Anno 2003

L’ANCI e l’UPI, nella Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 24 luglio 2003, hanno consegnato un documento sull’attuazione della delega per l’individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane e per l’adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla riforma costituzionale del 2001.

Nota riguardante il punto 3) dell’ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali avente ad oggetto
"Attuazione delle disposizioni di adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3"
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(Fonte: www.anci.it - www.upinet.it)
Roma, 24 Luglio 2003

I. In via preliminare l’ANCI e l’UPI intendono ribadire che l’attuazione della legge La Loggia deve avvenire con la compartecipazione attiva e costante delle Autonomie locali, in conformità con il principio fondamentale di collaborazione delle Regioni e delle Autonomie locali nell’adozione delle scelte legislative che attengono all’attuazione del Titolo V della Costituzione.

Non va dimenticato infatti che l’art. 11 della l. cost. n. 3 del 2001, prevedendo l’allargamento della Commissione bicamerale per le questioni regionali ai rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali, ha inteso sostanzialmente elevare a principio costituzionale di organizzazione del nostro  sistema costituzionale quello della leale collaborazione e della cooperazione fra i diversi soggetti del nuovo ordinamento costituzionale policentrico.

Peraltro, l’art. 11 della l. n. 3 del 2001, pur configurandosi come una norma solo transitoria, non fa altro che esplicitare un principio di primaria importanza, essenziale per il buon funzionamento di un moderno sistema a carattere federale o comunque di policentrismo spinto. Infatti, laddove, come nel caso italiano e in tutti i sistemi europei moderni, il policentrismo non segua un sistema di rigida separazione delle competenze (come avvenne, almeno in una prima fase, nel federalismo americano) ma assuma le caratteristiche dell’integrazione fra le sfere di competenza e i diversi ambiti di poteri e funzioni, il buon funzionamento del sistema e la tenuta dell’ordinamento complessivo non può prescindere dall’applicazione piena  del principio di cooperazione e di collaborazione tra i livelli di governo.

Appare dunque evidente che, anche in assenza di formale e puntuale attuazione dell’art. 11 della l. cost. n. 3 del 2001, vi è un dovere di correttezza costituzionale nel costruire, ogniqualvolta sia possibile, percorsi collaborativi fra Stato, Regioni e sistema delle Autonomie.

Questo dovere è tanto più forte laddove si intenda operare nelle materie degli art. 117 e del 119 Cost., giacché proprio queste sono le materie che più direttamente attengono alle interazioni fra le competenze legislative e regolamentari dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali e ai rapporti di ordine finanziario fra questi enti che devono costituire l’ossatura della nuova finanza pubblica. E non vi è dubbio che le deleghe contenute nella legge La Loggia, e per quanto qui interessa, quelle dell’art. 2 di tale legge, rientrino a pieno proprio nell’ambito di quanto previsto dall’art. 117 Cost.

II. Quanto esposto costituisce il fondamento giuridico della posizione ANCI e UPI.
L’applicazione del principio costituzionale evidenziato impone che la legislazione statale nelle materie dell’art.117 e dell’art. 119 debba essere elaborata seguendo adeguate forme di collaborazione e compartecipazione fra il decisore nazionale e le Regioni e gli Enti territoriali.

A tale fine, almeno per il Governo, uno strumento essenziale è certamente la valorizzazione delle Conferenze come sedi nelle quali istituzionalmente le Regioni e le Autonomie locali possono e devono esprimere il loro parere.

E’ utile, e spesso indispensabile, prevedere sedi e forme di cooperazione anche nella fase preparatoria lo stesso schema normativo da adottare. Il ricorso a Commissioni paritarie fra Stato e enti territoriali, o il ricorso a tavoli tecnici a composizione paritaria di volta in volta istituiti per l’esame di specifiche questioni, si sono dimostrati negli anni strumenti per anticipare e  consolidare forme di collaborazione che poi le Conferenze di volta in volta competenti hanno siglato e sanzionato a livello politico-istituzionale.

III. L’ANCI e l’UPI pertanto auspicano l’attivazione di una procedura finalizzata ad anticipare alla fase preparatoria la ricerca del massimo consenso possibile fra tutti i soggetti istituzionali interessati all’esercizio della delega  contemplata nell’art.2 della legge.

Il previsto e necessario passaggio in Conferenza Unificata per l’esame degli schemi di decreti ai fini dell’acquisizione del parere non è di per sè sufficiente ad assicurare quel lavoro di reciproco e fattivo scambio di idee e punti di vista che soltanto in fase di preparazione degli schemi medesimi può dare il suo massimo risultato.

IV. Venendo all’esame dei punti più significativi relativi al merito dell’esercizio della delega prevista nell’art. 2,  si osserva quanto segue:

pare importante che la parte relativa all’istituzione delle Città metropolitane di cui all’art. 2, comma 4, lettere h), i) ed l) sia affrontata secondo un disegno strategico unitario e coerente, eventualmente anche attraverso la predisposizione di un apposito tavolo tecnico e comunque attraverso la definizione di uno specifico iter di attuazione di questa parte della delega;

sembra essenziale affermare la necessità di una netta differenziazione concettuale in sede di applicazione del criterio contenuto nell’art. 2, comma 4, lettera m) per quanto attiene ai controlli. Tale distinzione concettuale consiste nel considerare come punto fermo che lo Stato può, nel rispetto delle norme costituzionali, disciplinare liberamente forme e modalità di controllo sugli organi degli enti locali, sulla vigilanza sui servizi statali attribuiti al sindaco quale ufficiale di governo e sulla vigilanza in ordine ai procedimenti preordinati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, talché per questa parte il dettato dell’art. 2, comma 4, lettera m) suona  come eventuale riconferma della normativa vigente. Non spetta allo Stato invece definire le modalità di controllo sull’esercizio delle funzioni degli enti territoriali. Di conseguenza, il richiamo alle disposizioni volte ad assicurare la conformità dell’attività amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti non può che riguardare le norme statali in materie di giustizia penale, civile e amministrativa, giusta quanto previsto dall’art. 117, comma 2, della Costituzione. Ogni altro controllo finalizzato a garantire la conformità dell’esercizio delle competenze degli enti territoriali alle leggi e ai regolamenti rientra nella competenza delle fonti normative locali.
Ciò non esclude che la figura del segretario comunale e provinciale, fatta salva dall’art. 2, comma 4, lettera m) per quanto attiene alle competenze esercitate in nome dello Stato, ma non per quelle esercitate dagli enti territoriali sulla base delle funzioni loro attribuite, possa egualmente trovare pieno apprezzamento e valorizzazione nell’ambito delle scelte normative, statutarie e regolamentari che ogni ente può e deve compiere.
Del resto questa impostazione è confermata anche dal dettato dell’art. 2 comma 4, lettera e), che, pur facendo riferimento alla tutela dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità, riserva alla autonomia statutaria forme di controllo e verifica che sono inevitabilmente destinate a formare sistema con le eventuali forme di controllo di legittimità diverse dal controllo giurisdizionale che l’ente, e l’ente soltanto, può autonomamente prevedere;

pare importante sottolineare la necessità di applicare nel modo più ampio il criterio dell’art. 2, comma 4, lettera c) anche in connessione con quanto previsto dalla successiva lettera d) ed n).
L’applicazione coordinata e corretta di questi di criteri può consentire di dare un’attuazione moderna ed efficiente della allocazione delle funzioni fondamentali, consentendo di trasferire agli enti territoriali anche competenze oggi esercitate dalle Regioni, di valorizzare le forme associative come modo ordinario di esercizio di una parte di tali funzioni e di legare l’individuazione e la ripartizione delle funzioni fondamentali a moderni strumenti di governance, in grado di dare al sistema complessivo una elasticità maggiore di quella che una lettura restrittiva del dato costituzionale potrebbe condurre;

per quanto riguarda l’individuazione delle funzioni fondamentali, va detto che devono essere definite avendo riguardo alle funzioni essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane e con riferimento ai bisogni primari delle comunità di riferimento. Inoltre, l’individuazione di tali funzioni deve avvenire in modo da prevedere per ciascun livello di governo, ed anche al fine della coesione e della tenuta dell’ordinamento della Repubblica, la titolarità delle funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, tenendo conto, oltre che delle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente e del soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento, anche le funzioni storicamente svolte.
Questa complessa formula normativa, che va letta alla luce anche di quanto previsto dall’art. 118 Cost., che parla di funzioni amministrative proprie che sono nella titolarità di Comuni, Province e Città metropolitane indipendentemente da quelle conferite dalle leggi statali e regionali, deve essere interpretata e applicata, a giudizio dell’ANCI e dell’UPI, sulla base dei seguenti punti fermi:

1)  Le funzioni proprie degli enti territoriali sono quelle esercitate al momento dell’entrata in vigore della normativa costituzionale, e il significato della norma dell’art. 118 Cost. è quello di confermare a priori, e senza bisogno di una nuova legge di individuazione, la loro titolarità in capo agli enti territoriali, anche dopo l’intervenuta modifica costituzionale.

2) Le funzioni fondamentali sono positivamente individuate come tali dalle leggi statali, e tale individuazione ha la conseguenza di assegnarle agli enti presso i quali sono allocati senza possibilità per le leggi regionali o per altre successive leggi statali di allocare le relative funzioni amministrative in capo ad enti diversi da quelli individuati come titolari di tali funzioni dalle leggi statali attuative della lettera p).

3) Le funzioni fondamentali possono anche coincidere in parte con le funzioni proprie. La loro individuazione da parte della legge statale come fondamentali, ancorché esse dal punto di vista amministrativo sulla base della legislazione esistente siano già ricomprese nell’ambito delle funzioni proprie, si giustifica proprio al fine di renderne stabile anche per il futuro la loro titolarità in capo all’ente territoriale.

4) Il vincolo di individuare tali funzioni fondamentali riconoscendone il particolare ruolo rispetto al funzionamento dell’ente o al soddisfacimento dei bisogni primari della comunità di riferimento potrà ragionevolmente portare sia a qualificare come fondamentali funzioni già oggi esercitate in quanto proprie, sia a ricomprendere in questa categoria funzioni oggi non esercitate dagli enti territoriali o esercitate da livelli di governo diversi da quelli ai quali si vogliono ora assegnare.

5) Resta fermo che mentre le funzioni proprie, così come quelle storicamente già esercitate dagli enti, sono in via generale, e quasi per definizione, individuate sulla base delle esplicite e puntali funzioni amministrative assegnate a Comuni o Province dalle leggi statali e regionali in vigore, le funzioni fondamentali devono essere ora individuate non già attraverso una puntuale opera di individuazione di singole funzioni amministrative da allocare, ma definendo macro-aree o macro-settori nell’ambito dei quali si riconosce la funzione fondamentale esercitata dall’amministrazione locale, con la conseguenza di vincolare le successive leggi statali o regionali che intervengano in tali macro-aree o macro-settori ad assegnare le funzioni amministrative in capo al livello di governo di volta in volta individuato come il titolare della relativa funzione fondamentale, in modo di favorire nel tempo la ricomposizione organica delle funzioni nei diversi livelli di governo locale.

6) Proprio la previsione, contenuta specificamente nella lettera b) del quarto comma dell’art. 2, nella parte in cui richiama la tenuta e la coesione dell’ordinamento della Repubblica e le funzioni storicamente svolte dagli enti territoriali (senza fare esplicito riferimento alle sole loro funzioni proprie), consente infine di ritenere possibile che fra le funzioni fondamentali possano essere ricomprese anche settori o macro-aree nelle quali, già oggi o in futuro, talune competenze e funzioni specifiche possano essere assegnate agli enti territoriali nell’interesse e per conto dei livelli di governo superiori, e specificamente dello Stato medesimo.

V. A giudizio dell’ANCI e dell’UPI, tenendo conto con saggezza e prudenza dei punti fermi delineati, è possibile dare alla delega dell’art. 2 comma 1 della legge La Loggia un’attuazione soddisfacente sia dal punto di vista della legittimità formale che dal punto di vista della corretta funzionalità dell’ordinamento costituzionale.

La complessità dei meccanismi che entrano in gioco e la molteplicità dei criteri che possono essere fatti valere nell’applicare l’impostazione qui proposta, spingono  a richiamare ancora una volta l’attenzione del Governo, e in particolare del Ministro dell’Interno, sull’opportunità di ricercare, già nella fase preliminare della predisposizione degli schemi di decreto, forme di cooperazione con le Associazioni degli enti territoriali.

VI. Per quanto riguarda, infine, la delega contenuta nel secondo comma dell’art. 2 , sia o meno essa una delega distinta da quella contenta nel primo comma, a giudizio dell’ANCI e dell’UPI risulta chiaro quanto segue:

1) Non è possibile procedere all’esercizio della delega contenuta nel comma 2 se non dopo che si sia data piena attuazione e definizione a quanto stabilito dal comma 1.
Infatti, occorre che siano individuate le funzioni fondamentali e, di conseguenza, siano anche definite quali delle funzioni proprie degli enti territoriali e quali delle funzioni da essi storicamente svolte rientrano in quelle fondamentali e nella nuova tecnica normativa per macro-settori e macro-aree. Solo dopo ciò, sarà possibile procedere alla revisione delle disposizioni in vigore in materia di enti locali (e prima di tutto del TUEL) al fine di adeguarle al nuovo testo costituzionale.
In questo senso la delega contenuta nel primo comma dell’art. 2 si pone, anche in virtù del suo diretto collegamento con la norma costituzionale dell’art. 117, comma 2 ,lettera p) come una sorta di normativa interposta fra il nuovo testo costituzionale e la revisione formale, da parte dello Stato, della normativa statale in vigore in materia di enti territoriali.

2) Deve restare fermo che laddove gli enti territoriali sono  dotati di una autonomia normativa nuova rispetto all’ordinamento costituzionale precedente, essi possono comunque esercitarla, anche quando questo conduce all’abrogazione o alla modificazione della normativa statale in vigore. In questo senso affermare che la delega di cui al comma 1 dell’art. 2 si pone come una sorta di norma interposta rispetto all’attuazione della delega di cui al secondo comma dell’art. 2 non incide minimamente sul fatto che sin dall’entrata in vigore della Costituzione la normativa statale in vigore è già diventata normativa "cedevole" in tutti quei casi in cui le nuove fonti di autonomia normativa riconosciuta agli enti territoriali possano già oggi determinare la loro modifica o abrogazione.

3) Va  precisato che anche in sede di attuazione della delega di cui al secondo comma dell’art. 2 le tecniche normative da adottare dovranno tener conto del mutato quadro costituzionale. Occorrerà che l’identificazione delle funzioni degli enti territoriali di competenza della legge statale anche diverse da quelle fondamentali avvenga nel rispetto della nuova posizione di autonomia oggi riconosciuta a questi enti. Posizione di autonomia che impone comunque che le leggi statali, anche con riguardo a funzioni che restano di interesse dello Stato, quando vogliano definire in tutto o in parte ambiti di competenza degli enti territoriali debbano operare in modo da individuare settori o aree di competenza piuttosto che non specifiche e dettagliate funzioni a contenuto vincolato.
Questo punto fermo peraltro non esclude che in casi specifici, e specialmente sulla base di procedure concordate e compartecipate, il legislatore statale possa anche individuare funzioni specifiche e puntuali attribuite agli enti territoriali nell’interesse dello Stato. Resta fermo, però, che in questo ultimo caso la definizione delle modalità di esercizio di tali funzioni e degli eventuali vincoli connessi dovrà essere accompagnata da idonee garanzie per gli enti territoriali, a tutela e nel rispetto della loro nuova posizione di autonomia.

VII. In conclusione l’ANCI e l’UPI:

ritengono che, nello spirito delle riflessioni esposte, sia possibile e realizzabile una fattiva collaborazione fra le Associazioni delle autonomie territoriali e lo Stato.

auspicano che il Governo e il Ministro dell’Interno vogliano accogliere questo contributo come espressione di una concreta e ampia disponibilità alla collaborazione interistituzionale, nello stesso positivo e fattivo spirito che ha presieduto la stesura  della stessa legge n. 131 del 2003 che sta alla base delle riflessioni qui svolte;

si augurano che sia possibile dare attuazione con la massima tempestività all’art. 2, nell’interesse generale dell’ordinamento nonché del ruolo e delle responsabilità proprie di tutti i soggetti che lo costituiscono.

In data 16.09.2003, il Ministro dell’Interno Pisanu insedia al Viminale il Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico per l’esercizio della delega sulle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane e più, in generale, per l’adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali al nuovo Titolo V della Costituzione. (Comunicato Stampa del Ministero dell’Interno 16.09.2003)

 

ANNO 2004

RELAZIONE GENERALE AVENTE AD OGGETTO LE PRIME PROPOSTE PER L’ATTUAZIONE DELL’ART.2 DELLA LEGGE N. 131/03 CONCERNENTE L’INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI E DELLE CITTA’ METROPOLITANE E LA REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI IN MATERIA DI ENTI LOCALI. (Fonte: www.anci.it)

Marzo 2004

La relazione contiene indirizzi sulle seguenti tematiche generali: 1. funzioni fondamentali; 2. revisione del Testo Unico avente ad oggetto l’ordinamento degli enti locali; 3. istituzione delle Città metropolitane; 4. riconoscimento istituzionale dell’ANCI.

Il processo di attuazione dell’art.117, secondo comma, lettera p), come disciplinato dall’art.2 della l. n. 131/2003, costituisce a giudizio dell’ANCI una grande occasione per mettere "in asse" l’ordinamento degli enti territoriali con la Costituzione riformata.

L’ANCI ha considerato l’approvazione della legge come un segno importante della volontà di dare piena attuazione al quadro costituzionale.

L’attuazione dell’art.2 della l. n. 131 del 2003 deve svilupparsi secondo le linee di una moderna governance, attenta a promuovere la massima integrazione fra le diverse sensibilità, anche istituzionali che la Repubblica, costituita in modo paritario dai cinque livelli territoriali richiamati nell’art. 114 Cost., è chiamata a esprimere.

L’ANCI ritiene opportuno, con le proposte allegate alla presente relazione, richiamare l’attenzione delle Istituzioni su alcuni punti considerati di primaria importanza: l’individuazione delle funzioni fondamentali che la lettera p), secondo comma, dell’art.117 rimette alla competenza esclusiva dello Stato; l’istituzione delle Città metropolitane e la definizione della loro struttura e dei loro organi oltreché delle loro funzioni e delle loro competenze; l’adeguamento della disciplina statale in materia di enti locali alla cornice costituzionale novellata e il riconoscimento normativo della funzione di rappresentanza istituzionale dell’ANCI.

1. Attraverso l’individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, lo Stato è chiamato a definire i tratti essenziali del nuovo "identikit funzionale" degli enti territoriali. La nozione di funzione fondamentale va letta e decifrata secondo una duplice e complementare prospettiva : dalla prospettiva dell’ente locale, essa fa riferimento a quella tipologia di attività che attengono alla ragion d’essere dell’ente locale, alle sue caratteristiche essenziali ed imprescindibili; dalla prospettiva del cittadino , essa fa riferimento al soddisfacimento dei bisogni primari della comunità di riferimento, secondo una lettura dinamica ed evolutiva che valorizza al massimo il principio generale dell’attribuzione della titolarità generale della funzione amministrativa al Comune.

Nell’individuazione delle funzioni fondamentali si toccano materie e ambiti che sul piano legislativo sono anche di competenza regionale; essa costituisce limite e vincolo per l’attuazione dell’art. 118 Cost., giacché il legislatore regionale non potrà in futuro "spostare" tali competenze in capo ad altri livelli di governo o "individuare" autonomamente a quali livelli di governo debba spettare l’esercizio di queste funzioni, così come invece può accadere per ogni altra competenza amministrativa; ed anche il legislatore statale non potrà farlo liberamente, se non nel massimo rispetto della "clausola di autoprotezione" espressamente prevista nell’articolato.

Resta fermo che nell’individuazione delle funzioni fondamentali, sia che riguardi l’ambito delle materie di competenza regionale che quelle di competenza statale, non viene leso il potere del legislatore in ordine alla disciplina legislativa di settore, con il limite, fissato costituzionalmente, della piena ed incondizionata autonomia normativa dell’ente locale nel disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite.

Relativamente alle funzioni fondamentali, nell’articolato si è inteso rafforzare, sulla scia del riconoscimento costituzionale, il potere normativo dell’ente riservando in modo intangibile alla norma locale la disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle proprie funzioni.

Per quanto riguarda la metodologia seguita per individuare le funzioni fondamentali, proprio perché esse concorrono a definire il volto dei Comuni, va assicurato che tutti i Comuni siano riconosciuti titolari delle medesime funzioni e che tali funzioni siano coerenti col ruolo oggi affidato dalla Costituzione all’ente, quale livello di governo "preferenziale" per la titolarità della funzione amministrativa.

L’ANCI non ignora che i Comuni non sono tutti eguali, né ignora che il principio di sussidiarietà va coniugato con quello di differenziazione e di adeguatezza. Tuttavia, l’Associazione ritiene che in ordine alle funzioni fondamentali, e proprio in ragione del loro carattere di fondamentalità, non sia possibile, neanche in nome dei principi di differenziazione e di adeguatezza, prevedere un’attribuzione a "geometria variabile" che, in ragione delle dimensioni dei Comuni riconosca o neghi la fondamentalità di talune funzioni, intaccando, peraltro, la coerenza e la sovranità del legislatore statale.

Né l’ANCI ritiene possibile prevedere forme obbligatorie di associazionismo dei Comuni, così come non ritiene possibile l’attribuzione di funzioni riconosciute come fondamentali, che condizionata a che i Comuni si associno fra loro per il relativo esercizio.

La previsione di associazioni obbligatorie è in evidente contrasto con l’autonomia costituzionalmente garantita ai Comuni dal nuovo quadro costituzionale, così come l’attribuzione di funzioni fondamentali condizionata alla loro gestione in forme associate è in evidente contrasto con il riconoscimento stesso della fondamentalità della funzione.

Va da sé che l’ambito delle funzioni fondamentali riconosciute ai Comuni va parametrato non già sulla dimensione "minima", ma sulla dimensione "massima" dei Comuni oggi esistenti nel nostro Paese.

2. La "revisione" del Testo Unico va considerata quale momento di chiusura nel processo di attuazione della delega.

Nel procedere alla rilettura della normativa statale in materia di enti locali, si è inteso il più possibile valorizzare l’autordinamento locale. L’art.2 della legge n.131/2003 definisce un ambito di operatività della delega assai ampio che coincide con tutta la normativa statale che interessa gli enti locali. Pertanto, il legislatore delegato potrà rivedere tutta la disciplina statale, secondo il parametro generale dell’adeguamento al nuovo quadro costituzionale. Il che significa, in estrema sintesi, porre in essere una valutazione ed una considerazione delle norme statali alla luce del principio di equiordinazione, dell’autonomia statutaria e della potestà regolamentare locale e più in generale della piena, intangibile e più forte soggettività costituzionale dei Comuni.

Nella revisione della normativa statale in materia di enti locali si è tenuto conto dell’ambito materiale che la Costituzione riserva al legislatore statale individuato dall’ art. 117, secondo comma, lettera p). Si è valutato, comunque, utile salvaguardare, quando necessario, una cornice di disposizioni generali statali a garanzia dell’uniformità ed unitarietà dell’ordinamento. Nell’attività di revisione compiuta si è mirato il più possibile a semplificare le normative vigenti, eliminando disposizioni ridondanti o ripetitive, anche per facilitare l’accesso degli operatori locali e distinguendo la disciplina di spettanza statale dagli oggetti o istituti che possono essere rimessi alla disciplina statutaria o regolamentare.

Va segnalato che si e' preferito, in questa rivisitazione del tessuto normativo esistente, parlare sempre di normativa contenuta nel decreto legislativo e non nel TUEL. La ragione di questa scelta, che ovviamente non ha solo carattere lessicale, attiene alla convinzione che i limiti posti oggi al potere legislativo statale in materia di ordinamento degli enti territoriali non consentano più allo Stato di legiferare con l'ambizione, sottesa invece al concetto stesso di TUEL, di definire il quadro normativo integrale che presiede alla vita e al funzionamento di questi enti. Ambizione questa che, invece, era perfettamente ammissibile (e anzi necessaria) nel sistema costituzionale precedente, che rimetteva alla legge generale dello Stato il compito di disciplinare totalmente in materia di ordinamento degli enti territoriali.

In generale, si è valorizzata l’autonomia statutaria dell’ente locale, ampliandone la sfera di competenza o con l’abrogazione espressa di norme statali o con l’applicazione della regola della cd. cedevolezza, prevedendo il venir meno della disciplina statale in caso di normazione statutaria locale. La linea di fondo che si e' seguita e' stata quella del più rigoroso rispetto del nuovo quadro costituzionale.

Si e' costantemente ribadito l'ambito costituzionalmente garantito dell'autonomia regolamentare degli enti territoriali e il conseguente limite costituzionale rispetto al potere legislativo dello Stato e, soprattutto, delle regioni.

In particolare, con riferimento alle funzioni fondamentali nella nuova cornice normativa statale si e' esplicitato e formalizzato il principio che la legge, sia essa statale che regionale, deve limitarsi a dettare solo le norme essenziali e indispensabili a garantire il rispetto dell'unita' dell'ordinamento, nonché degli altri principi costituzionali.

Sempre con riferimento al ruolo delle regioni si e' del tutto novata la norma relativa ai poteri regionali e al ruolo della programmazione regionale, mirando essenzialmente a indicare i vincoli, i limiti e i principi che devono caratterizzare tali attività nell'ambito del nuovo quadro costituzionale.

Si e' poi "attualizzato" il principio di partecipazione, richiamando e valorizzando il principio di sussidiarieta' orizzontale, come sancito dall'art 118 u.c. Costituzione. Allo stesso modo, e con il medesimo fine di attualizzare le norme al nuovo quadro costituzionale, si sono "attualizzate" le disposizioni relative alle forme associative e alle forme di decentramento. Entrambe sono state ricondotte totalmente nell'ambito dell'autonomia degli enti anche se per entrambe, e in particolare per le forme associative, si e' mantenuto fermo che le leggi statali e regionali possono favorirne e incentivarne lo sviluppo.

In materia di decentramento e' stata specificata la disposizione che riguarda i casi, i modi e i limiti del decentramento nei comuni con una adeguata soglia di popolazione e si è precisata la normativa statale sulla quale si può fondare anche lo status stesso degli organi di decentramento e dei loro membri.

Si e' mantenuta la norma relativa alla possibilità per lo Stato di avvalersi del sindaco come ufficiale di governo per i servizi e le funzioni statali a lui affidate. Si e' voluto chiarire che i compiti di interesse statale, eventualmente assegnati al sindaco quale ufficiale di governo, trovano il loro fondamento nella competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie del secondo comma dell'art.117 e non nelle funzioni fondamentali riconosciute ai comuni ex art. 117, comma secondo, lettera p). Infatti le funzioni fondamentali individuate dalla legge statale sulla base della norma richiamata sono funzioni del comune e non dello Stato e dunque non possono in alcun modo essere assegnate direttamente al sindaco e da lui esercitate nell'interesso dello Stato quale ufficiale di governo.

Si e' ribadito il principio che l'assegnazione di funzioni amministrative da parte della legge statale e regionale comporta l'obbligo per la legge di assicurare anche le risorse finanziarie necessarie, nel quadro e nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.119 Cost. Parimenti, e nella stessa logica di garanzia della posizione degli enti territoriali, si e' riconfermato e rafforzato il principio che la legislazione in materia di ordinamento degli enti territoriali e di individuazione delle loro funzioni fondamentali può essere modificata o novata solo da leggi a cio' esplicitamente e dichiaratamente finalizzate.

In particolare, le modifiche proposte in materia di associazionismo degli enti locali sono volte a razionalizzare le forme associative, anche in considerazione del quadro mutato in questi ultimi anni, in riferimento alle unioni di comuni. E’ stata modificata la normativa riguardante le comunità montane, recuperando la volontarietà del comune nel processo di individuazione dell’ambito omogeneo per la costituzione dell’ente e si è effettuata una sottolineatura della finalizzazione funzionale della comunità montana allo svolgimento di funzione specifiche tesa alla valorizzazione della montagna.

In materia di organi di governo, si è valorizzata l’autonomia statutaria dell’ente che direttamente si riflette sulla delineazione di una fisionomia nuova dell’organo assembleare. Così si è limitata la disciplina statale riguardante contenuti, forme e modalità del regolamento consiliare.

Sono state introdotte disposizioni tese a favorire la partecipazione democratica, la partecipazione agli affari collettivi da parte dei soggetti sociali.

E’ stata introdotta una norma che riconosce ai consiglieri il diritto all’insindacabilità per i voti dati e le opinioni espresse nell’esercizio delle proprie funzioni. Viene, inoltre, riproposta la norma riguardante l’abrogazione del limite del doppio mandato.

Da evidenziare la previsione che dispone in caso di dimissioni del sindaco non più la nomina del commissario, ma il subentro del vicesindaco fino a nuove elezioni.

Ad esempio, in merito alle proposte di modifica apportate in materia di personale, si è operato un rafforzamento della potestà statutaria e soprattutto regolamentare, attribuendo allo statuto il compito di stabilire i principi di organizzazione e funzionamento dell’ente. È stato rovesciato il sistema delle fonti con riguardo al rapporto di lavoro dei dipendenti, privilegiando il ruolo del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che diventa il più importante riferimento normativo per l’ente, anche rispetto alle disposizioni del D.lgs 165/2002. Il regolamento infatti dovrebbe avere anche il compito di stabilire contenuti e modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro con il comune in piena autonomia dalle leggi di settore, e solo nel rispetto della contrattazione collettiva e delle norme di diritto privato.

Di sicuro rilievo, inoltre, la proposta di consentire deroghe alle competenze dirigenziali anche con previsioni statutarie.

Inoltre, in materia di controllo sugli atti e sull’attività, si è ritenuta sostanzialmente superata quasi tutta la normativa del TUEL, salvo per qualche limitato profilo (le previsioni degli artt. 124/125/135 in ordine alle forme di pubblicità e comunicazione delle deliberazioni -spostate nel campo concernente gli organi e le garanzie per le minoranze, nonché i rapporti col prefetto- sia l’ipotesi del controllo eventuale -ora disciplinato dall’art. 127, ma da ricondurre ai controlli interni regolati dagli statuti). La prospettiva adottata è, comunque, in linea generale, quella dell’autocontrollo della regolarità dei propri atti e delle efficacia e efficienza della gestione da parte di ciascun ente locale, mediante previsioni statutarie e regolamentari.

Ciò non esclude ovviamente che persista qualche forma di controllo esterno, essenzialmente circoscritto alla gestione finanziaria, soprattutto in relazione alla esigenza del rispetto del patto di stabilità e alla necessità della "sana gestione" prevista dall’art. 7 della legge 131 (per la cui verifica è prevista una competenza, in chiave peraltro collaborativa, della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti).

L’obiettivo di fondo è quello di dar vita e prefigurare un quadro generale di autocontrolli fondato su un "sistema integrato di garanzie", di cui ciascuno statuto locale dovrebbe disciplinare i contenuti specifici (con eventuale integrazione da parte dei regolamenti). In tal senso le ipotesi da prevedere vanno ricondotte, da un lato, alle verifiche di regolarità dei provvedimenti locali, gestiti da esperti di sicura competenza tecnico-giuridica, dotati di un profilo professionale su base nazionale (che consente, nelle more di una revisione dell’Agenzia e della SSPAL, di utilizzare l’albo dei segretari comunali e provinciali), dall’altra a forme di controllo sulla gestione, con specifica attenzione a quelli economico- finanziari e contabili.

3. Per quanto riguarda l’attuazione della delega concernente l’istituzione delle Città metropolitane, si è proceduto alla revisione della disciplina contenuta nel TUEL con la finalità di agevolare la costituzione di questo nuovo soggetto di governo e di rappresentanza della comunità, anche con la sua istituzione immediata, riconoscendo ai Comuni Capoluogo, già individuati nell’art.22 del TUEL la denominazione di Città metropolitane.

I punti qualificanti della proposta sono così riassumibili.

Le Città Metropolitane non sono più un’eventualità ma una necessità, sia in quanto previste dal nuovo dettato costituzionale, che in quanto rappresentative di una realtà sociale ed economica che necessita di una rappresentanza istituzionale diversa. L’ANCI ritiene che occorra dare un "governo" adeguato alla trasformazione urbana di determinati territori, alla dimensione "metropolitana" degli interessi, dei servizi ai cittadini e delle attività.

Le Città Metropolitane sono necessariamente alternative alle Province: il territorio della Città Metropolitana non può essere ricompreso in quello di una Provincia, altrimenti avremmo una duplicazione dei livelli di governo nello stesso territorio, ciò contrastando con l’obiettivo della semplificazione e dell’efficienza delle istituzioni.

Le Città metropolitane possono costituirsi anche immediatamente, attraverso la trasformazione dei Comuni Capoluogo in Città Metropolitane, direttamente disposta dalla legge. Una volta costituito un nucleo certo di Città Metropolitane, sarà poi ad iniziativa di queste, ed anche su iniziativa dei Comuni interessati, che si avvierà il processo di ampliamento del territorio metropolitano ai Comuni legati alla Città da rapporti di stretta integrazione territoriale in ordine alle attività economiche, all’erogazione di servizi essenziali,alle caratteristiche socio-ambientali e culturali.

Le Città Metropolitane esercitano tutte le funzioni individuate dalla legge statale come funzioni della Provincia ed esercitano le funzioni derivanti dagli altri livelli di governo ( altri Comuni del territorio metropolitano, Stato e Regione).

La procedura di allargamento del territorio della Città Metropolitana è obbligatoria. In caso di esito negativo, comunque, la Città Metropolitana coincide con il territorio del Comune Capoluogo di Provincia, ferma restando l’attribuzione delle funzioni provinciali.

4.In ordine alla disposizione riguardante il riconoscimento istituzionale dell’ANCI, si tratta di una norma che certifica e sanziona la funzione generale di rappresentanza istituzionale dei comuni e delle città metropolitane che l’Associazione svolge quotidianamente. Si è inteso, pertanto, razionalizzare ed unificare in una unica disposizione chiara ed esaustiva previsioni contemplate in numerosi provvedimenti normativi di varia natura.

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CONFERENZA-STATO CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI

Roma 8 luglio 2004

NOTA ANCI (Fonte: www.anci.it)

 Attuazione della delega prevista dall’art.2 della legge n.131/03 avente ad oggetto l’individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane e la revisione delle disposizioni statali in materia di enti locali.

L’ANCI ha valutato l’approvazione della legge cd.La Loggia (G.U. 5.6.03) come un segno eloquente della volontà di dare attuazione al quadro costituzionale riformato.

Ha da subito sollecitato il Ministero dell’Interno affinché il processo di attuazione della delega contemplata dalla legge avvenisse secondo le linee di una moderna governance, attenta a promuovere la massima integrazione e complementarietà fra le diverse sensibilità istituzionali.

Di conseguenza, su iniziativa dell’ANCI la questione è stata affrontata nella Conferenza Stato-città-autonomie locali del luglio dello scorso anno, in cui il Ministro Pisanu formalizzò la proposta di insediamento di un Comitato tecnico scientifico avente il compito di elaborare indirizzi generali per l’attuazione della delega. Al comitato, in base allo stesso decreto ministeriale di nomina, si sarebbero dovuti affiancare gruppi di lavoro composti da funzionari ministeriali ed esperti delle Associazioni con il compito di redigere gli schemi dei decreti legislativi.

In verità, all’insediamento del Comitato denominato Vari, non è seguito un coinvolgimento formale, come previsto dal decreto, o informale delle Associazioni.

Peraltro, va ricordato che l’Associazione ha provveduto ad inviare a tutti i componenti del Comitato, e al Ministro Pisanu, un documento generale di indirizzi, in cui sono stati focalizzati gli orientamenti dell’ANCI sulle problematiche più rilevanti.

Per quanto riguarda l’attività svolta dal Comitato (che ha interessato un arco temporale di circa 4 mesi e i cui lavori si sono conclusi nel dicembre 2003), si sono profilate, come era facilmente prevedibile considerata la variegata ed eccessivamente ampia composizione dello stesso, posizioni ed orientamenti divergenti che hanno reso impervio l’andamento del dibattito al proprio interno.

Di fatti, l’attività del Comitato si è conclusa con una relazione a carattere discorsivo, senza norme allegate, che cerca di dar conto della discussione sviluppata sulle tematiche generali, evidenziando le opinioni a confronto o, viceversa, i temi oggetto di più ampia condivisione.

Nel merito è prevalsa una condotta improntata ad un self restraint, risoltasi nella formulazione di indirizzi unitari su poche questioni generali.

Si esprime apprezzamento per l’unanime orientamento emerso sulla portata dell’individuazione delle funzioni fondamentali, che potrà riguardare tutte le materie anche quelle rientranti nella competenza legislativa regionale, atteggiandosi la futura norma delegata quale ‘norma interposta’ che vincolerà l’intervento legislativo sia statale che regionale; apprezzamento per l’orientamento generale teso a sostenere che in materia di Città metropolitane è necessario non tanto un adeguamento della normativa vigente, quanto la costruzione di una nuova disciplina.

Quindi, a parte alcuni indirizzi di carattere generale, la relazione lascia aperte ed insolute la maggioranza delle questioni.

Nei sei mesi appena trascorsi, l’ANCI ha più volte ed in diverse occasioni sollecitato il Ministero a procedere celermente nell’attuazione della delega, confermando costantemente la propria disponibilità a collaborare e concorrere in modo fattivo alla redazione delle norme.

Nel frattempo è intervenuta la proroga fino al giugno 2005 per l’esercizio della delega, tempo indispensabile e sufficiente per adempiere ai numerosi passaggi previsti dalla norma di delega.

Come procedere.

La decisione di affiancare agli estensori delle norme delegate un organo a carattere scientifico che , sebbene informalmente, rifletteva al suo interno riconoscibili interessi istituzionali, decisione utile in una fase di profonda trasformazione in cui la riflessione scientifica assume centralità, non ha purtroppo funzionato.

A questo punto, facendo tesoro e partendo dalle convergenze individuate, è necessario:

1. accelerare il più possibile nelle prossime settimane in modo da concludere entro settembre la prima necessaria fase di messa a punto dei testi secondo il metodo di massima collaborazione suindicato.

2. Condivisione di una lettura generale comune ed estensiva dell’opportunità, non facilmente ripetibile, che questa delega offre al legislatore delegato, al sistema delle autonomie locali per ridefinire insieme il profilo di un assetto ordinamentale locale che richiede un obbligato adeguamento ad un quadro costituzionale profondamente mutato,come espressamente sancito dalla stessa norma di delega.

Appare per l’ANCI necessario acquisire certezze e rassicurazioni in ordine alla volontà del legislatore delegato di adempiere compiutamente ed approfonditamente alla delega, che delinea – ricordiamo- un orizzonte tale da consentire un intervento correttivo su istituti e materie del Tuel, a prescindere da quelli espressamente enunciati o richiamati nella disposizione di delega.

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COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO PER LŽATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALLŽARTICOLO 2 DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N.131 (Fonte: www.interno.it)

RELAZIONE

Sommario: I) INTRODUZIONE - 1. LŽorganizzazione dei lavori - 2. I criteri generali seguiti  II) FUNZIONI FONDAMENTALI DI COMUNI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE – 1. Principi della delega – 2. Orientamenti emersi nel Comitato – 3. Soluzioni proposte – III) CITTAŽ METROPOLITANE – 1. Principi della delega – 2. Orientamenti emersi nel Comitato – 3. Proposta di mediazione – IV) LA REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI – 1. Premessa – 2. Ambiti territoriali e articolazioni interne di Comuni e Province – 3. Forme associative e Comunità montane – 4. Organi di governo degli enti locali – 4.1 Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità – 4.2 Status degli amministratori – 5. Controlli sugli enti locali: a) controllo sugli organi – segue: b) controllo sugli atti – 6. Ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali – 6.1 Competenza legislativa – 6.2 Soluzioni proposte – 7. Sistema integrato di garanzie – 7.1 Il fondamento del nuovo sistema dei controlli interni – 7.2 La rimodulazione del sistema di controllo interno – 7.2.1 Garanzia della legalità e della regolarità dellŽattività amministrativa - 7.2.2. Controlli gestionali di funzionalità - 7.2.3. Controlli finanziari - 8. Ordinamento finanziario e contabile – 8.1 Competenza legislativa – 8.2 Principi della delega
I)   INTRODUZIONE
1. LŽorganizzazione dei lavori
Prima di entrare nel merito delle molteplici questioni oggetto della presente relazione, conviene evidenziare come il compito affidato al Comitato , costituito dal Ministro dellŽInterno  per concorrere alla predisposizione di uno o più schemi attuativi della delega prevista dallŽart. 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sia venuto a connotarsi per un duplice profilo di complessità, risalente, per un verso, allŽampiezza della legislazione da esaminare e, per  lŽaltro, alla inevitabile valenza politica connessa alle scelte da effettuare sui vari temi oggetto di discussione.
Sotto il primo aspetto, riguardante essenzialmente lŽorganizzazione del lavoro, il Comitato ha dovuto tener conto della ristrettezza del tempo a disposizione, tale da imporre un ritmo serrato per lo svolgimento dei suoi lavori, preliminari rispetto ad un ulteriore ben più complesso iter procedimentale, secondo quanto previsto dalla legge di delega.
Per accelerare i tempi, si è deciso di operare avvalendosi anche della collaborazione di sottocomitati di studio che, supportati dai gruppi di redazione del Ministero, hanno approfondito specifiche tematiche sottoposte poi al vaglio del Comitato stesso.
Sotto il secondo profilo, nei casi in cui si è registrata una concordanza di vedute, sono stati indicati puntuali indirizzi, che i competenti uffici del Ministero potranno tener presenti nella redazione degli articolati. Quando invece tale concordanza non si è registrata, si è preso atto delle diverse posizioni emerse; posizioni di cui è stato dato conto nella relazione, lasciando alla sede politica la scelta della soluzione normativa più opportuna.
2. I criteri generali seguiti
Nel merito, il Comitato si è posto, come esigenza assolutamente preliminare, la definizione della portata della delega, enucleandone i molteplici, seppur connessi, oggetti: anzitutto quello indicato nel comma 1 dellŽart. 2, concernente lŽindividuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; nonché quello  indicato nel comma 2, riguardante lŽadeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla riforma del titolo V della Costituzione. Ad essi si aggiunge un ulteriore oggetto che assume rilievo a sé stante nellŽambito della delega e cioè quello menzionato nel comma 4, concernente la definizione dellŽordinamento della città metropolitana, che si connota per la sua ampiezza, tale da richiedere, non tanto un adeguamento della normativa vigente, quanto la "costruzione" di una nuova disciplina.
Altri oggetti di delega risultanti dal medesimo comma 4 riguardano lŽindividuazione di principi e criteri che gli enti locali dovranno seguire nellŽambito della loro autonoma regolamentazione in materia di : a) sistemi di controllo interno (art. 2, comma 4, lett. e); b) ordinamento finanziario e contabile (art. 2, comma 4, lett. f).
Non si è ritenuto, invece, di intervenire su taluni aspetti della attuale disciplina degli enti locali che, pur meritevoli di adeguamento, sono stati reputati estranei allŽoggetto della delega.

Con riguardo a temi sicuramente ricompresi in essa, il Comitato ha riscontrato, in qualche caso, la mancanza nella delega di puntuali criteri direttivi (ad esempio, in materia di organi di governo e di sistemi elettorali delle Città metropolitane). Nonostante ciò si è ritenuto, talvolta, di poter dar corso a soluzioni coerenti col nuovo quadro costituzionale. Quando ciò non è stato possibile, ci si è limitati a segnalare lŽesigenza di distinti interventi legislativi ad hoc.
Tanto premesso sulla portata della delega, sembra il caso di richiamare, sempre in via preliminare, alcuni punti cardine dellŽattuale sistema costituzionale delle autonomie locali che, già tenuti presenti nel corso dei lavori, potranno utilmente orientare anche lŽopera di redazione definitiva dello schema (o degli schemi) di decreto legislativo da parte degli uffici del ministero;  e cioè:
a) equiordinazione dei cinque livelli territoriali previsti dallŽart. 114 Cost. come elementi costitutivi della Repubblica, ferma restando la differenziazione dei rispettivi poteri e funzioni (cfr. sentenza Corte Costituzionale 274/2003);
b) garanzia costituzionale del potere  statutario (art. 114, secondo comma, Cost.) e regolamentare degli enti locali, questŽultimo relativamente allŽorganizzazione e allo svolgimento delle funzioni loro attribuite (art. 117, sesto comma, Cost.);
c) attribuzione delle funzioni amministrative in base al principio di sussidiarietà, che "ne impone lŽordinaria spettanza agli enti territoriali minori" (v. da ultimo Corte costituzionale n. 370 del 2003), salvo il caso in cui debbano essere assicurate le esigenze di esercizio unitario.
Quanto al rapporto intercorrente fra gli oggetti della delega, il Comitato non ha mancato di avvertire la priorità logica che il tema delle funzioni fondamentali riveste rispetto a quello della revisione delle disposizioni sugli enti locali.
A favore di tale ordine di priorità logica depone, a ben vedere, lo stesso art. 2 della legge n. 131 del 2003 che correttamente distingue fra lŽindividuazione delle funzioni fondamentali (comma 1) e la revisione delle disposizioni in materia di enti locali (comma 2), comprovando che la revisione stessa, e in particolare quella delle norme del Testo unico delle leggi sullŽordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), costituisce un posterius rispetto allŽesercizio della competenza statale nelle materie indicate dallŽart. 117, comma secondo, lett. p) della Costituzione.
Per quanto riguarda in particolare il quadro normativo di riferimento di tale revisione, il Comitato ha ritenuto di prendere in considerazione le disposizioni concernenti lŽordinamento degli enti locali nella sequenza del vigente T.U.E.L. n. 267 del 2000.
Per il vero, è stata considerata anche la possibilità di conferire un nuovo impianto al  testo unico, limitandone di massima la struttura ai soli aspetti di competenza legislativa statale indicati alla lettera p) del secondo comma dellŽart. 117 (legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali),  premettendo alcune disposizioni generali (di garanzia e sulla cedevolezza) e con lŽaggiunta di disposizioni connesse ad ulteriori materie riservate al legislatore statale (come i principi sullŽorganizzazione pubblica, i principi di coordinamento della finanza locale ed i correlativi principi riguardanti la gestione finanziaria e contabile), nonché delle norme dellŽattuale testo unico da considerare cedevoli e dellŽelenco delle norme abrogate.
EŽ prevalsa, tuttavia, lŽidea di procedere secondo la prima delle linee sopraindicate, senza, con questo escludere che, in una fase successiva, il quadro dei riferimenti normativi statali in materia di ordinamento degli enti locali possa essere ricomposto in un testo unico avente il diverso impianto di cui si è ora fatto cenno.
Sempre nellŽambito della valutazione delle esigenze di revisione, si è posto il problema se essa dovesse ricomprendere  anche le disposizioni contenute in fonti diverse dal T.U.E.L., considerato che, accanto a testi normativi  organici e in sé compiuti che toccano la materia degli enti locali, come ad esempio il D.P.R 24 luglio 1997, n. 616,  e il più recente  d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, esistono altre, innumerevoli disposizioni, sempre relative agli enti locali, contenute in leggi generali  (quali ad es. le leggi finanziarie) e in leggi di settore (urbanistica, lavori pubblici, espropriazioni, istruzione scolastica, beni e attività culturali, servizi sociali, sanità, ecc.).
Di fronte allŽarduo impegno che una revisione estesa, in ipotesi, a tutte le dette disposizioni avrebbe comportato, soprattutto, nei ristretti tempi a disposizione, il Comitato ha ritenuto che la lettera e la ratio della delega  consentissero di prendere in considerazione, quanto alle disposizioni contenute in fonti diverse dal T.U.E.L., le sole norme di carattere ordinamentale, ritenendo invece esorbitante dalla delega stessa tutto ciò che attiene alle varie discipline di settore riguardanti lŽesercizio di funzioni locali.
Per meglio raccordare lŽopera di revisione con dette disposizioni, è stata, peraltro, avanzata, da parte di alcuni componenti, la proposta di prevedere una "norma di chiusura" volta ad abrogare tutte le norme extra T.U.E.L. riguardanti a qualche titolo lŽordinamento degli enti locali, incompatibili, da un lato, con le disposizioni attuative della delega e, dallŽaltro, con la necessità di garantire effettivamente la sfera di autonomia organizzativa riconosciuta agli enti locali dalla novella costituzionale.
Va, inoltre, segnalato che, nella relazione, segnatamente nelle parti attinenti alle specifiche materie, sono indicate esplicitamente talune ulteriori e puntuali esigenze di intervento normativo prospettate nel corso dei lavori del Comitato.
 
II)  FUNZIONI FONDAMENTALI DI COMUNI, PROVINCE E  CITTAŽ METROPOLITANE

1. Principi della delega
Momento prioritario per lŽesercizio della delega conferita al Governo dallŽart. 2 della legge n. 131 del 2003 è costituito, come già detto, dallŽindividuazione delle funzioni fondamentali, da intendere come quelle "essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane, nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento".
I relativi principi e criteri direttivi sono contenuti nelle lettere b), c), e d) del comma 4 del richiamato articolo 2. Tuttavia, solo gli enunciati contenuti nelle prime due lettere appaiono rivolti a definire lŽoggetto della delega (individuazione delle funzioni fondamentali), mentre il terzo riguarda strumenti atti ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione nello svolgimento delle "funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti".
La lettura dei suddetti criteri porta ad evidenziare che:
- gli elementi connotativi della natura fondamentale delle funzioni sono individuati (con una formula ripetitiva di quella usata nel comma 1) nella "essenzialità" ed "imprescindibilità" per i concorrenti profili del "funzionamento dellŽente" e del "soddisfacimento di bisogni primari";
- la individuazione delle funzioni fondamentali è esplicitamente finalizzata anche alla "tenuta e alla coesione dellŽordinamento della Repubblica";
- il criterio orientativo prioritario per la individuazione delle funzioni è dato dal riferimento alle "funzioni storicamente svolte";
- nella individuazione delle funzioni fondamentali viene prescritta la valorizzazione dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione, "in modo da assicurarne lŽesercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca lŽottimale gestione".

2. Orientamenti emersi nel Comitato
Il problema della individuazione delle funzioni fondamentali, per la particolare rilevanza che riveste nel nuovo quadro dei rapporti tra i vari livelli di governo, è stato oggetto di approfondita analisi, sia in termini generali, che con riguardo alla specifica enucleazione delle singole funzioni qualificabili come tali.
In sede di primo approccio al problema, si è riscontrata, nel Comitato, una generale concordanza sulle seguenti linee:
- la finalità prioritariamente perseguita dalla norma costituzionale e dalla legge di delega può essere collegata alla esigenza di garanzia degli enti locali, in ordine alla sfera delle proprie attribuzioni rispetto allŽesercizio della potestà legislativa dello Stato e della Regione. Come tale, la fonte di identificazione delle funzioni fondamentali è destinata, per lŽeffetto proprio delle c.d. norme interposte, a costituire un limite alla futura produzione legislativa statale e regionale, sì da rendere stabile anche per il futuro la titolarità di tali funzioni in capo allŽente locale;
- la finalità di garanzia è espressamente correlata alla coesione dellŽordinamento, a sua volta correlabile alla capacità degli enti di assicurare, in forma generalizzata, un livello minimo di soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento;
- la competenza legislativa statale in tema di individuazione delle funzioni fondamentali riguarda, conseguentemente, anche le materie assegnate alla competenza legislativa delle Regioni, ai sensi dei commi terzo e quarto dellŽarticolo 117 della Costituzione;
- lŽopera di enucleazione delle funzioni fondamentali prescinde dalla distinzione tra funzioni proprie e funzioni conferite contenuta nellŽarticolo 118, secondo comma, della Costituzione.
Ciò premesso, il Comitato, anche al fine di contemperare le due esigenze, potenzialmente antinomiche (disciplina regionale della materia e vincolo stabilito con legge statale), che si riscontrano in subjecta materia, è dellŽavviso che la emananda disciplina dovrebbe ispirarsi ai seguenti criteri:
- necessità di evitare una individuazione delle funzioni fondamentali così dettagliata e specifica da tradursi in una compressione degli spazi che spettano alla potestà legislativa dello Stato e della Regione, nel disciplinare le materie di rispettiva attribuzione;
- necessità, tuttavia, di evitare anche che una eccessiva genericità delle formule di individuazione delle funzioni vanifichi le finalità di garanzia delle competenze degli enti locali che la norma persegue;
- opportunità di prevedere che il passaggio della competenza da un livello di governo ad un altro rispetto allŽassetto attuale, certamente praticabile (come conferma la lettura del comma 4, lettera c, e del comma 5 della norma di delega), avvenga principalmente per finalità di razionalizzazione della distribuzione delle competenze (spesso frutto di interventi normativi stratificatisi in forma disomogenea), dando così corretto rilievo anche al criterio delle funzioni storicamente svolte;
- conseguente necessità di  procedere con metodo empirico, modulando  caso per caso la formula di individuazione (di definizione) di ciascuna funzione, al fine di realizzare il necessario equilibrio tra le garanzie di autonomia funzionale dellŽente locale e le competenze legislative riservate dallŽarticolo 117 Cost. allo Stato e alle Regioni;
- necessità che lŽindividuazione, senza essere correlata (nei limiti del possibile) a provvedimenti tipizzati o a specifici procedimenti, faccia riferimento piuttosto alle finalità complessive perseguite dallŽintervento pubblico in unŽarea di interesse generale, così da lasciare spazio ad ogni futuro adeguamento dei procedimenti attraverso i quali lŽintervento si realizza.

3. Soluzioni proposte
Sulla base degli orientamenti emersi in seno al Comitato, gli Uffici ministeriali hanno proceduto alla formulazione di un primo documento ricognitivo delle funzioni fondamentali, quale prima base di discussione in seno al Comitato stesso.
LŽesame collegiale della relativa bozza ha fatto emergere due ordini di osservazioni.
Da parte di taluni componenti del Comitato, è stata prospettata lŽesigenza di una parziale riformulazione tesa ad assicurare una migliore organicità del testo, in funzione di una maggiore e più accentuata garanzia delle prerogative degli enti locali. Altri componenti hanno avanzato, sempre con riferimento al testo base in discussione, lŽesigenza di una riformulazione volta ad individuare le funzioni fondamentali, non tanto con riferimento a specifiche funzioni amministrative, quanto a compiti o funzioni più in generale esercitabili in una determinata materia. Sono stati, quindi, elaborati due ipotesi normative che, muovendo dal contenuto del documento base predisposto dagli Uffici, riflettono la diversità delle posizioni sopraindicate.
Tenuto conto che il dibattito svoltosi sul tema ha fatto progressivamente emergere un avvicinamento delle posizioni e che le corrispondenti elaborazioni hanno preso come testo base quello inizialmente prodotto dagli Uffici, questi ultimi hanno ritenuto di poter contribuire allŽapprofondimento della problematica attraverso la stesura di un ulteriore  testo di mediazione.

II) CITTAŽ METROPOLITANE

1. Principi della delega
A seguito della riforma del titolo V, sono state inserite tra gli enti costitutivi della Repubblica, previsti dal nuovo art. 114 Cost., le città metropolitane che risultano così equiparate, a tutti gli effetti, agli altri tradizionali enti locali territoriali, in termini non solo di autonomia statutaria e finanziaria, ma anche di garanzia, a livello costituzionale, delle relative competenze e dei relativi poteri.
LŽespressa menzione, nellŽart. 114 Cost., delle città metropolitane e la collocazione conseguentemente da esse assunta nel quadro costituzionale rendono evidente la volontà del legislatore non solo di potenziare il ruolo delle stesse, ma di riconoscerne la natura di enti che, in particolari realtà territoriali, si atteggiano quali livelli essenziali di governo.
Il mutato assetto costituzionale ha posto, perciò, lŽesigenza di una revisione delle disposizioni contenute nel testo unico, che risentono, soprattutto nel procedimento di costituzione delle città metropolitane, della diversa connotazione di ente "non necessario" sulla base dellŽordinamento costituzionale previgente.
Donde la necessità di un intervento normativo che, lungi dal limitarsi alla mera modifica delle disposizioni vigenti, valga a definire un nuovo ordinamento coerente con i mutamenti intervenuti a livello costituzionale.
Avvalora tale convinzione la presenza, nella legge n. 131 del 2003, di principi di delega che presentano, quanto alle città metropolitane, una loro specificità, rispetto a quelli volti a conferire al legislatore delegato il solo compito di adeguare in via generale la normativa che contrasti "con il sistema costituzionale degli enti locali", secondo quanto previsto nella lettera g) del comma 4 dellŽarticolo 2.
Infatti, in ordine alle città metropolitane, la stessa legge di delega contiene più principi – lettere h), i) e l) – che autorizzano interventi legislativi sicuramente più incisivi, consentendo, oltre allŽadeguamento del procedimento per la loro istituzione, anche la realizzazione di un nuovo impianto normativo riguardante gli aspetti ordinamentali del nuovo ente, e cioè la disciplina degli organi, del regime dellŽincandidabilità, dellŽineleggibilità e dellŽincompatibilità, nonché del relativo sistema elettorale. Da sottolineare, al riguardo, il ripetuto rinvio nelle lettere i) e l) della delega al vigente ordinamento di comuni e province, quale paradigma da tenere presente, al fine di orientare le scelte fondamentali per la definizione del nuovo assetto.

2. Orientamenti emersi nel Comitato
Un punto di rilievo affrontato nel corso dei lavori e sul quale si è registrata una generale convergenza ha riguardato la posizione della città metropolitana quale "ente necessario" che, al pari di comuni e province, è elemento costitutivo della Repubblica.
Di qui due ordini di conseguenze: da un lato, la connotazione della città metropolitana quale ente di primo grado, con organi direttamente rappresentativi della rispettiva comunità; dallŽaltro, lŽesigenza, per il legislatore delegato, di definire un procedimento costitutivo che porti comunque alla istituzione della città metropolitana, quale risultato costituzionalmente obbligatorio.
Una tesi, emersa nel corso dei lavori, nel farsi carico di una siffatta esigenza, ammette che il relativo territorio possa anche coincidere con quello del solo comune capoluogo, qualora il processo di aggregazione degli altri comuni non dia esito favorevole.
Un concorde punto di vista è emerso in merito al rapporto tra la città metropolitana e la provincia, nel senso che i due enti si porrebbero in rapporto di "alternatività", sì che lŽistituzione della città metropolitana sarebbe destinata a far venir meno – sul territorio metropolitano – lŽente provincia.
Ambito della città metropolitana
Posizioni differenziate si sono registrate, invece, sul rapporto fra città metropolitana e territorio, con riflessi anche sulle modalità per lŽistituzione della prima.
In proposito sono emerse due distinte posizioni di principio.
La prima intesa ad affermare che lŽistituzione della città metropolitana dovrebbe essere preceduta dalla definizione di unŽarea territoriale, caratterizzata da una stretta integrazione urbana, economica, culturale e sociale, dei comuni in essa ricompresi. 
La seconda volta a sostenere che la delimitazione dellŽarea non sarebbe condizione necessaria del processo di costituzione della città metropolitana.
Secondo la prima tesi, la città metropolitana si atteggia quale "soggetto di governo di unŽarea metropolitana", e cioè quale "soggetto di governo unico" che prende il posto dei comuni e della provincia. E questo senza che ne resti impedita, comunque, la possibilità di prevedere unŽarticolazione interna, che giunga fino allŽistituzione di veri e propri "comuni urbani".
Secondo lŽaltra tesi, occorre, per contro, muovere dal presupposto che esistono comuni capoluogo che, per caratteristiche dimensionali e per livelli di sviluppo economico e sociale, coinvolgono e condizionano le comunità situate nelle aree circostanti, richiedendo lŽadozione di modelli ordinamentali differenziati ed adeguati alla specificità dellŽarea urbana da governare. Il "modello metropolitano" sarebbe destinato a realizzarsi proprio in presenza di "città", le cui dimensioni risultano "troppo estese" per garantire efficienti servizi alla persona e "troppo circoscritte" per poter assicurare lŽottimale funzionamento dei servizi in materia di assetto e utilizzazione del territorio.
Di qui, una concezione della città metropolitana che, pur riguardando altri comuni dellŽarea circostante, trova il proprio humus nelle prioritarie esigenze del  "comune metropolitano".

Ruolo del comune capoluogo, della provincia e della regione nel procedimento istitutivo.
Le diverse posizioni sopra ricordate si riflettono, come è ovvio, anche sul problema del soggetto (o dei soggetti) cui affidare lŽiniziativa del procedimento costitutivo.
Mentre è stato condiviso, in linea di massima, il principio secondo il quale al Comune capoluogo spetta un ruolo essenziale nellŽattivazione del procedimento stesso, sono state prospettate soluzioni divergenti sul ruolo spettante alla provincia.
Secondo una prima tesi, la provincia dovrebbe affiancare il Comune capoluogo fin dallŽavvio del procedimento di costituzione, partecipando attivamente anche alla complessa operazione di "aggregazione".
Una tesi alternativa prevede, invece, lŽesclusiva attribuzione dellŽiniziativa al Comune capoluogo che si fa unico "attore" del procedimento di aggregazione.
Quanto alla Regione, ad essa dovrebbe essere attribuito, secondo alcuni, un ruolo di natura consultiva, mentre, secondo altri, lŽente regionale dovrebbe costituire un punto di riferimento unitario nel processo di aggregazione con il compito di  dialogare con gli attori interessati.
Momento costitutivo nellŽattuale fase transitoria.
Fermo restando che la costituzione delle città metropolitane può avvenire solo con legge, si è prospettata lŽeventualità che, in questa fase, lŽistituzione possa realizzarsi immediatamente, attraverso la trasformazione dei comuni capoluogo delle aree individuate dallŽart. 22 del testo unico, direttamente disposta dal decreto delegato, alla quale farebbe seguito il procedimento aggregativo ad opera degli stessi comuni.
A tale ipotesi è stato opposto che la lettera della delega non sembrerebbe consentire lŽistituzione immediata di città metropolitane, rimettendo al legislatore delegato solo la definizione del procedimento istitutivo, opportunamente adeguato al nuovo assetto istituzionale.
3. Proposta di mediazione
Va da sé che la varietà e la diversità delle posizioni sopraccennate, relativamente alle modalità del procedimento, si riflettono sul risultato finale, condizionandone in varia misura il raggiungimento.
Proprio al fine di assicurare il risultato stesso, in adempimento di una esigenza costituzionalmente necessitata (arg. ex art. 114 Cost.), è emersa una ipotesi di mediazione che tiene conto dei punti sui quali si è riscontrato un comune orientamento.
I criteri guida del procedimento potrebbero riguardare:
- lŽattribuzione dellŽiniziativa di costituzione della città metropolitana al comune capoluogo delle aree metropolitane indicate nellŽarticolo 22 del testo unico, attraverso la presentazione di una proposta di delimitazione dellŽarea metropolitana. In tale fase, potrebbe anche essere prevista, come prospettato da taluni componenti del Comitato, una partecipazione attiva della provincia;
- la partecipazione significativa della Regione al procedimento istitutivo, con la delimitazione dellŽarea metropolitana e con la elaborazione di un progetto di istituzione della città, prevedendo il potere sostitutivo del Governo, in caso di inerzia da parte della Regione;
- la partecipazione, alla delimitazione dellŽarea, della provincia e dei comuni interessati che danno il proprio parere sulla proposta;
- il referendum negli altri comuni (diversi dal capoluogo) ricompresi nellŽarea metropolitana;
- lŽistituzione, con legge statale della città metropolitana, comprendente il comune capoluogo e gli altri comuni nei quali il risultato del referendum sia stato favorevole; ovvero della città metropolitana coincidente con il comune capoluogo, in caso di esito negativo del referendum in tutti i comuni interessati;
- la revisione eventuale delle circoscrizioni provinciali, con legge statale, e delle circoscrizioni comunali, con legge regionale.

IV)  LA REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  ENTI LOCALI

1. Premessa
Quanto alle altre disposizioni in materia di enti locali suscettibili di revisione alla luce della delega, la relativa disamina è stata effettuata valutando ciascuna norma alla luce della nuova disciplina costituzionale, come pure della legge di attuazione n. 131 del 2003, e proponendo: a) lŽabrogazione di quelle norme che si appalesino in contrasto con il nuovo quadro costituzionale, salva lŽapplicazione del criterio di cedevolezza nei casi di cui alla successiva lett. c), o che appaiano  comunque superate dalla nuova disciplina di cui alla legge n. 131 del 2003, ovvero ancora che risultino destinate ad essere sostituite da quelle emanate in attuazione della presente delega (esempio, funzioni fondamentali e città metropolitane); b) la modifica, nelle materie di competenza legislativa statale, quando tale intervento sia sufficiente a realizzare lŽadeguamento ai nuovi principi costituzionali; c) lŽapplicazione del criterio di cedevolezza, qualora ragioni di continuità dellŽordinamento giuridico rendano necessario mantenere in vigore disposizioni che disciplinano materie ora di competenza  legislativa regionale o normativa locale.
Tali norme, secondo quanto verrà indicato nel testo del decreto delegato, resteranno in vigore, nel territorio di ciascun ente, fino allŽadozione della norma regionale o locale.

2. Ambiti territoriali e articolazioni interne di Comuni e Province
Seguendo tali criteri e fermo restando quanto già osservato in ordine alle linee direttrici di una futura normativa sulle funzioni fondamentali e sulle città metropolitane, il Comitato ha esaminato la disciplina degli ambiti territoriali degli enti locali, come pure i problemi concernenti lŽeventuale adeguamento della normativa avente ad oggetto lŽarticolazione interna degli enti medesimi (titolo II della parte I del T.U.E.L.)
Alla luce del nuovo testo dellŽart. 117 della Costituzione, è da ritenere che la materia dei mutamenti territoriali delle circoscrizioni comunali rientri ormai nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni, restando affidato al legislatore statale il solo passaggio di un comune da una regione ad unŽaltra, che, in base allŽarticolo 132 Cost., va operato con legge della Repubblica.
Rimane del pari ferma la competenza legislativa statale in materia di istituzioni di province e di mutamenti delle circoscrizioni provinciali, secondo il disposto dellŽart. 133 della Costituzione.
Quanto alle articolazioni interne di Comuni e Province, una delle tesi emerse in Comitato è quella che  spetti agli enti locali di dettare, nellŽesercizio della loro autonomia organizzativa, le disposizioni in tema di mero decentramento amministrativo, e che vadano, invece, ricondotte alla competenza statale in tema di "organi di governo" prevista dallŽart. 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, quelle norme che autorizzano gli statuti a prevedere "particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni" (articolo 17, comma 5, del T.U.E.L.).
Su tale punto, è stata rappresentata da taluni membri del Comitato lŽesigenza di far seguire alcune precisazioni.
Secondo taluni, va specificato che la potestà legislativa statale è da circoscrivere, in questa materia, alla sola attribuzione agli organi di decentramento del medesimo status, nonché di competenze e funzioni identiche o assimilabili a quelle riconosciute dalla legge statale agli organi di governo degli enti.
Secondo altri,  la indiscussa competenza statale in materia di organi di governo non esclude, invece, che la stessa legge statale rimetta allo statuto comunale la possibilità di prevedere forme originali e incisive di decentramento comunale, ovviamente salvaguardando le responsabilità del sindaco quale ufficiale di governo.
Va, peraltro, rappresentata una diversa prospettiva del pari emersa in Comitato e cioè quella di far rifluire le competenze spettanti al comune, non solo in materia di circoscrizioni di decentramento ma anche di municipi, tra le funzioni fondamentali di tali enti. In modo analogo si dovrebbe procedere circa lŽarticolazione interna del territorio provinciale (circondari).

3. Forme associative e comunità montane
NellŽesame delle disposizioni relative alla disciplina delle forme associative e delle comunità montane, si è posto il problema pregiudiziale del soggetto competente a disciplinare la materia.
Secondo una prima tesi emersa in Comitato, la scelta delle soluzioni associative e di cooperazione sarebbe riservata allŽautonomia normativa degli enti locali.
Altra tesi, del pari prospettata, è, invece, nel senso di riservare alla Regione il potere di individuare le regole e la tipologia delle forme associative, salvaguardando lŽautonomia normativa dellŽente locale, per la parte concernente lŽorganizzazione interna.
Secondo unŽulteriore tesi, lŽapproccio più corretto al problema delle forme associative sarebbe non quello di tipo soggettivo, consistente nel prendere le mosse dalla considerazione degli enti investiti dalla disciplina de qua, bensì quello di tipo oggettivo facente leva sulle funzioni e sulle relative modalità di esercizio. In tal modo, sarebbe possibile rinvenire il fondamento della competenza legislativa statale, in tema di disciplina delle forme associative,  nellŽarticolo 2, comma 4, lettera  c) della legge di delega n. 131 del 2003, che prevede, nellŽambito dellŽallocazione delle funzioni fondamentali, lŽindividuazione, da parte dello Stato, del livello ottimale per la gestione anche associata delle funzioni medesime.
Nel quadro della problematica sopra accennata, il Comitato si è soffermato, in particolare, sul tema delle comunità montane.
In proposito è emerso lŽorientamento di far rientrare le comunità stesse, in virtù della loro natura associativa e dellŽallocazione in esse di funzioni di livello sovracomunale, nelle forme di cooperazione fra enti locali, quale species qualificata del genus unione di comuni, a tal fine valorizzando anche la definizione contenuta nellŽart. 27 del T.U.E.L..
Da tale impostazione, condivisa in linea di massima dal Comitato, consegue lŽassorbimento delle disposizioni sulle comunità montane nella parte del T.U.E.L. relativa alle forme associative.
In questo contesto, è da ritenere che dovrebbe essere affidato ai comuni il potere di individuare gli ambiti territoriali delle comunità, secondo modalità concertative non più definite dalla legge regionale (come attualmente previsto dallŽart. 27, comma 4, lett. b, del T.U.E.L.), bensì dai comuni stessi.
Il rigore di detta conclusione, secondo alcuni componenti del Comitato, andrebbe attenuato nel senso che le scelte dei comuni dovrebbero corrispondere a determinati criteri di massima, fissati dalla regione, evitando irrazionali discontinuità territoriali, quali, ad esempio, la costituzione di "comuni-enclave" o lŽisolamento di altri comuni.
Ferme restando le attuali zonizzazioni, ove non contestate dai comuni interessati, alla regione rimarrebbe, comunque, la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali nonché i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dellŽUnione europea.
La nuova collocazione, così attribuita alle comunità montane, potrebbe offrire lŽoccasione per completare, anche sotto il profilo degli organi, il processo di allineamento della loro disciplina a quella delle unioni di comuni, prevedendo che il presidente della comunità montana sia necessariamente, e non più facoltativamente, scelto tra i sindaci dei comuni associati.
Dalla valorizzazione del profilo associativo delle comunità montane dovrebbe, poi, discendere lŽaffidamento allŽatto costitutivo ed allo statuto (approvati dai comuni partecipanti e non più con legge regionale) dellŽindividuazione degli organi degli stessi enti, nel rispetto delle disposizioni di principio dettate dalla legge statale.
La disciplina delle comunità montane, che potrebbe essere anche contenuta in un articolo ad hoc, dovrebbe ricomprendere, sotto il profilo delle funzioni, non solo quelle conferite dai comuni per lŽesercizio in forma associata, ma anche quelle "proprie" volte alla valorizzazione delle zone montane, secondo la normativa statale e regionale di attuazione dellŽart. 44 della Costituzione.
Per completezza va fatto cenno di unŽaltra tesi, pure emersa in Comitato, secondo la quale una disciplina legislativa statale in questa materia potrebbe ammettersi solo se rivolta ad individuare forme "tipiche" di associazionismo intracomunale, limitatamente, però, allŽesercizio di funzioni direttamente e immediatamente legate alla legislazione in materia di montagna.

4.   Organi di governo degli enti locali
Le norme sugli organi di governo del comune e della provincia (titolo III, parte I) appaiono, in linea di massima, non dissonanti rispetto al sistema costituzionale degli enti locali.
Si tratta di consolidate strutture istituzionali – sindaco, presidente della provincia, consiglio e giunta - riconducibili in linea generale alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ex articolo 117, secondo comma, lettera p), rispetto alle quali il nuovo sistema dei poteri locali delineato dalla Costituzione non sembra richiedere, in questa sede, variazioni sostanziali.
Tali considerazioni hanno indotto ad ipotizzare il mantenimento delle disposizioni del T.U.E.L. relative agli organi di governo del comune e della provincia (artt. 36, 37, 38 e 39), agli adempimenti della prima seduta del consiglio (art. 41), alla garanzia delle minoranze e controllo consiliare (artt. 43 e 44), alla surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali (art. 45), alla elezione del sindaco e del presidente della provincia (art. 46), alla nomina e composizione delle giunte (artt. 47 e 48), alla durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli (artt. 50 e 51), alla mozione di sfiducia, alle dimissioni, allŽimpedimento, alla rimozione, alla decadenza, alla sospensione o al decesso del sindaco o del presidente della provincia (artt. 52 e 53).
Si è ritenuto, del pari, di mantenere ferma la disciplina delle attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale (art. 54), oltre che per ragioni di principio, attinenti allŽessenza delle funzioni di per sé non riconducibili a quelle che sono espressione di autonomia, anche in considerazione di quanto disposto nella lettera m) del comma 4 dellŽart. 2 della legge n. 131 del 2003, il quale stabilisce di "mantenere ferme le disposizioni in vigore relative […] alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo…". Da ciò si desume, chiaramente, la volontà del legislatore delegante di lasciare intatta la sfera di competenze che il Sindaco esercita non in qualità di capo dellŽamministrazione locale, bensì di organo "periferico" dellŽamministrazione statale.
Per altre norme, sicuramente riconducibili anchŽesse alla materia "organi di governo" e quindi alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. p), si pone solo un problema di migliore riformulazione, anche per valorizzare ulteriormente lŽautonomia degli enti.
A parte lŽintroduzione per il comune di una norma analoga a quella dellŽart. 37, comma 3, secondo la quale "il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano lŽintera provincia", potrebbe essere riformulata la disposizione che disciplina il funzionamento dei Consigli (art. 38), sia per rispondere ad una esigenza di migliore e più consequenziale sistemazione dei vari enunciati, sia, e soprattutto, per valorizzare la potestà normativa locale nella definizione di una propria disciplina, pur nellŽambito di necessari criteri di uniformità dettati dalla legge statale a garanzia della funzionalità dellŽorgano e della tutela delle minoranze.
Potrebbe essere, altresì, modificata la norma relativa alla convocazione obbligatoria del consiglio su richiesta delle minoranze (art. 39), con la previsione di una diversa possibilità di regolamentazione statutaria nellŽambito di principi dettati dalla legge statale.
Anche la disposizione dellŽart. 50, sulla competenza del sindaco e del presidente della provincia, potrebbe essere rimodulata per meglio coordinarla con altre disposizioni del testo unico. In particolare, potrebbe essere eliminata la norma che attribuisce al sindaco e al presidente della Provincia "la responsabilità" dellŽamministrazione, alla luce delle riforme che hanno riguardato la dirigenza e che hanno definito la linea di demarcazione tra la responsabilità politica affidata agli organi e quella gestionale attribuita allŽapparato burocratico.
Ampia riflessione è stata dedicata al problema dei rapporti tra consiglio e giunta (artt. 42 e 48). Sul punto si sono delineate due diverse posizioni teoriche: quella secondo cui non può più riconoscersi al solo legislatore statale la potestà di distribuire le competenze fra i vari organi, dovendosi prevedere, anche in tale ambito, un intervento eventuale dello statuto locale, e quella che, viceversa, ritiene tuttora affidato alla legislazione esclusiva statale (ex art. 117, comma secondo, lett. p), Cost.), il riparto di competenze fra gli organi, per lŽesigenza di uniformità che si pone per norme che connotano, unitamente al sistema elettorale, la "forma di governo locale". E ciò, oltretutto, in relazione allŽesigenza di preservare il sistema del "governo locale" da interventi differenziati che, sulla base di modifiche agli equilibri tra le competenze degli organi, potrebbero "frantumare" e rendere non più riconoscibile il modello comunale di governo.

4.1   Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità
Le norme in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, riconducibili alla competenza legislativa statale, in virtù di quanto previsto dalla lettera p) del secondo comma dellŽarticolo 117 Cost., sono da reputare, in linea di massima, non contrastanti con il nuovo sistema costituzionale degli enti locali. Il che ovviamente non esclude specifici aggiustamenti per assicurare maggiore coerenza sistematica della relativa normativa.
Sulla base di tali premesse, il Comitato ha espresso lŽavviso che possano restare ferme le disposizioni sullŽelettorato passivo, sui requisiti della candidatura, sullŽobbligo di opzione, sulle cause ostative alla candidatura e sulla sospensione e decadenza di diritto.
In ordine, invece, alla disciplina dellŽineleggibilità (art.60) è maturata lŽidea di estendere anche ai magistrati addetti alle sezioni regionali della Corte dei Conti, sia giurisdizionali che di controllo, ivi compresi quelli designati ai sensi dellŽarticolo 7, comma 9, della legge n. 131 del 2003, lŽineleggibilità già prevista, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, per i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai Tribunali amministrativi regionali e per i giudici di pace.
La disposizione secondo cui non possono ricoprire la carica di sindaco e di presidente della provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che, nelle rispettive amministrazioni, sono appaltatori di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussori, potrebbe essere meglio collocata nellŽambito delle disposizioni relative allŽincompatibilità, sulla base dellŽorientamento affermato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 450 del 2000.
Le norme in materia di sistema elettorale, riconducibili alla competenza legislativa statale, in virtù del secondo comma lettera p), dell'articolo 117 della Costituzione, non sembrano  richiedere interventi di modifica ai sensi della lettera g) della delega, poiché ritenute compatibili con il nuovo ordinamento costituzionale degli enti locali.
Le disposizioni in questione potrebbero, comunque, essere eventualmente corrette ed integrate in sede di redazione del decreto delegato, ove si optasse, nella definizione del sistema elettorale delle città metropolitane, di estendere a tali enti la disciplina prevista per i comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti o, in alternativa, quella prevista per le province.

4.2   Status degli amministratori
Le norme sullo status degli amministratori degli enti locali, riguardando coloro che sono chiamati a ricoprire cariche elettive negli organi di governo, possono reputarsi rientrare nella potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dellŽart. 117, secondo comma, lett. p) Cost. Ciò posto, nessuna modifica viene proposta per le disposizioni che definiscono doveri e condizione giuridica, aspettative, permessi e licenze, nonché oneri e permessi retribuiti;  disposizioni che non solo non contrastano con il nuovo sistema degli enti locali, ma possono considerarsi, in parte, attuative del precetto dellŽart. 51 della Costituzione sullŽaccesso ai pubblici uffici.
La norma che stabilisce i meccanismi di determinazione delle indennità potrebbe, peraltro, essere parzialmente riformulata, sì da confermare in capo al legislatore statale la competenza a disciplinare la materia secondo principi uniformi, ma, al tempo stesso, da lasciare la determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

5. Controlli sugli enti locali:

a) Controlli sugli  organi
LŽarticolo 2, comma 4, lettera m) della legge n. 131 del 2003 prevede che il legislatore delegato mantenga in vita le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali.
Fermo restando, pertanto, lŽimpianto normativo delineato negli artt. 141-146 del T.U.E.L., si ipotizza solo una modifica della disciplina procedurale dello scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali.
Va rammentato, a questo riguardo, che nellŽambito del procedimento di scioglimento dellŽorgano consiliare per mancata approvazione del bilancio, lŽattuale disciplina contempla la nomina, da parte del Co.re.co, di un commissario ad acta, incaricato di predisporre lo schema di bilancio da sottoporre al consiglio.
LŽavvenuta soppressione, a seguito dellŽabrogazione dellŽart. 130 Cost., del Co.re.co, impone, perciò, lŽadeguamento del procedimento, sulla base di quanto previsto alla lettera e) della norma di delega. Ciò stante, è sembrato al Comitato che, coerentemente con il mutato quadro costituzionale delle competenze degli enti territoriali, la soluzione possa essere quella di rinviare totalmente allŽente locale lŽindividuazione delle modalità di "uscita dallŽimpasse politico-amministrativa", entro un termine fissato dal legislatore statale. Solo allo scadere del termine a disposizione dellŽente, il Prefetto potrà avviare le procedure per lo scioglimento, normativamente previste.
Va da sé che analogo adeguamento va operato anche per le altre disposizioni del T.U.E.L. indicate dalla lettera e) dellŽart. 2, comma 4, della legge n. 131 del 2003 (mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio, articolo 193, comma 4; mancata deliberazione del rendiconto della gestione, art. 243, comma 6, lettera b; deliberazione dello stato di dissesto, art. 247; mancata attivazione delle entrate proprie successivamente alla delibera di dissesto, art. 251).

segue: b) controlli sugli atti
LŽabrogazione dellŽarticolo 130 della Costituzione, facendo venir meno lŽorgano regionale di controllo sugli atti degli enti locali, ha travolto  necessariamente anche la disciplina attuativa contenuta nel T.U.E.L., con riferimento alle competenze di detto organo; disciplina attuativa ritenuta, infatti, immediatamente inefficace, proprio perché incompatibile con lŽattuale normativa costituzionale.
Ciò posto, occorre espungere anche formalmente le disposizioni sul Comitato regionale di controllo contenute nel T.U.E.L., come pure quella, collegata alle prime, sui poteri sostitutivi del Governo (art. 137 T.U.E.L.) in considerazione, altresì, dellŽart. 8 della legge n. 131 del 2003, con il quale si è data attuazione, sempre in materia di poteri sostitutivi del Governo, allŽart. 120 della Costituzione.
Si è ritenuto, invece, che possano permanere le disposizioni in materia di pubblicazione, esecutività e comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo, in quanto esse, benché collegate con il previgente sistema di controllo sugli atti, sembrano conservare una loro funzione strumentale di tutela degli interessi delle minoranze che ne giustifica il mantenimento in capo al legislatore statale.
Le disposizioni in questione potrebbero, comunque, trovare una diversa collocazione sistematica nellŽambito delle norme sugli organi di governo, laddove si disciplinano i diritti dei consiglieri, la garanzia delle minoranze ed il controllo consiliare.
NellŽambito della tematica dei controlli, non è mancata una adeguata riflessione pure sulla norma che prevede le modalità di attivazione del controllo "antimafia" del Prefetto, il cui fine è quello di preservare, anche a mezzo del  riscontro sugli atti, lŽattività degli enti locali da infiltrazioni di tipo  mafioso.
La disposizione in esame, come ha ribadito il Consiglio di Stato nel parere n. 386, del 10 dicembre 1997, non è rivolta ad incidere negativamente sullŽautonomia degli enti locali, ma a preservare tale fondamentale valore, di rilevanza costituzionale, impedendo che si determinino alterazioni di così grave portata allŽinterno delle istituzioni rappresentative delle comunità locali.
Dalla particolare finalità di tale forma di controllo discende, dunque, la necessità di mantenere, anche nel nuovo assetto costituzionale, lŽiniziativa del prefetto di attivare la verifica, già di competenza del Co.re.co, della conformità a legge, ai fini antimafia, di alcuni atti fondamentali degli enti locali.
Soppresso ormai il Coreco, potrebbe seguirsi la strada di affidare al Prefetto un potere volto a sollecitare lŽattivazione degli strumenti di "auto-controllo" degli stessi enti. Soccorre a tal proposito il principio di delega recato dallŽarticolo 2, comma 4, lettera e) che valorizza lŽautonomia statutaria, nella previsione di forme e modalità di intervento sostitutivo, segnatamente per le ipotesi di mancata approvazione del bilancio e mancata adozione delle deliberazioni di riequilibrio.

6. Ordinamento degli uffici  e del personale degli enti locali.

6.1  Competenza legislativa
In materia di ordinamento degli uffici e del personale, occorre prendere le mosse dalle norme costituzionali che riconoscono espressamente autonomia organizzativa agli enti locali, nonchè dalla puntualizzazione di tale sfera di potere regolativo locale contenuta nellŽart. 4 della legge n. 131 del 2003, dalla quale si evince:
· lŽattribuzione a comuni, province e città metropolitane di potestà normativa "secondo i principi fissati dalla Costituzione";
· lŽattribuzione allo statuto della competenza a stabilire i principi di organizzazione e funzionamento dellŽente, in armonia "con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica";
· la riserva alla potestà regolamentare dellŽente locale della disciplina dellŽorganizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei comuni, delle province e delle città metropolitane, "nellŽambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze".
Tutto ciò concorre a delineare un quadro di principi in larga misura nuovi sulla stretta connessione tra la condizione di soggetti autonomi costituzionalmente sancita per gli enti locali e la garanzia effettiva di autoordinamento, statutario e regolamentare, ad essi spettante. Tale competenza primaria degli enti locali non esclude, peraltro, lŽesigenza di circoscrivere, entro certi limiti, il loro spazio di autonomia organizzativa, riconoscendo vigenti alcuni principi generali di organizzazione pubblica applicabili ad ogni soggetto amministrativo del sistema. Conclusione, questa, avvalorata dallo stesso art. 4, comma 2, della legge n. 131 del 2003, che, affidando agli statuti il compito di stabilire i principi di organizzazione e funzionamento dellŽente, sottolinea, nel contempo,  lŽesigenza di armonia con i principi costituzionali (ad es. artt. 51 e 97 Cost.)  e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica.
A fondamento della persistente competenza dello Stato a dettare principi generali in materia di organizzazione e personale pubblici (riguardanti anche gli enti locali autonomi), può, dŽaltronde, essere  richiamata anche una recentissima pronuncia della Corte costituzionale (n. 370 del 2003). In tale sentenza, a proposito del confine tra potere legislativo statale e regionale (ma la medesima ratio può ritenersi applicabile al rapporto tra potere legislativo statale e autonomia normativa riservata agli enti locali), si afferma che la non riferibilità di un determinato oggetto ad una delle materie elencate nel secondo e terzo comma dellŽart. 117 Cost. non comporta la sua automatica inerenza allŽambito residuale del quarto comma dello stesso articolo, soccorrendo, in proposito, il criterio di prevalenza nonché la evenutale riconducibilità dellŽoggetto stesso alla competenza legislativa dello Stato nelle materie cosiddette trasversali.
Orbene, in tema di ordinamento degli uffici e del personale vengono in considerazione settori di sicura competenza esclusiva dello Stato.
Viene in rilievo, in primo luogo, la competenza legislativa statale in materia di "ordinamento civile" (cfr. art. 117, comma 2, lett. l, Cost.), nella quale può farsi rientrare la disciplina del rapporto di impiego dei dipendenti locali, atteso il carattere negoziale da essa assunto, dopo lŽavvenuta assimilazione tra lavoro pubblico e privato, a partire dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29.
Va considerato, inoltre, che spetta allo stesso legislatore statale la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (art. 117, secondo comma, lett. m, Cost.); diritti sociali nei quali rientrano gran parte delle prestazioni connesse alla attività lavorativa (artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40 Cost.).
Non va ignorato, infine, il rilievo che la contrattazione collettiva assume ai fini del quadro generale della finanza pubblica e del relativo coordinamento da ritenere spettante allo Stato (art. 119, Cost.), come risulta avvalorato dalla attribuzione alla Corte dei conti di una specifica funzione di verifica della compatibilità economico-finanziaria degli oneri derivanti dalla contrattazione stessa.

 6.2.   Soluzioni proposte
Muovendosi nel quadro dei sopra richiamati riferimenti normativi, il Comitato ritiene che il rinvio alle disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, contenuto nellŽarticolo 88 (disciplina applicabile agli uffici e al personale degli enti locali), vada sostituito dalla esplicita indicazione di quelli che possono essere ritenuti principi generali desumibili dalle medesime disposizioni; principi che dovranno, ovviamente, essere tenuti presenti dagli enti locali, nellŽesercizio della potestà normativa in materia di organizzazione loro riconosciuta espressamente dalla Costituzione.
Alla luce dei criteri sopraccennati lŽopinione prevalente del Comitato è stata quella che possano permanere le disposizioni del testo unico riconducibili in grandissima parte ai principi del decreto legislativo n. 29 del 1993, poi trasfuso, in larga misura, nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni che disciplinano gli uffici di supporto degli organi di direzione politica (art. 90) in quanto non invasive, di per sé, dei poteri normativi degli enti locali,. Altrettanto vale per  le disposizioni relative: ai rapporti a tempo determinato e a tempo parziale (art. 92); alla responsabilità patrimoniale per gli amministratori e per il personale (art. 93); alla responsabilità disciplinare (art. 94); alle funzioni e responsabilità della dirigenza (art. 107); al conferimento di funzioni dirigenziali (art. 109), integrando, peraltro, la relativa disciplina con un richiamo alla normazione generale in materia di incarichi dirigenziali pubblici; come pure per le disposizioni sugli incarichi a contratto (art. 110).
Tesi prevalente nel Comitato è stata anche quella di non intervenire in questa sede sulle disposizioni relative alle assunzioni (sia pure da integrare con un richiamo alla coerenza della programmazione triennale del fabbisogno di personale con le linee programmatiche generali del settore), nonché sulla norma che disciplina i dati sul personale degli enti locali, il cui fondamento va essenzialmente rinvenuto nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dellŽamministrazione statale, regionale e locale" (art. 117, comma 2, lett. m, Cost.).
SullŽargomento qui in esame, va, peraltro, doverosamente dato atto anche del diverso orientamento espresso da taluni componenti del Comitato, i quali sono stati dellŽavviso che, nel nuovo ordinamento, potrebbero permanere la maggior parte dei principi sottesi alle disposizioni del testo unico a suo tempo introdotte, in conformità dei principi del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma non le disposizioni che dovrebbero essere riviste e modificate per essere messe in asse col nuovo sistema.  A tal fine gli attuali articoli 90, 92, 93, 94, 107, 109 e 110 del T.U.E.L. dovrebbero formare oggetto di particolare attenzione, per trovare il giusto equilibrio fra la necessità di individuare i principi di competenza della legge statale e lŽesigenza di assicurare il pieno rispetto dellŽautonomia normativa locale.

Esigenza di adeguamento al nuovo quadro costituzionale si pone, comunque, per le seguenti disposizioni del testo unico:
- art. 89 (Fonti), che va riformulato tenendo conto del nuovo assetto delle fonti conseguente allŽart. 114 Cost.;
- art. 96 (Riduzione degli organismi collegiali), da rendere norma cedevole, trattandosi di materia da rimettere totalmente al potere normativo degli enti locali;
- art. 108 (Direttore generale), per lŽesigenza di dare maggiore flessibilità alla relativa disciplina, consentendo la nomina del c.d. city manager per tutti gli enti, con la possibilità di trarlo anche dai dirigenti in servizio e, al tempo stesso, rinviando al regolamento degli enti stessi, quanto alla definizione del ruolo di tale figura professionale.
Da parte di alcuni componenti del Comitato è stata anche ventilata la opportunità - da valutare in altra sede normativa - di prevedere un autonomo sistema di contrattazione collettiva per il personale degli enti autonomi territoriali.

7.   Sistema integrato di garanzie

7.1  Il fondamento del nuovo sistema dei controlli interni
La  riforma del titolo V, con il venir meno del sistema dei controlli esterni sugli enti locali incentrato sulla verifica di legittimità degli atti amministrativi, ha determinato la necessità di individuare, allŽinterno degli enti stessi, meccanismi di garanzia e di verifica  della correttezza e del buon andamento dellŽamministrazione, compatibili con il nuovo assetto costituzionale. Gli enti locali sono chiamati, infatti, ad una maggiore responsabilità nellŽattivazione e nella gestione dei sistemi di controllo interno che devono essere idonei a verificare efficienza e rispetto della legalità e che diventano "essenziali", in un contesto in cui le istituzioni locali sono ormai  affrancate dai tradizionali vincoli di "tutela".
La definizione di un nuovo ordinamento dei controlli nelle amministrazioni locali dovrà, comunque, tener conto del difficile bilanciamento fra il rispetto della rafforzata  posizione di autonomia e lŽesigenza di mantenere un sistema di verifiche e garanzie, in sintonia con i principi generali fissati dallŽordinamento vigente per tutta lŽamministrazione pubblica.
Il rispetto di tali principi risponde, infatti, proprio allŽesigenza di salvaguardare gli interessi primari del buon andamento e dellŽimparzialità dellŽAmministrazione, sanciti dallŽarticolo 97 della Costituzione, che vanno garantiti attraverso la definizione di parametri validi per tutte le amministrazioni locali.
In tale contesto, si tratta, da un lato, di assicurare la legittimità, la regolarità e la correttezza dellŽazione amministrativa, in particolare attraverso lŽattribuzione delle relative funzioni di garanzia a professionalità di sicura esperienza ed in posizione di terzietà rispetto alle  strutture politiche e burocratiche; dallŽaltro, di garantire  lŽefficienza, lŽefficacia e lŽeconomicità dellŽazione amministrativa, attraverso un sistema di verifiche dei risultati informato a criteri omogenei per tutti gli enti locali.
Nel rispetto dei principi fondamentali sopra delineati, spetterà, poi, allŽente locale definire le modalità e le forme di esercizio delle attività di controllo.
La presenza nella stessa legge n. 131 del 2003 di disposizioni concernenti il controllo di risultato, affidato ad un organo esterno, e cioè alla Corte dei Conti, suggerisce anche di individuare efficaci raccordi tra i compiti di questŽultima e il sistema dei controlli interni.
Va, in proposito, considerato il ruolo di "garanzia" assegnato alla Corte dei conti, come "organo della Repubblica", secondo una prospettiva accolta dalla  legge n. 131 del 2003, laddove prevede, allŽart. 7, lŽattribuzione alla Corte stessa di compiti di verifica del perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi di principio e di programma, nonché della sana gestione finanziaria degli enti locali e del funzionamento dei controlli interni, stabilendo i parametri di gestione relativi a questi ultimi.
In conclusione, lŽintero sistema autonomistico, per la posizione di pari dignità degli enti territoriali, sancita dallŽart. 114 della Costituzione, non tollera più  logiche di tipo gerarchico. Esso richiede, dunque, il disegno di una nuova rete di controlli, fondata sulla valorizzazione della autonomia statutaria degli enti locali (art. 2, comma 4, lett. e, ed art. 4, comma 2, della legge n.131 del 2003) e del correlato raccordo con i controlli esterni affidati alla Corte dei conti, anche in vista dellŽattuazione degli obiettivi dellŽarticolo 119 Cost..

7.2  La rimodulazione del sistema dei controlli interni
Alla luce delle considerazioni che precedono, si è in primo luogo affrontato il problema della rispondenza dellŽattuale regime dei controlli interni negli enti locali alle esigenze poste dal mutato assetto istituzionale.
 Valutando, tra lŽaltro, anche la carenza di organicità dellŽattuale disciplina, che vede le disposizioni in materia collocate, in modo frammentario, nelle diverse parti del T.U.E.L. (segretari comunali e provinciali, controlli interni, ordinamento finanziario e contabile), è stata avvertita lŽesigenza di procedere ad una rimodulazione dellŽattuale normativa in materia, sì da creare un sistema integrato di controlli configurato in modo organico.
Tale sistema consentirà allŽente di dotarsi di una "rete" di strumenti atti a garantire la verifica incrociata dellŽattività di tutti i comparti dellŽamministrazione locale, stabilendo, in piena autonomia, forme e modalità di intervento e prevedendo anche appositi meccanismi di autocorrezione e di autotutela, che assicurino tempestivi interventi sulle criticità rilevate.
La disciplina del testo unico va, quindi, opportunamente razionalizzata e innovata con  lŽinserimento di un complesso normativo che configuri, nelle linee essenziali, lŽarchitettura di base del sistema integrato dei controlli, con riguardo ai controlli non solo di legalità e di regolarità dellŽattività amministrativa, ma anche a quelli finanziari, nonchè gestionali di funzionalità.

7.2.1. Garanzia della legalità e della regolarità dellŽattività amministrativa.
Fra i mezzi di garanzia della legalità, va ricordato che lŽart. 147, comma 2, lettera a) del T.U.E.L. affida allŽente locale la potestà di individuare strumenti e metodologie adeguati a garantire, tra lŽaltro, la legittimità, la regolarità e la correttezza dellŽazione amministrativa.
Per realizzare  tali finalità, è anche da tener presente lŽattuale art. 97 del T.U.E.L. che demanda al segretario comunale e provinciale "compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dellŽente in ordine alla conformità dellŽazione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti".  In particolare, il segretario svolge funzioni di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta, curandone la relativa verbalizzazione e, più in generale, funzioni di  garanzia della certezza della formazione della volontà degli organi collegiali e delle attività più rilevanti dellŽente.
Tale complesso di norme merita di essere razionalizzato, individuando, anzitutto, puntualmente, le esigenze imprescindibili di garanzia della legalità negli enti locali e prevedendo, a tal fine, lŽaffidamento di funzioni e responsabilità a figure professionali di sicura competenza tecnico-giuridica ed in grado di rispondere alle esigenze poste dal nuovo contesto di autonomia che dovrà caratterizzare la realtà amministrativa locale.
In questa prospettiva, il Comitato auspica la revisione della normativa concernente la formazione delle figure apicali degli enti locali, ivi compresi i segretari comunali e provinciali.
· Segretari comunali e provinciali
La disciplina dei segretari comunali e provinciali ha dato luogo ad unŽampia riflessione che ha preso le mosse dal tema dei limiti della competenza statale ad intervenire in subjecta materia.
Secondo una prima tesi, la materia dovrebbe considerarsi attratta nellŽambito della potestà normativa degli enti locali, ai quali andrebbe rimessa non solo la scelta di lasciar permanere o meno, allŽinterno del loro apparato, tale figura professionale, ma anche di disciplinarne, eventualmente, ruolo e funzioni. Lo Stato, secondo tale linea di pensiero, manterrebbe solo il potere di regolare lŽordinamento e lŽorganizzazione dellŽAgenzia autonoma per la gestione dellŽAlbo dei segretari comunali e provinciali, essendo lŽAgenzia stessa riconducibile alla categoria degli enti pubblici nazionali, per i quali il secondo comma, lettera g) dellŽarticolo 117 della Costituzione riconosce la competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Secondo unŽaltra tesi, permarrebbe, invece, in capo allo Stato la competenza a dettare norme, seppur limitatamente ad alcune parti della disciplina dei segretari comunali, per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle già esposte a proposito dellŽordinamento degli uffici e del personale (par. 6.1), valorizzando, in particolare, la necessarietà della funzione, ascrivibile al segretario, di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa, circa la conformità dellŽattività alla legge, allo statuto e ai regolamenti.
EŽ emersa, al tempo stesso, una posizione più radicale, volta a sostenere che il tema dei segretari comunali e provinciali esulerebbe dallŽambito della delega, in tal senso interpretando la indicazione data dal legislatore delegante, secondo cui devono restar ferme "le disposizioni volte ad assicurare la conformità dellŽattività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti" (art. 2, comma 4, lett. m, della legge 131 del 2003).
LŽapprofondimento delle questioni prospettate ha fatto delineare una posizione "intermedia", in base alla quale, a fronte di un innegabile spazio riservato allŽautonomia normativa degli enti locali, nella concreta disciplina delle garanzie (interne) di regolarità dellŽattività amministrativa, si dovrebbe nel contempo riconoscere che spetti allo Stato la competenza legislativa a disciplinare, da un lato, lŽAgenzia quale ente pubblico nazionale, seppure da raccordare strettamente al sistema delle autonomie locali (che tra lŽaltro ne assicurano in gran parte il finanziamento), nonchè, dallŽaltro, a dettare disposizioni di principio finalizzate alla salvaguardia della legalità nellŽesercizio delle funzioni degli enti locali.
Secondo gli indirizzi come sopra emersi, si è ritenuto di non intervenire sulle norme che disciplinano lŽAgenzia, non solo in ragione di quanto rilevato circa la riconducibilità della materia alla competenza legislativa dello Stato (ex articolo 117, secondo comma, lettera g, Cost.), ma anche in ragione dellŽestraneità delle norme relative allŽoggetto della delega .
Al tempo stesso, si è ritenuto che il criterio di delega ex art. 2 comma 4, lett. m), induca, per un verso, a strutturare un sistema di garanzie che assicuri, tra lŽaltro, la conformità dellŽattività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti, anche in considerazione dellŽeliminazione dei controlli esterni sugli atti, e, per lŽaltro, a considerare che la presenza di una figura professionale, quale quella del segretario comunale e provinciale dotata di specifica professionalità tecnico-giuridica, apporti un qualificato contributo alla corretta gestione dellŽente.
Sono state, invece, prospettate soluzioni diverse in merito alle modalità di utilizzazione del personale in questione, per lŽespletamento di tale funzione.
Secondo una prima tesi, la possibilità di utilizzare o meno il personale iscritto allŽAlbo dei segretari comunali e provinciali dovrebbe essere rimessa allŽautonomia locale. Tale soluzione, rendendo "facoltativa" la presenza del segretario comunale e provinciale, non escluderebbe, di conseguenza, la possibilità per lŽente locale di impiegare, per lŽespletamento della funzione, soggetti e professionalità diversi.
Una seconda tesi propende, al contrario, per fare del segretario comunale e provinciale il punto di riferimento delle funzioni di garanzia, lasciando alla potestà normativa dellŽente locale la disciplina dei profili organizzativi connessi alla funzione, come pure lŽattribuzione di ulteriori funzioni.
Secondo tale posizione, la conferma nellŽente locale della figura del segretario non sarebbe lesiva dellŽautonomia, non interferendo direttamente nella sfera organizzativa dellŽente, ma si porrebbe quale punto di riferimento di un sistema di cui lŽente locale si deve dotare per perseguire condizioni di garanzia.
La previsione di una figura professionale unitaria realizzerebbe un paradigma uniforme per tutti i governi locali  nella cura del primario interesse del perseguimento della legalità nellŽazione amministrativa e della garanzia della fede pubblica.
Tale ultima posizione, condivisa, in linea di massima, dai componenti del Comitato, potrebbe portare alla definizione di una disciplina che dovrebbe basarsi sulle seguenti linee fondamentali:
- costruzione di un sistema integrato delle garanzie e verifiche interne della legittimità, del buon andamento e dellŽimparzialità dellŽazione amministrativa, idoneo ad assicurare il rispetto della legalità e dellŽefficienza dellŽattività dellŽente, attribuendo allŽautonomia statutaria la potestà di individuare forme e modalità di intervento, anche con la previsione di appositi meccanismi di autocorrezione e di autotutela;
 - previsione dellŽutilizzazione del personale iscritto allŽalbo dei segretari comunali e provinciali;
 - prospettazione dellŽesigenza di una riforma complessiva della disciplina dei segretari comunali e provinciali, ivi compresa lŽAgenzia con i suoi meccanismi di finanziamento, nonché del necessario adeguamento dellŽordinamento e dei programmi formativi della Scuola, al fine di assicurare lŽottimale esercizio delle funzioni di garanzia nel quadro del nuovo assetto dei poteri territoriali;
 - attribuzione alla potestà normativa dellŽente della possibilità di conferire al Segretario altri compiti, ivi compresi quelli di sovrintendenza e di coordinamento delle funzioni dei dirigenti;
 - mantenimento delle disposizioni contenute nellŽart. 97, comma 4, del T.U.E.L. che individuano le altre funzioni del Segretario comunale e provinciale,  quali norme cedevoli in attesa di eventuali, diverse disposizioni normative da parte degli enti locali.

7.2.2. Controlli gestionali di funzionalità
La lettera e) del comma 4 dellŽart. 2 della legge n. 131 del 2003 prevede che il Governo, nellŽesercitare la delega relativa alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, attribuisca allŽautonomia statutaria la potestà di individuare sistemi di controllo interno idonei a garantire il funzionamento degli enti stessi, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dellŽazione amministrativa.
La delega valorizza, dunque, lŽautonomia degli enti locali, che vengono chiamati ad individuare le soluzioni organizzative più appropriate, coniugando adeguatezza e flessibilità con i principi generali del sistema. Con tali strumenti gli enti locali verificano la funzionalità dellŽorganizzazione, attraverso lŽanalisi dei costi, delle funzioni, dei servizi e della loro produttività, in termini quantitativi e qualitativi (controllo direzionale), nonché lŽadeguatezza delle scelte compiute, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (controllo strategico). Nelle attuali logiche di controllo vanno inseriti anche specifici strumenti di valutazione delle prestazioni del personale, in coerenza con le forme di controllo strategico e gestionale assunte dall'ente.
Come si è detto, lŽart. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003 affida alla Corte di conti la verifica dellŽeffettivo funzionamento degli organi di controllo interno, con ciò sancendo un necessario raccordo, che sottende, anche alla luce della legge n. 20 del 1994, una diversità di ruoli e, allo stesso tempo, la loro interattività. In relazione allŽesigenza generalmente condivisa di raccordo con i controlli esterni, un utile contributo potrà essere assicurato dagli studi condotti in materia dal Ministero dellŽInterno  (art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003) e dai Consigli delle autonomie locali, in una logica di necessaria condivisione delle metodologie e delle finalità stesse del controllo.
In definitiva, nel rapporto tra controlli esterni ed interni, oltre ad individuare strumenti di coerenza metodologica, va costruito un sistema volto ad evitare duplicazioni o dispersioni di risorse e fornire effettiva risposta alle esigenze di funzionalità e di garanzia.

7.2.3. Controlli finanziari
Ad analoghi principi di valorizzazione dellŽautonomia, ma al tempo stesso anche di raccordo con i controlli esterni, deve ispirarsi il nuovo quadro dei controlli più propriamente finanziari.
Nel rimettere agli statuti le concrete definizioni organizzative, il Comitato ritiene che vadano salvaguardati, a livello di normazione statale, taluni principi-base già presenti nel testo unico e nella generalità delle discipline settoriali di controllo. Ci si riferisce, in particolare, alla necessità di assicurare la presenza di un organo di revisione economico-finanziaria, per il quale gli statuti determinino il numero dei componenti, le modalità di nomina e la durata in carica, e i presupposti idonei a garantirne lŽindipendenza, lŽautonomia e la professionalità. Tali professionalità potrebbero rinvenirsi non solo tra le categorie già previste dal T.U.E.L. (iscritti nel registro dei revisori contabili, negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri) ma anche tra magistrati della Corte dei conti in quiescenza e docenti universitari in materia di contabilità pubblica.
La vigente normativa, frutto di esperienze consolidate nel settore, i cui principi sono in linea di massima ritenuti tuttora validi, individua in capo allŽorgano di revisione un nucleo di funzioni "necessarie" di collaborazione con lŽorgano consiliare, che si traduce nellŽespressione di pareri sulle proposte di documenti programmatici e di bilancio, come pure sul rendiconto, e nel suggerimento allŽorgano consiliare di misure atte ad assicurare lŽattendibilità delle previsioni e la correttezza dei consuntivi.
Va sottolineato che la delega, alla lettera e) dellŽart. 2, comma 4,  prevede che gli statuti individuino anche modalità di intervento in relazione a compiti già rimessi ai Co.re.co.,  in particolare in materia finanziaria. EŽ dunque necessario stabilire,  con norma di principio, che gli statuti prevedano, per gli organi di revisione, lŽobbligo di informare i consigli nei casi contemplati dagli artt. 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b), 247 e 251 del T.U.E.L. e che, in caso di mancata adozione dei provvedimenti ivi previsti, vengano attivati gli strumenti di autotutela individuati dagli stessi statuti.
AllŽorgano di revisione è affidata di norma anche la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione.
In coerenza con le funzioni sopraindicate, si collocano anche i compiti affidati allŽorgano di revisione di rappresentare al consiglio, ai fini dellŽadozione delle misure necessarie, gravi irregolarità di gestione, contabile e finanziaria (ferma restando lŽeventuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità).
A chiusura del sistema, si può prevedere che, in caso di inerzia degli organi consiliari, lŽorgano di revisione o anche un suo componente informi di tali irregolarità la competente sezione regionale della Corte che è chiamata a verificare la "sana gestione finanziaria" degli enti locali. Detta sezione dovrebbe pronunciarsi in ordine alle irregolarità rispetto alle quali lŽente locale, nonostante la segnalazione, non abbia adottato le conseguenti misure correttive. In presenza di "gravi e persistenti violazioni di legge" di rilievo contabile e finanziario da parte dei Consigli, al loro accertamento formale ad opera della Corte dei conti dovrebbe seguire la comunicazione al Prefetto, ai fini dellŽeventuale attivazione delle procedure di scioglimento dellŽorgano consiliare (art. 141 del T.U.E.L.).
La prevenzione generale delle irregolarità finanziarie potrebbe essere resa più agevole dalla creazione di un raccordo sistematico fra lŽorgano di controllo esterno e lŽorgano interno di revisione, il quale dovrebbe, pertanto, operare nellŽosservanza di indirizzi e di parametri uniformi annualmente indicati dalla Corte dei conti.
A completamento del quadro prospettato, va segnalata la norma di cui allŽart. 227 del T.U.E.L., ora ripresa dallŽart. 28, comma 6, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), in base alla quale gli enti locali inviano telematicamente alla Corte dei conti il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo. In  tale disposizione si ravvisa non solo un  necessario adeguamento tecnologico ed informatico, ma  uno strumento necessario allŽesercizio  di una funzione di garanzia del sistema, da realizzarsi sulla base di principi di trasparenza, tempestività e compiutezza delle informazioni ed insieme di semplificazione delle procedure a carico degli enti locali, superando in prospettiva lŽattuale pluralità di adempimenti.
A conclusione, il  Comitato evidenzia lo stretto raccordo tra regime dei controlli e principi dellŽordinamento finanziario e contabile più avanti esaminato, osservando come lŽuniformità e la leggibilità dei bilanci, oltre a rendere effettiva ed operante lŽaccennata rete dei controlli, siano necessarie per garantire lŽordinata attuazione degli interventi perequativi e di sviluppo previsti dallŽart. 119, terzo e quinto comma, della Costituzione.

8. Ordinamento finanziario e contabile

8.1 Competenza legislativa
LŽadeguamento delle norme relative allŽordinamento finanziario e contabile (parte II del T.U.E.L.)  presenta particolari difficoltà, tenuto conto che le disposizioni in parola disciplinano materie in parte riconducibili alla potestà legislativa concorrente (armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario) ed in parte alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, la cui base si rinviene nellŽart. 117, secondo comma, lett. e (perequazione delle risorse finanziarie) e lett. m (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni); come pure nei principi dellŽart. 119 Cost. e segnatamente in quelli relativi agli interventi dello Stato, in funzione perequativa, di riequilibrio e di sviluppo.
In questo quadro, trovano fondamento anche le norme statali sul sistema della tesoreria e sul risanamento finanziario degli enti locali dissestati.
La competenza esclusiva dello Stato nellŽ ambito del dissesto è fondata anche sulla presenza, nellŽattuale disciplina, di norme di diritto civile e di diritto processuale (sospensione delle esecuzioni forzate, sospensione della decorrenza degli interessi moratori, ecc.).
8.2  Principi della delega
Ai fini dellŽattuazione della delega di cui allŽart. 2 della legge n. 131 del 2003, vengono in rilievo i criteri contenuti nelle lettere f) e g) del comma 4:
- il primo che prevede la definizione di una  "disciplina idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini dellŽattivazione degli interventi previsti dallŽart. 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dellŽAlta Commissione di studio di cui allŽart. 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289";
- il secondo che contempla lŽadeguamento delle disposizioni che contrastano con il nuovo sistema costituzionale degli enti locali, comportando, per le norme che siano riconducibili alla competenza legislativa concorrente (armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica), la necessità di sostituire le attuali norme di dettaglio con norme di principio.
Tanto premesso, va considerato, in linea generale, che lŽattuazione della delega di cui allŽart. 2 della legge n. 131 del 2003, per la parte che attiene alla potestà legislativa concorrente spettante allo Stato in materia di ordinamento finanziario e contabile, pone indubbie esigenze di coordinamento con la delega contenuta nellŽart. 1 della stessa legge. QuestŽultima disposizione, dopo aver previsto, al comma 3, che "Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nellŽambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.", stabilisce, al successivo comma 4, che in sede di prima applicazione e fino allŽentrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare "uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dallŽarticolo 117, terzo comma, della Costituzione" .
In forza delle citate previsioni, il passaggio dalle vecchie alle nuove leggi di principio, nel cui ambito le Regioni potranno legiferare, avviene sulla base di un complesso meccanismo attuativo, ispirato a criteri di gradualità. Si pone, dunque, un problema di necessario raccordo con la Commissione che, presso la Presidenza del Consiglio, sta lavorando allŽattuazione dellŽart. 1, sì da evitare disallineamenti o contrasti di orientamenti.
In tale complessa materia il Comitato ritiene, comunque, che un utile punto di riferimento per le successive elaborazioni normative possa essere costituito anche dalle proposte formulate, in un apposito studio, dallŽOsservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, che siede presso il Ministero dellŽinterno.

Ferma la riserva di cui sopra, occorre, in ogni caso, considerare,  che lŽattuale ordinamento finanziario e contabile degli enti locali non contiene, di per sé,  elementi sufficienti per costruire i parametri economici e finanziari cui si riferisce la lettera f), comma 4, dellŽarticolo 2 della legge n. 131 del 2003.
Lo stesso ordinamento necessita, dunque, di essere integrato secondo i criteri di cui alla stessa lettera f), tenendo conto anche delle indicazioni dellŽAlta Commissione di cui allŽarticolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a tuttŽoggi non esplicitate. In proposito, vedasi anche quanto previsto dallŽarticolo 2, lettera c), comma 20, della legge finanziaria 2004 che fissa il termine dei lavori di detta Commissione al 30 settembre 2004.
Nonostante quanto detto, possono essere qui fornite talune indicazioni di massima che attengono:
- alla definizione, ai fini dellŽattivazione del fondo perequativo di cui al terzo comma dellŽarticolo 119 della Costituzione, di nuovi principi fondamentali integrativi dellŽordinamento finanziario e contabile con lŽinserimento di almeno due parametri: il gettito dei tributi (avuto riguardo anche alla sua composizione) e la base imponibile degli stessi;
- al mantenimento in vigore di quelle disposizioni che assicurano lŽomogeneità dei contenuti degli elementi strutturali dei bilanci. In particolare, dovrebbe essere codificato il contenuto dellŽunità elementare della spesa costituita dallŽintervento, anche attraverso un esplicito rinvio a quanto previsto nel D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194. Detta codificazione garantirebbe una conoscenza uniforme della spesa degli enti locali, con particolare riferimento a quei settori socio-economici oggetto di intervento dello Stato, ai sensi dellŽarticolo 119 della Costituzione. Inoltre, dovrebbero essere confermate tutte quelle disposizioni che prevedono la redazione di documenti contabili, in base a specifici parametri gestionali, da adottare in vista dellŽattuazione dellŽarticolo 119 della Costituzione.

Con riferimento, poi, ai criteri di cui alla lettera g), comma 4, dellŽarticolo 2, si dovrebbe procedere come segue:
- eliminazione e modifica di quelle disposizioni che non sono più in linea con lŽattuale quadro costituzionale, estraendo da esse, se del caso, i corrispondenti principi, e ferma restando, comunque, lŽesigenza di assicurare i requisiti minimi di uniformità di cui allŽart. 4, comma 4, della legge 131;
- coordinamento con le modifiche da apportare nella parte I del testo unico;
- individuazione delle disposizioni così dette cedevoli, ossia delle norme che, secondo il nuovo quadro costituzionale, pur disciplinando settori che rientrano nella potestà normativa degli enti locali, non possono essere abrogate fino allŽadozione della relativa disciplina locale, al fine di evitare un vuoto normativo.
Particolare attenzione occorre riservare, poi, alle modifiche che si intendono apportare ad alcune disposizioni, che disciplinano il risanamento degli enti locali dissestati, rammentando, in particolare, che, ai sensi dellŽarticolo 119, sesto comma, della Costituzione, gli enti locali possono indebitarsi solo per finanziare spese di investimento.
Si ricorda, inoltre, che, proprio in attesa che venga data attuazione allo stesso articolo 119 e che venga  formulata  da parte dellŽAlta Commissione di cui allŽarticolo 3, comma 1, lettera b), della legge n. 289 del 2002, la proposta al Governo in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le disposizioni che consentivano agli enti locali dissestati di assumere mutui a totale carico dello Stato per il ripiano dellŽindebitamento pregresso sono state abrogate dallŽarticolo 31, comma 15, della stessa legge.
Nel procedere alla revisione di questa parte del T.U.E.L. si segnala, infine, lŽopportunità di tenere presenti le disposizioni contenute nellŽultima legge finanziaria  che investono la materia, comportando innovazioni talora di non poco rilievo.

Come emerge dalla lettura della presente relazione, i temi che sono stati affrontati non mancano di rilevanti aspetti di problematicità, tali da dar luogo sovente anche a posizioni differenziate, delle quali non si è mancato di dar puntualmente conto.
Il Comitato, in relazione ai compiti ad esso affidati dal decreto istitutivo, conferma naturalmente la propria disponibilità  per ogni ulteriore  esigenza di riflessione e di approfondimento che lŽOn.le Ministro dovesse richiedere, in ordine allŽattuazione della delega di cui allŽarticolo 2 della legge n. 131 del 2003.

Roma, 6 febbraio 2004

Il Presidente del Comitato

 

ANNO 2005

CONFERENZA STATO-CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI (4 febbraio 2005)

Punto 8) all’ordine del giorno: INFORMATIVA SULLA RIFORMA DEL TUEL

(Richiesta Anci, Upi, Uncem)

NOTA ANCI (Fonte: www.anci.it)

Attuazione della delega prevista dall’art.2 della legge n.131/03 avente ad oggetto l’individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane e la revisione delle disposizioni statali in materia di enti locali.

L’ANCI ha valutato l’approvazione della legge cd. La Loggia (G.U. 5.6.03) come un segno eloquente della volontà di dare attuazione al quadro costituzionale riformato.

Ha da subito sollecitato il Ministero dell’Interno affinché il processo di attuazione della delega contemplata dalla legge avvenisse secondo le linee di una moderna governance, attenta a promuovere la massima integrazione e complementarietà fra le diverse sensibilità istituzionali.

Su iniziativa dell’ANCI la questione è stata già affrontata nella Conferenza Stato-Città-Autonomie Locali del luglio del 2003, in cui il Ministro Pisanu formalizzò la proposta di insediamento di un Comitato tecnico scientifico avente il compito di elaborare indirizzi generali per l’attuazione della delega. Al comitato, in base allo stesso decreto ministeriale di nomina, si sarebbero dovuti affiancare gruppi di lavoro composti da funzionari ministeriali ed esperti delle Associazioni con il compito di redigere gli schemi dei decreti legislativi.

In verità, all’insediamento del Comitato denominato Vari, non è seguito un coinvolgimento formale, come previsto dal decreto, delle Associazioni.

Peraltro, va ricordato che l’Associazione ha provveduto ad inviare a tutti i componenti del Comitato, e al Ministro Pisanu, un documento generale di indirizzi, in cui sono stati focalizzati gli orientamenti dell’ANCI sulle problematiche più rilevanti.

Di fatti, l’attività del Comitato si è conclusa nel gennaio 2004 con una relazione a carattere discorsivo, senza norme allegate, che ha cercato di dar conto della discussione sviluppata sulle tematiche generali, evidenziando le opinioni a confronto o, viceversa, i temi oggetto di più ampia condivisione.

Nel merito è prevalsa una condotta improntata ad un self restraint, risoltasi nella formulazione di indirizzi unitari su poche questioni generali.

Dal gennaio 2004 ad oggi, innumerevoli volte, in varie forme e sedi (Conferenza Stato-Città-Autonomie Locali del luglio del 2004), l’ANCI ha sollecitato il Ministero a portare a compimento

l’attività di redazione degli schemi di decreti legislativi, ottenendo rassicurazioni non concretizzatisi in passaggi formali.

Diamo atto di un coinvolgimento del tutto informale e concentrato nel tempo svoltosi nell’agosto scorso, in cui l’Associazione ha illustrato le proprie proposte e suggerito modifiche ai testi presentati dal Ministero. Va detto che dopo sei mesi l’ANCI non è al corrente dell’esito di quei colloqui.

Nel frattempo è intervenuta la proroga fino al 31 dicembre 2005 per l’esercizio della delega, tempo indispensabile e sufficiente per adempiere ai numerosi passaggi previsti dalla norma di delega.

A questo punto, facendo tesoro e partendo dalle convergenze individuate, l’ANCI chiede di conoscere quali siano gli intendimenti del Ministro in ordine alla presentazione formale dei testi normativi, avendo i Comuni ribadito già troppe volte la grande rilevanza che questa delega offre al legislatore delegato, al sistema delle autonomie locali per ridefinire insieme il profilo di un assetto ordinamentale locale, attraverso un adeguamento al quadro costituzionale profondamente mutato,come espressamente sancito dalla stessa norma di delega.

Appare per l’ANCI urgente acquisire certezze e rassicurazioni in ordine alla volontà del legislatore delegato di adempiere compiutamente ed approfonditamente alla delega, che delinea – ricordiamo - un orizzonte tale da consentire un intervento correttivo su istituti e materie del Tuel, a prescindere da quelli espressamente enunciati o richiamati nella disposizione di delega.

 

Milano, 20 giugno 2005
Convegno "Dalla Provincia alla Città Metropolitana – Una proposta per la Governance delle aree metropolitane."
Le posizioni e le proposte della Provincia di Milano e dell’Unione delle Province d’Italia sul percorso che dovrà condurre alla concreta costituzione del nuovo soggetto nell’ambito di una più ampia occasione di approfondimento e confronto politico-amministrativo.

 

Schema di Decreto Legislativo di "Adeguamento del Testo Unico degli Enti Locali alla riforma del Titolo V della Costituzione".


 

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