REGOLAMENTO CONSULTA
CITTADINA DELLO SPORT
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 656 del 23/07/01, Deliberazione del Consiglio comunale n. 1114 del 26.11.01 e Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 7.5.2007)

 

Art. 1
Istituzione, durata e sede.

  1. E’ istituita la Consulta Cittadina dello Sport.
  2. La Consulta Cittadina dello Sport resta in carica per la durata del mandato amministrativo del Consiglio Comunale.
  3. La Consulta ha sede nei locali del Comune di Firenze.

Art. 2
Finalità

  1. La Consulta Cittadina dello Sport è un organo consultivo e di raccordo fra l’Amministrazione Comunale ed il mondo dello Sport cittadino ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:
    1. avanzare proposte all'Amministrazione comunale sulla base della valutazione delle istanze e delle problematiche delle varie realà sportive;
    2. favorire un’efficace programmazione di iniziative e progetti per il miglioramento qualitativo della pratica sportiva
    3. rilasciare nei termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale un parere obbligatorio:
      1. sulla pianificazione dei progetti dell'Amministrazione Comunale relativi all'impiantistica sportiva;
      2. su una relazione annuale presentata dall'Amministrazione comunale sulla programmazione delle politiche sportive;
      3. sui criteri di affidamento in gestione degli impianti sportivi.

Art. 3
Composizione

  1. La Consulta dello Sport è così costituita:
  1. Possono far parte della Consulta, oltre ai membri di cui al comma 1, tutti gli organismi previsti dall’art. 96, 1° comma, dello Statuto, che operino nel settore sportivo a Firenze.
  2. Tutti gli organismi di cui al precedente comma 2 possono far pervenire domande di partecipazione, diretta al Presidente della Consulta, corredata da una documentazione attestante la propria natura, gli scopi, l’effettiva operatività sul territorio nel settore sportivo.
  3. La domanda dovrà contenere, altresì, l’indicazione della persona designata alla rappresentanza nella Consulta.
  4. L’accoglimento della domanda verrà determinato dal Comitato di Presidenza, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti, e verrà comunicato al richiedente.
  5. Ogni organismo membro della Consulta può revocare e sostituire in ogni momento il proprio rappresentante dandone tempestiva comunicazione al Presidente della consulta

Art. 4
Insediamento

  1. Nella prima riunione dell’Assemblea dei componenti la Consulta Cittadina dello Sport, convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, si procede all’elezione del Presidente.

Art. 5
Presidente e Vice Presidenti

  1. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto in prima votazione con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti l’Assemblea della Consulta o in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.
  2. Il Presidente rappresenta la Consulta dello Sport, forma l’ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni della Consulta, assicura il collegamento con gli organi istituzionali e può invitare a partecipare alle sedute dell’Assemblea funzionari e tecnici dell’Amministrazione.
  3. Nella stessa seduta o nella prima utile, su proposta del Presidente, vengono eletti con le modalità di cui al comma 1, due Vice Presidenti, di cui uno individuato tra i rappresentanti designati dal Consiglio Comunale.

Art. 6
Convocazione e votazione

  1. L’Assemblea della Consulta cittadina è convocata, almeno una volta ogni sei mesi, dal Presidente con 15 (quindici) giorni di preavviso, con comunicazione scritta, recante l’indicazione del luogo e della data della riunione, nonché degli argomenti da trattare. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata dal Presidente almeno 24 ore prima della data prevista.
  2. Il Presidente può convocare l’Assemblea della Consulta Cittadina dello Sport ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
  3. Il Presidente provvede altresì a convocare l’Assemblea della Consulta Cittadina dello Sport quando ne faccia istanza almeno un terzo dei soci inserendo nell’ordine del giorno le questioni richieste.
  4. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri. In seconda convocazione, da indirsi almeno mezz’ora dopo la prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
  5. L’Assemblea esprime i propri pareri a votazione palese a maggioranza assoluta dei votanti.
  6. Eventuali proposte non comprese nell’ordine del giorno non potranno essere poste in deliberazione.
  7. Di ogni seduta sarà redatto un verbale secondo le modalità stabilite dal Presidente.

Art. 7
Comitato di Presidenza

  1. Il Presidente, il Vice Presidente, l'Assessore allo Sport, il Presidente della Commissione Consiliare Sport, il Presidente del CONI provinciale di Firenze e tre membri designati dall’Assemblea della Consulta con le modalità di cui all’art. 5, comma 1, formano il Comitato di Presidenza della Consulta Cittadina dello Sport che ha il compito di coadiuvare il Presidente nella formazione dell’ordine del giorno e che può proporre alla Consulta la costituzione di Gruppi di lavoro atti a realizzare gli obiettivi istituzionali della Consulta, anche prevedendo alla nomina di membri esterni alla Consulta stessa.
  2. Il Comitato di Presidenza è convocato e presieduto dal Presidente della Consulta.
  3. Alle riunioni del Comitato di Presidenza partecipano, su invito del Presidente, tecnici e funzionari dell’Amministrazione. Possono inoltre essere effettuate consultazioni di associazioni e organismi operanti nel settore sportivo cittadino.

Art. 8
Disposizioni finali

  1. L’Assessorato allo Sport provvede all’assegnazione del personale e di quant’altro necessario allo svolgimento dei compiti di segreteria e di supporto tecnico-amministrativo della Consulta Cittadina dello Sport.
  2. Tutti gli incarichi attinenti la Consulta Cittadina dello Sport sono privi di remunerazione alcuna.