Istituzione del riconoscimento
civico "Il Fiorino d'oro della città di Firenze"
e norme per la sua concessione.
(Deliberazione della Giunta municipale n. 1801/1155 del 3.3.1988)
LA GIUNTA
Ritenuto che tra i propri compiti sia compreso anche quello di additare alla pubblica estimazione tutti coloro che, italiani o di altri paesi, in qualsiasi modo abbiano contribuito a dare lustro alla città o si siano distinti a livello internazionale per la loro opera;
Considerato che a tale scopo sembra opportuno ufficialmente un riconoscimento civico;
Preso atto che da lungo tempo l'Amministrazione Comunale usa consegnare ad ospiti illustri, cittadini benemeriti etc. il cosidetto "Fiorino d'Oro";
Tenuto conto che queste assegnazioni sono avvenute fino ad oggi, e tutt'ora avvengono senza un preciso criterio e che di conseguenza si registrano disomogeneità e disparità nella scelta dei destinatari;
Considerata quindi la necessità e l'opportunità di regolamentare la materia anche al fine di raggiungere gli scopi di cui al primo comma del presente provvedimento;
Assunti per l'occasione, in relazione all'urgenza di provvedere, i poteri dei Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 140 del T.U. 1915 n° 148 richiamato dall'art. 10 del T.U. 16/5/1960 n° 570 e quindi salvo sua ratifica;
D E L I B E R A
1 ) di istituire un riconoscimento civico denominato "Il Fiorino d'Oro della città di Firenze", consistente:
a ) nella riproduzione in oro dell'antica moneta il "Fiorino" coniata dalla Repubblica fiorentina nel XIV secolo, riproducente da un lato il giglio di Firenze e dall'altro l’effigie di San Giovanni Battista patrono della città, contenuto in astuccio di pelle rossa con la dicitura "Il Sindaco di Firenze" su targhetta metallica;
b ) in un attestato, firmato dal Sindaco, nel quale sia contenuta la motivazione del conferimento;
2 ) di approvare le seguenti norme di concessione:
- I -
Il riconoscimento civico denominato "Il Fiorino d'Oro della città di Firenze" è destinato a cittadini italiani o di altri Paesi, di riconosciuta probità, che, attraverso la loro notoria opera nel campo della cultura, delle arti, del lavoro in ogni sua espressione, della politica, dell'assistenza, della filantropia, dello sport, delle attività internazionali, abbiano dato lustro in particolare alla città ed alle istituzioni, e reso un servizio alla comunità nazionale e internazionale, e siano degni pertanto di essere additati al pubblico encomio;
- II -
Il conferimento del "Fiorino d'Oro" viene deciso dal Sindaco di Firenze motu proprio, o su segnalazione dei membri della Giunta o del Consiglio Comunale, quando esistano i requisiti di cui al punto I°;
- III -
Il "fiorino d'oro" sarà consegnato dal Sindaco, o suo rappresentante con delega per iscritto con cerimonia da tenersi in linea di principio in Palazzo Vecchio o comunque nella città di Firenze;
- IV -
Il Fiorino non può essere consegnato che alla persona insignita del riconoscimento o ai familiari di primo grado in caso di decesso;
- V -
Il nominativo della persona che ha ottenuto il riconoscimento civico del "Fiorino d'Oro" viene iscritto - unitamente alla motivazione - nell'apposito albo conservato presso l'Ufficio del Sindaco;
- VI -
Il Gabinetto del Sindaco è incaricato di tutti gli adempimenti inerenti queste concessioni;
La spesa necessaria all'acquisto dei fiorini d'oro graverà sulle somme a disposizione del Gabinetto del Sindaco e sarà oggetto di separati provvedimenti deliberativi.
Data di verifica/aggiornamento : maggio 1999