COMUNE DI FIRENZE
Edilizia, impianti, urbanistica
Breve guida alle
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per l’esecuzione di OPERE EDILIZIE |
Art. 1 e 13 Legge 449/1997
Regolamento D.M. n.41/98
Circolare Ministeriale n.57/E del
24/02/98
Circolare Ministeriale n.121/E del
11/05/98
Per tutto il 2000 la legge prevede delle agevolazioni fiscali per coloro che effettuano interventi di recupero sugli immobili residenziali.
Tali agevolazioni consistono nella detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 36% delle spese sostenute per ristrutturare, restaurare il proprio immobile residenziale di qualsiasi categoria catastale.
La detrazione si calcola sulle spese sostenute per progettazione, lavori, forniture ed acquisti, comprensive di IVA fino ad un importo massimo di 150 milioni per ciascuno dei due anni e per ogni unità immobiliare.
Tutti i contribuenti soggetti ad IRPEF che siano proprietari, inquilini o detentori a qualsiasi titolo del fabbricato sia che effettuino lavori per il proprio appartamento sia per lavori condominiali.
Nell'ipotesi di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali ciascun condomino potrà detrarre dalle tasse il 36% di un importo massimo di 150.000.000 annui, la detrazione riguarda la parte delle spese sostenute dal singolo condomino secondo la tabella millesimale.
Nell'ipotesi d’immobile in comproprietà ciascun comproprietario potrà detrarsi dall'IRPEF il 36% di un importo massimo di 150.000.000 annui, indipendentemente dalla quota di proprietà.
Nell'ipotesi che i lavori siano eseguiti su più appartamenti del medesimo proprietario il limite di 150.000.000 si riferisce a ciascuno di essi.
Nel caso in cui i lavori si protraggano per più di un anno, il limite di 150.000.000 si riferisce a ciascun periodo d’imposta.
PER SINGOLE UNITA'ABITATIVE E PARTI COMUNI CONDOMINIALI
di qualsiasi categoria catastale
anche rurale o di lusso e sulle loro pertinenze
(posti auto, cantine, soffitte,
autorimesse, muri di cinta, piscine, ...)
| Interventi di manutenzione straordinaria | Ad esempio: sostituzione infissi, rifacimento intonaci e tinteggiature esterne (se cambiano colori e materiali) - rifacimento scale e rampe ed opere per superamento barriere architettoniche interventi finalizzati al risparmio energetico, modifiche in facciata, apertura finestre per esigenze di areazione - modifiche interne ecc.. Per la definizione vedi art. 5, N.T.A |
| Interventi di restauro e risanamento conservativo | Ad esempio: restauro delle facciate interne ed esterne di immobili vincolati abbattimento pareti per realizzazione di stanze e corridoi, riorganizzazione funzionale senza variare il numero di unità ecc.. Per la definizione vedi art. 6, N.T.A. |
| interventi di ristrutturazione edilizia | Ad esempio: riorganizzazione unità immobiliari per numero e dimensione costruzione servizi igienici in ampliamento di superficie e volume modifiche strutturali orizzontali (solai travi) con variazione di altezze realizzazione di balconi, logge e ballatoi, ecc Per la definizione vedi art. 7, N.T.A |
Anche per le singole unità immobiliari
residenziali tutte le opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento
acustico secondo i parametri previsti dalla Legge 447/95 sono ammissibili
alla detrazione fiscale (pur rientrando nella fattispecie della manutenzione
ordinaria) a condizione che il produttore certifichi l'ottenimento dei
parametri fissati dalla Legge vigente.
SOLO PER PARTI COMUNI CONDOMINIALI:
(vedi art. 1117 C.C. "parti comuni
dell'edificio)
| manutenzione ordinaria | Ad esempio: tinteggiatura e rifacimento di intonaci interni ed esterni, rifacimento o ripassatura del manto di copertura, sostituzione di pluviali e calate di gronda, sostituzione infissi interni ed esterni ecc.. senza modificare forme, colori e materiali - sostituzione di pavimenti e rivestimenti interni - interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche limitatamente al posizionamento di rampe mobili e servomeccanismi. Per la definizione vedi art. 4 delle N.T.A |
N.B.: Per un’esatta classificazione
dei singoli interventi si deve fare in ogni modo riferimento alle norme
del vigente Regolamento Edilizio e alle Norme Tecniche di Attuazione del
P.R.G. indicate nei riquadri.
I contribuenti interessati ad accedere allo sgravio fiscale, devono preventivamente all'inizio dei lavori inviare una raccomandata semplice al Centro di Servizio delle Imposte Dirette e Indirette (per la Toscana inviare la raccomandata in via Marco Polo, 60 - 40131 Bologna) contenente l'apposito modello distribuito dal Ministero delle Finanze (mod. L.449/97 01, il quale deve essere in originale ed in caso di errori non possono essere effettuate correzioni) compilato con i seguenti dati:
Inoltre sempre prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inviata una raccomandata A.R. all'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, per consentire la vigilanza sul rispetto della normativa sulla sicurezza dei cantieri.
Come specificato nella Circolare Ministeriale 121/E, la comunicazione alla A.S.L. effettuata a norma dei Decreti Legislativi n° 626/94 e n° 494/96 libera il contribuente dall'obbligo di invio di questa ulteriore comunicazione, precisando ulteriormente che la comunicazione in questione non dovrà essere effettuata nelle ipotesi in cui i citati decreti legislativi non prevedono l'obbligo della Notifica preliminare. (E' comunque preferibile spedirla sempre).
In ogni caso il contribuente per non correre il rischio di perdere la detrazione richiesta, dovrà essere in possesso di una dichiarazione (assunzione di responsabilità una per ogni impresa o lavoratore autonomo partecipante ai lavori) della ditta esecutrice dei lavori, resa ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n.15, attestante l'osservanza degli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e di contribuzione del lavoro.
La Circ. Min. 121/E ha specificato anche che conformemente alle disposizioni recate dall'art.4 della Legge n.15/68 il contribuente in alternativa a tutta la documentazione precedentemente indicata da produrre in allegato al modello del Ministero delle Finanze da spedire al Centro Servizi delle Imposte, può allegare al medesimo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attesti di essere in possesso di tutta la documentazione suddetta e di essere pronto ad esibirla o trasmetterla a richiesta degli Uffici Finanziari. Tale dichiarazione, con firma autenticata, è esente da imposta di bollo (art. 5 comma 1 D.P.R. 642/72).
Anche optando per questa soluzione devono essere barrate le specifiche caselle del modulo nonostante che vi risulti allegata solamente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Per ottenere la detraibilità del 36% sulle spese i relativi pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, indicante:
La detrazione del 36% calcolata sull'importo delle spese sostenute deve essere ripartita in 5 o 10 anni in quote costanti a scelta del contribuente a partire dalla dichiarazione dei redditi dell'anno in cui ha sostenuto le spese.
La scelta tra queste due possibilità deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa l’anno in cui sono avvenute le spese.
Se le spese si sono protratte per due anni, e quindi riferite a due diversi periodi d'imposta, queste possono essere ripartite in maniera diversa.
La detrazione non dà diritto a credito d'imposta.
Per informazioni di carattere urbanistico-edilizio rivolgersi alla Direzione Urbanistica - Servizio Edilizia Privata - via A. del Castagno n. 3 - martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Per informazioni di carattere fiscale rivolgersi agli Uffici Finanziari dello Stato - Ufficio Imposte Dirette - via S. Caterina d'Alessandria n. 23 - dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00
oppure
alla Direzione Generale delle Entrate per la Toscana - via della Fortezza n. 8 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e martedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.30
A cura di M.Grazia Grazzini
Data di aggiornamento: 20-07-2000