REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

 


INDICE

CAPO I
GENERALITA’, NUMERO E TIPO DI ARMI


 
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Tipo delle armi in dotazione
Art. 3 Numero delle armi in dotazione
Art. 4 Assegnazione dell’arma

CAPO II
MODALITA’ E CASI DI PORTO DELL’ARMA


 
Art. 1 Modalità di porto dell’arma
Art. 2 Servizi di collegamento e rappresentanza
Art. 3 Servizi esplicati fuori dell’ambito territoriale per soccorso o in supporto

CAPO III
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI


 
Art. 1 Prelevamento e deposito dell’arma
Art. 2 Doveri dell’assegnatario
Art. 3 Istruzione e caratteristiche dell’armeria
Art. 4 Funzionamento dell’armeria
Art. 5 Custodia delle armi
Art. 6 Consegnatario e subconsegnatario delle armi
Art. 7 Doveri del consegnatario dell’armeria
Art. 8 Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni
Art. 9 Controlli e sorveglianza

CAPO  IV
ADDESTRAMENTO


 
Art. 1 Addestramento al tiro

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI


 
Art. 1 Rinvio
Art. 1 Entrata in vigore



CAPO I
GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1
Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n.145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni della Legge 7.3.1986 n.65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza.
L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.
 
 

Art. 2
Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'articolo 7 della L. 18.4.1974 n.110 e successive modificazioni, è la pistola semiautomatica di calibro 9 o 7,65.
Il Corpo può essere dotato di un massimo di 10 sciabole, il cui uso è riservato ai servizi di rappresentanza.
E' consentito detenere presso l'armeria armi storiche o d'epoca, già appartenute al Corpo, regolarmente denunciate.
 


Art. 3
Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia municipale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, casi di cui all'articolo 8.
Il Comandante denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione."
 
 


CAPO II
MODALITA' E CASI Dl PORTO DELL'ARMA

Art. 4
Assegnazione dell'arma

Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza svolgono il servizio con l'arma in dotazione, che è obbligatoriamente assegnata una volta superato il primo addestramento di tiro e maneggio.
Gli obiettori di coscienza eventualmente presenti nel Corpo della Polizia Municipale saranno impiegati, nel rispetto del presente regolamento, secondo le disposizioni del Comando in servizi compatibili con tale posizione di obiettore.
L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, con provvedimento del Comandante comunicato al Prefetto.
Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, tramite il numero di matricola dell'arma stessa.
Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra.
L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.
Il Comandante, o in caso di urgenza anche il responsabile del reparto, può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Tale provvedimento viene comunicato tempestivamente al Sindaco.
Ogni appartenente al Corpo al quale non sia stata assegnata o sia stata ritirata, per qualsiasi ragione, l'arma in dotazione, ed ogni agente che presti servizio a tempo determinato, non può essere adibito ai servizi di guardia armata a sedi o palazzi, né a quelli di pronto intervento a bordo di veicoli, con esclusione degli altri servizi ordinari, ovvero di viabilità e rilievo di incidenti stradali, effettuati anche in orario notturno.
 
 

Art. 5
Modalità di porto dell'arma

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art.5 del D.M. 4.3.1987, n.145 in tutti i casi di impiego in uniforme.
Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
Nei casi in cui, ai sensi dell'art.4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, l'addetto al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma I lettera a) del D.M. 4 agosto 1987, n.145 a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.
I dirigenti, i funzionari e il personale che svolge il servizio in ufficio, ad esclusione dei servizi di guardia, portano l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.
Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 6
Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, esplicati fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia salvo quanto previsto dall'art.9 del D.M.145/87 citato, agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
 


Art. 7
Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza arma.
Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art.4 della Legge 7 Marzo 1986, n.65, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.
Il Sindaco comunica al Prefetto ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.
 
 

CAPO III
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 8
Prelevamento e deposito dell'arma

L'arma è prelevata presso il consegnatario o subconsegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art.4, nel registro di cui al successivo art.12.
L'arma deve essere immediatamente affidata al consegnatario o subconsegnatario nei seguenti casi:

  1. quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
  2. quando viene a mancare la qualità di agente di P.S.;
  3. all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
  4. tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto, o del Comandante anche nei casi di cui all'articolo 4.
Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'autorità di P.S. cui l'arma è stata denunciata.
In caso di congedo ordinario o straordinario superiore a giorni 10 e per tutto il periodo dello stesso il consegnatario ha facoltà di depositare l'arma nell'apposita armeria.
Fuori dei casi di cui al precedente comma, l'appartenente al Corpo che non abbia la residenza o il domicilio nella provincia di Firenze o in provinci al limitrofa, può depositare l'arma, alla fine del servizio giornaliero, presso le sedi del Corpo in luogo sicuro e chiuso a chiave.
 


Art. 9
Doveri dell'assegnatario

L'addetto al Corpo al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:

  1. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
  2. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
  3. segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
  4. applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
  5. mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art.18.

  6. A tal fine, dovrà in particolare:

    1. astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
    2. evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
    3. nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori;
    4. evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
    5. segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
    6. osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
    7. ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

Art. 10
Istituzione e caratteristiche dell'armeria

In apposito locale è istituita l'armeria del Corpo, nel quale sono custodite le armi in dotazione e il relativo munizionamento.
La soppressione o il trasferimento della stessa in altri locali è effettuato con provvedimento del Sindaco su proposta del Comandante ed è comunicato al Prefetto e al Questore di Firenze.
L'armeria è ubicata all'interno dell'edificio del Comando del Corpo in modo tale da consentire il controllo degli accessi e deve essere munita di porte e finestre blindate oppure dotate di inferriate a grate metalliche e di sicurezza; esse devono disporre di serrature di sicurezza e di congegni di allarme.
Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati per i controlli dall'esterno, l'impianto di illuminazione deve essere permanentemente in funzione e deve essere corredato di interruttore per l'accensione dall'esterno e di dispositivo di illuminazione di emergenza.
Le attrezzature antincendio, conformi alle prescrizioni del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, sono sistemate all'interno e all'esterno del locale.
Il Sindaco su proposta del Comandante può disporre che l'armamento e il munizionamento tenuto in armeria, o parte del medesimo, sia depositato presso il Tiro a segno Nazionale sezione di Firenze, previa comunicazione al Prefetto e al Questore.
 
 

Art. 11
Funzionamento dell'armeria

Le armi sono conservate prive di fondina e di munizioni in appositi armadi metallici corazzati chiusi a chiave con serratura di sicurezza del tipo cassaforte.
Le munizioni sono conservate in armadi metallici di analoghe caratteristiche.
Durante le ore d'ufficio, le chiavi di accesso ai locali d'armeria e agli armadi metallici sono conservate dal consegnatario e dal subconsegnatario.
Fuori dell'orario di servizio le chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza.
Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria.
L'armeria è dotata del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, con pagine numerate, vistate dal Questore di Firenze.
I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e vistate dal Comandante del Corpo.
L'armeria è dotata altresì di registro a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante del Corpo per:

Oltre alle armi, al munizionamento, ed al materiale per le piccole manutenzioni, all'interno dell'armeria possono essere depositate bombolette spray al peperoncino o simili, del tipo in libera vendita, di cui può essere dotato il personale per l'esclusivo eventuale uso ai sensi dell'articolo 53 del Codice Penale.
 

Art. 12
Custodia delle armi

Le armi prive di fondina e di munizioni, e le munizioni stesse, in dotazione al Corpo sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte in appositi locali armeria, con serratura di sicurezza o a combinazione.
L'Autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.
 
 

Art. 13
Consegnatario e subconsegnatario delle armi

Il Comandante nomina il consegnatario delle armi, che è responsabile della tenuta dell'armeria, dell'armamento e munizionamento in deposito, nonché un subconsegnatario che è tenuto ad osservare le direttive del consegnatario stesso.
 

Art. 14
Doveri del consegnatario d'armeria

Il consegnatario ed il sub-consegnatario delle armi svolgono il loro compito con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art.17 D.M.4.3.1987, n.145.
Essi inoltre curano con la massima diligenza:

  1. la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui consegnate ai sensi degli articoli precedenti;
  2. la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
  3. la tenuta dei registri e della documentazione;
  4. la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni d'armeria.
Collaborano con il Comandante per la disciplina delle operazioni di armeria, per la organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fanno rapporto per ogni irregolarità o necessità.
 

Art. 15
Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

L'accesso nell'armeria è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore Delegato, al Comandante del Corpo, al consegnatario e, in sua assenza, al sub-consegnatario dell'armeria.
L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria.
Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni (in luogo appositamente predisposto, esterno all'armeria).
Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo predisposto per il caricamento e scaricamento delle armi, sono affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza.


Art. 16
Controlli e sorveglianza

I controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.
L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.
La sorveglianza esterna all'armeria è effettuata dal personale di guardia presso il Comando, attraverso sopralluoghi diurni e notturni tendenti ad accertare le condizioni delle porte d'accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare all'interno dell'armeria attraverso la porta d'accesso.
Detto personale dovrà inoltre intervenire in caso di attivazione dell'allarme e dovrà relazionare ogni volta che saranno notate anomalie o novità di rilievo.
Il Sindaco, l’Assessore delegato, il Comandante dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.
 
 


CAPO IV
ADDESTRAMENTO

Art. 17
Addestramento al tiro

Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
E' facoltà del Comandante disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale.
 
 


CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n.145.
 


Art. 19
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto di Firenze ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo.



A cura dell'Ufficio del Consiglio
19-06-2003