INDICE
CAPO I
GENERALITA’, NUMERO E TIPO
DI ARMI
| Art. 1 | Campo di applicazione |
| Art. 2 | Tipo delle armi in dotazione |
| Art. 3 | Numero delle armi in dotazione |
| Art. 4 | Assegnazione dell’arma |
CAPO II
MODALITA’ E CASI DI PORTO
DELL’ARMA
| Art. 1 | Modalità di porto dell’arma |
| Art. 2 | Servizi di collegamento e rappresentanza |
| Art. 3 | Servizi esplicati fuori dell’ambito territoriale per soccorso o in supporto |
CAPO III
TENUTA E CUSTODIA DELLE
ARMI
| Art. 1 | Prelevamento e deposito dell’arma |
| Art. 2 | Doveri dell’assegnatario |
| Art. 3 | Istruzione e caratteristiche dell’armeria |
| Art. 4 | Funzionamento dell’armeria |
| Art. 5 | Custodia delle armi |
| Art. 6 | Consegnatario e subconsegnatario delle armi |
| Art. 7 | Doveri del consegnatario dell’armeria |
| Art. 8 | Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni |
| Art. 9 | Controlli e sorveglianza |
CAPO IV
ADDESTRAMENTO
| Art. 1 | Addestramento al tiro |
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
| Art. 1 | Rinvio |
| Art. 1 | Entrata in vigore |
CAPO I
GENERALITÀ, NUMERO
E TIPO DI ARMI
Art. 1
Campo di applicazione
Il presente regolamento disciplina,
in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n.145, le dotazioni delle armi ed
i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale,
fatte salve le disposizioni della Legge 7.3.1986 n.65 e quelle vigenti
in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego
delle armi e delle munizioni.
I servizi prestati con armi
possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale
in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza.
L'armamento in dotazione
agli addetti ai servizi di Polizia Municipale in possesso della qualità
di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alle
esigenze di difesa personale.
Art. 2
Tipo delle armi in dotazione
L'arma in dotazione agli
appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, da scegliersi all'atto dell'acquisto
tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'articolo 7 della
L. 18.4.1974 n.110 e successive modificazioni, è la pistola semiautomatica
di calibro 9 o 7,65.
Il Corpo può essere
dotato di un massimo di 10 sciabole, il cui uso è riservato ai servizi
di rappresentanza.
E' consentito detenere presso
l'armeria armi storiche o d'epoca, già appartenute al Corpo, regolarmente
denunciate.
Art. 3
Numero delle armi in
dotazione
Il numero complessivo delle
armi in dotazione al Corpo di Polizia municipale con il relativo munizionamento
corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di
agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, come dotazione di riserva,
salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari,
casi di cui all'articolo 8.
Il Comandante denuncia all'autorità
locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle
leggi di pubblica sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica
al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione."
CAPO II
MODALITA' E CASI Dl PORTO
DELL'ARMA
Art. 4
Assegnazione dell'arma
Tutti gli appartenenti al
Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente
di Pubblica Sicurezza svolgono il servizio con l'arma in dotazione, che
è obbligatoriamente assegnata una volta superato il primo addestramento
di tiro e maneggio.
Gli obiettori di coscienza
eventualmente presenti nel Corpo della Polizia Municipale saranno impiegati,
nel rispetto del presente regolamento, secondo le disposizioni del Comando
in servizi compatibili con tale posizione di obiettore.
L'arma è assegnata
in via continuativa a tutti gli appartenenti al Corpo in possesso della
qualità di agente di pubblica sicurezza, con provvedimento del Comandante
comunicato al Prefetto.
Del provvedimento di assegnazione
dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento
dell'addetto, tramite il numero di matricola dell'arma stessa.
Ogni appartenente al Corpo
è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra.
L'assegnazione dell'arma
consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario
di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio
al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.
Il Comandante, o in caso
di urgenza anche il responsabile del reparto, può procedere al ritiro
cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo
alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti,
o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso,
a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Tale provvedimento
viene comunicato tempestivamente al Sindaco.
Ogni appartenente al Corpo
al quale non sia stata assegnata o sia stata ritirata, per qualsiasi ragione,
l'arma in dotazione, ed ogni agente che presti servizio a tempo determinato,
non può essere adibito ai servizi di guardia armata a sedi o palazzi,
né a quelli di pronto intervento a bordo di veicoli, con esclusione
degli altri servizi ordinari, ovvero di viabilità e rilievo di incidenti
stradali, effettuati anche in orario notturno.
Art. 5
Modalità di porto
dell'arma
L'assegnazione dell'arma
comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art.5 del
D.M. 4.3.1987, n.145 in tutti i casi di impiego in uniforme.
Gli addetti al Corpo di
Polizia Municipale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione
indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata di
caricatore di riserva.
Nei casi in cui, ai sensi
dell'art.4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, l'addetto al Corpo è
autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi
in cui è autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma I lettera a) del
D.M. 4 agosto 1987, n.145 a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma
è portata in modo non visibile.
I dirigenti, i funzionari
e il personale che svolge il servizio in ufficio, ad esclusione dei servizi
di guardia, portano l'arma in modo non visibile anche quando indossano
l'uniforme.
Non possono essere portate
in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono
essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
Art. 6
Servizi di collegamento
e di rappresentanza
I servizi di collegamento
e di rappresentanza, esplicati fuori del territorio del Comune dagli addetti
al Corpo in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza,
sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia salvo quanto previsto dall'art.9
del D.M.145/87 citato, agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma
è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della
medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque
per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
Art. 7
Servizi esplicati fuori
dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto
I servizi esplicati fuori
dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità
e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Municipale,
in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima
senza arma.
Tuttavia il Sindaco del
Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere
nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art.4 della Legge 7
Marzo 1986, n.65, che un contingente effettui il servizio in uniforme e
munito di arma.
Il Sindaco comunica al Prefetto
ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio
esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo,
il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi,
il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.
CAPO III
TENUTA E CUSTODIA DELLE
ARMI
Art. 8
Prelevamento e deposito
dell'arma
L'arma è prelevata
presso il consegnatario o subconsegnatario previa annotazione del provvedimento
di assegnazione di cui all'art.4, nel registro di cui al successivo art.12.
L'arma deve essere immediatamente
affidata al consegnatario o subconsegnatario nei seguenti casi:
Art. 9
Doveri dell'assegnatario
L'addetto al Corpo al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:
A tal fine, dovrà
in particolare:
Art. 10
Istituzione e caratteristiche
dell'armeria
In apposito locale è
istituita l'armeria del Corpo, nel quale sono custodite le armi in dotazione
e il relativo munizionamento.
La soppressione o il trasferimento
della stessa in altri locali è effettuato con provvedimento del
Sindaco su proposta del Comandante ed è comunicato al Prefetto e
al Questore di Firenze.
L'armeria è ubicata
all'interno dell'edificio del Comando del Corpo in modo tale da consentire
il controllo degli accessi e deve essere munita di porte e finestre blindate
oppure dotate di inferriate a grate metalliche e di sicurezza; esse devono
disporre di serrature di sicurezza e di congegni di allarme.
Le porte devono essere munite
di finestrelle con cristalli blindati per i controlli dall'esterno, l'impianto
di illuminazione deve essere permanentemente in funzione e deve essere
corredato di interruttore per l'accensione dall'esterno e di dispositivo
di illuminazione di emergenza.
Le attrezzature antincendio,
conformi alle prescrizioni del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco,
sono sistemate all'interno e all'esterno del locale.
Il Sindaco su proposta del
Comandante può disporre che l'armamento e il munizionamento tenuto
in armeria, o parte del medesimo, sia depositato presso il Tiro a segno
Nazionale sezione di Firenze, previa comunicazione al Prefetto e al Questore.
Art. 11
Funzionamento dell'armeria
Le armi sono conservate prive
di fondina e di munizioni in appositi armadi metallici corazzati chiusi
a chiave con serratura di sicurezza del tipo cassaforte.
Le munizioni sono conservate
in armadi metallici di analoghe caratteristiche.
Durante le ore d'ufficio,
le chiavi di accesso ai locali d'armeria e agli armadi metallici sono conservate
dal consegnatario e dal subconsegnatario.
Fuori dell'orario di servizio
le chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo in apposito contenitore
metallico con chiusura di sicurezza.
Copia di riserva di dette
chiavi è conservata, a cura del Comandante, in busta sigillata controfirmata
dal consegnatario dell'armeria.
L'armeria è dotata
del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, con pagine
numerate, vistate dal Questore di Firenze.
I movimenti di prelevamento
e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito
registro con pagine numerate e vistate dal Comandante del Corpo.
L'armeria è dotata
altresì di registro a pagine numerate e preventivamente vistate
dal Comandante del Corpo per:
Art. 12
Custodia delle armi
Le armi prive di fondina
e di munizioni, e le munizioni stesse, in dotazione al Corpo sono custodite
in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte in appositi
locali armeria, con serratura di sicurezza o a combinazione.
L'Autorità di P.S.
ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche
di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la
tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.
Art. 13
Consegnatario e subconsegnatario
delle armi
Il Comandante nomina il consegnatario
delle armi, che è responsabile della tenuta dell'armeria, dell'armamento
e munizionamento in deposito, nonché un subconsegnatario che è
tenuto ad osservare le direttive del consegnatario stesso.
Art. 14
Doveri del consegnatario
d'armeria
Il consegnatario ed il sub-consegnatario
delle armi svolgono il loro compito con l'osservanza delle disposizioni
contenute nell'art.17 D.M.4.3.1987, n.145.
Essi inoltre curano con
la massima diligenza:
Art. 15
Distribuzione e ritiro
delle armi e delle munizioni
L'accesso nell'armeria è
consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore Delegato, al Comandante
del Corpo, al consegnatario e, in sua assenza, al sub-consegnatario dell'armeria.
L'accesso è altresì
consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente
necessario e sotto diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria.
Le armi devono essere consegnate
e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi
devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono
custodite le armi e le munizioni (in luogo appositamente predisposto, esterno
all'armeria).
Nell'armeria, nel locale
antistante e nel luogo predisposto per il caricamento e scaricamento delle
armi, sono affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza.
Art. 16
Controlli e sorveglianza
I controlli giornalieri all'armeria
sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio,
per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze
del registro di carico e scarico.
L'esito dei controlli è
riportato su apposito modulo.
La sorveglianza esterna
all'armeria è effettuata dal personale di guardia presso il Comando,
attraverso sopralluoghi diurni e notturni tendenti ad accertare le condizioni
delle porte d'accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare
all'interno dell'armeria attraverso la porta d'accesso.
Detto personale dovrà
inoltre intervenire in caso di attivazione dell'allarme e dovrà
relazionare ogni volta che saranno notate anomalie o novità di rilievo.
Il Sindaco, l’Assessore
delegato, il Comandante dispongono visite di controllo e ispezioni interne
periodiche.
CAPO IV
ADDESTRAMENTO
Art. 17
Addestramento al tiro
Gli appartenenti al Corpo,
in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano
servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono
superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno,
presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni
da sparo.
E' facoltà del Comandante
disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del
personale.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18
Rinvio
Per quanto non espressamente
previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Decreto
del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n.145.
Art. 19
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto di Firenze ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo.