REGOLAMENTO CENTRI DI PRONTA ACCOGLIENZA
PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI
(Delibb. nn. 4577/1818 del 22.11.1991 e 1630 del 16.11.1992)
Art. 1
(*)
L'Amministrazione Comunale gestisce fra i propri servizi sociali delle
strutture residenziali denominate Centri di Pronta Accoglienza, site nel
territorio comunale, con caratteristiche di centri residenziali per intervento
immediato a favore di cittadini extracomunitari, regolarizzati ai sensi
delle leggi nn. 943/86 e 39/90 di sesso maschile, che abbiano raggiunto
la maggiore età, e che non si trovino nell'effettiva condizione
di disponibilità a qualsiasi titolo di un alloggio. Il periodo di
permanenza nella struttura dovrà essere finalizzato alla acquisizione
del posto di lavoro e a soluzioni alloggiative indipendenti.
(*) Modificato con deliberazione n. 1630 del 16.11.1992)
Art. 2
I centri presentano le caratteristiche del pronto accoglimento con permanenza
predeterminata di 30 gg., prorogabili per altri 30, salvo necessità
di proroga per successiva verifica, stabilita in accordo con i servizi
territoriali.
I fruitori del servizio dovranno presentare la certificazione sanitaria
richiesta per il vivere in comunità.
Art. 3
Gli ospiti del C.P.A. usufruiscono di tutti i servizi messi a disposizione
dall'Amministrazione Comunale all'interno della struttura:
-
alloggiamento in camere ad uno o più letti
-
servizio di pulizia degli ambienti e delle camere
-
servizio di informazione alla persona ed eccezionalmente di assistenza
alla persona.
Art. 4
La struttura ha capienza: 18 posti C.P.A. via Pisana; 28 posti C.P.A. via
S. Agostino; ed ha il seguente orario di accesso: apertura del portone
alle ore 06.00, chiusura del medesimo alle ore 00,30.
Potranno essere chieste deroghe al suddetto orario per motivi di lavoro
o di grave eccezionalità all'Ufficio Immigrati dell'unità
operativa "Marginalita".
Art. 5
Il C.P.A. per le sue caratteristiche di pronta accoglienza non abilita
all'ottenimento della residenza.
Art. 6
La direzione del servizio sarà di competenza dell'ufficio Immigrati,
dell'unità operativa "Marginalità", preposto ai problemi
dell'immigrazione mentre la gestione della struttura è affidata
al responsabile della gestione del servizio.
Art. 7
(*)
Le domande di ammissione al C.P.A. dovranno essere presentate presso l'Assessorato
alla Sicurezza Sociale U.O. Marginalità che provvederà all'istruttoria
delle stesse. L'ammissione ai C.P.A. avviene in base ad una graduatoria
a punteggio formulata sulla base dei i seguenti criteri:
a) - casi di grave disagio sociale attestato da segnalazione dei S.A.S.
territoriali.
PUNTI 10
b) - rifugiati, con permesso di soggiorno rilasciato con la motivazione
dell'attestato di determinazioni ministeriali al fine del riconoscimento
dello status di rifugiato.
PUNTI 7
c) - disoccupati - iscritti alle liste di collocamento - (per tale categoria
è altresì cumulabile un ulteriore punteggio in ragione di
1 punto per ogni trimestre di anzianità di disoccupazione).
+ 1 PUNTO per trimestre
d) - lavoratori dipendenti (a cui possono essere cumulati ulteriori
3 punti qualora il soggetto abbia un contratto di lavoro a tempo determinato,
in fase di scadenza entro un periodo inferiore ai 30 gg.).
+ 3 PUNTI (per contratto in scadenza)
e) - lavoratori autonomi
4 PUNTI
In caso di parità di punteggio, viene riconosciuto come titolo
preferenziale l'anzianità di permanenza nel territorio nazionale,
(desumibile dalla data del 1° rilascio del permesso di soggiorno),
nonché dalla valutazione discrezionale della Commissione. E' istituita
una apposita commissione con il compito di valutare in base ai seguenti
criteri le domande di ammissione e di approvare le relative graduatorie.
Tale commissione è composta da:
-
L'Assessore alla Sicurezza Sociale
-
Il responsabile dell'U.O. Marginalità
-
1 tecnico amministrativo addetto all'istruttoria delle domande
-
1 assistente sociale
-
1 rappresentante per ciascuna delle OO.SS. maggiormente rappresentative
nell'ambito cittadino
-
1 rappresentante indicato dalla Consulta Regionale Toscana per l'immigrazione
extracomunitaria.
La graduatoria approvata ha validità trimestrale e viene affissa
per 15 gg. Presso l'Ufficio Immigrati di Via S. Agostino, 19.
Avverso alla graduatoria può essere proposto ricorso da presentarsi
da parte dell'interessato, all'Ufficio Immigrati entro il 16° giorno
dalla data di affissione.
L'inserimento nelle strutture, nel rispetto della graduatoria, avviene
tramite apposita autorizzazione all'accoglienza firmata da responsabile
dell'U.O. Marginalità per i periodi di permanenza previsti dall'Art.
2 del presente regolamento.
Lo stesso provvede alla firma della proroga per i successivi 30 gg.
(*) Modificato con deliberazione n. 1630 del
16.11.1992)
Art. 8
L'ospite verrà informato del presente regolamento interno e disciplinante
la struttura. Sono istituite forme di partecipazione dell'utenza per il
buon andamento della vita comunitaria.
Art. 9
Saranno casi tassativi di dimissione:
-
abbandono della struttura senza preavviso all'Ufficio Immigrati superiore
a tre giorni;
-
comportamento scorretto e pericoloso che porti nocumento alla civile convivenza;
-
carcerazione superiore a 10 giorni. L'ufficio immigrati esaminerà
di volta in volta le possibilità di riammissione.
Art.10
Per il buon andamento della struttura è doveroso rispettare da parte
di ciascuno le norme elementari per una civile convivenza.
All'interno della struttura è vietato:
-
introdurre armi proprie ed improprie
-
introdurre materiale infiammabile
-
gettare oggetti dalla finestra
-
giocare d'azzardo
-
usare fornelli di qualsiasi tipo
-
fumare nelle camere e nei servizi igienici
-
introdurre e consumare alcoolici, super alcoolici e qualsiasi sostanza
stupefacente
-
introdurre animali
-
apportare modifiche alla propria camera sia strutturali che introducendo
suppellettili.
Art. 11
Gli ospiti dovranno rispettare l'orario della struttura indicata all'Art.
4 e non allontanarsi dalla struttura per più giorni senza darne
preavviso alla direzione.
Art. 12
Il mancato rispetto delle norme di cui agli artt. 9, 10, 11 sarà
motivo di immediato allontanamento dalla struttura.
Art. 13
L'Amministrazione Comunale e la Direzione non si assumono responsabilità
per gli oggetti lasciati nella propria stanza dagli ospiti.
Art. 14
(*)
Per la permanenza nei C.P.A. gli assegnatari dovranno contribuire con una
quota mensile pari a £. 100.000 per rimborso delle spese di utenza
e di gestione. Tale quota dovrà essere corrisposta anticipatamente
mediante versamento su c/c postale, intestato all'Amministrazione comunale
all'atto della comunicazione del provvedimento di ammissione; l'utente
dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento. La stessa procedura verrà
attuata in sede di proroga per gli ulteriori 30 gg. di permanenza. La commissione,
con decisione motivata, può esonerare dal pagamento della quota
suddetta.
(*) Modificato con deliberazione n. 1630 del 16.11.1992)
Data di verifica/aggiornamento : 05-02-98
a cura della Segreteria della Commissione per gli
Affari Istituzionali
Ufficio del Consiglio