavorativa rispetto al tempo pieno; per quanto riguarda il tempo parziale verticale che prevede una distribuzione della prestazione lavorativa su alcuni mesi dell’anno, si precisa che i mesi di servizio devono essere interi e di norma continuativi. Eventuali richieste di periodi non continuativi dovranno essere compatibili con le esigenze del servizio.
  4. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro stabilito con ordinanza sindacale e non rispetto agli orari agevolati concessi ai dipendenti in particolari situazioni di disagio familiare, personale e/o sociale. Nei casi di situazioni di disagio suddette, anche i dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno la possibilità di richiedere un orario agevolato.
  5. In ogni caso l’articolazione oraria dovrà essere coerente con la disciplina degli orari di lavoro in vigore per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.
  6. L’Amministrazione procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno del personale di ruolo in rapporti di lavoro a tempo parziale secondo le tipologie previste nella seguente tabella:

% P.T.

P.T. orizzontale o verticale
Ore settimanali

P.T. verticale
settimane lavorative annue

P.T. verticale
mesi lavorativi

33,33

12 (solo verticale)

 

4

50

18

26

6

66,67

24

 

8

75

27

 

9

83,33

30

 

10

Il part time verticale al 33,33% può essere ammesso solo in casi eccezionali, esclusivamente motivati da particolari esigenze personali e/o familiari e comunque con esclusione di motivi legati all’esercizio di una seconda attività, subordinata o autonoma. Esso è concedibile esclusivamente con articolazione su dodici ore settimanali oppure su quattro mesi lavorativi l’anno, purché consecutivi. Tale tipologia potrà in ogni caso essere accordata solo previa verifica di compatibilità con le esigenze organizzative e funzionali del servizio.

  1. Per quanto riguarda il part time misto saranno accolte soltanto richieste di riduzione dell’orario giornaliero di lavoro accompagnate da esclusione della prestazione lavorativa in alcuni giorni, mesi o periodi dell’anno, che rientrano nelle percentuali suddette, cui si aggiungono le sotto specificate combinazioni: 

% P.T.

Ore settimanali

Mesi lavorativi

55,55

24

10

55,55

30

8

57

27

9

62,49

27

10

62,49

30

9

69,43

30

10

  1. In caso di comprovate situazioni personali e/o familiari, anche per il sostegno della maternità/paternità, è consentito optare, per una delle seguenti forme di part time, non rientranti nelle tipologie previste dalle tabelle di cui ai precedenti commi 6 e 7:
    1. prestazione lavorativa ridotta, pari a 30 ore settimanali, articolata su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei rientri pomeridiani, (percentuale pari all’83,33%);
    2. prestazione lavorativa ridotta, pari a 30 ore settimanali, articolata su cinque giorni, dal lunedì al venerdì con esclusione dei rientri pomeridiani, per 10 mesi l’anno (percentuale pari al 69,43%)
    3. prestazione lavorativa ridotta, pari a 30 ore settimanali, articolata su cinque giorni, dal lunedì al venerdì con esclusione dei rientri pomeridiani, per 11 mesi l’anno (percentuale pari al 76,38%)
    4. >
    5. prestazione lavorativa ridotta di tipo verticale con 11 mesi lavorativi l’anno (percentuale pari al 91,67%)
  2. Nel caso di prestazione lavorativa a tempo parziale resa per svolgere un’altra attività di cui all’art. 9 del presente regolamento, la percentuale massima di tempo parziale non potrà essere superiore al 50%.
  3. I dipendenti sottoposti a regime di orario turnificato, come nei profili professionali di polizia municipale, possono accedere solo al part time verticale, in modo da rendere compatibile l’orario di servizio con i turni di lavoro previsti.
  1. Per il personale educativo degli asili nido sono autorizzabili rapporti di lavoro a tempo parziale orizzontale con attività lavorativa pari al 61,11% di quella prevista per il tempo pieno, compreso il monte orario destinato alle attività integrative di cui all’art. 31 del CCNL del 14.9.00, nel limite massimo dei posti part time strutturali previsti nella dotazione organica approvata.
    Il personale esecutivo dei servizi educativi potrà accedere al part time secondo le disposizioni generali valide per tutti i dipendenti, unicamente a condizione che l’articolazione dell’orario di lavoro sia compatibile con il regime orario turnificato in vigore nelle rispettive strutture di assegnazione.
    In caso di lavoratrici o lavoratori che usufruiscono di riposi giornalieri di cui agli artt. 39 e 40 del D.Lgs 151/2001, l’autorizzazione al part time decorre dal compimento di un anno di età del figlio.

  2. Sono autorizzabili altresì rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o verticale, con prestazione lavorativa pari al 50% di quella prevista per il tempo pieno, motivati esclusivamente dallo svolgimento di altra attività lavorativa e nel limite massimo di n. 8 unità. Qualora pervengano richieste in numero eccedente il contingente di cui al presente comma, esclusivamente motivate ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, sono consentite ulteriori deroghe entro il numero massimo di due unità.
  3. Per quanto riguarda le prestazioni lavorative pari a n. 24, 27 o 30 ore settimanali si precisa che saranno consentite soltanto le articolazioni orizzontali nel limite massimo complessivo di n. 8 unità.
13 BIS In caso di numero di domande eccedenti il contingente di posti part time di cui ai precedenti commi 12 e 13, si applicheranno i criteri di precedenza di cui all’art. 2, commi 3 e 4, nell’ordine ivi indicato. A parità di condizioni, si avrà riguardo alla precedenza nella presentazione della domanda, in base all’ordine di arrivo al protocollo, nel rispetto del termine previsto per la presentazione delle domande.
  1. Tutte le tipologie part time suddette saranno consentite soltanto con articolazioni orarie compatibili con l’orario turnificato in vigore nei singoli Asili Nido di assegnazione.
  2. Il personale operatore cuciniere in servizio presso gli Asili Nido, che intende avvalersi dell’istituto del part time, potrà chiedere l’autorizzazione esclusivamente per una delle tipologie di part time verticale previste dai successivi art. 17 e 18. Qualora tali tipologie non risultino compatibili con le esigenze del servizio, il medesimo personale potrà chiedere, in alternativa, di essere assegnato Servizio Refezione Scolastica, concordando con il Responsabile un’articolazione oraria compatibile con le esigenze organizzative e funzionali del servizio medesimo.
  3. abrogato.
  4. Fermi restando i principi di continuità didattica delle classi e di unicità del docente per ciascun insegnamento, il part time è consentito anche al personale insegnante delle scuole materne, nelle seguenti tipologie:

- part time verticale lungo con percentuale lavorativa del 50% e con prestazione di servizio nel periodo di apertura delle scuole;
- part time verticale articolato settimanalmente per una percentuale lavorativa del 50%.

  1. Il part time lungo è concesso utilizzando i posti previsti per i supplenti, mentre il part time articolato settimanalmente potrà essere concesso solo in presenza di due richieste, al fine di poter procedere, anche con eventuali trasferimenti di sede, alla loro collocazione nella medesima sede per l’integrazione dell’orario di part time previsto (le due unità effettueranno l’orario di lavoro alternandosi settimanalmente per 3 giorni una settimana e 2 giorni l’altra).
  2. E’ previsto un contingente di part time accoglibili individuati in 6 unità per ciascuna delle due tipologie di part time. La scadenza per la presentazione delle domande è, in analogia alle scuole statali, il 15 marzo di ciascun anno.

Art. 7 – Modifiche del rapporto di lavoro a tempo parziale

  1. Il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale può ottenere, previo parere espresso dal Responsabile della struttura di appartenenza, modifiche della percentuale dell’attività lavorativa decorsi 12 mesi dalla prima trasformazione del rapporto di lavoro o dall’ultima modifica della percentuale stessa. In tal caso si rende necessaria la stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro.
  2. Modifiche della tipologia di tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) e/o della distribuzione oraria giornaliera, settimanale o mensile, nell’ambito della stessa percentuale, possono essere autorizzate, compatibilmente con le esigenze di servizio, decorsi 6 mesi dalla prima trasformazione del rapporto di lavoro o dall’ultima modifica.
  3. Tali modifiche al contratto individuale di lavoro sono sottoscritte dal dipendente e dal dirigente responsabile e trasmessi alla Direzione Organizzazione per il preventivo assenso.
  4. I termini per la presentazione delle domande e le decorrenze sono le medesime previste per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale.
  5. Le modifiche che non comportano variazione della percentuale lavorativa indicata nel contratto di assunzione possono essere richieste anche dai lavoratori assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 8 – Rientro a tempo pieno

  1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla data di trasformazione, anche in soprannumero. E’ tuttavia prevista la possibilità di rientrare a tempo pieno anche prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e previo accoglimento della domanda da parte dell’Amministrazione, tenuto adeguatamente conto delle esigenze di servizio.
  2. I dipendenti che intendono rientrare a tempo pieno alla scadenza del biennio o prima di essa dovranno farne richiesta scritta, previa comunicazione al dirigente responsabile, indirizzata alla Direzione Organizzazione, almeno 60 giorni prima della data di rientro al tempo pieno. Gli effetti del rientro al tempo pieno decorrono dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro.
  3. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
  4. Il rientro a tempo pieno nel settore scolastico-educativo dovrà coincidere con l’inizio dell’anno scolastico.

Art. 9 – Attività che interferiscono con i compiti istituzionali dell’ente

  1. Il passaggio a tempo parziale può essere richiesto per svolgere una seconda attività, subordinata o autonoma. In questo caso, la prestazione oraria non deve essere superiore alla metà di quella a tempo pieno.
  2. L’Amministrazione dovrà accertare se le attività esercitabili interferiscono con quella ordinaria, e se concretizzano occasioni di conflitto di interessi. Queste ultime devono essere valutate non solo all’atto della richiesta di trasformazione del rapporto, ma anche in seguito. Il conflitto, infatti, è riscontrabile sia al momento della richiesta, secondo la comparazione tra l’attività istituzionale e quella che si vuole svolgere fuori dell’orario, sia successivamente.
    In quest’ultimo caso, il dipendente, entro 15 gg. dall’inizio, è tenuto a comunicare alla Direzione Organizzazione il tipo di attività che intende svolgere e ogni sua variazione, allegando il nulla osta del direttore/dirigente, in ordine all’assenza di incompatibilità di questa con quella d’istituto.
  3. In linea generale, ferma restando l’analisi del singolo caso, esiste conflitto di interessi qualora il dipendente:
  1. L’istruttoria relativa alla valutazione delle incompatibilità è curata dalla Direzione Organizzazione. Tuttavia il Direttore della Direzione di appartenenza deve apporre una specifica attestazione circa la compatibilità della seconda attività con quella di Servizio.
  2. Nel caso in cui la Direzione Organizzazione riscontrasse incompatibilità procederà a verificare la possibilità di un trasferimento, subordinato alla sostituzione, del medesimo dipendente ad altro Ufficio o Direzione nella quale la seconda attività che il lavoratore dichiara di voler svolgere non risulti incompatibile. Qualora la verifica suddetta abbia esito negativo, non sarà possibile accogliere la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Art. 10 – Servizi ispettivi

  1. Le verifiche a campione, finalizzate all’accertamento dell’osservanza delle norme concernenti lo svolgimento di attività extra ufficio, sono effettuate mediante servizi ispettivi e sono di competenza della Direzione Organizzazione.

Art. 11 – Normativa

  1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

Art. 12– Norme transitorie

  1. In fase di prima applicazione del presente regolamento saranno ammesse le modifiche dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in atto, purchè conformi alle disposizioni del presente regolamento.
  2. Il presente regolamento si applica anche alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate entro il 31.12.2002.
  3. Le domande non conformi alle nuove disposizioni regolamentari potranno essere ripresentate per l’adeguamento alle nuove norme entro il 31 gennaio 2003.
  4. In fase di prima applicazione, in deroga all’art. 3, le domande presentate ai sensi del presente comma avranno decorrenza 01.03.2003 anziché 01/02/2003.


Pagina a cura di Laura Moruzzo
Data di verifica/aggiornamento: 14-07-2005

 

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