Estratto del verbale del consiglio comunale del 07/03/1995 n.14
Deliberazione n. 1067/2000, argomento n. 258

Oggetto: determinazione dei criteri generali e delle procedure in ordine alle autorizzazioni di cui all’art. 29 del 1993

IL CONSIGLIO

Omissis

DELIBERA

  1. di prendere atto che in base a quanto stabilito dal primo comma dell’art. 58 del d.l. 03/03/19993 n.29 resta confermata la disciplina dell’incompatibilità disposta dagli artt. 60 e seguenti del dpr. 10/01/1957, n. 3, per cui il dipendente non può esercitare il commercio. L’industria né alcuna professione o accertare cariche in società ai quali partecipa l’Amministrazione o affidati per designazione della stessa, né assumere altri impieghi alle dipendenze di privati o di enti pubblici, fatte salve le norme previste per i rapporti di lavoro a tempo parziale di cui all’art. 6 – comma 2° - del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 17/03/1989, n. 117, nonché le disposizioni di cui agli artt. Da 89 a 93 del DPR 31/05/1974, n. 417 concernenti il personale docente;
  2. ferme restando le condizioni generali di cui sopra, può essere consentito ai dipendenti del Comune di Firenze l’esercizio di incarichi conferiti direttamente o richiesti da enti o da Amministrazioni Pubbliche a condizione che tali prestazioni abbiano carattere occasionale e siano espressamente autorizzati dalla Giunta Comunale con l’osservanza dei criteri di seguito indicati.

  3.  

     

    1. AUTORIZZAZIONI AI PROPRI DIPENDENTI PER INCARICHI ESTERNI
  1. L’esercizio di altre prestazioni di lavoro deve avvenire al di fuori del normale orario di servizio e non deve arrecare pregiudizio alle esigenze lavorative del Settore, del servizio o dell’unità operativa di appartenenza anche in relazione all’attività programmata dagli stessi;
  2. tali prestazioni devono essere strettamente legate a titoli culturali, professionali e di servizio posseduti dal dipendente;
  3. Le prestazioni di cui sopra dovranno essere effettuate al di fuori della sede di servizio del dipendente, senza utilizzare attrezzature di proprietà del Comune e personale dipendente del Comune;
  4. I conferimenti o le autorizzazioni possono essere sospesi o revocati per sopravvenute esigenze di servizio a seguito di proposta del Dirigente di Settore, o per i Dirigenti, su proposta del segretario Generale;
  5. Ogni incarico dovrà svolgersi secondo le modalità contenute nel provvedimento autorizzativi.


    1. CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI A PROPRI DIPENDENTI
L’Amministrazione Comunale può conferire incarichi professionali ai propri dipendenti sulla base dei seguenti criteri:
  1. L’oggetto dell’incarico deve riguardare prestazioni estranee ai doveri ed hai compiti di ufficio assegnati al dipendente. "Si intende estranea ai compiti di ufficio la docenza in corsi professionali specificamente autorizzati dalla giunta su temi particolari in riferimento allo sviluppo legislativo e tecnologico".
  2. L’assegnazione del predetto incarico potrà essere conferito a condizione che sia accertata l’inesistenza di appositi uffici nell’ambito dell’intera struttura Comunale specificamente preposti all’espletamento dell’attività riconducibile all’incarico in questione. La predetta condizione non opera nei casi in cui nei suddetti uffici non vi siano specifiche figure professionali richieste per l’incarico;
  3. La proposta di conferimento dell’incarico dovrà inoltre contenere:
  1. Il conferimento dell’incarico dovrà tener conto del criterio della professionalità riferibile ai seguenti elementi:
  1. le prestazioni professionali di cui sopra verranno liquidate ove spettanti sulla base delle tariffe professionali vigenti con la riduzione del 50% e nella misura massima del 50% dei costi correnti, qualora non esista una tariffa professionale;


    1. MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Le istanze rivolte ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni in parola devono essere preventive all’incarico e devono contenere i seguenti elementi essenziali: All’istanza deve inoltre essere allegata la richiesta dell’Ente interessato alla prestazione del dipendente.
Le istanze in questione devono essere corredate del parere del dirigente del settore, parere che per i dirigenti di Settore dovrà essere espresso dal Segretario generale.
Nel suddetto parere dovrà darsi atto che per le prestazioni svolte, oltre a non arrecare pregiudizio alle esigenze lavorative del settore, non rappresentano diretta proiezione di attività di ufficio e non sono con essa incompatibili.
L’istruttoria delle domande è effettuata dal S.F. n°8 – Amministrazione del personale, ove dovranno pervenire le relative istanze corredate dalla necessaria documentazione.
 
    1. ESCLUSIONE E LIMITI AD INCARICHI ED AUTORIZZAZIONI
Fatte salve le incompatibilità espressamente sancite dalla legge (artt. 60, 61, 62, 53 e successivi del D.P.R. n° 3/57) sono vietati inoltre ai dipendenti del Comune:
  1. Incarichi di qualsiasi natura svolti in favore di soggetti o di Enti privati, salvo che si tratti di Associazioni senza fini di lucro o di altri organismi che effettuano corsi finalizzati all’aggiornamento di dipendenti, di funzionari e dirigenti di Pubbliche Amministrazioni;
  2. Il contemporaneo svolgimento di più di un incarico sia questo conferito dalla stessa amministrazione o da altra amministrazione Pubblica;
  3. Il conferimento o l’autorizzazione all’esercizio di incarichi sono rilasciati dalla giunta comunale che terrà conto dei dati e dei pareri acquisiti. Gli incarichi autorizzati saranno registrati su apposite schede predisposte a conservate dal S.F. n. 8 – Amministrazione del Personale;
  4. L’esercizio di attività o di incarichi non autorizzati, ovvero incompatibili con lo status di dipendente comunale verrà perseguito secondo le norme vigenti. Il dipendente verrà immediatamente diffidato dall’amministrazione a cessare la situazione di incompatibilità. Decorsi 15 giorni dalla diffida senza che l’incompatibilità sia cessata il dipendente decade dall’impiego;
  5. di prendere atto, infine, della costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della Funzione Pubblica – dell’Anagrafe delle prestazioni extraistituzionali dall’art. 24 della legge 30/12/1991, n. 412;
  6. di stabilire l’inoltro delle informazioni relative agli incarichi conferiti o alle prestazioni professionali effettuate dai dipendenti, previa la necessaria autorizzazione, sia di competenza del S. F: n. 8 – Amministrazione del personale. A tal fine dovranno essere trasmessi a detto settore tutti i provvedimenti adottati dall’Amministrazione per il conferimento di incarichi a propri dipendenti, di cui al punto B, nonché la comunicazione degli importi corrisposti con le relative notule di liquidazione.