Anno 2003
LANCI e lUPI, nella Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 24 luglio 2003, hanno consegnato un documento sullattuazione della delega per lindividuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane e per ladeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla riforma costituzionale del 2001.
Nota
riguardante il punto 3) dellordine del giorno della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali avente ad oggetto
"Attuazione delle disposizioni di adeguamento dellordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3".
(Fonte:
www.anci.it - www.upinet.it)
Roma, 24 Luglio 2003
I. In via preliminare
lANCI e lUPI intendono ribadire che lattuazione della legge La Loggia deve
avvenire con la compartecipazione attiva e costante delle Autonomie locali,
in conformità con il principio fondamentale di collaborazione delle Regioni
e delle Autonomie locali nelladozione delle scelte legislative che attengono
allattuazione del Titolo V della Costituzione.
Non va dimenticato infatti che lart. 11 della l. cost. n. 3 del 2001, prevedendo
lallargamento della Commissione bicamerale per le questioni regionali ai rappresentanti
delle Regioni e delle Autonomie locali, ha inteso sostanzialmente elevare a
principio costituzionale di organizzazione del nostro sistema costituzionale
quello della leale collaborazione e della cooperazione fra i diversi soggetti
del nuovo ordinamento costituzionale policentrico.
Peraltro, lart. 11 della l. n. 3 del 2001, pur configurandosi come una norma
solo transitoria, non fa altro che esplicitare un principio di primaria importanza,
essenziale per il buon funzionamento di un moderno sistema a carattere federale
o comunque di policentrismo spinto. Infatti, laddove, come nel caso italiano
e in tutti i sistemi europei moderni, il policentrismo non segua un sistema
di rigida separazione delle competenze (come avvenne, almeno in una prima fase,
nel federalismo americano) ma assuma le caratteristiche dellintegrazione fra
le sfere di competenza e i diversi ambiti di poteri e funzioni, il buon funzionamento
del sistema e la tenuta dellordinamento complessivo non può prescindere
dallapplicazione piena del principio di cooperazione e di collaborazione
tra i livelli di governo.
Appare dunque evidente che, anche in assenza di formale e puntuale attuazione
dellart. 11 della l. cost. n. 3 del 2001, vi è un dovere di correttezza
costituzionale nel costruire, ogniqualvolta sia possibile, percorsi collaborativi
fra Stato, Regioni e sistema delle Autonomie.
Questo dovere è tanto più forte laddove si intenda operare nelle
materie degli art. 117 e del 119 Cost., giacché proprio queste sono le
materie che più direttamente attengono alle interazioni fra le competenze
legislative e regolamentari dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali
e ai rapporti di ordine finanziario fra questi enti che devono costituire lossatura
della nuova finanza pubblica. E non vi è dubbio che le deleghe contenute
nella legge La Loggia, e per quanto qui interessa, quelle dellart. 2 di tale
legge, rientrino a pieno proprio nellambito di quanto previsto dallart. 117
Cost.
II. Quanto esposto costituisce il fondamento giuridico della
posizione ANCI e UPI.
Lapplicazione del principio costituzionale evidenziato impone che la legislazione
statale nelle materie dellart.117 e dellart. 119 debba essere elaborata seguendo
adeguate forme di collaborazione e compartecipazione fra il decisore nazionale
e le Regioni e gli Enti territoriali.
A tale fine, almeno per il Governo, uno strumento essenziale è certamente
la valorizzazione delle Conferenze come sedi nelle quali istituzionalmente le
Regioni e le Autonomie locali possono e devono esprimere il loro parere.
E utile, e spesso indispensabile, prevedere sedi e forme di cooperazione anche
nella fase preparatoria lo stesso schema normativo da adottare. Il ricorso a
Commissioni paritarie fra Stato e enti territoriali, o il ricorso a tavoli tecnici
a composizione paritaria di volta in volta istituiti per lesame di specifiche
questioni, si sono dimostrati negli anni strumenti per anticipare e consolidare
forme di collaborazione che poi le Conferenze di volta in volta competenti hanno
siglato e sanzionato a livello politico-istituzionale.
III. LANCI e lUPI pertanto auspicano lattivazione di
una procedura finalizzata ad anticipare alla fase preparatoria la ricerca del
massimo consenso possibile fra tutti i soggetti istituzionali interessati allesercizio
della delega contemplata nellart.2 della legge.
Il previsto e necessario passaggio in Conferenza Unificata per lesame degli
schemi di decreti ai fini dellacquisizione del parere non è di per sè
sufficiente ad assicurare quel lavoro di reciproco e fattivo scambio di idee
e punti di vista che soltanto in fase di preparazione degli schemi medesimi
può dare il suo massimo risultato.
IV. Venendo allesame dei punti più significativi
relativi al merito dellesercizio della delega prevista nellart. 2, si
osserva quanto segue:
■ pare importante che la parte relativa allistituzione delle Città
metropolitane di cui allart. 2, comma 4, lettere h), i) ed l) sia affrontata
secondo un disegno strategico unitario e coerente, eventualmente anche attraverso
la predisposizione di un apposito tavolo tecnico e comunque attraverso la definizione
di uno specifico iter di attuazione di questa parte della delega;
■ sembra essenziale
affermare la necessità di una netta differenziazione concettuale in sede
di applicazione del criterio contenuto nellart. 2, comma 4, lettera m) per
quanto attiene ai controlli. Tale distinzione concettuale consiste nel considerare
come punto fermo che lo Stato può, nel rispetto delle norme costituzionali,
disciplinare liberamente forme e modalità di controllo sugli organi degli
enti locali, sulla vigilanza sui servizi statali attribuiti al sindaco quale
ufficiale di governo e sulla vigilanza in ordine ai procedimenti preordinati
alla tutela dellordine e della sicurezza pubblica, talché per questa
parte il dettato dellart. 2, comma 4, lettera m) suona come eventuale
riconferma della normativa vigente. Non spetta allo Stato invece definire le
modalità di controllo sullesercizio delle funzioni degli enti territoriali.
Di conseguenza, il richiamo alle disposizioni volte ad assicurare la conformità
dellattività amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti
non può che riguardare le norme statali in materie di giustizia penale,
civile e amministrativa, giusta quanto previsto dallart. 117, comma 2, della
Costituzione. Ogni altro controllo finalizzato a garantire la conformità
dellesercizio delle competenze degli enti territoriali alle leggi e ai regolamenti
rientra nella competenza delle fonti normative locali.
Ciò non esclude che la figura del segretario comunale e provinciale,
fatta salva dallart. 2, comma 4, lettera m) per quanto attiene alle competenze
esercitate in nome dello Stato, ma non per quelle esercitate dagli enti territoriali
sulla base delle funzioni loro attribuite, possa egualmente trovare pieno apprezzamento
e valorizzazione nellambito delle scelte normative, statutarie e regolamentari
che ogni ente può e deve compiere.
Del resto questa impostazione è confermata anche dal dettato dellart.
2 comma 4, lettera e), che, pur facendo riferimento alla tutela dellefficienza,
dellefficacia e delleconomicità, riserva alla autonomia statutaria
forme di controllo e verifica che sono inevitabilmente destinate a formare sistema
con le eventuali forme di controllo di legittimità diverse dal controllo
giurisdizionale che lente, e lente soltanto, può autonomamente prevedere;
■ pare importante sottolineare la necessità di applicare
nel modo più ampio il criterio dellart. 2, comma 4, lettera c) anche
in connessione con quanto previsto dalla successiva lettera d) ed n).
Lapplicazione coordinata e corretta di questi di criteri può consentire
di dare unattuazione moderna ed efficiente della allocazione delle funzioni
fondamentali, consentendo di trasferire agli enti territoriali anche competenze
oggi esercitate dalle Regioni, di valorizzare le forme associative come modo
ordinario di esercizio di una parte di tali funzioni e di legare lindividuazione
e la ripartizione delle funzioni fondamentali a moderni strumenti di governance,
in grado di dare al sistema complessivo una elasticità maggiore di quella
che una lettura restrittiva del dato costituzionale potrebbe condurre;
■ per quanto riguarda lindividuazione delle funzioni fondamentali,
va detto che devono essere definite avendo riguardo alle funzioni essenziali
per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane e con
riferimento ai bisogni primari delle comunità di riferimento. Inoltre,
lindividuazione di tali funzioni deve avvenire in modo da prevedere per ciascun
livello di governo, ed anche al fine della coesione e della tenuta dellordinamento
della Repubblica, la titolarità delle funzioni connaturate alle caratteristiche
proprie di ciascun tipo di ente, tenendo conto, oltre che delle caratteristiche
proprie di ciascun tipo di ente e del soddisfacimento dei bisogni primari delle
comunità di riferimento, anche le funzioni storicamente svolte.
Questa complessa formula normativa, che va letta alla luce anche di quanto previsto
dallart. 118 Cost., che parla di funzioni amministrative proprie che sono nella
titolarità di Comuni, Province e Città metropolitane indipendentemente
da quelle conferite dalle leggi statali e regionali, deve essere interpretata
e applicata, a giudizio dellANCI e dellUPI, sulla base dei seguenti punti
fermi:
1) Le funzioni proprie degli enti territoriali sono quelle esercitate
al momento dellentrata in vigore della normativa costituzionale, e il significato
della norma dellart. 118 Cost. è quello di confermare a priori, e senza
bisogno di una nuova legge di individuazione, la loro titolarità in capo
agli enti territoriali, anche dopo lintervenuta modifica costituzionale.
2) Le funzioni fondamentali sono positivamente individuate come tali dalle leggi
statali, e tale individuazione ha la conseguenza di assegnarle agli enti presso
i quali sono allocati senza possibilità per le leggi regionali o per
altre successive leggi statali di allocare le relative funzioni amministrative
in capo ad enti diversi da quelli individuati come titolari di tali funzioni
dalle leggi statali attuative della lettera p).
3) Le funzioni fondamentali possono anche coincidere in parte con le funzioni
proprie. La loro individuazione da parte della legge statale come fondamentali,
ancorché esse dal punto di vista amministrativo sulla base della legislazione
esistente siano già ricomprese nellambito delle funzioni proprie, si
giustifica proprio al fine di renderne stabile anche per il futuro la loro titolarità
in capo allente territoriale.
4) Il vincolo di individuare tali funzioni fondamentali riconoscendone il particolare
ruolo rispetto al funzionamento dellente o al soddisfacimento dei bisogni primari
della comunità di riferimento potrà ragionevolmente portare sia
a qualificare come fondamentali funzioni già oggi esercitate in quanto
proprie, sia a ricomprendere in questa categoria funzioni oggi non esercitate
dagli enti territoriali o esercitate da livelli di governo diversi da quelli
ai quali si vogliono ora assegnare.
5) Resta fermo che mentre le funzioni proprie, così come quelle storicamente
già esercitate dagli enti, sono in via generale, e quasi per definizione,
individuate sulla base delle esplicite e puntali funzioni amministrative assegnate
a Comuni o Province dalle leggi statali e regionali in vigore, le funzioni fondamentali
devono essere ora individuate non già attraverso una puntuale opera di
individuazione di singole funzioni amministrative da allocare, ma definendo
macro-aree o macro-settori nellambito dei quali si riconosce la funzione fondamentale
esercitata dallamministrazione locale, con la conseguenza di vincolare le successive
leggi statali o regionali che intervengano in tali macro-aree o macro-settori
ad assegnare le funzioni amministrative in capo al livello di governo di volta
in volta individuato come il titolare della relativa funzione fondamentale,
in modo di favorire nel tempo la ricomposizione organica delle funzioni nei
diversi livelli di governo locale.
6) Proprio la previsione, contenuta specificamente nella lettera b) del quarto
comma dellart. 2, nella parte in cui richiama la tenuta e la coesione dellordinamento
della Repubblica e le funzioni storicamente svolte dagli enti territoriali (senza
fare esplicito riferimento alle sole loro funzioni proprie), consente infine
di ritenere possibile che fra le funzioni fondamentali possano essere ricomprese
anche settori o macro-aree nelle quali, già oggi o in futuro, talune
competenze e funzioni specifiche possano essere assegnate agli enti territoriali
nellinteresse e per conto dei livelli di governo superiori, e specificamente
dello Stato medesimo.
V. A giudizio dellANCI e dellUPI, tenendo conto con
saggezza e prudenza dei punti fermi delineati, è possibile dare alla
delega dellart. 2 comma 1 della legge La Loggia unattuazione soddisfacente
sia dal punto di vista della legittimità formale che dal punto di vista
della corretta funzionalità dellordinamento costituzionale.
La complessità dei meccanismi che entrano in gioco e la molteplicità
dei criteri che possono essere fatti valere nellapplicare limpostazione qui
proposta, spingono a richiamare ancora una volta lattenzione del Governo,
e in particolare del Ministro dellInterno, sullopportunità di ricercare,
già nella fase preliminare della predisposizione degli schemi di decreto,
forme di cooperazione con le Associazioni degli enti territoriali.
VI. Per quanto riguarda, infine, la delega contenuta nel secondo
comma dellart. 2 , sia o meno essa una delega distinta da quella contenta nel
primo comma, a giudizio dellANCI e dellUPI risulta chiaro quanto segue:
1) Non è possibile procedere allesercizio della delega contenuta nel
comma 2 se non dopo che si sia data piena attuazione e definizione a quanto
stabilito dal comma 1.
Infatti, occorre che siano individuate le funzioni fondamentali e, di conseguenza,
siano anche definite quali delle funzioni proprie degli enti territoriali e
quali delle funzioni da essi storicamente svolte rientrano in quelle fondamentali
e nella nuova tecnica normativa per macro-settori e macro-aree. Solo dopo ciò,
sarà possibile procedere alla revisione delle disposizioni in vigore
in materia di enti locali (e prima di tutto del TUEL) al fine di adeguarle al
nuovo testo costituzionale.
In questo senso la delega contenuta nel primo comma dellart. 2 si pone, anche
in virtù del suo diretto collegamento con la norma costituzionale dellart.
117, comma 2 ,lettera p) come una sorta di normativa interposta fra il nuovo
testo costituzionale e la revisione formale, da parte dello Stato, della normativa
statale in vigore in materia di enti territoriali.
2) Deve restare fermo che laddove gli enti territoriali sono dotati di
una autonomia normativa nuova rispetto allordinamento costituzionale precedente,
essi possono comunque esercitarla, anche quando questo conduce allabrogazione
o alla modificazione della normativa statale in vigore. In questo senso affermare
che la delega di cui al comma 1 dellart. 2 si pone come una sorta di norma
interposta rispetto allattuazione della delega di cui al secondo comma dellart.
2 non incide minimamente sul fatto che sin dallentrata in vigore della Costituzione
la normativa statale in vigore è già diventata normativa "cedevole"
in tutti quei casi in cui le nuove fonti di autonomia normativa riconosciuta
agli enti territoriali possano già oggi determinare la loro modifica
o abrogazione.
3) Va precisato che anche in sede di attuazione della delega di cui al
secondo comma dellart. 2 le tecniche normative da adottare dovranno tener conto
del mutato quadro costituzionale. Occorrerà che lidentificazione delle
funzioni degli enti territoriali di competenza della legge statale anche diverse
da quelle fondamentali avvenga nel rispetto della nuova posizione di autonomia
oggi riconosciuta a questi enti. Posizione di autonomia che impone comunque
che le leggi statali, anche con riguardo a funzioni che restano di interesse
dello Stato, quando vogliano definire in tutto o in parte ambiti di competenza
degli enti territoriali debbano operare in modo da individuare settori o aree
di competenza piuttosto che non specifiche e dettagliate funzioni a contenuto
vincolato.
Questo punto fermo peraltro non esclude che in casi specifici, e specialmente
sulla base di procedure concordate e compartecipate, il legislatore statale
possa anche individuare funzioni specifiche e puntuali attribuite agli enti
territoriali nellinteresse dello Stato. Resta fermo, però, che in questo
ultimo caso la definizione delle modalità di esercizio di tali funzioni
e degli eventuali vincoli connessi dovrà essere accompagnata da idonee
garanzie per gli enti territoriali, a tutela e nel rispetto della loro nuova
posizione di autonomia.
VII. In conclusione lANCI e lUPI:
■ ritengono che, nello spirito delle riflessioni esposte, sia possibile
e realizzabile una fattiva collaborazione fra le Associazioni delle autonomie
territoriali e lo Stato.
■ auspicano che il Governo e il Ministro dellInterno vogliano
accogliere questo contributo come espressione di una concreta e ampia disponibilità
alla collaborazione interistituzionale, nello stesso positivo e fattivo spirito
che ha presieduto la stesura della stessa legge n. 131 del 2003 che sta
alla base delle riflessioni qui svolte;
■ si augurano che sia possibile dare attuazione con la massima
tempestività allart. 2, nellinteresse generale dellordinamento nonché
del ruolo e delle responsabilità proprie di tutti i soggetti che lo costituiscono.
In data 16.09.2003, il Ministro dellInterno Pisanu insedia al Viminale il Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico per lesercizio della delega sulle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane e più, in generale, per ladeguamento delle disposizioni in materia di enti locali al nuovo Titolo V della Costituzione. (Comunicato Stampa del Ministero dellInterno 16.09.2003)
ANNO 2004
RELAZIONE GENERALE AVENTE AD OGGETTO LE PRIME PROPOSTE PER LATTUAZIONE DELLART.2 DELLA LEGGE N. 131/03 CONCERNENTE LINDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI E DELLE CITTA METROPOLITANE E LA REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI IN MATERIA DI ENTI LOCALI. (Fonte: www.anci.it)
Marzo 2004
La relazione contiene indirizzi sulle seguenti tematiche generali: 1. funzioni fondamentali; 2. revisione del Testo Unico avente ad oggetto lordinamento degli enti locali; 3. istituzione delle Città metropolitane; 4. riconoscimento istituzionale dellANCI.
Il processo di attuazione dellart.117, secondo comma, lettera p), come disciplinato dallart.2 della l. n. 131/2003, costituisce a giudizio dellANCI una grande occasione per mettere "in asse" lordinamento degli enti territoriali con la Costituzione riformata.
LANCI ha considerato lapprovazione della legge come un segno importante della volontà di dare piena attuazione al quadro costituzionale.
Lattuazione dellart.2 della l. n. 131 del 2003 deve svilupparsi secondo le linee di una moderna governance, attenta a promuovere la massima integrazione fra le diverse sensibilità, anche istituzionali che la Repubblica, costituita in modo paritario dai cinque livelli territoriali richiamati nellart. 114 Cost., è chiamata a esprimere.
LANCI ritiene opportuno, con le proposte allegate alla presente relazione, richiamare lattenzione delle Istituzioni su alcuni punti considerati di primaria importanza: lindividuazione delle funzioni fondamentali che la lettera p), secondo comma, dellart.117 rimette alla competenza esclusiva dello Stato; listituzione delle Città metropolitane e la definizione della loro struttura e dei loro organi oltreché delle loro funzioni e delle loro competenze; ladeguamento della disciplina statale in materia di enti locali alla cornice costituzionale novellata e il riconoscimento normativo della funzione di rappresentanza istituzionale dellANCI.
1. Attraverso lindividuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, lo Stato è chiamato a definire i tratti essenziali del nuovo "identikit funzionale" degli enti territoriali. La nozione di funzione fondamentale va letta e decifrata secondo una duplice e complementare prospettiva : dalla prospettiva dellente locale, essa fa riferimento a quella tipologia di attività che attengono alla ragion dessere dellente locale, alle sue caratteristiche essenziali ed imprescindibili; dalla prospettiva del cittadino , essa fa riferimento al soddisfacimento dei bisogni primari della comunità di riferimento, secondo una lettura dinamica ed evolutiva che valorizza al massimo il principio generale dellattribuzione della titolarità generale della funzione amministrativa al Comune.
Nellindividuazione delle funzioni fondamentali si toccano materie e ambiti che sul piano legislativo sono anche di competenza regionale; essa costituisce limite e vincolo per lattuazione dellart. 118 Cost., giacché il legislatore regionale non potrà in futuro "spostare" tali competenze in capo ad altri livelli di governo o "individuare" autonomamente a quali livelli di governo debba spettare lesercizio di queste funzioni, così come invece può accadere per ogni altra competenza amministrativa; ed anche il legislatore statale non potrà farlo liberamente, se non nel massimo rispetto della "clausola di autoprotezione" espressamente prevista nellarticolato.
Resta fermo che nellindividuazione delle funzioni fondamentali, sia che riguardi lambito delle materie di competenza regionale che quelle di competenza statale, non viene leso il potere del legislatore in ordine alla disciplina legislativa di settore, con il limite, fissato costituzionalmente, della piena ed incondizionata autonomia normativa dellente locale nel disciplinare lorganizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite.
Relativamente alle funzioni fondamentali, nellarticolato si è inteso rafforzare, sulla scia del riconoscimento costituzionale, il potere normativo dellente riservando in modo intangibile alla norma locale la disciplina dellorganizzazione e dello svolgimento delle proprie funzioni.
Per quanto riguarda la metodologia seguita per individuare le funzioni fondamentali, proprio perché esse concorrono a definire il volto dei Comuni, va assicurato che tutti i Comuni siano riconosciuti titolari delle medesime funzioni e che tali funzioni siano coerenti col ruolo oggi affidato dalla Costituzione allente, quale livello di governo "preferenziale" per la titolarità della funzione amministrativa.
LANCI non ignora che i Comuni non sono tutti eguali, né ignora che il principio di sussidiarietà va coniugato con quello di differenziazione e di adeguatezza. Tuttavia, lAssociazione ritiene che in ordine alle funzioni fondamentali, e proprio in ragione del loro carattere di fondamentalità, non sia possibile, neanche in nome dei principi di differenziazione e di adeguatezza, prevedere unattribuzione a "geometria variabile" che, in ragione delle dimensioni dei Comuni riconosca o neghi la fondamentalità di talune funzioni, intaccando, peraltro, la coerenza e la sovranità del legislatore statale.
Né lANCI ritiene possibile prevedere forme obbligatorie di associazionismo dei Comuni, così come non ritiene possibile lattribuzione di funzioni riconosciute come fondamentali, che condizionata a che i Comuni si associno fra loro per il relativo esercizio.
La previsione di associazioni obbligatorie è in evidente contrasto con lautonomia costituzionalmente garantita ai Comuni dal nuovo quadro costituzionale, così come lattribuzione di funzioni fondamentali condizionata alla loro gestione in forme associate è in evidente contrasto con il riconoscimento stesso della fondamentalità della funzione.
Va da sé che lambito delle funzioni fondamentali riconosciute ai Comuni va parametrato non già sulla dimensione "minima", ma sulla dimensione "massima" dei Comuni oggi esistenti nel nostro Paese.
2. La "revisione" del Testo Unico va considerata quale momento di chiusura nel processo di attuazione della delega.
Nel procedere alla rilettura della normativa statale in materia di enti locali, si è inteso il più possibile valorizzare lautordinamento locale. Lart.2 della legge n.131/2003 definisce un ambito di operatività della delega assai ampio che coincide con tutta la normativa statale che interessa gli enti locali. Pertanto, il legislatore delegato potrà rivedere tutta la disciplina statale, secondo il parametro generale delladeguamento al nuovo quadro costituzionale. Il che significa, in estrema sintesi, porre in essere una valutazione ed una considerazione delle norme statali alla luce del principio di equiordinazione, dellautonomia statutaria e della potestà regolamentare locale e più in generale della piena, intangibile e più forte soggettività costituzionale dei Comuni.
Nella revisione della normativa statale in materia di enti locali si è tenuto conto dellambito materiale che la Costituzione riserva al legislatore statale individuato dall art. 117, secondo comma, lettera p). Si è valutato, comunque, utile salvaguardare, quando necessario, una cornice di disposizioni generali statali a garanzia delluniformità ed unitarietà dellordinamento. Nellattività di revisione compiuta si è mirato il più possibile a semplificare le normative vigenti, eliminando disposizioni ridondanti o ripetitive, anche per facilitare laccesso degli operatori locali e distinguendo la disciplina di spettanza statale dagli oggetti o istituti che possono essere rimessi alla disciplina statutaria o regolamentare.
Va segnalato che si e' preferito, in questa rivisitazione del tessuto normativo esistente, parlare sempre di normativa contenuta nel decreto legislativo e non nel TUEL. La ragione di questa scelta, che ovviamente non ha solo carattere lessicale, attiene alla convinzione che i limiti posti oggi al potere legislativo statale in materia di ordinamento degli enti territoriali non consentano più allo Stato di legiferare con l'ambizione, sottesa invece al concetto stesso di TUEL, di definire il quadro normativo integrale che presiede alla vita e al funzionamento di questi enti. Ambizione questa che, invece, era perfettamente ammissibile (e anzi necessaria) nel sistema costituzionale precedente, che rimetteva alla legge generale dello Stato il compito di disciplinare totalmente in materia di ordinamento degli enti territoriali.
In generale, si è valorizzata lautonomia statutaria dellente locale, ampliandone la sfera di competenza o con labrogazione espressa di norme statali o con lapplicazione della regola della cd. cedevolezza, prevedendo il venir meno della disciplina statale in caso di normazione statutaria locale. La linea di fondo che si e' seguita e' stata quella del più rigoroso rispetto del nuovo quadro costituzionale.
Si e' costantemente ribadito l'ambito costituzionalmente garantito dell'autonomia regolamentare degli enti territoriali e il conseguente limite costituzionale rispetto al potere legislativo dello Stato e, soprattutto, delle regioni.
In particolare, con riferimento alle funzioni fondamentali nella nuova cornice normativa statale si e' esplicitato e formalizzato il principio che la legge, sia essa statale che regionale, deve limitarsi a dettare solo le norme essenziali e indispensabili a garantire il rispetto dell'unita' dell'ordinamento, nonché degli altri principi costituzionali.
Sempre con riferimento al ruolo delle regioni si e' del tutto novata la norma relativa ai poteri regionali e al ruolo della programmazione regionale, mirando essenzialmente a indicare i vincoli, i limiti e i principi che devono caratterizzare tali attività nell'ambito del nuovo quadro costituzionale.
Si e' poi "attualizzato" il principio di partecipazione, richiamando e valorizzando il principio di sussidiarieta' orizzontale, come sancito dall'art 118 u.c. Costituzione. Allo stesso modo, e con il medesimo fine di attualizzare le norme al nuovo quadro costituzionale, si sono "attualizzate" le disposizioni relative alle forme associative e alle forme di decentramento. Entrambe sono state ricondotte totalmente nell'ambito dell'autonomia degli enti anche se per entrambe, e in particolare per le forme associative, si e' mantenuto fermo che le leggi statali e regionali possono favorirne e incentivarne lo sviluppo.
In materia di decentramento e' stata specificata la disposizione che riguarda i casi, i modi e i limiti del decentramento nei comuni con una adeguata soglia di popolazione e si è precisata la normativa statale sulla quale si può fondare anche lo status stesso degli organi di decentramento e dei loro membri.
Si e' mantenuta la norma relativa alla possibilità per lo Stato di avvalersi del sindaco come ufficiale di governo per i servizi e le funzioni statali a lui affidate. Si e' voluto chiarire che i compiti di interesse statale, eventualmente assegnati al sindaco quale ufficiale di governo, trovano il loro fondamento nella competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie del secondo comma dell'art.117 e non nelle funzioni fondamentali riconosciute ai comuni ex art. 117, comma secondo, lettera p). Infatti le funzioni fondamentali individuate dalla legge statale sulla base della norma richiamata sono funzioni del comune e non dello Stato e dunque non possono in alcun modo essere assegnate direttamente al sindaco e da lui esercitate nell'interesso dello Stato quale ufficiale di governo.
Si e' ribadito il principio che l'assegnazione di funzioni amministrative da parte della legge statale e regionale comporta l'obbligo per la legge di assicurare anche le risorse finanziarie necessarie, nel quadro e nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.119 Cost. Parimenti, e nella stessa logica di garanzia della posizione degli enti territoriali, si e' riconfermato e rafforzato il principio che la legislazione in materia di ordinamento degli enti territoriali e di individuazione delle loro funzioni fondamentali può essere modificata o novata solo da leggi a cio' esplicitamente e dichiaratamente finalizzate.
In particolare, le modifiche proposte in materia di associazionismo degli enti locali sono volte a razionalizzare le forme associative, anche in considerazione del quadro mutato in questi ultimi anni, in riferimento alle unioni di comuni. E stata modificata la normativa riguardante le comunità montane, recuperando la volontarietà del comune nel processo di individuazione dellambito omogeneo per la costituzione dellente e si è effettuata una sottolineatura della finalizzazione funzionale della comunità montana allo svolgimento di funzione specifiche tesa alla valorizzazione della montagna.
In materia di organi di governo, si è valorizzata lautonomia statutaria dellente che direttamente si riflette sulla delineazione di una fisionomia nuova dellorgano assembleare. Così si è limitata la disciplina statale riguardante contenuti, forme e modalità del regolamento consiliare.
Sono state introdotte disposizioni tese a favorire la partecipazione democratica, la partecipazione agli affari collettivi da parte dei soggetti sociali.
E stata introdotta una norma che riconosce ai consiglieri il diritto allinsindacabilità per i voti dati e le opinioni espresse nellesercizio delle proprie funzioni. Viene, inoltre, riproposta la norma riguardante labrogazione del limite del doppio mandato.
Da evidenziare la previsione che dispone in caso di dimissioni del sindaco non più la nomina del commissario, ma il subentro del vicesindaco fino a nuove elezioni.
Ad esempio, in merito alle proposte di modifica apportate in materia di personale, si è operato un rafforzamento della potestà statutaria e soprattutto regolamentare, attribuendo allo statuto il compito di stabilire i principi di organizzazione e funzionamento dellente. È stato rovesciato il sistema delle fonti con riguardo al rapporto di lavoro dei dipendenti, privilegiando il ruolo del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che diventa il più importante riferimento normativo per lente, anche rispetto alle disposizioni del D.lgs 165/2002. Il regolamento infatti dovrebbe avere anche il compito di stabilire contenuti e modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro con il comune in piena autonomia dalle leggi di settore, e solo nel rispetto della contrattazione collettiva e delle norme di diritto privato.
Di sicuro rilievo, inoltre, la proposta di consentire deroghe alle competenze dirigenziali anche con previsioni statutarie.
Inoltre, in materia di controllo sugli atti e sullattività, si è ritenuta sostanzialmente superata quasi tutta la normativa del TUEL, salvo per qualche limitato profilo (le previsioni degli artt. 124/125/135 in ordine alle forme di pubblicità e comunicazione delle deliberazioni -spostate nel campo concernente gli organi e le garanzie per le minoranze, nonché i rapporti col prefetto- sia lipotesi del controllo eventuale -ora disciplinato dallart. 127, ma da ricondurre ai controlli interni regolati dagli statuti). La prospettiva adottata è, comunque, in linea generale, quella dellautocontrollo della regolarità dei propri atti e delle efficacia e efficienza della gestione da parte di ciascun ente locale, mediante previsioni statutarie e regolamentari.
Ciò non esclude ovviamente che persista qualche forma di controllo esterno, essenzialmente circoscritto alla gestione finanziaria, soprattutto in relazione alla esigenza del rispetto del patto di stabilità e alla necessità della "sana gestione" prevista dallart. 7 della legge 131 (per la cui verifica è prevista una competenza, in chiave peraltro collaborativa, della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti).
Lobiettivo di fondo è quello di dar vita e prefigurare un quadro generale di autocontrolli fondato su un "sistema integrato di garanzie", di cui ciascuno statuto locale dovrebbe disciplinare i contenuti specifici (con eventuale integrazione da parte dei regolamenti). In tal senso le ipotesi da prevedere vanno ricondotte, da un lato, alle verifiche di regolarità dei provvedimenti locali, gestiti da esperti di sicura competenza tecnico-giuridica, dotati di un profilo professionale su base nazionale (che consente, nelle more di una revisione dellAgenzia e della SSPAL, di utilizzare lalbo dei segretari comunali e provinciali), dallaltra a forme di controllo sulla gestione, con specifica attenzione a quelli economico- finanziari e contabili.
3. Per quanto riguarda lattuazione della delega concernente listituzione delle Città metropolitane, si è proceduto alla revisione della disciplina contenuta nel TUEL con la finalità di agevolare la costituzione di questo nuovo soggetto di governo e di rappresentanza della comunità, anche con la sua istituzione immediata, riconoscendo ai Comuni Capoluogo, già individuati nellart.22 del TUEL la denominazione di Città metropolitane.
I punti qualificanti della proposta sono così riassumibili.
Le Città Metropolitane non sono più uneventualità ma una necessità, sia in quanto previste dal nuovo dettato costituzionale, che in quanto rappresentative di una realtà sociale ed economica che necessita di una rappresentanza istituzionale diversa. LANCI ritiene che occorra dare un "governo" adeguato alla trasformazione urbana di determinati territori, alla dimensione "metropolitana" degli interessi, dei servizi ai cittadini e delle attività.
Le Città Metropolitane sono necessariamente alternative alle Province: il territorio della Città Metropolitana non può essere ricompreso in quello di una Provincia, altrimenti avremmo una duplicazione dei livelli di governo nello stesso territorio, ciò contrastando con lobiettivo della semplificazione e dellefficienza delle istituzioni.
Le Città metropolitane possono costituirsi anche immediatamente, attraverso la trasformazione dei Comuni Capoluogo in Città Metropolitane, direttamente disposta dalla legge. Una volta costituito un nucleo certo di Città Metropolitane, sarà poi ad iniziativa di queste, ed anche su iniziativa dei Comuni interessati, che si avvierà il processo di ampliamento del territorio metropolitano ai Comuni legati alla Città da rapporti di stretta integrazione territoriale in ordine alle attività economiche, allerogazione di servizi essenziali,alle caratteristiche socio-ambientali e culturali.
Le Città Metropolitane esercitano tutte le funzioni individuate dalla legge statale come funzioni della Provincia ed esercitano le funzioni derivanti dagli altri livelli di governo ( altri Comuni del territorio metropolitano, Stato e Regione).
La procedura di allargamento del territorio della Città Metropolitana è obbligatoria. In caso di esito negativo, comunque, la Città Metropolitana coincide con il territorio del Comune Capoluogo di Provincia, ferma restando lattribuzione delle funzioni provinciali.
4.In ordine alla disposizione riguardante il riconoscimento istituzionale dellANCI, si tratta di una norma che certifica e sanziona la funzione generale di rappresentanza istituzionale dei comuni e delle città metropolitane che lAssociazione svolge quotidianamente. Si è inteso, pertanto, razionalizzare ed unificare in una unica disposizione chiara ed esaustiva previsioni contemplate in numerosi provvedimenti normativi di varia natura.
_______________________________________________________________
CONFERENZA-STATO CITTA ED AUTONOMIE LOCALI
Roma 8 luglio 2004
NOTA ANCI (Fonte: www.anci.it)
Attuazione della delega prevista dallart.2 della legge n.131/03 avente ad oggetto lindividuazione delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane e la revisione delle disposizioni statali in materia di enti locali.
LANCI ha valutato lapprovazione della legge cd.La Loggia (G.U. 5.6.03) come un segno eloquente della volontà di dare attuazione al quadro costituzionale riformato.
Ha da subito sollecitato il Ministero dellInterno affinché il processo di attuazione della delega contemplata dalla legge avvenisse secondo le linee di una moderna governance, attenta a promuovere la massima integrazione e complementarietà fra le diverse sensibilità istituzionali.
Di conseguenza, su iniziativa dellANCI la questione è stata affrontata nella Conferenza Stato-città-autonomie locali del luglio dello scorso anno, in cui il Ministro Pisanu formalizzò la proposta di insediamento di un Comitato tecnico scientifico avente il compito di elaborare indirizzi generali per lattuazione della delega. Al comitato, in base allo stesso decreto ministeriale di nomina, si sarebbero dovuti affiancare gruppi di lavoro composti da funzionari ministeriali ed esperti delle Associazioni con il compito di redigere gli schemi dei decreti legislativi.
In verità, allinsediamento del Comitato denominato Vari, non è seguito un coinvolgimento formale, come previsto dal decreto, o informale delle Associazioni.
Peraltro, va ricordato che lAssociazione ha provveduto ad inviare a tutti i componenti del Comitato, e al Ministro Pisanu, un documento generale di indirizzi, in cui sono stati focalizzati gli orientamenti dellANCI sulle problematiche più rilevanti.
Per quanto riguarda lattività svolta dal Comitato (che ha interessato un arco temporale di circa 4 mesi e i cui lavori si sono conclusi nel dicembre 2003), si sono profilate, come era facilmente prevedibile considerata la variegata ed eccessivamente ampia composizione dello stesso, posizioni ed orientamenti divergenti che hanno reso impervio landamento del dibattito al proprio interno.
Di fatti, lattività del Comitato si è conclusa con una relazione a carattere discorsivo, senza norme allegate, che cerca di dar conto della discussione sviluppata sulle tematiche generali, evidenziando le opinioni a confronto o, viceversa, i temi oggetto di più ampia condivisione.
Nel merito è prevalsa una condotta improntata ad un self restraint, risoltasi nella formulazione di indirizzi unitari su poche questioni generali.
Si esprime apprezzamento per lunanime orientamento emerso sulla portata dellindividuazione delle funzioni fondamentali, che potrà riguardare tutte le materie anche quelle rientranti nella competenza legislativa regionale, atteggiandosi la futura norma delegata quale norma interposta che vincolerà lintervento legislativo sia statale che regionale; apprezzamento per lorientamento generale teso a sostenere che in materia di Città metropolitane è necessario non tanto un adeguamento della normativa vigente, quanto la costruzione di una nuova disciplina.
Quindi, a parte alcuni indirizzi di carattere generale, la relazione lascia aperte ed insolute la maggioranza delle questioni.
Nei sei mesi appena trascorsi, lANCI ha più volte ed in diverse occasioni sollecitato il Ministero a procedere celermente nellattuazione della delega, confermando costantemente la propria disponibilità a collaborare e concorrere in modo fattivo alla redazione delle norme.
Nel frattempo è intervenuta la proroga fino al giugno 2005 per lesercizio della delega, tempo indispensabile e sufficiente per adempiere ai numerosi passaggi previsti dalla norma di delega.
Come procedere.
La decisione di affiancare agli estensori delle norme delegate un organo a carattere scientifico che , sebbene informalmente, rifletteva al suo interno riconoscibili interessi istituzionali, decisione utile in una fase di profonda trasformazione in cui la riflessione scientifica assume centralità, non ha purtroppo funzionato.
A questo punto, facendo tesoro e partendo dalle convergenze individuate, è necessario:
1. accelerare il più possibile nelle prossime settimane in modo da concludere entro settembre la prima necessaria fase di messa a punto dei testi secondo il metodo di massima collaborazione suindicato.
2. Condivisione di una lettura generale comune ed estensiva dellopportunità, non facilmente ripetibile, che questa delega offre al legislatore delegato, al sistema delle autonomie locali per ridefinire insieme il profilo di un assetto ordinamentale locale che richiede un obbligato adeguamento ad un quadro costituzionale profondamente mutato,come espressamente sancito dalla stessa norma di delega.
Appare per lANCI necessario acquisire certezze e rassicurazioni in ordine alla volontà del legislatore delegato di adempiere compiutamente ed approfonditamente alla delega, che delinea ricordiamo- un orizzonte tale da consentire un intervento correttivo su istituti e materie del Tuel, a prescindere da quelli espressamente enunciati o richiamati nella disposizione di delega.
_______________________________________________________________
COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO PER LŽATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALLŽARTICOLO 2 DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N.131 (Fonte: www.interno.it)
RELAZIONE
Sommario: I) INTRODUZIONE - 1. LŽorganizzazione
dei lavori - 2. I criteri generali seguiti II) FUNZIONI FONDAMENTALI DI
COMUNI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE 1. Principi della delega 2.
Orientamenti emersi nel Comitato 3. Soluzioni proposte III) CITTAŽ METROPOLITANE
1. Principi della delega 2. Orientamenti emersi nel Comitato 3. Proposta
di mediazione IV) LA REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
1. Premessa 2. Ambiti territoriali e articolazioni interne di Comuni e Province
3. Forme associative e Comunità montane 4. Organi di governo degli
enti locali 4.1 Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità
4.2 Status degli amministratori 5. Controlli sugli enti locali: a) controllo
sugli organi segue: b) controllo sugli atti 6. Ordinamento degli uffici
e del personale degli enti locali 6.1 Competenza legislativa 6.2 Soluzioni
proposte 7. Sistema integrato di garanzie 7.1 Il fondamento del nuovo sistema
dei controlli interni 7.2 La rimodulazione del sistema di controllo interno
7.2.1 Garanzia della legalità e della regolarità dellŽattività
amministrativa - 7.2.2. Controlli gestionali di funzionalità - 7.2.3.
Controlli finanziari - 8. Ordinamento finanziario e contabile 8.1 Competenza
legislativa 8.2 Principi della delega
I) INTRODUZIONE
1. LŽorganizzazione dei lavori
Prima di entrare nel merito delle molteplici questioni oggetto della presente
relazione, conviene evidenziare come il compito affidato al Comitato , costituito
dal Ministro dellŽInterno per concorrere alla predisposizione di uno o
più schemi attuativi della delega prevista dallŽart. 2 della legge 5
giugno 2003, n. 131, sia venuto a connotarsi per un duplice profilo di complessità,
risalente, per un verso, allŽampiezza della legislazione da esaminare e, per
lŽaltro, alla inevitabile valenza politica connessa alle scelte da effettuare
sui vari temi oggetto di discussione.
Sotto il primo aspetto, riguardante essenzialmente lŽorganizzazione del lavoro,
il Comitato ha dovuto tener conto della ristrettezza del tempo a disposizione,
tale da imporre un ritmo serrato per lo svolgimento dei suoi lavori, preliminari
rispetto ad un ulteriore ben più complesso iter procedimentale, secondo
quanto previsto dalla legge di delega.
Per accelerare i tempi, si è deciso di operare avvalendosi anche della
collaborazione di sottocomitati di studio che, supportati dai gruppi di redazione
del Ministero, hanno approfondito specifiche tematiche sottoposte poi al vaglio
del Comitato stesso.
Sotto il secondo profilo, nei casi in cui si è registrata una concordanza
di vedute, sono stati indicati puntuali indirizzi, che i competenti uffici del
Ministero potranno tener presenti nella redazione degli articolati. Quando invece
tale concordanza non si è registrata, si è preso atto delle diverse
posizioni emerse; posizioni di cui è stato dato conto nella relazione,
lasciando alla sede politica la scelta della soluzione normativa più
opportuna.
2. I criteri generali seguiti
Nel merito, il Comitato si è posto, come esigenza assolutamente preliminare,
la definizione della portata della delega, enucleandone i molteplici, seppur
connessi, oggetti: anzitutto quello indicato nel comma 1 dellŽart. 2, concernente
lŽindividuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane; nonché quello indicato nel comma 2, riguardante
lŽadeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla riforma del
titolo V della Costituzione. Ad essi si aggiunge un ulteriore oggetto che assume
rilievo a sé stante nellŽambito della delega e cioè quello menzionato
nel comma 4, concernente la definizione dellŽordinamento della città
metropolitana, che si connota per la sua ampiezza, tale da richiedere, non tanto
un adeguamento della normativa vigente, quanto la "costruzione" di una nuova
disciplina.
Altri oggetti di delega risultanti dal medesimo comma 4 riguardano lŽindividuazione
di principi e criteri che gli enti locali dovranno seguire nellŽambito della
loro autonoma regolamentazione in materia di : a) sistemi di controllo interno
(art. 2, comma 4, lett. e); b) ordinamento finanziario e contabile (art. 2,
comma 4, lett. f).
Non si è ritenuto, invece, di intervenire su taluni aspetti della attuale
disciplina degli enti locali che, pur meritevoli di adeguamento, sono stati
reputati estranei allŽoggetto della delega.
Con riguardo a temi sicuramente ricompresi
in essa, il Comitato ha riscontrato, in qualche caso, la mancanza nella delega
di puntuali criteri direttivi (ad esempio, in materia di organi di governo e
di sistemi elettorali delle Città metropolitane). Nonostante ciò
si è ritenuto, talvolta, di poter dar corso a soluzioni coerenti col
nuovo quadro costituzionale. Quando ciò non è stato possibile,
ci si è limitati a segnalare lŽesigenza di distinti interventi legislativi
ad hoc.
Tanto premesso sulla portata della delega, sembra il caso di richiamare, sempre
in via preliminare, alcuni punti cardine dellŽattuale sistema costituzionale
delle autonomie locali che, già tenuti presenti nel corso dei lavori,
potranno utilmente orientare anche lŽopera di redazione definitiva dello schema
(o degli schemi) di decreto legislativo da parte degli uffici del ministero;
e cioè:
a) equiordinazione dei cinque livelli territoriali previsti dallŽart. 114
Cost. come elementi costitutivi della Repubblica, ferma restando la differenziazione
dei rispettivi poteri e funzioni (cfr. sentenza Corte Costituzionale 274/2003);
b) garanzia costituzionale del potere statutario (art. 114, secondo
comma, Cost.) e regolamentare degli enti locali, questŽultimo relativamente
allŽorganizzazione e allo svolgimento delle funzioni loro attribuite (art. 117,
sesto comma, Cost.);
c) attribuzione delle funzioni amministrative in base al principio di sussidiarietà,
che "ne impone lŽordinaria spettanza agli enti territoriali minori" (v. da ultimo
Corte costituzionale n. 370 del 2003), salvo il caso in cui debbano essere assicurate
le esigenze di esercizio unitario.
Quanto al rapporto intercorrente fra gli oggetti della delega, il Comitato non
ha mancato di avvertire la priorità logica che il tema delle funzioni
fondamentali riveste rispetto a quello della revisione delle disposizioni sugli
enti locali.
A favore di tale ordine di priorità logica depone, a ben vedere, lo stesso
art. 2 della legge n. 131 del 2003 che correttamente distingue fra lŽindividuazione
delle funzioni fondamentali (comma 1) e la revisione delle disposizioni in materia
di enti locali (comma 2), comprovando che la revisione stessa, e in particolare
quella delle norme del Testo unico delle leggi sullŽordinamento degli enti locali
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), costituisce
un posterius rispetto allŽesercizio della competenza statale nelle materie indicate
dallŽart. 117, comma secondo, lett. p) della Costituzione.
Per quanto riguarda in particolare il quadro normativo di riferimento di tale
revisione, il Comitato ha ritenuto di prendere in considerazione le disposizioni
concernenti lŽordinamento degli enti locali nella sequenza del vigente T.U.E.L.
n. 267 del 2000.
Per il vero, è stata considerata anche la possibilità di conferire
un nuovo impianto al testo unico, limitandone di massima la struttura
ai soli aspetti di competenza legislativa statale indicati alla lettera p) del
secondo comma dellŽart. 117 (legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali), premettendo alcune disposizioni generali (di garanzia e
sulla cedevolezza) e con lŽaggiunta di disposizioni connesse ad ulteriori materie
riservate al legislatore statale (come i principi sullŽorganizzazione pubblica,
i principi di coordinamento della finanza locale ed i correlativi principi riguardanti
la gestione finanziaria e contabile), nonché delle norme dellŽattuale
testo unico da considerare cedevoli e dellŽelenco delle norme abrogate.
EŽ prevalsa, tuttavia, lŽidea di procedere secondo la prima delle linee sopraindicate,
senza, con questo escludere che, in una fase successiva, il quadro dei riferimenti
normativi statali in materia di ordinamento degli enti locali possa essere ricomposto
in un testo unico avente il diverso impianto di cui si è ora fatto cenno.
Sempre nellŽambito della valutazione delle esigenze di revisione, si è
posto il problema se essa dovesse ricomprendere anche le disposizioni
contenute in fonti diverse dal T.U.E.L., considerato che, accanto a testi normativi
organici e in sé compiuti che toccano la materia degli enti locali, come
ad esempio il D.P.R 24 luglio 1997, n. 616, e il più recente
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, esistono altre, innumerevoli disposizioni, sempre
relative agli enti locali, contenute in leggi generali (quali ad es. le
leggi finanziarie) e in leggi di settore (urbanistica, lavori pubblici, espropriazioni,
istruzione scolastica, beni e attività culturali, servizi sociali, sanità,
ecc.).
Di fronte allŽarduo impegno che una revisione estesa, in ipotesi, a tutte le
dette disposizioni avrebbe comportato, soprattutto, nei ristretti tempi a disposizione,
il Comitato ha ritenuto che la lettera e la ratio della delega consentissero
di prendere in considerazione, quanto alle disposizioni contenute in fonti diverse
dal T.U.E.L., le sole norme di carattere ordinamentale, ritenendo invece esorbitante
dalla delega stessa tutto ciò che attiene alle varie discipline di settore
riguardanti lŽesercizio di funzioni locali.
Per meglio raccordare lŽopera di revisione con dette disposizioni, è
stata, peraltro, avanzata, da parte di alcuni componenti, la proposta di prevedere
una "norma di chiusura" volta ad abrogare tutte le norme extra T.U.E.L. riguardanti
a qualche titolo lŽordinamento degli enti locali, incompatibili, da un lato,
con le disposizioni attuative della delega e, dallŽaltro, con la necessità
di garantire effettivamente la sfera di autonomia organizzativa riconosciuta
agli enti locali dalla novella costituzionale.
Va, inoltre, segnalato che, nella relazione, segnatamente nelle parti attinenti
alle specifiche materie, sono indicate esplicitamente talune ulteriori e puntuali
esigenze di intervento normativo prospettate nel corso dei lavori del Comitato.
II) FUNZIONI FONDAMENTALI DI COMUNI, PROVINCE E CITTAŽ METROPOLITANE
1. Principi della delega
Momento prioritario per lŽesercizio della delega conferita al Governo dallŽart.
2 della legge n. 131 del 2003 è costituito, come già detto, dallŽindividuazione
delle funzioni fondamentali, da intendere come quelle "essenziali per il funzionamento
di Comuni, Province e Città metropolitane, nonché per il soddisfacimento
di bisogni primari delle comunità di riferimento".
I relativi principi e criteri direttivi sono contenuti nelle lettere b), c),
e d) del comma 4 del richiamato articolo 2. Tuttavia, solo gli enunciati contenuti
nelle prime due lettere appaiono rivolti a definire lŽoggetto della delega (individuazione
delle funzioni fondamentali), mentre il terzo riguarda strumenti atti ad assicurare
il rispetto del principio di leale collaborazione nello svolgimento delle "funzioni
fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più
enti".
La lettura dei suddetti criteri porta ad evidenziare che:
- gli elementi connotativi della natura fondamentale delle funzioni sono
individuati (con una formula ripetitiva di quella usata nel comma 1) nella "essenzialità"
ed "imprescindibilità" per i concorrenti profili del "funzionamento dellŽente"
e del "soddisfacimento di bisogni primari";
- la individuazione delle funzioni fondamentali è esplicitamente
finalizzata anche alla "tenuta e alla coesione dellŽordinamento della Repubblica";
- il criterio orientativo prioritario per la individuazione delle funzioni
è dato dal riferimento alle "funzioni storicamente svolte";
- nella individuazione delle funzioni fondamentali viene prescritta la
valorizzazione dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione,
"in modo da assicurarne lŽesercizio da parte del livello di ente locale che,
per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca lŽottimale
gestione".
2. Orientamenti emersi nel Comitato
Il problema della individuazione delle funzioni fondamentali, per la particolare
rilevanza che riveste nel nuovo quadro dei rapporti tra i vari livelli di governo,
è stato oggetto di approfondita analisi, sia in termini generali, che
con riguardo alla specifica enucleazione delle singole funzioni qualificabili
come tali.
In sede di primo approccio al problema, si è riscontrata, nel Comitato,
una generale concordanza sulle seguenti linee:
- la finalità prioritariamente perseguita dalla norma costituzionale
e dalla legge di delega può essere collegata alla esigenza di garanzia
degli enti locali, in ordine alla sfera delle proprie attribuzioni rispetto
allŽesercizio della potestà legislativa dello Stato e della Regione.
Come tale, la fonte di identificazione delle funzioni fondamentali è
destinata, per lŽeffetto proprio delle c.d. norme interposte, a costituire un
limite alla futura produzione legislativa statale e regionale, sì da
rendere stabile anche per il futuro la titolarità di tali funzioni in
capo allŽente locale;
- la finalità di garanzia è espressamente correlata alla
coesione dellŽordinamento, a sua volta correlabile alla capacità degli
enti di assicurare, in forma generalizzata, un livello minimo di soddisfacimento
dei bisogni primari delle comunità di riferimento;
- la competenza legislativa statale in tema di individuazione delle funzioni
fondamentali riguarda, conseguentemente, anche le materie assegnate alla competenza
legislativa delle Regioni, ai sensi dei commi terzo e quarto dellŽarticolo 117
della Costituzione;
- lŽopera di enucleazione delle funzioni fondamentali prescinde dalla distinzione
tra funzioni proprie e funzioni conferite contenuta nellŽarticolo 118, secondo
comma, della Costituzione.
Ciò premesso, il Comitato, anche al fine di contemperare le due esigenze,
potenzialmente antinomiche (disciplina regionale della materia e vincolo stabilito
con legge statale), che si riscontrano in subjecta materia, è dellŽavviso
che la emananda disciplina dovrebbe ispirarsi ai seguenti criteri:
- necessità di evitare una individuazione delle funzioni fondamentali
così dettagliata e specifica da tradursi in una compressione degli spazi
che spettano alla potestà legislativa dello Stato e della Regione, nel
disciplinare le materie di rispettiva attribuzione;
- necessità, tuttavia, di evitare anche che una eccessiva genericità
delle formule di individuazione delle funzioni vanifichi le finalità
di garanzia delle competenze degli enti locali che la norma persegue;
- opportunità di prevedere che il passaggio della competenza da
un livello di governo ad un altro rispetto allŽassetto attuale, certamente praticabile
(come conferma la lettura del comma 4, lettera c, e del comma 5 della norma
di delega), avvenga principalmente per finalità di razionalizzazione
della distribuzione delle competenze (spesso frutto di interventi normativi
stratificatisi in forma disomogenea), dando così corretto rilievo anche
al criterio delle funzioni storicamente svolte;
- conseguente necessità di procedere con metodo empirico,
modulando caso per caso la formula di individuazione (di definizione)
di ciascuna funzione, al fine di realizzare il necessario equilibrio tra le
garanzie di autonomia funzionale dellŽente locale e le competenze legislative
riservate dallŽarticolo 117 Cost. allo Stato e alle Regioni;
- necessità che lŽindividuazione, senza essere correlata (nei limiti
del possibile) a provvedimenti tipizzati o a specifici procedimenti, faccia
riferimento piuttosto alle finalità complessive perseguite dallŽintervento
pubblico in unŽarea di interesse generale, così da lasciare spazio ad
ogni futuro adeguamento dei procedimenti attraverso i quali lŽintervento si
realizza.
3. Soluzioni proposte
Sulla base degli orientamenti emersi in seno al Comitato, gli Uffici ministeriali
hanno proceduto alla formulazione di un primo documento ricognitivo delle funzioni
fondamentali, quale prima base di discussione in seno al Comitato stesso.
LŽesame collegiale della relativa bozza ha fatto emergere due ordini di osservazioni.
Da parte di taluni componenti del Comitato, è stata prospettata lŽesigenza
di una parziale riformulazione tesa ad assicurare una migliore organicità
del testo, in funzione di una maggiore e più accentuata garanzia delle
prerogative degli enti locali. Altri componenti hanno avanzato, sempre con riferimento
al testo base in discussione, lŽesigenza di una riformulazione volta ad individuare
le funzioni fondamentali, non tanto con riferimento a specifiche funzioni amministrative,
quanto a compiti o funzioni più in generale esercitabili in una determinata
materia. Sono stati, quindi, elaborati due ipotesi normative che, muovendo dal
contenuto del documento base predisposto dagli Uffici, riflettono la diversità
delle posizioni sopraindicate.
Tenuto conto che il dibattito svoltosi sul tema ha fatto progressivamente emergere
un avvicinamento delle posizioni e che le corrispondenti elaborazioni hanno
preso come testo base quello inizialmente prodotto dagli Uffici, questi ultimi
hanno ritenuto di poter contribuire allŽapprofondimento della problematica attraverso
la stesura di un ulteriore testo di mediazione.
II) CITTAŽ METROPOLITANE
1. Principi della delega
A seguito della riforma del titolo V, sono state inserite tra gli enti costitutivi
della Repubblica, previsti dal nuovo art. 114 Cost., le città metropolitane
che risultano così equiparate, a tutti gli effetti, agli altri tradizionali
enti locali territoriali, in termini non solo di autonomia statutaria e finanziaria,
ma anche di garanzia, a livello costituzionale, delle relative competenze e
dei relativi poteri.
LŽespressa menzione, nellŽart. 114 Cost., delle città metropolitane e
la collocazione conseguentemente da esse assunta nel quadro costituzionale rendono
evidente la volontà del legislatore non solo di potenziare il ruolo delle
stesse, ma di riconoscerne la natura di enti che, in particolari realtà
territoriali, si atteggiano quali livelli essenziali di governo.
Il mutato assetto costituzionale ha posto, perciò, lŽesigenza di una
revisione delle disposizioni contenute nel testo unico, che risentono, soprattutto
nel procedimento di costituzione delle città metropolitane, della diversa
connotazione di ente "non necessario" sulla base dellŽordinamento costituzionale
previgente.
Donde la necessità di un intervento normativo che, lungi dal limitarsi
alla mera modifica delle disposizioni vigenti, valga a definire un nuovo ordinamento
coerente con i mutamenti intervenuti a livello costituzionale.
Avvalora tale convinzione la presenza, nella legge n. 131 del 2003, di principi
di delega che presentano, quanto alle città metropolitane, una loro specificità,
rispetto a quelli volti a conferire al legislatore delegato il solo compito
di adeguare in via generale la normativa che contrasti "con il sistema costituzionale
degli enti locali", secondo quanto previsto nella lettera g) del comma 4 dellŽarticolo
2.
Infatti, in ordine alle città metropolitane, la stessa legge di delega
contiene più principi lettere h), i) e l) che autorizzano interventi
legislativi sicuramente più incisivi, consentendo, oltre allŽadeguamento
del procedimento per la loro istituzione, anche la realizzazione di un nuovo
impianto normativo riguardante gli aspetti ordinamentali del nuovo ente, e cioè
la disciplina degli organi, del regime dellŽincandidabilità, dellŽineleggibilità
e dellŽincompatibilità, nonché del relativo sistema elettorale.
Da sottolineare, al riguardo, il ripetuto rinvio nelle lettere i) e l) della
delega al vigente ordinamento di comuni e province, quale paradigma da tenere
presente, al fine di orientare le scelte fondamentali per la definizione del
nuovo assetto.
2. Orientamenti emersi nel Comitato
Un punto di rilievo affrontato nel corso dei lavori e sul quale si è
registrata una generale convergenza ha riguardato la posizione della città
metropolitana quale "ente necessario" che, al pari di comuni e province, è
elemento costitutivo della Repubblica.
Di qui due ordini di conseguenze: da un lato, la connotazione della città
metropolitana quale ente di primo grado, con organi direttamente rappresentativi
della rispettiva comunità; dallŽaltro, lŽesigenza, per il legislatore
delegato, di definire un procedimento costitutivo che porti comunque alla istituzione
della città metropolitana, quale risultato costituzionalmente obbligatorio.
Una tesi, emersa nel corso dei lavori, nel farsi carico di una siffatta esigenza,
ammette che il relativo territorio possa anche coincidere con quello del solo
comune capoluogo, qualora il processo di aggregazione degli altri comuni non
dia esito favorevole.
Un concorde punto di vista è emerso in merito al rapporto tra la città
metropolitana e la provincia, nel senso che i due enti si porrebbero in rapporto
di "alternatività", sì che lŽistituzione della città metropolitana
sarebbe destinata a far venir meno sul territorio metropolitano lŽente provincia.
Ambito della città metropolitana
Posizioni differenziate si sono registrate, invece, sul rapporto fra città
metropolitana e territorio, con riflessi anche sulle modalità per lŽistituzione
della prima.
In proposito sono emerse due distinte posizioni di principio.
La prima intesa ad affermare che lŽistituzione della città metropolitana
dovrebbe essere preceduta dalla definizione di unŽarea territoriale, caratterizzata
da una stretta integrazione urbana, economica, culturale e sociale, dei comuni
in essa ricompresi.
La seconda volta a sostenere che la delimitazione dellŽarea non sarebbe condizione
necessaria del processo di costituzione della città metropolitana.
Secondo la prima tesi, la città metropolitana si atteggia quale "soggetto
di governo di unŽarea metropolitana", e cioè quale "soggetto di governo
unico" che prende il posto dei comuni e della provincia. E questo senza che
ne resti impedita, comunque, la possibilità di prevedere unŽarticolazione
interna, che giunga fino allŽistituzione di veri e propri "comuni urbani".
Secondo lŽaltra tesi, occorre, per contro, muovere dal presupposto che esistono
comuni capoluogo che, per caratteristiche dimensionali e per livelli di sviluppo
economico e sociale, coinvolgono e condizionano le comunità situate nelle
aree circostanti, richiedendo lŽadozione di modelli ordinamentali differenziati
ed adeguati alla specificità dellŽarea urbana da governare. Il "modello
metropolitano" sarebbe destinato a realizzarsi proprio in presenza di "città",
le cui dimensioni risultano "troppo estese" per garantire efficienti servizi
alla persona e "troppo circoscritte" per poter assicurare lŽottimale funzionamento
dei servizi in materia di assetto e utilizzazione del territorio.
Di qui, una concezione della città metropolitana che, pur riguardando
altri comuni dellŽarea circostante, trova il proprio humus nelle prioritarie
esigenze del "comune metropolitano".
Ruolo del comune capoluogo, della provincia e della
regione nel procedimento istitutivo.
Le diverse posizioni sopra ricordate si riflettono, come è ovvio, anche
sul problema del soggetto (o dei soggetti) cui affidare lŽiniziativa del procedimento
costitutivo.
Mentre è stato condiviso, in linea di massima, il principio secondo il
quale al Comune capoluogo spetta un ruolo essenziale nellŽattivazione del procedimento
stesso, sono state prospettate soluzioni divergenti sul ruolo spettante alla
provincia.
Secondo una prima tesi, la provincia dovrebbe affiancare il Comune capoluogo
fin dallŽavvio del procedimento di costituzione, partecipando attivamente anche
alla complessa operazione di "aggregazione".
Una tesi alternativa prevede, invece, lŽesclusiva attribuzione dellŽiniziativa
al Comune capoluogo che si fa unico "attore" del procedimento di aggregazione.
Quanto alla Regione, ad essa dovrebbe essere attribuito, secondo alcuni, un
ruolo di natura consultiva, mentre, secondo altri, lŽente regionale dovrebbe
costituire un punto di riferimento unitario nel processo di aggregazione con
il compito di dialogare con gli attori interessati.
Momento costitutivo nellŽattuale fase transitoria.
Fermo restando che la costituzione delle città metropolitane può
avvenire solo con legge, si è prospettata lŽeventualità che, in
questa fase, lŽistituzione possa realizzarsi immediatamente, attraverso la trasformazione
dei comuni capoluogo delle aree individuate dallŽart. 22 del testo unico, direttamente
disposta dal decreto delegato, alla quale farebbe seguito il procedimento aggregativo
ad opera degli stessi comuni.
A tale ipotesi è stato opposto che la lettera della delega non sembrerebbe
consentire lŽistituzione immediata di città metropolitane, rimettendo
al legislatore delegato solo la definizione del procedimento istitutivo, opportunamente
adeguato al nuovo assetto istituzionale.
3. Proposta di mediazione
Va da sé che la varietà e la diversità delle posizioni
sopraccennate, relativamente alle modalità del procedimento, si riflettono
sul risultato finale, condizionandone in varia misura il raggiungimento.
Proprio al fine di assicurare il risultato stesso, in adempimento di una esigenza
costituzionalmente necessitata (arg. ex art. 114 Cost.), è emersa una
ipotesi di mediazione che tiene conto dei punti sui quali si è riscontrato
un comune orientamento.
I criteri guida del procedimento potrebbero riguardare:
- lŽattribuzione dellŽiniziativa di costituzione della città metropolitana
al comune capoluogo delle aree metropolitane indicate nellŽarticolo 22 del testo
unico, attraverso la presentazione di una proposta di delimitazione dellŽarea
metropolitana. In tale fase, potrebbe anche essere prevista, come prospettato
da taluni componenti del Comitato, una partecipazione attiva della provincia;
- la partecipazione significativa della Regione al procedimento istitutivo,
con la delimitazione dellŽarea metropolitana e con la elaborazione di un progetto
di istituzione della città, prevedendo il potere sostitutivo del Governo,
in caso di inerzia da parte della Regione;
- la partecipazione, alla delimitazione dellŽarea, della provincia e dei
comuni interessati che danno il proprio parere sulla proposta;
- il referendum negli altri comuni (diversi dal capoluogo) ricompresi nellŽarea
metropolitana;
- lŽistituzione, con legge statale della città metropolitana, comprendente
il comune capoluogo e gli altri comuni nei quali il risultato del referendum
sia stato favorevole; ovvero della città metropolitana coincidente con
il comune capoluogo, in caso di esito negativo del referendum in tutti i comuni
interessati;
- la revisione eventuale delle circoscrizioni provinciali, con legge statale,
e delle circoscrizioni comunali, con legge regionale.
IV) LA REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
1. Premessa
Quanto alle altre disposizioni in materia di enti locali suscettibili di revisione
alla luce della delega, la relativa disamina è stata effettuata valutando
ciascuna norma alla luce della nuova disciplina costituzionale, come pure della
legge di attuazione n. 131 del 2003, e proponendo: a) lŽabrogazione di quelle
norme che si appalesino in contrasto con il nuovo quadro costituzionale, salva
lŽapplicazione del criterio di cedevolezza nei casi di cui alla successiva lett.
c), o che appaiano comunque superate dalla nuova disciplina di cui alla
legge n. 131 del 2003, ovvero ancora che risultino destinate ad essere sostituite
da quelle emanate in attuazione della presente delega (esempio, funzioni fondamentali
e città metropolitane); b) la modifica, nelle materie di competenza legislativa
statale, quando tale intervento sia sufficiente a realizzare lŽadeguamento ai
nuovi principi costituzionali; c) lŽapplicazione del criterio di cedevolezza,
qualora ragioni di continuità dellŽordinamento giuridico rendano necessario
mantenere in vigore disposizioni che disciplinano materie ora di competenza
legislativa regionale o normativa locale.
Tali norme, secondo quanto verrà indicato nel testo del decreto delegato,
resteranno in vigore, nel territorio di ciascun ente, fino allŽadozione della
norma regionale o locale.
2. Ambiti territoriali e articolazioni
interne di Comuni e Province
Seguendo tali criteri e fermo restando quanto già osservato in ordine
alle linee direttrici di una futura normativa sulle funzioni fondamentali e
sulle città metropolitane, il Comitato ha esaminato la disciplina degli
ambiti territoriali degli enti locali, come pure i problemi concernenti lŽeventuale
adeguamento della normativa avente ad oggetto lŽarticolazione interna degli
enti medesimi (titolo II della parte I del T.U.E.L.)
Alla luce del nuovo testo dellŽart. 117 della Costituzione, è da ritenere
che la materia dei mutamenti territoriali delle circoscrizioni comunali rientri
ormai nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni, restando affidato
al legislatore statale il solo passaggio di un comune da una regione ad unŽaltra,
che, in base allŽarticolo 132 Cost., va operato con legge della Repubblica.
Rimane del pari ferma la competenza legislativa statale in materia di istituzioni
di province e di mutamenti delle circoscrizioni provinciali, secondo il disposto
dellŽart. 133 della Costituzione.
Quanto alle articolazioni interne di Comuni e Province, una delle tesi emerse
in Comitato è quella che spetti agli enti locali di dettare, nellŽesercizio
della loro autonomia organizzativa, le disposizioni in tema di mero decentramento
amministrativo, e che vadano, invece, ricondotte alla competenza statale in
tema di "organi di governo" prevista dallŽart. 117, secondo comma, lettera p)
della Costituzione, quelle norme che autorizzano gli statuti a prevedere "particolari
e più accentuate forme di decentramento di funzioni" (articolo 17, comma
5, del T.U.E.L.).
Su tale punto, è stata rappresentata da taluni membri del Comitato lŽesigenza
di far seguire alcune precisazioni.
Secondo taluni, va specificato che la potestà legislativa statale è
da circoscrivere, in questa materia, alla sola attribuzione agli organi di decentramento
del medesimo status, nonché di competenze e funzioni identiche o assimilabili
a quelle riconosciute dalla legge statale agli organi di governo degli enti.
Secondo altri, la indiscussa competenza statale in materia di organi di
governo non esclude, invece, che la stessa legge statale rimetta allo statuto
comunale la possibilità di prevedere forme originali e incisive di decentramento
comunale, ovviamente salvaguardando le responsabilità del sindaco quale
ufficiale di governo.
Va, peraltro, rappresentata una diversa prospettiva del pari emersa in Comitato
e cioè quella di far rifluire le competenze spettanti al comune, non
solo in materia di circoscrizioni di decentramento ma anche di municipi, tra
le funzioni fondamentali di tali enti. In modo analogo si dovrebbe procedere
circa lŽarticolazione interna del territorio provinciale (circondari).
3. Forme associative e comunità
montane
NellŽesame delle disposizioni relative alla disciplina delle forme associative
e delle comunità montane, si è posto il problema pregiudiziale
del soggetto competente a disciplinare la materia.
Secondo una prima tesi emersa in Comitato, la scelta delle soluzioni associative
e di cooperazione sarebbe riservata allŽautonomia normativa degli enti locali.
Altra tesi, del pari prospettata, è, invece, nel senso di riservare alla
Regione il potere di individuare le regole e la tipologia delle forme associative,
salvaguardando lŽautonomia normativa dellŽente locale, per la parte concernente
lŽorganizzazione interna.
Secondo unŽulteriore tesi, lŽapproccio più corretto al problema delle
forme associative sarebbe non quello di tipo soggettivo, consistente nel prendere
le mosse dalla considerazione degli enti investiti dalla disciplina de qua,
bensì quello di tipo oggettivo facente leva sulle funzioni e sulle relative
modalità di esercizio. In tal modo, sarebbe possibile rinvenire il fondamento
della competenza legislativa statale, in tema di disciplina delle forme associative,
nellŽarticolo 2, comma 4, lettera c) della legge di delega n. 131 del
2003, che prevede, nellŽambito dellŽallocazione delle funzioni fondamentali,
lŽindividuazione, da parte dello Stato, del livello ottimale per la gestione
anche associata delle funzioni medesime.
Nel quadro della problematica sopra accennata, il Comitato si è soffermato,
in particolare, sul tema delle comunità montane.
In proposito è emerso lŽorientamento di far rientrare le comunità
stesse, in virtù della loro natura associativa e dellŽallocazione in
esse di funzioni di livello sovracomunale, nelle forme di cooperazione fra enti
locali, quale species qualificata del genus unione di comuni, a tal fine valorizzando
anche la definizione contenuta nellŽart. 27 del T.U.E.L..
Da tale impostazione, condivisa in linea di massima dal Comitato, consegue lŽassorbimento
delle disposizioni sulle comunità montane nella parte del T.U.E.L. relativa
alle forme associative.
In questo contesto, è da ritenere che dovrebbe essere affidato ai comuni
il potere di individuare gli ambiti territoriali delle comunità, secondo
modalità concertative non più definite dalla legge regionale (come
attualmente previsto dallŽart. 27, comma 4, lett. b, del T.U.E.L.), bensì
dai comuni stessi.
Il rigore di detta conclusione, secondo alcuni componenti del Comitato, andrebbe
attenuato nel senso che le scelte dei comuni dovrebbero corrispondere a determinati
criteri di massima, fissati dalla regione, evitando irrazionali discontinuità
territoriali, quali, ad esempio, la costituzione di "comuni-enclave" o lŽisolamento
di altri comuni.
Ferme restando le attuali zonizzazioni, ove non contestate dai comuni interessati,
alla regione rimarrebbe, comunque, la disciplina dei piani zonali e dei programmi
annuali nonché i criteri di ripartizione tra le comunità montane
dei finanziamenti regionali e di quelli dellŽUnione europea.
La nuova collocazione, così attribuita alle comunità montane,
potrebbe offrire lŽoccasione per completare, anche sotto il profilo degli organi,
il processo di allineamento della loro disciplina a quella delle unioni di comuni,
prevedendo che il presidente della comunità montana sia necessariamente,
e non più facoltativamente, scelto tra i sindaci dei comuni associati.
Dalla valorizzazione del profilo associativo delle comunità montane dovrebbe,
poi, discendere lŽaffidamento allŽatto costitutivo ed allo statuto (approvati
dai comuni partecipanti e non più con legge regionale) dellŽindividuazione
degli organi degli stessi enti, nel rispetto delle disposizioni di principio
dettate dalla legge statale.
La disciplina delle comunità montane, che potrebbe essere anche contenuta
in un articolo ad hoc, dovrebbe ricomprendere, sotto il profilo delle funzioni,
non solo quelle conferite dai comuni per lŽesercizio in forma associata, ma
anche quelle "proprie" volte alla valorizzazione delle zone montane, secondo
la normativa statale e regionale di attuazione dellŽart. 44 della Costituzione.
Per completezza va fatto cenno di unŽaltra tesi, pure emersa in Comitato, secondo
la quale una disciplina legislativa statale in questa materia potrebbe ammettersi
solo se rivolta ad individuare forme "tipiche" di associazionismo intracomunale,
limitatamente, però, allŽesercizio di funzioni direttamente e immediatamente
legate alla legislazione in materia di montagna.
4. Organi di governo
degli enti locali
Le norme sugli organi di governo del comune e della provincia (titolo III, parte
I) appaiono, in linea di massima, non dissonanti rispetto al sistema costituzionale
degli enti locali.
Si tratta di consolidate strutture istituzionali sindaco, presidente della
provincia, consiglio e giunta - riconducibili in linea generale alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato ex articolo 117, secondo comma, lettera p),
rispetto alle quali il nuovo sistema dei poteri locali delineato dalla Costituzione
non sembra richiedere, in questa sede, variazioni sostanziali.
Tali considerazioni hanno indotto ad ipotizzare il mantenimento delle disposizioni
del T.U.E.L. relative agli organi di governo del comune e della provincia (artt.
36, 37, 38 e 39), agli adempimenti della prima seduta del consiglio (art. 41),
alla garanzia delle minoranze e controllo consiliare (artt. 43 e 44), alla surrogazione
e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali (art. 45),
alla elezione del sindaco e del presidente della provincia (art. 46), alla nomina
e composizione delle giunte (artt. 47 e 48), alla durata del mandato del sindaco,
del presidente della provincia e dei consigli (artt. 50 e 51), alla mozione
di sfiducia, alle dimissioni, allŽimpedimento, alla rimozione, alla decadenza,
alla sospensione o al decesso del sindaco o del presidente della provincia (artt.
52 e 53).
Si è ritenuto, del pari, di mantenere ferma la disciplina delle attribuzioni
del sindaco nei servizi di competenza statale (art. 54), oltre che per ragioni
di principio, attinenti allŽessenza delle funzioni di per sé non riconducibili
a quelle che sono espressione di autonomia, anche in considerazione di quanto
disposto nella lettera m) del comma 4 dellŽart. 2 della legge n. 131 del 2003,
il quale stabilisce di "mantenere ferme le disposizioni in vigore relative [
]
alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale
ufficiale del Governo
". Da ciò si desume, chiaramente, la volontà
del legislatore delegante di lasciare intatta la sfera di competenze che il
Sindaco esercita non in qualità di capo dellŽamministrazione locale,
bensì di organo "periferico" dellŽamministrazione statale.
Per altre norme, sicuramente riconducibili anchŽesse alla materia "organi di
governo" e quindi alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117,
secondo comma, lett. p), si pone solo un problema di migliore riformulazione,
anche per valorizzare ulteriormente lŽautonomia degli enti.
A parte lŽintroduzione per il comune di una norma analoga a quella dellŽart.
37, comma 3, secondo la quale "il presidente della provincia e i consiglieri
provinciali rappresentano lŽintera provincia", potrebbe essere riformulata la
disposizione che disciplina il funzionamento dei Consigli (art. 38), sia per
rispondere ad una esigenza di migliore e più consequenziale sistemazione
dei vari enunciati, sia, e soprattutto, per valorizzare la potestà normativa
locale nella definizione di una propria disciplina, pur nellŽambito di necessari
criteri di uniformità dettati dalla legge statale a garanzia della funzionalità
dellŽorgano e della tutela delle minoranze.
Potrebbe essere, altresì, modificata la norma relativa alla convocazione
obbligatoria del consiglio su richiesta delle minoranze (art. 39), con la previsione
di una diversa possibilità di regolamentazione statutaria nellŽambito
di principi dettati dalla legge statale.
Anche la disposizione dellŽart. 50, sulla competenza del sindaco e del presidente
della provincia, potrebbe essere rimodulata per meglio coordinarla con altre
disposizioni del testo unico. In particolare, potrebbe essere eliminata la norma
che attribuisce al sindaco e al presidente della Provincia "la responsabilità"
dellŽamministrazione, alla luce delle riforme che hanno riguardato la dirigenza
e che hanno definito la linea di demarcazione tra la responsabilità politica
affidata agli organi e quella gestionale attribuita allŽapparato burocratico.
Ampia riflessione è stata dedicata al problema dei rapporti tra consiglio
e giunta (artt. 42 e 48). Sul punto si sono delineate due diverse posizioni
teoriche: quella secondo cui non può più riconoscersi al solo
legislatore statale la potestà di distribuire le competenze fra i vari
organi, dovendosi prevedere, anche in tale ambito, un intervento eventuale dello
statuto locale, e quella che, viceversa, ritiene tuttora affidato alla legislazione
esclusiva statale (ex art. 117, comma secondo, lett. p), Cost.), il riparto
di competenze fra gli organi, per lŽesigenza di uniformità che si pone
per norme che connotano, unitamente al sistema elettorale, la "forma di governo
locale". E ciò, oltretutto, in relazione allŽesigenza di preservare il
sistema del "governo locale" da interventi differenziati che, sulla base di
modifiche agli equilibri tra le competenze degli organi, potrebbero "frantumare"
e rendere non più riconoscibile il modello comunale di governo.
4.1 Incandidabilità,
ineleggibilità, incompatibilità
Le norme in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità,
riconducibili alla competenza legislativa statale, in virtù di quanto
previsto dalla lettera p) del secondo comma dellŽarticolo 117 Cost., sono da
reputare, in linea di massima, non contrastanti con il nuovo sistema costituzionale
degli enti locali. Il che ovviamente non esclude specifici aggiustamenti per
assicurare maggiore coerenza sistematica della relativa normativa.
Sulla base di tali premesse, il Comitato ha espresso lŽavviso che possano restare
ferme le disposizioni sullŽelettorato passivo, sui requisiti della candidatura,
sullŽobbligo di opzione, sulle cause ostative alla candidatura e sulla sospensione
e decadenza di diritto.
In ordine, invece, alla disciplina dellŽineleggibilità (art.60) è
maturata lŽidea di estendere anche ai magistrati addetti alle sezioni regionali
della Corte dei Conti, sia giurisdizionali che di controllo, ivi compresi quelli
designati ai sensi dellŽarticolo 7, comma 9, della legge n. 131 del 2003, lŽineleggibilità
già prevista, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, per
i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai Tribunali amministrativi
regionali e per i giudici di pace.
La disposizione secondo cui non possono ricoprire la carica di sindaco e di
presidente della provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero
parenti o affini fino al secondo grado che, nelle rispettive amministrazioni,
sono appaltatori di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque
modo loro fideiussori, potrebbe essere meglio collocata nellŽambito delle disposizioni
relative allŽincompatibilità, sulla base dellŽorientamento affermato
nella sentenza della Corte Costituzionale n. 450 del 2000.
Le norme in materia di sistema elettorale, riconducibili alla competenza legislativa
statale, in virtù del secondo comma lettera p), dell'articolo 117 della
Costituzione, non sembrano richiedere interventi di modifica ai sensi
della lettera g) della delega, poiché ritenute compatibili con il nuovo
ordinamento costituzionale degli enti locali.
Le disposizioni in questione potrebbero, comunque, essere eventualmente corrette
ed integrate in sede di redazione del decreto delegato, ove si optasse, nella
definizione del sistema elettorale delle città metropolitane, di estendere
a tali enti la disciplina prevista per i comuni con popolazione superiore ai
quindicimila abitanti o, in alternativa, quella prevista per le province.
4.2 Status degli amministratori
Le norme sullo status degli amministratori degli enti locali, riguardando coloro
che sono chiamati a ricoprire cariche elettive negli organi di governo, possono
reputarsi rientrare nella potestà legislativa esclusiva dello Stato ai
sensi dellŽart. 117, secondo comma, lett. p) Cost. Ciò posto, nessuna
modifica viene proposta per le disposizioni che definiscono doveri e condizione
giuridica, aspettative, permessi e licenze, nonché oneri e permessi retribuiti;
disposizioni che non solo non contrastano con il nuovo sistema degli enti locali,
ma possono considerarsi, in parte, attuative del precetto dellŽart. 51 della
Costituzione sullŽaccesso ai pubblici uffici.
La norma che stabilisce i meccanismi di determinazione delle indennità
potrebbe, peraltro, essere parzialmente riformulata, sì da confermare
in capo al legislatore statale la competenza a disciplinare la materia secondo
principi uniformi, ma, al tempo stesso, da lasciare la determinazione della
misura delle indennità di funzione e dei gettoni al decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dellŽeconomia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
5. Controlli sugli enti locali:
a) Controlli sugli organi
LŽarticolo 2, comma 4, lettera m) della legge n. 131 del 2003 prevede che il
legislatore delegato mantenga in vita le disposizioni in vigore relative al
controllo sugli organi degli enti locali.
Fermo restando, pertanto, lŽimpianto normativo delineato negli artt. 141-146
del T.U.E.L., si ipotizza solo una modifica della disciplina procedurale dello
scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali.
Va rammentato, a questo riguardo, che nellŽambito del procedimento di scioglimento
dellŽorgano consiliare per mancata approvazione del bilancio, lŽattuale disciplina
contempla la nomina, da parte del Co.re.co, di un commissario ad acta, incaricato
di predisporre lo schema di bilancio da sottoporre al consiglio.
LŽavvenuta soppressione, a seguito dellŽabrogazione dellŽart. 130 Cost., del
Co.re.co, impone, perciò, lŽadeguamento del procedimento, sulla base
di quanto previsto alla lettera e) della norma di delega. Ciò stante,
è sembrato al Comitato che, coerentemente con il mutato quadro costituzionale
delle competenze degli enti territoriali, la soluzione possa essere quella di
rinviare totalmente allŽente locale lŽindividuazione delle modalità di
"uscita dallŽimpasse politico-amministrativa", entro un termine fissato dal
legislatore statale. Solo allo scadere del termine a disposizione dellŽente,
il Prefetto potrà avviare le procedure per lo scioglimento, normativamente
previste.
Va da sé che analogo adeguamento va operato anche per le altre disposizioni
del T.U.E.L. indicate dalla lettera e) dellŽart. 2, comma 4, della legge n.
131 del 2003 (mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio,
articolo 193, comma 4; mancata deliberazione del rendiconto della gestione,
art. 243, comma 6, lettera b; deliberazione dello stato di dissesto, art. 247;
mancata attivazione delle entrate proprie successivamente alla delibera di dissesto,
art. 251).
segue: b) controlli sugli atti
LŽabrogazione dellŽarticolo 130 della Costituzione, facendo venir meno lŽorgano
regionale di controllo sugli atti degli enti locali, ha travolto necessariamente
anche la disciplina attuativa contenuta nel T.U.E.L., con riferimento alle competenze
di detto organo; disciplina attuativa ritenuta, infatti, immediatamente inefficace,
proprio perché incompatibile con lŽattuale normativa costituzionale.
Ciò posto, occorre espungere anche formalmente le disposizioni sul Comitato
regionale di controllo contenute nel T.U.E.L., come pure quella, collegata alle
prime, sui poteri sostitutivi del Governo (art. 137 T.U.E.L.) in considerazione,
altresì, dellŽart. 8 della legge n. 131 del 2003, con il quale si è
data attuazione, sempre in materia di poteri sostitutivi del Governo, allŽart.
120 della Costituzione.
Si è ritenuto, invece, che possano permanere le disposizioni in materia
di pubblicazione, esecutività e comunicazione delle deliberazioni ai
capigruppo, in quanto esse, benché collegate con il previgente sistema
di controllo sugli atti, sembrano conservare una loro funzione strumentale di
tutela degli interessi delle minoranze che ne giustifica il mantenimento in
capo al legislatore statale.
Le disposizioni in questione potrebbero, comunque, trovare una diversa collocazione
sistematica nellŽambito delle norme sugli organi di governo, laddove si disciplinano
i diritti dei consiglieri, la garanzia delle minoranze ed il controllo consiliare.
NellŽambito della tematica dei controlli, non è mancata una adeguata
riflessione pure sulla norma che prevede le modalità di attivazione del
controllo "antimafia" del Prefetto, il cui fine è quello di preservare,
anche a mezzo del riscontro sugli atti, lŽattività degli enti locali
da infiltrazioni di tipo mafioso.
La disposizione in esame, come ha ribadito il Consiglio di Stato nel parere
n. 386, del 10 dicembre 1997, non è rivolta ad incidere negativamente
sullŽautonomia degli enti locali, ma a preservare tale fondamentale valore,
di rilevanza costituzionale, impedendo che si determinino alterazioni di così
grave portata allŽinterno delle istituzioni rappresentative delle comunità
locali.
Dalla particolare finalità di tale forma di controllo discende, dunque,
la necessità di mantenere, anche nel nuovo assetto costituzionale, lŽiniziativa
del prefetto di attivare la verifica, già di competenza del Co.re.co,
della conformità a legge, ai fini antimafia, di alcuni atti fondamentali
degli enti locali.
Soppresso ormai il Coreco, potrebbe seguirsi la strada di affidare al Prefetto
un potere volto a sollecitare lŽattivazione degli strumenti di "auto-controllo"
degli stessi enti. Soccorre a tal proposito il principio di delega recato dallŽarticolo
2, comma 4, lettera e) che valorizza lŽautonomia statutaria, nella previsione
di forme e modalità di intervento sostitutivo, segnatamente per le ipotesi
di mancata approvazione del bilancio e mancata adozione delle deliberazioni
di riequilibrio.
6. Ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali.
6.1 Competenza legislativa
In materia di ordinamento degli uffici e del personale, occorre prendere le
mosse dalle norme costituzionali che riconoscono espressamente autonomia organizzativa
agli enti locali, nonchè dalla puntualizzazione di tale sfera di potere
regolativo locale contenuta nellŽart. 4 della legge n. 131 del 2003, dalla quale
si evince:
· lŽattribuzione a comuni, province e città metropolitane di potestà
normativa "secondo i principi fissati dalla Costituzione";
· lŽattribuzione allo statuto della competenza a stabilire i principi di
organizzazione e funzionamento dellŽente, in armonia "con la Costituzione e
con i principi generali in materia di organizzazione pubblica";
· la riserva alla potestà regolamentare dellŽente locale della disciplina
dellŽorganizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei comuni,
delle province e delle città metropolitane, "nellŽambito della legislazione
dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità,
secondo le rispettive competenze".
Tutto ciò concorre a delineare un quadro di principi in larga misura
nuovi sulla stretta connessione tra la condizione di soggetti autonomi costituzionalmente
sancita per gli enti locali e la garanzia effettiva di autoordinamento, statutario
e regolamentare, ad essi spettante. Tale competenza primaria degli enti locali
non esclude, peraltro, lŽesigenza di circoscrivere, entro certi limiti, il loro
spazio di autonomia organizzativa, riconoscendo vigenti alcuni principi generali
di organizzazione pubblica applicabili ad ogni soggetto amministrativo del sistema.
Conclusione, questa, avvalorata dallo stesso art. 4, comma 2, della legge n.
131 del 2003, che, affidando agli statuti il compito di stabilire i principi
di organizzazione e funzionamento dellŽente, sottolinea, nel contempo,
lŽesigenza di armonia con i principi costituzionali (ad es. artt. 51 e 97 Cost.)
e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica.
A fondamento della persistente competenza dello Stato a dettare principi generali
in materia di organizzazione e personale pubblici (riguardanti anche gli enti
locali autonomi), può, dŽaltronde, essere richiamata anche una
recentissima pronuncia della Corte costituzionale (n. 370 del 2003). In tale
sentenza, a proposito del confine tra potere legislativo statale e regionale
(ma la medesima ratio può ritenersi applicabile al rapporto tra potere
legislativo statale e autonomia normativa riservata agli enti locali), si afferma
che la non riferibilità di un determinato oggetto ad una delle materie
elencate nel secondo e terzo comma dellŽart. 117 Cost. non comporta la sua automatica
inerenza allŽambito residuale del quarto comma dello stesso articolo, soccorrendo,
in proposito, il criterio di prevalenza nonché la evenutale riconducibilità
dellŽoggetto stesso alla competenza legislativa dello Stato nelle materie cosiddette
trasversali.
Orbene, in tema di ordinamento degli uffici e del personale vengono in considerazione
settori di sicura competenza esclusiva dello Stato.
Viene in rilievo, in primo luogo, la competenza legislativa statale in materia
di "ordinamento civile" (cfr. art. 117, comma 2, lett. l, Cost.), nella quale
può farsi rientrare la disciplina del rapporto di impiego dei dipendenti
locali, atteso il carattere negoziale da essa assunto, dopo lŽavvenuta assimilazione
tra lavoro pubblico e privato, a partire dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29.
Va considerato, inoltre, che spetta allo stesso legislatore statale la "determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (art. 117, secondo
comma, lett. m, Cost.); diritti sociali nei quali rientrano gran parte delle
prestazioni connesse alla attività lavorativa (artt. 35, 36, 37, 38,
39 e 40 Cost.).
Non va ignorato, infine, il rilievo che la contrattazione collettiva assume
ai fini del quadro generale della finanza pubblica e del relativo coordinamento
da ritenere spettante allo Stato (art. 119, Cost.), come risulta avvalorato
dalla attribuzione alla Corte dei conti di una specifica funzione di verifica
della compatibilità economico-finanziaria degli oneri derivanti dalla
contrattazione stessa.
6.2. Soluzioni
proposte
Muovendosi nel quadro dei sopra richiamati riferimenti normativi, il Comitato
ritiene che il rinvio alle disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 1993
e successive modificazioni e integrazioni, contenuto nellŽarticolo 88 (disciplina
applicabile agli uffici e al personale degli enti locali), vada sostituito dalla
esplicita indicazione di quelli che possono essere ritenuti principi generali
desumibili dalle medesime disposizioni; principi che dovranno, ovviamente, essere
tenuti presenti dagli enti locali, nellŽesercizio della potestà normativa
in materia di organizzazione loro riconosciuta espressamente dalla Costituzione.
Alla luce dei criteri sopraccennati lŽopinione prevalente del Comitato è
stata quella che possano permanere le disposizioni del testo unico riconducibili
in grandissima parte ai principi del decreto legislativo n. 29 del 1993, poi
trasfuso, in larga misura, nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni che disciplinano gli uffici
di supporto degli organi di direzione politica (art. 90) in quanto non invasive,
di per sé, dei poteri normativi degli enti locali,. Altrettanto vale
per le disposizioni relative: ai rapporti a tempo determinato e a tempo
parziale (art. 92); alla responsabilità patrimoniale per gli amministratori
e per il personale (art. 93); alla responsabilità disciplinare (art.
94); alle funzioni e responsabilità della dirigenza (art. 107); al conferimento
di funzioni dirigenziali (art. 109), integrando, peraltro, la relativa disciplina
con un richiamo alla normazione generale in materia di incarichi dirigenziali
pubblici; come pure per le disposizioni sugli incarichi a contratto (art. 110).
Tesi prevalente nel Comitato è stata anche quella di non intervenire
in questa sede sulle disposizioni relative alle assunzioni (sia pure da integrare
con un richiamo alla coerenza della programmazione triennale del fabbisogno
di personale con le linee programmatiche generali del settore), nonché
sulla norma che disciplina i dati sul personale degli enti locali, il cui fondamento
va essenzialmente rinvenuto nella competenza legislativa esclusiva dello Stato
in materia di "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dellŽamministrazione
statale, regionale e locale" (art. 117, comma 2, lett. m, Cost.).
SullŽargomento qui in esame, va, peraltro, doverosamente dato atto anche del
diverso orientamento espresso da taluni componenti del Comitato, i quali sono
stati dellŽavviso che, nel nuovo ordinamento, potrebbero permanere la maggior
parte dei principi sottesi alle disposizioni del testo unico a suo tempo introdotte,
in conformità dei principi del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma
non le disposizioni che dovrebbero essere riviste e modificate per essere messe
in asse col nuovo sistema. A tal fine gli attuali articoli 90, 92, 93,
94, 107, 109 e 110 del T.U.E.L. dovrebbero formare oggetto di particolare attenzione,
per trovare il giusto equilibrio fra la necessità di individuare i principi
di competenza della legge statale e lŽesigenza di assicurare il pieno rispetto
dellŽautonomia normativa locale.
Esigenza di adeguamento al nuovo
quadro costituzionale si pone, comunque, per le seguenti disposizioni del testo
unico:
- art. 89 (Fonti), che va riformulato tenendo conto del nuovo assetto delle
fonti conseguente allŽart. 114 Cost.;
- art. 96 (Riduzione degli organismi collegiali), da rendere norma cedevole,
trattandosi di materia da rimettere totalmente al potere normativo degli enti
locali;
- art. 108 (Direttore generale), per lŽesigenza di dare maggiore flessibilità
alla relativa disciplina, consentendo la nomina del c.d. city manager per tutti
gli enti, con la possibilità di trarlo anche dai dirigenti in servizio
e, al tempo stesso, rinviando al regolamento degli enti stessi, quanto alla
definizione del ruolo di tale figura professionale.
Da parte di alcuni componenti del Comitato è stata anche ventilata la
opportunità - da valutare in altra sede normativa - di prevedere un autonomo
sistema di contrattazione collettiva per il personale degli enti autonomi territoriali.
7. Sistema integrato di garanzie
7.1 Il fondamento del nuovo
sistema dei controlli interni
La riforma del titolo V, con il venir meno del sistema dei controlli esterni
sugli enti locali incentrato sulla verifica di legittimità degli atti
amministrativi, ha determinato la necessità di individuare, allŽinterno
degli enti stessi, meccanismi di garanzia e di verifica della correttezza
e del buon andamento dellŽamministrazione, compatibili con il nuovo assetto
costituzionale. Gli enti locali sono chiamati, infatti, ad una maggiore responsabilità
nellŽattivazione e nella gestione dei sistemi di controllo interno che devono
essere idonei a verificare efficienza e rispetto della legalità e che
diventano "essenziali", in un contesto in cui le istituzioni locali sono ormai
affrancate dai tradizionali vincoli di "tutela".
La definizione di un nuovo ordinamento dei controlli nelle amministrazioni locali
dovrà, comunque, tener conto del difficile bilanciamento fra il rispetto
della rafforzata posizione di autonomia e lŽesigenza di mantenere un sistema
di verifiche e garanzie, in sintonia con i principi generali fissati dallŽordinamento
vigente per tutta lŽamministrazione pubblica.
Il rispetto di tali principi risponde, infatti, proprio allŽesigenza di salvaguardare
gli interessi primari del buon andamento e dellŽimparzialità dellŽAmministrazione,
sanciti dallŽarticolo 97 della Costituzione, che vanno garantiti attraverso
la definizione di parametri validi per tutte le amministrazioni locali.
In tale contesto, si tratta, da un lato, di assicurare la legittimità,
la regolarità e la correttezza dellŽazione amministrativa, in particolare
attraverso lŽattribuzione delle relative funzioni di garanzia a professionalità
di sicura esperienza ed in posizione di terzietà rispetto alle
strutture politiche e burocratiche; dallŽaltro, di garantire lŽefficienza,
lŽefficacia e lŽeconomicità dellŽazione amministrativa, attraverso un
sistema di verifiche dei risultati informato a criteri omogenei per tutti gli
enti locali.
Nel rispetto dei principi fondamentali sopra delineati, spetterà, poi,
allŽente locale definire le modalità e le forme di esercizio delle attività
di controllo.
La presenza nella stessa legge n. 131 del 2003 di disposizioni concernenti il
controllo di risultato, affidato ad un organo esterno, e cioè alla Corte
dei Conti, suggerisce anche di individuare efficaci raccordi tra i compiti di
questŽultima e il sistema dei controlli interni.
Va, in proposito, considerato il ruolo di "garanzia" assegnato alla Corte dei
conti, come "organo della Repubblica", secondo una prospettiva accolta dalla
legge n. 131 del 2003, laddove prevede, allŽart. 7, lŽattribuzione alla Corte
stessa di compiti di verifica del perseguimento degli obiettivi posti dalle
leggi di principio e di programma, nonché della sana gestione finanziaria
degli enti locali e del funzionamento dei controlli interni, stabilendo i parametri
di gestione relativi a questi ultimi.
In conclusione, lŽintero sistema autonomistico, per la posizione di pari dignità
degli enti territoriali, sancita dallŽart. 114 della Costituzione, non tollera
più logiche di tipo gerarchico. Esso richiede, dunque, il disegno
di una nuova rete di controlli, fondata sulla valorizzazione della autonomia
statutaria degli enti locali (art. 2, comma 4, lett. e, ed art. 4, comma 2,
della legge n.131 del 2003) e del correlato raccordo con i controlli esterni
affidati alla Corte dei conti, anche in vista dellŽattuazione degli obiettivi
dellŽarticolo 119 Cost..
7.2 La rimodulazione del sistema dei controlli
interni
Alla luce delle considerazioni che precedono, si è in primo luogo affrontato
il problema della rispondenza dellŽattuale regime dei controlli interni negli
enti locali alle esigenze poste dal mutato assetto istituzionale.
Valutando, tra lŽaltro, anche la carenza di organicità dellŽattuale
disciplina, che vede le disposizioni in materia collocate, in modo frammentario,
nelle diverse parti del T.U.E.L. (segretari comunali e provinciali, controlli
interni, ordinamento finanziario e contabile), è stata avvertita lŽesigenza
di procedere ad una rimodulazione dellŽattuale normativa in materia, sì
da creare un sistema integrato di controlli configurato in modo organico.
Tale sistema consentirà allŽente di dotarsi di una "rete" di strumenti
atti a garantire la verifica incrociata dellŽattività di tutti i comparti
dellŽamministrazione locale, stabilendo, in piena autonomia, forme e modalità
di intervento e prevedendo anche appositi meccanismi di autocorrezione e di
autotutela, che assicurino tempestivi interventi sulle criticità rilevate.
La disciplina del testo unico va, quindi, opportunamente razionalizzata e innovata
con lŽinserimento di un complesso normativo che configuri, nelle linee
essenziali, lŽarchitettura di base del sistema integrato dei controlli, con
riguardo ai controlli non solo di legalità e di regolarità dellŽattività
amministrativa, ma anche a quelli finanziari, nonchè gestionali di funzionalità.
7.2.1. Garanzia della legalità
e della regolarità dellŽattività amministrativa.
Fra i mezzi di garanzia della legalità, va ricordato che lŽart. 147,
comma 2, lettera a) del T.U.E.L. affida allŽente locale la potestà di
individuare strumenti e metodologie adeguati a garantire, tra lŽaltro, la legittimità,
la regolarità e la correttezza dellŽazione amministrativa.
Per realizzare tali finalità, è anche da tener presente
lŽattuale art. 97 del T.U.E.L. che demanda al segretario comunale e provinciale
"compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa
nei confronti degli organi dellŽente in ordine alla conformità dellŽazione
amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti". In particolare,
il segretario svolge funzioni di assistenza alle riunioni del consiglio e della
giunta, curandone la relativa verbalizzazione e, più in generale, funzioni
di garanzia della certezza della formazione della volontà degli
organi collegiali e delle attività più rilevanti dellŽente.
Tale complesso di norme merita di essere razionalizzato, individuando, anzitutto,
puntualmente, le esigenze imprescindibili di garanzia della legalità
negli enti locali e prevedendo, a tal fine, lŽaffidamento di funzioni e responsabilità
a figure professionali di sicura competenza tecnico-giuridica ed in grado di
rispondere alle esigenze poste dal nuovo contesto di autonomia che dovrà
caratterizzare la realtà amministrativa locale.
In questa prospettiva, il Comitato auspica la revisione della normativa concernente
la formazione delle figure apicali degli enti locali, ivi compresi i segretari
comunali e provinciali.
· Segretari comunali e provinciali
La disciplina dei segretari comunali e provinciali ha dato luogo ad unŽampia
riflessione che ha preso le mosse dal tema dei limiti della competenza statale
ad intervenire in subjecta materia.
Secondo una prima tesi, la materia dovrebbe considerarsi attratta nellŽambito
della potestà normativa degli enti locali, ai quali andrebbe rimessa
non solo la scelta di lasciar permanere o meno, allŽinterno del loro apparato,
tale figura professionale, ma anche di disciplinarne, eventualmente, ruolo e
funzioni. Lo Stato, secondo tale linea di pensiero, manterrebbe solo il potere
di regolare lŽordinamento e lŽorganizzazione dellŽAgenzia autonoma per la gestione
dellŽAlbo dei segretari comunali e provinciali, essendo lŽAgenzia stessa riconducibile
alla categoria degli enti pubblici nazionali, per i quali il secondo comma,
lettera g) dellŽarticolo 117 della Costituzione riconosce la competenza legislativa
esclusiva dello Stato.
Secondo unŽaltra tesi, permarrebbe, invece, in capo allo Stato la competenza
a dettare norme, seppur limitatamente ad alcune parti della disciplina dei segretari
comunali, per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle già esposte a
proposito dellŽordinamento degli uffici e del personale (par. 6.1), valorizzando,
in particolare, la necessarietà della funzione, ascrivibile al segretario,
di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa, circa la conformità
dellŽattività alla legge, allo statuto e ai regolamenti.
EŽ emersa, al tempo stesso, una posizione più radicale, volta a sostenere
che il tema dei segretari comunali e provinciali esulerebbe dallŽambito della
delega, in tal senso interpretando la indicazione data dal legislatore delegante,
secondo cui devono restar ferme "le disposizioni volte ad assicurare la conformità
dellŽattività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti"
(art. 2, comma 4, lett. m, della legge 131 del 2003).
LŽapprofondimento delle questioni prospettate ha fatto delineare una posizione
"intermedia", in base alla quale, a fronte di un innegabile spazio riservato
allŽautonomia normativa degli enti locali, nella concreta disciplina delle garanzie
(interne) di regolarità dellŽattività amministrativa, si dovrebbe
nel contempo riconoscere che spetti allo Stato la competenza legislativa a disciplinare,
da un lato, lŽAgenzia quale ente pubblico nazionale, seppure da raccordare strettamente
al sistema delle autonomie locali (che tra lŽaltro ne assicurano in gran parte
il finanziamento), nonchè, dallŽaltro, a dettare disposizioni di principio
finalizzate alla salvaguardia della legalità nellŽesercizio delle funzioni
degli enti locali.
Secondo gli indirizzi come sopra emersi, si è ritenuto di non intervenire
sulle norme che disciplinano lŽAgenzia, non solo in ragione di quanto rilevato
circa la riconducibilità della materia alla competenza legislativa dello
Stato (ex articolo 117, secondo comma, lettera g, Cost.), ma anche in ragione
dellŽestraneità delle norme relative allŽoggetto della delega .
Al tempo stesso, si è ritenuto che il criterio di delega ex art. 2 comma
4, lett. m), induca, per un verso, a strutturare un sistema di garanzie che
assicuri, tra lŽaltro, la conformità dellŽattività amministrativa
alla legge, allo statuto e ai regolamenti, anche in considerazione dellŽeliminazione
dei controlli esterni sugli atti, e, per lŽaltro, a considerare che la presenza
di una figura professionale, quale quella del segretario comunale e provinciale
dotata di specifica professionalità tecnico-giuridica, apporti un qualificato
contributo alla corretta gestione dellŽente.
Sono state, invece, prospettate soluzioni diverse in merito alle modalità
di utilizzazione del personale in questione, per lŽespletamento di tale funzione.
Secondo una prima tesi, la possibilità di utilizzare o meno il personale
iscritto allŽAlbo dei segretari comunali e provinciali dovrebbe essere rimessa
allŽautonomia locale. Tale soluzione, rendendo "facoltativa" la presenza del
segretario comunale e provinciale, non escluderebbe, di conseguenza, la possibilità
per lŽente locale di impiegare, per lŽespletamento della funzione, soggetti
e professionalità diversi.
Una seconda tesi propende, al contrario, per fare del segretario comunale e
provinciale il punto di riferimento delle funzioni di garanzia, lasciando alla
potestà normativa dellŽente locale la disciplina dei profili organizzativi
connessi alla funzione, come pure lŽattribuzione di ulteriori funzioni.
Secondo tale posizione, la conferma nellŽente locale della figura del segretario
non sarebbe lesiva dellŽautonomia, non interferendo direttamente nella sfera
organizzativa dellŽente, ma si porrebbe quale punto di riferimento di un sistema
di cui lŽente locale si deve dotare per perseguire condizioni di garanzia.
La previsione di una figura professionale unitaria realizzerebbe un paradigma
uniforme per tutti i governi locali nella cura del primario interesse
del perseguimento della legalità nellŽazione amministrativa e della garanzia
della fede pubblica.
Tale ultima posizione, condivisa, in linea di massima, dai componenti del Comitato,
potrebbe portare alla definizione di una disciplina che dovrebbe basarsi sulle
seguenti linee fondamentali:
- costruzione di un sistema integrato delle garanzie e verifiche interne della
legittimità, del buon andamento e dellŽimparzialità dellŽazione
amministrativa, idoneo ad assicurare il rispetto della legalità e dellŽefficienza
dellŽattività dellŽente, attribuendo allŽautonomia statutaria la potestà
di individuare forme e modalità di intervento, anche con la previsione
di appositi meccanismi di autocorrezione e di autotutela;
- previsione dellŽutilizzazione del personale iscritto allŽalbo dei segretari
comunali e provinciali;
- prospettazione dellŽesigenza di una riforma complessiva della disciplina
dei segretari comunali e provinciali, ivi compresa lŽAgenzia con i suoi meccanismi
di finanziamento, nonché del necessario adeguamento dellŽordinamento
e dei programmi formativi della Scuola, al fine di assicurare lŽottimale esercizio
delle funzioni di garanzia nel quadro del nuovo assetto dei poteri territoriali;
- attribuzione alla potestà normativa dellŽente della possibilità
di conferire al Segretario altri compiti, ivi compresi quelli di sovrintendenza
e di coordinamento delle funzioni dei dirigenti;
- mantenimento delle disposizioni contenute nellŽart. 97, comma 4, del
T.U.E.L. che individuano le altre funzioni del Segretario comunale e provinciale,
quali norme cedevoli in attesa di eventuali, diverse disposizioni normative
da parte degli enti locali.
7.2.2. Controlli gestionali di funzionalità
La lettera e) del comma 4 dellŽart. 2 della legge n. 131 del 2003 prevede che
il Governo, nellŽesercitare la delega relativa alla revisione delle disposizioni
in materia di enti locali, attribuisca allŽautonomia statutaria la potestà
di individuare sistemi di controllo interno idonei a garantire il funzionamento
degli enti stessi, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità
dellŽazione amministrativa.
La delega valorizza, dunque, lŽautonomia degli enti locali, che vengono chiamati
ad individuare le soluzioni organizzative più appropriate, coniugando
adeguatezza e flessibilità con i principi generali del sistema. Con tali
strumenti gli enti locali verificano la funzionalità dellŽorganizzazione,
attraverso lŽanalisi dei costi, delle funzioni, dei servizi e della loro produttività,
in termini quantitativi e qualitativi (controllo direzionale), nonché
lŽadeguatezza delle scelte compiute, in termini di congruenza tra risultati
conseguiti e obiettivi predefiniti (controllo strategico). Nelle attuali logiche
di controllo vanno inseriti anche specifici strumenti di valutazione delle prestazioni
del personale, in coerenza con le forme di controllo strategico e gestionale
assunte dall'ente.
Come si è detto, lŽart. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003 affida
alla Corte di conti la verifica dellŽeffettivo funzionamento degli organi di
controllo interno, con ciò sancendo un necessario raccordo, che sottende,
anche alla luce della legge n. 20 del 1994, una diversità di ruoli e,
allo stesso tempo, la loro interattività. In relazione allŽesigenza generalmente
condivisa di raccordo con i controlli esterni, un utile contributo potrà
essere assicurato dagli studi condotti in materia dal Ministero dellŽInterno
(art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003) e dai Consigli delle autonomie
locali, in una logica di necessaria condivisione delle metodologie e delle finalità
stesse del controllo.
In definitiva, nel rapporto tra controlli esterni ed interni, oltre ad individuare
strumenti di coerenza metodologica, va costruito un sistema volto ad evitare
duplicazioni o dispersioni di risorse e fornire effettiva risposta alle esigenze
di funzionalità e di garanzia.
7.2.3. Controlli finanziari
Ad analoghi principi di valorizzazione dellŽautonomia, ma al tempo stesso anche
di raccordo con i controlli esterni, deve ispirarsi il nuovo quadro dei controlli
più propriamente finanziari.
Nel rimettere agli statuti le concrete definizioni organizzative, il Comitato
ritiene che vadano salvaguardati, a livello di normazione statale, taluni principi-base
già presenti nel testo unico e nella generalità delle discipline
settoriali di controllo. Ci si riferisce, in particolare, alla necessità
di assicurare la presenza di un organo di revisione economico-finanziaria, per
il quale gli statuti determinino il numero dei componenti, le modalità
di nomina e la durata in carica, e i presupposti idonei a garantirne lŽindipendenza,
lŽautonomia e la professionalità. Tali professionalità potrebbero
rinvenirsi non solo tra le categorie già previste dal T.U.E.L. (iscritti
nel registro dei revisori contabili, negli albi dei dottori commercialisti e
dei ragionieri) ma anche tra magistrati della Corte dei conti in quiescenza
e docenti universitari in materia di contabilità pubblica.
La vigente normativa, frutto di esperienze consolidate nel settore, i cui principi
sono in linea di massima ritenuti tuttora validi, individua in capo allŽorgano
di revisione un nucleo di funzioni "necessarie" di collaborazione con lŽorgano
consiliare, che si traduce nellŽespressione di pareri sulle proposte di documenti
programmatici e di bilancio, come pure sul rendiconto, e nel suggerimento allŽorgano
consiliare di misure atte ad assicurare lŽattendibilità delle previsioni
e la correttezza dei consuntivi.
Va sottolineato che la delega, alla lettera e) dellŽart. 2, comma 4, prevede
che gli statuti individuino anche modalità di intervento in relazione
a compiti già rimessi ai Co.re.co., in particolare in materia finanziaria.
EŽ dunque necessario stabilire, con norma di principio, che gli statuti
prevedano, per gli organi di revisione, lŽobbligo di informare i consigli nei
casi contemplati dagli artt. 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b), 247 e 251
del T.U.E.L. e che, in caso di mancata adozione dei provvedimenti ivi previsti,
vengano attivati gli strumenti di autotutela individuati dagli stessi statuti.
AllŽorgano di revisione è affidata di norma anche la vigilanza sulla
regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione.
In coerenza con le funzioni sopraindicate, si collocano anche i compiti affidati
allŽorgano di revisione di rappresentare al consiglio, ai fini dellŽadozione
delle misure necessarie, gravi irregolarità di gestione, contabile e
finanziaria (ferma restando lŽeventuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali
ove si configurino ipotesi di responsabilità).
A chiusura del sistema, si può prevedere che, in caso di inerzia degli
organi consiliari, lŽorgano di revisione o anche un suo componente informi di
tali irregolarità la competente sezione regionale della Corte che è
chiamata a verificare la "sana gestione finanziaria" degli enti locali. Detta
sezione dovrebbe pronunciarsi in ordine alle irregolarità rispetto alle
quali lŽente locale, nonostante la segnalazione, non abbia adottato le conseguenti
misure correttive. In presenza di "gravi e persistenti violazioni di legge"
di rilievo contabile e finanziario da parte dei Consigli, al loro accertamento
formale ad opera della Corte dei conti dovrebbe seguire la comunicazione al
Prefetto, ai fini dellŽeventuale attivazione delle procedure di scioglimento
dellŽorgano consiliare (art. 141 del T.U.E.L.).
La prevenzione generale delle irregolarità finanziarie potrebbe essere
resa più agevole dalla creazione di un raccordo sistematico fra lŽorgano
di controllo esterno e lŽorgano interno di revisione, il quale dovrebbe, pertanto,
operare nellŽosservanza di indirizzi e di parametri uniformi annualmente indicati
dalla Corte dei conti.
A completamento del quadro prospettato, va segnalata la norma di cui allŽart.
227 del T.U.E.L., ora ripresa dallŽart. 28, comma 6, della legge n. 289 del
2002 (legge finanziaria 2003), in base alla quale gli enti locali inviano telematicamente
alla Corte dei conti il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative
al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati
del conto preventivo e consuntivo. In tale disposizione si ravvisa non
solo un necessario adeguamento tecnologico ed informatico, ma uno
strumento necessario allŽesercizio di una funzione di garanzia del sistema,
da realizzarsi sulla base di principi di trasparenza, tempestività e
compiutezza delle informazioni ed insieme di semplificazione delle procedure
a carico degli enti locali, superando in prospettiva lŽattuale pluralità
di adempimenti.
A conclusione, il Comitato evidenzia lo stretto raccordo tra regime dei
controlli e principi dellŽordinamento finanziario e contabile più avanti
esaminato, osservando come lŽuniformità e la leggibilità dei bilanci,
oltre a rendere effettiva ed operante lŽaccennata rete dei controlli, siano
necessarie per garantire lŽordinata attuazione degli interventi perequativi
e di sviluppo previsti dallŽart. 119, terzo e quinto comma, della Costituzione.
8. Ordinamento finanziario e contabile
8.1 Competenza legislativa
LŽadeguamento delle norme relative allŽordinamento finanziario e contabile (parte
II del T.U.E.L.) presenta particolari difficoltà, tenuto conto
che le disposizioni in parola disciplinano materie in parte riconducibili alla
potestà legislativa concorrente (armonizzazione dei bilanci pubblici
e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario) ed in parte
alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, la cui base si rinviene
nellŽart. 117, secondo comma, lett. e (perequazione delle risorse finanziarie)
e lett. m (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni); come pure
nei principi dellŽart. 119 Cost. e segnatamente in quelli relativi agli interventi
dello Stato, in funzione perequativa, di riequilibrio e di sviluppo.
In questo quadro, trovano fondamento anche le norme statali sul sistema della
tesoreria e sul risanamento finanziario degli enti locali dissestati.
La competenza esclusiva dello Stato nellŽ ambito del dissesto è fondata
anche sulla presenza, nellŽattuale disciplina, di norme di diritto civile e
di diritto processuale (sospensione delle esecuzioni forzate, sospensione della
decorrenza degli interessi moratori, ecc.).
8.2 Principi della delega
Ai fini dellŽattuazione della delega di cui allŽart. 2 della legge n. 131 del
2003, vengono in rilievo i criteri contenuti nelle lettere f) e g) del comma
4:
- il primo che prevede la definizione di una "disciplina idonea a
garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta,
sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni
economiche e finanziarie degli enti locali ai fini dellŽattivazione degli interventi
previsti dallŽart. 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo
conto delle indicazioni dellŽAlta Commissione di studio di cui allŽart. 3, comma
1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289";
- il secondo che contempla lŽadeguamento delle disposizioni che contrastano
con il nuovo sistema costituzionale degli enti locali, comportando, per le norme
che siano riconducibili alla competenza legislativa concorrente (armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica), la necessità
di sostituire le attuali norme di dettaglio con norme di principio.
Tanto premesso, va considerato, in linea generale, che lŽattuazione della delega
di cui allŽart. 2 della legge n. 131 del 2003, per la parte che attiene alla
potestà legislativa concorrente spettante allo Stato in materia di ordinamento
finanziario e contabile, pone indubbie esigenze di coordinamento con la delega
contenuta nellŽart. 1 della stessa legge. QuestŽultima disposizione, dopo aver
previsto, al comma 3, che "Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente,
le Regioni esercitano la potestà legislativa nellŽambito dei principi
fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili
dalle leggi statali vigenti.", stabilisce, al successivo comma 4, che in sede
di prima applicazione e fino allŽentrata in vigore delle leggi con le quali
il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è
delegato ad adottare "uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi
dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie
previste dallŽarticolo 117, terzo comma, della Costituzione" .
In forza delle citate previsioni, il passaggio dalle vecchie alle nuove leggi
di principio, nel cui ambito le Regioni potranno legiferare, avviene sulla base
di un complesso meccanismo attuativo, ispirato a criteri di gradualità.
Si pone, dunque, un problema di necessario raccordo con la Commissione che,
presso la Presidenza del Consiglio, sta lavorando allŽattuazione dellŽart. 1,
sì da evitare disallineamenti o contrasti di orientamenti.
In tale complessa materia il Comitato ritiene, comunque, che un utile punto
di riferimento per le successive elaborazioni normative possa essere costituito
anche dalle proposte formulate, in un apposito studio, dallŽOsservatorio per
la finanza e la contabilità degli enti locali, che siede presso il Ministero
dellŽinterno.
Ferma la riserva di cui sopra, occorre,
in ogni caso, considerare, che lŽattuale ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali non contiene, di per sé, elementi sufficienti
per costruire i parametri economici e finanziari cui si riferisce la lettera
f), comma 4, dellŽarticolo 2 della legge n. 131 del 2003.
Lo stesso ordinamento necessita, dunque, di essere integrato secondo i criteri
di cui alla stessa lettera f), tenendo conto anche delle indicazioni dellŽAlta
Commissione di cui allŽarticolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a tuttŽoggi
non esplicitate. In proposito, vedasi anche quanto previsto dallŽarticolo 2,
lettera c), comma 20, della legge finanziaria 2004 che fissa il termine dei
lavori di detta Commissione al 30 settembre 2004.
Nonostante quanto detto, possono essere qui fornite talune indicazioni di massima
che attengono:
- alla definizione, ai fini dellŽattivazione del fondo perequativo di cui al
terzo comma dellŽarticolo 119 della Costituzione, di nuovi principi fondamentali
integrativi dellŽordinamento finanziario e contabile con lŽinserimento di almeno
due parametri: il gettito dei tributi (avuto riguardo anche alla sua composizione)
e la base imponibile degli stessi;
- al mantenimento in vigore di quelle disposizioni che assicurano lŽomogeneità
dei contenuti degli elementi strutturali dei bilanci. In particolare, dovrebbe
essere codificato il contenuto dellŽunità elementare della spesa costituita
dallŽintervento, anche attraverso un esplicito rinvio a quanto previsto nel
D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194. Detta codificazione garantirebbe una conoscenza
uniforme della spesa degli enti locali, con particolare riferimento a quei settori
socio-economici oggetto di intervento dello Stato, ai sensi dellŽarticolo 119
della Costituzione. Inoltre, dovrebbero essere confermate tutte quelle disposizioni
che prevedono la redazione di documenti contabili, in base a specifici parametri
gestionali, da adottare in vista dellŽattuazione dellŽarticolo 119 della Costituzione.
Con riferimento, poi, ai criteri
di cui alla lettera g), comma 4, dellŽarticolo 2, si dovrebbe procedere come
segue:
- eliminazione e modifica di quelle disposizioni che non sono più in
linea con lŽattuale quadro costituzionale, estraendo da esse, se del caso, i
corrispondenti principi, e ferma restando, comunque, lŽesigenza di assicurare
i requisiti minimi di uniformità di cui allŽart. 4, comma 4, della legge
131;
- coordinamento con le modifiche da apportare nella parte I del testo unico;
- individuazione delle disposizioni così dette cedevoli, ossia delle
norme che, secondo il nuovo quadro costituzionale, pur disciplinando settori
che rientrano nella potestà normativa degli enti locali, non possono
essere abrogate fino allŽadozione della relativa disciplina locale, al fine
di evitare un vuoto normativo.
Particolare attenzione occorre riservare, poi, alle modifiche che si intendono
apportare ad alcune disposizioni, che disciplinano il risanamento degli enti
locali dissestati, rammentando, in particolare, che, ai sensi dellŽarticolo
119, sesto comma, della Costituzione, gli enti locali possono indebitarsi solo
per finanziare spese di investimento.
Si ricorda, inoltre, che, proprio in attesa che venga data attuazione allo stesso
articolo 119 e che venga formulata da parte dellŽAlta Commissione
di cui allŽarticolo 3, comma 1, lettera b), della legge n. 289 del 2002, la
proposta al Governo in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario, le disposizioni che consentivano agli enti
locali dissestati di assumere mutui a totale carico dello Stato per il ripiano
dellŽindebitamento pregresso sono state abrogate dallŽarticolo 31, comma 15,
della stessa legge.
Nel procedere alla revisione di questa parte del T.U.E.L. si segnala, infine,
lŽopportunità di tenere presenti le disposizioni contenute nellŽultima
legge finanziaria che investono la materia, comportando innovazioni talora
di non poco rilievo.
Come emerge dalla lettura della presente
relazione, i temi che sono stati affrontati non mancano di rilevanti aspetti
di problematicità, tali da dar luogo sovente anche a posizioni differenziate,
delle quali non si è mancato di dar puntualmente conto.
Il Comitato, in relazione ai compiti ad esso affidati dal decreto istitutivo,
conferma naturalmente la propria disponibilità per ogni ulteriore
esigenza di riflessione e di approfondimento che lŽOn.le Ministro dovesse richiedere,
in ordine allŽattuazione della delega di cui allŽarticolo 2 della legge n. 131
del 2003.
Roma, 6 febbraio 2004
Il Presidente del Comitato
ANNO 2005
CONFERENZA STATO-CITTA ED AUTONOMIE LOCALI (4 febbraio 2005)
Punto 8) allordine del giorno: INFORMATIVA SULLA RIFORMA DEL TUEL
(Richiesta Anci, Upi, Uncem)
NOTA ANCI (Fonte: www.anci.it)
Attuazione della delega prevista dallart.2 della legge n.131/03 avente ad oggetto lindividuazione delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane e la revisione delle disposizioni statali in materia di enti locali.
LANCI ha valutato lapprovazione della legge cd. La Loggia (G.U. 5.6.03) come un segno eloquente della volontà di dare attuazione al quadro costituzionale riformato.
Ha da subito sollecitato il Ministero dellInterno affinché il processo di attuazione della delega contemplata dalla legge avvenisse secondo le linee di una moderna governance, attenta a promuovere la massima integrazione e complementarietà fra le diverse sensibilità istituzionali.
Su iniziativa dellANCI la questione è stata già affrontata nella Conferenza Stato-Città-Autonomie Locali del luglio del 2003, in cui il Ministro Pisanu formalizzò la proposta di insediamento di un Comitato tecnico scientifico avente il compito di elaborare indirizzi generali per lattuazione della delega. Al comitato, in base allo stesso decreto ministeriale di nomina, si sarebbero dovuti affiancare gruppi di lavoro composti da funzionari ministeriali ed esperti delle Associazioni con il compito di redigere gli schemi dei decreti legislativi.
In verità, allinsediamento del Comitato denominato Vari, non è seguito un coinvolgimento formale, come previsto dal decreto, delle Associazioni.
Peraltro, va ricordato che lAssociazione ha provveduto ad inviare a tutti i componenti del Comitato, e al Ministro Pisanu, un documento generale di indirizzi, in cui sono stati focalizzati gli orientamenti dellANCI sulle problematiche più rilevanti.
Di fatti, lattività del Comitato si è conclusa nel gennaio 2004 con una relazione a carattere discorsivo, senza norme allegate, che ha cercato di dar conto della discussione sviluppata sulle tematiche generali, evidenziando le opinioni a confronto o, viceversa, i temi oggetto di più ampia condivisione.
Nel merito è prevalsa una condotta improntata ad un self restraint, risoltasi nella formulazione di indirizzi unitari su poche questioni generali.
Dal gennaio 2004 ad oggi, innumerevoli volte, in varie forme e sedi (Conferenza Stato-Città-Autonomie Locali del luglio del 2004), lANCI ha sollecitato il Ministero a portare a compimento
lattività di redazione degli schemi di decreti legislativi, ottenendo rassicurazioni non concretizzatisi in passaggi formali.
Diamo atto di un coinvolgimento del tutto informale e concentrato nel tempo svoltosi nellagosto scorso, in cui lAssociazione ha illustrato le proprie proposte e suggerito modifiche ai testi presentati dal Ministero. Va detto che dopo sei mesi lANCI non è al corrente dellesito di quei colloqui.
Nel frattempo è intervenuta la proroga fino al 31 dicembre 2005 per lesercizio della delega, tempo indispensabile e sufficiente per adempiere ai numerosi passaggi previsti dalla norma di delega.
A questo punto, facendo tesoro e partendo dalle convergenze individuate, lANCI chiede di conoscere quali siano gli intendimenti del Ministro in ordine alla presentazione formale dei testi normativi, avendo i Comuni ribadito già troppe volte la grande rilevanza che questa delega offre al legislatore delegato, al sistema delle autonomie locali per ridefinire insieme il profilo di un assetto ordinamentale locale, attraverso un adeguamento al quadro costituzionale profondamente mutato,come espressamente sancito dalla stessa norma di delega.
Appare per lANCI urgente acquisire certezze e rassicurazioni in ordine alla volontà del legislatore delegato di adempiere compiutamente ed approfonditamente alla delega, che delinea ricordiamo - un orizzonte tale da consentire un intervento correttivo su istituti e materie del Tuel, a prescindere da quelli espressamente enunciati o richiamati nella disposizione di delega.
Milano, 20 giugno 2005
Convegno "Dalla Provincia alla Città
Metropolitana Una proposta per la Governance delle aree metropolitane."
Le posizioni e le proposte della Provincia
di Milano e dellUnione delle Province dItalia sul percorso che dovrà
condurre alla concreta costituzione del nuovo soggetto nellambito di una più
ampia occasione di approfondimento e confronto politico-amministrativo.
Schema di Decreto Legislativo di "Adeguamento del Testo Unico degli Enti Locali alla riforma del Titolo V della Costituzione".