Estratto del verbale
del consiglio comunale del 07/03/1995 n.14
Deliberazione n. 1067/2000,
argomento n. 258
Oggetto: determinazione
dei criteri generali e delle procedure in ordine alle autorizzazioni di
cui all’art. 29 del 1993
IL CONSIGLIO
Omissis
DELIBERA
di prendere atto che in base
a quanto stabilito dal primo comma dell’art. 58 del d.l. 03/03/19993 n.29
resta confermata la disciplina dell’incompatibilità disposta dagli
artt. 60 e seguenti del dpr. 10/01/1957, n. 3, per cui il dipendente non
può esercitare il commercio. L’industria né alcuna professione
o accertare cariche in società ai quali partecipa l’Amministrazione
o affidati per designazione della stessa, né assumere altri impieghi
alle dipendenze di privati o di enti pubblici, fatte salve le norme previste
per i rapporti di lavoro a tempo parziale di cui all’art. 6 – comma 2°
- del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 17/03/1989, n.
117, nonché le disposizioni di cui agli artt. Da 89 a 93 del DPR
31/05/1974, n. 417 concernenti il personale docente;
ferme restando le condizioni
generali di cui sopra, può essere consentito ai dipendenti del Comune
di Firenze l’esercizio di incarichi conferiti direttamente o richiesti
da enti o da Amministrazioni Pubbliche a condizione che tali prestazioni
abbiano carattere occasionale e siano espressamente autorizzati dalla Giunta
Comunale con l’osservanza dei criteri di seguito indicati.
AUTORIZZAZIONI AI PROPRI
DIPENDENTI PER INCARICHI ESTERNI
L’esercizio di altre prestazioni
di lavoro deve avvenire al di fuori del normale orario di servizio e non
deve arrecare pregiudizio alle esigenze lavorative del Settore, del servizio
o dell’unità operativa di appartenenza anche in relazione all’attività
programmata dagli stessi;
tali prestazioni devono essere
strettamente legate a titoli culturali, professionali e di servizio posseduti
dal dipendente;
Le prestazioni di cui sopra
dovranno essere effettuate al di fuori della sede di servizio del dipendente,
senza utilizzare attrezzature di proprietà del Comune e personale
dipendente del Comune;
I conferimenti o le autorizzazioni
possono essere sospesi o revocati per sopravvenute esigenze di servizio
a seguito di proposta del Dirigente di Settore, o per i Dirigenti, su proposta
del segretario Generale;
Ogni incarico dovrà svolgersi
secondo le modalità contenute nel provvedimento autorizzativi.
CONFERIMENTO DIRETTO DI
INCARICHI A PROPRI DIPENDENTI
L’Amministrazione Comunale può
conferire incarichi professionali ai propri dipendenti sulla base dei seguenti
criteri:
L’oggetto dell’incarico deve
riguardare prestazioni estranee ai doveri ed hai compiti di ufficio assegnati
al dipendente. "Si intende estranea ai compiti di ufficio la docenza in
corsi professionali specificamente autorizzati dalla giunta su temi particolari
in riferimento allo sviluppo legislativo e tecnologico".
L’assegnazione del predetto
incarico potrà essere conferito a condizione che sia accertata l’inesistenza
di appositi uffici nell’ambito dell’intera struttura Comunale specificamente
preposti all’espletamento dell’attività riconducibile all’incarico
in questione. La predetta condizione non opera nei casi in cui nei suddetti
uffici non vi siano specifiche figure professionali richieste per l’incarico;
La proposta di conferimento
dell’incarico dovrà inoltre contenere:
La dimostrazione della minore
spesa rispetto a quella che dovrebbe essere sostenuta qualora si facesse
ricorso ad un incarico esterno nel rispetto del principio generale di economicità
dell’azione amministrativa;
L’evidenziazione del risparmio
di tempo, nonché della speditezza del provvedimento finale;
L’espletamento dell’incarico
deve avvenire al di fuori dell’orario di lavoro e non deve pregiudicare
lo svolgimento delle mansioni proprie dell’ufficio;
L’incarico deve essere di tipo
occasionale e riferirsi ad un compito od ad un’opera determinata in maniera
precisa sia nell’oggetto che nel tempo della durata della prestazione;
Il conferimento dell’incarico
dovrà tener conto del criterio della professionalità riferibile
ai seguenti elementi:
Titolo di studio ed eventuali
abilitazioni richieste per legge in relazione alle caratteristiche dell’incarico;
Possesso di specifico profilo
professionale dove richiesto;
le prestazioni professionali
di cui sopra verranno liquidate ove spettanti sulla base delle tariffe
professionali vigenti con la riduzione del 50% e nella misura massima del
50% dei costi correnti, qualora non esista una tariffa professionale;
MODALITA’ PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI
Le istanze rivolte ad ottenere
il rilascio delle autorizzazioni in parola devono essere preventive all’incarico
e devono contenere i seguenti elementi essenziali:
Oggetto della prestazione
Motivi della richiesta
Sede e svolgimento dell’attività
Compensi previsti che verranno
corrisposti in ragione d’anno
All’istanza deve inoltre essere
allegata la richiesta dell’Ente interessato alla prestazione del dipendente.
Le istanze in questione
devono essere corredate del parere del dirigente del settore, parere che
per i dirigenti di Settore dovrà essere espresso dal Segretario
generale.
Nel suddetto parere dovrà
darsi atto che per le prestazioni svolte, oltre a non arrecare pregiudizio
alle esigenze lavorative del settore, non rappresentano diretta proiezione
di attività di ufficio e non sono con essa incompatibili.
L’istruttoria delle domande
è effettuata dal S.F. n°8 – Amministrazione del personale, ove
dovranno pervenire le relative istanze corredate dalla necessaria documentazione.
ESCLUSIONE E LIMITI AD
INCARICHI ED AUTORIZZAZIONI
Fatte salve le incompatibilità
espressamente sancite dalla legge (artt. 60, 61, 62, 53 e successivi del
D.P.R. n° 3/57) sono vietati inoltre ai dipendenti del Comune:
Incarichi di qualsiasi natura
svolti in favore di soggetti o di Enti privati, salvo che si tratti di
Associazioni senza fini di lucro o di altri organismi che effettuano corsi
finalizzati all’aggiornamento di dipendenti, di funzionari e dirigenti
di Pubbliche Amministrazioni;
Il contemporaneo svolgimento
di più di un incarico sia questo conferito dalla stessa amministrazione
o da altra amministrazione Pubblica;
Il conferimento o l’autorizzazione
all’esercizio di incarichi sono rilasciati dalla giunta comunale che terrà
conto dei dati e dei pareri acquisiti. Gli incarichi autorizzati saranno
registrati su apposite schede predisposte a conservate dal S.F. n. 8 –
Amministrazione del Personale;
L’esercizio di attività
o di incarichi non autorizzati, ovvero incompatibili con lo status di dipendente
comunale verrà perseguito secondo le norme vigenti. Il dipendente
verrà immediatamente diffidato dall’amministrazione a cessare la
situazione di incompatibilità. Decorsi 15 giorni dalla diffida senza
che l’incompatibilità sia cessata il dipendente decade dall’impiego;
di prendere atto, infine, della
costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento
della Funzione Pubblica – dell’Anagrafe delle prestazioni extraistituzionali
dall’art. 24 della legge 30/12/1991, n. 412;
di stabilire l’inoltro delle
informazioni relative agli incarichi conferiti o alle prestazioni professionali
effettuate dai dipendenti, previa la necessaria autorizzazione, sia di
competenza del S. F: n. 8 – Amministrazione del personale. A tal fine dovranno
essere trasmessi a detto settore tutti i provvedimenti adottati dall’Amministrazione
per il conferimento di incarichi a propri dipendenti, di cui al punto B,
nonché la comunicazione degli importi corrisposti con le relative
notule di liquidazione.