La Giunta per l’ esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo in materia di mobilità sostenibile nelle aree urbane, attribuite dalla normativa al Sindaco, può costituire apposito ufficio posto alle proprie dirette dipendenze ai sensi dell’ art.. 90 TUEL (D. Lgs 18.8.200 n. 267).Lo svolgimento delle funzioni sarà disciplinato in apposito atto organizzativo.
Titolo II
Competenze dei responsabili delle strutture e procedure
di pianificazione gestionale
Art. 12 - Qualifica dirigenziale ed Albo dei dirigenti
-
La qualifica di dirigente è unica.
-
I dirigenti preposti alle strutture di massima dimensione
assumono la denominazione di "Direttore".
-
Ai dirigenti sono affidati incarichi di direzione di Servizi,
di Uffici Tematici e di Progetto e di Staff.
-
A fini conoscitivi e di trasparenza per l'attribuzione degli
incarichi dirigenziali, è istituito presso la Segreteria Generale
l'Albo dei dirigenti comunali, corredato dai curricula professionali, aggiornati
annualmente.
Art. 13 - Competenze dirigenziali
-
I Dirigenti, sono direttamente responsabili della traduzione
in termini operativi degli obiettivi individuati dagli Organi di governo
dell'Ente - alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria
e di analisi e con autonome proposte - e della correttezza amministrativa
e della efficienza della gestione.
-
I Dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla
legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, godono di autonomia e responsabilità
nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da
essi diretta - adottando le misure e gli atti di gestione dei rapporti
di lavoro - e nella gestione delle risorse loro assegnate.
-
Ciascun Direttore è responsabile, nei termini e
per l'ambito di competenza previsti dal presente regolamento, del raggiungimento
degli obietti della propria Direzione. A tale scopo il Direttore sovrintende
e coordina l'attività dei Dirigenti della propria Direzione, assumendo
altresì la responsabilità della gestione complessiva del
personale della propria Direzione, fatte salve le competenze dei Dirigenti
di Uffici e Servizi di cui all'art. 14 e quanto previsto dal 4° comma
dell'Art.11 per quanto concerne gli uffici di progetto e tematici.
Compete al Direttore, nell'ambito della dotazione
organica della rispettiva struttura di massima dimensione, l'assegnazione
del personale ai Servizi e agli Uffici in sede di predisposizione del P.E.G.,
di concerto con i Dirigenti, nonché le direttive sulla gestione
del personale assegnato anche al fine di assicurare una uniforme e corretta
applicazione degli istituti del rapporto di lavoro avuto riguardo alla
contrattazione collettiva.
Compete altresì l'esercizio, in caso di inerzia
e previa diffida comunicata anche al Direttore Generale , del potere sostitutivo
in riguardo ai Dirigenti della propria struttura. Analogo potere è
esercitato dal Direttore Generale in caso di inerzia del Direttore della
struttura di massima dimensione. Di ciò è data comunicazione
al Sindaco.
-
I Dirigenti esercitano la gestione finanziaria tecnica
ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione
delle risorse umane, finanziarie strumentali assegnate e, in particolare,
assolvono ai compiti indicati dalle lettere da a) a h) dell'art. 51, comma
3°, dalla L. 142/90 e successive modificazioni e integrazioni.
Ai Dirigenti spetta l'adozione di tutti gli atti e
provvedimenti amministrativi nonché di ogni altro atto gestionale
per le materie di propria competenza in relazione alle strutture cui sono
preposti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.
Con apposito atto di Giunta sarà effettuata
la sistematica ricognizione di tali atti gestionali
-
Nell'ambito delle materie di propria competenza i Dirigenti
direttori delle strutture di massima dimensione ed i Dirigenti individuano
i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento
procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi.
-
I Direttori delle strutture di massima dimensione
gestiscono,
nei termini di cui all'art. 3, comma 3°, le relazioni sindacali
per le materie di competenza nell'ambito dei criteri di armonizzazione
delle relazioni sindacali sulla base di quanto stabilito dal contratto
di lavoro e dalla contrattazione decentrata.
-
I Direttori delle strutture di massima dimensione di concerto
con i Dirigenti per i Servizi e gli Uffici cui sono preposti,
determinano
l'orario di servizio, l'orario di apertura degli uffici al pubblico, in
base alle direttive emanate dal Sindaco, nonché l'orario di lavoro
del personale.
-
I Dirigenti degli Uffici tematici e di progetto esercitano
le funzioni di cui al presente articolo salvo, per quanto concerne le funzioni
di programmazione, quanto riservato ai Direttori delle Direzioni di cui
fanno parte in conformità di quanto previsto dal 4° comma dell'art.11.
Art. 14 – Competenze dei dirigenti responsabili
dei Servizi
-
I Dirigenti dei Servizi sono responsabili del conseguimento
degli obiettivi assegnati ai Servizi stessi. Essi curano l'attuazione dei
programmi e progetti loro assegnati secondo le previsioni del P.E.G. nei
termini di cui all'art. 15 bis esercitando i poteri di gestione delle risorse
loro assegnate ed adottando tutti gli atti e provvedimenti amministrativi
afferenti la gestione di competenza del proprio Servizio, ad esclusione
degli atti di particolare rilevanza e complessità che ciascun Direttore
ritenga di riservarsi in via generale e complessiva.
-
Ferma restando la responsabilità complessiva dei Direttori
per il raggiungimento dei risultati delle rispettive strutture di massima
dimensione, spetta ai Dirigenti dei Servizi, nell'ambito delle
competenze loro assegnate e nel rispetto delle direttive formulate dai
rispettivi Direttori nell'esercizio delle loro funzioni di sovraintendenza
e coordinamento, l'individuazione di apposito programma di attività
per il raggiungimento degli obiettivi dei Servizi stessi.
Art. 14 bis – Compiti delle P.O.
(aggiunto con delibera G.M. 728 del 24/07/01 e integrato
con delibera G.M. 998 del 6/11/01)
Per l’esercizio delle funzioni e compiti di cui
all’art. 9 bis, spettano alle P.O. l’adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi, nonché degli atti di gestione ivi compresi l’assunzione
di impegni di spesa e quelli di gestione delle risorse organizzative assegnate,
così come indicato nell’atto di organizzazione di cui allo stesso
articolo, conferendo le necessarie deleghe per gli atti e provvedimenti
di competenza.
Spetta altresì alle P.O. la determinazione a contrattare,
su cui deve essere richiesto il visto del Direttore, ovvero del Dirigente
del Servizio nel quale la P.O. è compresa, in ordine alla conformità
con gli indirizzi che regolano l’attività gestionale.
Art. 15 – Competenze dei funzionari
(modificato con delibera G.M. 728 del 24/07/01)
-
Ai funzionari preposti alla responsabilità di unità
operativa complessa spettano i relativi compiti di natura organizzativa
e gestionale, finalizzata al raggiungimento di obiettivi determinati, nel
rispetto delle attribuzioni date dal Direttore, ovvero dal Dirigente del
Servizio in cui l’unità operativa è ricompressa.
-
I funzionari, nei limiti delle determinazioni assunte dai
dirigenti, possono essere delegati alla firma di atti predeterminati. Essi
concorrono alla formulazione dei programmi dei Servizi, degli Uffici e
delle Direzioni e sono responsabili dei procedimenti di competenza dell'Unità
Operativa.
-
I funzionari possono essere preposti in posizione di staff
funzionale.
ART. 15 bis – Procedure relative alla programmazione
e pianificazione gestionale
-
Ai fini della predisposizione del Bilancio,del P.E.G.,
della Relazione Previsionale e Programmatica e sulla scorta degli indirizzi
della Giunta e dell’Assessore di riferimento, il Direttore di ciascuna
delle strutture di massimo livello, con la partecipazione dei Dirigenti
dei Servizi e degli Uffici Tematici e di Progetto compresi (per gli aspetti
programmatori) nella Direzione stessa, provvede alla definizione della
proposta concernente gli obiettivi di gestione e la individuazione del
fabbisogno delle relative dotazioni finanziarie, umane e strumentali, nonché
la tempificazione del relativo programma operativo di attività.
-
Il Direttore provvede, altresì, a formulare la
proposta di articolazione del P.E.G. per centri di responsabilità
gestionale nel rispetto delle competenze delle strutture di livello dirigenziale.
-
Le proposte sono assoggettate alle procedure di formazione
e definizione del Bilancio e del P.E.G. previste dal regolamento di contabilità,
fermo il rispetto delle norme di organizzazione del presente regolamento.
Il Direttore Generale nel procedimento di definizione del P.E.G., da concordare
in contraddittorio con i Direttori, si avvale delle Direzioni preposte
alla programmazione finanziaria, all'Organizzazione e alle Nuove Infrastrutture.
-
Il Direttore di ciascuna struttura di massima dimensione,
nell’esercizio della sua funzione di direzione e di controllo in merito
agli obiettivi da realizzare da parte della propria Direzione, provvede
ai necessari correttivi ed adeguamenti sul riparto delle risorse tra i
centri di responsabilità di concerto con i Dirigenti interessati.
Gli interventi dovuti a necessità sopravvenute
che richiedono una variazione agli obiettivi ed in ordine alle risorse
ed alla loro assegnazione sono adottati con gli stessi criteri previsti
per la formazione ed approvazione del P.E.G.
-
Il Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta contiene
il riferimento per la valutazione, nei termini di cui all'art. 22 della
responsabilità dirigenziale. I Dirigenti sono tenuti altresì
a fornire, secondo le modalità definite dalla Giunta, periodici
consuntivi dell'attività svolta.
Titolo III
Attribuzione delle funzioni dirigenziali
Art. 16 – Conferimento incarichi dirigenziali
(modificato con delibera 71 del 20.2.2007)
-
Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono conferiti
ai dirigenti, tenendo conto delle attitudini e delle capacità professionali,
valutate anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenti posizioni
di lavoro, con riferimento alla natura ed alle caratteristiche delle strutture
da dirigere e dei programmi da realizzare, applicando, ove possibile,
il criterio della rotazione.
-
Gli incarichi di funzioni dirigenziali hanno durata
non
inferiore a due anni e non superiore a tre anni fatte salve le specificità
da indicare nell'atto di affidamento, e terminano comunque con la fine
del mandato amministrativo. Essi sono rinnovabili e sono revocabili
nei casi e con le modalità successivamente indicate.
-
Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione
sono affidati dal Sindaco, con provvedimento motivato, sentito il
Direttore generale. Quello previsto per l'Ufficio del Consiglio è
attribuito dal Sindaco d'intesa con il Presidente del relativo Organo.
-
L’incarico di direzione dei Servizi e degli Uffici Tematici
e di Progetto e di staff sono attribuiti dal Sindaco con provvedimento
motivato, su proposta del Direttore Generale sentito il Direttore della
Direzione o dell’Ufficio cui appartiene il servizio o a cui è
ricondotto l'ufficio tematico o di progetto.
-
Sono definiti contrattualmente per ciascun incarico, l’oggetto,
gli obiettivi da conseguire, la durata dell’incarico affidato, salvo i
casi di revoca di cui all’articolo 19.
-
I criteri generali per il conferimento degli incarichi sono
oggetto di preventiva informazione alle OO.SS.
- Il Sindaco, per finalità organizzative connesse ad una migliore gestione del contenzioso relativo alle contravvenzioni al Codice della Strada, può attribuire con apposita ordinanza, assunta ai sensi degli artt. 34, lett. F, e 35 dello Statuto, l’ incarico di rappresentanza e difesa dell’ Ente – limitatamente al predetto contenzioso – ai Dirigenti con funzioni di Comandante e Vice–Comandante, che siano in possesso dei requisiti professionali per l’ iscrizione all’ Albo Speciale degli Avvocati, ai sensi dell’ art. 3, ultimo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n,1578. La suddetta ordinanza dovrà altresì disciplinare sia la notifica di tutti i ricorsi in materia di contravvenzioni direttamente al Comando dei VV.UU., sia il finanziamento e relativa liquidazione da parte del Comando medesimo delle somme liquidate in sentenza a favore dei soggetti ricorrenti. Resta inteso che, per tale specifica loro attività, i predetti Dirigenti risponderanno direttamente al Direttore della Direzione Avvocatura.
Art. 17 - Altri incarichi dirigenziali
-
Ai dirigenti, ai quali non sia stata attribuita direzione
di struttura, possono essere conferiti dal Sindaco con provvedimento motivato,
su proposta del Segretario Generale e del Direttore Generale,
incarichi di durata predeterminata per lo svolgimento di funzioni ispettive,
di consulenza, di studio, di ricerca e di progettazione.
-
Durante lo svolgimento di detti incarichi, tali dirigenti
fanno riferimento, per gli aspetti organizzativi, alla Direzione Generale.
Art. 18 - Dirigenti o di alta specializzazione con rapporto di lavoro a tempo
determinato
(all' interno della dotazione organica)
(modificato con delibera 71 del 20.2.2007)
-
Incarichi dirigenziali per la copertura di posti all'interno
della dotazione organica possono essere conferiti dal Sindaco anche con
contratti a tempo determinato entro il limite del 5% del totale della dotazione
organica dei dirigenti, ivi compresi il Direttore Generale ed il Segretario
Generale, a coloro che abbiano i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire secondo l'Ordinamento profili professionali del Comune, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale culturale
e scientifica secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 29/93, art. 19, comma
6), come modificato dal D.Lgs. 80/98. Non si computano gli incarichi
temporanei per sopperire ad esigenze del tutto straordinarie.
-
Detti contratti non possono avere durata superiore al mandato
elettivo del Sindaco.
-
Il trattamento economico equivalente a quello previsto dai
vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli
enti locali, può essere integrato con provvedimento della Giunta
di una indennità ad persona, commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
-
Il conferimento di detti incarichi, preceduto dalla pubblicazione
di un avviso pubblico, è disposto dal Sindaco, previo espletamento
di una selezione operata da una Commissione nominata dal Sindaco stesso
e previa deliberazione della Giunta Comunale.
- Laddove per il posto da ricoprire mediante contratto a tempo determinato di cui all’ art. 110, commi 1 e 2 del TUEL, sia richiesta una "alta specializzazione" che comporti specifica competenza, professionalità ed esperienza maturata, anche nella qualifica dirigenziale, in virtù di rapporti anche pregressi, (con preferenza nell’ ambito dei servizi comunali o nell’ ambito delle società partecipate del Comune di Firenze), di analogo contenuto professionale rispetto all’ incarico che si intende conferire, è facolta dell’ Amministrazione, in tal caso previa delibera di Giunta, sottoporre al Sindaco la singola candidatura.
- Ove incarichi dirigenziali o di alta specializzazione siano conferiti ai dipendenti del Comune, gli stessi sono collocati in aspettativa senza assegni.
Art. 18/bis- Dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato
(al di fuori della dotazione organica)
(modificato con delibera 71 del 20.2.2007)
- Incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato possono altresì essere conferiti dal Sindaco con le stesse modalità di cui al precedente articolo 18
commi da 1 a 4 e comma 6, per il perseguimento di specifici obiettivi e lo svolgimento di determinati compiti al di fuori della dotazione organica, ed entro il limite del 5% del totale della dotazione organica dei dirigenti ivi compresi il Segretario Generale e il Direttore Generale.
- L'elenco degli incarichi di cui agli articoli 18 e 18/Bis, ed i relativi costi sono annualmente pubblicati in rete civica.
- Non si computano gli incarichi temporanei per sopperire ad esigenze del tutto straordinarie.
Art. 18/ter - Proroga rapporti di lavoro dirigenziali a tempo determinato
(introdotto con delibera G.M. 265 del 25/05/2004, modificato con delibera 71 del 20.2.2007)
Gli incarichi dirigenziali o alta specializzazione a tempo determinato, di cui agli artt. 18 e 18 bis del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che hanno termine con la data di scadenza del mandato elettorale del Sindaco, sono prorogati, con provvedimento del Sindaco, per un periodo massimo di sei mesi per consentire alla Amministrazione entrante di adottare le decisioni in merito alla copertura di tali posti.
Art. 19 - Revoca di incarichi dirigenziali
(modificato con delibera 71 del 20.2.2007)
Gli incarichi di direzione o alta specializzazione possono essere revocati anticipatamente, con provvedimento del Sindaco congruamente motivato sentita la Giunta, su proposta del Direttore Generale:
- in caso di grave inosservanza dei doveri d’ufficio e delle direttive impartite dall’Amministrazione;
- per ripetute valutazioni negative;
- per motivate ragioni di carattere organizzativo e produttivo.
Qualora la revoca avvenga per i motivi di cui al punto a) del comma precedente il Dirigente entro e non oltre 15 giorni dalla contestazione dell’addebito, può richiedere che sia attivato il contraddittorio, presentando le sue controdeduzioni scritte o chiedendo che sia fissato entro detto termine, uno specifico incontro alla presenza del Direttore Generale, nel corso del quale può farsi assistere da persona di sua fiducia o dalle rappresentanze sindacali. Trascorso inutilmente detto termine, ovvero nel caso in cui le giustificazioni scritte o quelle verbali espresse nell’incontro non siano risultate valide, il Sindaco, valutate le proposte del Direttore Generale, adotterà i provvedimenti conseguenziali.
Nei casi in cui al punto b) del comma 1 la valutazione di dette situazioni dovrà avvenire con i sistemi e le garanzie determinate dal D.Lg. n. 286/99 in quanto non derogate dal presente regolamento. Il Dirigente, ricevuta la comunicazione di una valutazione negativa da parte del nucleo di valutazione, può attivare, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, un contraddittorio con il Nucleo di Valutazione nel corso del quale può farsi assistere da persona di sua fiducia o dalle rappresentanze sindacali.
L’Amministrazione, nel caso si verifichino gravi situazioni che richiedano un urgente intervento, può effettuare – anche se non in presenza di ripetute valutazioni di cui al punto b) del comma 1 – lo spostamento del Dirigente ad altro incarico preferibilmente di pari livello. Qualora ciò non sia possibile od opportuno, della questione sarà investito il Nucleo di Valutazione.
Nei casi di cui ai commi 2 e 3 l’Amministrazione può assegnare ad altro incarico il Dirigente a cui viene contestato l’addebito senza che in questa fase vi sia alcun pregiudizio per il trattamento economico, compresa la retribuzione di posizione. Qualora la contestazione risultasse valida dopo le procedure di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione può revocare l’incarico e attribuire un incarico di livello dirigenziale inferiore. L’assegnazione all’incarico di livello inferiore non può avere durata superiore ai due anni. Trascorso detto periodo il Dirigente medesimo dovrà essere riassegnato ad un incarico di livello dirigenziale corrispondente a quello a suo tempo revocato.
Nel caso di particolare gravità concernente l’inosservanza di direttive impartite dagli organi dell’ente o di ripetuta valutazione negativa, il Dirigente, previa contestazione e contraddittorio nei modi e tempi di cui al comma 2, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi, di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo comunque non inferiore a due anni.
I provvedimenti di cui al comma 6, sono adottati previo conforme parere del Comitato dei garanti di cui all’art. 21, comma 3, del D.Lg. n. 29/93 da costituire con specifico atto del Sindaco. Il parere viene reso entro trenta giorni della richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde da tale parere. Il Comitato dura in carica tre anni.
Nel caso in cui si verifichino gravi situazioni per cui risulti immediatamente incompatibile la permanenza del dirigente nella posizione assegnata, il Sindaco senza alcun pregiudizio per il trattamento economico, compresa la retribuzione di posizione, può assegnare temporaneamente, in attesa dell’attivazione della procedura prevista per la specifica situazione il Dirigente ad altro incarico.
I criteri generali per la revoca degli incarichi sono oggetto di preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali.
Art. 19 bis – Recesso dal rapporto di lavoro
-
L’Amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro
secondo le disposizioni del Codice civile e dei Contratti Collettivi, previo
conforme parere del Comitato dei Garanti di cui al comma 7 dell’art. 19,
espresso secondo le modalità nelle forme da detto comma previste.
-
Qualora il recesso sia determinato da giusta causa ai sensi
dell’art. 2119 del Codice civile nelle more dell’acquisizione del parere
di cui al primo comma, l’Amministrazione può disporre la sospensione
del Dirigente in via cautelare dal servizio e dalla retribuzione.
Art. 19 ter – Risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro
(introdotto con delibera G.M. 259 del 20/03/2/01)
L’ente o il dirigente possono proporre all’altra
parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro secondo la disciplina
di cui all’allegato n. 2 del presente regolamento.
Art. 20 - Graduazione delle strutture dirigenziali
(modificato con delibera 386 del 26.6.2007)
-
Le strutture dirigenziali (Uffici, Direzioni, Servizi, Strutture
speciali) sono graduate, anche ai fini dell'attribuzione del trattamento
economico di posizione spettante ai dirigenti preposti alle stesse, nominati
in base all'art. 16, in funzione di uno o più dei seguenti parametri
di riferimento:
- collocazione nella struttura
- complessità organizzativa
- responsabilità gestionali interne ed esterne
.
-
La graduazione delle suddette strutture è deliberata
dalla Giunta, previa concertazione con le OO.SS. dei criteri generali e
dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità.
-
Il sistema di graduazione delle suddette strutture è
aggiornato ogni qualvolta si determinino modifiche rilevanti riguardanti
la distribuzione delle responsabilità, l'assegnazione delle risorse,
i compiti ed il grado di autonomia.
Art. 21 - Graduazione delle posizioni dirigenziali
di staff
(soppresso)
Art. 22 - Sistema di valutazione dei dirigenti
-
L'Amministrazione, in coerenza con le disposizioni legislative
e con quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi, adotta un
sistema di valutazione dei dirigenti teso a misurarne le prestazioni lavorative
e le competenze organizzative.
-
Previa concertazione con le OO.SS. circa i criteri generali
di valutazione, anche con riferimento al procedimento ed ai tempi di adempimento,
la Giunta approva il sistema di valutazione e le relative metodologie.
-
La valutazione dei dirigenti, che ha periodicità
annuale, spetta al Sindaco che si avvale del Nucleo di valutazione nominato
dalla Giunta. Detto Nucleo è composto dal Direttore Generale, dal
Segretario Generale e da tre membri esterni esperti in tecniche di valutazione,
di cui uno designato dai dirigenti. Il nucleo di valutazione, allorché
procede alla valutazione dei responsabili dei servizi, degli uffici tematici
e di progetto e di staff, deve acquisire il parere del direttore sovraordinato
a cui sono ricondotte ai sensi del 3° comma dell'art.11.
-
Il sistema di valutazione si basa su meccanismi e strumenti
di monitoraggio che tengano conto dei risultati del controllo di gestione,
delle capacità manageriali e della convergenza dei comportamenti
e degli atteggiamenti nei confronti dei principi e dei criteri organizzativi
risultanti dal presente regolamento.
-
Il procedimento di valutazione è ispirato ai principi
della diretta conoscenza del valutato da parte del valutatore e della partecipazione
del valutato al procedimento. Il sistema di valutazione è partecipato
ai dirigenti prima dell'inizio del periodo di riferimento.
Art. 23 - Il controllo di gestione
-
In coerenza con le disposizioni legislative in materia,
l'Amministrazione si avvale di un sistema di controllo di gestione finalizzato:
-
a consentire la verifica delle scelte di programmazione
e delle azioni conseguenti, attraverso il costante monitoraggio del rapporto
tra i risultati ottenuti e gli obiettivi prefissati;
-
a perseguire obiettivi di maggiore efficacia, efficienza
ed economicità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera
Amministrazione e alle singole strutture organizzative, anche con tempestivi
interventi di correzione, con riferimento al rapporto costo-risultati.
-
Al fine di perseguire gli scopi di cui sopra, l'Amministrazione
si avvale di:
-
apposita articolazione organizzativa, con funzioni di
consulenza e raccordo nei confronti di tutta la struttura, posta organizzativamente
all'interno della Direzione Generale;
-
apposite attività poste in ciascuna struttura di
massima dimensione.
-
Il Direttore Generale, con proprio atto organizzativo,
stabilisce le modalità di raccordo tra le attività di controllo
di gestione decentrate e l'articolazione organizzativa centrale.
Art. 24 - Modalità di assunzione all’impiego
-
La Giunta Comunale su proposta del Direttore Generale
e del Segretario Generale, sentiti i Direttori, disciplina con apposito
regolamento, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti
di accesso ed ogni altro aspetto afferente i procedimenti concorsuali e
di selezione, nel rispetto dei principi fissati dall’art. 36 del D.Lg.
n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni e formula le direttive
necessarie ai fini dell’attivazione delle forme flessibili di assunzione
e di impiego del personale di cui all’art. 36, comma 7, del D.Lg. n. 29/93
e successive modificazioni ed integrazioni.
-
La disciplina dettata dal regolamento previsto dal precedente
comma deve tenere conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva
nazionale di lavoro di cui al D.Lg. n. 29/93 e successive modificazioni
ed integrazioni e non deve, comunque, determinare disapplicazioni della
normativa della stessa contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
-
Per le assunzioni all’impiego si privilegia lo strumento
del corso concorso pubblico.
Titolo IV
Norme transitorie e finali
Art. 25 - Norme transitorie
-
A cura del Direttore di concerto con i dirigenti delle
strutture facenti parte delle rispettive Direzioni viene predisposta, nel
rispetto dei criteri generali fissati dalla Giunta ai sensi dell'art.6
comma 4 nonché di quanto previsto dal documento concernente il riassetto
organizzativo, la proposta di riassetto interno entro i termini fissati
nello stesso atto di indirizzo.
-
Nella fase transitoria si manterranno le unità
operative complesse esistenti alla data di approvazione della struttura
di cui al comma precedente che verranno fatte risultare in apposito atto
ricognitivo da adottare con provvedimento del Direttore Generale sentiti
i Direttori, informando la Giunta.
-
L'art.15 del presente regolamento sulle competenze dei
funzionari resta in vigore fino alla nuova definizione delle articolazioni
organizzative subdirigenziali nel rispetto del sistema delle relazioni
sindacali.
-
Fino alla definizione del sistema di valutazione dei dirigenti
di cui all'art.22 del presente regolamento, si applica la metodologia approvata
con deliberazione di Giunta n.3334/2964 del 10.10.97.
-
la riallocazione di funzioni e compiti che comportano
lo spostamento di strutture e personale in attuazione del piano di riassetto
organizzativo verrà effettuata con appositi e specifici atti di
organizzazione, con i quali sarà altresì disciplinata la
fase transitoria del trasferimento.
Fino a tale adozione restano confermati i compiti
e le funzioni in atto al momento dell'approvazione dell'atto generale riorganizzativo.
Titolo v
Cassa prestiti dipendenti comunali
(introdotto con delibera G.M. 998 del 6/11/01)
Art. 26 – Disciplinare per la cassa prestiti
Art. 1 – tutti i dipendenti di ruolo del comune
di Firenze che abbiano superato il periodo di prova possono inoltrare domanda
per la concessione del prestito alle condizioni stabilite dagli articoli
che seguono.
Art. 2 – il prestito non verrà concesso
a coloro i quali, per mancanze commesse, abbiano in corso un provvedimento
disciplinare ed a coloro nei cui confronti sia stata irrogata la sanzione
disciplinare della "censura" nell’anno precedente la presentazione della
domanda. Nel caso di sanzioni disciplinari più gravi, il periodo
di esclusione dal prestito è elevato a due anni.
Art. 3 – ai dipendenti che abbiano in corso una
cessione del quinto dello stipendio e/o un piccolo prestito INPDAP, non
potrà essere concesso un prestito con rata superiore ai 100 euro.
Art. 4 – i prestiti verranno concessi, nei limiti
della disponibilità di cassa, per gli importi che seguono, e saranno
ammortizzabili nel numero di quote a fianco di ciascun importo indicate:
|
importo prestito
|
numero rate
|
importo rata
|
|
€ 2.400
|
24
|
€ 100
|
|
15
|
€160
|
|
€ 1.200
|
24
|
€ 50
|
|
15
|
€ 80
|
Art. 5 – i prestiti saranno erogati al netto del
tasso scalare pari al tasso di interesse legale vigente e rimborsati tramite
ritenuta mensile sullo stipendio. Viene inoltre addebitata al richiedente
la somma fissa di 8 euro a copertura delle spese di gestione del servizio.
Nel caso di rimborso anticipato, si provvederà alla restituzione
degli interessi decorsi. Nel caso di cessazione dal servizio, il residuo
del debito verrà recuperato sull’ultimo stipendio corrisposto o,
ove ciò non fosse possibile, su qualsiasi altra cifra che a qualsiasi
titolo potrà spettare al dipendente. Qualora ancora non fosse possibile
recuperare per intero la quota residua, l’Amministrazione si riserva di
recuperare il credito con le modalità consentite dalla legge.
Art. 6 – coloro che desiderano ottenere un prestito
devono presentare domanda, redatta su apposito modulo e debitamente vistata
dal proprio Dirigente, al Servizio Amministrazione del personale, che ne
verificherà la regolarità rispetto ai criteri previsti dal
presente regolamento. Lo stesso ufficio curerà l’erogazione del
prestito con il primo stipendio utile e la trattenuta mensile a decorrere
dal mese successivo all’erogazione.
Art. 7 – i prestiti, come sopra richiesti, verranno
erogati fino alla concorrenza della somma stanziata, seguendo l’ordine
di presentazione delle domande.
Allegato al regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
(in applicazione della delibera GM n. 226/2000 e successive modifiche)
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Macrostruttura |
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DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
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UFFICIO DEL SINDACO |
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Ufficio comunicazione esterna |
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Ufficio di Gabinetto |
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UFFICIO AREA METROPOLITANA E DECENTRAMENTO |
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Servizio tecnico |
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Servizio Quartiere Centro storico |
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Servizio Quartiere Campo di Marte |
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Servizio Quartiere Gavinana - Galluzzo |
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Servizio Quartiere Isolotto - Legnaia |
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Servizio Quartiere Rifredi |
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UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI |
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Servizio segreteria generale |
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Servizio contratti e appalti |
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AVVOCATURA |
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Servizio assetto e tutela del territorio |
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Servizio lavori pubblici e attività contrattuali |
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Servizio economico patrimoniale e pubblico impiego |
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DIREZIONE ORGANIZZAZIONE |
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Servizi organizzativi e relazioni sindacali |
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Servizio amministrazione del personale |
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Servizio centrale prevenzione e protezione |
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DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI |
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Servizio Centro Servizi Interno |
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Servizio Progetti Speciali Direzionali |
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE |
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Servizio bilancio corrente |
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Servizio investimenti |
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Servizio entrate |
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Servizio società partecipate |
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Servizio centrale acquisti |
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DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE |
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Servizio attuazione grandi opere edilizie |
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Servizio programmazione progettazioni e controllo avanzamento lavori |
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Servizio supporto amministrativo - contabile |
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Servizio controllo attuazione accordi di progr. con TAV, società autostrade e tramvia |
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Servizio attività geologiche e valutazione impatto ambientale |
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DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI |
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DIREZIONE ISTRUZIONE |
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Servizio asili nido e servizi complementari alla prima infanzia |
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Servizio scuola dell'infanzia |
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Servizio di supporto alla scuola |
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Servizio scuola, orientamento, ITI, formazione professionale, educazione permanente |
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DIREZIONE CULTURA |
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Servizio musei comunali |
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Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio |
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Servizio attività culturali |
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Posizione dirigenziale di staff |
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Ufficio di progetto e tematico Cultura |
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DIREZIONE SERVIZI SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO |
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DIREZIONE SICUREZZA SOCIALE |
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Servizio supporto amministrativo contabile |
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Servizio minori e famiglia |
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Servizio marginalità e inclusione sociale |
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Servizio integrazione socio sanitaria |
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DIREZIONE PATRIMONIO |
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Servizio casa |
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Ufficio di progetto e tematico Edilizia Residenziale Pubblica |
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DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO |
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Servizio attività produttive |
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Servizio commercio aree pubbliche, occupazione suolo pubblico e taxi |
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Servizio strategie di sviluppo, promozione economica e turistica |
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DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
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Vice Comandante vicario |
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Vice Comandante |
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Città Sicura |
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DIREZIONE URBANISTICA |
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Servizio edilizia privata |
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Servizio pianificazione, gestione del piano e grandi progetti |
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Ufficio di progetto e tematico Piano Strutturale |
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Posizione dirigenziale |
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DIREZIONE AMBIENTE |
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Servizio tutela ambiente |
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Servizio energia e rischio idraulico |
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DIREZIONE MOBILITA' |
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Servizio progetti mobilità
Ufficio per la mobilità sostenibile nell’area urbana |
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SERVIZI TECNICI |
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Servizio gestione e manutenzione |
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Posizione dirigenziale di staff |
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DIREZIONE GENERALE |
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Servizio statistica |
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Servizio gestione rifiuti (Quadrifoglio) e attività connesse |
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Ufficio condono edilizio
Servizio Sistema Informativo Territoriale (staff) |
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Allegato
n° 2
RISOLUZIONE
CONSENSUALE
(Art. 17 – C.C.N.L. Dirigenza
1998/2001 – sottoscritto il 23 dicembre 1999)
Art. 1
Richieste di risoluzione
del rapporto di lavoro
-
Ai sensi di quanto disposto
dall’art. 17 del C.C.N.L. sottoscritto il 23 dicembre 1999, i dipendenti
dell’Amministrazione Comunale inquadrati nella qualifica dirigenziale,
possono presentare domanda per chiedere la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro con il Comune di Firenze.
-
La domanda di risoluzione del
rapporto di lavoro deve essere redatta in carta semplice, utilizzando apposito
modello, ed inoltrata presso l’Ufficio Protocollo dell’Archivio Generale
o tramite raccomandata A. R..
-
Per i dirigenti in possesso
dei requisiti richiesti, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
può essere richiesta anche dall’Amministrazione Comunale, compatibilmente
con le proprie esigenze organizzative e con la disponibilità della
dotazione organica. In caso di rifiuto del dirigente lo stesso rimarrà
nell’incarico già assegnatogli sino alla scadenza riportata nell’atto
d’assegnazione, salve le possibilità di revoca dell’incarico previste
dal regolamento.
-
La revoca della domanda è
ammessa fino a quando l’Amministrazione non ha assunto il provvedimento
di accoglimento della richiesta di risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro; detto provvedimento deve essere comunque adottato entro 60 giorni
dalla presentazione della domanda.
-
La revoca è inoltre ammessa
se entro il termine di esecutività dello stesso provvedimento intervengono,
a livello nazionale, cambiamenti significativi della normativa di carattere
previdenziale che possano influire in maniera negativa sul possesso dei
requisiti necessari per il raggiungimento del diritto a pensione o sulla
determinazione dell’entità del trattamento pensionistico.
Art. 2
Requisiti necessari per
la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
-
La richiesta della risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro può essere effettuata dai dirigenti
comunali con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che alla data di
cessazione dal servizio possano far valere una anzianità di almeno
5 anni di servizio, nella qualifica dirigenziale e che non abbiano
compiuto i limiti di età previsti dalla vigente normativa o dal
Regolamento Organico per il collocamento a riposo.
Art. 3
Limitazioni
-
I dirigenti comunali che usufruiranno
della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non potranno essere
riassunti in servizio a nessun titolo ne potranno essere richieste loro
prestazioni di tipo professionale.
-
La risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro non sarà ammessa per quei dirigenti che abbiano
già maturato i requisiti necessari per la pensione di vecchiaia
(limiti di età o anzianità contributiva previsti dalla normativa
o dal Regolamento Organico).
Art. 4
Indennità Supplementare
-
I dirigenti che, in possesso
dei requisiti prescritti, accederanno alla risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro, hanno diritto ad un’indennità supplementare
nel rispetto di quanto indicato dall’art. 17 del C.C.N.L..
-
L’importo lordo dell’indennità
supplementare viene determinato moltiplicando i seguenti fattori riferiti
a:
-
retribuzione mensile corrisposta
alla data di effettiva cessazione dal servizio (composta dallo stipendio
tabellare, indennità integrativa speciale, maturato economico, retribuzione
di posizione, rateo della tredicesima);
-
numero delle mensilità,
complessivamente non superiori a 24, relative all’età anagrafica
e agli anni utili a pensione posseduti alla data di presentazione della
domanda (come da tabella A) allegata).
Art. 5
Corresponsione dell’indennità
supplementare
-
L’indennità supplementare
viene corrisposta ai dirigenti aventi titolo, in un’unica soluzione, il
6° mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione
dal servizio.
-
Non si applica alla presente
procedura la normativa sul preavviso prevista dal C.C.N.L. .
Art. 6
Verifica periodica
-
L’Amministrazione Comunale Provvederà
periodicamente, di concerto con le Organizzazioni Sindacali, alla verifica
sull’applicazione di tale istituto.
Art. 7
Sospensione dagli incarichi dirigenziali
(introdotto con delibera 386 del 26.6.2007)
-
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del CCNL del 22.02.06 relativamente all’art. 23ter, comma 4 del CCNL del 10.04.1996, può trovare applicazione la stessa disciplina prevista per la risoluzione consensuale, di cui all’art. 17 del CCNL del 23.12.1999, anche ai dipendenti sospesi dagli incarichi dirigenziali prima della scadenza del periodo di due anni di sospensione.
-
Ferma quindi restando la disciplina della risoluzione consensuale, nel caso di dirigente sospeso dal servizio, l’importo dell’indennità supplementare di cui all’art. 4 è elevato sino a 36 mensilità, non pensionabile e non utile ai fini del trattamento di fine servizio e ai fini del trattamento di fine rapporto ed è determinato in relazione al numero delle mensilità relative all’età anagrafica del dipendente e agli anni utili a pensione come indicato nella tabella B) allegata.
-----oooOooo-----
Tabella A)
TABELLA DELLE MENSILITA’
DI RETRIBUZIONE DA ASSEGNARE PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ SUPPLEMENTARE
|
IN BASE ALL’ETA’ ANAGRAFICA
|
IN BASE ALL’ANZIANITA’
PENSIONABILE
|
|
mensilità
|
|
mensilità
|
| Fino
a 57 anni |
12
|
Fino
a 35 anni |
12
|
| Da
oltre 57 anni a 58 anni |
11
|
Da
oltre 35 anni a 36 anni |
11
|
| Da
oltre 58 anni a 59 anni |
10
|
Da
oltre 36 anni a 37 anni |
10
|
| Da
oltre 59 anni a 60 anni |
9
|
Da
oltre 37 anni a 38 anni |
9
|
| Da
oltre 60 anni a 61 anni |
8
|
Da
oltre 38 anni a 39 anni |
8
|
| Da
oltre 61 anni a 62 anni |
7
|
Da
oltre 39 anni a 40 anni |
7
|
| Da
oltre 62 anni a 63 anni |
6
|
|
|
| Da
oltre 63 anni a 64 anni |
5
|
|
|
| Da
oltre 64 anni a 65 anni |
4
|
|
|
Tabella B)
TABELLA DELLE MENSILITA’ DI RETRIBUZIONE DA ASSEGNARE PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ SUPPLEMENTARE AI SENSI DELL’ART. art. 13 CCNL del 22.02.06 relativamente all’art. 23ter, comma 4 del CCNL del 23ter, comma 4 CCNL del 10.04.96
|
IN BASE ALL’ETA’ ANAGRAFICA
|
IN BASE ALL’ANZIANITA’
PENSIONABILE
|
|
mensilità
|
|
mensilità
|
| Fino
a 57 anni |
18
|
Fino
a 35 anni |
18
|
| Da
oltre 57 anni a 58 anni |
17
|
Da
oltre 35 anni a 36 anni |
17
|
| Da
oltre 58 anni a 59 anni |
16
|
Da
oltre 36 anni a 37 anni |
16
|
| Da
oltre 59 anni a 60 anni |
15
|
Da
oltre 37 anni a 38 anni |
15
|
| Da
oltre 60 anni a 61 anni |
14
|
Da
oltre 38 anni a 39 anni |
14
|
| Da
oltre 61 anni a 62 anni |
13
|
Da
oltre 39 anni a 40 anni |
13
|
| Da
oltre 62 anni a 63 anni |
12
|
|
|
| Da
oltre 63 anni a 64 anni |
11
|
|
|
| Da
oltre 64 anni a 65 anni |
10
|
|
|
Allegato n. 3
Art. 1- Principi – Ambito di applicazione
Il comune utilizza e valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne. L’affidamento di incarichi professionali esterni di studio, ricerca e consulenza è finalizzato ad acquisire dall’esterno contributi professionali di alta qualificazione che contribuiscano alla crescita complessiva delle professionalità interne su tematiche di particolare rilevanza, complessità o innovative.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, sulla base di contratti di prestazione d’opera stipulati ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile e alle disposizioni ad esso seguenti.
Il presente Regolamento non si applica agli incarichi inerenti i LL.PP., ovvero altri settori e materie, in relazione ai quali vige apposita disciplina. Non si applica altresì alle collaborazioni meramente occasionali che richiedono, per la natura della prestazione, un rapporto ‘’intuitu personae’’ con compensi equiparabili ad un rimborso spesa.
Parimenti non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio, in considerazione della natura strettamente fiduciaria dell’incarico.
Restano ferme le norme del D.Lgs.163/2006 per l’affidamento dei servizi da esso disciplinati.
Art. 2 - Programmazione
Al fine di promuovere la migliore valutazione e la massima pubblicità delle necessità relative all’acquisizioni di professionalità esterne mediante il conferimento di incarichi, il Comune effettua la programmazione delle attività e degli incarichi collegati.
Per l’affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza è predisposto un apposito programma, approvato dal Consiglio Comunale di norma in correlazione al bilancio di previsione.
Per gli altri incarichi la programmazione viene effettuata entro il termine di approvazione del P.E.G. ed è contenuta nello stesso documento.
Alla predisposizione del programma provvede il Direttore Generale, sentite le varie direzioni interessate che predispongono la proposta in raccordo con i rispettivi assessorati.
Modifiche ed integrazioni alla programmazione possono essere effettuate in correlazione alle variazioni di bilancio o di P.E.G. in relazione al manifestarsi di esigenze non previste al momento della programmazione iniziale.
Il limite di spesa per incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazioni è fissato annualmente con apposita deliberazione di Giunta ed assume quale limite la spesa prevista a tale titolo nell’esercizio finanziario precedente, come desumibile da apposito provvedimento riepilogativo. A fronte di specifiche ed eccezionali esigenze connesse ai programmi di attività dell’ente, tale limite può essere superato con apposito provvedimento della Giunta, che motivi in merito alle esigenze di cui sopra.
Nelle more dell’adozione del provvedimento relativo alla fissazione del tetto di spesa annuale, il limite rimane fissato dall’ultima deliberazione adottata.
Non sono computati in detto limite eventuali ed ulteriori fondi appositamente attribuiti da altri enti e organismi o contenuti in programmi europei.
Art. 3 - Pubblicità
Del programma di cui all’art 2 e delle sue variazioni viene data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito dell’Ente degli atti di approvazione. Parimenti è garantita la pubblicità dell’ulteriore programmazione contenuta nel P.E.G. e dei singoli affidamenti, mediante pubblicazione nella sezione Atti e Delibere del sito istituzionale del Comune, dei rispettivi atti approvativi. Gli atti di affidamento, oltre all’adeguata motivazione delle ragioni del conferimento, dovranno contenere nominativo, oggetto e importo di cui si prevede l’erogazione.
Art. 4 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali ad esperti
Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l’amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
- inesistenza, all’interno dell’organizzazione dell’ente, di figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico;
- esigenze temporanee o eccezionali che rendano impossibile far fronte all’incarico con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro, da accertare e motivare esaurientemente in relazione ai programmi approvati dall’amministrazione.
Art. 5 – Accertamento delle condizioni per la utilizzazione delle risorse interne
Nella predisposizione della programmazione viene effettuata una prima verifica sulla impossibilità per la Direzione proponente di svolgere al suo interno l’attività prevista e sulla improcrastinabilità della stessa.
Ai fini della verifica della presenza nell’organico dell’ente delle necessarie figure professionali, qualora la professionalità occorrente sia riconducibile alle competenze delle direzioni dell’ente aventi funzioni di supporto specialistico ai sensi del precedente art. 8 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, deve essere preliminarmente effettuata una ricognizione presso tali Direzioni.
Qualora la professionalità occorrente non sia riconducibile alle competenze delle Direzioni di supporto specialistico, la Direzione che necessita dell’incarico verifica la presenza in organico delle necessarie figure professionali nell’ambito della Direzione stessa..
In entrambi i casi l’inesistenza della professionalità occorrente si intende accertata qualora tale professionalità non sia presente nell’organico ovvero qualora, pur essendo presente, i dipendenti che la possiedono siano adibiti a mansioni diverse dalle quali non possono essere distolti senza pregiudicare il corretto funzionamento dei servizi.
Dell’accertamento si dà atto nella determinazione d’incarico.
Art. 6 – Selezione degli esperti
L’amministrazione promuove la ricerca della migliore qualificazione specifica rispetto all’incarico da affidare, applicando i principi di efficienza, efficacia ed economicità ed attuando procedure comparative che consentono di selezionare il migliore soggetto disponibile.
L’effettuazione della procedura avviene nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Di norma l’amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi da pubblicare all’Albo pretorio e sul sito internet dell’ente per almeno 15 giorni, nei quali sono evidenziati:
- la professionalità ed esperienza richiesta;
- l’oggetto e le modalità di realizzazione dell’incarico;
- la sua durata o il tempo previsto per lo svolgimento;
- il valore stimato dell’incarico;
- il tipo di rapporto per la formalizzazione dell’incarico;
L’amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, le proposte operative, le proposte economiche (ed eventualmente i tempi di realizzazione) sulla base dei criteri prestabiliti nell’avviso stesso.
Qualora l’incarico professionale da conferire abbia un valore inferiore a euro 40.000, la Direzione competente può inviare, in luogo dell’avviso di selezione, una lettera d’invito contenente gli elementi di cui al comma 3 ad almeno 3 soggetti (se sussistono in tale numero soggetti idonei) individuati dalla Direzione stessa, in possesso dei requisiti che li rendono idonei a svolgere l’incarico.
Per la valutazione dei curricula, il Dirigente può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche interdirezionale, composta da Dirigenti e/o Funzionari, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.
Art. 7 – Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, l’amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta quando ricorrano una o più delle seguenti situazioni:
- quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui all’articolo precedente a patto che non vengano modificate le condizioni previste nell’avviso di selezione o nella lettera di invito;
- in caso di particolare urgenza, non dipendenti da cause imputabili all’Amministrazione, da motivare dettagliatamente nell’atto di affidamento, come ad esempio per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall’unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l’esperimento di procedure comparative;
- per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o scientifica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l’esperimento di procedure comparative di selezione;
- per incarichi il cui importo, al netto dell’IVA, se dovuta, sia inferiore a Euro 20.000;
- per servizi complementari, non compresi nel programma o nel progetto iniziale, che, a seguito di circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione del servizio e nel rispetto di tutte le condizioni di cui all’art.57 co.5, lett. a) del d. l.vo 163/06.
-
per nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati al soggetto originariamente incaricato mediante le procedure comparative di cui al precedente art. 6, nel rispetto di tutte le condizioni di cui all’art.57 co.5, lett. b) del d. l.vo 163/06.
In tutte le ipotesi di cui alle precedenti lettere dal curriculum del soggetto scelto deve risultare in modo inequivocabile la sua attitudine ad assumere l’incarico in relazione all’oggetto stesso.
Art. 8 – Principio di rotazione
Per gli incarichi di cui all’articolo precedente e all’ultimo comma dell’art. 6 si applica il principio di rotazione.
Art. 9 – Formalizzazione dell’incarico
L’amministrazione formalizza l’incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l’incaricato/collaboratore.
Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l’indicazione dettagliata:
- dell’oggetto dell’incarico con indicazione degli obiettivi da raggiungere e delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;
- della durata, commisurata all’entità del progetto;
- del luogo;
- del compenso della collaborazione e delle modalità di corresponsione
- l’individuazione del responsabile del procedimento con il quale l’incaricato dovrà correlarsi.
In ogni caso il compenso deve essere dichiarato congruo dal Responsabile del procedimento.
Art. 10 - Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
Il Dirigente competente o il Responsabile del procedimento verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
Il Dirigente competente o il Responsabile del procedimento accerta, altresì, il buon esito dell’incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall’incaricato e dei risultati ottenuti.
Qualora i risultati non siano conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente competente o il Responsabile dl procedimento può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero può risolvere il contratto
Art. 11 - Docenze e Elenchi di professionisti
Ai contratti di lavoro del personale docente della scuola, ivi compresi quelli riferibili alle scuole riconosciute paritarie gestite dagli Enti locali, continuano ad applicarsi le norme specifiche previste dal D.lgs n. 297/94 e le disposizioni previste dalla specifica disciplina contrattuale vigente.
In attesa della definizione della riorganizzazione del servizio comunale di formazione professionale, in relazione alle peculiarità dell’attività didattica, in particolare laddove la stessa rivesta un preminente contenuto teorico-pratico, tale da qualificare la capacità del formatore con preminente valore all’esperienza e all’abilità pratica dello stesso, possono essere attribuiti incarichi di natura professionale prescindendosi dalla specializzazione universitaria per periodi limitati e comunque non eccedenti la durata dei corsi.
Per gli incarichi di docenza le direzioni interessate possono costituire elenchi aperti di professionisti che si siano dichiarati disponibili a collaborare con l’Amministrazione.
L’atto con il quale si provvede alla costituzione dell’elenco è pubblicato in rete civica in apposita sezione del profilo della committenza, così come l’elenco stesso una volta formato, è aggiornato con cadenza almeno annuale.
In tali casi le direzioni curano altresì la massima semplificazione della documentazione per l’iscrizione e l’uniformazione della raccolta dei dati, procedendo successivamente alle verifiche necessarie nei confronti dei soggetti destinatari di effettivi incarichi.
Art. 12 - Disposizioni finali e di rinvio
Il presente regolamento integra il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa.