Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
(N.B.: le parti in corsivo evidenziano le modifiche rispetto al regolamento previgente)
 

Titolo I
Principi Generali
 

Art. 1- Principi informativi

  1. Il presente regolamento disciplina, sulla base dei criteri generali formulati dal Consiglio Comunale ed in conformità ai principi contenuti nelle leggi che regolano la materia, nello Statuto e nei contratti collettivi dei dirigenti per quanto concerne la materia contrattuale, l'organizzazione del Comune di Firenze.
  2. L'assetto organizzativo è finalizzato al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente, nonché al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini.
  3. Il presente regolamento costituisce norma di riferimento per tutti gli altri regolamenti comunali per quanto attiene alla disciplina dell'organizzazione comunale.
Art. 2 - Criteri organizzativi e fonti di organizzazione
  1. L’organizzazione del Comune è disciplinata dalla normativa generale, dallo Statuto, dal presente Regolamento e dagli atti di organizzazione.
  2. L'assetto organizzativo del Comune è conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare afferma:
    1. la separazione tra le responsabilità di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le responsabilità di gestione per il conseguimento degli obiettivi spettanti alla dirigenza;
    2. la individuazione delle responsabilità dei poteri e dei livelli di autonomia del personale e della dirigenza in particolare, valorizzando le risorse umane e garantendo a tutti i dipendenti pari opportunità e crescita professionale attraverso adeguate politiche formative;
    3. la piena trasparenza dell'azione amministrativa, la semplificazione delle procedure, la qualità dei servizi erogati, l'accesso ai documenti e la partecipazione all'attività amministrativa;
    4. la flessibilità della struttura organizzativa e la valorizzazione della collegialità come strumento di coordinamento tra gli uffici comunali;
    5. il decentramento delle attività, compatibili con le esigenze funzionali di gestione delle stesse, in un quadro di rafforzamento delle strutture dei Quartieri nell'ambito di una chiara definizione di criteri direttivi e programmatici;
    6. lo sviluppo di un sistema di relazioni ed interconnessioni, anche mediante sistemi informativi fra le diverse strutture organizzative e centri di responsabilità in modo da garantire il massimo di interazione delle attività espletate, nonché le relazioni fra le strutture e il perseguimento dell'efficienza organizzativa anche attraverso un organico sistema di circolazione delle informazioni costantemente aggiornato (rapporto delle strutture di supporto nei riguardi delle strutture produttive);
    7. una configurazione dei ruoli e della responsabilità delle posizioni dirigenziali e delle relative strutture (rapporto delle strutture di supporto nei riguardi delle strutture produttive) in modo da realizzare l’obiettivo nel modo più efficace ed efficiente della propensione alla soddisfazione della domanda espressa dagli amministrati;
    8. il ricorso ad un uso diffuso e sistematico della tecnologia e della formazione;
    9. la messa in atto di un sistema di controlli interni improntato ai principi del D.lg. 286/99.
Art. 3 - Relazioni con le Organizzazioni Sindacali
  1. Il Comune di Firenze garantisce lo sviluppo delle relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità dell'Amministrazione e dei Sindacati, in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevata l'efficacia dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla collettività.
  2. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche come articolate nella contrattazione decentrata.
  3. I dirigenti curano, in raccordo con la Direzione Organizzazione, le relazioni sindacali nell'ambito delle proprie competenze, avuto riguardo agli indirizzi formulati dalla Giunta e dal Direttore Generale tenuto conto del ruolo e compiti della delegazione trattante di parte pubblica.
Art. 4 - Fonti di organizzazione
(soppresso)
 

Art. 5- Funzioni di coordinamento gestionale

  1. Al fine di assicurare le necessarie interazioni fra le diverse strutture organizzative di livello dirigenziale in rapporto ai programmi e agli obiettivi dell’ente, il Direttore Generale emana le opportune direttive adottando, ove necessario, specifici atti di organizzazione per disciplinare gli aspetti organizzativi e le relative modalità operative.
  2. Al fine di favorire l’efficacia e l’efficienza dell’attività amministrativa i Direttori, d’intesa con il Direttore Generale, possono convocare conferenze di Servizi tra le diverse Direzioni.
  3. Ove si rendano necessari interventi di integrazione, programmazione e verifica attuativa in relazione a specifiche attività, il Direttore Generale può convocare inoltre Comitati di scopo e di programmazione, cui partecipano i Direttori e Dirigenti interessati
Art. 5 bis - Programmazione in materia di lavori pubblici
  1. Spettano al Direttore della Direzione Nuove Infrastrutture:
    1. le competenze di cui al comma 5 dell'art. 7 della legge 415 (attestazione di carenza di figure tecniche nell'organico o di adeguate professionalità al fine di attivare le procedure per l'affidamento all'esterno dei compiti di supporto dell'attività del responsabile del procedimento);
    2. la nomina del responsabile unico del procedimento per ogni intervento, sentito il comitato di coordinamento tecnico. Fanno parte del predetto comitato, oltre al Direttore della Direzione Nuove Infrastrutture che lo presiede, i direttori della Direzione Servizi Tecnici, della Direzione Mobilità, della Direzione ambiente, della Direzione Distribuzione Acqua-Fognatura, della Direzione Produzione Acqua-Depurazione, nonché i dirigenti del Servizio tecnico della Direzione Sport, del Servizio Tecnico dell'Ufficio Area Metropolitana e Decentramento, del Patrimonio, del Servizio Tecnico Belle Arti e del Servizio Fabbrica di Palazzo Vecchio della Direzione Cultura, nonché i dirigenti degli uffici tematici e di progetto Edilizia Residenziale Pubblica e Piano Urbano del Traffico;
    3. la nomina, sentito il comitato di coordinamento tecnico di cui sopra, dei gruppi interni di progettazione previsti dal regolamento concernente l'istituzione e la ripartizione del fondo di cui all'art. 18 della legge 11.2.1994 n. 109;
    4. esprimere obbligatoriamente il proprio parere sugli accertamenti effettuati dal responsabile del procedimento ai sensi del 4° comma dell'art. 17 della legge 415;
    5. formulare al Direttore Generale, per l'inoltro all'Amministrazione, la proposta del piano triennale, sentito il Direttore della Direzione Ragioneria e il comitato di coordinamento tecnico ed avuto riguardo alle proposte presentate;
    6. definire e aggiornare procedure, documenti e adempimenti in genere, necessari per certificare l'appaltabilità di un progetto. Dette procedure, approvate con delibera di Giunta, costituiranno il riferimento in base al quale il dirigente tecnico competente dovrà certificare i progetti redatti dalla propria Direzione.


Art. 5 ter - Collegio dei Direttori e Conferenza della Dirigenza

  1. E’ istituito il Collegio dei Direttori con funzioni di coordinamento generale delle strutture dell'ente, di integrazione dell'azione amministrativa, di confronto e di definizione degli indirizzi riguardo ai programmi e agli obiettivi del Comune nonché della verifica dei medesimi. Il Collegio formula gli indirizzi generali per la predisposizione dei piani di formazione del personale.
  2. E’ istituita, altresì, la Conferenza della Dirigenza, formata da tutti i dirigenti, per la trattazione di questioni di natura generale riguardo ai programmi, all'attività e all'organizzazione dell'Ente, con competenza di proposte anche di carattere operativo, in particolare concernenti l’innovazione normativa e tecnologica.
  3. Il collegio e la conferenza sono convocati dal Direttore generale che li presiede. Il Segretario generale è componente di diritto del Collegio e della Conferenza.
  4. Il Direttore di ciascuna Direzione assicura l'attività di programmazione, coordinamento e controllo attraverso periodiche riunioni di direzione fra i responsabili delle articolazioni organizzative.


Art. 5 quater - Programmazione e disposizioni in materia di incarichi ad esperti esterni
(aggiunto con delibera G.C. n. 165 del 25.3.2008)

  1. Il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero consulenza ad esperti esterni all’Amministrazione avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità di cui all’allegato n. 3 al presente regolamento.
Art. 6 - Struttura organizzativa
  1. La struttura organizzativa del Comune si articola in tre tipologie di unità di massimo livello:
  2. Le strutture apicali nonché le ulteriori articolazioni di livello dirigenziale sono individuate negli allegati al presente regolamento.
  3. Le strutture di massima dimensione si articolano, di norma, in Servizi, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 11. Nell’articolazione interna degli Uffici e delle Direzioni si tiene conto delle funzioni e dell’autonomia organizzativa attribuita ai quartieri.
  4. Le ulteriori articolazioni organizzative, quali centri di responsabilità di diverso ordine di complessità e di livello organizzativo e professionale, sono costituite, nel rispetto dei criteri generali fissati dalla Giunta con propri atti di indirizzo e dai contratti collettivi nazionali e decentrati, su proposta dei Direttori e dei Dirigenti dei Servizi con atti di organizzazione del Direttore Generale.
  5. Sulla scorta delle proposte formulate in sede di formazione del P.E.G. la Giunta, congiuntamente alla approvazione dello stesso, delibera le eventuali variazioni delle strutture di livello dirigenziale, nonché i necessari aggiornamenti alle direttive di cui al comma precedente, per i conseguenti atti di organizzazione di cui allo stesso comma, in rapporto ai programmi e agli obiettivi dell’Ente risultanti dal Piano Esecutivo di Gestione.
  6. A cura della Direzione Organizzazione è tenuto e costantemente aggiornato il documento che riporta l’articolazione della struttura organizzativa in tutte le sue componenti nonché le macrofunzioni delle strutture di massima dimensione.
Art. 6 bis – Direzione Generale

(integrato del 3° comma con delibera 484 del 14.9.2004)

  1. Il Direttore Generale sovrintende all’organizzazione e alla gestione del Comune, con lo scopo di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo, secondo le direttive impartite dal Sindaco esercitando i compiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
  2. Ove le funzioni non siano conferite dal Sindaco al Segretario Generale, la nomina a direttore generale è disposta dal Sindaco previa pubblicazione di un avviso pubblico, l'acquisizione dei curricula dei candidati e deliberazione di Giunta.
  3. Il Sindaco può conferire al Direttore dell’Ufficio del Sindaco le funzioni di Vice Direttore Generale per attività, incarichi e progetti individuati dal Sindaco e dal Direttore Generale.
Art. 7 - Funzioni degli Uffici degli Organi istituzionali
(Ufficio del Sindaco e Ufficio del Consiglio)
  1. Gli Uffici del Sindaco e del Consiglio sono strutture organizzative poste alle dirette dipendenze di tali organi istituzionali con compiti di proposizione per la realizzazione del programma amministrativo; di assistenza e consulenza ai predetti organi. Esse dispongono di un elevato grado di autonomia nell'ambito delle risorse umane e finanziarie loro assegnate.
Art. 8 - Funzioni delle Direzioni
  1. Le Direzioni di supporto esercitano funzioni dirette ad assicurare il funzionamento generale dell’Amministrazione, le attività di programmazione e di supporto specialistico a servizio di tutta la struttura organizzativa;
  2. Le Direzioni produttive sono responsabili del soddisfacimento delle esigenze dei cittadini; assicurano le attività di governo del territorio, di regolazione delle attività di soggetti terzi; di erogazione di servizi finali alla città.
  3. L’attività di supporto deve essere svolta nel rispetto del criterio di "sussidiarietà organizzativa e funzionale" in modo da favorire al massimo l’attività delle Direzioni produttive nel processo di erogazione dei servizi cui sono preposte. Laddove le Direzione produttive fungano per certe attività anche da supporto nei riguardi di altre Strutture, queste debbono improntare la loro condotta secondo la logica che assicuri l’ottimizzazione dei risultati.
  4. Le Direzioni sono individuate sulla base dei grandi ambiti di intervento su cui insiste l'azione politico-amministrativa del Comune. Dispongono di un elevato grado di autonomia progettuale e operativa nell'ambito degli indirizzi programmatici, delle politiche di gestione, degli obiettivi e delle risorse assegnate dagli organi di direzione politica, nei limiti di criteri di efficienza ed economicità complessivi.


Art. 9 - Funzioni dei Servizi

  1. I Servizi assicurano, nell'ambito del programma degli Uffici o Direzioni in cui sono inseriti, il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati con ampia autonomia, gestendo le risorse finanziarie ed umane loro assegnate nei termini di cui al presente regolamento. All'interno degli Uffici o Direzioni, curano ambiti omogenei di attività.


Art. 9 bis - Funzioni delle P.O.
(aggiunto con delibera G.M. n.728 del 24/07/01)

Le P.O. attuano il programma ed eseguono i compiti attribuiti a tali articolazioni organizzative con autonomia gestionale e organizzativa nei termini nel prosieguo specificati.
In sede di formulazione delle articolazioni del PEG, in riferimento ai centri di responsabilità gestionale, il Direttore provvede, con atto organizzativo, all’individuazione dei programmi e compiti di cui al precedente comma.
Per quanto attiene le P.O. incluse nei Servizi, l’atto è adottato d’intesa col Dirigente del Servizio stesso.
Le P.O. sono direttamente responsabili delle attività svolte e dei risultati della gestione.


Art. 10 - Funzioni delle articolazioni organizzative subdirigenziali

  1. Le articolazioni organizzative subdirigenziali assicurano la realizzazione di attività e prodotti finali, nell'ambito del programma delle strutture alle quali sono subordinate, gestendo le risorse loro assegnate.


Art. 11 - Uffici di progetto e tematici e Uffici di staff

  1. La Giunta può istituire, disciplinandone l'organizzazione, per progetti di particolare rilevanza e complessità Uffici di progetto e tematici nonché, quale supporto di uno specifico Assessorato, di staff affidati a dirigenti. Gli uffici di progetto e tematici hanno durata limitata nel tempo, devono raggiungere obiettivi prefissati, in tempi prestabiliti, sulla base di risorse finanziarie e umane predeterminate.
  2. Gli uffici di staff per gli aspetti organizzativi fanno capo alla Direzione Generale.
  3. Gli Uffici di progetto e tematici per i quali non sia stato predeterminato il tempo di durata sono sottoposti a verifica in ordine allo stato di realizzazione degli obiettivi loro assegnati con cadenza non superiore a un biennio. Nella delibera di istituzione è indicata l’unità di massimo livello in cui gli stessi sono ricondotti per l’ambito programmatorio; nonché quelli a cui debbono funzionalmente collegarsi.
  4. In sede di previsione degli Uffici di progetto e tematici vengono disciplinati i rapporti tra il Dirigente responsabile dell'Ufficio di progetto e tematici ed il Direttore della Direzione cui tali Uffici sono ricondotti in modo da assicurare il raccordo degli uffici stessi con l'attività di programmazione delle rispettive Direzioni.


Art. 11 bis - Vice Segretario generale
(modificato con delibera 71 del 20.2.2007)

  1. Le funzioni vicarie e di collaborazione al Segretario generale di cui al comma 69 dell'art. 17 della Legge n. 127/97 sono svolte dal Direttore dell'Ufficio Segreteria generale e Affari istituzionali ovvero da altro Direttore in possesso dei requisiti di legge previsti per il Segretario generale.


Art. 11 ter - Segreterie del Sindaco e degli Assessori
(modificato con delibera G.M. 819 del 24/09/2002)

  1. La segreteria del Sindaco è costituita da dipendenti dell’ente ovvero da collaboratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato i quali se dipendenti da pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni.

  2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Il predetto personale a tempo determinato sarà remunerato con il livello retributivo corrispondente alla categoria D (prima posizione economica). Con deliberazione di Giunta il trattamento economico accessorio del predetto personale, previsto dai contratti collettivi dei dipendenti degli enti locali, sarà sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi relativi agli istituti di retribuzione accessoria il cui onere non graverà sul fondo del salario accessorio.
    Al personale assegnato per lo svolgimento delle funzioni di segreteria del Sindaco è preposto un responsabile da individuarsi dallo stesso Sindaco, sentito il Direttore Generale.
    Alla copertura del predetto posto si provvede con contratto a tempo determinato così come previsto dal comma 7 dell'art. 51 della legge n. 142, come modificato dall'art.6, comma 8, della legge 127.
    Il predetto responsabile sarà remunerato con il massimo livello retributivo del contratto collettivo di lavoro del personale degli enti locali.
    Con deliberazione di Giunta il trattamento economico accessorio del predetto responsabile, previsto dai contratti collettivi dei dipendenti enti locali sarà sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi relativi agli istituti di retribuzione accessoria il cui onere non graverà sul fondo del salario accessorio.
    Il predetto responsabile, se dipendente da pubblica amministrazione, sarà collocato in aspettativa.
  3. Per garantire la massima funzionalità alla propria attività, con particolare riferimento ai rapporti esterni, ogni Assessore si avvale del supporto di una segreteria. In ciascuna segreteria può essere prevista la presenza di un responsabile che, legato all'Assessore da rapporto fiduciario al pari degli altri componenti la Segreteria e senza alcun rapporto gerarchico con i medesimi, curerà su indicazione dell'Assessore particolari attività di rilevanza per l'Assessore medesimo riguardanti i rapporti con gli organi istituzionali e con l'esterno. Tale responsabile dovrà essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore.

  4. Il personale ad essa assegnato dipende funzionalmente dal relativo Assessore.
    Il Sindaco, in relazione alle esigenze funzionali, sentita la Giunta, formula apposite direttive circa la composizione numerica delle segreterie, compreso il responsabile, in relazione alle esigenze funzionali.
    Il personale è scelto prioritariamente tra i dipendenti dell'Ente, mantenendo il profilo professionale e relativa categoria di inquadramento, su indicazione dell'Assessore interessato. Nel caso ciò non sia possibile gli Assessori potranno avvalersi, nel rispetto della disciplina vigente, di personale esterno purché dipendente da Pubblica Amministrazione.
    Fermo restando quanto sopra, il responsabile della Segreteria, individuato all'interno o all'esterno dell'Ente, sarà assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 51, comma 7, della Legge 142/90 e successive modifiche. Il predetto responsabile sarà remunerato, con il livello retributivo corrispondente alla categoria D (prima posizione economica). Con deliberazione di Giunta il trattamento economico accessorio del predetto responsabile, previsto dal CCNL dei dipendenti Enti Locali, sarà sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi relativi agli istituti di retribuzione accessoria il cui onere non graverà sul fondo del salario accessorio.
    Il predetto responsabile, se dipendente da pubblica amministrazione, sarà collocato in aspettativa.
    L'eventuale ricorso a personale esterno di segreteria degli Assessori, nei termini sopraindicati, non potrà comportare un incremento della dotazione organica prevista nel piano occupazionale.
    Il personale è assegnato alle Segreterie dei singoli Assessori, con provvedimenti di competenza del Direttore Generale, previo espletamento delle attività istruttorie da parte della Direzione Organizzazione che dovrà salvaguardare, un adeguato equilibrio tra le consistenze numeriche delle Direzioni di provenienza dei dipendenti scelti all'interno dell'Ente.
    La gestione amministrativa del predetto personale fa capo all'Ufficio del Sindaco. Detta gestione darà improntata, in relazione alla specifica natura dell'attività espletata, a criteri di flessibilità organizzativa.
    In ottemperanza a quanto previsto dal punto 5) dei Criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sarà provveduto annualmente a dare adeguata pubblicità dell'elenco degli incarichi assegnati, dei costi sostenuti e della durata degli stessi.
    Al fine di garantire pari opportunità per detto personale, in sede di contrattazione decentrata, saranno definiti specifici criteri e modalità relativamente alla progressione economica orizzontale e all'attribuzione del salario accessorio.


Art. 11 quater – Ufficio per la Sicurezza

  1. La Giunta, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo in materia di sicurezza, attribuite al Sindaco per legge, può costituire apposito ufficio speciale alle dirette dipendenze del Sindaco medesimo.
  2. A tale Ufficio può essere preposto un collaboratore esterno, assunto mediante contratto di lavoro a tempo determinato, da individuarsi dal Sindaco fra soggetti dotati dei necessari requisiti di specifica professionalità e attitudine in ragione dell’ufficio da ricoprire.
  3. A tale personale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto Regioni – Autonomie locali.
  4. La Giunta, con specifico provvedimento motivato, può integrare il trattamento economico attribuito con una indennità ad personam commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.


Art. 11 quinquies - Ufficio per la Comunicazione esterna

  1. Per la cura della Comunicazione esterna il Sindaco può costituire apposito Ufficio posto alle proprie dirette dipendenze, ai sensi dell'art. 51 comma 7 della L. 142/90.
  2. I rapporti di lavoro e gli incarichi posti in essere ai sensi del precedente comma non possono eccedere la durata del mandato del Sindaco.
  3. Il Sindaco può altresì fare ricorso, per l’esercizio delle sue funzioni, ad un proprio portavoce con incarico da conferire come previsto al comma 2.


Art. 11 sexies – Gabinetto del Sindaco

(introdotto con delibera 484 del 14.9.2004)

  1. Quale supporto alla funzione di direzione politica, il Sindaco può costituire apposito ufficio posto alle proprie dirette dipendenze ai sensi dell’art. 90 TUEL (D.lgs. 18/08/2000, n. 267).
  2. I rapporti di lavoro e gli incarichi posti in essere ai sensi del comma precedente non possono eccedere la durata del mandato del Sindaco.
  3. La Segreteria particolare del Sindaco fa capo al Gabinetto del Sindaco.

Art. 11 septies – Ufficio per la mobilità sostenibile nell’ area urbana

(introdotto con delibera 71 del 20.2.2007)

La Giunta per l’ esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo in materia di mobilità sostenibile nelle aree urbane, attribuite dalla normativa al Sindaco, può costituire apposito ufficio posto alle proprie dirette dipendenze ai sensi dell’ art.. 90 TUEL (D. Lgs 18.8.200 n. 267).Lo svolgimento delle funzioni sarà disciplinato in apposito atto organizzativo.


Titolo II
Competenze dei responsabili delle strutture e procedure di pianificazione gestionale
 

Art. 12 - Qualifica dirigenziale ed Albo dei dirigenti

  1. La qualifica di dirigente è unica.
  2. I dirigenti preposti alle strutture di massima dimensione assumono la denominazione di "Direttore".
  3. Ai dirigenti sono affidati incarichi di direzione di Servizi, di Uffici Tematici e di Progetto e di Staff.
  4. A fini conoscitivi e di trasparenza per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, è istituito presso la Segreteria Generale l'Albo dei dirigenti comunali, corredato dai curricula professionali, aggiornati annualmente.


Art. 13 - Competenze dirigenziali

  1. I Dirigenti, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli Organi di governo dell'Ente - alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte - e della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.
  2. I Dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta - adottando le misure e gli atti di gestione dei rapporti di lavoro - e nella gestione delle risorse loro assegnate.
  3. Ciascun Direttore è responsabile, nei termini e per l'ambito di competenza previsti dal presente regolamento, del raggiungimento degli obietti della propria Direzione. A tale scopo il Direttore sovrintende e coordina l'attività dei Dirigenti della propria Direzione, assumendo altresì la responsabilità della gestione complessiva del personale della propria Direzione, fatte salve le competenze dei Dirigenti di Uffici e Servizi di cui all'art. 14 e quanto previsto dal 4° comma dell'Art.11 per quanto concerne gli uffici di progetto e tematici.

  4. Compete al Direttore, nell'ambito della dotazione organica della rispettiva struttura di massima dimensione, l'assegnazione del personale ai Servizi e agli Uffici in sede di predisposizione del P.E.G., di concerto con i Dirigenti, nonché le direttive sulla gestione del personale assegnato anche al fine di assicurare una uniforme e corretta applicazione degli istituti del rapporto di lavoro avuto riguardo alla contrattazione collettiva.
    Compete altresì l'esercizio, in caso di inerzia e previa diffida comunicata anche al Direttore Generale , del potere sostitutivo in riguardo ai Dirigenti della propria struttura. Analogo potere è esercitato dal Direttore Generale in caso di inerzia del Direttore della struttura di massima dimensione. Di ciò è data comunicazione al Sindaco.
  5. I Dirigenti esercitano la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, finanziarie strumentali assegnate e, in particolare, assolvono ai compiti indicati dalle lettere da a) a h) dell'art. 51, comma 3°, dalla L. 142/90 e successive modificazioni e integrazioni.

  6. Ai Dirigenti spetta l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi nonché di ogni altro atto gestionale per le materie di propria competenza in relazione alle strutture cui sono preposti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.
    Con apposito atto di Giunta sarà effettuata la sistematica ricognizione di tali atti gestionali
  7. Nell'ambito delle materie di propria competenza i Dirigenti direttori delle strutture di massima dimensione ed i Dirigenti individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi.
  8. I Direttori delle strutture di massima dimensione gestiscono, nei termini di cui all'art. 3, comma 3°, le relazioni sindacali per le materie di competenza nell'ambito dei criteri di armonizzazione delle relazioni sindacali sulla base di quanto stabilito dal contratto di lavoro e dalla contrattazione decentrata.
  9. I Direttori delle strutture di massima dimensione di concerto con i Dirigenti per i Servizi e gli Uffici cui sono preposti, determinano l'orario di servizio, l'orario di apertura degli uffici al pubblico, in base alle direttive emanate dal Sindaco, nonché l'orario di lavoro del personale.
  10. I Dirigenti degli Uffici tematici e di progetto esercitano le funzioni di cui al presente articolo salvo, per quanto concerne le funzioni di programmazione, quanto riservato ai Direttori delle Direzioni di cui fanno parte in conformità di quanto previsto dal 4° comma dell'art.11.


Art. 14 – Competenze dei dirigenti responsabili dei Servizi

  1. I Dirigenti dei Servizi sono responsabili del conseguimento degli obiettivi assegnati ai Servizi stessi. Essi curano l'attuazione dei programmi e progetti loro assegnati secondo le previsioni del P.E.G. nei termini di cui all'art. 15 bis esercitando i poteri di gestione delle risorse loro assegnate ed adottando tutti gli atti e provvedimenti amministrativi afferenti la gestione di competenza del proprio Servizio, ad esclusione degli atti di particolare rilevanza e complessità che ciascun Direttore ritenga di riservarsi in via generale e complessiva.
  2. Ferma restando la responsabilità complessiva dei Direttori per il raggiungimento dei risultati delle rispettive strutture di massima dimensione, spetta ai Dirigenti dei Servizi, nell'ambito delle competenze loro assegnate e nel rispetto delle direttive formulate dai rispettivi Direttori nell'esercizio delle loro funzioni di sovraintendenza e coordinamento, l'individuazione di apposito programma di attività per il raggiungimento degli obiettivi dei Servizi stessi.


Art. 14 bis – Compiti delle P.O.
(aggiunto con delibera G.M. 728 del 24/07/01 e integrato con delibera G.M. 998 del 6/11/01)

Per l’esercizio delle funzioni e compiti di cui all’art. 9 bis, spettano alle P.O. l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, nonché degli atti di gestione ivi compresi l’assunzione di impegni di spesa e quelli di gestione delle risorse organizzative assegnate, così come indicato nell’atto di organizzazione di cui allo stesso articolo, conferendo le necessarie deleghe per gli atti e provvedimenti di competenza.
Spetta altresì alle P.O. la determinazione a contrattare, su cui deve essere richiesto il visto del Direttore, ovvero del Dirigente del Servizio nel quale la P.O. è compresa, in ordine alla conformità con gli indirizzi che regolano l’attività gestionale.


Art. 15 – Competenze dei funzionari
(modificato con delibera G.M. 728 del 24/07/01)

  1. Ai funzionari preposti alla responsabilità di unità operativa complessa spettano i relativi compiti di natura organizzativa e gestionale, finalizzata al raggiungimento di obiettivi determinati, nel rispetto delle attribuzioni date dal Direttore, ovvero dal Dirigente del Servizio in cui l’unità operativa è ricompressa.
  2. I funzionari, nei limiti delle determinazioni assunte dai dirigenti, possono essere delegati alla firma di atti predeterminati. Essi concorrono alla formulazione dei programmi dei Servizi, degli Uffici e delle Direzioni e sono responsabili dei procedimenti di competenza dell'Unità Operativa.
  3. I funzionari possono essere preposti in posizione di staff funzionale.


ART. 15 bis – Procedure relative alla programmazione e pianificazione gestionale

  1. Ai fini della predisposizione del Bilancio,del P.E.G., della Relazione Previsionale e Programmatica e sulla scorta degli indirizzi della Giunta e dell’Assessore di riferimento, il Direttore di ciascuna delle strutture di massimo livello, con la partecipazione dei Dirigenti dei Servizi e degli Uffici Tematici e di Progetto compresi (per gli aspetti programmatori) nella Direzione stessa, provvede alla definizione della proposta concernente gli obiettivi di gestione e la individuazione del fabbisogno delle relative dotazioni finanziarie, umane e strumentali, nonché la tempificazione del relativo programma operativo di attività.
  2. Il Direttore provvede, altresì, a formulare la proposta di articolazione del P.E.G. per centri di responsabilità gestionale nel rispetto delle competenze delle strutture di livello dirigenziale.
  3. Le proposte sono assoggettate alle procedure di formazione e definizione del Bilancio e del P.E.G. previste dal regolamento di contabilità, fermo il rispetto delle norme di organizzazione del presente regolamento. Il Direttore Generale nel procedimento di definizione del P.E.G., da concordare in contraddittorio con i Direttori, si avvale delle Direzioni preposte alla programmazione finanziaria, all'Organizzazione e alle Nuove Infrastrutture.
  4. Il Direttore di ciascuna struttura di massima dimensione, nell’esercizio della sua funzione di direzione e di controllo in merito agli obiettivi da realizzare da parte della propria Direzione, provvede ai necessari correttivi ed adeguamenti sul riparto delle risorse tra i centri di responsabilità di concerto con i Dirigenti interessati.

  5. Gli interventi dovuti a necessità sopravvenute che richiedono una variazione agli obiettivi ed in ordine alle risorse ed alla loro assegnazione sono adottati con gli stessi criteri previsti per la formazione ed approvazione del P.E.G.
  6. Il Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta contiene il riferimento per la valutazione, nei termini di cui all'art. 22 della responsabilità dirigenziale. I Dirigenti sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità definite dalla Giunta, periodici consuntivi dell'attività svolta.


Titolo III
Attribuzione delle funzioni dirigenziali
 

Art. 16 – Conferimento incarichi dirigenziali

(modificato con delibera 71 del 20.2.2007)

  1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono conferiti ai dirigenti, tenendo conto delle attitudini e delle capacità professionali, valutate anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenti posizioni di lavoro, con riferimento alla natura ed alle caratteristiche delle strutture da dirigere e dei programmi da realizzare, applicando, ove possibile, il criterio della rotazione.
  2. Gli incarichi di funzioni dirigenziali hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a tre anni fatte salve le specificità da indicare nell'atto di affidamento, e terminano comunque con la fine del mandato amministrativo. Essi sono rinnovabili e sono revocabili nei casi e con le modalità successivamente indicate.
  3. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione sono affidati dal Sindaco, con provvedimento motivato, sentito il Direttore generale. Quello previsto per l'Ufficio del Consiglio è attribuito dal Sindaco d'intesa con il Presidente del relativo Organo.
  4. L’incarico di direzione dei Servizi e degli Uffici Tematici e di Progetto e di staff sono attribuiti dal Sindaco con provvedimento motivato, su proposta del Direttore Generale sentito il Direttore della Direzione o dell’Ufficio cui appartiene il servizio o a cui è ricondotto l'ufficio tematico o di progetto.
  5. Sono definiti contrattualmente per ciascun incarico, l’oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell’incarico affidato, salvo i casi di revoca di cui all’articolo 19.
  6. I criteri generali per il conferimento degli incarichi sono oggetto di preventiva informazione alle OO.SS.
  7. Il Sindaco, per finalità organizzative connesse ad una migliore gestione del contenzioso relativo alle contravvenzioni al Codice della Strada, può attribuire con apposita ordinanza, assunta ai sensi degli artt. 34, lett. F, e 35 dello Statuto, l’ incarico di rappresentanza e difesa dell’ Ente – limitatamente al predetto contenzioso – ai Dirigenti con funzioni di Comandante e Vice–Comandante, che siano in possesso dei requisiti professionali per l’ iscrizione all’ Albo Speciale degli Avvocati, ai sensi dell’ art. 3, ultimo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n,1578. La suddetta ordinanza dovrà altresì disciplinare sia la notifica di tutti i ricorsi in materia di contravvenzioni direttamente al Comando dei VV.UU., sia il finanziamento e relativa liquidazione da parte del Comando medesimo delle somme liquidate in sentenza a favore dei soggetti ricorrenti. Resta inteso che, per tale specifica loro attività, i predetti Dirigenti risponderanno direttamente al Direttore della Direzione Avvocatura.


Art. 17 - Altri incarichi dirigenziali

  1. Ai dirigenti, ai quali non sia stata attribuita direzione di struttura, possono essere conferiti dal Sindaco con provvedimento motivato, su proposta del Segretario Generale e del Direttore Generale, incarichi di durata predeterminata per lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, di studio, di ricerca e di progettazione.
  2. Durante lo svolgimento di detti incarichi, tali dirigenti fanno riferimento, per gli aspetti organizzativi, alla Direzione Generale.


Art. 18 - Dirigenti o di alta specializzazione con rapporto di lavoro a tempo determinato
(all' interno della dotazione organica)

(modificato con delibera 71 del 20.2.2007)

  1. Incarichi dirigenziali per la copertura di posti all'interno della dotazione organica possono essere conferiti dal Sindaco anche con contratti a tempo determinato entro il limite del 5% del totale della dotazione organica dei dirigenti, ivi compresi il Direttore Generale ed il Segretario Generale, a coloro che abbiano i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire secondo l'Ordinamento profili professionali del Comune, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale culturale e scientifica secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 29/93, art. 19, comma 6), come modificato dal D.Lgs. 80/98. Non si computano gli incarichi temporanei per sopperire ad esigenze del tutto straordinarie.
  2. Detti contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.
  3. Il trattamento economico equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato con provvedimento della Giunta di una indennità ad persona, commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
  4. Il conferimento di detti incarichi, preceduto dalla pubblicazione di un avviso pubblico, è disposto dal Sindaco, previo espletamento di una selezione operata da una Commissione nominata dal Sindaco stesso e previa deliberazione della Giunta Comunale.
  5. Laddove per il posto da ricoprire mediante contratto a tempo determinato di cui all’ art. 110, commi 1 e 2 del TUEL, sia richiesta una "alta specializzazione" che comporti specifica competenza, professionalità ed esperienza maturata, anche nella qualifica dirigenziale, in virtù di rapporti anche pregressi, (con preferenza nell’ ambito dei servizi comunali o nell’ ambito delle società partecipate del Comune di Firenze), di analogo contenuto professionale rispetto all’ incarico che si intende conferire, è facolta dell’ Amministrazione, in tal caso previa delibera di Giunta, sottoporre al Sindaco la singola candidatura.
  6. Ove incarichi dirigenziali o di alta specializzazione siano conferiti ai dipendenti del Comune, gli stessi sono collocati in aspettativa senza assegni.


Art. 18/bis- Dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato
(al di fuori della dotazione organica)

(modificato con delibera 71 del 20.2.2007)

 

  1. Incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato possono altresì essere conferiti dal Sindaco con le stesse modalità di cui al precedente articolo 18 commi da 1 a 4 e comma 6, per il perseguimento di specifici obiettivi e lo svolgimento di determinati compiti al di fuori della dotazione organica, ed entro il limite del 5% del totale della dotazione organica dei dirigenti ivi compresi il Segretario Generale e il Direttore Generale.
  2. L'elenco degli incarichi di cui agli articoli 18 e 18/Bis, ed i relativi costi sono annualmente pubblicati in rete civica.
  3. Non si computano gli incarichi temporanei per sopperire ad esigenze del tutto straordinarie.


Art. 18/ter - Proroga rapporti di lavoro dirigenziali a tempo determinato
(introdotto con delibera G.M. 265 del 25/05/2004, modificato con delibera 71 del 20.2.2007)

Gli incarichi dirigenziali o alta specializzazione a tempo determinato, di cui agli artt. 18 e 18 bis del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che hanno termine con la data di scadenza del mandato elettorale del Sindaco, sono prorogati, con provvedimento del Sindaco, per un periodo massimo di sei mesi per consentire alla Amministrazione entrante di adottare le decisioni in merito alla copertura di tali posti.

 

 


Art. 19 - Revoca di incarichi dirigenziali

(modificato con delibera 71 del 20.2.2007)

  1. Gli incarichi di direzione o alta specializzazione possono essere revocati anticipatamente, con provvedimento del Sindaco congruamente motivato sentita la Giunta, su proposta del Direttore Generale:
    1. in caso di grave inosservanza dei doveri d’ufficio e delle direttive impartite dall’Amministrazione;
    2. per ripetute valutazioni negative;
    3. per motivate ragioni di carattere organizzativo e produttivo.

  2. Qualora la revoca avvenga per i motivi di cui al punto a) del comma precedente il Dirigente entro e non oltre 15 giorni dalla contestazione dell’addebito, può richiedere che sia attivato il contraddittorio, presentando le sue controdeduzioni scritte o chiedendo che sia fissato entro detto termine, uno specifico incontro alla presenza del Direttore Generale, nel corso del quale può farsi assistere da persona di sua fiducia o dalle rappresentanze sindacali. Trascorso inutilmente detto termine, ovvero nel caso in cui le giustificazioni scritte o quelle verbali espresse nell’incontro non siano risultate valide, il Sindaco, valutate le proposte del Direttore Generale, adotterà i provvedimenti conseguenziali.
  3. Nei casi in cui al punto b) del comma 1 la valutazione di dette situazioni dovrà avvenire con i sistemi e le garanzie determinate dal D.Lg. n. 286/99 in quanto non derogate dal presente regolamento. Il Dirigente, ricevuta la comunicazione di una valutazione negativa da parte del nucleo di valutazione, può attivare, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, un contraddittorio con il Nucleo di Valutazione nel corso del quale può farsi assistere da persona di sua fiducia o dalle rappresentanze sindacali.
  4. L’Amministrazione, nel caso si verifichino gravi situazioni che richiedano un urgente intervento, può effettuare – anche se non in presenza di ripetute valutazioni di cui al punto b) del comma 1 – lo spostamento del Dirigente ad altro incarico preferibilmente di pari livello. Qualora ciò non sia possibile od opportuno, della questione sarà investito il Nucleo di Valutazione.
  5. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 l’Amministrazione può assegnare ad altro incarico il Dirigente a cui viene contestato l’addebito senza che in questa fase vi sia alcun pregiudizio per il trattamento economico, compresa la retribuzione di posizione. Qualora la contestazione risultasse valida dopo le procedure di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione può revocare l’incarico e attribuire un incarico di livello dirigenziale inferiore. L’assegnazione all’incarico di livello inferiore non può avere durata superiore ai due anni. Trascorso detto periodo il Dirigente medesimo dovrà essere riassegnato ad un incarico di livello dirigenziale corrispondente a quello a suo tempo revocato.
  6. Nel caso di particolare gravità concernente l’inosservanza di direttive impartite dagli organi dell’ente o di ripetuta valutazione negativa, il Dirigente, previa contestazione e contraddittorio nei modi e tempi di cui al comma 2, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi, di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo comunque non inferiore a due anni.
  7. I provvedimenti di cui al comma 6, sono adottati previo conforme parere del Comitato dei garanti di cui all’art. 21, comma 3, del D.Lg. n. 29/93 da costituire con specifico atto del Sindaco. Il parere viene reso entro trenta giorni della richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde da tale parere. Il Comitato dura in carica tre anni.
  8. Nel caso in cui si verifichino gravi situazioni per cui risulti immediatamente incompatibile la permanenza del dirigente nella posizione assegnata, il Sindaco senza alcun pregiudizio per il trattamento economico, compresa la retribuzione di posizione, può assegnare temporaneamente, in attesa dell’attivazione della procedura prevista per la specifica situazione il Dirigente ad altro incarico.
  9. I criteri generali per la revoca degli incarichi sono oggetto di preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali.


Art. 19 bis – Recesso dal rapporto di lavoro

  1. L’Amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del Codice civile e dei Contratti Collettivi, previo conforme parere del Comitato dei Garanti di cui al comma 7 dell’art. 19, espresso secondo le modalità nelle forme da detto comma previste.
  2. Qualora il recesso sia determinato da giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del Codice civile nelle more dell’acquisizione del parere di cui al primo comma, l’Amministrazione può disporre la sospensione del Dirigente in via cautelare dal servizio e dalla retribuzione.


Art. 19 ter – Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
(introdotto con delibera G.M. 259 del 20/03/2/01)

L’ente o il dirigente possono proporre all’altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro secondo la disciplina di cui all’allegato n. 2 del presente regolamento.


Art. 20 - Graduazione delle strutture dirigenziali
(modificato con delibera 386 del 26.6.2007)

  1. Le strutture dirigenziali (Uffici, Direzioni, Servizi, Strutture speciali) sono graduate, anche ai fini dell'attribuzione del trattamento economico di posizione spettante ai dirigenti preposti alle stesse, nominati in base all'art. 16, in funzione di uno o più dei seguenti parametri di riferimento:
    • collocazione nella struttura
    • complessità organizzativa
    • responsabilità gestionali interne ed esterne
    • .
  2. La graduazione delle suddette strutture è deliberata dalla Giunta, previa concertazione con le OO.SS. dei criteri generali e dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità.
  3. Il sistema di graduazione delle suddette strutture è aggiornato ogni qualvolta si determinino modifiche rilevanti riguardanti la distribuzione delle responsabilità, l'assegnazione delle risorse, i compiti ed il grado di autonomia.


Art. 21 - Graduazione delle posizioni dirigenziali di staff
(soppresso)

Art. 22 - Sistema di valutazione dei dirigenti

  1. L'Amministrazione, in coerenza con le disposizioni legislative e con quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi, adotta un sistema di valutazione dei dirigenti teso a misurarne le prestazioni lavorative e le competenze organizzative.
  2. Previa concertazione con le OO.SS. circa i criteri generali di valutazione, anche con riferimento al procedimento ed ai tempi di adempimento, la Giunta approva il sistema di valutazione e le relative metodologie.
  3. La valutazione dei dirigenti, che ha periodicità annuale, spetta al Sindaco che si avvale del Nucleo di valutazione nominato dalla Giunta. Detto Nucleo è composto dal Direttore Generale, dal Segretario Generale e da tre membri esterni esperti in tecniche di valutazione, di cui uno designato dai dirigenti. Il nucleo di valutazione, allorché procede alla valutazione dei responsabili dei servizi, degli uffici tematici e di progetto e di staff, deve acquisire il parere del direttore sovraordinato a cui sono ricondotte ai sensi del 3° comma dell'art.11.
  4. Il sistema di valutazione si basa su meccanismi e strumenti di monitoraggio che tengano conto dei risultati del controllo di gestione, delle capacità manageriali e della convergenza dei comportamenti e degli atteggiamenti nei confronti dei principi e dei criteri organizzativi risultanti dal presente regolamento.
  5. Il procedimento di valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza del valutato da parte del valutatore e della partecipazione del valutato al procedimento. Il sistema di valutazione è partecipato ai dirigenti prima dell'inizio del periodo di riferimento.


Art. 23 - Il controllo di gestione

  1. In coerenza con le disposizioni legislative in materia, l'Amministrazione si avvale di un sistema di controllo di gestione finalizzato:
  2. Al fine di perseguire gli scopi di cui sopra, l'Amministrazione si avvale di:
  3. Il Direttore Generale, con proprio atto organizzativo, stabilisce le modalità di raccordo tra le attività di controllo di gestione decentrate e l'articolazione organizzativa centrale.


Art. 24 - Modalità di assunzione all’impiego

  1. La Giunta Comunale su proposta del Direttore Generale e del Segretario Generale, sentiti i Direttori, disciplina con apposito regolamento, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso ed ogni altro aspetto afferente i procedimenti concorsuali e di selezione, nel rispetto dei principi fissati dall’art. 36 del D.Lg. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni e formula le direttive necessarie ai fini dell’attivazione delle forme flessibili di assunzione e di impiego del personale di cui all’art. 36, comma 7, del D.Lg. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. La disciplina dettata dal regolamento previsto dal precedente comma deve tenere conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro di cui al D.Lg. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni e non deve, comunque, determinare disapplicazioni della normativa della stessa contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
  3. Per le assunzioni all’impiego si privilegia lo strumento del corso concorso pubblico.

Titolo IV
Norme transitorie e finali

Art. 25 - Norme transitorie

  1. A cura del Direttore di concerto con i dirigenti delle strutture facenti parte delle rispettive Direzioni viene predisposta, nel rispetto dei criteri generali fissati dalla Giunta ai sensi dell'art.6 comma 4 nonché di quanto previsto dal documento concernente il riassetto organizzativo, la proposta di riassetto interno entro i termini fissati nello stesso atto di indirizzo.
  2. Nella fase transitoria si manterranno le unità operative complesse esistenti alla data di approvazione della struttura di cui al comma precedente che verranno fatte risultare in apposito atto ricognitivo da adottare con provvedimento del Direttore Generale sentiti i Direttori, informando la Giunta.
  3. L'art.15 del presente regolamento sulle competenze dei funzionari resta in vigore fino alla nuova definizione delle articolazioni organizzative subdirigenziali nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali.
  4. Fino alla definizione del sistema di valutazione dei dirigenti di cui all'art.22 del presente regolamento, si applica la metodologia approvata con deliberazione di Giunta n.3334/2964 del 10.10.97.
  5. la riallocazione di funzioni e compiti che comportano lo spostamento di strutture e personale in attuazione del piano di riassetto organizzativo verrà effettuata con appositi e specifici atti di organizzazione, con i quali sarà altresì disciplinata la fase transitoria del trasferimento.

  6. Fino a tale adozione restano confermati i compiti e le funzioni in atto al momento dell'approvazione dell'atto generale riorganizzativo.

Titolo v
Cassa prestiti dipendenti comunali
(introdotto con delibera G.M. 998 del 6/11/01)
 

Art. 26 – Disciplinare per la cassa prestiti

Art. 1 – tutti i dipendenti di ruolo del comune di Firenze che abbiano superato il periodo di prova possono inoltrare domanda per la concessione del prestito alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono.

Art. 2 – il prestito non verrà concesso a coloro i quali, per mancanze commesse, abbiano in corso un provvedimento disciplinare ed a coloro nei cui confronti sia stata irrogata la sanzione disciplinare della "censura" nell’anno precedente la presentazione della domanda. Nel caso di sanzioni disciplinari più gravi, il periodo di esclusione dal prestito è elevato a due anni.

Art. 3 – ai dipendenti che abbiano in corso una cessione del quinto dello stipendio e/o un piccolo prestito INPDAP, non potrà essere concesso un prestito con rata superiore ai 100 euro.

Art. 4 – i prestiti verranno concessi, nei limiti della disponibilità di cassa, per gli importi che seguono, e saranno ammortizzabili nel numero di quote a fianco di ciascun importo indicate:

importo prestito
numero rate
importo rata
€ 2.400
24
€ 100
15
€160
€ 1.200
24
€ 50
15
€ 80

Art. 5 – i prestiti saranno erogati al netto del tasso scalare pari al tasso di interesse legale vigente e rimborsati tramite ritenuta mensile sullo stipendio. Viene inoltre addebitata al richiedente la somma fissa di 8 euro a copertura delle spese di gestione del servizio. Nel caso di rimborso anticipato, si provvederà alla restituzione degli interessi decorsi. Nel caso di cessazione dal servizio, il residuo del debito verrà recuperato sull’ultimo stipendio corrisposto o, ove ciò non fosse possibile, su qualsiasi altra cifra che a qualsiasi titolo potrà spettare al dipendente. Qualora ancora non fosse possibile recuperare per intero la quota residua, l’Amministrazione si riserva di recuperare il credito con le modalità consentite dalla legge.

Art. 6 – coloro che desiderano ottenere un prestito devono presentare domanda, redatta su apposito modulo e debitamente vistata dal proprio Dirigente, al Servizio Amministrazione del personale, che ne verificherà la regolarità rispetto ai criteri previsti dal presente regolamento. Lo stesso ufficio curerà l’erogazione del prestito con il primo stipendio utile e la trattenuta mensile a decorrere dal mese successivo all’erogazione.

Art. 7 – i prestiti, come sopra richiesti, verranno erogati fino alla concorrenza della somma stanziata, seguendo l’ordine di presentazione delle domande.


 

Allegato al regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
(in applicazione della delibera GM n. 226/2000 e successive modifiche)

Macrostruttura

DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO DEL SINDACO

Ufficio comunicazione esterna

Ufficio di Gabinetto

UFFICIO AREA METROPOLITANA E DECENTRAMENTO

Servizio tecnico

Servizio Quartiere Centro storico

Servizio Quartiere Campo di Marte

Servizio Quartiere Gavinana - Galluzzo

Servizio Quartiere Isolotto - Legnaia

Servizio Quartiere Rifredi

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI

Servizio segreteria generale

Servizio contratti e appalti

AVVOCATURA

Servizio assetto e tutela del territorio

Servizio lavori pubblici e attività contrattuali

Servizio economico patrimoniale e pubblico impiego

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE

Servizi organizzativi e relazioni sindacali

Servizio amministrazione del personale

Servizio centrale prevenzione e protezione

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

Servizio Centro Servizi Interno

Servizio Progetti Speciali Direzionali

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

Servizio bilancio corrente

Servizio investimenti

Servizio entrate

Servizio società partecipate

Servizio centrale acquisti

DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE

Servizio attuazione grandi opere edilizie

Servizio programmazione progettazioni e controllo avanzamento lavori

Servizio supporto amministrativo - contabile

Servizio controllo attuazione accordi di progr. con TAV, società autostrade e tramvia

Servizio attività geologiche e valutazione impatto ambientale

DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI

DIREZIONE ISTRUZIONE

Servizio asili nido e servizi complementari alla prima infanzia

Servizio scuola dell'infanzia

Servizio di supporto alla scuola

Servizio scuola, orientamento, ITI, formazione professionale, educazione permanente

DIREZIONE CULTURA

Servizio musei comunali

Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio

Servizio attività culturali

Posizione dirigenziale di staff

Ufficio di progetto e tematico Cultura

DIREZIONE SERVIZI SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO

DIREZIONE SICUREZZA SOCIALE

Servizio supporto amministrativo contabile

Servizio minori e famiglia

Servizio marginalità e inclusione sociale

Servizio integrazione socio sanitaria

DIREZIONE PATRIMONIO

Servizio casa

Ufficio di progetto e tematico Edilizia Residenziale Pubblica

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO

Servizio attività produttive

Servizio commercio aree pubbliche, occupazione suolo pubblico e taxi

Servizio strategie di sviluppo, promozione economica e turistica

DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Vice Comandante vicario

Vice Comandante

Città Sicura

DIREZIONE URBANISTICA

Servizio edilizia privata

Servizio pianificazione, gestione del piano e grandi progetti

Ufficio di progetto e tematico Piano Strutturale

Posizione dirigenziale

DIREZIONE AMBIENTE

Servizio tutela ambiente

Servizio energia e rischio idraulico

DIREZIONE MOBILITA'

Servizio progetti mobilità

Ufficio per la mobilità sostenibile nell’area urbana

SERVIZI TECNICI

Servizio gestione e manutenzione

Posizione dirigenziale di staff

DIREZIONE GENERALE

Servizio statistica

Servizio gestione rifiuti (Quadrifoglio) e attività connesse

Ufficio condono edilizio

Servizio Sistema Informativo Territoriale (staff)

 


Allegato n° 2

RISOLUZIONE CONSENSUALE
(Art. 17 – C.C.N.L. Dirigenza 1998/2001 – sottoscritto il 23 dicembre 1999)
 
 

Art. 1
Richieste di risoluzione del rapporto di lavoro

  1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 del C.C.N.L. sottoscritto il 23 dicembre 1999, i dipendenti dell’Amministrazione Comunale inquadrati nella qualifica dirigenziale, possono presentare domanda per chiedere la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il Comune di Firenze.
  2. La domanda di risoluzione del rapporto di lavoro deve essere redatta in carta semplice, utilizzando apposito modello, ed inoltrata presso l’Ufficio Protocollo dell’Archivio Generale o tramite raccomandata A. R..
  3. Per i dirigenti in possesso dei requisiti richiesti, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro può essere richiesta anche dall’Amministrazione Comunale, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e con la disponibilità della dotazione organica. In caso di rifiuto del dirigente lo stesso rimarrà nell’incarico già assegnatogli sino alla scadenza riportata nell’atto d’assegnazione, salve le possibilità di revoca dell’incarico previste dal regolamento.
  4. La revoca della domanda è ammessa fino a quando l’Amministrazione non ha assunto il provvedimento di accoglimento della richiesta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; detto provvedimento deve essere comunque adottato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
  5. La revoca è inoltre ammessa se entro il termine di esecutività dello stesso provvedimento intervengono, a livello nazionale, cambiamenti significativi della normativa di carattere previdenziale che possano influire in maniera negativa sul possesso dei requisiti necessari per il raggiungimento del diritto a pensione o sulla determinazione dell’entità del trattamento pensionistico.

 

Art. 2
Requisiti necessari per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

  1. La richiesta della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro può essere effettuata dai dirigenti comunali con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che alla data di cessazione dal servizio possano far valere una anzianità di almeno 5 anni di servizio, nella qualifica dirigenziale e che non abbiano compiuto i limiti di età previsti dalla vigente normativa o dal Regolamento Organico per il collocamento a riposo.

 

Art. 3
Limitazioni

  1. I dirigenti comunali che usufruiranno della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non potranno essere riassunti in servizio a nessun titolo ne potranno essere richieste loro prestazioni di tipo professionale.
  2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non sarà ammessa per quei dirigenti che abbiano già maturato i requisiti necessari per la pensione di vecchiaia (limiti di età o anzianità contributiva previsti dalla normativa o dal Regolamento Organico).

 

Art. 4
Indennità Supplementare

  1. I dirigenti che, in possesso dei requisiti prescritti, accederanno alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, hanno diritto ad un’indennità supplementare nel rispetto di quanto indicato dall’art. 17 del C.C.N.L..
  2. L’importo lordo dell’indennità supplementare viene determinato moltiplicando i seguenti fattori riferiti a:

 

Art. 5
Corresponsione dell’indennità supplementare

  1. L’indennità supplementare viene corrisposta ai dirigenti aventi titolo, in un’unica soluzione, il 6° mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione dal servizio.
  2. Non si applica alla presente procedura la normativa sul preavviso prevista dal C.C.N.L. .


Art. 6
Verifica periodica

  1. L’Amministrazione Comunale Provvederà periodicamente, di concerto con le Organizzazioni Sindacali, alla verifica sull’applicazione di tale istituto.


Art. 7
Sospensione dagli incarichi dirigenziali
(introdotto con delibera 386 del 26.6.2007)

  1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del CCNL del 22.02.06 relativamente all’art. 23ter, comma 4 del CCNL del 10.04.1996, può trovare applicazione la stessa disciplina prevista per la risoluzione consensuale, di cui all’art. 17 del CCNL del 23.12.1999, anche ai dipendenti sospesi dagli incarichi dirigenziali prima della scadenza del periodo di due anni di sospensione.
  2. Ferma quindi restando la disciplina della risoluzione consensuale, nel caso di dirigente sospeso dal servizio, l’importo dell’indennità supplementare di cui all’art. 4 è elevato sino a 36 mensilità, non pensionabile e non utile ai fini del trattamento di fine servizio e ai fini del trattamento di fine rapporto ed è determinato in relazione al numero delle mensilità relative all’età anagrafica del dipendente e agli anni utili a pensione come indicato nella tabella B) allegata.


-----oooOooo-----


Tabella A)

TABELLA DELLE MENSILITA’ DI RETRIBUZIONE DA ASSEGNARE PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ SUPPLEMENTARE

 
 
 
IN BASE ALL’ETA’ ANAGRAFICA
IN BASE ALL’ANZIANITA’ PENSIONABILE
mensilità
mensilità
Fino a 57 anni 
12
Fino a 35 anni 
12
Da oltre 57 anni a 58 anni 
11
Da oltre 35 anni a 36 anni 
11
Da oltre 58 anni a 59 anni
10
Da oltre 36 anni a  37 anni  
10
Da oltre 59 anni a 60 anni 
9
Da oltre 37 anni a  38 anni  
9
Da oltre 60 anni a 61 anni
8
Da oltre 38 anni a  39 anni  
8
Da oltre 61 anni a 62 anni
7
Da oltre 39 anni a  40 anni  
7
Da oltre 62 anni a 63 anni
6
   
Da oltre 63 anni a 64 anni 
5
   
Da oltre 64 anni a 65 anni 
4
   

Tabella B)

TABELLA DELLE MENSILITA’ DI RETRIBUZIONE DA ASSEGNARE PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ SUPPLEMENTARE AI SENSI DELL’ART. art. 13 CCNL del 22.02.06 relativamente all’art. 23ter, comma 4 del CCNL del 23ter, comma 4 CCNL del 10.04.96

 
 
 
IN BASE ALL’ETA’ ANAGRAFICA
IN BASE ALL’ANZIANITA’ PENSIONABILE
mensilità
mensilità
Fino a 57 anni 
18
Fino a 35 anni 
18
Da oltre 57 anni a 58 anni 
17
Da oltre 35 anni a 36 anni 
17
Da oltre 58 anni a 59 anni
16
Da oltre 36 anni a  37 anni  
16
Da oltre 59 anni a 60 anni 
15
Da oltre 37 anni a  38 anni  
15
Da oltre 60 anni a 61 anni
14
Da oltre 38 anni a  39 anni  
14
Da oltre 61 anni a 62 anni
13
Da oltre 39 anni a  40 anni  
13
Da oltre 62 anni a 63 anni
12
   
Da oltre 63 anni a 64 anni 
11
   
Da oltre 64 anni a 65 anni 
10
   


 

Allegato n. 3

Art. 1- Principi – Ambito di applicazione

Il comune utilizza e valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne. L’affidamento di incarichi professionali esterni di studio, ricerca e consulenza è finalizzato ad acquisire dall’esterno contributi professionali di alta qualificazione che contribuiscano alla crescita complessiva delle professionalità interne su tematiche di particolare rilevanza, complessità o innovative.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, sulla base di contratti di prestazione d’opera stipulati ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile e alle disposizioni ad esso seguenti.

Il presente Regolamento non si applica agli incarichi inerenti i LL.PP., ovvero altri settori e materie, in relazione ai quali vige apposita disciplina. Non si applica altresì alle collaborazioni meramente occasionali che richiedono, per la natura della prestazione, un rapporto ‘’intuitu personae’’ con compensi equiparabili ad un rimborso spesa.

Parimenti non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio, in considerazione della natura strettamente fiduciaria dell’incarico.

Restano ferme le norme del D.Lgs.163/2006 per l’affidamento dei servizi da esso disciplinati.

 

Art. 2 - Programmazione

Al fine di promuovere la migliore valutazione e la massima pubblicità delle necessità relative all’acquisizioni di professionalità esterne mediante il conferimento di incarichi, il Comune effettua la programmazione delle attività e degli incarichi collegati.

Per l’affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza è predisposto un apposito programma, approvato dal Consiglio Comunale di norma in correlazione al bilancio di previsione.

Per gli altri incarichi la programmazione viene effettuata entro il termine di approvazione del P.E.G. ed è contenuta nello stesso documento.

Alla predisposizione del programma provvede il Direttore Generale, sentite le varie direzioni interessate che predispongono la proposta in raccordo con i rispettivi assessorati.

Modifiche ed integrazioni alla programmazione possono essere effettuate in correlazione alle variazioni di bilancio o di P.E.G. in relazione al manifestarsi di esigenze non previste al momento della programmazione iniziale.

Il limite di spesa per incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazioni è fissato annualmente con apposita deliberazione di Giunta ed assume quale limite la spesa prevista a tale titolo nell’esercizio finanziario precedente, come desumibile da apposito provvedimento riepilogativo. A fronte di specifiche ed eccezionali esigenze connesse ai programmi di attività dell’ente, tale limite può essere superato con apposito provvedimento della Giunta, che motivi in merito alle esigenze di cui sopra.

Nelle more dell’adozione del provvedimento relativo alla fissazione del tetto di spesa annuale, il limite rimane fissato dall’ultima deliberazione adottata.

Non sono computati in detto limite eventuali ed ulteriori fondi appositamente attribuiti da altri enti e organismi o contenuti in programmi europei.

 

Art. 3 - Pubblicità

Del programma di cui all’art 2 e delle sue variazioni viene data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito dell’Ente degli atti di approvazione. Parimenti è garantita la pubblicità dell’ulteriore programmazione contenuta nel P.E.G. e dei singoli affidamenti, mediante pubblicazione nella sezione Atti e Delibere del sito istituzionale del Comune, dei rispettivi atti approvativi. Gli atti di affidamento, oltre all’adeguata motivazione delle ragioni del conferimento, dovranno contenere nominativo, oggetto e importo di cui si prevede l’erogazione.

 

Art. 4 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali ad esperti

Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l’amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

  1. inesistenza, all’interno dell’organizzazione dell’ente, di figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico;
  2. esigenze temporanee o eccezionali che rendano impossibile far fronte all’incarico con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro, da accertare e motivare esaurientemente in relazione ai programmi approvati dall’amministrazione.

Art. 5 – Accertamento delle condizioni per la utilizzazione delle risorse interne

Nella predisposizione della programmazione viene effettuata una prima verifica sulla impossibilità per la Direzione proponente di svolgere al suo interno l’attività prevista e sulla improcrastinabilità della stessa.

Ai fini della verifica della presenza nell’organico dell’ente delle necessarie figure professionali, qualora la professionalità occorrente sia riconducibile alle competenze delle direzioni dell’ente aventi funzioni di supporto specialistico ai sensi del precedente art. 8 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, deve essere preliminarmente effettuata una ricognizione presso tali Direzioni.

Qualora la professionalità occorrente non sia riconducibile alle competenze delle Direzioni di supporto specialistico, la Direzione che necessita dell’incarico verifica la presenza in organico delle necessarie figure professionali nell’ambito della Direzione stessa..

In entrambi i casi l’inesistenza della professionalità occorrente si intende accertata qualora tale professionalità non sia presente nell’organico ovvero qualora, pur essendo presente, i dipendenti che la possiedono siano adibiti a mansioni diverse dalle quali non possono essere distolti senza pregiudicare il corretto funzionamento dei servizi.

Dell’accertamento si dà atto nella determinazione d’incarico.

 

Art. 6 – Selezione degli esperti

L’amministrazione promuove la ricerca della migliore qualificazione specifica rispetto all’incarico da affidare, applicando i principi di efficienza, efficacia ed economicità ed attuando procedure comparative che consentono di selezionare il migliore soggetto disponibile.

L’effettuazione della procedura avviene nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Di norma l’amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi da pubblicare all’Albo pretorio e sul sito internet dell’ente per almeno 15 giorni, nei quali sono evidenziati:

  1. la professionalità ed esperienza richiesta;
  2. l’oggetto e le modalità di realizzazione dell’incarico;
  3. la sua durata o il tempo previsto per lo svolgimento;
  4. il valore stimato dell’incarico;
  5. il tipo di rapporto per la formalizzazione dell’incarico;

L’amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, le proposte operative, le proposte economiche (ed eventualmente i tempi di realizzazione) sulla base dei criteri prestabiliti nell’avviso stesso.

Qualora l’incarico professionale da conferire abbia un valore inferiore a euro 40.000, la Direzione competente può inviare, in luogo dell’avviso di selezione, una lettera d’invito contenente gli elementi di cui al comma 3 ad almeno 3 soggetti (se sussistono in tale numero soggetti idonei) individuati dalla Direzione stessa, in possesso dei requisiti che li rendono idonei a svolgere l’incarico.

Per la valutazione dei curricula, il Dirigente può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche interdirezionale, composta da Dirigenti e/o Funzionari, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.

Art. 7 – Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, l’amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta quando ricorrano una o più delle seguenti situazioni:

    1. quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui all’articolo precedente a patto che non vengano modificate le condizioni previste nell’avviso di selezione o nella lettera di invito;
    2. in caso di particolare urgenza, non dipendenti da cause imputabili all’Amministrazione, da motivare dettagliatamente nell’atto di affidamento, come ad esempio per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall’unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l’esperimento di procedure comparative;
    3. per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o scientifica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
    4. per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l’esperimento di procedure comparative di selezione;
    5. per incarichi il cui importo, al netto dell’IVA, se dovuta, sia inferiore a Euro 20.000;
    6. per servizi complementari, non compresi nel programma o nel progetto iniziale, che, a seguito di circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione del servizio e nel rispetto di tutte le condizioni di cui all’art.57 co.5, lett. a) del d. l.vo 163/06.
    7. per nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati al soggetto originariamente incaricato mediante le procedure comparative di cui al precedente art. 6, nel rispetto di tutte le condizioni di cui all’art.57 co.5, lett. b) del d. l.vo 163/06.

In tutte le ipotesi di cui alle precedenti lettere dal curriculum del soggetto scelto deve risultare in modo inequivocabile la sua attitudine ad assumere l’incarico in relazione all’oggetto stesso.

Art. 8 – Principio di rotazione

Per gli incarichi di cui all’articolo precedente e all’ultimo comma dell’art. 6 si applica il principio di rotazione.

Art. 9 – Formalizzazione dell’incarico

L’amministrazione formalizza l’incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l’incaricato/collaboratore.

Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l’indicazione dettagliata:

  1. dell’oggetto dell’incarico con indicazione degli obiettivi da raggiungere e delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;
  2. della durata, commisurata all’entità del progetto;
  3. del luogo;
  4. del compenso della collaborazione e delle modalità di corresponsione
  5. l’individuazione del responsabile del procedimento con il quale l’incaricato dovrà correlarsi.

In ogni caso il compenso deve essere dichiarato congruo dal Responsabile del procedimento.

 

Art. 10 - Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico

Il Dirigente competente o il Responsabile del procedimento verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.

Il Dirigente competente o il Responsabile del procedimento accerta, altresì, il buon esito dell’incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall’incaricato e dei risultati ottenuti.

Qualora i risultati non siano conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente competente o il Responsabile dl procedimento può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero può risolvere il contratto

 

Art. 11 - Docenze e Elenchi di professionisti

Ai contratti di lavoro del personale docente della scuola, ivi compresi quelli riferibili alle scuole riconosciute paritarie gestite dagli Enti locali, continuano ad applicarsi le norme specifiche previste dal D.lgs n. 297/94 e le disposizioni previste dalla specifica disciplina contrattuale vigente.

In attesa della definizione della riorganizzazione del servizio comunale di formazione professionale, in relazione alle peculiarità dell’attività didattica, in particolare laddove la stessa rivesta un preminente contenuto teorico-pratico, tale da qualificare la capacità del formatore con preminente valore all’esperienza e all’abilità pratica dello stesso, possono essere attribuiti incarichi di natura professionale prescindendosi dalla specializzazione universitaria per periodi limitati e comunque non eccedenti la durata dei corsi.

Per gli incarichi di docenza le direzioni interessate possono costituire elenchi aperti di professionisti che si siano dichiarati disponibili a collaborare con l’Amministrazione.

L’atto con il quale si provvede alla costituzione dell’elenco è pubblicato in rete civica in apposita sezione del profilo della committenza, così come l’elenco stesso una volta formato, è aggiornato con cadenza almeno annuale.

In tali casi le direzioni curano altresì la massima semplificazione della documentazione per l’iscrizione e l’uniformazione della raccolta dei dati, procedendo successivamente alle verifiche necessarie nei confronti dei soggetti destinatari di effettivi incarichi.

 

 

Art. 12 - Disposizioni finali e di rinvio

Il presente regolamento integra il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa.