DOCUMENTAZIONE SULL’AREA E CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA
Ufficio Autonomo per la Pianificazione Territoriale dell’Area Metropolitana di Roma
L’Ufficio Autonomo per la Pianificazione Territoriale dell’Area Metropolitana di Roma è stato costituito nell’ambito della parziale riorganizzazione delle strutture regionali con D.G.R. 333 del 4.2.1997 allo scopo di consentire alla Regione Lazio di concorrere autorevolmente con una propria struttura alle finalità di co-pianificazione, deliberate d’intesa con il Comune di Roma e la Provincia di Roma, nell’ambito dell’accordo con cui nel dicembre 1995 si costituì l’Ufficio comune per la Pianificazione Territoriale dell’Area Metropolitana di Roma, tra gli enti citati e rinnovato con l’intesa del 24 luglio 1998. Nell'ambito della sua attività l'Ufficio Autonomo ha recentemente coordinato per la Regione, su indicazione dell’Assessore all’Urbanistica e Casa, Salvatore Bonadonna, come primo atto di un processo pianificatorio ancora in corso, una conferenza istruttoria preliminare, insieme a Provincia e Comune di Roma, sul Piano Territoriale della Provincia di Roma. La conferenza si è articolata in quattro riunioni tecniche che hanno affrontato i tematismi di carattere strategico del P.T.C. Il programma contenente metodologie, obiettivi generali e settoriali, temi specifici finalizzati alla formulazione di politiche congiunte è stato approvato dalla Regione Lazio con le seguenti delibere:

D.G.R. n.8878 del 12.11.1996 "Approvazione Accordo con la Provincia e Comune di Roma del 20.12.1996, per attività di collaborazione per la pianificazione territoriale dell'area Metropolitana di Roma".

D.G.R. n.11470 del 27.12.1996 "Approvazione del programma di lavoro. Ufficio comune per la pianificazione territoriale dell'Area Metropolitana di Roma istituito tra Regione Lazio, Provincia di Roma e Comune di Roma. Approvazione del programma di lavoro".

D.G.R. n.5087 del 31.7.1997 "Istituzione Ufficio comune per la pianificazione territoriale dell'Area Metropolitana di Roma istituito tra Regione, Provincia di Roma e Comune di Roma".

Enti costituenti: Regione Lazio, Provincia di Roma e Comune di Roma.

Obiettivi: Impostare il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCM) tenendo in particolare riguardo l e esigenze di assetto territoriale dell‘area metropolitana di Roma

Compiti e attività: Acquisire tutti gli elementi conoscitivi utili al coordinamento della pianificazione territoriale, con riferimento all’intero territorio della Provincia di Roma

  • - Predisporre studi e progetti di supporto e coordinamento di piani per specifiche aree territoriali
  • - Predisporre schemi di deliberazione da portare alla adozione da parte degli organi competenti di ciascun ente per attuare le politiche di comune interesse
  • - Convocare congiuntamente le conferenze di servizi ai fini e con gli effetti di cui all’art. 14 Legge 7 agosto 1990, n° 241
  • - promuovere accordi di programma per la realizzazione di interventi o programmi di comune interesse (art. 27 Legge 142/90) ivi compresi quelli per l’attuazione degli interventi del programma per Roma Capitale
  • - Compiere tutti gli atti istruttori relativi all’applicazione, nel territorio dell’Area Metropolitana, dell’art. 81 del DPR n° 616 del 1977, avvalendosi degli istituti pubblici di ricerca operanti nell’area regionale

  • Organi di indirizzo politico: Comitato di coordinamento: Assessore regionale all’Urbanistica, Assessore provinciale all’Urbanistica, Assessore comunale alle politiche del territorio

    Risorse finanziarie: fondo di 200 milioni per ciascun anno di durata dell’accordo ripartito in tre quote per ciascuno degli enti partecipanti.

    Amministrazione ospitante: Provincia di Roma con sede in Via S. Eufemia, 19


    ACCORDO PER IL RINNOVO DELL'UFFICIO COMUNE PER LA COPIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA METROPOLITANA

    Il Presidente della Regione Lazio, Piero Badaloni, il Presidente della Provincia di Roma, Giorgio Fregosi, il Sindaco di Roma, Francesco Rutelli (20 dicembre 1995)

    Premesso

    che la legge 8 giugno 1990, n.142 attribuisce, all’art.15, alle Province il compito di predisporre e adottare il Piano territoriale di coordinamento, nel rispetto di norme sulle procedure di approvazione, nonché di norme che assicurino "il concorso dei Comuni alla formazione del piano territoriale", da emanarsi con legge regionale;

    che la stessa legge n.142 del 1990, nel prevedere l’istituzione delle Città metropolitane, stabilisce che ad esse vengano attribuite funzioni di pianificazione territoriale dell’area metropolitana;

    che la Regione Lazio, la Provincia di Roma, il Comune di Roma intendono compiere, di comune accordo e nella integrazione delle rispettive politiche, tutti gli atti necessari alla costituzione della Città metropolitana di Roma sulla base del consenso di tutti i soggetti interessati, a partire dai Comuni dell’area metropolitana;

    che la Regione Lazio intende approvare nei tempi più brevi una legge regionale di disciplina dei contenuti e delle procedure di formazione del Piano territoriale di coordinamento di competenza delle Province;

    che il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Roma deve essere impostato, in attesa della auspicata istituzione della Città metropolitana, tenendo in particolare riguardo le esigenze di assetto territoriale dell’area metropolitana di Roma;

    che a questo fine, il Piano assumerà contenuti di grande importanza strategica per il governo dell’assetto territoriale di un’area di grandissimo rilievo, non solo in quanto principale area metropolitana del Paese, ma in quanto sede della Capitale della Repubblica;

    considerato

    che appare opportuno che i contenuti del Piano, ancora prima della sua formale adozione da parte della Provincia, siano valutati in un rapporto di piena e leale collaborazione tra le amministrazioni della Regione, della Provincia e dei Comuni;

    che, a tal fine, si rivela necessario costituire con effetto immediato, in attesa della legge regionale di disciplina dei contenuti e delle procedure di formazione del piano territoriale della Provincia nonché della delimitazione dell’area metropolitana, un Ufficio per la pianificazione territoriale dell’area metropolitana di Roma, con risorse e personale proveniente dagli enti sottoscrittori della convenzione;

    che la Regione Lazio ha già compiuto studi ed approfondimenti sulla situazione territoriale dell’area, finalizzati alla formazione degli strumenti territoriali di competenza regionale, che si rivelano di grande utilità per la formazione del P.T.C.M.;

    che la Giunta regionale si è determinata per approvare il Quadro territoriale regionale di riferimento, la legge urbanistica regionale e la normativa fondamentale sui P.T.P., anche nel corso della formazione del P.T.C.M.;

    che la Provincia di Roma, con deliberazione del Consiglio provinciale del 30 giugno 1994, n.941, ha approvato un Piano territoriale, nella prospettiva della piena assunzione delle relative funzioni ad essa attribuite dalla legge n.142 e che, pertanto, essa dispone di un notevole patrimonio di conoscenze della situazione territoriale e delle previsioni urbanistiche dei Comuni dell’area, restando inteso che tale piano dovrà essere rivisto anche alla luce della diretta partecipazione dei Comuni della Provincia;

    che il Comune di Roma sta provvedendo ad una completa revisione delle proprie disposizioni di Piano regolatore generale e intende inserire tale revisione nel quadro della pianificazione territoriale strategica relativa all’intera area metropolitana, al fine di operare la necessaria integrazione e il coordinamento delle proprie previsioni di piano con quelle del restante territorio metropolitano;

    che molti Comuni dell’area metropolitana stanno procedendo, anche attraverso autonome forme di coordinamento, ad una revisione dei propri strumenti urbanistici per i quali si rende necessaria analoga integrazione;

    Stipulano il seguente accordo

    ART.1

    1. La Regione Lazio, la Provincia di Roma, il Comune di Roma, nonché tutti i Comuni della Provincia
    che aderiranno al presente accordo, di seguito definiti Enti sottoscrittori, convengono sulla necessità di formulare congiuntamente politiche comuni nel settore della pianificazione territoriale, con particolare riguardo alla predisposizione del Piano territoriale di coordinamento, dalla legge n.142 del 1990 attribuito alla competenza della Provincia.

    2. Ai fini di cui al comma precedente la Regione Lazio, la Provincia di Roma, il Comune di Roma, istituiscono un Ufficio comune, denominato Ufficio per la pianificazione territoriale dell’area metropolitana di Roma, con il compito di:

    a) acquisire tutti gli elementi conoscitivi utili al coordinamento della pianificazione territoriale, con riferimento, in attesa della delimitazione dell’area metropolitana, all’intero territorio della Provincia di Roma, che potrà essere soggetto, nel quadro del Piano territoriale di coordinamento di cui all’art.15 della legge n.142/90, a disposizioni aventi diverso grado di efficacia e di coordinamento delle scelte urbanistiche dei Comuni;
    b) predisporre studi e progetti di supporto e coordinamento di piani per specifiche aree territoriali al fine di promuovere procedure di sollecito adeguamento dei piani urbanistici comunali, anche in un’ottica di coordinamento intercomunale;
    c) predisporre schemi di deliberazione da portare alla adozione degli organi competenti di ciascun ente, al fine di attuare sollecitamente le politiche di comune interesse;
    d) predisporre gli atti e gli elementi conoscitivi al fine di convocare congiuntamente le conferenze dei servizi ai fini e con gli effetti di cui all’art.14 della legge 7 agosto 1990, n.241;
    e) predisporre gli atti e gli elementi conoscitivi per la promozione, da parte del soggetto competente, di accordi di programma per la realizzazione di interventi o programmi di comune interesse ai sensi e con gli effetti di cui all’art.27 della legge 8 giugno 1990, n.142 ivi compresi quelli per l’attuazione degli interventi del programma per Roma-Capitale anche indipendentemente dall’entrata in vigore del Piano territoriale di coordinamento;
    f) compiere tutti gli atti istruttori relativi all’applicazione, nel territorio dell’area metropolitana, dell’art.81 del D.P.R. del 1977, ferma restando la competenza della Regione alla conclusione delle relative intese con le amministrazioni statali interessate;

    3. Per gli scopi di cui al comma precedente la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Roma si avvalgono degli istituti di ricerca operanti nell’area regionale.

    ART.2

    1. Il presente Accordo, con le eventuali modificazioni e integrazioni, è aperto all’adesione di tutti i Comuni della Provincia di Roma.

    2. L’adesione, nella forma della sottoscrizione dell’Accordo, costituisce accettazione del medesimo in tutte le sue clausole. L’adesione ha efficacia dalla data di esecutività della relativa delibera e produce i suoi effetti a partire dal primo gennaio successivo, salvo che non sia diversamente stabilito.

    ART.3

    1. E’ ammessa facoltà di recesso dall’Accordo, che può essere esercitata entro il 30 settembre di ogni anno.

    2. Il recesso debitamente comunicato produce i suoi effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo.

    ART.4

    1. L’Ufficio per la pianificazione territoriale dell’area metropolitana di Roma ha sede presso la Provincia di Roma, che si impegna a fornire e a mantenere i locali necessari al suo funzionamento.

    2. L’Ufficio viene costituito, per ciascuno dei tre enti sottoscrittori, come ufficio speciale temporaneo, ai sensi delle rispettive normative in materia di organizzazione degli uffici. A tal fine la durata dell’ufficio viene fissata, in prima applicazione del presente accordo, al 31 dicembre 1997.

    3. L’attività dell’Ufficio è diretta da un funzionario della Regione Lazio nominato dall’Assessore all’Urbanistica, da un funzionario della Provincia di Roma, nominato dal Presidente della Provincia e da un funzionario del Comune di Roma, nominato dal Sindaco.

    4. Il funzionamento dell’ufficio ivi compresa l’utilizzazione delle risorse di cui all’art.8 è retto dalle norme di amministrazione, finanza e contabilità del soggetto presso cui l’Ufficio ha sede.

    5. Presso l’Ufficio opera personale attribuito rispettivamente dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune di Roma, che mantiene rapporto di dipendenza dal rispettivo ente di appartenenza. Le dotazioni organiche e le qualifiche funzionali del personale da attribuire all’Ufficio sono determinate entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo.

    ART.5

    1. I responsabili dell’Ufficio operano nel rispetto delle direttive emanate, in via generale, con deliberazioni contestualmente adottate dalle Giunte degli enti sottoscrittori, nonché dalla direttive specifiche emanate congiuntamente dagli Assessori competenti degli enti sottoscrittori.

    ART.6

    1. Al fine di programmare le attività dell’Ufficio e di definirne gli indirizzi è costituito il Comitato degli Assessori competenti in materia di pianificazione territoriali della Regione, della Provincia, del Comune di Roma. Resta inteso che, per esaminare i problemi relativi a specifici settori o aree, presso l’Ufficio potranno tenersi incontri con rappresentanti degli enti interessati e con gli Assessori competenti in rapporto alle materie trattate.

    2. Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese.

    ART.7

    L’Ufficio promuove periodicamente incontri di consultazione sulla propria attività e sulle politiche comuni di cui all’art.1 con i Comuni interessati.

    ART.8

    1. Alle spese di funzionamento dell’Ufficio i tre enti sottoscrittori convengono di far fronte in parti uguali.

    2. Per il funzionamento dell’Ufficio è fissata per l’anno 1996 la somma di Lire 600.000.000, salvo integrazioni nel corso dell’anno. La delibera di approvazione del presente Accordo e di istituzione dell’Ufficio costituisce impegno di spesa per ciascuno degli enti sottoscrittori, per la quota rispettivamente spettante di Lire 200.000.000.

    ART.9

    1. La Regione contribuisce alle attività dell’Ufficio trasmettendogli tutti i dati di conoscenza territoriale, il materiale di studio e di rilevazione della situazione urbanistica e territoriale della Regione, di fatto e programmatica, nonché fornendo, attraverso proprio personale operante presso l’Ufficio, tutta l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria.

    ART.10

    1. La presente convenzione diviene efficace a partire dalla data di efficacia delle delibere degli organi competenti dei soggetti promotori (Provincia di Roma, Comune di Roma) e della Regione Lazio.

    Roma, 20 dicembre 1995

    Piero Badaloni - Presidente della Regione Lazio
    Giorgio Fregosi - Presidente della Provincia di Roma
    Francesco Rutelli - Sindaco del Comune di Roma
    Salvatore Bonadonna - Assessore all’Urbanistica della Regione Lazio
    Umberto De Martino - Assessore all’Urbanistica della Provincia di Roma
    Domenico Cecchini - Assessore all’Urbanistica del Comune di Roma

     


    Roma Ricerca e formazione 1996
    "Questione romana" e riforma federalista dello StatodiPietro Barrera - Capo di Gabinetto del Sindaco, Comune di Roma
    Nell’intervento si riprendono in larga parte le riflessioni già proposte nel volume Roma Capitale della nuova Repubblica, a cura di Salvatore Bellomia, Rimini 1996.

    Non credo affatto che il nuovo interesse che sta incontrando oggi il tema dei poteri e dello "statuto" della Capitale nella nuova Italia federale derivi da uno sciocco spirito di rivalsa nei confronti delle velleità secessioniste e delle più rozze polemiche anti-romane, né da una sorta di simmetria campanilistica. La questione della Capitale, infatti, è oggettivamente sul tappeto nel momento stesso in cui il rinnovamento della forma dello Stato in senso federalista si pone al centro del confronto politico-istituzionale. La città-capitale deve sfuggire alla struttura federale dello Stato, per porsi al servizio di tutta la Repubblica, senza vincoli privilegiati con una sola delle regioni che compongono la federazione.

    Proprio il grande e nuovo rilievo autonomo che assumono le componenti territoriali nell'unione federale rende difficile immaginare che una di queste componenti possa collocarsi in posizione sovraordinata rispetto alla capitale federale, che invece dovrà offrirsi come punto di riferimento equilibrato e paritario per tutto il paese. Questa è certamente una delle ragioni per cui nacquero, secoli o decenni or sono, i distretti federali (da Washington a Brasilia). Del resto negli Stati federali alla città capitale compete in larga misura il compito di "affermare l'unità" della federazione.

    Nelle esperienze di altri paesi si incontrano due modelli contrapposti per perseguire il medesimo risultato: quello della "Capitale (leggera ma) forte", simbolo e pegno dell'unità, e perciò stesso sottratta alla struttura federale dello Stato (è il caso di Washington, Brasilia, ecc.), e quello della "Capitale (più pesante ma) diffusa" vero reticolo di istituzioni federali distribuite in diverse città, e dunque in diverse unità federate (Germania).

    È importante distinguere tra la distribuzione di organi costituzionali federali in più città e il decentramento di enti pubblici economici o di apparati amministrativi. In questi casi non viene affatto meno l'unità della città capitale; si pongono, semmai, due interrogativi che nulla hanno a che fare con le caratteristiche istituzionali e simboliche della capitale: a) in un contesto federale è forse preferibile (anzi indispensabile) rinunciare a troppe funzioni statali federali, per attribuirle direttamente alle autonomie territoriali, piuttosto che decentrare apparati che restano statali? b) posto che Roma ha subito uno sviluppo distorto per scelte dei governi nazionali, come si potrà evitare che il processo - giusto e inevitabile - di "alleggerimento" della capitale si trasformi in una catastrofe sociale e occupazionale?

    Questi ed altri interrogativi impongono risposte concrete e responsabili da parte di chiunque abbia a cuore il futuro della città, ma non si debbono confondere i problemi della "capitalità" (e cioè della scelta fondamentale sulla città capitale) con il destino degli enti e degli apparati del governo nazionale, che possono essere diversamente costruiti, modulati e distribuiti sul territorio a seconda di scelte tecnico-organizzative o di opportunità economico-sociali. Roma ha evidentemente tutti i numeri per essere pegno e simbolo della nuova Repubblica federale. È una città a vocazione internazionale, la cui peculiare identità sta proprio nell'incontro di culture e popoli diversi. E tuttavia Roma rischia di divenire la vittima sacrificale di un federalismo, fatalmente interpretato in chiave anti-romana: la facile identificazione tra Roma e "palazzo", tra Roma e centralismo, e addirittura tra Roma e il deteriore immaginario collettivo degli anni del malgoverno, può inchiodare la Capitale sul fronte degli sconfitti della riforma federalista. Invece è drammaticamente vero che il centralismo burocratico ha soffocato anche Roma, ne ha distorto l'immagine e la vita quotidiana, e pesa enormemente sulla vita dei suoi cittadini. La sfida del federalismo interessa Roma e i romani così come interessa tutti gli italiani, del nord e del sud.

    La Capitale federale deve essere molto diversa, nei suoi caratteri e nel suo modo di agire, dalla vecchia capitale dello Stato accentratore: Roma deve essere liberata da troppi ministeri, uffici ed auto blu, per diventare una capitale moderna, snella ed efficiente al servizio del paese, deve perdere un buon numero di funzioni da trasferire alle autonomie territoriali, rinunciare ad una concentrazione abnorme di apparati pubblici, e tornare ad essere un simbolo in cui tutti gli italiani possono riconoscersi. Per far questo occorrono regole nuove, così da stringere un nuovo patto tra la Repubblica e la sua Capitale, finalizzato ad armonizzare esigenze e funzioni, locali e nazionali, individuando il punto di equilibrio tra le esigenze della "città normale" e quelle della "città capitale" al servizio dell'intero paese.



    Camera dei Deputati - Proposta di legge costituzionale n. 3918 d'iniziativa dei deputati. Zaccheo, Gasparri, Urso, Carlo Pace, Giovanni Pace, Cuscunà, Selva, Contento, Messa, Proietti, Franz, Mazzocchi, Fino, Fragalà, Porcu, Tringali, Alboni, Losurdo, Lo Presti, Ascierto "Modifiche agli articoli 57, 131 e 132 della Costituzione, concernenti l'istituzione del distretto speciale di Roma capitale e le regioni Lazio e Tuscia-Sabina" (Presentata il 26 giugno 1997)

    Onorevoli Colleghi! - Un esame comparato dello status giuridico delle capitali delle principali democrazie occidentali dimostra che per quasi tutte è prevista una normativa particolare: infatti negli Stati federali sono equiparate agli Stati e negli Stati regionali alle regioni.

    Per ciò che riguarda gli Stati federali, l'attenzione va subito agli Stati uniti d'America in cui, come è noto, per la capitale (Washington) è stata prevista un'apposita struttura organizzativa territoriale (il distretto di Columbia) in tutto equiparata agli Stati che compongono l'Unione tranne che per l'elezione del Senato. Il XXIII emendamento - approvato nel 1961 - prevede anche che contribuisca all'elezione del Presidente della Repubblica con le stesse procedure e lo stesso numero di rappresentanti previsti per gli Stati.

    Analoga soluzione è prevista, sempre in America, per il Brasile in cui per la capitale (Brasilia) è stato istituito un distretto federale avente le stesse attribuzioni degli Stati che compongono la federazione.

    In Europa il più significativo Stato federale, il cui modello è stato oggetto di approfonditi studi, è la Repubblica federale tedesca che, anche dopo l'unificazione con la Repubblica democratica, ha mantenuto per Berlino lo status di Land. Un recentissimo referendum che si prefiggeva di far cessare questa situazione per inglobare Berlino nel Land del Brandeburgo ha dato esito negativo.

    Del tutto analoga è la situazione dell'Austria in cui Vienna è uno dei nove Länder che costituiscono lo Stato federale.

    In Belgio la recente costituzione federale ha ancor più accentuato l'autonomia di cui già prima godeva la capitale (Bruxelles), sì che attualmente la Costituzione prevede quattro regioni-Stato. Le prime tre individuate, rispettivamente, dalla prevalenza linguistica francese, fiamminga e tedesca e la quarta costituita dalla regione-Stato bilingue Bruxelles capitale.

    Anche uno Stato ad ordinamento regionale avanzato come la Spagna ha previsto per Madrid le stesse attribuzioni riservate alle regioni. Non sono però solo gli Stati federali o con forte accentuazione regionale a riservare uno status particolare alle città capitali.

    Anche in Inghilterra la città di Londra ha competenze amministrative e attribuzioni giuridiche particolari.

    Similmente in Francia, Stato accentrato con elevato riconoscimento delle autonomie locali, sono riconosciute attribuzioni particolari a Parigi.

    Infine, sempre per ciò che riguarda gli Stati accentrati, è utile osservare che anche in Grecia è prevista una autonomia economica ed amministrativa particolare per Atene.

    Si può quindi conclusivamente affermare che nei principali Stati federali alle città capitali è riconosciuto, agli effetti giuridici, il rango di Stati, in quelle regionali quello di regione ed anche in quelli accentrati ad esse sono attribuite forti autonomie. Emerge da ciò l'anomalia italiana, Stato regionale che vuole muoversi verso il federalismo, in cui per la città capitale non sono previste attribuzioni giuridiche particolari.

    Con questa proposta di legge costituzionale si vuol porre termine a questa anomalia che penalizza sia la città di Roma sia tutto il restante territorio della regione Lazio.

    Quest'ultimo infatti è schiacciato dalla imponente presenza della città di Roma che inevitabilmente assorbe quasi tutta l'attenzione degli amministratori regionali e quasi tutte le risorse della regione. I danni di questa situazione si riflettono ovviamente sui cittadini, siano essi di Roma che delle altre città del Lazio. I primi infatti già avrebbero grandi difficoltà a vedere soddisfatte le loro necessità se la regione avesse come ambito territoriale della sua competenza questo solo comune. I secondi poi vedono fortemente ridotta la cura che potrebbe essere loro rivolta dalle autorità regionali ed altresì fortemente menomata la loro possibilità di fruire di servizi e strutture dalla concorrente presenza delle immani esigenze della capitale.

    E' utile, a questo proposito, osservare i dati che sono riassunti nel prospetto che viene di seguito riportato. In esso si evidenzia come il rapporto tra popolazione della provincia della città capoluogo di regione e popolazione del resto della regione sia, a Roma, il più elevato d'Italia, dato che il 72,77 per cento della popolazione della regione Lazio risiede appunto nella capitale o nel suo hinterland. Le altre città che hanno percentuali simili (Perugia, Campobasso, Potenza) sono capoluoghi di regioni con un ristretto numero di abitanti, in cui quindi la gestione amministrativa della realtà regionale assume un carattere molto più scorrevole.

    (omissis) Non ci sembra quindi che la necessità di riconoscere al comune di Roma ed al suo comprensorio lo status di regione, separandolo quindi dai restanti comuni e province della regione Lazio, possa essere posta in dubbio.

    Si potrebbe da alcuni obiettare che poiché ci si vuole muovere verso il federalismo, e quindi verso un ridisegno complessivo della struttura e dell'articolazione dello Stato, costituirebbe un lavoro inutile prevedere per la capitale uno status regionale. E' il solito atteggiamento di chi vuole ad ogni costo conservare l'esistente e, non avendo motivazioni per opporsi ad un progetto di estrema razionalità, ipotizza futuri rivoluzionari scenari per non modificare nulla. Si invoca cioè la necessità di un rivolgimento globale, che ha comunque scenari lontani, per impedire qualunque motivata necessaria innovazione che potrebbe essere realizzata nell'immediato. Nel caso in esame questa argomentazione rivela subito la sua capziosità dato che abbiamo visto che il riconoscimento di attribuzioni particolari alla capitale è previsto anche negli Stati federali. In questi ultimi, anzi, questa necessità è sentita in modo ancora maggiore.

    Quindi il lavoro che adesso si viene ad effettuare, oltre ad avere un'oggettiva rilevanza ed utilità in sé, verrebbe anche ad essere preparatorio di quello futuro, qualora si adottasse per l'Italia la struttura federale. Se si riconoscono infatti subito alla capitale le attribuzioni che il nostro attuale ordinamento costituzionale prevede per le regioni, sarà estremamente più facile riconoscere successivamente alla capitale, qualora si venisse ad adottare una costituzione di tipo federale, le attribuzioni che tali Stati federali prevedono per queste città.

    Una volta attribuito, con modifica costituzionale, alla città di Roma lo status di regione, resta il problema di come organizzare il restante territorio della regione. Astrattamente le soluzioni potrebbero essere due. La prima consiste nel mantenere immutato l'assetto regionale residuo e nel prevedere che della regione Lazio venga ad essere capoluogo la città di Latina che è la più popolosa. La seconda soluzione consiste invece nel dividere il territorio residuo in due regioni, quello delle province di Latina e Frosinone che continuerebbe a chiamarsi Lazio e quello delle province di Viterbo e Rieti che verrebbe a chiamarsi regione Tuscia-Sabina.

    Motivi storici (vi è in effetti una sostanziale diversità, che affonda le sue radici addirittura nei tempi preromani, nella storia delle due province a sud e delle due province a nord di Roma), e geografici (la distanza che separa Latina, che verrebbe ad essere il capoluogo regionale e le province del nord è abbastanza significativa), inducono a preferire la seconda soluzione. Anche se la proposta innanzi formulata risponde alle esigenze di carattere generale, di portata nazionale, di adeguare la struttura giuridico-organizzativa della capitale ai modelli vigenti nei principali Paesi occidentali, è evidente che da questa modifica costituzionale sono notevoli i vantaggi che deriverebbero sia agli abitanti della città di Roma sia ai cittadini delle restanti province del Lazio, oggi schiacciati dalla massiccia presenza della capitale.

    Ci stiamo sempre più orientando verso uno Stato federale, inteso come un modello organizzativo politico che sempre più avvicini il cittadino allo Stato, che tenda cioè ad annullare il rilevante distacco che attualmente divide gli amministrati dagli amministratori.

    Per questo motivo notevoli perplessità sorgono da alcuni progetti di ingegneria costituzionale che sembrano prevedere la creazione di alcune grandi entità territoriali che ambirebbero a ruoli politici di interposizione tra il cittadino e lo Stato italiano.

    Le perplessità sono di vario genere: storico, dato che queste entità territoriali sarebbero creazioni artificiali che non affondano la loro origine in momenti storici ancora oggi sentiti (tanto è vero che alcuni fisserebbero i confini di tali entità sottostatali facendo riferimento a periodi preromani, altri a quelli dell'alto Medioevo, altri al basso Medioevo, altri ancora all’’800 preunitario); politico, dato che si darebbe vita a strutture troppo corpose per resistere alla tentazione di entrare subito in conflitto, di carattere emulativo, con lo Stato unitario; amministrativo ed economico, dato che non verrebbero superate le ragioni di malcontento che attualmente spingono il cittadino ad avere un giudizio negativo dello Stato centrale, vale a dire la lontananza tra gli apparati politici e burocratici che assumono le decisioni e le generalità della popolazione che le subisce. Con grave nocumento quindi anche di carattere economico, dato che questo divario determina spesso insensibilità ai problemi della cittadinanza, quanto meno sotto forma di ritardi ed intralci burocratici.

    Più che le macroregioni, i cosiddetti "piccoli Stati", sono utili ai cittadini le realtà politico-amministrative di limitate dimensioni in cui non si perda il contatto tra chi detiene il potere decisionale e chi viene ad essere destinatario delle decisioni stesse. In questo senso, del resto, noi crediamo si esprima la volontà del popolo italiano molto attaccato alle realtà degli ambienti territoriali in cui vive. Con una nuova riscrittura dell'articolo 117 della Costituzione, occorrerebbe attribuire a queste realtà territoriali omogenee i più ampi poteri.

    L'attuazione dell'innanzi indicato nuovo disegno organizzativo della regione Lazio verrebbe quindi a costituire un fondamentale laboratorio per valutare in breve tempo la realizzabilità del progetto generale sopra esposto. Per questo è necessario procedere subito nel senso indicato.

    L'adozione di un nuovo modello di Stato è cosa troppo delicata, in un momento in cui alcune forze politiche evocano lo spettro della scissione, per poter correre il rischio di scelte sbagliate che non si fondino su precise esperienze.

    E' evidente il vantaggio, in termini di efficienza e di alleggerimento delle attuali trafile burocratiche, che per gli abitanti di Latina e Frosinone deriverebbe dal situare a Latina il consiglio e la giunta regionale, la corte di appello, il tribunale amministrativo regionale, la sezione regionale della corte dei conti, l'avvocatura distrettuale di Stato, l'università della regione, il provveditorato regionale alle opere pubbliche, la sezione regionale dell'osservatorio dei lavori pubblici, la sede regionale RAI, l'aeroporto regionale, il compartimento regionale ANAS, il compartimento regionale delle ferrovie dello Stato, la direzione compartimentale poste e telegrafi, l'ufficio regionale del lavoro, il provveditorato regionale agli studi, la commissione tributaria regionale. Di questa modifica dovrebbero poi tener conto, nella loro organizzazione territoriale, sia l'Arma dei carabinieri, sia il Corpo di polizia, sia la Guardia di finanza.

    Un'amministrazione regionale che, in questo modo, fosse più vicina alle esigenze ed alle questioni che riguardano questi laboriosi e produttivi territori potrebbe realizzare importantissime infrastrutture regionali che svilupperebbero al massimo le grandi potenzialità di questa parte d'Italia.

    Innanzitutto le vie di comunicazione, a cominciare da quelle ferroviarie, come la metropolitana veloce di superficie Latina-Frosinone-Sora, che permetterebbe un rapido collegamento tra queste città che hanno un continuo interscambio. Questo collegamento ferroviario, sviluppandosi in senso latitudinale, costituirebbe una profonda innovazione al sistema di trasporto per strada ferrata che, se si esclude la pianura padana, in Italia si sviluppa solo in senso longitudinale e verrebbe a collegarsi con la linea Roccasecca, Sora, Avezzano, Pescara. Per ciò che riguarda le vie di comunicazione stradale, si verrebbe a realizzare l'autostrada Latina-Valmontone e verrebbe ad essere completamente ridisegnata la Frosinone-Latina con diramazione a Priverno per Terracina, a sua volta collegata con le isole pontine. Infine la Fondi-Ceprano che permetterebbe un'adeguata via d'accesso al mercato ortofrutticolo, e la Formia-Cassino.

    Per ciò che riguarda le vie marittime si verrebbe a dare rilievo al porto di Gaeta che verrebbe ad essere ridisegnato e dotato dei necessari impianti e delle adeguate infrastrutture per diventare il porto commerciale regionale. Il porto di Formia infine diventerebbe il porto turistico regionale, con attracco di navi anche per i collegamenti con la Sardegna e la Corsica.

    Dotata di adeguate infrastrutture per ciò che riguarda le vie di comunicazione, la istituenda regione elaborerebbe un armonico piano territoriale di sviluppo coniugando gli invitanti richiami che le bellezze naturali e storiche della sua costa e del suo retroterra esercitano sul turismo con le altrettanto copiose iniziative industriali, commerciali ed agricole che la ben nota laboriosità della sua gente ha sviluppato. Queste ultime saranno anzi ancor più sviluppate con un mirato aiuto, in termini di infrastrutture e di semplificazioni burocratico-amministrative che la regione verrà a fornire. Pensiamo per esempio all'area intermodale, al mercato ortofrutticolo e così via.

    Se si accogliesse la soluzione prospettata di istituire anche la regione Tuscia-Sabina, le strutture istituzionali innanzi indicate (consiglio regionale, giunta, corte di appello, ecc.) verrebbero ad essere istituite anche a Viterbo. Ma anche se ciò non fosse, ben altra sarebbe la risposta, in termini di efficienza e di corretta e approfondita conoscenza delle materie rimesse alla loro decisione, che gli organismi innanzi indicati potrebbero dare anche ai cittadini di Viterbo e Rieti quando fosse tolta l'immane incombenza di provvedere alle esigenze del comune di Roma.

    Per ciò che riguarda l'impulso in termini di nuove infrastrutture e di sviluppo dell'attività industriale, commerciale ed agricola che la creazione della regione Tuscia-Sabina o la creazione di una regione senza il distretto di Roma determinerebbe, sono in via di approfondimento le numerose iniziative che potrebbero essere realizzate. L'articolo 132 della Costituzione prevede che "Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse".

    E' quindi previsto un percorso articolato che prevede una legge costituzionale in tal senso, che può essere approvata solo se:

    1) la nuova regione abbia almeno un milione di abitanti;

    2) ne faccia richiesta un numero tale di consigli comunali che rappresenti almeno un terzo della popolazione interessata;

    3) la proposta sia approvata con apposito referendum dalla maggioranza della popolazione interessa. E' altresì previsto:

    4) vi sia un parere, peraltro non vincolante, del preesistente consiglio regionale.

    Per ciò che riguarda il requisito del milione di abitanti è opportuno considerare che esso è ampiamente superato dal comune di Roma e che le province di Latina e Frosinone al 31 ottobre 1995 avevano qualche unità più di 998 mila abitanti. E' quindi presumibile che già adesso avranno superato tale limite. Il problema potrebbe riguardare le province di Viterbo e Rieti se si volesse istituire la regione Tuscia-Sabina.

    Occorre però considerare che l'atto giuridico che può produrre questa innovazione dell'attuale assetto regionale è una legge costituzionale che quindi rappresenta una fonte di produzione normativa di pari livello dello stesso articolo 132 della Costituzione. Può quindi, avendo la stessa forza normativa del citato articolo, integrarlo prevedendo che non si tenga conto del numero minimo qualora la regione venga ad essere realizzata a seguito della istituzione, in parte del precedente territorio regionale, di una nuova regione per motivi di interesse nazionale.

    A questo proposito è peraltro opportuno ricordare che, anche se ha utilizzato l'escamotage offerto da una disposizione finale della Costituzione e da una successiva proroga di tale disposizione finale, la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, ha disposto l'istituzione delle separate regioni Abruzzi e Molise, al posto della precedente unica regione Abruzzi-Molise nonostante il Molise avesse allora poco più di 300 mila abitanti e gli Abruzzi poco più di 1.200.000 (ne hanno ora, rispettivamente, 327.000 e 1.243.000).

    Il limite di un milione di abitanti quindi non solo non è stato ritenuto essenziale al momento dell'adozione della Carta costituzionale, dato che la Basilicata ha oggi 605.000 abitanti e l'Umbria 804.000 (e si tralasciano la Valle d'Aosta che oggi ha 115.000 abitanti ed il Trentino-Alto Adige che ne ha 886.000, dato che le diversità linguistiche ed etniche di molti degli abitanti di tali regioni hanno suggerito una speciale forma di autonomia), ma neppure quando l'assetto regionale previsto nella Costituzione è stato modificato separando in due regioni la precedente regione Abruzzi-Molise.

    Art. 1.

    1. Al primo comma dell'articolo 132 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Del numero minimo di abitanti non si tiene conto quando una Regione viene istituita a seguito della creazione, in parte del precedente territorio regionale, di una nuova Regione per motivi di interesse nazionale o speciale".

    Art. 2.

    1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:
    "Art. 131 - Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Distretto speciale di Roma capitale; Lazio; Tuscia-Sabina; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna".

    Art. 3.

    1. Il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
    "Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno, il Lazio sei e la Tuscia-Sabina cinque".

    Art. 4.

    1. Con legge ordinaria, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono approvate le norme di attuazione per rendere operative, nei successivi tre mesi, le nuove Regioni Lazio e Tuscia-Sabina ed il distretto speciale di Roma capitale.

    2. La Regione Lazio comprende le province di Latina e di Frosinone ed i comuni, appartenenti alla provincia di Roma, situati a sud di Roma. La Regione Tuscia-Sabina comprende le province di Viterbo e Rieti ed i comuni, appartenenti alla provincia di Roma, situati a nord di Roma.
     



    Perché la Città Metropolitana

     
    • il documento dei segretari DS di Roma e del Lazio sulla Città Metropolitana – 3 luglio 1997.
     
    • un commento alla proposta di legge presentata al Senato dalla senatrice Franca D'Alessandro Prisco e dai senatori di Roma dell'Ulivo nell'ottobre del 1997 e alla Camera da Walter Veltroni e dai deputati del centrosinistra di Roma e della Provincia nell'aprile del 1999.
     
    • il "Progetto per Roma" dei Democratici di sinistra del giugno 2000 sulla Città Metropolitana.

    PROPOSTA DI INIZIATIVA LEGISLATIVA PER IL FUTURO DI ROMA CAPITALE DELLO STATO FEDERALE

    Il riconoscimento da parte della Commissione Bicamerale che "La città di Roma è la capitale della Repubblica" è un atto di straordinario valore istituzionale e storico che costituisce la base per un nuovo patto tra Roma e il Paese Anche questo risultato, dovuto all’iniziativa dei parlamentari della Sinistra Democratica, è un modo per rafforzare insieme la spinta autonomistica e l’unità del paese. L’Italia, per le caratteristiche peculiari del suo sviluppo storico, ha bisogno di un federalismo equilibrato che abbia i suoi punti di riferimento sia nelle Regioni sia nelle Città. Da un federalismo così concepito Roma trarrà vantaggio, sia perché da tempo esaurito il suo ruolo di Capitale dello Stato centralistico, sia perché il federalismo, grazie alla forza dell’autogoverno che può sprigionare, consentirà a Roma di liberare tutte le sue energie e di utilizzare appieno le sue risorse. Roma potrà così meglio inserirsi in quel processo di globalizzazione che riguarda non soltanto il movimento di merci e di capitali ma anche i luoghi del dialogo e dell’interscambio tecnologico, scientifico, culturale e multimediale. Diventerà la capitale di uno Stato non più centralistico ma policentrico, basato sull’autogoverno delle comunità locali e regionali. Uno Stato così concepito, con una spiccata connotazione autonomistica dal punto di vista fiscale e finanziario, costruito attorno a più poli regionali e a più città, appare come l’unica strada per rafforzare le capacità di governo delle istituzioni nazionali e di autogoverno di quelle regionali e locali per stabilire un rapporto più democratico tra esse e i cittadini per conquistare in forme più moderne e avanzate l’unità del Paese. In questo quadro Roma potrà svolgere con autorevolezza ed efficacia il ruolo di Capitale dell’Italia federale, di "prima tra eguali", in quanto rappresenterà agli occhi del Paese un nuovo modo di essere dello Stato. Alla luce di questo nuovo ruolo occorrerà rivedere la legge per Roma Capitale. Che ciò accada è nell’interesse di Roma e dell’intero Paese e perciò vanno respinti con vigore tutti gli attacchi che tendono ad annullare o a sminuire il ruolo nazionale di Roma quale Capitale del nuovo Stato. Così come vanno contrastate le ipotesi - in particolare quelle avanzate da Alleanza Nazionale - che nel riaffermare in forme retoriche il ruolo nazionale di Roma, ricercano soluzioni straordinarie e particolari che la separerebbero dal resto del Paese, del territorio circostante, della Regione, rappresentando solo un danno per la città. Nel quadro federale delineato dalla Commissione Bicamerale esistono invece le condizioni istituzionali e politiche per attuare una forte riforma istituzionale che investa la Regione Lazio e l’area metropolitana romana così delineata:

    Il Comune di Roma è troppo grande per governare con efficacia le tante città di cui è composto e troppo piccolo per governare un’area Metropolitana così estesa. Di qui la necessità di fondere l’attuale Comune e l’attuale Provincia nella "Città Metropolitana".

    Oggi riteniamo finalmente possibile la istituzione della Città metropolitana perché:

    - il ruolo di Roma Capitale è stato riconosciuto nella proposta di revisione costituzionale nel quadro di una trasformazione profonda dell’organizzazione dello Stato in senso federale e ciò comporta l’esigenza di adeguare le sue autonome istituzioni di governo a questo nuovo ruolo,
    - sono state approvate le cosiddette leggi "Bassanini, di straordinaria portata innovativa e che prevedono: decentramento di poteri a Regioni, Province, Comuni, riorganizzazione delle amministrazioni centrali; semplificazione delle procedure per cittadini e amministrazioni, riduzione dei controlli sulle autonomie locali;
    - esiste una legge regionale (marzo ’97) che ha stabilito un percorso democratico (la Conferenza dell’area metropolitana) per arrivare alla delimitazione dell’area metropolitana di Roma. e dei Comuni che potranno farne parte (non necessariamente tutti i Comuni dell’attuale Provincia, ma non escludendo neppure tale ipotesi, se fondata sul consenso).

    E’ in questo contesto che può e deve esserci un nuovo slancio autonomistico della Regione, della Provincia e dei suoi Comuni, del Comune di Roma e delle sue Circoscrizioni che si possano riconoscere in un progetto di legge nazionale che:

    1. sancisca la nascita alla scadenza del prossimo mandato - novembre del 2001 - della Città Metropolitana di Roma che comprenderà i nuovi Comuni urbani e quelli dell’area metropolitana,
    2. aggiorni i contenuti della legge su Roma Capitale (L. n.396/90) alla luce del nuovo ruolo di Roma quale Capitale della Repubblica:

    - selezionando rigorosamente gli obiettivi e i programmi, riconducendoli esclusivamente alle funzioni che Roma esercita in quanto Capitale: i centri direzionali dello Stato, i grandi sistemi di mobilità e di trasporto, le grandi infrastrutture, i beni monumentali ed artistici, le reti di comunicazione ed informazione;
    - potenziando la funzione di coordinamento della Città metropolitana e introducendo una innovazione che preveda - una volta definiti nel dettaglio i programmi per Roma Capitale - che la loro attuazione sia affidata al Sindaco della Città metropolitana;
    - lasciando al nuovo Consiglio Metropolitano il ruolo determinante prima affidato al Consiglio Comunale nella definizione del programma da concertare con il Governo e la Regione nella Commissione per Roma Capitale;
    - prevedendo norme di ulteriore semplificazione ed accelerazione delle procedure.

    La Regione Lazio potrà utilizzare al meglio i nuovi poteri legislativi e di programmazione per accompagnare e favorire questo straordinario processo di trasformazione della Capitale del Paese e della rete di relazioni che essa ha con il territorio regionale.

    I cittadini dei Comuni dell’area metropolitana di Roma potranno finalmente concorrere, anche attraverso l’elezione degli organi di governo della Città Metropolitana, a definire le grandi scelte che li riguardano.

    La creazione dei Comuni urbani nel territorio dell’attuale Comune di Roma costituirà la leva più forte per l’autogoverno di tutte le parti del territorio e per il riequilibrio della città in termini di servizi e infrastrutture a favore delle periferie, destinate a divenire nuovi centri dell’area metropolitana.

    Le nuove sedi comunali saranno l’occasione per organizzare attorno ad esse centri di servizio di interesse comunale e metropolitano.

    L’elezione diretta dei Presidenti delle Circoscrizioni prevista per novembre ’97 anticiperà il nuovo assetto istituzionale di Roma e dell’area metropolitana romana.

    Da qui alla costituzione della Città Metropolitana l’Amministrazione comunale di Roma dovrà rafforzare ed estendere i poteri delle Circoscrizioni per preparare al meglio - in rapporto a risorse, strutture, personale - la nascita dei nuovi Comuni urbani.

    La legge per il nuovo assetto istituzionale dell’area metropolitana di Roma dovrà prevedere l’immediata equiparazione dello status giuridico dei Consiglieri Circoscrizionali a quello dei Consiglieri Comunali.

    La riforma e la modernizzazione del sistema istituzionale sarà tanto più efficace quando allo snellimento e alla ricollocazione degli apparati pubblici si accompagnerà il "cablaggio" della Città Metropolitana di Roma, che deve realizzare una straordinaria capacità di comunicazione tra la Capitale e il Paese e, all’interno della stessa città, verso i cittadini.

    La collocazione del nuovo polo direzionale pubblico di interesse regionale e metropolitano a Pietralata e Tiburtina, nell’ambito del Sistema Direzionale Orientale, potrà favorire un processo di riqualificazione urbana e di modernizzazione della più grande periferia romana, creando le condizioni per realizzare il Grande Campidoglio quale struttura culturale e museale di interesse mondiale, così come il passaggio di importanti funzioni ministeriali alle regioni consentirà il riutilizzo di importanti edifici del centro storico per musei ed attività espositive, culturali, ricettive e residenziali.

    La riforma dello Stato e della Pubblica Amministrazione è una delle "sfide" più grandi che Roma dovrà affrontare. Nelle amministrazioni centrali dello Stato, al passaggio di rilevanti funzioni alle Regioni e agli enti locali, dovrà corrispondere una straordinaria riqualificazione delle attività strategiche che esse manterranno, secondo modelli istituzionali più agili ed efficienti. Per questo va immediatamente raccolta la proposta del Ministro Bassanini di attivare un "tavolo" di coordinamento con il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia, il Sindaco di Roma e le parti sociali, per promuovere l’attuazione a Roma delle leggi n.59/97 e n. 127/97 recentemente approvate. Una grande occasione per il Paese, per la città, per gli operatori delle pubbliche amministrazioni centrali e locali che, finalmente liberati anch’essi dalla cappa soffocante del centralismo burocratico e della ragnatela paralizzante dei mille formalismi, potranno finalmente mettere la loro professionalità al servizio del Paese e non di quel mostro burocratico che certamente nessuno rimpiangerà.

    Al tempo stesso la riforma dello Stato in senso federale comporterà per Roma una trasformazione urbanistica per le riqualificazioni del centro storico e della periferia, grazie anche alle rilevanti scelte infrastrutturali su ferro avviate dall’Amministrazione Comunale, che consentiranno di allocare le nuove funzioni regionali, metropolitane e comunali nei nodi di interscambio metropolitano.

    Il governo - dinamico, graduale e socialmente equilibrato - di questi obiettivi istituzionali ed urbanistici dovrà essere uno dei compiti fondamentali della sinistra democratica a Roma e nel Lazio in vista del 2000, per dotare il Paese e la città di Roma di istituzioni più autorevoli e moderne, più efficienti ed autonome .

    Domenico Giraldi Segretario PDS Lazio
    Roberto Morassut Segretario Federazione PDS di Roma

    Roma, 3 luglio 1997
     
     


    SENATO DELLA REPUBBLICA
    13 LEGISLATURA

    DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 2652
    d'iniziativa dei senatori VENTUCCI, LA LOGGIA, BALDINI, GRILLO, NOVI, SCHIFANI, CONTESTABILE, AZZOLLINI e PIANETTA

    Istituzione del distretto di Roma

    Presentato da: Sen. VENTUCCI COSIMO (Forza Italia) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1997

    Situazione del progetto di legge: Senato: Alla data dell'11 Settembre 1997 assegnato alla Commissione Affari Costituzionali in sede referente non ancora iniziato l'esame

    ONOREVOLI SENATORI. - Le ragioni che inducono a ritenere indispensabile una revisione del concetto e delle modalità di suddivisione del territorio delle autonomie locali, con particolare riferimento all'area costituita dalla città di Roma e popolazioni limitrofe, sono diverse e parimenti urgenti. Il disegno di legge costituzionale che qui di seguito si propone é il primo vero passo deciso e concreto verso il superamento delle problematiche che, negli anni immediatamente seguenti l'approvazione della legge istitutiva dell'ordinamento delle autonomie locali, hanno impedito non solo il corretto svolgimento delle statuizioni (pur aspramente criticate) della medesima legge, ma che, di fatto, hanno completamente bloccato anche ogni possibilità di sviluppo e di crescita competitiva delle migliori realtà cittadine italiane. Il problema riguarda, prima tra tutte, la nostra capitale: la città di Roma. Il progetto é stato ispirato da semplici ma importanti considerazioni di base.

    La rivalutazione istituzionale dei comuni limitrofi

    Roma capitale d'Italia non può continuare ad essere relegata, all'interno della regione Lazio, ad un ruolo di mero subordine rispetto a quest'ultima. É il suo stesso sviluppo, demografico ed economico, oltreché la sua millenaria fama a livello mondiale di città storica e culturale, ad imporre che Roma si svincoli dall'ente regionale e vada a costituire, invece, un ente autonomo a sé stante. Questa soluzione sarebbe anche la piú congeniale ed indubbiamente la migliore possibile. In primo luogo, per le popolazioni ed i comuni circostanti la sua zona d'influenza costituirebbe, infatti, una indubbia rivalutazione ai massimi livelli delle loro realtà territoriali e delle loro potenzialità produttive, nonché un sicuro rimedio contro il degrado e l'allontanamento progressivo dalle istituzioni centrali. Grande é dunque l'attenzione che il progetto pone, innanzitutto, alle esigenze delle realtà territoriali locali limitrofe alla capitale. Un'attenzione ampiamente sottolineata dallo stesso progetto che lascia piena libertà di scelta alle medesime entità locali in ordine alla possibilità di entrare a far parte della nuova area distrettuale romana, ovvero di rimanere nell'ambito della regione Lazio.

    Le risultanze e i dati offerti dall'indagine comparata

    Nei Paesi europei l'autonomia riconosciuta agli enti territoriali é andata, quasi nella totalità, sempre piú ampliandosi. La risposta alle esigenze di accentramento delle competenze nelle aree urbane di maggiore sviluppo ha dato vita a forme di agglomerati metropolitani che, il più delle volte, sono stati limitati nella propria essenza autonoma dal vincolo di dipendenza che li lega ancora alla provincia o alla regione in cui sono collocati. É il caso di Parigi, città metropolitana che deve subire l'estremo centralismo dello Stato francese, il quale, per motivazioni di carattere prettamente politico, limita fortemente la spinta di aggregazione metropolitana della capitale. Ciononostante, lo Stato valorizza e tutela il patrimonio storico-economico-culturale della città, collabora con il governo locale a livello istituzionale, pur nella competitività data dai tre gradi di governo presenti alla guida dell'area stessa. Anche Londra ha avuto una sua precisa configurazione istituzionale metropolitana, superata poi nel 1986 dal governo Tatcher con l'eliminazione delle sei Contee metropolitane. Ciò fu dovuto, però, non a motivazioni di carattere tecnico-istituzionale, quanto invece a ragioni di tipo politico e partitico. Oggi, comunque, é dato rinvenire ancora distretti metropolitani di consistente entità demografica. La Spagna ha sostituito i primitivi organi metropolitani con nuovi enti, atti alla pianificazione, programmazione e gestione dei servizi in modo congiunto alla regione. L'Australia stessa prevede la presenza di intere regioni urbanizzate metropolitane. Ma é la Germania a costituire il principale punto di riferimento nella realizzazione di grandi strutture urbanizzate. Il Verband Region di Stoccarda, istituito nel 1994, é un organo metropolitano a sé stante, con un'Assemblea eletta direttamente dalle popolazioni coinvolte e competenze stabilite nell'ambito dell'ente inerenti, tra l'altro, alla pianificazione territoriale, ai trasporti, allo sviluppo economico e professionale. A parte il caso da ultimo menzionato, dunque, non si può negare che le esperienze straniere abbiano previsto forme di istituzionalizzazione delle maggiori aree urbane. Le soluzioni, così come i risultati, sono stati differenti, ma in ogni caso si é data una disciplina formale e un'attuazione concreta alla realizzazione di entità metropolitane. Le difficoltà evidenziate nel garantire piena riuscita agli intenti programmatici sono dovute a ragioni di tipo politico o strutturale. La proposta qui presentata costituisce uno stato ancora piú avanzato rispetto alle soluzioni legislative straniere, prefiggendosi in prima istanza il netto superamento delle problematiche che ne hanno parzialmente rallentato il processo altrove. Il progetto, infatti, va oltre qualsivoglia diatriba di stampo squisitamente politico e, soprattutto, prevede un impianto strutturale estremamente innovativo e futuribile, nonché fondato su princípi di sicuro rilievo e coordinamento istituzionale.

    Le necessità di autorità di Governo proprie

    Ove la costituzione di centri metropolitani é stata attuata, si é pressoché sempre provveduto a dotare l'area stessa di organi preposti dotati di maggiore stabilità e legittimazione locale. Uno dei maggiori studiosi del fenomeno metropolitano a livello comparato, Alan Norton, indica proprio nel governo metropolitano e nella sua particolarità il presupposto indefettibile per una salda costruzione metropolitana. Partendo dal dato storico che esperienze basate su forme di associazionismo puramente volontarie hanno miseramente fallito l'esame della durata nel tempo, egli ravvisa nell'autorità metropolitana un elemento indispensabile. Uno dei problemi principali da risolvere con una specifica previsione normativa ad hoc é sembrato, quindi, quello di garantire una precisa e ben definita autorità di governo metropolitana, la quale sia in grado così di assicurare un efficace coordinamento tra i diversi interventi degli altri livelli di governo incidenti sull'area stessa, nonché uno sviluppo e uno sfruttamento del territorio piú organico ed equilibrato. L'istituzione di detta autorità di governo, indipendente ed autonoma rispetto a qualsiasi altro ente locale, é un caposaldo della proposta.

    L'inadeguatezza e l'inattuazione della legislazione in vigore

    L'attuazione legislativa delle aree metropolitane in Italia é ancora lungi dall'approdare ad un riscontro positivo adeguato e conforme alle esperienze estere. Ma, a prescindere dalla completa attuazione delle norme presenti, é lo stesso impianto legislativo ad essere anacronistico e non in linea con le esigenze dei maggiori centri urbani odierni. Non é possibile, infatti, come quasi unanimemente é stato rilevato, ridurre la costituzione di aree metropolitane ad un'unica disciplina generalizzante valida per qualsiasi città: ogni realtà cittadina, invece, ha le sue problematiche, le sue risorse e si pone, tramite la propria popolazione, nei confronti della risoluzione delle esigenze in modo del tutto particolare e distinto da qualsiasi altra città. Per questi motivi, allora, sembra inadeguata la previsione di una normativa onnicomprensiva, come la legge 8 giugno 1990, n. 142, che pretende di abbracciare tutti i problemi e tutte le soluzioni per ognuna della maggiori città urbanizzate d'Italia. Per Roma capitale d'Italia si impone una differenziazione, basata su risposte precise ai problemi di urbanizzazione e di sviluppo cittadino, nonché sulla valorizzazione del suo ruolo costituzionale. Ma il vero nodo della questione legislativa é l'inattuazione della legge, dovuta alla estrema genericità delle disposizioni e, soprattutto, ad un errore di fondo: quello di delegare alla regione l'attuazione della legge e dotare la stessa di un potere assoluto ed esclusivo riguardo alla configurazione del centro metropolitano. Stante le gravi carenze dell'impianto legislativo presente, dunque, si impone un superamento dello stesso, attraverso una revisione del concetto di area metropolitana in senso maggiormente funzionale e pertinente allo sviluppo moderno. Ciò che conta é superare tale prospettiva e proiettarsi invece nel futuro della suddivisione del territorio della Repubblica, finora ostacolato decisamente a causa del retaggio storico e culturale in cui ha avuto modo di svilupparsi l'ordinamento italiano.

    La nuova Costituzione italiana e le prospettive future

    Un passo decisivo verso una rinnovata concezione dell'ordinamento costituzionale italiano, nel senso di una parziale revisione della distribuzione delle funzioni e delle competenze locali, é stato compiuto con la recente conclusione dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, detta comunemente "Bicamerale". Si é così giungi all'approvazione di un testo sul riordino della forma di Stato e delle autonomie locali nella direzione di un federalismo improntato alla crescente rivalutazione degli organi territoriali decentrati e alla piú piena attuazione del principio di sussidiarietà. Alla luce di ciò, non può piú negarsi, giocoforza, una ristrutturazione completa e forte anche del centro urbano piú esteso e popolato dello Stato italiano, Roma. Alle soglie del grande incontro religioso determinato dall'evento del Giubileo dell'anno 2000, riprendendo le proposizioni circa la costruzione di centri urbani metropolitani già espresse dai maggiori centri europei ( come i Distretti metropolitani inglesi, oppure la stessa città di Parigi, ad esempio) andando comunque oltre gli stessi e ponendoci in una prospettiva mondiale, sulla scia del modello federalista per eccellenza, quello statunitense, dato dal District of Columbia, nel quale ha sede la capitale di Washington, appare soluzione adeguata e migliore quella di prevedere un ente autonomo che rappresenti la capitale italiana. Un'indipendenza, logicamente, che non può toccare le forme estreme implicite in uno Stato fortemente federale presenti nel District americano, il quale costituisce un vero e proprio Stato a sé stante, ma piuttosto che derivi da quella esperienza, pur inserita nell'ambito della Costituzione e della forma di Stato italiane. Un'autonomia concessa, ma altrettanto svincolata da qualsiasi forma di controllo impositivo dello Stato, soggetta solamente ai princípi supremi della Costituzione, libera altresì da ogni potere di intervento e di influenza esercitabile dalla regione, realizzata con la piú completa partecipazione e decisione della popolazione coinvolta e improntata alla massima collaborazione con le altre istituzioni locali dello Stato. É per questa serie di motivazioni che, considerando in primo luogo le esperienze comparate europee sui centri di maggiore urbanizzazione, nonché la progettazione e la presenza della vigente normativa sulle aree metropolitane italiane, in prospettiva di un ordinamento costituzionale basato sulle nuove autonomie locali, é emerso il presente disegno di legge costituzionale. Un avvertimento é d'uopo. Data l'attuale situazione istituzionale dello Stato italiano, con un sistema costituzionale ancora tutto in itinere, sono prevedibili nel testo imprecisioni soprattutto terminologiche e di coordinamento, le quali potranno comunque essere adeguatamente corrette solamente dopo la predisposizione del testo definitivo della Costituzione stessa e l'acclaramento delle singole funzioni e dei rapporti interorganici tra i poteri dello Stato.

    Il disegno di legge costituzionale

    La proposta in discussione cerca di ottenere il massimo livello di coordinamento tra le esigenze particolari di una vasta zona d'influenza come quella della capitale e le attribuzioni istituzionali della regione Lazio e degli enti locali, nel pieno rispetto delle leggi dello Stato. Peraltro, data l'importanza rivestita da un ente costituito dalla capitale d'Italia, é sembrato opportuno presentare il progetto come disegno di legge costituzionale, vale a dire con un forte potenziale innovativo legislativo, soggetto solamente alla Costituzione, onde evitare interventi posteriori della legge nazionale atti a vanificarne l'efficienza e la piena attuazione. Così, mentre l'articolo 2 introduce ed istituzionalizza la nuova entità autonoma del Distretto di Roma, l'articolo 3 si preoccupa subito di stabilire e fissare i confini territoriali dello stesso, secondo un ordine di priorità comune a tutte le legislazioni istitutive di nuovi organi. La delimitazione del territorio é infatti il primo passo nella costruzione di nuove realtà territoriali, come dimostrano le legislazioni sulle aree metropolitane straniere e anche quella italiana. É qui che i comuni interessati assumono un ruolo essenziale nella costituzione del Distretto, valorizzato anche dalla previsione di un futuro mutamento dei confini dello stesso in seguito al loro intervento. La norma é dunque "aperta" a possibili modificazioni . L'articolo 4, oltre ad escludere ogni possibilità di influenza e di potere gestionale da parte della regione Lazio, consente ai comuni esclusi dal Distretto di essere accorpati alle altre provincie della regione, previo parere obbligatorio degli stessi interessati. Si chiude così la definizione del nuovo assetto territoriale: da un lato l'ente autonomo costituito dal Distretto di Roma e dalle popolazioni incluse, dall'altro la regione Lazio e le altre entità locali. Gli articoli 5 e 6 costituiscono il nucleo del disegno di legge, trattando del conferimento dei poteri e delle funzioni al Distretto da parte della legge nazionale, la quale dovrà stabilire l'ampiezza della potestà normativa ed amministrativa dello stesso. Spetterà poi ad uno strumento piú agile, vale a dire quello della decretazione governativa, fissare le singole competenze attribuite al Distretto. Altro cardine della proposta é la piena realizzazione del principio di sussidiarietà, inteso come decentramento di funzioni dal livello piú basso a quelli piú alti, in linea con la costituzionalizzazione del principio stesso. Così si é inteso attuare nel miglior modo possibile il collegamento del cittadino con le istituzioni che lo governano, tramite la piena realizzazione degli interessi della comunità. Gli articoli 7 e 8 disciplinano, invece, le autorità di governo del Distretto, nel rispetto della triarchia comune a tutte le istituzioni locali della Repubblica e con la previsione della libertà di scelta in ordine alla forma di governo, in linea con quanto é in procinto di essere costituzionalizzato anche per le regioni. La normativa si chiude con una disposizione transitoria, in attesa della completa realizzazione delle autorità menzionate, e con l'enunciazione del principio del divieto di mandato imperativo nei confronti dei deputati preposti al Distretto. L'articolo 9 regola il procedimento di costituzione dello statuto del Distretto e ricalca, nella sostanza, quanto stabilito in proposito per le regioni e gli enti locali nella proposta della nuova Costituzione approvata dalla Commissione bicamerale. L'unica differenza consiste nel potere di convalida in ordine allo stesso concesso al Parlamento. L'articolo 10 si limita a stabilire i princípi fondamentali, già contenuti in Costituzione, riguardo all'autonomia finanziaria e tributaria dell'ente, con particolare attenzione al conferimento di contributi speciali da parte dello Stato e alla possibilità da parte del Distretto di ricorrere a forme di indebitamento, sull'esempio di quanto previsto, specificatamente dall'area metropolitana spagnola di Barcellona. Con l'articolo 11 si propone la completa tutela e difesa dell'autonomia del Distretto, prevedendo la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale nel caso di conflitti di competenza con atti di altri organi dello Stato. Con questa disposizione conclusiva viene definito il ruolo di indipendenza assoluta dell'ente nell'ambito dell'ordinamento istituzionale e se ne garantisce la piena funzionalità. L'articolo 12 disciplina i rapporti tra il Distretto di Roma e lo Stato Città del Vaticano che discendono dalla contiguità territoriale. Si tratta, quindi, di trovare forme di collaborazione al fine di una migliore gestione di attività e di manifestazioni che coinvolgono entrambi i territori e di una valorizzazione del comune patrimonio culturale ed artistico che conduce a Roma milioni di turisti ogni anno.
     
    Art. 1.

    1. L'articolo 114 della Costituzione é sostituito dal seguente: 

    "Art. 114. La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie, Comuni e nel Distretto di Roma". 

    Art. 2.

    1. La città di Roma é la capitale della Repubblica. Viene istituito il Distretto di Roma, di seguito denominato "il Distretto" ente autonomo con propri poteri e funzioni, e con propri organi di governo, secondo i princípi fissati dalla presente legge.

    Art. 3.

    1. Il territorio del Distretto é delimitato con legge dello Stato, sentite l'assemblea regionale del Lazio e i consigli dei comuni interessati e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascun comune interessato espressa mediante referendum.
    2. Con legge dello Stato, su proposta di tanti abitanti del Distretto che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e con l'approvazione tramite referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse, possono essere mutati i confini istituiti secondo la procedura descritta al comma 1.

    Art. 4.

    1. É esclusa qualsiasi competenza della regione Lazio nei confronti del Distretto. Il territorio della regione Lazio é costituito dai comuni e dalle province non inclusi nel Distretto. 
    2. I comuni che, in seguito al procedimento di cui all'articolo 2, non sono inclusi nel territorio del Distretto sentite le popolazioni interessate, vengono accorpati alle rimanenti province della regione Lazio.

    Art. 5.

    1. Con legge dello Stato sono stabiliti gli ambiti, le forme e i modi dell'esercizio dell'autonomia normativa e amministrativa del Distretto.
    2. Le leggi dello Stato possono demandare al Distretto il potere di emanare norme per la loro attuazione. 
    3. Il Governo della Repubblica provvede, su legge di delegazione del Parlamento, al trasferimento delle competenze e dei poteri nei confronti degli organi del Distretto.
    4. La legge dello Stato attribuisce al distretto, oltre alle funzioni di competenza provinciale e comunale degli enti ricompresi nel territorio, le funzioni esercitate in precedenza dalla regione Lazio nei confronti della città di Roma.

    Art. 6.

    1. Le competenze attribuite al Distretto ai sensi dell'articolo 5 sono distribuite dagli organi centrali del Distretto nell'ambito del proprio territorio in modo da realizzare livelli di governo decentrato. 
    2. Le funzioni che, per ragioni di economicità e di efficienza, non necessitano di essere espressamente svolte in forma coordinata dagli organi centrali del Distretto sono ripartite tra gli enti territoriali decentrati inclusi nello stesso in base al principio di sussidiarietà. La titolarità delle funzioni spetta agli enti piú vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime.
    3. Agli enti territoriali decentrati inclusi nel Distretto é attribuita la generalità delle funzioni regolamentari e amministrative, salve le funzioni espressamente attribuite al Distretto dalla legge dello Stato e dal proprio statuto, senza duplicazione di materie e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.
    4. Gli enti territoriali di cui al comma 3 esercitano le proprie funzioni regolamentari e amministrative con riferimento a tutti gli interessi delle rispettive popolazioni, con particolare riguardo all'assetto del territorio, ai servizi per lo sviluppo economico e per la distribuzione commerciale, ai servizi pubblici, alla difesa del suolo, alla tutela idrogeologica e delle risorse idriche. 

    Art. 7.

    1. Il Distretto decide la propria forma di governo, secondo le disposizioni stabilite dallo statuto. 
    2. Sono organi del Distretto l'Assemblea distrettuale, il Governo distrettuale e il Governatore del Distretto.
    3. In attesa dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, al distretto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge vigenti in materia di forma di governo ed organi istituzionali regionali.

    Art. 8.

    1. Nessuno può appartenere contemporaneamente ad uno degli organi di cui all'articolo 7 e ad assemblee o organi di governo di una regione ovvero al Parlamento e al Governo della Repubblica. 
    2. I deputati distrettuali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. 

    Art. 9.

    1. Il Distretto ha un proprio statuto che ne definisce i princípi fondamentali di organizzazione e di funzionamento.
    2. Lo statuto é approvato e modificato dall'Assemblea distrettuale a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sottoposto a ratifica da parte del Parlamento. Lo statuto é sottoposto a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua approvazione, ne faccia richiesta un ventesimo degli elettori del Distretto ed é promulgato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se é approvata con la maggioranza dei voti validamente espressi. Non si fa luogo a referendum se lo statuto é approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti l'assemblea distrettuale.
    3. Lo statuto disciplina: 
    la forma di governo del Distretto, con riferimento ai rapporti esistenti tra l'Assemblea distrettuale, il Governo distrettuale e il Governatore del Distretto; 

    b) lo scioglimento dell'Assemblea distrettuale; 
    c) la formazione degli atti normativi, secondo i princípi fissati dalla legge statale, relativi all'organizzazione e all'attività amministrativa del Distretto; 
    d) i princípi relativi all'autonomia finanziaria del Distretto e alle procedure di bilancio e di contabilità. 

    Art. 10.

    1. Il Distretto ha autonomia finanziaria e tributaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi dello Stato, che la coordinano con la finanza dello Stato.
    Lo Stato, allo scopo di sostenere e valorizzare le funzioni e le attività del distretto come capitale d'Italia, assegna per legge al Distretto contributi speciali.
    3. Il Distretto può ricorrere all'indebitamento nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi dello Stato. 4. Il Distretto ha un proprio demanio e patrimonio secondo le modalità stabilite con legge dello Stato. 

    Art. 11.

    1. Nel caso in cui il Distretto ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una regione invada una propria competenza può, con deliberazione della propria Assemblea, sollevare la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nel termine e nei modi stabiliti dalla Costituzione.

    Art. 12.

    1. Nel rispetto dei princípi sanciti dalla Costituzione e dagli accordi intercorsi tra lo Stato italiano e lo Stato Città del Vaticano, pur nella loro rispettiva indipendenza e sovranità territoriale, il Distretto collabora con lo Stato Città del Vaticano per la migliore organizzazione del territorio e degli organi ivi preposti. 
    2. Le disposizioni riguardanti le forme di collaborazione sono stabilite dagli accordi stipulati tra il Distretto e lo Stato Città del Vaticano.
    3. Nella stipulazione di patti o accordi tra lo Stato italiano e lo Stato della Città del Vaticano o, comunque, in materia di trattati internazionali, é richiesto il parere obbligatorio del Distretto nelle materie direttamente incidenti sulla gestione del proprio territorio e sulle competenze ad esso attribuite con legge dello Stato. 


    Disegno di Legge n. 2853
    Norme speciali per la città' di Roma, capitale della Repubblica italiana

    Iniziativa Parlamentare: Sen. Franca D'Alessandro Prisco (Sin.Dem.-Ulivo) Cofirmatari: Cesare Salvi (Sin.Dem.-Ulivo), Antonio Falomi (Sin.Dem.-Ulivo), Vittorio Parola (Sin.Dem.-Ulivo), Gerardo Agostini (PPI), Athos De Luca (Verdi-Ulivo), Tana De Zulueta (Sin.Dem.-Ulivo), Giorgio Mele (Sin.Dem.-Ulivo), Carla Mazzuca Poggiolini (I Democratici-Ulivo)

    Presentazione: Presentato in data 30 Ottobre 1997; annunciato nella seduta n.263 del 30 Ottobre 1997

    Relatori: Alla Commissione nominato in data 24 Marzo 1999 Sen. Giovanni Pellegrino (Dem.Sin.-Ulivo). All'Assemblea di maggioranza nominato in data 10 Marzo 2000 Sen. Giovanni Pellegrino (Dem.Sin.-Ulivo) . In data 10 Marzo 2000 presentata la relazione.

    Assegnazione: Assegnato alla 1^ Affari Costituzionali in sede referente in data 9 Dicembre 1997. Assegnazione annunciata nella seduta n.285 del 9 Dicembre 1997.

    Pareri della 3^ Affari esteri, emigrazione , 5^ Bilancio , 6^ Finanze e tesoro , 7^ Istruzione pubblica, beni culturali , 8^ Lavori pubblici, comunicazioni , 10^ Industria, commercio, turismo , 11^ Lavoro, previdenza sociale , 13^ Territorio, ambiente, beni ambientali , Commissione parlamentare per le questioni regionali

    Trattazione in Commissione: Seduta pom. n.489, 27 Gennaio 2000 - Esito: concluso l'esame

    Interventi: Giovanni Pellegrino (Dem.Sin.-Ulivo) (interv. come relatore), Sen. Tarcisio Andreolli (PPI), Sen. Massimo Villone (Dem.Sin.-Ulivo) (come presidente), Sottosegretario di Stato per l'interno Severino Lavagnini (Governo D'Alema-II)

    ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di delineare il nuovo assetto istituzionale di Roma, capitale della Repubblica, e si iscrive nel più generale indirizzo politico e normativo di decentramento e di valorizzazione della capacità di governo autonomo degli enti territoriali che troverà piena realizzazione con l'approvazione della nuova Parte II della Costituzione. Allo stesso tempo il disegno di legge si muove dal riconoscimento delle peculiarità della città di Roma, cercando di modulare la nuova dimensione metropolitana della Città sulla rilevanza della sua funzione di capitale della Repubblica, che ha trovato nella proposta della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali dignità costituzionale, e sulla complessità delle problematiche da affrontare, tanto dal punto di vista della scala dimensionale, quanto da quello dei livelli di concentrazione della popolazione e delle attività, e delle sue ulteriori esigenze in quanto sede della Città del Vaticano. Si é posta così la necessità di superare il modello sostanzialmente uniforme di città metropolitana disposto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. La legge 2 novembre 1993, n. 436, interveniva, del resto, come presa d'atto della sostanziale inadeguatezza dell'articolo 17 della legge n. 142 del 1990, rendendo così meramente facoltativa l'istituzione da parte delle regioni delle aree metropolitane, simboleggiando le difficoltà politiche e tecnico-funzionali che non ne hanno consentito l'avvio. La dottrina non mancava inoltre di attribuire l'impasse eminentemente al modello adottato, considerato debole giacché affidava l'iniziativa della sua realizzazione agli stessi soggetti che avrebbero dovuto essere radicalmente riformati: la regione ed il comune capoluogo. Il presente disegno di legge viene proposto non a caso parallelamente all'Atto Senato n. 1388, modificativo della legge n. 142 del 1990, recependone i nuovi orientamenti, soprattutto per ciò che concerne la certezza dei tempi entro cui procedere all'istituzione della città metropolitana (si confrontino gli articoli 2, 14 e 17, del disegno di legge, con l'articolo 8 della legge n. 142 del 1990, nella nuova formulazione proposta all'articolo 11 dell'Atto Senato n. 1388, d'iniziativa governativa, sui tempi di costituzione delle aree metropolitane) e la previsione di un processo democratico di riordino e di riconfigurazione del territorio (si confrontino l'articolo 14, commi 2, 3 e 5, e l'articolo 15, commi 1 e 2, del disegno di legge con gli articoli 18 e 19, comma 3, della legge n. 142 del 1990, nella nuova formulazione proposta all'articolo 11 dell'Atto Senato n. 1388). Del resto, se consideriamo le piú significative esperienze straniere, possiamo notare che per ciascuna area dichiarata metropolitana é stata scelta una diversa soluzione, sia territoriale sia di governo, in ragione delle caratteristiche socio-economiche proprie di ogni singola comunità. Nella maggior parte dei casi le aree metropolitane in Europa risultano costitute secondo un modello associativo che presuppone la deliberazione istitutiva congiunta dei comuni interessati, a base volontaria, collegato alla funzionalità dei servizi resi agli abitanti dell'area, oppure secondo agglomerazioni che si sostanziano in associazioni obbligatorie di più comuni per l'esercizio di determinate funzioni, oppure, infine, secondo un modello unitario che trae origine da apposite leggi dei Parla menti nazionali, in quanto vengono a realizzarsi enti nuovi cui si attribuisce lo status di provincia o quello di regione.

    Rapporti della città di Roma con gli altri livelli di governo e con la Santa Sede

    Anche in Italia si rafforza l'esigenza di predisporre gli strumenti per un dialogo necessariamente privilegiato tra la città ed i soggetti politici esponenziali di esigenze che la città di Roma deve mediare e valorizzare e si manifesta l'opportunità di superare la legge 15 dicembre 1990, n. 396. Così si prevede l'istituzione di una Commissione permanente per Roma Capitale, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, dal presidente della regione Lazio e dal sindaco della città di Roma, con il compito di promuovere le iniziative necessarie per l'armonizzazione delle funzioni di competenza dei diversi livelli di governo (articolo 6). Si istituisce, inoltre, una commissione mista paritetica per assicurare il soddisfacimento delle esigenze della Santa Sede. Della delegazione italiana fanno parte, di diritto, il sindaco di Roma ed il presidente della regione Lazio (articolo 7, comma 1). Il parere della commissione mista paritetica é richiesto per tutti i provvedimenti degli enti locali della Città e della regione che interessano la Santa Sede in relazione al territorio della Città (articolo 7, comma 2).

    Disegno generale di riallocazione dei livelli di governo del territorio

    Al fine di ottimizzare il rapporto tra la Città ed il suo territorio, in quanto ente esponenziale delle comunità amministrate, trova invece pieno accoglimento il principio di sussidiarietà inteso nella sua accezione bidirezionale di valorizzazione della omogeneità. Il progetto presentato muove, infatti, verso la realizzazione di una nuova forma di governo dell'area di Roma ove compiti e funzioni siano redistribuiti così che, da un lato, quella parte del più vasto territorio della provincia di Roma che vive una relazione di funzionalità con la Capitale venga integrato in un governo omogeneo e coordinato delle politiche del territorio, delle grandi infrastrutture, dei servizi (articolo 5); e, dall'altro, venga parallelamente valorizzata l'omogeneità di istanze espresse in aree del territorio o più piccole del comune di Roma, così che vi sia la capacità da parte della circoscrizione o di una pluralità di quartieri (articoli 14 e 15) di conoscere le proprie esigenze e di farvi fronte attraverso risorse proprie (articolo 17, comma 2, lettera a) ) e attraverso contributi stanziati dallo Stato e dalla città di Roma, con vincolo di destinazione, per particolari interventi (articolo 12). Questo progetto di realizza, da un lato, con la costituzione di un nuovo soggetto di governo - la città metropolitana - che in sostanza fonde le amministrazioni della provincia e del comune di Roma (articoli 3 e 14), procedendo così ad una semplificazione e razionalizzazione dell'assetto di governo dell'area; dall'altro, con la grande novità rappresentata dalla trasformazione in comuni delle attuali circoscrizioni comunali (articolo 15), e con la possibilità di attribuire personalità giuridica alle attuali circoscrizioni finché tale trasformazione non sia avvenuta (articolo 15, comma 7).

    Procedimento per la individuazione e la costituzione dei livelli di governo della città metropolitana

    I criteri ed il procedimento indicato (articolo 15, commi 2 e 3) riprendono l'impianto dell'Atto Senato n. 1388, recante: "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142" (fatta eccezione per il soggetto cui é attribuita la facoltà di proporre l'istituzione di nuovi comuni, che all'articolo 19, commi 1 e 2, della legge n. 142 del 1990, nel nuovo testo proposto all'articolo 11 del citato disegno di legge n. 1388, si identifica nella Conferenza metropolitana e all'articolo 15, commi 2 e 5, del presente disegno di legge, si identifica, per la città di Roma, nella regione), quindi prevedendo la competenza della Conferenza metropolitana di cui all'articolo 49 della legge regionale della regione Lazio 5 marzo 1997, n. 4, in ordine alla delimitazione del territorio metropolitano, oppure della regione in caso di inerzia, altrimenti, in via sussidiaria, restando il territorio individuato da quello della provincia (si confronti l'articolo 14, commi 2, 3 e 5, del disegno di legge con l'articolo 18, commi 1, 2 e 3, della legge n. 142 del 1990, nel nuovo testo proposto all'articolo 11 dell'Atto Senato n. 1388). Viene, infine, imposto il ricorso all'istituto referendario per l'approvazione, da parte dei cittadini interessati, del disegno di legge regionale di riordino (si confronti l'articolo 15, comma 4, del disegno di legge, con l'articolo 19, comma 3, della legge n. 142 del 1990, nella nuova formulazione proposta all'articolo 11 dell'Atto Senato n. 1388).

    Assetto istituzionale

    L'area di Roma é quindi governata, in base al presente disegno di legge, da due livelli istituzionali:

    a) i comuni compresi nell'area metropolitana, che conservano i poteri propri di un comune, salvo quanto é necessario affidare alla città metropolitana per il governo delle funzioni di livello metropolitano (articolo 5, comma 4), ferma restando la possibilità per i comuni metropolitani di ricorrere, nello svolgimento delle proprie funzioni, alle forme di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, e quindi operare con interventi sia di tipo strutturale - specialmente attraverso forme consorziali (ex articolo 25 della legge n. 142 del 1990) - sia di tipo funzionale - mediante moduli consensuali (articoli 24 e 27 della medesima legge n. 142);
    b) la città metropolitana con il suo sindaco, la sua giunta, il suo consiglio composto da 80 consiglieri, di cui 42, (pari al 60 per cento) eletti nel territorio dell'attuale comune di Roma e 32 nel territorio degli altri comuni della provincia (articolo 4), composizione che assicura alla Città il mantenimento della sua natura esponenziale.

    Funzioni della città metropolitana

    Oltre ai poteri della provincia, alla città metropolitana spettano le funzioni indicate all'articolo 5: la pianificazione territoriale strategica, la realizzazione e la gestione di grandi infrastrutture, dei servizi di trasporto a livello metropolitano, dei servizi pubblici a rete (acqua, energia, smaltimento rifiuti), dei servizi per lo sviluppo e per le politiche attive del lavoro, la pianificazione commerciale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente, il monitoraggio del territorio anche attraverso la costituzione di reti informatiche integrative (si confronti, in proposito, anche articolo 18, commi 4 e 5, della legge n. 142 del 1990 nella nuova formulazione proposta all'articolo 11 dell'Atto Senato n. 1388). Merita una particolare attenzione la possibilità che ulteriori funzioni vengano successivamente delegate alla Città sia con legge statale o regionale, sia dai comuni compresi nel suo territorio (articolo 5, comma 2). Il disegno di legge é infatti caratterizzato da una maggiore flessibilità nella allocazione di compiti e funzioni, e supera quindi anche quanto previsto nel nuovo capo VI della legge n. 142 del 1990 nella formulazione proposta all'articolo 11 dell'Atto Senato n. 1388, che limita la possibilità di una ulteriore delega alla sola regione (si confronti l'articolo 18, comma 5, del disegno di legge n. 1388 piú volte citato) ed entro un novero determinato di materie che peraltro sono ora già tutte integralmente attribuite alla città metropolitana. Inoltre, al fine di ottimizzare il coordinamento nell'esercizio delle funzioni attribuite ai diversi livelli di governo, si rafforza la funzione di impulso del sindaco della città metropolitana nella conclusione di accordi di programma e nella convocazione di conferenze di servizi (articolo 11, comma 1, lettera d) e si attribuiscono allo stesso anche quei particolari poteri di coordinamento attualmente del prefetto, fatta eccezione per quelle funzioni che afferiscono all'ordine pubblico, alla sicurezza, alla difesa nazionale, alla prevenzione e alla repressione della criminalità (articolo 11, comma 1, lettera a ).

    Interventi per Roma Capitale

    Il presente disegno di legge affronta, infine, tre la questione della migliore individuazione e della estensione all'intera area metropolitana degli interventi, in parte contenuti nella legge 15 dicembre 1990, n. 396, necessari a consentire a Roma di svolgere adeguatamente il ruolo di capitale: realizzazione e riqualificazione di centri direzionali dello Stato, di grandi sistemi di mobilità e trasporto, di grandi infrastrutture, di reti di comunicazione ed informazione, di beni monumentali ed artistici, (articolo 8). Il Piano degli interventi, di durata triennale (articolo 9), lascia inalterato il principio della piena collaborazione tra Stato, regione e città metropolitana di Roma (approvazione del Piano all'unanimità da parte della Commissione permanente per Roma capitale articolo: 9, comma 2, e articolo 6, comma 3, lettera a) ): ma, nella definizione dei programmi si realizza una sostanziale innovazione sia nella semplificazione delle procedure di definizione (articoli 6 e 9), sia, soprattutto, nell'affidare integralmente al sindaco della città metropolitana la sua realizzazione (articolo 9, comma 3).

    Contributi statali

    É prevista una sostanziale rivalutazione dei trasferimenti ordinari alla città metropolitana per assolvere il suo ruolo di capitale (portando l'attuale trasferimento da lire 35 miliardi a lire 200 miliardi), anche attraverso la definizione di adeguati criteri per la determinazione di tali oneri (articolo 12) e un sostanziale incremento delle risorse da stanziare per dare attuazione al Piano degli interventi per Roma Capitale (si passa dagli attuali 95 miliardi di lire previsti per il 1998 a lire 300 miliardi: articolo 13).

    CAPO I.
    PRINCIPI GENERALI

    Art. 1.
    (Contenuti e obiettivi)

    1. La presente legge:

    a) disciplina il regime giuridico speciale degli enti locali operanti nel territorio della città di Roma, capitale della Repubblica italiana;
    b) istituisce un'unica autorità di governo, la città metropolitana di Roma, in luogo della provincia e del comune di Roma;
    c) prevede un piano di interventi necessari a consentire alla città di Roma di svolgere adeguatamente il ruolo di capitale.

    2. La presente legge disciplina, inoltre, i rapporti tra le istituzioni dello Stato, le altre istituzioni pubbliche, la regione Lazio e gli enti locali della città di Roma, al fine di:

    a) assicurare una tutela equilibrata degli interessi propri della comunità locale e degli interessi nazionali connessi alle funzioni della capitale della Repubblica;
    b) assicurare il soddisfacimento delle esigenze della Santa Sede e delle organizzazioni internazionali nel territorio della città di Roma;
    c) promuovere la migliore tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico della città di Roma.

    3. Le disposizioni della presente legge non possono essere abrogate o modificate da successive leggi o atti aventi forza di legge se non per espressa disposizione.

    CAPO II.
    RIORDINAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE LOCALE

    Art. 2.
    (Istituzione della città metropolitana di Roma)

    1. É istituita la città metropolitana di Roma, di seguito denominata "Città", ente locale ad autonomia speciale, sottoposto al regime giuridico di cui alla presente legge, integrato dalla disciplina legislativa regionale e dall'autonoma disciplina statutaria e regolamentare.

    Art. 3.
    (Ordinamento e delimitazione territoriale della Città)

    1. Nella città metropolitana di Roma l'amministrazione locale si articola in due livelli:

    a) la Città, cui si applica il regime giuridico delle province, come integrato e modificato dalla presente legge, e che assume altresì i compiti della provincia di Roma ed i confini del suo territorio;
    b) i comuni compresi nella provincia di Roma, che mantengono il regime proprio dei comuni, salvo le modifiche derivanti dall'applicazione della presente legge.

    2. Il territorio della Città coincide con quello dei comuni che la compongono.

    3. La Città e i comuni ispirano la propria azione e i loro rapporti ai princìpi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione.

    Art. 4.
    (Organi della Città)

    1. Sono organi della Città: il consiglio, il sindaco e la giunta.

    2. Il consiglio é composto da ottanta consiglieri:

    a) quarantotto eletti dai cittadini dei comuni derivanti dalla suddivisione territoriale del comune di Roma, in collegi uninominali, secondo il sistema elettorale delle province;
    b) trentadue eletti dai cittadini degli altri comuni compresi nella Città, in collegi uninominali, secondo il sistema elettorale delle province.

    3. Il consiglio elegge nel suo seno un presidente e si dà norme per il suo funzionamento.

    4. Il sindaco é eletto a suffragio universale diretto da tutti i cittadini dei comuni compresi nel territorio della Città.

    5. La giunta é nominata e presieduta dal sindaco.

    6. All'elezione del consiglio e del sindaco si applicano le norme in materia di elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia; si applicano del pari le norme relative alle province per quanto concerne il funzionamento degli organi collegiali.

    Art. 5.
    (Funzioni della Città)

    1. La Città svolge, oltre alle funzioni proprie delle province, le seguenti funzioni, di norma comunali, da esercitarsi a livello metropolitano:

    a) la pianificazione territoriale strategica dell'intero territorio, con il concorso dei comuni, nonché la verifica di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al piano territoriale;
    b) la realizzazione e la gestione delle grandi infrastrutture localizzate nel territorio metropolitano, ivi compresa la realizzazione delle opere di interesse statale e regionale;
    c) la realizzazione e la gestione dei servizi pubblici di trasporto metropolitano, anche attraverso la piena integrazione dei servizi urbani ed extraurbani;
    d) la realizzazione e la gestione dei servizi pubblici a rete nei settori del ciclo integrale delle acque, dell'energia, dello smaltimento dei rifiuti;
    e) la realizzazione e le gestioni dei servizi per lo sviluppo e per le politiche attive del lavoro;
    f) la pianificazione commerciale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita e il rilascio delle relative autorizzazioni;
    g) la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
    h) la raccolta sistematica delle informazioni di carattere statistico e delle informazioni relative alle condizioni economiche, amministrative, culturali e dei servizi pubblici e di pubblico interesse con riferimento all'intero territorio dell'area metropolitana, anche attraverso la costituzione di reti informatiche integrate;
    i) le funzioni strettamente necessarie alla realizzazione di manifestazioni, iniziative ed eventi di rilievo metropolitano, nazionale ed internazionale.

    2. Altre funzioni possono essere attribuite o delegate alla Città con legge statale o regionale o ad essa delegate dai comuni compresi nel suo territorio.

    3. Le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti autonomi della Città, nel rispetto dei soli princìpi generali contenuti nelle leggi statali e regionali.

    4. I comuni della Città svolgono tutte le funzioni amministrative attribuite ai comuni dalla legge, salvo quelle espressamente attribuite o delegate alla Città. Tali funzioni sono svolte anche attraverso le forme associative e di cooperazione di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142.

    5. D'intesa tra la Città e la regione Lazio sono fissate le speciali procedure di raccordo tra i due enti relativamente alle piú significative decisioni sull'assetto territoriale ed economico dell'area, nelle materie di competenza legislativa e amministrativa della regione.
     
     

    CAPO III
    RAPPORTI TRA LA CITTÁ METROPOLITANA DI ROMA, LO STATO E LA REGIONE LAZIO E PIANO DEGLI INTERVENTI

    Sezione I
    RAPPORTI TRA LA CITTÁ METROPOLITANA DI ROMA, LA REGIONE LAZIO E LO STATO

    Art. 6.
    (Commissione permanente per Roma Capitale)

    1. É istituita la Commissione permanente per Roma Capitale, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, dal presidente della regione Lazio e dal sindaco della città di Roma.

    2. Alle riunioni della Commissione partecipano, su invito del presidente, i Ministri interessati.

    3. La Commissione é l'organo di collaborazione istituzionale tra lo Stato, la Regione e la Città. La Commissione promuove le iniziative necessarie per l'armonizzazione delle funzioni di competenza dei diversi livelli di governo, e in particolare:

    a) approva il piano degli interventi funzionali all'assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di capitale della Repubblica italiana, di seguito denominato Piano;
    b) approva la localizzazione di opere e di impianti di interesse statale nel territorio della Città non ricompresi nel Piano, previa convocazione della conferenza di servizi con le amministrazioni interessate;
    c) predispone le proposte per la definizione del contributo ordinario che lo Stato trasferisce alla Città in rapporto all'assolvimento del ruolo di capitale della Repubblica.

    SEZIONE II
    RAPPORTI CON LA SANTA SEDE

    Art. 7.
    (Rapporti con la Santa Sede)

    1. É istituita una commissione mista paritetica per assicurare il soddisfacimento delle esigenze della Santa Sede di cui al Trattato dell'11 febbraio 1929, ratificato ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 810, e successive modificazioni, previa intesa diplomatica. Della delegazione italiana fanno parte, di diritto, il sindaco della Città e il presidente della regione Lazio. I compiti di segreteria sono affidati all'ufficio del sindaco.

    2. Il parere della commissione é comunque richiesto per tutti i provvedimenti degli enti locali della Città e della regione, che interessano le esigenze della Santa Sede in relazione al territorio della Città.

    Sezione III
    PIANO DEGLI INTERVENTI PER ROMA CAPITALE

    Art. 8.
    (Obiettivi e contenuti del Piano)

    1. L'insieme degli interventi necessari a consentire alla Città di svolgere adeguatamente il ruolo di capitale, di seguito denominato "Piano", é diretto, in via prioritaria a:

    a) definire ed attuare organicamente un programma di localizzazione delle sedi degli organi costituzionali dello Stato, della amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, della regione e della città in rapporto alla riorganizzazione degli apparati amministrativi centrali e al conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali;
    b) definire ed attuare un programma di riutilizzazione del patrimonio pubblico e privato che nel centro storico sarà dismesso dalle amministrazioni pubbliche;
    c) conservare e valorizzare nell'area metropolitana romana il patrimonio monumentale, archeologico e artistico; creare parchi archeologici di interesse metropolitano;
    d) adeguare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità metropolitana attraverso il potenziamento del trasporto pubblico su ferro con sistemi integrati ed in sede propria, sotterraneo e di superficie, e riorganizzare le attività aeroportuali;
    e) qualificare le università e i centri di ricerca esistenti nell'area metropolitana e localizzare in modo equilibrato nel territorio metropolitano nuovi atenei e nuove strutture per la scienza e la cultura;
    f) costituire un polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione creando sinergie tra cinema e televisione, e realizzare il sistema congressuale, fieristico ed espositivo anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento di strutture esistenti;
    g) provvedere alla adeguata sistemazione delle istituzioni internazionali operanti in Italia e presenti nell'area metropolitana romana;
    h) assicurare il soddisfacimento delle esigenze della Città del Vaticano nel territorio della Città.

    Art. 9.
    (Formazione e realizzazione del Piano)

    1. Il Piano degli interventi ha durata triennale ed é adottato dal consiglio della Città sulla base delle proposte di intervento avanzate dalle amministrazioni statali, dalla regione, dai comuni, dagli enti e dai soggetti gestori dei servizi pubblici, da altri soggetti pubblici e privati. A tal fine le amministrazioni dello Stato, della regione Lazio, dei comuni e degli enti pubblici ed i soggetti pubblici e concessionari di pubblici servizi sono tenuti a comunicare al sindaco della Città gli interventi in corso di realizzazione, nonché gli interventi di propria competenza connessi con gli obiettivi di cui all'articolo 8.

    2. Il Piano é approvato all'unanimità dalla Commissione permanente per Roma Capitale entro sessanta giorni dalla sua adozione da parte del consiglio della Città, sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ove siano previste localizzazioni delle sedi del Parlamento. Nel caso in cui la Commissione intenda introdurre modifiche al Piano, questo puó essere riformulato da parte del consiglio della Città con nuova deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla ricezione delle proposte di modifica; in caso di mancata delibera nel termine, le modifiche si intendono respinte. Il Piano dev'essere approvato o respinto dalla Commissione nei successivi trenta giorni, trascorsi inutilmente i quali si intende comunque approvato.

    3. La realizzazione degli interventi previsti dal Piano é affidata alla Città. A tal fine spettano al sindaco della Città le funzioni relative alla realizzazione delle opere e degli impianti anche di competenza delle altre amministrazioni ed enti, salve restando le successive attività di gestione. Per la realizzazione degli interventi di competenza propria o delegata, la Città può costituire apposite società di trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, a prevalente partecipazione della Città e aperte alla partecipazione dei comuni e di altri soggetti pubblici e privati.

    4. La realizzazione degli interventi previsti dal Piano é finanziata dallo Stato, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, e dalla regione per le opere di propria competenza. Le relative risorse finanziarie sono trasferite alla Città, entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano. Le opere di competenza della Città e dei comuni sono da questi finanziati.

    Art. 10
    (Strutture di supporto)

    1. Le funzioni di supporto per la definizione del Piano e per il monitoraggio degli interventi da esso previsti sono attribuite all'Ufficio per il Piano degli interventi per Roma Capitale, posto alle dirette dipendenze del sindaco della città.

    2. Presso l'Ufficio operano funzionari delle amministrazioni pubbliche interessate alla realizzazione del Piano.

    CAPO IV.
    POTERI E SPECIALI PREROGATIVE DEL SINDACO DELLA CITTÁ METROPOLITANA DI ROMA

    Art. 11.
    (Poteri e speciali prerogative del sindaco della città metropolitana di Roma)

    1. Il sindaco della Città:

    a) coordina nel territorio cittadino l'esercizio delle funzioni attribuite dagli uffici amministrativi decentrati dello Stato e della regione, secondo le direttive impartite rispettivamente dal commissario del Governo e dal presidente della regione, nulla innovandosi rispetto alle competenze del prefetto per quanto riguarda il coordinamento delle amministrazioni preposte alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità;
    b) presiede il comitato metropolitano, di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
    c) partecipa di diritto, concordando con il prefetto l'ordine del giorno, alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 1º aprile 1981, n. 121;
    d) promuove la conclusione di accordi di programma e di conferenze di servizi aventi ad oggetto interventi da realizzarsi nel territorio della città di Roma, con i poteri di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

    CAPO V.
    NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

    Sezione I
    DISPOSIZIONI FINANZIARIE

    Art. 12.
    (Contributo ordinario dello Stato per le funzioni di Roma Capitale)

    1. Il contributo che annualmente lo Stato attribuisce alla Città, in rapporto ai maggiori oneri per spese correnti necessarie per l'assolvimento del ruolo di capitale da parte della Città e dei comuni del suo territorio, é stabilito in lire 200 miliardi per il triennio 1998-2000.

    2. Il contributo é ripartito sulla base delle proposte della Commissione permanente di cui all'articolo 6. La Commissione definisce le proprie proposte previa una adeguata individuazione dei criteri di determinazione degli oneri gravanti sulla Città per l'assolvimento del ruolo di capitale. Sullo schema del relativo disegno di legge, prima della sua approvazione in Consiglio dei ministri, é sentito il sindaco della Città.

    3. Il contributo é ripartito dalla Città tra la stessa Città e i comuni del suo territorio, in rapporto ad indicatori oggettivi che determinano gli oneri rispettivamente sopportati per lo svolgimento delle funzioni di capitale.

    Art. 13.
    (Copertura finanziaria)

    1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede:

    a) quanto a lire 95 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 a carico dell'autorizzazione di spesa assegnata dalla legge 15 dicembre 1990, n. 396, al capitolo 7900 dello stato di previsione per il 1998 della Presidenza del Consiglio dei ministri;
    b) quanto a lire 405 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 si provvede, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base n. 7.2.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

    3. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Sezione II
    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Art. 14.
    (Norme transitorie relative alle delimitazioni del territorio della Città)

    1. Della Città fanno parte i comuni compresi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella provincia di Roma.

    2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza metropolitana, istituita ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale della regione Lazio 5 marzo 1997, n. 4, può proporre una diversa delimitazione del territorio della Città, attraverso lo scorporo, per ambiti territoriali omogenei, dei comuni che non abbiano con il comune di Roma rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale, alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali, nella salvaguardia della unitarietà e della continuità territoriale della Città.

    3. In assenza della proposta di delimitazione da parte della Conferenza metropolitana entro i termini predetti, la regione, sentiti i comuni e la provincia di Roma, entro i successivi novanta giorni, può proporre una diversa delimitazione, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2.

    4. Sulla base della proposta di delimitazione di cui ai commi 2 o 3, il Governo é delegato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un apposito decreto legislativo contenente la nuovo determinazione dei comuni compresi del territorio della Città.

    5. In assenza della proposta di delimitazione di cui ai commi 2 e 3, il territorio della Città resta coincidente, ai sensi del comma 1, con quello della provincia di Roma.

    Art. 15.
    (Riordinamento territoriale)

    1. In relazione alla entrata in carica degli organi della Città, la regione provvede al riordinamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nel suo territorio.

    2. Ai fini di cui al comma 1, la regione provvede alla istituzione di nuovi comuni in luogo del comune di Roma, nonché alla eventuale revisione dei confini dei comuni dell'area metropolitana. I nuovi comuni potranno derivare anche da fusioni di comuni contigui o da aggregazioni di parti del territorio del comune di Roma a comuni contigui, così da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini, nonché un equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche.

    3. I nuovi comuni enucleati dal comune di Roma conservano l'originaria denominazione alla quale aggiungono quella piú caratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni che li compongono. A tali nuovi comuni sono trasferiti, in proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse, personale nonché adeguati beni strumentali immobili e mobili del comune di Roma e delle sue circoscrizioni.

    4. I disegni di legge regionali di riordino sono sottoposti a referendum popolare cui sono chiamati:

    a) per la istituzione di nuovi comuni in luogo del comune di Roma, tutti i cittadini del comune di Roma;

    b) in caso di fusione, tutti i cittadini dei comuni da sottoporre a fusione;

    c) in caso di aggregazione di parti del territorio del comune di Roma, a comuni contigui, i cittadini delle parti da scorporare e i cittadini dei comuni interessati.

    5. La legge regionale di riordino territoriale disciplina gli adempimenti necessari a consentire il primo insediamento degli organi dei nuovi comuni contestualmente alla prima elezione degli organi della città metropolitana di Roma.

    6. Qualora la regione non provveda agli adempimenti previsti dal comma 4, il Governo, con deliberazione del Consiglio dei ministri, invita la regione a farlo. Trascorsi inutilmente sei mesi, il Governo é delegato a provvedere con decreti legislativi, osservando i criteri di cui ai commi 2 e 3, sentito il comune di Roma, gli altri comuni interessati e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

    7. Fino alla riorganizzazione del territorio del comune di Roma di cui all'articolo 16, la statuto del comune di Roma può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento, ivi compresa l'attribuzione alle circoscrizioni di una distinta personalità giuridica.

    Art. 16.

    (Termini del riordinamento territoriale)

    1. Il riordino territoriale dei comuni, di cui all'articolo 15, é approvato con legge regionale almeno diciotto mesi prima della data delle elezioni degli organi della Città, ed é reso operativo, con l'elezione dei sindaci e dei consigli dei nuovi comuni, contestualmente a tali elezioni.

    Art. 17.

    (Delega al Governo per la disciplina degli atti connessi con l'istituzione della città metropolitana di Roma)

    1. Il Governo é delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piú decreti legislativi per l'adozione di tutti i provvedimenti connessi all'istituzione della Città.

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano tra l'altro:

    a) l'assetto della finanza della Città e dei comuni, anche in rapporto alla distribuzione effettiva delle funzioni;

    b) l'adozione degli atti, ivi compresi il trasferimento dei beni, del personale e delle risorse finanziarie, necessari a garantire l'effettivo avvio degli organi della città di Roma alla scadenza del mandato degli organi del comune di Roma; tali atti sono resi operanti, ove necessario, mediante convenzioni e intese tra gli enti locali interessati;

    c) le procedure elettorali e di revisione dei collegi uninominali per l'elezione del consiglio della Città.

    Art. 18.

    (Durata degli organi della provincia di Roma)

    1. Il mandato degli organi della provincia di Roma, ove di durata superiore, scade con l'entrata in carica degli organi della Città.

    Art. 19.

    (Esercizio delle funzioni della Città in attesa dell'entrata in carica dei suoi organi)

    1. Fino alla data di entrata in carica degli organi della Città, le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge possono essere esercitate in forma associata dagli enti locali interessati sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero possono essere delegate dai comuni alla provincia di Roma.

    2. I servizi pubblici di interesse dell'intero territorio della Città possono essere erogati mediante la costituzione di aziende o società di capitali ad influenza dominante pubblica locale operanti per l'intero territorio, nonché attraverso l'affidamento dei servizi ad un unico soggetto privato, quando lo consiglino ragioni di efficienza, economicità ed efficacia del servizio.

    3. Le forme di esercizio delle funzioni e di erogazione dei servizi di cui ai commi 1 e 2 sono promosse e disciplinate dalla Conferenza metropolitana di cui all'articolo 49 della legge regionale della regione Lazio 15 marzo 1997, n. 4.

    Art. 20.

    (Norme transitorie relative ai rapporti di cui al capo III)

    1. In attesa della entrata in carica degli organi della Città:

    a) la Commissione permanente per Roma Capitale é composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal presidente della regione Lazio, dal presidente della provincia di Roma, dal sindaco di Roma;

    b) il Piano degli interventi per Roma Capitale é adottato dal consiglio comunale di Roma, su proposta del sindaco di Roma, previa intesa con il presidente della provincia di Roma;

    c) la realizzazione degli interventi, anche di competenza delle altre amministrazioni ed enti, é delegata al sindaco di Roma per gli interventi da realizzarsi all'interno del territorio del comune di Roma e al presidente della provincia di Roma per gli interventi da realizzarsi nel territorio degli altri comuni della provincia.

    2. Fino alla entrata di carica degli organi della Città, l'Ufficio del programma per Roma Capitale di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, é posto alle dipendenze del sindaco di Roma.

    Art. 21.

    (Ripartizione del contributo ordinario dello Stato per le funzioni di Roma Capitale)

    1. Fino alla data di entrata in carica degli organi della Città, il contributo di cui all'articolo 12 é ripartito tra la provincia e i comuni, sentiti il presidente della provincia di Roma e il sindaco di Roma, con decreto del Ministro del tesoro.

    Art. 22.

    (Abrogazione di norme)

    1. Per la realizzazione degli interventi compresi nel Piano di cui all'articolo 8, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e restano salvi gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge medesima.

    2. La legge 15 dicembre 1990, n. 396, con l'eccezione delle norme di cui al comma 1, é abrogata.


    CAMERA DEI DEPUTATI

    PROPOSTA DI LEGGE N. 4530
    d'iniziativa del deputato CENTO

    Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana

    Presentata il 6 febbraio 1998

    Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di delineare il nuovo assetto istituzionale di Roma, capitale della Repubblica, e si iscrive nel più generale indirizzo politico e normativo di decentramento e di valorizzazione della capacità di governo autonomo degli enti territoriali che troverà piena realizzazione con l'approvazione della nuova parte seconda della Costituzione. Allo stesso tempo la presente proposta di legge muove dal riconoscimento delle peculiarità della città di Roma, cercando di modulare la nuova dimensione metropolitana della città sulla rilevanza della sua funzione di capitale della Repubblica, che ha trovato nella proposta della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali dignità costituzionale, e sulla complessità delle problematiche da affrontare, tanto dal punto di vista della scala dimensionale, quanto da quello dei livelli di concentrazione della popolazione e delle attività, e delle sue ulteriori esigenze in quanto sede della Città del Vaticano. Si è posta così la necessità di superare il modello sostanzialmente uniforme di città metropolitana disposto dalla legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni. La legge 2 novembre 1993, n.436, interveniva, del resto, come presa d'atto della sostanziale inadeguatezza dell'articolo 17 della legge n.142 del 1990, rendendo così meramente facoltativa l'istituzione da parte delle regioni delle aree metropolitane, simboleggiando le difficoltà politiche e tecnico-funzionali che non ne hanno consentito l'avvio. La dottrina non mancava inoltre di attribuire l'impasse eminentemente al modello adottato, considerato debole giacché affidava l'iniziativa della sua realizzazione agli stessi soggetti che avrebbero dovuto essere radicalmente riformati: la regione ed il comune capoluogo. La presente proposta di legge è presentata non a caso parallelamente all'Atto Senato n.1388, modificativo della legge n.142 del 1990, recependone i nuovi orientamenti, soprattutto per ciò che concerne la certezza dei tempi entro cui procedere all'istituzione della città metropolitana (si confrontino gli articoli 2, 14 e 17 della proposta di legge con l'articolo 8 della legge n.142 del 1990, nella nuova formulazione proposta all'articolo 11 dell'Atto Senato n.1388, d'iniziativa governativa, sui tempi di costituzione delle aree metropolitane) e la previsione di un processo democratico di riordino e di riconfigurazione del territorio (si confrontino l'articolo 14, commi 2, 3 e 5, e l'articolo 15, commi 1 e 2, della proposta di legge con gli articoli 18 e 19, comma 3, della legge n.142 del 1990, nella nuova formulazione proposta all'articolo 11 dell'Atto Senato n.1388). Del resto, se consideriamo le più significative esperienze straniere, possiamo notare che per ciascuna area dichiarata metropolitana è stata scelta una diversa soluzione, sia territoriale sia di governo, in ragione delle caratteristiche socio-economiche proprie di ogni singola comunità. Nella maggior parte dei casi le aree metropolitane in Europa risultano costituite secondo un modello associativo che presuppone la deliberazione istitutiva congiunta dei comuni interessati, a base volontaria, collegato alla funzionalità dei servizi resi agli abitanti dell'area, oppure secondo agglomerazioni che si sostanziano in associazioni obbligatorie di più comuni per l'esercizio di determinate funzioni, oppure, infine, secondo un modello unitario che trae origine da apposite leggi dei Parlamenti nazionali, in quanto vengono a realizzarsi enti nuovi cui si attribuisce lo status di provincia o quello di regione.

    Rapporti della città di Roma con gli altri livelli di governo e con la Santa Sede.

    Anche in Italia si rafforza l'esigenza di predisporre gli strumenti per un dialogo necessariamente privilegiato tra la città ed i soggetti politici esponenziali di esigenze che la città di Roma deve mediare e valorizzare e si manifesta l'opportunità di superare la legge 15 dicembre 1990, n.396. Così si prevede l'istituzione di una Commissione permanente per Roma Capitale, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, dal presidente della regione Lazio e dal sindaco della città di Roma, con il compito di promuovere le iniziative necessarie per l'armonizzazione delle funzioni di competenza dei diversi livelli di governo (articolo6). Si istituisce, inoltre, una commissione mista paritetica per assicurare il soddisfacimento delle esigenze della Santa Sede. Della delegazione italiana fanno parte, di diritto, il sindaco di Roma ed il presidente della regione Lazio (articolo 7, comma 1). Il parere della commissione mista paritetica è richiesto per tutti i provvedimenti degli enti locali della Città e della regione che interessano la Santa Sede in relazione al territorio della Città (articolo 7, comma 2).

    Disegno generale di riallocazione dei livelli di governo del territorio.

    Al fine di ottimizzare il rapporto tra la Città ed il suo territorio, in quanto ente esponenziale delle comunità amministrate, trova invece pieno accoglimento il principio di sussidiarietà inteso nella sua accezione bidirezionale di valorizzazione della omogeneità. Il progetto presentato muove, infatti, verso la realizzazione di una nuova forma di governo dell'area di Roma ove compiti e funzioni siano redistribuiti così che, da un lato, quella parte del più vasto territorio della provincia di Roma che vive una relazione di funzionalità con la capitale venga integrato in un governo omogeneo e coordinato delle politiche del territorio, delle grandi infrastrutture, dei servizi (articolo5); e, dall'altro, venga parallelamente valorizzata l'omogeneità di istanze espresse in aree del territorio o più piccole del comune di Roma, così che vi sia la capacità da parte della circoscrizione o di una pluralità di quartieri (articoli 14 e 15) di conoscere le proprie esigenze e di farvi fronte attraverso risorse proprie (articolo 17, comma 2, lettera a)) e attraverso contributi stanziati dallo Stato e dalla città di Roma, con vincolo di destinazione, per particolari interventi (articolo 12). Questo progetto si realizza, da un lato, con la costituzione di un nuovo soggetto di governo - la città metropolitana - che in sostanza fonde le amministrazioni della provincia e del comune di Roma (articoli 3 e 14), procedendo così ad una semplificazione e razionalizzazione dell'assetto di governo dell'area; dall'altro, con la grande novità rappresentata dalla trasformazione in comuni delle attuali circoscrizioni comunali (articolo 15), e con la possibilità di attribuire personalità giuridica alle attuali circoscrizioni finché tale trasformazione non sia avvenuta (articolo 15, comma 7).

    Procedimento per la individuazione e la costituzione dei livelli di governo della città metropolitana.

    I criteri ed il procedimento indicato (articolo 15, commi 2 e 3) riprendono l'impianto dell'Atto Senato n.1388, recante disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n.142 (fatta eccezione per il soggetto cui è attribuita la facoltà di proporre l'istituzione di nuovi comuni, che all'articolo 19, commi 1 e 2, della legge n.142 del 1990, nel nuovo testo proposto all'articolo 11 del citato disegno di legge n.1388, si identifica nella Conferenza metropolitana e all'articolo 15, commi 2 e 5, della presente proposta di legge, si identifica, per la città di Roma, nella regione), quindi prevedendo la competenza della Conferenza metropolitana di cui all'articolo 49 della legge della regione Lazio 5 marzo 1997, n.4, in ordine alla delimitazione del territorio metropolitano, oppure della regione in caso di inerzia, altrimenti, in via sussidiaria, restando il territorio individuato da quello della provincia (si confronti l'articolo 14, commi 2, 3 e 5, della proposta di legge con l'articolo 18, commi 1, 2 e 3, della legge n.142 del 1990, nel nuovo testo proposto all'articolo 11 dell'Atto Senato n.1388). E' infine, imposto il ricorso all'istituto referendario per l'approvazione, da parte dei cittadini interessati, del disegno di legge regionale di riordino (si confronti l'articolo 15, comma 4, della proposta di legge, con l'articolo 19, comma 3, della legge n.142 del 1990, nella nuova formulazione proposta all'articolo 11 dell'Atto Senato n.1388).

    Assetto istituzionale.

    L'area di Roma è quindi governata, in base alla presente proposta di legge, da due livelli istituzionali:

    a) i comuni compresi nell'area metropolitana, che conservano i poteri propri di un comune, salvo quanto è necessario affidare alla città metropolitana per il governo delle funzioni di livello metropolitano (articolo 5, comma 4), ferma restando la possibilità per i comuni metropolitani di ricorrere, nello svolgimento delle proprie funzioni, alle forme di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n.142, e quindi operare con interventi sia di tipo strutturale - specialmente attraverso forme consorziali (ai sensi dell'articolo 25 della legge n.142 del 1990) - sia di tipo funzionale - mediante moduli consensuali (articoli 24 e 27 della medesima legge n.142);

    b) la città metropolitana con il suo sindaco, la sua giunta, il suo consiglio composto da ottanta consiglieri, di cui quarantadue, (pari al 60 per cento) eletti nel territorio dell'attuale comune di Roma e trentadue nel territorio degli altri comuni della provincia (articolo4), composizione che assicura alla città il mantenimento della sua natura esponenziale.

    Funzioni della città metropolitana.

    Oltre ai poteri della provincia, alla città metropolitana spettano le funzioni indicate all'articolo 5: la pianificazione territoriale strategica, la realizzazione e la gestione di grandi infrastrutture, dei servizi di trasporto a livello metropolitano, dei servizi pubblici a rete (acqua, energia, smaltimento rifiuti), dei servizi per lo sviluppo e per le politiche attive del lavoro, la pianificazione commerciale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente, il monitoraggio del territorio anche attraverso la costituzione di reti informatiche integrative (si confronti, in proposito, anche l'articolo 18, commi 4 e 5, della legge n.142 del 1990 nella nuova formulazione proposta all'articolo 11 dell'Atto Senato n.1388). Merita una particolare attenzione la possibilità che ulteriori funzioni vengano successivamente delegate alla Città sia con legge statale o regionale, sia dai comuni compresi nel suo territorio (articolo 5, comma 2). La proposta di legge è infatti caratterizzata da una maggiore flessibilità nella allocazione di compiti e funzioni, e supera quindi anche quanto previsto nel nuovo capo VI della legge n.142 del 1990 nella formulazione proposta all'articolo 11 dell'Atto Senato n.1388, che limita la possibilità di una ulteriore delega alla sola regione (si confronti l'articolo 18, comma 5, del disegno di legge n.1388 più volte citato) ed entro un novero determinato di materie che peraltro sono ora già tutte integralmente attribuite alla città metropolitana. Inoltre, al fine di ottimizzare il coordinamento nell'esercizio delle funzioni attribuite ai diversi livelli di governo, si rafforza la funzione di impulso del sindaco della città metropolitana nella conclusione di accordi di programma e nella convocazione di conferenze di servizi <articolo 11, comma 1, lettera d)> e si attribuiscono allo stesso anche quei particolari poteri di coordinamento attualmente del prefetto, fatta eccezione per quelle funzioni che afferiscono all'ordine pubblico, alla sicurezza, alla difesa nazionale, alla prevenzione e alla repressione della criminalità <articolo 11, comma 1, lettera a)>.

    Interventi per Roma Capitale.

    La presente proposta di legge affronta, infine, anche la questione della migliore individuazione e della estensione all'intera area metropolitana degli interventi, in parte contenuti nella legge 15 dicembre 1990, n.396, necessari a consentire a Roma di svolgere adeguatamente il ruolo di capitale: realizzazione e riqualificazione di centri direzionali dello Stato, di grandi sistemi di mobilità e trasporto, di grandi infrastrutture, di reti di comunicazione ed informazione, di beni monumentali ed artistici (articolo 8). Il piano degli interventi, di durata triennale (articolo 9), lascia inalterato il principio della piena collaborazione tra Stato, regione e città metropolitana di Roma <approvazione del piano all'unanimità da parte della Commissione permanente per Roma capitale, articolo 9, comma 2, e articolo 6, comma 3, lettera a)>: ma nella definizione dei programmi si realizza una sostanziale innovazione sia nella semplificazione delle procedure di definizione (articoli 6 e 9), sia, soprattutto, nell'affidare integralmente al sindaco della città metropolitana la sua realizzazione (articolo 9, comma 3).

    Contributi statali.

    E' prevista una sostanziale rivalutazione dei trasferimenti ordinari alla città metropolitana per assolvere il suo ruolo di capitale (portando l'attuale trasferimento da lire 35 miliardi a lire 200 miliardi), anche attraverso la definizione di adeguati criteri per la determinazione di tali oneri (articolo 12) e un sostanziale incremento delle risorse da stanziare per dare attuazione al piano degli interventi per Roma capitale (si passa dagli attuali 95 miliardi di lire previsti per il 1998 a lire 500 miliardi: articolo 13).

    Capo I.

    PRINCIPI GENERALI

    Art. 1.
    (Contenuti e obiettivi).

    1. La presente legge:
    a) disciplina il regime giuridico speciale degli enti locali operanti nel territorio della città di Roma, capitale della Repubblica italiana;

    b) istituisce un'unica autorità di governo, la città metropolitana di Roma, in luogo della provincia e del comune di Roma;

    c) prevede un piano di interventi necessari a consentire alla città di Roma di svolgere adeguatamente il ruolo di capitale.

    2. La presente legge disciplina, inoltre, i rapporti tra le istituzioni dello Stato, le altre istituzioni pubbliche, la regione Lazio e gli enti locali della città di Roma, al fine di:

    a) assicurare una tutela equilibrata degli interessi propri della comunità locale e degli interessi nazionali connessi alle funzioni della capitale della Repubblica;

    b) assicurare il soddisfacimento delle esigenze della Santa Sede e delle organizzazioni internazionali nel territorio della città di Roma;

    c) promuovere la migliore tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico della città di Roma.

    3. Le disposizioni della presente legge non possono essere abrogate o modificate da successive leggi o atti aventi forza di legge se non per espressa disposizione.

    Capo II.
    RIORDINAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE LOCALE

    Art. 2.
    (Istituzione della città metropolitana di Roma).

    1. E' istituita la città metropolitana di Roma, di seguito denominata "Città", ente locale ad autonomia speciale, sottoposto al regime giuridico di cui alla presente legge, integrato dalla disciplina legislativa regionale e dall'autonoma disciplina statutaria e regolamentare.
    Art. 3.
    (Ordinamento e delimitazione territoriale della Città).

    1. Nella città metropolitana di Roma l'amministrazione locale si articola in due livelli:

    a) la Città, cui si applica il regime giuridico delle province, come integrato e modificato dalla presente legge, e che assume altresì i compiti della provincia di Roma ed i confini del suo territorio;

    b) i comuni compresi nella provincia di Roma, che mantengono il regime proprio dei comuni, salvo le modifiche derivanti dall'applicazione della presente legge.

    2. Il territorio della Città coincide con quello dei comuni che la compongono.

    3. La Città e i comuni ispirano la propria azione e i loro rapporti ai princìpi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione.

    Art. 4.
    (Organi della Città).

    1. Sono organi della Città: il consiglio, il sindaco e la giunta.

    2. Il consiglio è composto da ottanta consiglieri, di cui:

    1. quarantotto eletti dai cittadini dei comuni derivanti dalla suddivisione territoriale del comune di Roma, in collegi uninominali, secondo il sistema elettorale delle province;
    2. trentadue eletti dai cittadini degli altri comuni compresi nella Città, in collegi uninominali, secondo il sistema elettorale delle province.
    3. Il consiglio elegge nel suo seno un presidente e si dà norme per il suo funzionamento.

    4. Il sindaco è eletto a suffragio universale diretto da tutti i cittadini dei comuni compresi nel territorio della Città.

    5. La giunta è nominata e presieduta dal sindaco.

    6. All'elezione del consiglio e del sindaco si applicano le norme in materia di elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia; si applicano del pari le norme relative alle province per quanto concerne il funzionamento degli organi collegiali.

    Art. 5.
    (Funzioni della Città).

    1. La Città svolge, oltre alle funzioni proprie delle province, le seguenti funzioni, di norma comunali, da esercitare a livello metropolitano:

    a) la pianificazione territoriale strategica dell'intero territorio, con il concorso dei comuni, nonché la verifica di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al piano territoriale;

    b) la realizzazione e la gestione delle grandi infrastrutture localizzate nel territorio metropolitano, ivi compresa la realizzazione delle opere di interesse statale e regionale;

    c) la realizzazione e la gestione dei servizi pubblici di trasporto metropolitano, anche attraverso la piena integrazione dei servizi urbani ed extraurbani;

    d) la realizzazione e la gestione dei servizi pubblici a rete nei settori del ciclo integrale delle acque, dell'energia, dello smaltimento dei rifiuti;

    e) la realizzazione e le gestioni dei servizi per lo sviluppo e per le politiche attive del lavoro;

    f) la pianificazione commerciale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita e il rilascio delle relative autorizzazioni;

    g) la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

    h) la raccolta sistematica delle informazioni di carattere statistico e delle informazioni relative alle condizioni economiche, amministrative, culturali e dei servizi pubblici e di pubblico interesse con riferimento all'intero territorio dell'area metropolitana, anche attraverso la costituzione di reti informatiche integrate;

    i) le funzioni strettamente necessarie alla realizzazione di manifestazioni, iniziative ed eventi di rilievo metropolitano, nazionale ed internazionale.

    2. Altre funzioni possono essere attribuite o delegate alla Città con legge statale o regionale o ad essa delegate dai comuni compresi nel suo territorio.

    3. Le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti autonomi della Città, nel rispetto dei soli princìpi generali contenuti nelle leggi statali e regionali.

    4. I comuni della Città svolgono tutte le funzioni amministrative attribuite ai comuni dalla legge, salvo quelle espressamente attribuite o delegate alla Città. Tali funzioni sono svolte anche attraverso le forme associative e di cooperazione di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142.

    5. D'intesa tra la Città e la regione Lazio sono fissate le speciali procedure di raccordo tra i due enti relativamente alle più significative decisioni sull'assetto territoriale ed economico dell'area, nelle materie di competenza legislativa e amministrativa della regione.

    Capo III.
    RAPPORTI TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA, LA REGIONE LAZIO LO STATO E LA SANTA SEDE. PIANO DEGLI INTERVENTI

    Sezione I.
    Rapporti tra la città metropolitana di Roma, la regione Lazio e lo Stato.

    Art. 6.
    (Commissione permanente per Roma capitale).

    1. E' istituita la Commissione permanente per Roma capitale, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, dal presidente della regione Lazio e dal sindaco della città di Roma.

    2. Alle riunioni della Commissione partecipano, su invito del presidente, i Ministri interessati.

    3. La Commissione è l'organo di collaborazione istituzionale tra lo Stato, la regione e la Città. La Commissione promuove le iniziative necessarie per l'armonizzazione delle funzioni di competenza dei diversi livelli di governo, e in particolare:

    a) approva il piano degli interventi funzionali all'assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di capitale della Repubblica italiana, di seguito denominato "Piano";

    b) approva la localizzazione di opere e di impianti di interesse statale nel territorio della Città non ricompresi nel Piano, previa convocazione della conferenza di servizi con le amministrazioni interessate;

    c) predispone le proposte per la definizione del contributo ordinario che lo Stato trasferisce alla Città in rapporto all'assolvimento del ruolo di capitale della Repubblica.

    Sezione II.
    Rapporti con la Santa Sede.

    Art. 7.
    (Rapporti con la Santa Sede).

    1. E' istituita una commissione mista paritetica per assicurare il soddisfacimento delle esigenze della Santa Sede di cui al Trattato dell'11 febbraio 1929, ratificato ai sensi della legge 27 maggio 1929, n.810, e successive modificazioni, previa intesa diplomatica. Della delegazione italiana fanno parte, di diritto, il sindaco della Città e il presidente della regione Lazio. I compiti di segreteria sono affidati all'ufficio del sindaco.

    2. Il parere della commissione è comunque richiesto per tutti i provvedimenti degli enti locali della Città e della regione, che interessano le esigenze della Santa Sede in relazione al territorio della Città.

    Sezione III.
    Piano degli interventi per Roma Capitale.

    Art. 8.
    (Obiettivi e contenuti del Piano).

    1. L'insieme degli interventi necessari a consentire alla Città di svolgere adeguatamente il ruolo di capitale, di seguito denominato "Piano", è diretto, in via prioritaria, a:

    a) definire ed attuare organicamente un programma di localizzazione delle sedi degli organi costituzionali dello Stato, delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, della regione e della città in rapporto alla riorganizzazione degli apparati amministrativi centrali e al conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali;

    b) definire ed attuare un programma di riutilizzazione del patrimonio pubblico e privato che nel centro storico sarà dismesso dalle amministrazioni pubbliche;

    c) conservare e valorizzare nell'area metropolitana romana il patrimonio monumentale, archeologico e artistico; creare parchi archeologici di interesse metropolitano;

    d) adeguare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità metropolitana attraverso il potenziamento del trasporto pubblico su ferro con sistemi integrati ed in sede propria, sotterraneo e di superficie, e riorganizzare le attività aeroportuali;

    e) qualificare le università e i centri di ricerca esistenti nell'area metropolitana e localizzare in modo equilibrato nel territorio metropolitano nuovi atenei e nuove strutture per la scienza e la cultura;

    f) costituire un polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione creando sinergie tra cinema e televisione, e realizzare il sistema congressuale, fieristico ed espositivo anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento di strutture esistenti;

    g) provvedere alla adeguata sistemazione delle istituzioni internazionali operanti in Italia e presenti nell'area metropolitana romana;

    h) assicurare il soddisfacimento delle esigenze della Città del Vaticano nel territorio della Città.

    Art. 9.
    (Formazione e realizzazione del Piano)

    1. Il Piano degli interventi ha durata triennale ed è adottato dal consiglio della Città sulla base delle proposte di intervento avanzate dalle amministrazioni statali, dalla regione, dai comuni, dagli enti e dai soggetti gestori dei servizi pubblici, da altri soggetti pubblici e privati. A tale fine le amministrazioni dello Stato, della regione Lazio, dei comuni e degli enti pubblici ed i soggetti pubblici e concessionari di pubblici servizi sono tenuti a comunicare al sindaco della Città gli interventi in corso di realizzazione, nonché gli interventi di propria competenza connessi con gli obiettivi di cui all'articolo 8.

    2. Il Piano è approvato all'unanimità dalla Commissione permanente per Roma capitale entro sessanta giorni dalla sua adozione da parte del consiglio della Città, sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ove siano previste localizzazioni delle sedi del Parlamento. Nel caso in cui la Commissione intenda introdurre modifiche al Piano, questo può essere riformulato da parte del consiglio della Città con nuova deliberazione, da adottare entro trenta giorni dalla ricezione delle proposte di modifica; in caso di mancata delibera nel termine, le modifiche si intendono respinte. Il Piano deve essere approvato o respinto dalla Commissione nei successivi trenta giorni, trascorsi inutilmente i quali si intende comunque approvato.

    3. La realizzazione degli interventi previsti dal Piano è affidata alla Città. A tale fine spettano al sindaco della Città le funzioni relative alla realizzazione delle opere e degli impianti anche di competenza delle altre amministrazioni ed enti, salve restando le successive attività di gestione. Per la realizzazione degli interventi di competenza propria o delegata, la Città può costituire apposite società di trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n.127, a prevalente partecipazione della Città e aperte alla partecipazione dei comuni e di altri soggetti pubblici e privati.

    4. La realizzazione degli interventi previsti dal Piano è finanziata dallo Stato, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, e dalla regione per le opere di propria competenza. Le relative risorse finanziarie sono trasferite alla Città, entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano. Le opere di competenza della Città e dei comuni sono da questi finanziate.

    Art. 10.
    (Strutture di supporto)

    1. Le funzioni di supporto per la definizione del Piano e per il monitoraggio degli interventi da esso previsti sono attribuite all'Ufficio per il Piano degli interventi per Roma capitale, posto alle dirette dipendenze del sindaco della città.

    2. Presso l'Ufficio di cui al comma 1 operano funzionari delle amministrazioni pubbliche interessate alla realizzazione del piano.

    Capo IV.
    POTERI E SPECIALI PREROGATIVE DEL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA

    Art. 11.
    (Poteri e speciali prerogative del sindaco della città metropolitana di Roma)

    1. Il sindaco della Città:

    a) coordina nel territorio cittadino l'esercizio delle funzioni attribuite dagli uffici amministrativi decentrati dello Stato e della regione, secondo le direttive impartite rispettivamente dal commissario del Governo e dal presidente della regione, nulla innovandosi rispetto alle competenze del prefetto per quanto riguarda il coordinamento delle amministrazioni preposte alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità;

    b) presiede il comitato metropolitano, di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1992, n.498;

    c) partecipa di diritto, concordando con il prefetto l'ordine del giorno, alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 1^ aprile 1981, n.121;

    d) promuove la conclusione di accordi di programma e di conferenze di servizi aventi ad oggetto interventi da realizzare nel territorio della città di Roma, con i poteri di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127.

    Capo V.
    DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

    Sezione I.
    Disposizioni finanziarie.

    Art. 12.
    (Contributo ordinario dello Stato per le funzioni di Roma capitale)

    1. Il contributo che annualmente lo Stato attribuisce alla Città, in rapporto ai maggiori oneri per spese correnti necessarie per l'assolvimento del ruolo di capitale da parte della Città e dei comuni del suo territorio, è stabilito in lire 200 miliardi per il triennio 1998-2000.

    2. Il contributo è ripartito sulla base delle proposte della Commissione permanente di cui all'articolo 6. La Commissione definisce le proprie proposte previa una adeguata individuazione dei criteri di determinazione degli oneri gravanti sulla Città per l'assolvimento del ruolo di capitale. Sullo schema del relativo disegno di legge, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è sentito il sindaco della Città.

    3. Il contributo è ripartito dalla Città tra la stessa Città e i comuni del suo territorio, in rapporto ad indicatori oggettivi che determinano gli oneri rispettivamente sopportati per lo svolgimento delle funzioni di capitale.

    Art. 13.
    (Copertura finanziaria).

    1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede:

    a) quanto a lire 95 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 a carico dell'autorizzazione di spesa assegnata dalla legge 15 dicembre 1990, n.396, al capitolo 7900 dello stato di previsione per il 1998 della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    b) quanto a lire 405 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.2.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

    3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Sezione II.
    Disposizioni transitorie e finali.

    Art. 14.
    (Disposizioni transitorie relative alle delimitazioni del territorio della Città).

    1. Della Città fanno parte i comuni compresi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella provincia di Roma.

    2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza metropolitana, istituita ai sensi dell'articolo 49 della legge della regione Lazio 5 marzo 1997, n.4, può proporre una diversa delimitazione del territorio della Città, attraverso lo scorporo, per ambiti territoriali omogenei, dei comuni che non abbiano con il comune di Roma rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale, alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali, nella salvaguardia della unitarietà e della continuità territoriale della Città.

    3. In assenza della proposta di delimitazione da parte della Conferenza metropolitana entro i termini predetti, la regione, sentiti i comuni e la provincia di Roma, entro i successivi novanta giorni, può proporre una diversa delimitazione, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2.

    4. Sulla base della proposta di delimitazione di cui ai commi 2 e 3, il Governo è delegato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un apposito decreto legislativo contenente la nuova determinazione dei comuni compresi nel territorio della Città.

    5. In assenza della proposta di delimitazione di cui ai commi 2 e 3, il territorio della Città resta coincidente, ai sensi del comma 1, con quello della provincia di Roma.

    Art. 15.
    (Riordinamento territoriale).

    1. In relazione alla entrata in carica degli organi della Città, la regione provvede al riordinamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nel suo territorio.

    2. Ai fini di cui al comma 1, la regione provvede alla istituzione di nuovi comuni in luogo del comune di Roma, nonché alla eventuale revisione dei confini dei comuni dell'area metropolitana. I nuovi comuni possono derivare anche da fusioni di comuni contigui o da aggregazioni di parti del territorio del comune di Roma a comuni contigui, così da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini, nonché un equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche.

    3. I nuovi comuni enucleati dal comune di Roma conservano l'originaria denominazione alla quale aggiungono quella più caratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni che li compongono. A tali nuovi comuni sono trasferiti, in proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse, personale nonché adeguati beni strumentali immobili e mobili del comune di Roma e delle sue circoscrizioni.

    4. I disegni di legge regionali di riordino sono sottoposti a referendum popolare cui sono chiamati:

    a) per la istituzione di nuovi comuni in luogo del comune di Roma, tutti i cittadini del comune di Roma;

    b) in caso di fusione, tutti i cittadini dei comuni da sottoporre a fusione;

    c) in caso di aggregazione di parti del territorio del comune di Roma, a comuni contigui, i cittadini delle parti da scorporare e i cittadini dei comuni interessati.

    5. La legge regionale di riordino territoriale disciplina gli adempimenti necessari a consentire il primo insediamento degli organi dei nuovi comuni contestualmente alla prima elezione degli organi della città metropolitana di Roma.

    6. Qualora la regione non provveda agli adempimenti previsti dal comma 4, il Governo, con deliberazione del Consiglio dei ministri, invita la regione a farlo. Decorsi inutilmente sei mesi, il Governo è delegato a provvedere con decreti legislativi, osservando i criteri di cui ai commi 2 e 3, sentito il comune di Roma, gli altri comuni interessati e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

    7. Fino alla riorganizzazione del territorio del comune di Roma di cui all'articolo 16, la statuto del comune di Roma può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento, ivi compresa l'attribuzione alle circoscrizioni di una distinta personalità giuridica.

    Art. 16.
    (Termini del riordinamento territoriale).

    1. Il riordino territoriale dei comuni, di cui all'articolo 15, è approvato con legge regionale almeno diciotto mesi prima della data delle elezioni degli organi della Città, ed è reso operativo, con l'elezione dei sindaci e dei consigli dei nuovi comuni, contestualmente a tali elezioni.

    Art. 17.
    (Delega al Governo per la disciplina degli atti connessi con l'istituzione della città metropolitana di Roma).

    1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adozione di tutti i provvedimenti connessi all'istituzione della Città.

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano tra l'altro:

    a) l'assetto della finanza della Città e dei comuni, anche in rapporto alla distribuzione effettiva delle funzioni;

    b) l'adozione degli atti, ivi compresi il trasferimento dei beni, del personale e delle risorse finanziarie, necessari a garantire l'effettivo avvio degli organi della città di Roma alla scadenza del mandato degli organi del comune di Roma; tali atti sono resi operanti, ove necessario, mediante convenzioni e intese tra gli enti locali interessati;

    c) le procedure elettorali e di revisione dei collegi uninominali per l'elezione del consiglio della Città.

    Art. 18.
    (Durata degli organi della provincia di Roma).

    1. Il mandato degli organi della provincia di Roma, ove di durata superiore, scade con l'entrata in carica degli organi della Città.

    Art. 19.
    (Esercizio delle funzioni della Città in attesa dell'entrata in carica dei suoi organi)

    1. Fino alla data di entrata in carica degli organi della Città, le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge possono essere esercitate in forma associata dagli enti locali interessati sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n.142, ovvero possono essere delegate dai comuni alla provincia di Roma.

    2. I servizi pubblici di interesse dell'intero territorio della Città possono essere erogati mediante la costituzione di aziende o società di capitali ad influenza dominante pubblica locale operanti per l'intero territorio, nonché attraverso l'affidamento dei servizi ad un unico soggetto privato, quando lo consiglino ragioni di efficienza, economicità ed efficacia del servizio.

    3. Le forme di esercizio delle funzioni e di erogazione dei servizi di cui ai commi 1 e 2 sono promosse e disciplinate dalla Conferenza metropolitana di cui all'articolo 49 della legge della regione Lazio 15 marzo 1997, n.4.

    Art. 20.
    (Norme transitorie relative ai rapporti di cui al capo III).

    1. In attesa della entrata in carica degli organi della Città:

    a) la Commissione permanente per Roma Capitale è composta dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione Lazio, dal presidente della provincia di Roma, dal sindaco di Roma;

    b) il Piano degli interventi per Roma Capitale è adottato dal consiglio comunale di Roma, su proposta del sindaco di Roma, previa intesa con il presidente della provincia di Roma;

    c) la realizzazione degli interventi, anche di competenza delle altre amministrazioni ed enti, è delegata al sindaco di Roma per gli interventi da realizzare all'interno del territorio del comune di Roma e al presidente della provincia di Roma per gli interventi da realizzare nel territorio degli altri comuni della provincia.

    2. Fino alla entrata di carica degli organi della Città, l'Ufficio del programma per Roma Capitale di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n.396, è posto alle dipendenze del sindaco di Roma.

    Art. 21.
    (Ripartizione del contributo ordinario dello Stato per le funzioni di Roma capitale).

    1. Fino alla data di entrata in carica degli organi della Città, il contributo di cui all'articolo 12 è ripartito tra la provincia e i comuni, sentiti il presidente della provincia di Roma e il sindaco di Roma, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

    Art. 22.
    (Abrogazione di norme).

    1. Per la realizzazione degli interventi compresi nel Piano di cui all'articolo 8, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n.396, e restano salvi gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge medesima.

    2. La legge 15 dicembre 1990, n.396, con l'eccezione delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, è abrogata.



     

    ACCORDO PER IL RINNOVO DELL’UFFICIO COMUNE PER LA COPIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL’AREA METROPOLITANA

    Premesso

    Che con accordo stipulato in data 20/12/1995 fu sottoscritto dalle tre Amministrazioni un accordo per la costituzione congiunta, presso la Provincia di Roma, di un Ufficio temporaneo denominato Ufficio Comune per la Pianificazione Territoriale dell’Area Metropolitana di Roma che in prima applicazione ha avuto durata fino al 31/12/1997;

    che nel periodo di validità dell’accordo il Comitato di indirizzo dell’Ufficio, composto dagli assessori all’Urbanistica di Regione Lazio, Provincia e Comune di Roma, ha effettuato varie riunioni emanando direttive per la formazione del programma di lavoro dell’ufficio;

    che l’ufficio ha partecipato alla definizione del suddetto programma formulando proposte di lavoro su temi specifici;

    che detto programma contenente metodologie, obiettivi generali e settoriali, temi specifici finalizzati alla formulazione di politiche congiunte, è stato approvato dagli enti sottoscrittori dell’accordo con apposite deliberazioni:

    - Provincia di Roma: del. n.01386 del 30/12/96
    - Regione Lazio: del. n.011470 del 27/12/96
    - Comune di Roma: del. n.05073 del 30/12/96

    che nello spirito e nelle finalità di detto accordo sono stati costituiti presso gli enti sottoscrittori, oltre all’ufficio comune di cui sopra, i seguenti uffici:

    - Regione Lazio: Assessorato Urbanistica e Casa: Ufficio Autonomo per la Pianificazione dell’Area Metropolitana di Roma;
    - Comune di Roma: Assessorato alle Politiche del Territorio: Servizio complesso Piano Metropolitano;

    che detto ufficio comune è stato incaricato, in accordo con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, con le Università statali e non statali e con le OO.SS., di costituire la segreteria tecnica del Comitato Interistituzionale per la formazione di un quadro di assetto territoriale del sistema universitario regionale e metropolitana;

    che gli enti sottoscrittori, con apposita deliberazione hanno contribuito in parti uguali alla costituzione di un fondo riservato all’attività dell’Ufficio su apposito capitolo del bilancio provinciale;

    che le risorse stanziate degli enti, a residuo nell’anno finanziario 1997, non hanno potuto trovare effettivo impiego, se non in minima parte, e dovranno essere nuovamente stanziate contestualmente al recepimento del presente accordo;

    Considerato

    Che la Regione Lazio ha predisposto uno schema di Quadro di Riferimento Territoriale di cui la Giunta Regionale ha formalmente "preso atto";

    che la Giunta della Regione Lazio ha adottato nella seduta del 15/07/97 il testo della legge regionale per il governo del territorio nell’ambito della quale sono disciplinati i contenuti e le procedure di formazione del Piano Territoriale di Coordinamento dell’Area Metropolitana;

    che il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato con Legge del 6/7/98 n.24 la proposta elaborata, di concerto con il Ministero dei Beni Culturali, dall’Assessorato Urbanistica e Casa, relativamente alla normativa quadro sui beni diffusi inseriti nell’approvazione dei Piani Territoriali Paesistici;

    che la Provincia di Roma ha adottato, con deliberazione di Consiglio n. 335 del 26/3/98, il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale e ne ha avviato l’iter di approvazione;

    che il Comune di Roma ha approvato numerosi atti di pianificazione in vista di una completa revisione delle proprie disposizioni di Piano Regolatore Generale, e che tale attività si inserisce nel quadro della pianificazione territoriale strategica relativa all’intera area metropolitana;

    che molti comuni dell’area metropolitana stanno procedendo, anche attraverso autonome forme di coordinamento, alla revisione dei propri strumenti urbanistici;

    che è necessario procedere a tutte le elaborazioni che si renderanno necessarie per l’approvazione e l’attuazione del PTC della Provincia di Roma come fondamentale atto propedeutico alla formazione del PTC dell’Area Metropolitana, nonché al coordinamento degli strumenti urbanistici dei comuni dell’intera provincia di Roma;

    che pertanto è necessario prevedere una proroga dell’accordo tenendo conto del nuovo quadro normativo, nonché della necessità di dare concreta attuazione a quanto concordato e stabilito con il precedente accordo;
     
     

    Stipulano il presente accordo

    Art. 1

    1. La Regione Lazio, la Provincia di Roma, il Comune di Roma, di seguito definiti Enti sottoscrittori, convengono sulla necessità di formulare congiuntamente politiche comuni per la pianificazione territoriale dell’area metropolitana.

    2. Ai fini di cui al comma precedente la Regione Lazio, la Provincia di Roma, il Comune di Roma prorogano l’accordo relativo alla costituzione dell’Ufficio comune per la Pianificazione dell’Area Metropolitana, istituito a seguito dell’accordo firmato in data 20/12/95, di seguito denominato Ufficio.

    3. L’Ufficio svolgerà le seguenti attività:

    a. acquisire tutti gli elementi conoscitivi utili al coordinamento della pianificazione territoriale, con riferimento, in attesa della delimitazione dell’area metropolitana di Roma, che potrà essere soggetto, nel quadro del Piano Territoriale di Coordinamento, a programmi attuativi aventi diverso grado di efficacia e di coordinamento delle scelte urbanistiche dei comuni;

    b. valutare congiuntamente i documenti programmatici e le proposte progettuali relative agli strumenti urbanistici e territoriali degli Enti sottoscrittori e degli altri comuni della Provincia al fine di evidenziarne gli elementi strategici a livello metropolitano;

    c. elaborare proposte progettuali su temi di rilevante interesse indicati dal Comitato degli Assessori da remunerarsi con le modalità dell’incarico professionale previste dall’art. 6 comma 13 della L.127/97;

    d. predisporre studi e progetti di supporto e coordinamento di piani per specifiche aree territoriali al fine di promuovere procedure di sollecito adeguamento dei piani urbanistici comunali, anche in un’ottica di coordinamento intercomunale;

    e. predisporre schemi di deliberazione da portare alla adozione degli organi competenti di ciascun Ente, al fine di attuare sollecitamente le politiche di comune interesse;

    f. partecipare alla redazione di piani di specifico interesse delle amministrazioni anche con le modalità di incarico professionale previste dall’art. 6 comma 13 della L.127/97

    Art. 2

    1. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo l’ufficio si relazionerà con il Comitato di indirizzo di cui al successivo art.4, ed opererà autonomamente rispetto alle strutture di appartenenza dei rispettivi enti sottoscrittori, con cui saranno codificate le procedure di reciproco coordinamento.

    2. Per gli scopi di cui al comma precedente l’Ufficio si potrà avvalere della consulenza di qualificati istituti di ricerca e delle Università operanti nell’area regionale.

    3. L’Ufficio si coordinerà con strutture dello stesso tipo già operanti in altre realtà italiane e straniere.

    4. L’Ufficio promuoverà periodicamente incontri di consultazione con i Comuni interessati sulle proprie attività e sulle politiche comuni di cui al presente articolo.

    Art. 3

    1. La Provincia di Roma si impegna entro due mesi dalla firma del presente accordo a fornire i locali necessari al funzionamento dell’Ufficio ed a farsi carico, unitamente agli altri Enti sottoscrittori, del loro mantenimento.

    2. La Provincia di Roma assegna all’Ufficio entro due mesi dalla firma del presente accordo il personale necessario alla sua gestione. All’Ufficio potrà essere assegnato altro personale, rispettivamente dalla Provincia, dalla Regione, dal Comune di Roma, del ruolo tecnico nominati con apposito atto dai tre enti sottoscrittori.

    3. La direzione dell’Ufficio è affidata congiuntamente ad un funzionario tecnico della Regione Lazio nominato dal Presidente, da in funzionario tecnico della Provincia di Roma nominato dal Presidente e da un funzionario tecnico del Comune di Roma nominato dal Sindaco.

    4. Gli Enti sottoscrittori si impegnano ad implementare anche temporaneamente l’organico dell’Ufficio in funzione della elaborazione di specifici atti richiesti dal Comitato di indirizzo di cui all’art. 4. Il personale mantiene il rapporto di dipendenza con il rispettivo ente di appartenenza.

    5. La richiesta di personale aggiuntivo di cui al precedente comma 4 dovrà essere esplicitamente formulata dal Comitato di indirizzo e resa immediatamente eseguibile.

    6. Il funzionamento dell’Ufficio, ivi compresa l’utilizzazione di risorse finanziarie di cui all’art.5 è retto dalle norme di amministrazione, finanza e contabilità della provincia di Roma. A tal fine gli atti di spesa sono assunti da un dirigente a ciò indicato dalla Provincia di Roma.

    Art. 4

    1. Al fine di predisporre gli atti di indirizzo politico-amministrativo cui dovranno attenersi i funzionari responsabili dell’ufficio, è costituito il Comitato di indirizzo, composto dagli Assessori competenti o altro rappresentante dell’ente nominato dal Presidente o dal Sindaco.

    2. Il comitato potrà essere di volta in volta integrato da rappresentanti dei comuni della Provincia che abbiano aderito all’accordo.

    3. Il Comitato si riunisce una volta al mese.

    4. Il Comitato può avvalersi dell’apporto di un Consiglio Scientifico, composto da autorevoli esperti del mondo delle Università, della ricerca e delle imprese.

    Art. 5

    1. Alle spese di funzionamento dell’Ufficio i tre enti sottoscrittori convengono di far fronte in parti uguali.

    2. Per il funzionamento dell’Ufficio verrà utilizzato l’apposito capitolo già costituito presso l’amministrazione provinciale sul quale verranno versati i contributi dei tre enti sottoscrittori. Il fabbisogno finanziario annuale sarà correlato all’effettivo piano di lavoro e in ogni caso non potrà essere superiore a L.200.000.000. Per ciascuno degli anni di vigenza dell’accordo i tre enti sottoscrittori contribuiranno in parti uguali.

    3. Ai fini dell’attribuzione degli incentivi di cui all’art.6 comma 13 della L.127/97, per incarichi di redazione degli strumenti di pianificazione territoriale affidati all’ufficio, il Comitato di indirizzo determina l’entità del fondo destinato a ciascun lavoro, definendo i criteri di ripartizione degli incentivi in rapporto al contributo professionale fornito da ciascuno dei partecipanti.

    4. La Provincia adeguerà il proprio regolamento ai fini della remunerazione dell’attività professionale dei dipendenti degli altri enti.

    Art. 6

    1. Il Presente accordo è aperto all’adesione di tutti i Comuni della Provincia di Roma cui lo stesso è trasmesso ai fini di raccoglierne la partecipazione.

    2. L’adesione, nella forma di sottoscrizione dell’accordo, costituisce accettazione del medesimo in tutte le sue clausole. L’adesione ha efficacia dalla data di esecutività della relativa deliberazione e produce i suoi effetti a partire dal primo gennaio successivo, salvo che non sia diversamente stabilito.
     
     

    Art. 7

    1. E’ ammessa la facoltà di recesso dall’Accordo, che può essere esercitata entro il 30 settembre di ogni anno.

    2. Il recesso, debitamente comunicato, produce i suoi effetti dal 1 gennaio dell’anno successivo.
     
     

    Art. 8

    1. Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2001 e si intende tacitamente rinnovato alla scadenza per un ulteriore quadriennio, salvo contraria determinazione espressa da uno o più degli enti sottoscrittori, e comunque fino alla istituzione della Città Metropolitana.

    Art. 9

    1. Il presente accordo diviene efficace a partire dalla data di esecutività delle deliberazioni degli organi competenti degli enti sottoscrittori.

    Roma 24/07/98
    Piero Badaloni - Presidente della Regione Lazio, Francesco Merloni - V. Presidente della Provincia di Roma, Francesco Rutelli - Sindaco del Comune di Roma, Salvatore Bonadonna - Assessore all’Urbanistica della Regione Lazio, Umberto De Martino - Assessore all’Urbanistica della Provincia di Roma, Domenico Cecchini - Assessore all’Urbanistica del Comune di Roma


    CAMERA DEI DEPUTATI

    PROPOSTA DI LEGGE N. 5543
    d'iniziativa del deputato SCALIA
    Norme per l'istituzione della città metropolitana di Roma

    Presentata il 4 gennaio 1999

    Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di delineare il nuovo assetto istituzionale di Roma, capitale della Repubblica, e si iscrive nel più generale indirizzo politico e normativo di decentramento e di valorizzazione della capacità di governo autonomo degli enti territoriali che troverà piena realizzazione con l'approvazione della nuova parte seconda della Costituzione. Allo stesso tempo la presente proposta di legge muove dal riconoscimento delle peculiarità della città di Roma, cercando di modulare la nuova dimensione metropolitana della città sulla rilevanza della sua funzione di capitale della Repubblica, che ha trovato nella proposta della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali dignità costituzionale, e sulla complessità delle problematiche da affrontare, tanto dal punto di vista della scala dimensionale, quanto da quello dei livelli di concentrazione della popolazione e delle attività, e delle sue ulteriori esigenze in quanto sede della Città del Vaticano. Si è posta così la necessità di superare il modello sostanzialmente uniforme di città metropolitana disposto dalla legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni. La legge 2 novembre 1993, n.436, interveniva, del resto, come presa d'atto della sostanziale inadeguatezza dell'articolo 17 della legge n.142 del 1990, rendendo così meramente facoltativa l'istituzione da parte delle regioni delle aree metropolitane, simboleggiando le difficoltà politiche e tecnico-funzionali che non ne hanno consentito l'avvio. La dottrina non mancava inoltre di attribuire l'impasse eminentemente al modello adottato, considerato debole giacché affidava l'iniziativa della sua realizzazione agli stessi soggetti che avrebbero dovuto essere radicalmente riformati: la regione ed il comune capoluogo.

    La presente proposta di legge ripropone quasi integralmente il testo di un recente disegno di legge presentato al Senato della Repubblica: prima firma della senatrice Franca D'Alessandro Prisco, tendente a configurare tempi e modalità diversi per la costituzione delle aree metropolitane. Del resto, se consideriamo le più significative esperienze straniere, possiamo notare che per ciascuna area dichiarata metropolitana è stata scelta una diversa soluzione, sia territoriale sia di governo, in ragione delle caratteristiche socio-economiche proprie di ogni singola comunità. Nella maggior parte dei casi le aree metropolitane in Europa risultano costituite secondo un modello associativo che presuppone la deliberazione istitutiva congiunta dei comuni interessati, a base volontaria, collegato alla funzionalità dei servizi resi agli abitanti dell'area, oppure secondo agglomerazioni che si sostanziano in associazioni obbligatorie di più comuni per l'esercizio di determinate funzioni, oppure, infine, secondo un modello unitario che trae origine da apposite leggi dei Parlamenti nazionali, in quanto vengono a realizzarsi enti nuovi cui si attribuisce lo status di provincia o quello di regione.

    Rapporti della città di Roma con gli altri livelli di governo e con la Santa Sede.

    Anche in Italia si rafforza l'esigenza di predisporre gli strumenti per un dialogo necessariamente privilegiato tra la città ed i soggetti politici esponenziali di esigenze che la città di Roma deve mediare e valorizzare e si manifesta l'opportunità di superare la legge 15 dicembre 1990, n.396.

    Così si prevede l'istituzione di una Commissione permanente per Roma capitale, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, dal presidente della regione Lazio e dal sindaco della città di Roma, con il compito di promuovere le iniziative necessarie per l'armonizzazione delle funzioni di competenza dei diversi livelli di governo (articolo 5). Si istituisce, inoltre, una commissione mista paritetica per assicurare il soddisfacimento delle esigenze della Santa Sede. Della delegazione italiana fanno parte, di diritto, il sindaco di Roma ed il presidente della regione Lazio (articolo 6, comma 1). Il parere della commissione mista paritetica è richiesto per tutti i provvedimenti degli enti locali della città e della regione che interessano la Santa Sede in relazione al territorio della città (articolo 6, comma 2).

    Disegno generale di riallocazione dei livelli di governo del territorio.

    Al fine di ottimizzare il rapporto tra la città ed il suo territorio, in quanto ente esponenziale delle comunità amministrate, trova invece pieno accoglimento il principio di sussidiarietà inteso nella sua accezione bidirezionale di valorizzazione della omogeneità. Il progetto presentato muove, infatti, verso la realizzazione di una nuova forma di governo dell'area di Roma ove compiti e funzioni siano redistribuiti così che, da un lato, quella parte del più vasto territorio della provincia di Roma che vive una relazione di funzionalità con la Capitale venga integrato in un governo omogeneo e coordinato delle politiche del territorio, delle grandi infrastrutture, dei servizi (articolo 4); e, dall'altro, venga parallelamente valorizzata l'omogeneità di istanze espresse in aree del territorio o più piccole del comune di Roma, così che vi sia la capacità da parte della circoscrizione o di una pluralità di quartieri (articoli 13 e 14) di conoscere le proprie esigenze e di farvi fronte attraverso risorse proprie e attraverso contributi stanziati dallo Stato e dalla città di Roma, con vincolo di destinazione, per particolari interventi (articolo 11). Questo progetto si realizza con la costituzione di un nuovo soggetto di governo - la città metropolitana -, procedendo così ad una semplificazione e razionalizzazione dell'assetto di governo dell'area. La grande novità è rappresentata sia dalla trasformazione in comuni delle attuali circoscrizioni comunali (articolo 14), sia dalla possibilità di attribuire personalità giuridica alle attuali circoscrizioni finché tale trasformazione non sia avvenuta (articolo 14, comma7).

    Procedimento per la individuazione e la costituzione dei livelli di governo della città metropolitana.

    La città metropolitana è individuata alla data di entrata in vigore della legge, con i confini territoriali della città di Roma. Successivamente, anche separatamente, i comuni limitrofi possono deliberare di far parte della città metropolitana.

    Funzioni della città metropolitana.

    Oltre ai poteri della provincia, alla città metropolitana spettano le funzioni indicate all'articolo 4: la pianificazione territoriale strategica, la realizzazione e la gestione di grandi infrastrutture, dei servizi di trasporto a livello metropolitano, dei servizi pubblici a rete (acqua, energia, smaltimento rifiuti), dei servizi per lo sviluppo e per le politiche attive del lavoro, la pianificazione commerciale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente, il monitoraggio del territorio anche attraverso la costituzione di reti informatiche integrative. Merita una particolare attenzione la possibilità che ulteriori funzioni vengano successivamente delegate alla città sia con legge statale o regionale, sia dai comuni compresi nel suo territorio (articolo 4, comma 2). La proposta di legge è infatti caratterizzata da una maggiore flessibilità nella allocazione di compiti e funzioni. Inoltre, al fine di ottimizzare il coordinamento nell'esercizio delle funzioni attribuite ai diversi livelli di governo, si rafforza la funzione di impulso del sindaco della città metropolitana nella conclusione di accordi di programma e nella convocazione di conferenze di servizi <articolo 10, comma 1, lettera d)> e si attribuiscono allo stesso anche quei particolari poteri di coordinamento attualmente del prefetto, fatta eccezione per quelle funzioni che afferiscono all'ordine pubblico, alla sicurezza, alla difesa nazionale, alla prevenzione e alla repressione della criminalità (articolo 10, comma 1, lettera a).

    Interventi per Roma capitale

    La presente proposta di legge affronta, infine, anche la questione della migliore individuazione e della estensione all'intera area metropolitana degli interventi, in parte contenuti nella legge 15 dicembre 1990, n. 396, necessari a consentire a Roma di svolgere adeguatamente il ruolo di capitale: realizzazione e riqualificazione di centri direzionali dello Stato, di grandi sistemi di mobilità e trasporto, di grandi infrastrutture, di reti di comunicazione ed informazione, di beni monumentali ed artistici (articolo 7).

    Il piano degli interventi, di durata triennale (articolo 8), lascia inalterato il principio della piena collaborazione tra Stato, regione e città metropolitana di Roma <approvazione del piano all'unanimità da parte della Commissione permanente per Roma capitale, articolo 8, comma 2, e articolo 5, comma 3, lettera a)>: ma nella definizione dei programmi si realizza una sostanziale innovazione sia nella semplificazione delle procedure di definizione (articoli 5 e 8), sia, soprattutto, nell'affidare integralmente al sindaco della città metropolitana la sua realizzazione (articolo 8, comma 3).

    Contributi statali.

    E' prevista una sostanziale rivalutazione dei trasferimenti ordinari alla città metropolitana per assolvere il suo ruolo di capitale (portando l'attuale trasferimento da lire 35 miliardi a lire 200 miliardi), anche attraverso la definizione di adeguati criteri per la determinazione di tali oneri (articolo 11) e un sostanziale incremento delle risorse da stanziare per dare attuazione al piano degli interventi per Roma capitale (si passa dai 95 miliardi di lire previsti per il 1999 a lire 500 miliardi: articolo 12).

    Art. 1.

    1. Al fine di realizzare la città metropolitana di Roma, capitale della Repubblica, la presente legge:

    a) disciplina il regime giuridico degli enti locali operanti nel territorio della città metropolitana di Roma;

    b) istituisce un'unica autorità di governo;

    c) prevede un piano di interventi necessari a consentire alla città metropolitana di Roma di svolgere adeguatamente il ruolo di capitale della Repubblica italiana.

    2. La presente legge disciplina, altresì, i rapporti tra le istituzioni dello Stato, le altre istituzioni pubbliche, la regione Lazio, la provincia di Roma e gli enti locali della città metropolitana di Roma, al fine di:

    a) assicurare una tutela equilibrata degli interessi propri della comunità locale e degli interessi nazionali connessi alle funzioni della capitale della Repubblica;

    b) favorire il soddisfacimento delle esigenze della Santa Sede e delle altre organizzazioni internazionali presenti nel territorio della città di Roma;

    c) promuovere la migliore tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e ambientale del territorio metropolitano;

    d) adeguare la dotazione dei servizi, delle tecnologie e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana, con particolare riferimento al potenziamento del trasporto pubblico su ferro e alla realizzazione di una rete di superficie a basso impatto ambientale integrata con la rete di trasporto su ferro;

    e) favorire adeguati livelli nelle prestazioni concernenti i diritti sociali e i servizi pubblici, l'istruzione, la cultura e la tutela della salute.

    3. Al fine di permettere la realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, determina le linee per consentire al governo della città metropolitana l'istituzione di un ordinamento tributario e contabile proprio coordinato con quello statale e regionale.

    Art. 2.

    1. Nella città metropolitana di Roma l'amministrazione locale si articola in due livelli:

    a) la città metropolitana, cui si applica il regime giuridico dei comuni, come integrato e modificato dalla presente legge, e che assume altresì i compiti dell'amministrazione provinciale;

    b) i comuni compresi nella città metropolitana, che mantengono il regime proprio dei comuni, salvo le modifiche derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

    2. Il territorio della città coincide con quello dei comuni che la compongono.

    3. La città metropolitana e i comuni ispirano la propria azione e i loro rapporti ai princìpi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione.

    Art. 3.

    1. Sono organi della città metropolitana: il consiglio, il sindaco e la giunta.

    2. Il consiglio è composto da ottanta consiglieri eletti dai cittadini residenti nel territorio della città metropolitana, con il sistema elettorale vigente nei comuni.

    3. Il consiglio elegge nel suo seno un presidente e si dà norme per il suo funzionamento.

    4. Il sindaco della città metropolitana è eletto a suffragio universale diretto da tutti i cittadini dei comuni compresi nel territorio della città.

    5. La giunta è nominata e presieduta dal sindaco.

    6. Per quanto concerne il funzionamento degli organi collegiali si applicano le norme relative ai comuni.

    7. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

    "6. Alla lista o al gruppo di liste collegate al sindaco eletto al primo o al secondo turno, che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, è assegnato il 60 per cento dei seggi. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del citato comma 4".

    Art. 4.

    1. La città metropolitana svolge, oltre alle funzioni proprie delle province e dei comuni, le seguenti funzioni:

    a) la pianificazione territoriale strategica dell'intero territorio, con il concorso dei comuni, nonché la verifica di conformità degli strumenti urbanistici comunali al piano territoriale;

    b) la realizzazione e la gestione delle grandi infrastrutture localizzate nel territorio metropolitano, ivi compresa la realizzazione delle opere di interesse statale e regionale;

    c) la realizzazione e la gestione dei servizi di trasporto metropolitano, anche attraverso la piena integrazione dei servizi urbani ed extraurbani;

    d) la realizzazione e la gestione dei servizi pubblici a rete nei settori del ciclo integrale delle acque, dell'energia e dello smaltimento dei rifiuti;

    e) la realizzazione e la gestione dei servizi per lo sviluppo e per le politiche attive del lavoro;

    f) la pianificazione commerciale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita e il rilascio delle relative autorizzazioni;

    g) la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente e dell'ecosistema;

    h) la raccolta sistematica delle informazioni di carattere statistico e delle informazioni relative alle condizioni economiche, amministrative, culturali e dei servizi pubblici e di pubblico interesse con riferimento all'intero territorio dell'area metropolitana, anche attraverso la costituzione di reti informatiche integrate;

    i) le funzioni strettamente necessarie alla realizzazione di manifestazioni, iniziative ed eventi di rilievo metropolitano, nazionale ed internazionale.

    2. Altre funzioni possono essere attribuite o delegate alla città metropolitana con legge statale o regionale.

    3. Le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti autonomi della città metropolitana, nel rispetto dei soli princìpi generali contenuti nelle leggi statali e regionali.

    4. I comuni della città metropolitana svolgono tutte le funzioni amministrative attribuite ai comuni dalla legge, salvo quelle espressamente attribuite o delegate alla città metropolitana. Tali funzioni sono svolte anche attraverso le forme associative e di cooperazione di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142.

    5. Di intesa tra la città metropolitana e la regione Lazio sono fissate le speciali procedure di raccordo tra i due enti relativamente alle più significative decisioni sull'assetto territoriale ed economico dell'area, nelle materie di competenza legislativa e amministrativa della regione.

    Art. 5.

    1. E' istituita la Commissione permanente per Roma capitale, di seguito denominata "Commissione", composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, dal presidente della regione Lazio e dal sindaco della città metropolitana.

    2. Alle riunioni della Commissione partecipano, su invito del presidente, i Ministri interessati.

    3. La Commissione è l'organo di collaborazione istituzionale tra lo Stato, la regione e la città metropolitana. La Commissione promuove le iniziative necessarie per l'armonizzazione delle funzioni di competenza dei diversi livelli di governo, e in particolare:

    a) approva il piano degli interventi funzionali all'assolvimento da parte della città metropolitana di Roma del ruolo di capitale della Repubblica italiana, di seguito denominato "Piano";

    b) approva la localizzazione di opere e di impianti di interesse statale nel territorio della città metropolitana non ricompresi nel Piano, previa convocazione della conferenza di servizi con le amministrazioni interessate;

    c) predispone le proposte per la definizione del contributo ordinario che lo Stato trasferisce alla città metropolitana in rapporto all'assolvimento del ruolo di capitale della Repubblica.

    4. Per la realizzazione degli interventi compresi nel Piano di cui al comma 3, lettera a), restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 396.

    5. La legge 15 dicembre 1990, n. 396, con l'eccezione dell'articolo 7, è abrogata.

    Art. 6.

    1. E' istituita una commissione mista paritetica per favorire il soddisfacimento delle esigenze della Santa Sede di cui al Trattato dell'11 febbraio 1929, ratificato ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 810, e successive modificazioni, previa intesa diplomatica. Della delegazione italiana fanno parte, di diritto, il sindaco della città metropolitana e il presidente della regione Lazio. I compiti di segreteria sono affidati all'ufficio del sindaco.

    2. Il parere della commissione è comunque richiesto per tutti i provvedimenti degli enti locali della città metropolitana e della regione, che interessano le esigenze della Santa Sede in relazione al territorio della città metropolitana.

    Art. 7.

    1. L'insieme degli interventi necessari a consentire alla città metropolitana di svolgere adeguatamente il ruolo di capitale della Repubblica è diretto, in via prioritaria, a:

    a) definire ed attuare organicamente un programma di localizzazione delle sedi degli organi costituzionali dello Stato, delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, della regione e della città metropolitana in rapporto alla riorganizzazione degli apparati amministrativi centrali e al conferimento di funzionari alle regioni e agli enti locali;

    b) definire ed attuare un programma di riutilizzazione del patrimonio pubblico e privato, che nel centro storico sarà dismesso dalle amministrazioni pubbliche;

    c) conservare e valorizzare nell'area metropolitana il patrimonio monumentale, archeologico, artistico, culturale ed ambientale;

    d) creare parchi e aree verdi di interesse metropolitano e di quartiere;

    e) adeguare la dotazione di servizi e delle infrastrutture per la mobilità metropolitana attraverso il potenziamento del trasporto pubblico su ferro con sistemi integrati ed in sede propria, sotterraneo e di superficie, e riorganizzare le attività aeroportuali;

    f) qualificare le università e i centri di ricerca esistenti nell'area metropolitana e localizzare in modo equilibrato nel territorio metropolitano nuovi atenei e nuove strutture per la scienza, la ricerca e la cultura;

    g) costituire un polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione creando sinergie tra cinema e televisione e realizzare il sistema congressuale, fieristico ed espositivo anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento di strutture esistenti;

    h) provvedere alla adeguata sistemazione delle istituzioni internazionali presenti nell'area metropolitana romana.

    Art. 8.

    1. Il Piano ha durata triennale ed è adottato dal consiglio della città metropolitana sulla base delle proposte di intervento avanzate dalle amministrazioni statali, dalla regione, dai comuni, dagli enti e dai soggetti gestori dei servizi pubblici, nonché da altri soggetti pubblici e privati. A tale fine le amministrazioni dello Stato, della regione Lazio, dei comuni e degli enti pubblici ed i soggetti pubblici e concessionari di pubblici servizi sono tenuti a comunicare al sindaco della città metropolitana gli interventi in corso di realizzazione, nonché gli interventi di propria competenza connessi con gli obiettivi di cui all'articolo 7.

    2. Il Piano è approvato dalla Commissione entro sessanta giorni dalla sua adozione da parte del consiglio della città metropolitana, sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ove siano previste localizzazioni delle sedi del Parlamento. Nel caso in cui la Commissione intenda introdurre modifiche al Piano, questo può essere riformulato da parte del consiglio della città metropolitana con nuova deliberazione, da adottare entro trenta giorni dalla ricezione delle proposte di modifica; in caso di mancata delibera nel termine, le modifiche si intendono respinte. Il Piano deve essere approvato o respinto dalla Commissione nei successivi trenta giorni, decorsi inutilmente i quali si intende comunque approvato.

    3. La realizzazione e il coordinamento degli interventi previsti dal Piano sono affidati al sindaco della città metropolitana.

    4. Per la realizzazione degli interventi di competenza propria o delegata, la città metropolitana può costituire apposite società di trasformazione urbana, ai sensi dell'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, a prevalente partecipazione della città metropolitana e aperte alla partecipazione dei comuni e di altri soggetti pubblici e privati.

    5. La realizzazione degli interventi previsti dal Piano è finanziata dallo Stato, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, e dalla regione per le opere di propria competenza. Le relative risorse finanziarie sono trasferite alla città metropolitana, entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano.

    Art. 9.

    1. Le funzioni di supporto per la definizione del Piano e per il monitoraggio degli interventi da esso previsti sono attribuite all'Ufficio per il piano degli interventi per Roma capitale, posto alle direttive dipendenze del sindaco della città metropolitana.

    2. Presso l'Ufficio di cui al comma 1 operano funzionari delle amministrazioni pubbliche interessate alla realizzazione del Piano.

    Art. 10.

    1. Il sindaco della città metropolitana:

    a) coordina nel territorio cittadino l'esercizio delle funzioni attribuite agli uffici amministrativi decentrati dello Stato e della regione;

    b) presiede il comitato metropolitano, di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

    c) partecipa di diritto, concordando con il prefetto l'ordine del giorno, alle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 1^ aprile 1981, n. 121;

    d) promuove la conclusione di accordi di programma e di conferenze di servizi aventi ad oggetto interventi da realizzare nel territorio della città metropolitana, con i poteri di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

    Art. 11.

    1. Il contributo che annualmente lo Stato attribuisce alla città metropolitana, in rapporto ai maggiori oneri per spese correnti necessarie per l'assolvimento del ruolo di capitale della Repubblica, è stabilito in lire 200 miliardi per il triennio 1999-2001.

    2. Il contributo è ripartito sulla base delle proposte della Commissione. La Commissione definisce le proprie proposte previa una adeguata individuazione dei criteri di determinazione degli oneri gravanti sulla città metropolitana per l'assolvimento del ruolo di capitale della Repubblica.

    3. Il contributo è ripartito sul territorio, in rapporto ad indicatori oggettivi che determinano gli oneri rispettivamente sopportati per lo svolgimento delle funzioni di capitale della Repubblica.

    Art. 12.

    1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede, quanto a lire 95 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, a carico dell'autorizzazione di spesa assegnata dalla legge 15 dicembre 1990, n. 396, al capitolo 7900 dello stato di previsione per il 1999 della Presidenza del Consiglio dei ministri; quanto a lire 405 miliardi, per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.2.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

    2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 13.

    1. La città metropolitana è individuata con i confini territoriali della città di Roma.

    2. I comuni limitrofi alla città metropolitana, come individuata ai sensi del comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono deliberare di far parte della città metropolitana.

    3. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo contenente la nuova determinazione dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge.

    Art. 14.

    1. In relazione alla entrata in carica degli organi della città, la regione Lazio provvede al riordinamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nel suo territorio.

    2. Ai fini di cui al comma 1, la regione Lazio provvede alla istituzione di nuovi comuni in luogo del comune di Roma, nonché alla eventuale revisione dei confini dei comuni dell'area metropolitana. I nuovi comuni possono derivare anche da fusioni di comuni contigui, così da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini, nonché un equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche.

    3. I nuovi comuni enucleati dal comune di Roma conservano l'originaria denominazione alla quale aggiungono quella più caratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni che li compongono. A tali nuovi comuni sono trasferiti, in proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse, personale, nonché adeguati beni strumentali immobili e mobili del comune di Roma e delle sue circoscrizioni.

    4. Le leggi regionali di riordino, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio, sono sottoposte a referendum popolare cui sono chiamati:

    a) per la istituzione di nuovi comuni in luogo del comune di Roma, tutti i cittadini del comune di Roma;

    b) in caso di fusione, tutti i cittadini dei comuni da sottoporre a fusione;

    c) in caso di aggregazione di parti del territorio del comune di Roma a comuni contigui, i cittadini delle parti da scorporare e i cittadini dei comuni interessati.

    5. La legge regionale di riordino territoriale disciplina gli adempimenti necessari a consentire il primo insediamento degli organi dei nuovi comuni contestualmente alla prima elezione degli organi della città metropolitana di Roma.

    6. Qualora la regione non provveda agli adempimenti previsti dai commi 4 e 5, il Governo, con deliberazione del Consiglio dei ministri, invita la regione a provvedere. Decorsi inutilmente sei mesi, il Governo è delegato a provvedere con decreti legislativi, osservando i criteri di cui ai commi 2 e 3, sentito il comune di Roma e gli altri comuni interessati.

    7. Fino alla riorganizzazione del territorio del comune di Roma, lo statuto del comune di Roma può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento, ivi compresa l'attribuzione alle circoscrizioni di una distinta personalità giuridica.

    Art. 15.

    1. Il riordino territoriale dei comuni, di cui all'articolo 14, è approvato con legge regionale almeno sei mesi prima della data di elezione degli organi della città, ed è reso operativo, con l'elezione dei sindaci e dei consigli dei nuovi comuni contestualmente a tali elezioni.

    Art. 16.

    1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adozione di tutti i provvedimenti connessi all'istituzione della città metropolitana.

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano tra l'altro:

    a) l'assetto della finanza della città metropolitana e dei comuni, anche in rapporto alla distribuzione effettiva delle funzioni;

    b) l'adozione degli atti, ivi compresi il trasferimento dei beni, del personale e delle risorse finanziarie, necessari a garantire l'effettivo avvio degli organi della città metropolitana di Roma.

    Art. 17.

    1. Fino alla data di entrata in carica degli organi della città metropolitana, le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge possono essere esercitate in forma associata dagli enti locali interessati sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

    2. I servizi pubblici di interesse dell'intero territorio della città metropolitana di Roma possono essere erogati mediante la costituzione di aziende o società di capitali a prevalente partecipazione pubblica locale operanti per l'intero territorio, nonché attraverso l'affidamento dei servizi ad un unico soggetto privato, quando lo suggeriscano ragioni di efficienza, economicità ed efficacia del servizio.
     
     

    Art. 18.

    1. Nelle more dell'entrata in carica degli organi della città metropolitana:

    a) la Commissione è composta dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione Lazio e dal sindaco di Roma;

    b) il Piano è adottato dal consiglio comunale di Roma, su proposta del sindaco di Roma;

    c) la realizzazione degli interventi, anche di competenza delle altre amministrazioni ed enti, è delegata al sindaco di Roma per gli interventi da realizzare all'interno del territorio del comune di Roma e al presidente della provincia di Roma per gli interventi da realizzare nel territorio degli altri comuni della provincia.

    2. Nelle more della entrata in carica degli organi della città, l'Ufficio del programma per Roma capitale, di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è posto alle dipendenze del sindaco di Roma.

    Art. 19.

    1. Nelle more della entrata in carica degli organi della città metropolitana, il contributo di cui all'articolo 11 è ripartito tra la provincia e i comuni, sentiti il presidente della provincia di Roma e il sindaco di Roma, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.



    CAMERA DEI DEPUTATI

    PROPOSTA DI LEGGE N. 5937
    d'iniziativa dei deputati: VELTRONI, PASETTO, MANCINA, GUARINO, FREDDA, LUCIDI, BATTAGLIA, SETTIMI, LEONI, CIANI, CENTO, POMPILI, RUBERTI, CEREMIGNA, PARRELLI, PISTONE

    Norme speciali per la città di Roma, Capitale della Repubblica italiana

    Presentata il 21 aprile 1999

    Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di delineare il nuovo assetto istituzionale di Roma, Capitale della Repubblica italiana, e si iscrive nel più generale indirizzo politico e normativo di decentramento e di valorizzazione della capacità di governo autonomo degli enti territoriali. Allo stesso tempo la proposta di legge si muove dal riconoscimento delle peculiarità della città di Roma, cercando di modulare la nuova dimensione metropolitana della città sulla rilevanza della sua funzione di Capitale della Repubblica, che ha trovato espressione nella proposta della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, e sulla complessità delle problematiche da affrontare, tanto dal punto di vista della scala dimensionale, quanto da quello dei livelli di concentrazione della popolazione e delle attività, e delle sue ulteriori esigenze in quanto sede della Città del Vaticano. Si è posta così la necessità di superare il modello sostanzialmente uniforme di città metropolitana disposto dalla legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni. La legge 2 novembre 1993, n.436, interveniva, del resto, come presa d'atto della sostanziale inadeguatezza dell'articolo 17 della legge n.142 del 1990, rendendo così meramente facoltativa l'istituzione da parte delle regioni delle aree metropolitane, simboleggiando le difficoltà politiche e tecnico-funzionali che non ne hanno consentito l'avvio. La dottrina non mancava inoltre di attribuire l'impasse eminentemente al modello adottato, considerato debole giacché affidava l'iniziativa della sua realizzazione agli stessi soggetti che avrebbero dovuto essere radicalmente riformati: la regione ed il comune capoluogo. La presente proposta di legge reca norme omogenee al disegno di legge (AS n. 1388) recante: "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n.142" (presentato dal Governo Prodi il 1^ ottobre 1996, già approvato dal Senato della Repubblica il 22 gennaio 1998, e attualmente in discussione alla Camera dei deputati), del quale recepisce i nuovi orientamenti, soprattutto per ciò che concerne la certezza dei tempi entro cui procedere all'istituzione della città metropolitana e la previsione di un processo democratico di riordino e di riconfigurazione del territorio. Del resto, se consideriamo le più significative esperienze straniere, possiamo notare che per ciascuna area dichiarata metropolitana è stata scelta una diversa soluzione, sia territoriale sia di governo, in ragione delle caratteristiche socio-economiche proprie di ogni singola comunità. Nella maggior parte dei casi le aree metropolitane in Europa risultano costituite secondo un modello associativo che presuppone la deliberazione istitutiva congiunta dei comuni interessati, a base volontaria, collegato alla funzionalità dei servizi resi agli abitanti dell'area, oppure secondo agglomerazioni che si sostanziano in associazioni obbligatorie di più comuni per l'esercizio di determinate funzioni, oppure, infine, secondo un modello unitario che trae origine da apposite leggi dei Parlamenti nazionali, in quanto vengono a realizzarsi enti nuovi cui si attribuisce lo status di provincia o quello di regione.

    Rapporti della città di Roma con gli altri livelli di governo e con la Santa Sede

    Anche in Italia si rafforza l'esigenza di predisporre gli strumenti per un dialogo necessariamente privilegiato tra la città ed i soggetti politici esponenziali di esigenze che la città di Roma deve mediare e valorizzare e si manifesta l'opportunità di superare la legge 15 dicembre 1990, n.396. Così si prevede l'istituzione di una Commissione permanente per Roma Capitale, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, dal presidente della regione Lazio e dal sindaco della città di Roma, con il compito di promuovere le iniziative necessarie per l'armonizzazione delle funzioni di competenza dei diversi livelli di governo (articolo6). Si istituisce, inoltre, una commissione mista paritetica per assicurare il soddisfacimento delle esigenze della Santa Sede. Della delegazione italiana fanno parte, di diritto, il sindaco di Roma ed il presidente della regione Lazio (articolo 7, comma 1). Il parere della commissione mista paritetica è richiesto per tutti i provvedimenti degli enti locali della città e della regione che interessano la Santa Sede in relazione al territorio della città (articolo 7, comma 2).

    Disegno generale di riallocazione dei livelli di governo del territorio

    Al fine di ottimizzare il rapporto tra la città ed il suo territorio, in quanto ente esponenziale delle comunità amministrate, trova invece pieno accoglimento il principio di sussidiarietà inteso nella sua accezione bidirezionale di valorizzazione della omogeneità. La proposta di legge presentata muove, infatti, verso la realizzazione di una nuova forma di governo dell'area di Roma ove compiti e funzioni siano redistribuiti così che, da un lato, quella parte del più vasto territorio della provincia di Roma che vive una relazione di funzionalità con la Capitale venga integrato in un governo omogeneo e coordinato delle politiche del territorio, delle grandi infrastrutture, dei servizi (articolo5); e, dall'altro, venga parallelamente valorizzata l'omogeneità di istanze espresse in aree del territorio o più piccole del comune di Roma, così che vi sia la capacità da parte della circoscrizione o di una pluralità di quartieri (articoli 14 e 15) di conoscere le proprie esigenze e di farvi fronte attraverso risorse proprie <articolo 17, comma 2, lettera a)> e attraverso contributi stanziati dallo Stato e dalla città di Roma, con vincolo di destinazione, per particolari interventi (articolo 12). Questo progetto si realizza, da un lato, con la costituzione di un nuovo soggetto di governo - la città metropolitana - che in sostanza fonde le amministrazioni della provincia e del comune di Roma (articoli 3 e 14), procedendo così ad una semplificazione e razionalizzazione dell'assetto di governo dell'area; dall'altro, con la grande novità rappresentata dalla trasformazione in comuni delle attuali circoscrizioni comunali (articolo 15), e con la possibilità di attribuire personalità giuridica alle attuali circoscrizioni finché tale trasformazione non sia avvenuta (articolo 15, comma7).

    Procedimento per la individuazione e la costituzione dei livelli di governo della città metropolitana

    I criteri ed il procedimento indicati (articolo 15, commi 2 e 3) riprendono l'impianto del disegno di legge (AS n. 1388) recante: "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142" (fatta eccezione per il soggetto cui è attribuita la facoltà di proporre l'istituzione di nuovi comuni, che nel disegno di legge governativo si identifica nella Conferenza metropolitana e all'articolo 15, commi 2 e 5, della presente proposta di legge, si identifica, per la città di Roma, nella regione), quindi prevedendo la competenza della Conferenza metropolitana, di cui all'articolo 49 della legge della regione Lazio 5 marzo 1997, n. 4, in ordine alla delimitazione del territorio metropolitano, oppure della regione in caso di inerzia, altrimenti in via sussidiaria, restando il territorio individuato da quello della provincia. Viene, infine, imposto il ricorso all'istituto referendario per l'approvazione, da parte dei cittadini interessati, della proposta di legge regionale di riordino.

    Assetto istituzionale

    L'area di Roma è quindi governata, in base alla presente proposta di legge, da due livelli istituzionali:

    a) i comuni compresi nell'area metropolitana, che conservano i poteri propri di un comune, salvo quanto è necessario affidare alla città metropolitana per il governo delle funzioni di livello metropolitano (articolo 5, comma 4), ferma restando la possibilità per i comuni metropolitani di ricorrere, nello svolgimento delle proprie funzioni, alle forme di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n.142, e quindi operare con interventi sia di tipo strutturale - specialmente attraverso forme consorziali (ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 142 del 1990) - sia di tipo funzionale - mediante moduli consensuali (articoli 24 e 27 della medesima legge n. 142 del 1990);

    b) la città metropolitana con il suo sindaco, la sua giunta, il suo consiglio composto da 80 consiglieri, di cui 42 (pari al 60 per cento) eletti nel territorio dell'attuale comune di Roma e 32 nel territorio degli altri comuni della provincia (articolo4), composizione che assicura alla città il mantenimento della sua natura esponenziale.

    Funzioni della città metropolitana

    Oltre ai poteri della provincia, alla città metropolitana spettano le funzioni indicate all'articolo 5: la pianificazione territoriale strategica, la realizzazione e la gestione di grandi infrastrutture, dei servizi di trasporto a livello metropolitano, dei servizi pubblici a rete (acqua, energia, smaltimento rifiuti), dei servizi per lo sviluppo e per le politiche attive del lavoro, la pianificazione commerciale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente, il monitoraggio del territorio anche attraverso la costituzione di reti informatiche integrative. Merita una particolare attenzione la possibilità che ulteriori funzioni siano successivamente delegate alla città sia con legge statale o regionale, sia dai comuni compresi nel suo territorio (articolo 5, comma 2). La proposta di legge è infatti caratterizzata da una maggiore flessibilità nella allocazione di compiti e di funzioni, e supera quindi anche quanto previsto nel nuovo capo VI della legge n.142 del 1990 nella formulazione proposta dal disegno di legge più volte citato, che limita la possibilità di una ulteriore delega alla sola regione ed entro un novero determinato di materie che peraltro sono ora già tutte integralmente attribuite alla città metropolitana. Inoltre, al fine di ottimizzare il coordinamento nell'esercizio delle funzioni attribuite ai diversi livelli di governo, si rafforza la funzione di impulso del sindaco della città metropolitana nella conclusione di accordi di programma e nella convocazione di conferenze di servizi <articolo 11, comma 1, lettera d)> e si attribuiscono allo stesso anche quei particolari poteri di coordinamento attualmente del prefetto, fatta eccezione per quelle funzioni che afferiscono all'ordine pubblico, alla sicurezza, alla difesa nazionale, alla prevenzione e alla repressione della criminalità <articolo 11, comma 1, lettera a)>.

    Interventi per Roma Capitale

    La presente proposta di legge affronta, infine, la questione della migliore individuazione e della estensione all'intera area metropolitana degli interventi, in parte contenuti nella legge 15 dicembre 1990, n.396, necessari a consentire a Roma di svolgere adeguatamente il ruolo di Capitale: realizzazione e riqualificazione di centri direzionali dello Stato, di grandi sistemi di mobilità e di trasporto, di grandi infrastrutture, di reti di comunicazione e di informazione, di beni monumentali ed artistici (articolo 8). Il Piano degli interventi, di durata triennale (articolo 9), lascia inalterato il principio della piena collaborazione tra Stato, regione e città metropolitana di Roma <approvazione del Piano all'unanimità da parte della Commissione permanente per Roma Capitale articolo 9, comma 2, e articolo 6, comma 3, lettera a)>: ma nella definizione dei programmi si realizza una sostanziale innovazione sia nella semplificazione delle procedure di definizione (articoli 6 e 9), sia, soprattutto, nell'affidare integralmente al sindaco della città metropolitana la sua realizzazione (articolo 9, comma 3).

    Contributi statali

    E' prevista una sostanziale rivalutazione dei trasferimenti ordinari alla città metropolitana per assolvere il suo ruolo di Capitale (portando l'attuale trasferimento da lire 35 miliardi a lire 200 miliardi), anche attraverso la definizione di adeguati criteri per la determinazione di tali oneri (articolo 12) e un sostanziale incremento delle risorse da stanziare per dare attuazione al Piano degli interventi per Roma Capitale (si passa dai 95 miliardi di lire previsti per il 1998 a lire 500 miliardi: articolo 13).

    Capo I.
    PRINCI'PI GENERALI

    Art. 1.
    (Contenuti e obiettivi).

    1. La presente legge:

    a) disciplina il regime giuridico speciale degli enti locali operanti nel territorio della città di Roma, Capitale della Repubblica italiana;

    b) istituisce un'unica autorità di governo, la città metropolitana di Roma, in luogo della provincia e del comune di Roma;

    c) prevede un piano di interventi necessari a consentire alla città di Roma di svolgere adeguatamente il ruolo di Capitale.

    2. La presente legge disciplina, altresì, i rapporti tra le istituzioni dello Stato, le altre istituzioni pubbliche, la regione Lazio e gli enti locali della città di Roma, al fine di:

    a) assicurare una tutela equilibrata degli interessi propri della comunità locale e degli interessi nazionali connessi alle funzioni della Capitale della Repubblica;

    b) assicurare il soddisfacimento delle esigenze della Santa Sede e delle organizzazioni internazionali nel territorio della città di Roma;

    c) promuovere la migliore tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico della città di Roma.

    3. Le disposizioni della presente legge non possono essere abrogate o modificate da successive leggi o da atti aventi forza di legge se non per espressa disposizione.

    Capo II.
    RIORDINAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE LOCALE

    Art. 2.
    (Istituzione della città metropolitana di Roma).

    1. E' istituita la città metropolitana di Roma, di seguito denominata "città", ente locale ad autonomia speciale, sottoposto al regime giuridico di cui alla presente legge, integrato dalla disciplina legislativa regionale e dall'autonoma disciplina statutaria e regolamentare.

    Art. 3.
    (Ordinamento e delimitazione territoriale della città).

    1. Nella città l'amministrazione locale si articola in due livelli:

    a) la città, cui si applica il regime giuridico delle province, come integrato e modificato dalla presente legge, e che assume altresì i compiti della provincia di Roma ed i confini del suo territorio;

    b) i comuni compresi nella provincia di Roma, che mantengono il regime proprio dei comuni, salvo le modifiche derivanti dall'attuazione della presente legge.

    2. Il territorio della città coincide con quello dei comuni che la compongono.

    3. La città e i comuni ispirano la propria azione e i loro rapporti ai princìpi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione.

    Art. 4.
    (Organi della città).

    1. Sono organi della città: il consiglio, il sindaco e la giunta.

    2. Il consiglio è composto da ottanta consiglieri:

    a) quarantotto eletti dai cittadini dei comuni derivanti dalla suddivisione territoriale del comune di Roma, in collegi uninominali, secondo il sistema elettorale delle province;

    b) trentadue eletti dai cittadini degli altri comuni compresi nella città, in collegi uninominali, secondo il sistema elettorale delle province.

    3. Il consiglio elegge nel suo seno un presidente e si dà norme per il suo funzionamento.

    4. Il sindaco è eletto a suffragio universale diretto da tutti i cittadini dei comuni compresi nel territorio della città.

    5. La giunta è nominata e presieduta dal sindaco.

    6. All'elezione del consiglio e del sindaco si applicano le norme in materia di elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia; si applicano del pari le norme relative alle province per quanto concerne il funzionamento degli organi collegiali.

    Art. 5.
    (Funzioni della città).

    1. La città svolge, oltre alle funzioni proprie delle province, le seguenti funzioni, di norma comunali, da esercitare a livello metropolitano:

    a) la pianificazione territoriale strategica dell'intero territorio, con il concorso dei comuni, nonché la verifica di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al piano territoriale;

    b) la realizzazione e la gestione delle grandi infrastrutture localizzate nel territorio metropolitano, ivi compresa la realizzazione delle opere di interesse statale e regionale;

    c) la realizzazione e la gestione dei servizi pubblici di trasporto metropolitano, anche attraverso la piena integrazione dei servizi urbani ed extraurbani;

    d) la realizzazione e la gestione dei servizi pubblici a rete nei settori del ciclo integrale delle acque, dell'energia, dello smaltimento dei rifiuti;

    e) la realizzazione e le gestioni dei servizi per lo sviluppo e per le politiche attive del lavoro;

    f) la pianificazione commerciale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita nonché il rilascio delle relative autorizzazioni;

    g) la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

    h) la raccolta sistematica delle informazioni di carattere statistico e delle informazioni relative alle condizioni economiche, amministrative, culturali e dei servizi pubblici e di pubblico interesse con riferimento all'intero territorio dell'area metropolitana, anche attraverso la costituzione di reti informatiche integrate;

    i) le funzioni strettamente necessarie alla realizzazione di manifestazioni, iniziative ed eventi di rilievo metropolitano, nazionale ed internazionale.

    2. Altre funzioni possono essere attribuite o delegate alla città con legge statale o regionale o ad essa delegate dai comuni compresi nel suo territorio.

    3. Le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti autonomi della città, nel rispetto dei soli princìpi generali contenuti nelle leggi statali e regionali.

    4. I comuni della città svolgono tutte le funzioni amministrative attribuite ai comuni dalla legge, salvo quelle espressamente attribuite o delegate alla città. Tali funzioni sono svolte anche attraverso le forme associative e di cooperazione di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142.

    5. D'intesa tra la città e la regione Lazio sono fissate le speciali procedure di raccordo tra i due enti relativamente alle più significative decisioni sull'assetto territoriale ed economico dell'area, nelle materie di competenza legislativa e amministrativa della regione.

    Capo III.
    RAPPORTI TRA LA CITTA', LO STATO E LA REGIONE LAZIO E PIANO DEGLI INTERVENTI

    Sezione I
    Rapporti tra la città, la regione Lazio e lo Stato

    Art. 6.
    (Commissione permanente per Roma Capitale).

    1. E' istituita la Commissione permanente per Roma Capitale, di seguito denominata "Commissione", composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, dal presidente della regione Lazio e dal sindaco della città.

    2. Alle riunioni della Commissione partecipano, su invito del presidente, i Ministri interessati.

    3. La Commissione è l'organo di collaborazione istituzionale tra lo Stato, la regione e la città. La Commissione promuove le iniziative necessarie per l'armonizzazione delle funzioni di competenza dei diversi livelli di governo, e in particolare:

    a) approva il piano degli interventi funzionali all'assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di Capitale della Repubblica italiana, di cui all'articolo 8;

    b) approva la localizzazione di opere e di impianti di interesse statale nel territorio della città non ricompresi nel Piano, previa convocazione della conferenza di servizi con le amministrazioni interessate;

    c) predispone le proposte per la definizione del contributo ordinario che lo Stato trasferisce alla città in rapporto all'assolvimento del ruolo di Capitale della Repubblica.

    Sezione II
    Rapporti con la Santa Sede

    Art. 7.
    (Rapporti con la Santa Sede).

    1. E' istituita una commissione mista paritetica per assicurare il soddisfacimento delle esigenze della Santa Sede di cui all'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, previa intesa diplomatica. Della delegazione italiana fanno parte, di diritto, il sindaco della città e il presidente della regione Lazio. I compiti di segreteria sono affidati all'ufficio del sindaco.

    2. Il parere della commissione è comunque richiesto per tutti i provvedimenti degli enti locali della città e della regione, che interessano le esigenze della Santa Sede in relazione al territorio della città.

    Sezione III
    Piano degli interventi per Roma Capitale

    Art. 8.
    (Obiettivi e contenuti del Piano).

    1. L'insieme degli interventi necessari a consentire alla città di svolgere adeguatamente il ruolo di Capitale, di seguito denominato "Piano", è diretto, in via prioritaria a:

    a) definire ed attuare organicamente un programma di localizzazione delle sedi degli organi costituzionali dello Stato, delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, della regione e della città in rapporto alla riorganizzazione degli apparati amministrativi centrali e al conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali;

    b) definire ed attuare un programma di riutilizzazione del patrimonio pubblico e privato che nel centro storico sarà dismesso dalle amministrazioni pubbliche;

    c) conservare e valorizzare nell'area metropolitana romana il patrimonio monumentale, archeologico e artistico; creare parchi archeologici di interesse metropolitano;

    d) adeguare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità metropolitana attraverso il potenziamento del trasporto pubblico su ferro con sistemi integrati ed in sede propria, sotterraneo e di superficie, e riorganizzare le attività aeroportuali;

    e) qualificare le università e i centri di ricerca esistenti nell'area metropolitana e localizzare in modo equilibrato nel territorio metropolitano nuovi atenei e nuove strutture per la scienza e la cultura;

    f) costituire un polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione creando sinergie tra cinema e televisione, e realizzare il sistema congressuale, fieristico ed espositivo anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento di strutture esistenti;

    g) provvedere alla adeguata sistemazione delle istituzioni internazionali operanti in Italia e presenti nell'area metropolitana romana;

    h) assicurare il soddisfacimento delle esigenze della Città del Vaticano nel territorio della città.

    Art. 9.
    (Formazione e realizzazione del Piano).

    1. Il Piano ha durata triennale ed è adottato dal consiglio della città sulla base delle proposte di intervento avanzate dalle amministrazioni statali, dalla regione, dai comuni, dagli enti e dai soggetti gestori dei servizi pubblici, da altri soggetti pubblici e privati. A tale fine le amministrazioni dello Stato, della regione Lazio, dei comuni e degli enti pubblici ed i soggetti pubblici e concessionari di pubblici servizi sono tenuti a comunicare al sindaco della città gli interventi in corso di realizzazione, nonché gli interventi di propria competenza connessi con gli obiettivi di cui all'articolo 8.

    2. Il Piano è approvato all'unanimità dalla Commissione entro sessanta giorni dalla sua adozione da parte del consiglio della città, sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ove siano previste localizzazioni delle sedi del Parlamento. Nel caso in cui la Commissione intenda introdurre modifiche al Piano, questo può essere riformulato da parte del consiglio della città con nuova deliberazione, da adottare entro trenta giorni dalla ricezione delle proposte di modifica; in caso di mancata delibera nel termine, le modifiche si intendono respinte. Il Piano deve essere approvato o respinto dalla Commissione nei successivi trenta giorni, decorsi inutilmente i quali si intende comunque approvato.

    3. La realizzazione degli interventi previsti dal Piano è affidata alla città. A tale fine spettano al sindaco della città le funzioni relative alla realizzazione delle opere e degli impianti anche di competenza delle altre amministrazioni ed enti, salve restando le successive attività di gestione. Per la realizzazione degli interventi di competenza propria o delegata, la città può costituire apposite società di trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n.127, a prevalente partecipazione della città e aperte alla partecipazione dei comuni e di altri soggetti pubblici e privati.

    4. La realizzazione degli interventi previsti dal Piano è finanziata dallo Stato, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, e dalla regione per le opere di propria competenza. Le relative risorse finanziarie sono trasferite alla città, entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano. Le opere di competenza della città e dei comuni sono da questi finanziate.

    Art. 10.
    (Strutture di supporto).

    1. Le funzioni di supporto per la definizione del Piano e per il monitoraggio degli interventi da esso previsti sono attribuite all'Ufficio per il Piano degli interventi per Roma Capitale, posto alle dirette dipendenze del sindaco della città.

    2. Presso l'Ufficio di cui al comma 1 operano funzionari delle amministrazioni pubbliche interessate alla realizzazione del Piano.

    Capo IV.
    POTERI E SPECIALI PREROGATIVE DEL SINDACO DELLA CITTA'

    Art. 11.
    (Poteri e speciali prerogative del sindaco della città).

    1. Il sindaco della città:

    a) coordina nel territorio cittadino l'esercizio delle funzioni attribuite dagli uffici amministrativi decentrati dello Stato e della regione, secondo le direttive impartite rispettivamente dal commissario del Governo e dal presidente della regione, nulla innovandosi rispetto alle competenze del prefetto per quanto riguarda il coordinamento delle amministrazioni preposte alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità;

    b) presiede il comitato metropolitano, di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1992, n.498;

    c) partecipa di diritto, concordando con il prefetto l'ordine del giorno, alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 1^ aprile 1981, n.121;

    d) promuove la conclusione di accordi di programma e di conferenze di servizi aventi ad oggetto interventi da realizzare nel territorio della città, con i poteri di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

    Capo V.
    NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

    Sezione I
    Disposizioni finanziarie

    Art. 12.
    (Contributo ordinario dello Stato per le funzioni di Roma Capitale).

    1. Il contributo che annualmente lo Stato attribuisce alla città, in rapporto ai maggiori oneri per spese correnti necessarie per l'assolvimento del ruolo di Capitale da parte della città e dei comuni del suo territorio, è stabilito in lire 200 miliardi per il triennio 1999-2001.

    2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito sulla base delle proposte della Commissione. La Commissione definisce le proprie proposte previa una adeguata individuazione dei criteri di determinazione degli oneri gravanti sulla città per l'assolvimento del ruolo di Capitale. Sullo schema del relativo disegno di legge, prima della sua approvazione in Consiglio dei ministri, è sentito il sindaco della città.

    3. Il contributo è ripartito dalla città tra la stessa città e i comuni del suo territorio, in rapporto ad indicatori oggettivi che determinano gli oneri rispettivamente sopportati per lo svolgimento delle funzioni di Capitale.

    Art. 13.
    (Copertura finanziaria).

    1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede:

    a) quanto a lire 95 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 a carico dell'unità previsionale di base 19.2.1.1 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 1999;

    b) quanto a lire 405 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.2.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

    3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Sezione II
    Disposizioni transitorie e finali

    Art. 14.
    (Norme transitorie relative alle delimitazioni del territorio della città).

    1. Della città fanno parte i comuni compresi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella provincia di Roma.

    2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza metropolitana, istituita ai sensi dell'articolo 49 della legge della regione Lazio 5 marzo 1997, n.4, può proporre una diversa delimitazione del territorio della città, attraverso lo scorporo, per ambiti territoriali omogenei, dei comuni che non abbiano con il comune di Roma rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale, alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali, nella salvaguardia della unitarietà e della continuità territoriale della città.

    3. In assenza della proposta di delimitazione da parte della Conferenza metropolitana entro i termini stabiliti al comma 2, la regione Lazio, sentiti i comuni e la provincia di Roma, entro i successivi novanta giorni, può proporre una diversa delimitazione, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 2.

    4. Sulla base della proposta di delimitazione di cui ai commi 2 o 3, il Governo è delegato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un apposito decreto legislativo contenente la nuova determinazione dei comuni compresi nel territorio della città, secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.

    5. In assenza della proposta di delimitazione di cui ai commi 2 e 3, il territorio della città resta coincidente, ai sensi del comma 1, con quello della provincia di Roma.
     
     

    Art. 15.
    (Riordinamento territoriale).

    1. In relazione alla entrata in carica degli organi della città, la regione Lazio provvede, con proprie leggi, al riordinamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nel suo territorio.

    2. Ai fini di cui al comma 1, la regione Lazio provvede alla istituzione di nuovi comuni in luogo del comune di Roma, nonché alla eventuale revisione dei confini dei comuni dell'area metropolitana. I nuovi comuni potranno derivare anche da fusioni di comuni contigui o da aggregazioni di parti del territorio del comune di Roma a comuni contigui, così da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini, nonché un equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche.

    3. I nuovi comuni enucleati dal comune di Roma conservano l'originaria denominazione alla quale aggiungono quella più caratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni che li compongono. A tali nuovi comuni sono trasferiti, in proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse, personale nonché adeguati beni strumentali immobili e mobili del comune di Roma e delle sue circoscrizioni.

    4. Le proposte di legge regionali di riordino di cui al comma 1 sono sottoposte a referendum popolare cui sono chiamati:

    a) per la istituzione di nuovi comuni in luogo del comune di Roma, tutti i cittadini del comune di Roma;

    b) in caso di fusione, tutti i cittadini dei comuni da sottoporre a fusione;

    c) in caso di aggregazione di parti del territorio del comune di Roma a comuni contigui, i cittadini delle parti da scorporare e i cittadini dei comuni interessati.

    5. La legge regionale di riordino territoriale disciplina gli adempimenti necessari a consentire il primo insediamento degli organi dei nuovi comuni contestualmente alla prima elezione degli organi della città.

    6. Qualora la regione Lazio non provveda agli adempimenti previsti dal comma 4, il Governo, con deliberazione del Consiglio dei ministri, invita la regione a farlo. Decorsi inutilmente sei mesi, il Governo è delegato a provvedere con decreti legislativi, osservando i princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, sentito il comune di Roma, gli altri comuni interessati, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

    7. Fino alla riorganizzazione del territorio del comune di Roma di cui all'articolo 16, la statuto del comune di Roma può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento, ivi compresa l'attribuzione alle circoscrizioni di una distinta personalità giuridica.

    Art. 16.
    (Termini del riordinamento territoriale).

    1. Il riordino territoriale dei comuni, di cui all'articolo 15, è approvato con legge regionale almeno diciotto mesi prima della data delle elezioni degli organi della città, ed è reso operativo, con l'elezione dei sindaci e dei consigli dei nuovi comuni, contestualmente a tali elezioni.

    Art. 17.
    (Delega al Governo per la disciplina degli atti connessi con l'istituzione della città).

    1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adozione di tutti i provvedimenti connessi all'istituzione della città.

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano, tra l'altro:

    a) l'assetto della finanza della città e dei comuni, anche in rapporto alla distribuzione effettiva delle funzioni;

    b) l'adozione degli atti, ivi compresi il trasferimento dei beni, del personale e delle risorse finanziarie, necessari a garantire l'effettivo avvio degli organi della città alla scadenza del mandato degli organi del comune di Roma; tali atti sono resi operanti, ove necessario, mediante convenzioni e intese tra gli enti locali interessati;

    c) le procedure elettorali e di revisione dei collegi uninominali per l'elezione del consiglio della città.

    Art. 18.
    (Durata degli organi della provincia di Roma).

    1. Il mandato degli organi della provincia di Roma, ove di durata superiore, scade con l'entrata in carica degli organi della città.

    Art. 19.
    (Esercizio delle funzioni della città nelle more dell'entrata in carica dei suoi organi).

    1. Fino all'entrata in carica degli organi della città, le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge possono essere esercitate in forma associata dagli enti locali interessati sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n.142, ovvero possono essere delegate dai comuni alla provincia di Roma.

    2. I servizi pubblici di interesse dell'intero territorio della città possono essere erogati mediante la costituzione di aziende o di società di capitali ad influenza dominante pubblica locale operanti per l'intero territorio, nonché attraverso l'affidamento dei servizi ad un unico soggetto privato, quando lo consiglino ragioni di efficienza, di economicità e di efficacia del servizio.

    3. Le forme di esercizio delle funzioni e di erogazione dei servizi di cui ai commi 1 e 2 sono promosse e disciplinate dalla Conferenza metropolitana di cui all'articolo 49 della legge della regione Lazio 5 marzo 1997, n. 4.

    Art. 20.
    (Norme transitorie relative ai rapporti di cui al capo III).

    1. In attesa dell'entrata in carica degli organi della città:

    a) la Commissione è composta dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione Lazio, dal presidente della provincia di Roma, dal sindaco di Roma;

    b) il Piano è adottato dal consiglio comunale di Roma, su proposta del sindaco di Roma, previa intesa con il presidente della provincia di Roma;

    c) la realizzazione degli interventi, anche di competenza delle altre amministrazioni e degli enti, è delegata al sindaco di Roma per gli interventi da realizzare all'interno del territorio del comune di Roma e al presidente della provincia di Roma per gli interventi da realizzare nel territorio degli altri comuni della provincia.

    2. Fino all'entrata di carica degli organi della città, l'Ufficio del programma per Roma Capitale di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è posto alle dipendenze del sindaco di Roma.

    Art. 21.
    (Ripartizione del contributo ordinario dello Stato per le funzioni di Roma Capitale).

    1. Fino all'entrata in carica degli organi della città, il contributo di cui all'articolo 12 è ripartito tra la provincia e i comuni, sentiti il presidente della provincia di Roma e il sindaco di Roma, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

    Art. 22.
    (Abrogazione di norme).

    1. Per la realizzazione degli interventi compresi nel Piano, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n.396, e restano salvi gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge medesima.

    2. La legge 15 dicembre 1990, n.396, ad esclusione delle norme citate al comma 1 del presente articolo, è abrogata.


    Stralcio del dibattito in Commissione Affari Istituzionali (1°) del Disegno di legge n. 2853 "Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana"

    MERCOLEDI| 19 MAGGIO 1999 - 410ª Seduta - Presidenza del Presidente VILLONE - Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Vigneri. La seduta inizia alle ore 15,20. IN SEDE REFERENTE

    Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 24 marzo. Ha inizio la discussione generale.

    Il senatore ROTELLI considera anzitutto discutibile, sotto un duplice profilo di opportunità e di legittimità, definire per legge la città di Roma quale |capitale della Repubblica. Ricorda, in proposito, il tentativo, contestato e poi comunque non realizzato, di introdurre una definizione analoga nel testo di riforma proposto dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. Si sofferma, quindi, sul rapporto tra l’iniziativa in esame e il disegno di legge di riforma della legge n. 142 del 1990, già approvato dal Senato e ora in discussione alla Camera dei deputati: poiché in quel disegno di legge è contenuta anche una nuova disciplina legislativa delle aree metropolitane, è necessario interrogarsi sulle reciproche interferenze e anche sulla compatibilità tra i due progetti di riforma, quanto alla città di Roma. Svolgendo un’analisi del testo, osserva che l’articolo 1, al comma 1 si riferisce agli enti locali, senza ulteriori precisazioni, e ciò ripropone il problema di un riferimento ricorrente ma assai generico e ambiguo; considera dubbia, inoltre, l’opportunità di adottare l’espressione |autorità di governo per il livello territoriale in questione, laddove sarebbe forse sufficiente richiamare l’istituto della città metropolitana, già previsto dalla legge n. 142 del 1990. Quanto al destino dei comuni attuali e della provincia di Roma, il disegno di legge contiene elementi di incertezza, poiché si prevede da un lato una autorità unica, dall’altro la sussistenza o la costituzione di altri enti locali nello stesso territorio. L’articolo 2 qualifica la città metropolitana di Roma come |ente locale ad autonomia speciale: in un momento nel quale molte province rivendicano lo statuto speciale di autonomia una simile qualificazione può ingenerare equivoci e comunque appare sprovvista della necessaria copertura costituzionale. L’articolo 3 fonda il regime giuridico della città metropolitana di Roma sull’ordinamento delle province, prevedendosi peraltro la compresenza di comuni nello stesso territorio, ciò che sembra contraddire quanto enunciato all’articolo 1 circa la città metropolitana quale |unica autorità di governo. Nondimeno, si potrebbe ritenere possibile, dalla lettura del testo, la sopravvivenza dello stesso comune di Roma, e ciò rende il quadro istituzionale ancora più complicato. L’articolo 4 dispone sul sistema di elezione degli organi rappresentativi e del sindaco: si interviene perciò nel sistema elettorale, con la necessità di compiere in proposito un approfondimento specifico. Quanto alle funzioni (articolo 5), si evince dal testo una certa tendenza all’accentramento, poiché si tratta di funzioni normalmente comunali, da esercitarsi a livello metropolitano e dunque, sul piano delle istituzioni attuali, provinciale. In particolare, ne risulterebbero probabilmente diminuite le potestà comunali in materia urbanistica. In una breve interruzione, la senatrice d’ALESSANDRO PRISCO obietta che in materia si tratta piuttosto di funzioni regionali trasferite a livello metropolitano. Il senatore ROTELLI fa osservare che il suo rilievo è fondato sul tenore letterale del testo e aggiunge che la stessa legge n. 142 del 1990 determina le funzioni della città metropolitana, anche in materia urbanistica. In merito al comma 2 dello stesso articolo 5, sostiene che la delega possibile di funzioni da parte dei comuni della città metropolitana sembra iscriversi in un contesto di sostanziale accentramento. Il comma 5, inoltre, presuppone non già un processo di decentramento dalla regione ma solo una forma di raccordo con l’ente di nuova istituzione. L'articolo 6 ripropone, in modo anche più evidente, il problema del progressivo depauperamento dei consigli dopo l'introduzione dell’elezione diretta del sindaco e del Presidente della provincia: l’istituzione di quella commissione permanente, infatti, relega i consigli in un ruolo davvero marginale. Quanto al piano degli interventi di cui agli articoli 8, 9 e 10, esso si giustifica a suo avviso per la presenza a Roma della S. Sede, più che per la qualità di capitale della Repubblica. Lo stesso piano, ancorché adottato dal consiglio, segue un procedimento assai complesso, in cui sono coinvolti molti livelli istituzionali e amministrativi. In merito all'articolo 15, osserva che l'assetto territoriale derivante dall'istituzione della città metropolitana è rimesso in sostanza alle determinazioni della regione, senza un coinvolgimento effettivo delle popolazioni interessate. Ribadisce, infine, la necessità di coordinare il disegno di legge con la revisione della legge n. 142 del 1990, già in stato di avanzata elaborazione.

    Il seguito dell’esame è quindi rinviato a giovedì 20 maggio alle ore 15.00. La seduta termina alle 16,30.


    SENATO DELLA REPUBBLICA

    13 LEGISLATURA

    Disegno di legge N. 3986

    d'iniziativa dei senatori VENTUCCI, LA LOGGIA, PASTORE, BALDINI, CENTARO, PIANETTA, AZZOLLINI, VEGAS, BETTAMIO, D'ALÍ, ASCIUTTI, NOVI, SCHIFANI, GRILLO e LAURO

    Istituzione del distretto autonomo di Roma

    Presentato da: Sen. VENTUCCI COSIMO (Forza Italia)

    Situazione del progetto di legge: Senato: Alla data del 1 Giugno 1999 in corso di esame da parte della Commissione Affari Costituzionali in sede referente

    ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge é analogo a quello presentato il 2 luglio 1997 come disegno di legge costituzionale da discutere nell'ambito della Commissione bicamerale. Le ragioni che inducono a ritenere indispensabile una revisione del concetto e delle modalità di suddivisione del territorio delle autonomie locali, con particolare riferimento all'area costituita dalla città di Roma e popolazioni limitrofe, sono diverse e parimenti urgenti. Il testo del disegno di legge ordinario che qui di seguito si propone é il primo vero passo deciso e concreto verso il superamento delle problematiche che, negli anni immediatamente seguenti l'approvazione della legge istitutiva dell'ordinamento delle autonomie locali, hanno impedito non solo il corretto svolgimento delle statuizioni (pur aspramente criticate) della medesima legge, ma che, di fatto, hanno completamente bloccato anche ogni possibilità di sviluppo e di crescita competitiva delle migliori realtà cittadine italiane. Il problema riguarda, prima tra tutte, la nostra capitale: la città di Roma. Il progetto é stato ispirato da semplici ma importanti considerazioni di base.

    La rivalutazione istituzionale nei confronti dei comuni limitrofi

    Roma capitale d'Italia non può continuare ad essere relegata, all'interno della regione Lazio, ad un ruolo di mero subordine rispetto alla stessa. Questa soluzione sarebbe anche la più congeniale e indubbiamente la migliore possibile, in primo luogo, per le popolazioni ed i comuni circostanti la sua zona d'influenza: costituirebbe, infatti, una indubbia rivalutazione ai massimi livelli delle loro realtà territoriali e delle loro potenzialità produttive, nonché un sicuro rimedio contro il degrado e l'allontanamento progressivo dalle istituzioni centrali. Grande é dunque l'attenzione che il progetto pone, innanzitutto, alle esigenze delle realtà territoriali locali site intorno la capitale. Un'attenzione sottolineata, per di più, dallo stesso progetto, il quale lascia piena libertà di scelta alle medesime entità locali in ordine alla possibilità di entrare a far parte della nuova area distrettuale romana, ovvero di rimanere nell'ambito della regione Lazio.

    Le risultanze e i dati offerti dall'indagine comparata

    Nei paesi europei l'autonomia riconosciuta agli enti territoriali é andata quasi ovunque sempre piú ampliandosi. La risposta alle esigenze di accentramento delle competenze nella aree urbane di maggiore sviluppo ha dato vita a forme di agglomerati metropolitani che, il più delle volte, sono stati limitati nella propria essenza autonoma dal vincolo di dipendenza che li lega ancora alla provincia o alla regione in cui sono collocati. É il caso di Parigi, città metropolitana che deve subire l'estremo centralismo dello Stato francese il quale, per motivazioni di carattere prettamente politico, limita fortemente la spinta di aggregazione metropolitana della capitale. Ciononostante, lo Stato valorizza e tutela il patrimonio storico-economico-culturale della città, collabora con il governo locale a livello istituzionale, pur nella competitività data dai tre livelli di governo presenti alla guida dell'area stessa. Anche Londra ha avuto una sua precisa configurazione istituzionale metropolitana, cancellata poi nel 1986 dal governo Tatcher con l'eliminazione delle 6 Contee metropolitane. Ciò fu dovuto, però, non a motivazioni di carattere tecnico-istituzionale, quanto invece a ragioni di tipo politico. Oggi, comunque, é dato rinvenire ancora distretti metropolitani di consistente entità metropolitane. Le difficoltà evidenziate nel garantire piena riuscita agli intenti programmatici sono dovute a ragioni di tipo politico o strutturale. La proposta qui presentata costituisce uno stato ancora più avanzato rispetto alle soluzioni legislative straniere, prefiggendosi in prima istanza il netto superamento delle problematiche che ne hanno parzialmente rallentato il processo altrove. Il progetto, infatti, va oltre qualsivoglia diatriba di stampo squisitamente politico e, soprattutto, prevede un impianto strutturale estremamente innovativo e futuribile, nonché fondato su principi di sicuro rilievo e coordinamento istituzionale.

    La necessità di autorità di governo proprie

    Ove la costituzione di centri metropolitani é stata attuata, si é pressoché sempre provveduto a dotare l'area stessa di organi preposti dotati di maggiore stabilità e legittimazione locale. Uno dei maggiori studiosi del fenomeno metropolitano a livello comparato, Alan Norton, indica proprio nel governo metropolitano e nella sua particolarità il presupposto indefettibile per una salda costruzione metropolitana. Partendo dal dato storico che esperienze basate su forme di associazionismo puramente volontarie hanno miseramente fallito l'esame della durata nel tempo, egli ravvisa nell'autorità metropolitana un elemento indispensabile. Uno dei problemi principali da risolvere con una specifica previsione normativa ad hoc é sembrato, quindi, quello di garantire una precisa e ben definita autorità di governo metropolitana, la quale sia in grado cosi di assicurare un efficace coordinamento tra i diversi interventi degli altri livelli di governo incidenti sull'area stessa, nonché uno sviluppo e uno sfruttamento del territorio più organico ed equilibrato. L'istituzione di detta autorità di governo, indipendente ed autonoma rispetto a qualsiasi altro ente locale, é un caposaldo della proposta.

    L'inadeguatezza e l'inattuazione della legislazione in vigore

    L'attuazione legislativa delle aree metropolitane in Italia é ancora lungi dall'approdare ad un riscontro positivo adeguato e conforme alle esperienze estere. Ma, a prescindere dalla completa attuazione delle norme presenti, é lo stesso impianto legislativo ad essere anacronistico e non in linea con le esigenze dei maggiori centri urbani odierni. Non é possibile, infatti, come quasi unanimemente é stato rilevato, ridurre la costituzione di aree metropolitane ad un'unica disciplina generalizzante valida per qualsiasi città: ogni realtà cittadina, invece, ha le sue problematiche, le sue risorse e si pone, tramite la propria popolazione, nei confronti della risoluzione delle esigenze in modo del tutto particolare e distinto da qualsiasi altra città. Per questi motivi, allora, sembra inadeguata la previsione di una normativa onnicomprensiva, come la legge n. 142 del 1990, che pretenda di abbracciare tutti i problemi e tutte le soluzioni per ognuna delle maggiori città urbanizzate d'Italia. Per Roma capitale d'Italia si impone una differenziazione, basata su risposte precise ai problemi di urbanizzazione e di sviluppo cittadino, nonché sulla valorizzazione del suo ruolo costituzionale. Ma il vero nodo della questione legislativa é l'inattuazione della legge, dovuta alla estrema genericità delle disposizioni e, soprattutto, ad un errore di fondo: quello di delegare alla Regione l'attuazione della legge e dotare la stessa di un potere "assoluto" ed "esclusivo" riguardo alla configurazione del centro metropolitano. Stante le gravi carenze dell'impianto legislativo presente, dunque, si impone un superamento dello stesso, una revisione del concetto stesso di area metropolitana in senso maggiormente funzionale e pertinente allo sviluppo moderno. Ciò che conta é superare tale prospettiva e proiettarsi invece nel futuro della suddivisione del territorio della Repubblica, finora ostacolato decisamente a causa del retaggio storico e culturale in cui ha avuto modo di svilupparsi l'ordinamento italiano

    L'evento del Giubileo

    Alle soglie del grande incontro religioso determinato dal colossale evento del Giubileo, riprendendo le proposizioni circa la costruzione di centri urbani metropolitani già espresse dai maggiori centri europei (come i Distretti metropolitani inglesi, oppure la stessa città di Parigi, ad esempio), andando comunque oltre gli stessi e ponendoci in una prospettiva mondiale, sulla scia del modello federalista per eccellenza, quello statunitense, dato dal District of Columbia, nel quale ha sede la capitale Washington, appare soluzione adeguata e migliore quella di prevedere un ente autonomo che rappresenti la capitale italiana. Un'indipendenza, logicamente, che non può toccare gli estremismi, impliciti in uno Stato fortemente federale e indipendente, espressi dal District americano, il quale costituisce un vero e proprio Stato a sé stante, ma piuttosto che derivi da quella esperienza, pur inserita nell'ambito della Costituzione e della forma di Stato italiani. Un'autonomia concessa, ma realizzata con la piú completa partecipazione e decisione della popolazione coinvolta e improntata alla massima collaborazione con le altre istituzioni locali dello Stato. É per questa serie di motivazioni che, considerando in primo luogo le esperienze comparate europee sui centri di maggiore urbanizzazione, nonché la progettazione e la presenza della vigente normativa sulle aree metropolitane italiane, in prospettiva di un ordinamento costituzionale basato sulle nuove autonomie locali, é emersa la presente proposta di disegno di legge.

    Il disegno di legge

    Il presente disegno di legge cerca di ottenere il massimo livello di coordinamento tra le esigenze particolari di una vasta zona d'influenza come quella della capitale e le attribuzioni istituzionali della regione Lazio e degli enti locali. L'articolo 1 introduce la nuova entità autonoma del Distretto di Roma. L'articolo 2 si preoccupa di stabilire e fissare i confini territoriali dello stesso, secondo un ordine di priorità comune a tutte le legislazioni istitutive di nuovi organi. La delimitazione del territorio é infatti il primo passo nella costruzione di nuove realtà territoriali, come dimostrano le legislazioni sulle aree metropolitane straniere e anche quella italiana. É qui che i comuni interessati assumono un ruolo essenziale nella costituzione del Distretto, valorizzato anche dalla previsione di un futuro mutamento dei confini dello stesso in seguito al loro intervento. La norma é dunque "aperta" a possibili modificazioni. L'articolo 3 consente ai comuni esclusi dal Distretto di essere accorpati alle altre province della regione, previo parere obbligatorio degli stessi interessati. Si chiude cosí la definizione del nuovo assetto territoriale: da un lato l'ente costituito dal Distretto di Roma e dalle popolazioni incluse, dall'altro la regione Lazio e le altre entità locali. Gli articoli 4 e 5 costituiscono il nucleo della proposta, trattando del conferimento dei poteri e delle funzioni al Distretto entro un limite temporale di un anno. Spetterà poi ad uno strumento piú agile, vale a dire quello della decretazione governativa, fissare le singole competenze attribuite al Di stretto. Altro cardine della proposta é la piena realizzazione del principio di sussidiarietà, inteso come decentramento di funzioni dal livello piú basso a quelli piú alti. In questo modo si é inteso attuare nel migliore modo possibile il collegamento del cittadino con le istituzioni che lo governano, tramite la piena realizzazione degli interessi della comunità. L'articolo 6 disciplina, invece, le autorità di governo del Distretto, nel rispetto della triarchia comune a tutte le istituzioni locali della Repubblica. L'articolo 7 regola il procedimento di approvazione del Regolamento del Distretto e ricalca, nella sostanza, quanto stabilito in proposito per le regioni e gli enti locali nella proposta della nuova Costituzione approvata nell'ambito della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. L'unica differenza consiste nel potere di ratifica in ordine allo stesso concesso al Parlamento. L'articolo 8 si limita a stabilire i princípi fondamentali, già contenuti in Costituzione, riguardo all'autonomia finanziaria e tributaria dell'ente, con particolare attenzione al conferimento di contributi speciali da parte dello Stato e alla possibilità di ricorrere da parte del Distretto a forme di indebitamento, sull'esempio di quanto previsto, in particolare, già dall'area metropolitana spagnola di Barcellona. L'articolo 9, infine, si propone la completa tutela e difesa dell'autonomia del Distretto, prevedendo la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale nel caso di conflitti di competenza con atti di altri organi dello Stato. Con questa disposizione conclusiva viene definito il ruolo di indipendenza assoluta dell'ente nell'ambito dell'ordinamento istituzionale e se ne garantisce la piena funzionalità.
     
    Art. 1.

    1. É istituito il Distretto di Roma, di seguito denominato "Distretto", ente autonomo con propri poteri e funzioni, e con propri organi di governo, secondo i princípi fissati dalla presente legge.

     
    Art. 2.

    1. Il territorio del Distretto é delimitato con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Consiglio regionale del Lazio e i consigli dei comuni interessati e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascun comune interessato espressa mediante referendum.

    2. I confini istituiti secondo la procedura descritta al comma 1, possono essere mutati, con legge dello Stato, su proposta di tanti abitanti del Distretto che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e con l'approvazione, tramite referendum , dalla maggioranza delle popolazioni stesse. 

     
    Art. 3.

    1. Il territorio della regione Lazio é costituito dai comuni e dalle province non inclusi nel Distretto. 
    2. I comuni che, in seguito al procedimento di cui all'articolo 2, non sono inclusi nel territorio del Distretto, sentite le popolazioni interessate, vengono accorpati alle rimanenti province della regione Lazio. 

     
    Art. 4.

    1. Con legge dello Stato, e entro sei mesi dalla delimitazione del territorio, sono stabiliti gli ambiti, le forme e i modi dell'esercizio dell'autonomia normativa e amministrativa del Distretto. 
    2. Ai comuni inclusi nel Distretto può essere demandato il potere di emanare norme di attuazione per l'esercizio dell'autonomia normativa e amministrativa.

    3. Il Governo é delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di trasferimento delle competenze e dei poteri nei confronti degli organi del Distretto, sulla base dei princípi e criteri direttivi contenuti nella presente legge. 

    4. Il Distretto, oltre alle funzioni di competenza provinciale e comunale degli enti ricompresi nel territorio, assorbe le funzioni esercitate in precedenza dalla regione Lazio nei confronti della città di Roma. 

     
    Art. 5.

    1. Le funzioni che, per ragioni di economicità e di efficienza, non necessitano di essere espressamente svolte in forma coordinata dal Distretto, sono ripartite tra gli enti territoriali inclusi nello stesso in base al principio di sussidiarietà. La titolarità delle funzioni spetta agli enti piú vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime.

    2. Agli enti territoriali inclusi nel Distretto é attribuita la generalità delle funzioni regolamentari e amministrative e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

    3. Gli enti territoriali di cui al comma 2 esercitano le proprie funzioni regolamentari e amministrative con riferimento a tutti gli interessi delle rispettive popolazioni, con particolare riguardo all'assetto del territorio, ai servizi per lo sviluppo economico e per la distribuzione commerciale, ai servizi pubblici, alla difesa del suolo, alla tutela idrogeologica e delle risorse idriche.

     
    Art. 6.

    1. Sono organi del Distretto: 

    a) l'Assemblea distrettuale;

    b) il Governo distrettuale;

    c) il Governatore del Distretto. 

    2. Al Distretto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge vigenti in materia di forma di governo ed organi istituzionali regionali.

    3. I deputati distrettuali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. 

     
    Art. 7.

    1. Il Distretto ha un proprio Regolamento che ne definisce i princípi fondamentali di organizzazione e di funzionamento.

    2. Il Regolamento é approvato e modificato dall'Assemblea distrettuale a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed é sottoposto a ratifica da parte del Parlamento. Il Regolamento é sottoposto a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua approvazione, ne faccia richiesta un ventesimo degli elettori del Distretto ed é promulgato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se é approvata con la maggioranza dei voti validamente espressi. Non si fa luogo a referendum se il Regolamento é approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea distrettuale. 
    3. Il Regolamento disciplina: 

    lo scioglimento dell'Assemblea distrettuale;

    b) la formazione degli atti relativi all'organizzazione e all'attività amministrativa del Distretto; 
    c) i principi relativi all'autonomia finanziaria del Distretto e alle procedure di bilancio e di contabilità. 

     
    Art. 8.

    1. Il Distretto ha autonomia finanziaria e tributaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione. 
    2. Lo Stato, allo scopo di sostenere e valorizzare le funzioni e le attività del Distretto come capitale d'Italia, assegna per legge al Distretto contributi speciali.

    3. Il Distretto può ricorrere all'indebitamento nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi dello Stato. 
    4. Il Distretto ha un proprio demanio e un proprio patrimonio.

     
    Art. 9.

    1. Nel caso in cui il Distretto ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una regione invada una propria competenza può, con deliberazione della propria Assemblea, sollevare la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nel termine e nei modi stabiliti dalla Costituzione. 

     


    I CONTENUTI DELLA LEGGE SU ROMA CAPITALE

    Il tema di Roma va affrontato tenendo uniti i tre profili che in esso s’intersecano delineando un quadro assolutamente originale ed "unico" al mondo:

    § Roma grande area metropolitana;
    § Roma capitale del Paese;
    § Roma capitale del mondo cattolico.

    A differenza di Parigi, Londra, Berlino e di tutte le più importanti capitali del mondo, Roma Capitale ha sempre avuto, fin dal 1870, lo stesso assetto istituzionale di un comune di 300 abitanti (unica eccezione il "Governatorato", che oggi riecheggia nella proposta di Distretto Federale presentata da AN e che presenta il fortissimo limite di separare, anziché unire, il Comune di Roma dalla sua area metropolitana che con esso presenta elementi di interazione rilevantissimi).

    Nel 1990, con la legge n.142 si tentò di definire un assetto diverso per le grandi aree metropolitane ma sono ben noti i risultati di quell'esperienza.

    I motivi del fallimento? Probabilmente una forma di conservatorismo sia sul versante delle Regioni (preoccupate di vedere istituzioni troppo forti al loro interno) sia sul versante dei grandi comuni metropolitani (incapaci di rinnovarsi sotto il duplice profilo dell’elevazione della loro capacità progettuale a livello metropolitano e del decentramento dei poteri di "gestione dei servizi" ai Comuni urbani).

    La specificità di Roma e della sua area metropolitana

    Con i lavori della bicamerale per la riforma della Costituzione e, insieme, con l'avvio delle leggi Bassanini, aveva ripreso nuovo slancio sia il tema delle città metropolitane, sia quello di "Roma Capitale".

    Il previsto trasferimento di nuovi poteri alle Regioni aveva reso più disponibile questo livello istituzionale al tema della nascita delle Città metropolitane, tanto da accettarne l'inclusione nel testo finale presentato alle Camere.

    Permaneva e permane, tuttavia, il problema della "specificità" di Roma.

    Così ai tempi della legge n.142/90, così oggi. L'idea di un unico modello di città metropolitana che possa andar bene per Roma (2,6 milioni di abitanti (3,7 milioni l’area), 1.300 Kmq di superficie (5.300 Kmq l’area), capitale del paese e del mondo cattolico) e Bari (300.000 abitanti, 116 Kmq.) non funziona perché un identico assetto istituzionale non può rispondere a "domande di governo" assolutamente diverse.

    Da qui è nata la proposta di una legge speciale per Roma, poi presentata dai parlamentari di Roma e Provincia dell'Ulivo e del centrosinistra. Una proposta che, pur stando dentro quel quadro istituzionale fosse in grado di affrontare la peculiarità di Roma.

    La caduta della Bicamerale ha reso forse più difficile la nascita delle Città Metropolitane nelle grandi aree urbane, compresa Roma e la sua area metropolitana.

    Ma una riforma per le istituzioni della Capitale, proprio per la specificità dei suoi problemi, resta quanto mai urgente. E di questo si sono fatti carico i parlamentari del centrosinistra che hanno rilanciato il tema dell’approvazione della "legge speciale" per Roma Capitale.

    I contenuti della proposta di legge dell'Ulivo e del centrosinistra

    La proposta di legge dell'Ulivo (presentata nell'ottobre 1997 dai senatori dell'Ulivo di Roma e poi nell’aprile del 1999 alla Camera dai deputati del centrosinistra di Roma e Provincia) tiene insieme i tre profili di cui abbiamo detto: Roma grande area metropolitana; Roma capitale del Paese; Roma capitale del mondo cattolico.

    Con questa proposta si delinea un nuovo patto tra lo Stato e la sua capitale, ed insieme, un nuovo assetto istituzionale in grado di consentire il governo di una grande metropoli europea, in un paese che si trasforma, ma che per farlo non solo non riduce ma estende il terreno della democrazia e della partecipazione.

    I contenuti della proposta di legge

    § un nuovo assetto istituzionale, che finalmente disciplina con chiarezza la distribuzione dei poteri tra Comuni - tra cui i nuovi Comuni urbani -, Città metropolitana e Regione e definisce le funzioni della nuova Città metropolitana (oltre ai poteri delle province: pianificazione territoriale strategica, realizzazione e gestione grandi infrastrutture, servizi di trasporto a livello metropolitano, servizi pubblici a rete (acqua, energia, smaltimento rifiuti), coordinamento delle politiche attive del lavoro, pianificazione commerciale grande distribuzione, ecc.);

    § tempi certi: un anno dall'approvazione della legge per la delimitazione dell'area (superando i limiti rappresentati dalla legge n.142/90);

    § della Città Metropolitana fanno parte i Comuni compresi nella Provincia di Roma salvo la proposta (conferenza metropolitana o Regione) di scorporo dei Comuni che non hanno una stretta integrazione con Roma. In mancanza di una proposta diversa i confini resteranno coincidenti con quelli della provincia; entro due anni il governo è delegato ad emanare gli atti connessi con la istituzione della Città metropolitana di Roma (le risorse, il personale, ecc.) e l'effettivo avvio degli organi alla scadenza del mandato degli organi del Comune di Roma. La Regione – almeno 18 mesi prima dell'elezione dei nuovi organi della Città Metropolitana provvede con legge alla istituzione di nuovi Comuni (le attuali Circoscrizioni diventano Comuni urbani) in luogo del Comune di Roma. Tali disegni di legge regionali sono sottoposti a referendum;

    la legge prevede inoltre:

    § piani di intervento a cadenza triennale per la realizzazione delle grandi opere per la Capitale e la sua area metropolitana (centri direzionali dello Stato, grandi sistemi di mobilità e trasporto, grandi infrastrutture, beni monumentali ed artistici, reti di comunicazione ed informazione);

    § e, soprattutto, nuove modalità di attuazione, più semplici ed efficaci (correggendo i limiti della precedente legge n.390/90): nuovi poteri per il Sindaco della Città metropolitana, sia nella fase di attuazione del progetti per Roma capitale (definiti insieme a Regione e Governo ma attuati dal Sindaco), sia in materia di coordinamento delle amministrazioni periferiche dello Stato e della Regione;

    § una Commissione mista paritetica per assicurare il soddisfacimento delle esigenze della S. Sede di cui al Trattato dell’11 febbraio 1929 previa intesa diplomatica. Della delegazione italiana fanno parte, di diritto, il Sindaco della Città e il Presidente della Regione Lazio.

    § tutto questo non può avvenire se non in un clima di collaborazione tra Città, Regione, Stato. Per questo alla Commissione permanente per Roma Capitale (Presidente del Consiglio – Presidente della Regione – Sindaco della Città Metropolitana) è affidato il compito di promuovere le iniziative necessarie per l’armonizzazione delle funzioni di competenza dei diversi livelli di governo (approva il piano, la localizzazione delle opere di interesse statale, ecc.);

    E' prevista inoltre

    § una sostanziale rivalutazione dei trasferimenti ordinari (da 35 a 200 miliardi1999-2000-2001) e un incremento delle risorse per l’attuazione del piano di investimenti (da 95 a 300 nel 1999-2000-2001); ma già nella fase transitoria - istituita la Città metropolitana e prima delle elezioni degli organi - tutta una serie di funzioni (Commissione permanente - piano degli interventi - attuazione - Ufficio per il programma) possono essere esercitate secondo i nuovi principi, e lo Statuto del Comune di Roma può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento ivi compresa l’attribuzione alle Circoscrizioni di una distinta personalità giuridica.

    La città metropolitana e i comuni urbani

    L'area romana è un unico sistema urbano metropolitano: un unico sistema economico, una rete di trasporti, un solo mercato delle abitazioni e del lavoro. Un ecosistema che include la città consolidata, le grandi periferie, i comuni dell'hinterland, i fiumi, i lag>


    Trasferimento interrotto!

    iche, il litorale. E' un sistema più vasto del Comune di Roma, di cui vanno definiti i confini e a cui va dato un sistema istituzionale adeguato.

    L’area metropolitana romana deve competere per attrarre e mantenere sul suo territorio investimenti produttivi.

    La leva principale di questa competizione è la qualità di sistema, riferita a fattori diversi:

    - le reti infrastrutturali (trasporti, energia, telecomunicazioni, acqua, fognature, gas)
    - la qualità della vita (servizi sociali, ambiente, salute, condizioni di vita degli anziani e dei bambini);
    - l'organizzazione della cultura, della formazione e della ricerca, necessario supporto alle attività economiche qualificate ed innovative;
    - l'ambiente economico (concorrenza, accesso al credito, regole certe e trasparenza, possibilità di entrare nel mercato;
    - il funzionamento efficiente della pubblica amministrazione (es. sportello unico);
    - il livello raggiunto dal tessuto terziario di servizi alle imprese.

    Anche per questo Roma ha bisogno di un nuovo sistema istituzionale e di articolazione democratica del potere.

    L’obiettivo, dei DS e del centrosinistra è realizzare entro il 2002 la Città Metropolitana ed i Comuni urbani.

    Ci sarà da discutere su tutto. Confini della nuova istituzione, numero e dimensioni dei Comuni ma è importante che questa discussione si svolga in presenza di un disegno di legge su cui converge tutto il centrosinistra. Verso questa prospettiva alcune cose si posso fare subito e ci stiamo lavorando. In primo luogo rafforzare il decentramento amministrativo nel quadro dell’attuale sistema. L’adozione delle importanti delibere di febbraio ‘99 va in questa direzione, la riforma dello Statuto del Comune - dopo l’approvazione della cosiddetta legge "Napolitano" del 3 agosto scorso – sarà un’altra opportunità. Si deve insomma cominciare, dentro l’attuale sistema amministrativo a gettare le basi di quei Comuni Urbani che non potranno funzionare all’improvviso senza una preparazione precedente.

    Occorre ormai sollecitare con tutte le nostre forze il Parlamento italiano per approvare la legge, tenuto anche conto del fatto che ormai la sua discussione è all'ordine del giorno del Senato. La Capitale del paese non può più aspettare. Il senso della legge e di quel che può significare per un governo più efficace della città è chiaro. Vuole cogliere tre obiettivi: avvicinare le istituzioni ai cittadini; renderle più efficienti nel governo dei servizi a rete, dei processi sociali, urbanistici e produttivi di crescente ambito metropolitano; regolare in modo razionale ed equilibrato il ruolo dei diversi livelli istituzionali (Governo, Regione, istituzioni metropolitane) nel disciplinare le funzioni di Roma Capitale e nell’individuare i flussi di investimenti necessari per farle svolgere appieno tale funzione nazionale e internazionale. Questa spinta verso l’alto e verso il basso della domanda di governo dei cittadini romani è già in atto e sta modificando profondamente il senso della cittadinanza, il modo di sentirsi romani. Essere cittadino romano oggi significa concretamente coniugare un’identità fortemente locale che chiede di far diventare città alcuni suoi quartieri, ed una identità più vasta, metropolitana, trascinata dall’intreccio di funzioni, di scambi, di residenza, di attività tra città e hinterland, tipico ormai delle grandi aree urbane.

    Anche per questo occorre che questo processo sia costruito insieme, e senza alcun tratto di presunzione "romana", con gli altri Comuni dell’area metropolitana di Roma. L’ambito metropolitano rappresenta, del resto, uno dei principi più forti sul quale stiamo costruendo il nuovo P.R.G. di Roma.

    Roma ha necessità di spingersi verso un sistema sempre più corrispondente alla sua realtà attuale superando un vecchio limite dell’Urbe, chiusa verso i territori circostanti e ingenerosa verso i suoi territori interni in perenne ricerca di attenzione e di servizi.

    E sviluppando invece l’altro aspetto della sua natura: di città aperta agli scambi, innervata attraverso le vie consolari con le regioni vicine che nel tempo ne hanno fatto un esempio vivente di federalismo pluriregionale, inglobando cittadini pugliesi, calabresi, campani, sardi, abruzzesi, siciliani, veneti e piemontesi divenuti a loro modo tutti romani. E’ in questa complessità di identità radicate a Roma e soprattutto di bisogni di servizi generali e di servizi quotidiani che tenderà a plasmarsi un nuovo modo di sentirsi cittadini romani e che potrà essere ben rappresentato da istituzioni urbane e metropolitane.

    Saranno poi il dibattito politico e le scelte autonome dei vari comuni a definire i confini delle nuove realtà. L’architettura istituzionale per Roma così definita si intreccia con il processo di riforma della macchina amministrativa, dal livello statale a quello comunale. Certo anche su questo obiettivo si farà sentire il peso arretrato e conservatore dei governi di destra della Provincia e della Regione. Ci auguriamo che il Parlamento riuscirà a varare rapidamente la legge su Roma Capitale. Sarebbe già un primo grande risultato. In caso contrario dovremo verificare quali riforme delle istituzioni di governo della città saranno concretamente possibili prima delle elezioni comunali del 2002. giugno 2000
     



     
     

    COMUNE DI CARPINETO ROMANO

    Delibera del Consiglio Comunale n. 39/2000 "Delimitazione dell’Area Metropolitana di Roma"

    IL PRESIDENTE

    Premesso che la legge 3 agosto 1999, n. 265, ha modificato la recente disciplina prevista dalla legge 8 giugno 1999, n. 142, in materia di aree e città metropolitane, riconoscendo il principio democratico che lascia alle comunità locali l'iniziativa consapevole per la costituzione dal basso delle nuove istituzioni metropolitane e che tale formulazione e' stata ripresa dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con il quale e' stato approvato il "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

    Che l'art. 22, comma 2, del citato Testo Unico, prevede che "su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro centottanta giorni alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana";

    Che occorre quindi attivare le proposte dei Comuni interessati a far parte dell'Area Metropolitana di Roma;

    Che in una fase successiva alla delimitazione dell'Area Metropolitana, i Comuni interessati potranno concordare uno Statuto per la costituzione della Città Metropolitana di Roma;

    Che l'art. 24 del Testo Unico prevede che, fino all'istituzione della città metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione in alcune materie;

    Che l'inserimento del Comune di Carpineto Romano nell'Area Metropolitana, ricomprendente l'intera Provincia di Roma, e' di primaria importanza perché e' in questo contesto che verranno ad integrarsi i servizi più importanti;

    IL CONSIGLIO COMUNALE

    Interventi dei Consiglieri:

    Cons. Massimo Cacciotti (All. Libertà): Azione che sta prendendo il Sindaco di Roma coinvolgendo tutti i Comuni del Centro-Sinistra - La Regione Lazio ha approvato il piano territoriale nel qual e sono ricompresi tutti i servizi necessari - Tutti d'accordo che l'area Metropolitana ricomprende tutta la Provincia di Roma - Il Sindaco di Roma sta seguendo una strada tutta personale non seguendo i principi istituzionali - Nell'Area Metropolitana deve essere esclusa Roma la quale deve avere disposizioni specifiche e particolari.

    Cons. Emilio Cacciotti (Dem. Carpineto): Problematiche intorno alla costituzione dell'Area Metropolitana collegate alle problematiche di Roma - D.Lgs. n. 267/2000 che apre la strada per la soluzione al problema per la nascita dell'Area Metropolitana - Opportunità per i Comuni piccoli e periferici.

    Cons. Mauro D'Arcangeli (All. Lib.): Non favorevole alla municipalità allargata del Comune di Roma perché la creazione di 10 Municipalità di Roma creerebbe tante piccole Roma, considerando che nell'ambito della Provincia non ci sono Comuni con 300.000 abitanti - Contrario all'adesione del Comune di Carpineto Romano all'Area Metropolitana - Appartenenza del Comune a tradizioni Ciociare e non Romane - Credo che creando uno Statuto Speciale per Roma ci sia una maggiore libertà di movimento per i Comuni più piccoli.

    Cons. Ettore Pucinischi (Dem. Carpineto): Approvazione di un O.d.G. di qualche anno fa in cui si decideva di essere inseriti nell'Area Metropolitana, oggi che si ha lo strumento per decidere di entrare o no nell'area metropolitana sarebbe inopportuno non entrarci - Integrazione dei servizi di cui si ha bisogno, considerato che il nostro territorio é più collegato con Roma e non con le altre province di Frosinone o Velletri.

    Cons. Massimo Cacciotti (All. Lib.): Arroganza del comportamento del Sindaco di Roma non considerando la Regione Lazio e la Provincia di Roma.

    Cons. Emilio Cacciotti (Dem. Carpineto): Deve essere chiaro di non essere inseriti nella Provincia di Frosinone o di Velletri - Ritengo di dover sostenere la Provincia di Roma nella quale rientrare.

    Esce il cons. Ennio Parisella. P. 14/17.

    Cons. Mauro D'Arcangeli (All. Lib.): Consapevoli dell'integrazione del territorio che pero' può avvenire in altre forme.

    Presidente Quirino Briganti: Comportamento super-partes in tutta la situazione perché interesse dell'Amministrazione e' quello di tutelare il territorio e la popolazione, a prescindere da quali parti politiche provengano - Attività intraprese dal Sindaco di Roma secondo quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 267/2000. Rivalutazione delle tradizioni lepine, ma anche conferma del maggiore collegamento con Roma che si e' sviluppato da oltre 50 anni.

    Vista la proposta di deliberazione, agli atti d'ufficio;

    Non acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabilità, di cui all'art. 49, D.Lgs. 267/2000 ex art. 53, comma 1, L. 8 giugno 1990, n. 142, in quanto la presente deliberazione costituisce atto di mero indirizzo;

    Preso atto che il presente provvedimento non comporta aumento di spesa;

    Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (D'Arcangeli, Cacciotti Massimo, Baccari, Porcari), espressi per alzata di mano;

    DELIBERA

    1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 22 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la partecipazione del Comune di Carpineto Romano alla costituenda Area Metropolitana di Roma, proponendo alla Regione Lazio di procedere alla delimitazione territoriale dell'Area, coincidente con i territori dei Comuni che assumeranno analoga determinazione;

    2) Di proporre alla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di definire, anche prima della delimitazione territoriale dell'area metropolitana, un ambito sovracomunale, coincidente con il territorio dei Comuni che hanno deliberato l'adesione all'area metropolitana, per l'esercizio coordinato delle seguenti funzioni:

    a) pianificazione territoriale metropolitana;

    b) reti infrastrutturali e servizi rete;

    c) piani di traffico intercomunali;

    d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico;

    e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;

    f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;

    g) smaltimento dei rifiuti;

    h) grande distribuzione commerciale;

    3) Di costituire il Consiglio Metropolitano di Roma, costituito da 10 Consiglieri eletti da ciascun Consiglio Comunale e da tre Consiglieri eletti da ciascun Consiglio Circoscrizionale di Roma, con compiti di indirizzo e controllo sulle funzioni esercitate in forma coordinata e sul processo di costituzione della città metropolitana. Il Consiglio si riunisce almeno ogni quattro mesi. Nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio Comunale di Roma, il Consiglio Comunale adotta un regolamento, scegliendo, per quanto compatibile, il regolamento già vigente in uno dei Consigli Comunali. Il Consiglio elegge nel suo seno una presidenza collegiale, costituita da un Consigliere per ciascun Consiglio Comunale. Il Consiglio e' costituito in assemblea metropolitana, ai sensi e per le funzioni di cui all'art. 23 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, insieme ai rappresentanti della Provincia, su convocazione congiunta del Sindaco di Roma e del Presidente della Provincia di Roma;4) Di costituire il coordinamento metropolitano, composto dal Sindaco di ciascun Comune e dal Presidente di ciascuna circoscrizione del Comune di Roma, o loro delegati. Il coordinamento metropolitano si riunisce di norma una volta al mese, per promuovere l'efficace assolvimento delle funzioni esercitate in maniera coordinata, nonché ulteriori forme di collaborazione tra i Comuni, nella prospettiva della costituzione della città metropolitana, in particolare nei settori dei servizi culturali, educativi e sociali.

    Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 avranno l'efficacia della adozione di analoghe deliberazioni da parte di altri Comuni interessati.
     
     



    Consiglio Comunale di Roma

    Nuovo Statuto (Estratto)

    Capo I

    Principi generali

    Art. 3

    Città Metropolitana di Roma Capitale

    1. Il Comune di Roma, Capitale della Repubblica, individua nella costituzione della Città Metropolitana la più idonea soluzione istituzionale per il governo delle complesse funzioni inerenti all'attività economica, ai servizi essenziali, alla tutela dell'ambiente e alle relazioni sociali e culturali della Città di Roma e del suo hinterland. Nella prospettiva della costituzione della Città Metropolitana di Roma e dei comuni metropolitani, il Consiglio Comunale esercita le proprie funzioni di area vasta in coordinamento con la Regione Lazio e la Provincia di Roma.

    Ufficio Decentramento e Coordinamento Metropolitano

    VERSO LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA (a cura di Massimo Salvatori)

    Da molti anni è avviato il dibattito sulla trasformazione delle più grandi città italiane in una nuova Istituzione, la Città Metropolitana. Si parte dalla considerazione che una metropoli moderna, che nel tempo ha stabilito un insieme di stretti collegamenti con il territorio più ampio che la comprende, richiede una forma di governo di area vasta diversificata rispetto a un comune di medie dimensioni. Se questo è vero per città come Milano, Napoli, Torino, Bari, ancor di più rappresenta una necessità per Roma. Roma è la Capitale della Repubblica, ospita al proprio interno la Città del Vaticano, è sede di numerose organizzazioni internazionali e istituzioni universitarie e di ricerca. Possiede un patrimonio artistico e archeologico che non ha uguali nel mondo. Il suo territorio ha un’estensione tale da farne il più vasto comune d’Europa. Le dimensioni e le caratteristiche di Roma rendono dunque sempre più arduo conciliare le esigenze di governo delle politiche di area vasta e di quelle legate ai servizi di base. Anche le altre grandi nazioni europee hanno dovuto affrontare questo problema. E’ il caso della Gran Bretagna, della Francia, della Germania, della Spagna. Nel nostro Paese fin dal 1990, con l’approvazione della legge n.142/90, è stata introdotta la possibilità di costituzione in Città Metropolitana dei nove maggiori comuni italiani, ma solo con la recente legge n.265 del 1999 si è riconosciuto che l’articolazione interna e le funzioni delle Città Metropolitane possano essere differenziate sulla base delle caratteristiche proprie di ognuna. L’orientamento prevalente, ribadito dal Consiglio Comunale di Roma il 2 ottobre 2000, prevede la costituzione in Città Metropolitana dell’attuale città di Roma e di tutti i comuni della sua Provincia che decideranno di aderire al progetto. La Città Metropolitana avrà un suo Sindaco e un suo Consiglio Metropolitano, con ampie garanzie di rappresentanza per tutti i territori che ne faranno parte, e ad essa spetteranno tutte le competenze di area vasta. Al suo interno tutti i servizi locali saranno affidati ai comuni metropolitani: quelli preesistenti che decideranno di aderire e le attuali circoscrizioni romane, promosse al rango di comuni. Ogni comune metropolitano avrà il suo sindaco e il suo consiglio. L’articolazione delle competenze fra i due livelli istituzionali, secondo gli orientamenti dell’Amministrazione Capitolina ( in fase di confronto con gli altri comuni della provincia ), sarà la seguente:

    COMPETENZE DELLA CITTA’ METROPOLITANA:

    1. La pianificazione territoriale strategica dell’intero territorio
    2. La realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture
    3. Realizzazione e gestione dei servizi pubblici di trasporto metropolitano
    4. Realizzazione e gestione dei servizi pubblici a rete nei settori del ciclo integrale delle acque, dell’energia, dello smaltimento dei rifiuti
    5. Realizzazione e gestione dei servizi per lo sviluppo e le politiche del lavoro
    6. Pianificazione commerciale della grande distribuzione
    7. Tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell’ambiente
    8. Relazioni con gli organi costituzionali dello Stato, con le istituzioni internazionali e dell’Unione Europea
    COMPETENZE DEI COMUNI METROPOLITANI:

    Tutte le funzioni amministrative attribuite dalla legge ai comuni, salvo quelle espressamente assegnate alla Città Metropolitana. In questa prospettiva il Comune di Roma ha già avviato una graduale trasformazione delle attuali circoscrizioni, realizzando un decentramento amministrativo fra i più avanzati del nostro Paese.

    IL PROBLEMA DEL GOVERNO DELLE GRANDI AREE METROPOLITANE

    (a cura di Stefano Carlizza)

    Il problema del governo delle grandi aree metropolitane è problema che si radica nel dibattito politico - culturale concernente l'individuazione di ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi pubblici. Un dibattito ormai antico e che si è andato sviluppando nel nostro paese soprattutto nell'ultimo trentennio, a seguito dell'attuazione dell'ordinamento regionale e nella prospettiva della compiuta realizzazione di quella "Repubblica delle autonomie locali" disegnata nel 1948 dal legislatore costituente. Le vicende seguite all'imponente trasferimento di funzioni agli enti locali, avvenuto in virtù del D.P.R.616/77, se hanno determinato la trasformazione dei comuni in enti a fini generali, rappresentativi, almeno tendenzialmente, della totalità degli interessi delle rispettive comunità locali, poi sancita dell'art.9 della legge 142/90, hanno altresì evidenziato come ad un effettivo esercizio di tale ambizioso ruolo si frapponga spesso il problema di dimensioni territoriali che, per la loro insufficienza o, al contrario, per il loro gigantismo, impediscono un'efficace ed efficiente gestione dei pubblici servizi. Da questa consapevolezza mossero le disposizioni di cui agli artt.17 e segg. della legge 142/90. Queste disposizioni individuavano quali aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti si trovassero con essi in rapporti di stretta integrazione economica, sociale, culturale e territoriale. Nell'ambito di dette aree metropolitane la legge 142/90 articolava l'amministrazione locale in due livelli: quello della Città metropolitana e quello dei Comuni metropolitani. Ciascuno di questi due livelli, caratterizzati da una rappresentatività diretta, di primo grado, avrebbe dovuto avere propri organi elettivi. Nell'ambito dell'area metropolitana, la Provincia avrebbe assunto il ruolo di autorità metropolitana, risolvendosi appunto nella Città metropolitana. Questa sarebbe divenuta titolare delle funzioni di competenza provinciale, nonché di quelle comunali cd. di area vasta, ossia delle funzioni normalmente affidate ai comuni, ma che, per il loro precipuo carattere sovracomunale o per ragioni di economicità ed efficienza, avrebbero dovuto essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana (pianificazione territoriale, trasporti, viabilità, smaltimento dei rifiuti ecc.). Ai Comuni metropolitani sarebbero rimaste le funzioni non espressamente attribuite alla Città metropolitana. Come è noto, il disegno della legge 142/90 non ha trovato attuazione. Prendendo atto delle difficoltà che la realizzazione di esso ha incontrato, il legislatore è intervenuto a modificarlo, in modo anche significativo, con la legge 265/99. Volendo formulare un giudizio, pur sommario e sintetico, sulle novità introdotte, non appare arbitrario affermare che ad un'architettura qual era quella della legge 142/90, che, per tutte le aree metropolitane, veniva ad imporre un modello rigido ed uniforme di organizzazione dei poteri locali, la legge 265/99 sostituisce invece una trama istituzionale che fa leva in primo luogo sulle autonome determinazioni delle collettività locali e dei comuni potenzialmente interessati, in quanto ricompresi nel territorio di un'area metropolitana, i quali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato. Se rimane fermo che la Città metropolitana acquisisce comunque le funzioni della Provincia, spetta ora all'assemblea degli enti locali interessati, su conforme deliberazione dei rispettivi consigli comunali, adottare una proposta di statuto della Città metropolitana, che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni. Ad un modello istituzionale calato "dall'alto" si sostituisce un processo volto a costruire, con il diretto concorso delle popolazioni interessate, un'articolazione dei poteri locali che sia, di volta in volta, la più aderente alle specifiche esigenze delle singole collettività territoriali. La proposta di istituzione della Città metropolitana è infatti sottoposta a referendum da parte di ciascun comune partecipante. Peraltro sta qui, forse, anche la principale criticità di questa "fase costituente", che rischia di rendere, nei fatti, assai problematico il percorso verso la costituzione della Città metropolitana tracciato dalla legge 265/99 ed ora riproposto dal recentissimo Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 267/2000. Infatti, secondo la legge, la proposta istitutiva, per poter essere tradotta in legge, deve ricevere il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti. Condizione per la quale non pochi temono che anche la Città metropolitana ridisegnata dalla legge 265/99 possa rimanere lettera morta. Ciò avrebbe conseguenze particolarmente gravi per Roma. E' unanime infatti la consapevolezza che la tradizionale "forma Comune" risulti ormai del tutto inadeguata al governo di un territorio vasto come quello di Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania e Palermo messi insieme e che la Città capitale d'Italia non possa continuare ad essere amministrata con lo stesso modello organizzativo di enti che, per territorio e popolazione, non sono neppure lontanamente comparabili ad essa. Da questa consapevolezza muove anche il disegno di legge n. 2853 presentato dalla senatrice Prisco, attualmente in attesa di essere discusso in aula. Esso prevede l'istituzione, per legge, della Città metropolitana di Roma, quale ente locale ad autonomia speciale, dotato di autonoma potestà statutaria e regolamentare. Nel disegno di legge "Prisco", come già nel testo originario della legge 142/90, l'amministrazione si articola nei due livelli della Città metropolitana e dei Comuni metropolitani. Anche nel disegno di legge "Prisco" alla Città metropolitana sono attribuite le funzioni proprie della Provincia e quelle, di norma comunali, di "area vasta". Vi è però, rispetto al modello originario, una significativa novità: la Città metropolitana diviene destinataria di ulteriori eventuali attribuzioni e deleghe di funzioni statali e regionali, configurandosi, almeno tendenzialmente, come l'unica istanza amministrativa di livello sovracomunale. Prende dunque corpo il tentativo non soltanto di dare all'area metropolitana di Roma un assetto amministrativo pienamente aderente al principio di sussidiarietà, ma altresì di risolvere in modo adeguato, a costituzione invariata, il problema istituzionale della Città capitale. Secondo il disegno di legge "Prisco", nella Città metropolitana di Roma, cui si applicherebbe il regime giuridico delle province, andrebbero a confluire i comuni compresi nell'attuale Provincia di Roma. E' noto come l'esatta delimitazione del territorio della Città metropolitana sia ancora oggetto di vivace dibattito fra le forze politiche e le istituzioni della nostra Città e della nostra Regione e come a questo problema si riconnetta quello del ruolo residuo della Provincia di Roma. In ogni caso, sembra di poter intravedere che dal dibattito parlamentare uscirà confermata l'adesione su base volontaria alla Città metropolitana dei singoli comuni della Provincia ed è ragionevole prevedere che questi vorranno continuare a marcare un significativo protagonismo nello sviluppo del processo in atto. Ne fa fede l'iniziativa congiuntamente assunta dai comuni di Ciampino, Fiumicino e Roma, ed aperta all'adesione di tutti i comuni della provincia di Roma interessati, per giungere alla formulazione di una proposta comune e condivisa di delimitazione dell'area metropolitana di Roma, così come previsto dall'art. 22 del T.U.O.E.L. La Commissione insediata dall'Amministrazione per approfondire i problemi relativi all'impatto che l'eventuale costituzione della Città metropolitana potrà avere sull'attuale organizzazione del Comune di Roma, nonché per studiare eventuali emendamenti al disegno di legge all'esame del Senato, in consonanza con gli indirizzi espressi dal Sindaco, è venuta delineando un modello organizzativo che prevede, nel contempo, la devoluzione di significativi "pacchetti" di funzioni, ad esempio nei settori dell'urbanistica, della grande distribuzione commerciale, dei beni culturali, dallo Stato e dalla Regione all'istituenda Città metropolitana, come pure la devoluzione di ulteriori funzioni dal Comune di Roma alle attuali Circoscrizioni. Queste, nell'ambito di un compiuto sviluppo del processo di decentramento, verrebbero a porsi come il potere locale che, in quanto più vicino ai cittadini-utenti, assume su di sé l'esercizio di tutte le funzioni e l'erogazione di tutti i servizi non di "area vasta". Va rilevato che, anche nelle more della istituzione della Città metropolitana di Roma, il processo di decentramento da lungo tempo in atto nel nostro Comune potrà conoscere sviluppi importanti. Una tappa significativa di questo processo si era già avuta un anno fa, con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo regolamento del decentramento amministrativo. La deliberazione 10/99 ha confermato ed accresciuto le rilevanti competenze attribuite alle Circoscrizioni, nel 1995, dalla deliberazione n. 38/95. Già oggi gli organismi circoscrizionali sono preposti non soltanto alla erogazione della quasi totalità dei servizi alla persona, ma anche all'assolvimento di funzioni strategiche per la qualità della vita cittadina. Si pensi alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, edilizia e stradale. Non può peraltro sottacersi come l'accresciuto ruolo rappresentativo e gestionale delle Circoscrizioni non riesca ancora ad esprimersi ai livelli di efficacia ed efficienza sperati. Diverse e complesse le cause di questo ritardo. In questa sede ci si deve limitare a rilevare come al pieno dispiegamento delle potenzialità degli organismi decentrati osti un assetto istituzionale ed organizzativo non più all'altezza dei nuovi compiti ad essi affidati. E' diffusa, nelle grandi realtà metropolitane, la sensazione che si sia ormai ad un bivio: o si procede verso più compiuti e razionali assetti del decentramento urbano o si rischia un fallimento di tali processi, quanto meno nella loro capacità di concorrere ad un innalzamento della qualità della vita. Questa preoccupazione e consapevolezza sembra ispirare la previsione contenuta nell'art. 8 della legge 265/99, ora trasfuso nell'art. 17 del T.U.O.E.L., in forza del quale, nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, anche avvalendosi del rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione. Il nuovo Statuto del Comune di Roma, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio 2000, ha imboccato con decisione la strada suggerita dal legislatore. Esso, infatti, prevede novità di assoluto rilievo per quanto riguarda il decentramento circoscrizionale. Tra queste: l'elezione diretta del Presidente della Circoscrizione; la previsione di una norma che obbliga a ritornare dinanzi al corpo elettorale ogniqualvolta il Presidente venga a cessare dalla carica; l'introduzione, in luogo dell'attuale Consiglio di Presidenza, di una Giunta circoscrizionale, i cui Assessori vengono nominati, anche al di fuori del Consiglio Circoscrizionale, e revocati dal Presidente; la previsione di un numero di consiglieri variabile in rapporto alla popolazione circoscrizionale e secondo la normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione. Più in generale, l'Amministrazione capitolina intende sfruttare a pieno l'opportunità offerta dalla norma legislativa e riconoscere alle attuali diciannove Circoscrizioni, ancor prima che esse si trasformino in comuni metropolitani, il massimo di autonomia possibile nell'ambito dell'unitaria personalità giuridica del Comune di Roma. In questo spirito, la Giunta comunale ha recentemente deciso di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale una proposta di deliberazione che, nel costituire le attuali Circoscrizioni in Municipi, attribuisce ad esse autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale con conseguente conferimento di risorse finanziarie certe. Non è arbitrario affermare che, se tale proposta verrà approvata entro l'attuale consiliatura, il decentramento assumerà a Roma i connotati di una originale ed avanzata esperienza di autogoverno locale che potrà, a buon diritto, porsi come paradigma di riferimento per le altre grandi realtà urbane del Paese. Il 2 ottobre 2000, il Consiglio Comunale ha approvato una mozione (n. 7 del 2 Ottobre 2000) per il concreto avvio e l’accelerazione del procedimento costituivo della città Metropolitana di Roma. Successivamente, nella seduta del 3 novembre 2000, la Giunta Comunale ha deciso di sottoporre al Consiglio Comunale due importanti proposte di deliberazione per l'istituzione dei Municipi nel Comune di Roma (S.D. 1854/2000) e per la delimitazione dell'Area Metropolitana di Roma (S.D. 1852/2000). Si riportano qui di seguito i relativi testi:

    MOZIONE N. 7 del 2 ottobre 2000

    Il Consiglio Comunale

    Considerato che la Camera dei Deputati, nell'ambito del disegno di legge costituzionale di revisione del Titolo V° della Costituzione, ha solennemente proclamato che "Roma è la Capitale della Repubblica" e che "la legge dello Stato disciplina il suo ordinamento" (art. 114, 2° e 3° comma); Che la legge 3 agosto 1999, n. 265, ha modificato la disciplina prevista dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree e città metropolitane, riconoscendo il principio democratico secondo cui le nuove istituzioni metropolitane non possono che nascere dal basso, per la consapevole iniziativa delle comunità locali interessate, aprendo così la prospettiva di una opportuna differenziazione degli assetti organizzativi e funzionali delle città metropolitane, secondo le peculiarità di ciascuna realtà locale;

    Che la Regione Lazio, con la legge 6 agosto 1999, n. 14, ha autonomamente precisato le procedure per la costituzione della città metropolitana di Roma;

    Che l'area metropolitana romana presenta, insieme alle caratteristiche tipiche di una grande conurbazione, comuni anche ad altre grandi città italiane, un insieme di fattori assolutamente peculiari legati alle funzioni di Capitale della Repubblica, alla presenza dello Stato della Città del vaticano, alla presenza di importanti istituzioni internazionali e di un patrimonio culturale unico al mondo;

    Che il Parlamento della Repubblica fin dalla legge n. 103 del 1953, e ancor più dalla legge n. 396 del 1990, ha riconosciuto la necessità di una specifica disciplina legislativa di sostegno per le funzioni della città di Roma che sono esercitate nell'interesse della collettività nazionale e non solo della comunità locale;

    Che è dunque opportuno legare in un unico disegno riformatore la costituzione delle nuove istituzioni metropolitane con l'ordinamento della Capitale della Repubblica; Che sono stati presentati in entrambi i rami del Parlamento diversi progetti di legge concernenti l'assetto istituzionale di Roma, e che in particolare la Commissione affari costituzionali del Senato ha approvato in sede referente il disegno di legge n. 2853, recante "Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana";

    Che tale disegno di legge appare in linea generale rispondente alla già richiamata opportunità di coniugare il nuovo assetto di governo metropolitano con le peculiari necessità della Capitale della Repubblica;

    Che nelle more delle necessarie innovazioni costituzionali e legislative, il Comune di Roma, per la parte di propria responsabilità, ha già adottato iniziative dirette a gettare le basi del futuro assetto metropolitano, in particolare: con lo sviluppo di un modello di decentramento circoscrizionale tra i più avanzati del paese per devoluzione di poteri e competenze; con l'approvazione del nuovo statuto comunale ai sensi della legge n. 265/1999, in particolare per quanto concerne la disciplina degli organi delle circoscrizioni, che dal prossimo mandato saranno eletti con regole analoghe a quelle dei comuni di pari dimensione; con la promozione di intese sottoscritte congiuntamente con la Regione Lazio e con la Provincia di Roma per dare vita ad uffici comuni; con l'incontro promosso dal Sindaco di Roma il 6 marzo 2000, in cui numerosi Sindaci di altri Comuni della Provincia hanno confermato la disponibilità delle proprie comunità locali a costruire insieme le nuove istituzioni metropolitane.

    Tutto ciò premesso

    Decide

    di confermare la deliberazione già assunta nel precedente mandato amministrativo per il concreto avvio del procedimento costitutivo della città metropolitana, nel nuovo quadro legislativo successivamente maturato;

    Auspica

    la rapida approvazione da parte del Parlamento di una legge che riconosca la funzione di Roma Capitale della Repubblica, assumendo come testo base il disegno di legge n. 2853 recante "Norme speciali per la città di Roma Capitale della Repubblica Italiana";

    Impegna

    il Sindaco e la Giunta a promuovere le opportune intese con la provincia di Roma e la Regione Lazio e con gli altri Comuni interessati al fine di attivare le procedure previste dalla legge n. 265/1999;

    Impegna

    la Giunta Comunale a predisporre gli atti necessari per garantire comunque agli organi delle Circoscrizioni che saranno rinnovati nel prossimo turno elettorale condizioni operative adeguate al nuovo ruolo che dovranno assumere, in particolare attraverso:

    1. una maggiore autonomia di bilancio, che valorizzi le capacità di entrata di ciascuna circoscrizione, consentendole di spendere meglio le risorse che saprà raccogliere;

    2. una maggiore autonomia nelle gestione delle risorse professionali;

    3. la definizione di un nuovo ruolo, più autonomo, autorevole e incisivo delle Circoscrizioni nelle politiche della vigilanza urbana, della solidarietà e dell'integrazione dei nuovi cittadini residenti nel territorio,

    4. la revisione delle procedure urbanistiche nel contesto del nuovo Piano Regolatore, per assicurare alle Circoscrizioni una effettiva capacità di governo del territorio;

    5. il potenziamento delle risorse professionali più qualificate e dei modelli organizzativi in specie per gli uffici tecnici e i servizi sociali;

    6. il completamento e la valorizzazione della rete degli sportelli unici del commercio e dell'artigianato, anche in collaborazione con le associazioni di categoria e in una "logica di sistema" con lo Sportello unico delle attività produttive;

    7. la revisione degli assetti organizzativi e delle competenze degli uffici centrali, dipartimentali ed extra dipartimentali dell'Amministrazione, per scongiurare improprie sovrapposizione con le competenze delle circoscrizioni.

    f.to Morassut - Di Francia - Gargano - detrassi - Dalia - Esposito - Nieri.

    La sua stessa mozione è stata approvata dal Consiglio Comunale, con 29 voti favorevoli e 2 contrari.


    Deliberazione del Consiglio comunale di Roma n. 22 del 19 gennaio 2001
    Proposta per l'Istituzione dei Municipi

    (Modifica ed integrazione dello Statuto del Comune di Roma)

    Considerato che a norma dell'articolo 17, quinto comma, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, "nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale" delle Circoscrizioni di decentramento comunale;

    che l'Amministrazione comunale intende promuovere, d'intesa con gli altri comuni interessati, la costituzione della città metropolitana di Roma Capitale, a norma del Capo III del Titolo II del citato Testo unico, ed auspica che il Parlamento approvi in tempi rapidi una nuova legge ordinaria che ne definisca l'assetto istituzionale, disciplinando il conferimento di nuovi poteri e competenze e il trasferimento di risorse adeguate per lo svolgimento delle funzioni della Capitale;

    che già il Consiglio comunale, con la deliberazione n. 10/1999 di approvazione del nuovo Regolamento del decentramento amministrativo e con la deliberazione n.122/2000, di approvazione del nuovo Statuto comunale, ha avviato un processo di potenziamento e qualificazione delle Circoscrizioni di decentramento comunale, attribuendo loro nuove funzioni e prescrivendo fin dal prossimo mandato amministrativo la costituzione di organi analoghi, per composizione e modalità di elezione, a quelli previsti per i comuni aventi uguale popolazione;

    che in particolare il Consiglio comunale, con la mozione n.7 approvata nella seduta del 2 ottobre 2000, ha deciso di rafforzare l'impegno per un concreto rapido avvio del percorso istituzionale di costituzione della città metropolitana ed ha impegnato la Giunta comunale a "predisporre gli atti necessari per garantire comunque agli organi delle Circoscrizioni che saranno rinnovati nel prossimo turno elettorale condizioni operative adeguate al nuovo ruolo che dovranno assumere";

    che la Giunta comunale ha presentato al Consiglio comunale una proposta di deliberazione avente per oggetto la delimitazione dell'area metropolitana e l'esercizio coordinato di fondamentali funzioni con i comuni che adotteranno analoga deliberazione, a norma degli artt. 22 e 24 del Testo unico;

    che la legge (art.16 del Testo unico) chiama "municipi" le articolazioni dei comuni istituiti mediante fusione di più comuni contigui ed appare coerente adottare la medesima denominazione per le Circoscrizioni del Comune di Roma che, nel quadro della costituenda città metropolitana, potranno giungere ad uno status di autonomia comunale;

    che i Municipi dovranno adottare un nome, che si aggiunga alla denominazione di "Roma", ed un emblema, sviluppando la competenza già prevista dall'art.3 del Regolamento del decentramento amministrativo vigente; che, integrando il quadro delle competenze e delle funzioni già stabilite dallo Statuto e dal regolamento, appare indispensabile rafforzare l'autonomia delle Circoscrizioni, diventate Municipi, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale con la mozione n.7 del 2 ottobre 2000;

    che infine appare necessario promuovere la verifica degli assetti organizzativi dell'Amministrazione comunale per superare duplicazioni e improprie sovrapposizioni di dipartimenti ed uffici centrali rispetto alle funzioni assegnate ai Municipi;

    Atteso che in data 2.11.2000 il Direttore dell'Ufficio Decentramento e Coordinamento Metropolitano ha espresso il parere che di seguito si riporta integralmente: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

    Il Direttore F.to: S. Carlizza"
    che in data 2.11.2000 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
    p. Il Ragioniere Generale F.to: A. Marconi"
    che sulla proposta in esame, su richiesta dell'On. Sindaco, è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico- amministrativa di cui all'art.97, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
    Sentito il Direttore Generale del Comune di Roma;
    Visti gli articoli 6 e 17 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
    Visto l'art.43 dello Statuto comunale;
    IL CONSIGLIO COMUNALE

    per i motivi espressi in premessa,

    DELIBERA

    di approvare le seguenti modificazioni dello Statuto comunale approvato con deliberazione n.122 del 17 luglio 2000: 1.

    Al terzo comma dell'articolo 24, lettera (i), sono soppresse le parole "e riorganizza", ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "il Sindaco può delegare ai Presidenti dei Municipi la riorganizzazione degli orari nei territori di rispettiva competenza."

    2. Il primo comma dell'articolo 26 è sostituito dal seguente: "Le Circoscrizioni del Comune di Roma sono costituite in Municipi, per rappresentare le rispettive comunità, curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo nell'ambito dell'unità del Comune di Roma. Ciascun Municipio assume una denominazione, che conserva la denominazione di "Roma" alla quale si aggiunge quella caratteristica del proprio territorio. La denominazione e lo stemma del Municipio sono deliberati dal Consiglio del Municipio a maggioranza dei due terzi dei componenti, sentita la Giunta comunale.

    3. In tutte le disposizioni dello Statuto le parole "Circoscrizione" e "Circoscrizioni" sono sostituite rispettivamente da "Municipio" e "Municipi"; le parole "circoscrizionale" e "circoscrizionali" sono sostituite rispettivamente da "del Municipio" e "dei Municipi".

    4. Il quinto comma dell'articolo 26 è sostituito dal seguente: "In particolare i Municipi gestiscono:

    a) I servizi demografici;

    b) i servizi sociali e di assistenza sociale;

    c) i servizi scolastici ed educativi;

    d) le attività e i servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito locale;

    e) le attività e i servizi di manutenzione urbana, gestione del patrimonio comunale, disciplina dell'edilizia privata di interesse locale;

    f) le iniziative per lo sviluppo economico nei settori dell'artigianato e del commercio, con esclusione della grande distribuzione commerciale;

    g) le funzioni di polizia urbana nelle forme e modalità stabilite dal Regolamento del Corpo della polizia municipale di Roma.

    5. Dopo il sesto comma dell'articolo 26 è inserito il seguente:

    "6-bis.In particolare i Municipi:

    a) godono di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto del Comune di Roma, e organizzano la loro attività in base a criteri di efficacia, efficienza e economicità, con l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti;

    b) organizzano l'attività e promuovono la valorizzazione del personale assegnato dal Comune, nei limiti e con le modalità stabiliti con una deliberazione della Giunta comunale; possono altresì stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, avvalersi di lavoro temporaneo e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da deliberazioni della Giunta comunale;

    c) adottano il bilancio annuale e pluriennale, di durata pari a quella del bilancio pluriennale del Comune, secondo le disposizioni del regolamento comunale di contabilità; il regolamento definisce le modalità per assicurare ai Municipi risorse finanziarie certe derivanti da trasferimenti, quote di tributi e tariffe, sponsorizzazioni e contributi, donazioni e lasciti, vendita di pubblicazioni ed altri materiali.

    6. Al comma 17 dell'articolo 27 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Distintivo del presidente è la fascia bicolore con i colori della città di Roma, con lo stemma del Comune e lo stemma del Municipio, da portarsi a tracolla della spalla destra. Ove delegato dal Sindaco il presidente indossa la fascia tricolore di cui all'articolo 50, comma 12, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali."

    7. E' aggiunta in fine dello Statuto comunale la seguente disposizione transitoria:

    "1.Entro tre mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione, una Commissione presieduta dal Direttore generale e costituita da nove componenti, designati per un terzo dal Direttore generale e per due terzi dalla Consulta dei Presidenti dei Municipi, verifica gli assetti organizzativi dei dipartimenti e degli altri uffici centrali dell'Amministrazione comunale, e propone alla Giunta l'adozione delle deliberazioni necessarie a superare duplicazioni o sovrapposizioni di uffici ed attività rispetto alle competenze assegnate ai Municipi.

    2. I Municipi partecipano al processo di costituzione della città metropolitana di Roma Capitale e contribuiscono, insieme agli organi del Comune di Roma e agli altri Comuni interessati, all'elaborazione dello Statuto della città e, nelle more dell'istituzione della città, all'indirizzo e al controllo sulle funzioni esercitate in forma coordinata in ambito sovracomunale."


    Deliberazione del Consiglio comunale di Roma n. 21 del 18 gennaio 2001 successivamente modificata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 113 del 25 maggio 2001

    Proposta per la delimitazione dell'Area Metropolitana di Roma

    Premesso che la legge 3 agosto 1999, n.265, ha modificato la precedente disciplina prevista dalla legge 8 giugno 1990, n.142, in materia di aree e città metropolitane, riconoscendo il principio democratico che lascia alle comunità locali l'iniziativa consapevole per la costituzione dal basso delle nuove istituzioni metropolitane e che tale formulazione è stata ripresa dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, con il quale è stato approvato il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

    che l'art.22, comma 2, del citato Testo Unico, prevede che "su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro centottanta giorni alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana"; che analoga procedura è prevista dall'art.205 della legge Regione Lazio 6 agosto 1999, n.14;

    che occorre quindi attivare le proposte dei comuni interessati a far parte dell'Area Metropolitana di Roma; che in una fase successiva alla delimitazione dell'Area Metropolitana, i comuni interessati potranno concordare uno Statuto per la costituzione della Città Metropolitana di Roma;

    che l'art.24 del Testo Unico prevede che, fino all'istituzione della città metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione in alcune materie; atteso che la proposta di deliberazione indicata in oggetto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art.49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

    che in data 2.11.2000 il Direttore dell'Ufficio Decentramento e Coordinamento Metropolitano ha espresso il parere che di seguito si riporta integralmente :"Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

    Il Direttore F.to: S. Carlizza";
    che sulla proposta in esame, su richiesta dell'On. Sindaco, è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico- amministrativa di cui all'art.97, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

    IL CONSIGLIO COMUNALE

    per i motivi espressi in premessa,

    DELIBERA

    1. di approvare, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art.22 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la partecipazione del Comune di Roma alla costituenda Area Metropolitana di Roma, proponendo alla Regione Lazio di procedere alla delimitazione territoriale dell'Area, coincidente con i territori dei comuni che assumeranno analoga determinazione;

    2. di proporre alla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, di definire, anche prima della delimitazione territoriale dell'area metropolitana, un ambito sovracomunale, coincidente con il territorio dei comuni che hanno deliberato l'adesione all'area metropolitana, per l'esercizio coordinato delle seguenti funzioni:

    a) pianificazione territoriale metropolitana;

    b) reti infrastrutturali e servizi a rete;

    c) piani di traffico intercomunali;

    d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico;

    e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;

    f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;

    g) smaltimento dei rifiuti; h) grande distribuzione commerciale.

    3. di costituire il consiglio metropolitano di Roma, costituito da 10 consiglieri eletti da ciascun consiglio comunale e da tre consiglieri eletti da ciascun consiglio circoscrizionale di Roma, con compiti di indirizzo e controllo sulle funzioni esercitate in forma coordinata e sul processo di costituzione della città metropolitana. Il consiglio si riunisce almeno ogni quattro mesi. Nella prima seduta, convocata dal presidente del consiglio comunale di Roma, il consiglio adotta un regolamento, scegliendo, per quanto compatibile, il regolamento già vigente in uno dei consigli comunali. Il consiglio elegge nel suo seno una presidenza collegiale, costituita da un consigliere per ciascun consiglio comunale. Il consiglio è costituito in assemblea metropolitana, ai sensi e per le funzioni di cui all'art.23 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000, n.267, insieme ai rappresentanti della Provincia, su convocazione congiunta del Sindaco di Roma e del Presidente della Provincia di Roma;

    4. di costituire il coordinamento metropolitano, composto dal sindaco di ciascun comune e dal presidente di ciascuna circoscrizione del comune di Roma, o loro delegati. Il coordinamento metropolitano si riunisce di norma una volta al mese, per promuovere l'efficace assolvimento delle funzioni esercitate in forma coordinata, nonché ulteriori forme di collaborazione tra i comuni, nella prospettiva della costituzione della città metropolitana, in particolare nei settori dei servizi culturali, educativi e sociali.

    Le disposizioni di cui ai commi 3) e 4) avranno efficacia dalla adozione di analoghe deliberazioni da parte di altri Comuni interessati.



    www.unife.it/forumcostituzionale/contributi
    Revisione della forma di stato e "statuto della capitale" di Pietro Barrera (*) (2 agosto 2001)

    1. E così il 7 ottobre il referendum popolare concluderà il procedimento di revisione del Titolo V della Costituzione avviato nella precedente legislatura. E’ ragionevole immaginare che la maggioranza delle forze politiche proporrà il voto favorevole: magari, e con piena legittimità tecnica e politica, per proporre ulteriori avanzamenti nella revisione della forma di Stato. Azzardiamo allora a considerare acquisito il terzo comma del nuovo articolo 114 che solennemente recita: "Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento". Del resto non sembra che tra gli intendimenti del Governo vi sia un ripensamento su quella disposizione. Non sfugge ad alcuno il rischio di una mera declamazione retorica. Tuttavia la disposizione costituzionale c’è, ed è ricca di implicazioni. Per questo mi permetto di utilizzare il Forum telematico di Quaderni costituzionali per sottoporre all’attenzione dei costituzionalisti alcuni interrogativi che sono per la città, e forse per il paese, di immediato interesse pratico.

    2. La disposizione deve ovviamente essere letta ed interpretata alla luce dell’inalterato articolo 131, e dunque dell’unità della regione Lazio, comprendente Roma, e della "filosofia d’assieme" della riforma del Titolo V, che, muovendo dal nuovo art.114, disegna una forma di Stato a cui concorrono con pari dignità tutte le comunità territoriali: i comuni, le città metropolitane, le province e le regioni.

    Insomma, una doppia scelta fondamentale è già stata fatta. Roma non si separa dal Lazio, e rimane cuore e parte fondamentale della Regione, pur essendo evidente, e finalmente costituzionalizzata, la sua funzione di Capitale della Repubblica. Ancora: la "specialità" della Capitale sarà definita da una legge ordinaria. La riserva di legge supera alla radice i dubbi di legittimità di un ordinamento differenziato per la città capitale, che potevano essere proposti in relazione alla nozione di "legge generale" richiamata dal precedente art.128, ma le linee fondamentali del riparto di funzioni tra i diversi livelli di governo sono già fissate dalla Costituzione.

    Modelli istituzionali diversi - il distretto federale, di ispirazione nord e sud americana, o la "città regione", propria di altri ordinamenti europei - restano così mere ipotesi di studio, per quanto affascinanti, almeno nella premessa di "secessione" dal territorio regionale.

    Eppure non mancavano le ragioni per costituire Roma in distretto federale - territorio autonomo, con speciali funzioni e competenze riservate agli organi dello Stato federale - oppure in città regione - comunità autonoma, equiordinata alle altre componenti della federazione. E’ infatti un tratto proprio di molti ordinamenti federali uno "statuto della Capitale" che la ponga come segno simbolico dell’unità, al servizio dell’intera federazione; in questo senso la Capitale non dovrebbe "soggiacere" ad alcuna delle componenti - stati, regioni, länder - della federazione. Per questo nacque il District of Columbia nel 1801. E una diversa configurazione costituzionale avrebbe consentito di modellare con più incisività la "specialità" della Capitale, ad esempio riconoscendole un’autonoma potestà legislativa.

    Hanno prevalso la pigrizia intellettuale e il conservatorismo istituzionale? Forse, ma comunque solide e forti erano le ragioni di segno opposto. Può infatti il Lazio vivere senza Roma? che ne sarebbe di una regione privata del 72.5% della popolazione, il 77.9% del reddito prodotto, il 73.7% degli occupati (dati riferiti all’area metropolitana romana secondo una recentissima e puntuale ricerca della Fondazione Einaudi: "Il Lazio senza Roma")?

    E dunque, è ragionevole frantumare il Lazio (e forse altre regioni; se si avvia il domino delle scomposizioni, quante regioni reggeranno alle spinte "secessioniste"?), proprio mentre la riforma federale postula regioni forti dal punto di vista demografico, territoriale e socio-economico? Infine, poiché gli assetti istituzionali non possono mai trascurare la dimensione di "identità collettiva", che trasforma una ripartizione amministrativa in una comunità, come trascurare i legami plurisecolari tra Roma e il suo territorio regionale?

    A superare i dubbi vale però soprattutto la considerazione che il modello di forma di Stato che si sta delineando non è quello di una "tradizionale" federazione di venti regioni, ma piuttosto un sistema complesso di collettività territoriali autonome e costituzionalmente garantite. Roma può dunque ben fare parte del Lazio, perché non solo il Lazio e non solo le regioni sono gli elementi costitutivi della Repubblica: per il nuovo 114, Roma Capitale concorre a "costituire la Repubblica", insieme agli altri comuni e città, alle province e alle regioni. La Regione Lazio non può considerarsi gerarchicamente sovraordinata alla città Capitale, se l’insieme delle nuove disposizioni costituzionali (con il 114, cfr. artt. 117.6, 118, 119, 123) tende a garantire l’autonomia di ciascun comune nell’ambito delle regioni rinnovate. E dovrà tenerne conto nell’elaborazione del nuovo Statuto a norma della legge costituzionale n.1/1999.

    3. Altre indicazioni si possono desumere dalla sintetica disposizione costituzionale. Già l’espressione "Roma è la Capitale" è significativa: Roma non "ospita" la Capitale, non è il luogo fisico "sede della Capitale della Repubblica" (così la legge 28 febbraio 1953, n.103, che per la prima volta dispose un contributo di parte corrente per il Comune di Roma, legato agli oneri gestionali della Capitale). Lasciamo pure da parte il dibattito, assai nominalistico, sulla definizione giuridica di "città Capitale" (cfr. le voci "Capitale" in Enc.dir. e in Enc.giur.it.): prendiamo però atto che il titolare delle funzioni della Capitale è proprio la "città", cioè una collettività locale che si esprime attraverso i suoi enti esponenziali.

    Le funzioni costituzionali della Capitale, che ne giustificano un ordinamento differenziato presidiato dalla riserva di legge statale, possono allora essere così riassunte:

    a) soddisfare le esigenze logistiche e funzionali degli organi costituzionali, assicurando loro le migliori condizioni di libero esercizio delle rispettive attribuzioni
    b) assicurare simmetricamente alla nazione, e alle formazioni sociali che la compongono, il diritto di partecipare alla vita politica del paese e di interagire con gli organi costituzionali
    c) mantenere così vivo il rapporto tra istituzioni e paese (la moderna Capitale democratica è forse nata il 5 ottobre 1789, quando il Re e l’Assemblea nazionale furono riportati a furor di popolo da Versailles al cuore di Parigi!)
    d) assicurare al paese coesione ideale, identità, visibilità internazionale (quante volte, nel linguaggio politico-giornalistico, la città Capitale è sintesi dell’intera nazione? "Washington tranquillizza gli alleati..."), se ancora si può dire che "senza Roma capitale d’Italia l’Italia non si può costruire" (Cavour alla Camera dei Deputati il 25 marzo 1861)
    e) tenere fede infine agli impegni assunti con i Patti Lateranensi e, da ultimo, con il Concordato del 1984, quando la Repubblica ha reiterato il riconoscimento del "particolare significato che Roma ha per la cattolicità".

    In moltissimi ordinamenti contemporanei la città Capitale gode di uno statuto speciale, sia per le funzioni (spesso intrecciate con le competenze degli organi costituzionali dello Stato) che per le risorse finanziarie. In Italia, dopo l’esperienza del Governatorato (e a causa di quella), la Repubblica ha stentato a definire uno statuto per la sua Capitale. Non raggiunse l’obiettivo la "commissione Petrilli" nel corso della prima legislatura, con i contrapposti (e inadeguati) progetti di Sturzo e Donini. E così gli unici strumenti normativi, in cinquant’anni di Repubblica, sono stati la già ricordata legge n.103/1953, con il contributo di parte corrente "per gli oneri che la città sostiene come Capitale", e la legge 15 dicembre 1990, n.396, con gli "interventi per Roma Capitale". Insomma, una legge per assicurare (modeste) risorse gestionali, ed una legge di investimenti: nessuna norma ordinamentale. La scommessa di oggi è di riuscire là dove altri hanno fallito, assicurando un armonico equilibrio tra le esigenze della comunità locale e quelle dell’intera comunità nazionale, in coerenza con i principi democratici e autonomisti della Costituzione così come il Governatorato fu un modello coerente con la cultura e i valori del regime fascista.

    4. Non è ancora il momento per delineare il nuovo ordinamento della Capitale. E’ tuttavia possibile fissare alcuni punti irrinunciabili, da cui muovere nello spirito di una saggia convergenza politica e istituzionale:

    a) se Roma non "fugge dal Lazio", e non ha alcuna ragione di temere la sua permanenza nell’ambito della Regione, è altrettanto vero che non può reggere ulteriormente la compresenza/competizione tra Comune e Provincia; non è un problema di status, è un problema di funzioni, e dunque di semplificazione e di efficienza (aggravato dal processo di decentramento avviato dalla legge 59/1997) il modello della città metropolitana - quale ne sia l’ampiezza - indica già questa prospettiva
    b) grandi capitali - da Washington a Parigi - hanno atteso decenni per ottenere il riconoscimento del diritto all’autogoverno locale (Washington nel 1975, Parigi un anno più tardi); un modello di Capitale federale che subordinasse la vita e le istituzioni della città al governo nazionale sarebbe antistorico, e comunque inaccettabile
    c) la duplicità tipica di ogni Capitale (città "normale" con funzioni di interesse nazionale) si arricchisce a Roma con due caratteristiche assolutamente peculiari: la presenza di uno Stato sovrano (e che Stato sovrano!) nel cuore della città, insieme ad importanti istituzioni internazionali, e un patrimonio storico-artistico unico al mondo, davvero "patrimonio dell’umanità"; l’ordinamento di Roma, nella parte organizzativa come in quella finanziaria, non può non tenerne conto.

    5. Nei prossimi mesi ci attende dunque un insieme di percorsi normativi: il processo di revisione costituzionale, con il referendum ex art.138, e il nuovo procedimento di revisione annunciato dal Governo; l’elaborazione della legge ordinaria sull’ordinamento della Capitale e l’elaborazione del nuovo Statuto della Regione Lazio. Il quadro si completa (necessariamente) con il percorso che potrebbe portare alla costituzione della "città metropolitana di Roma Capitale". Il procedimento delineato dal Testo unico sull’ordinamento degli enti locali prevede la partecipazione del Comune capoluogo, degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, e infine del Parlamento, e presuppone anzitutto un compito di progettazione normativa: sarà infatti lo Statuto della città metropolitana, approvato dall’assemblea degli enti locali interessati, a definire "territorio, organizzazione, articolazione interna e funzioni" del nuovo ente.

    Non è detto che questo percorso debba compiersi nei modi e nei tempi previsti dal Testo unico: la legge sull’ordinamento della Capitale ben vi potrebbe derogare. Ma se il tema della Capitale non può essere riassunto in quello della città metropolitana (che riguarda le dimensioni, e non le peculiarità istituzionali della città), è altrettanto vero che Roma è anche la più grande città del paese, con i problemi di "governo d’area vasta" propri di tutte le città metropolitane.

    6. Lungo tutta la sua storia Roma è stata chiamata a svolgere funzioni - simboliche e organizzative, ideologiche e politiche - che trascendevano la sfera territoriale: i limiti e gli interessi della comunità locale. E gli amministratori della città ne hanno sempre tenuto conto: "è la sola città d’Italia che non abbia memorie esclusivamente municipali", sono ancora parole di Cavour. Centro pulsante dell’impero e della civiltà romana, sede del Pontificato e cuore universale della Chiesa cattolica, Capitale ideale, e finalmente istituzionale, dell’Italia unita, Roma e i romani hanno tratto vantaggi e svantaggi da questa realtà: grandi opere e grandi oneri (e disagi) organizzativi, limiti alle potenzialità di sviluppo autocentrato, e opportunità di proiezione internazionale. Non ha senso pesare sulla bilancia le due partite.

    E’ piuttosto necessario affrontare questo equilibrio instabile nel nuovo contesto politico-istituzionale che si sta determinando con la riforma federalista dello Stato. Senza dimenticare l’enorme impegno finanziario che altri Stati europei – dalla Germania alla Francia, dalla Gran Bretagna alla Spagna – destinano alla "vetrina" della Capitale.

    Ci si deve porre dunque, anzitutto, il doppio interrogativo: quanto costa l’essere Capitale? e chi deve sostenere quei costi? La condizione del Comune di Roma è aggravata dal persistente squilibrio dei trasferimenti erariali pro-capite, e dall’inveterata abitudine di affidare ai "grandi eventi" (le Olimpiadi del ’60, i mondiali di calcio del ’90, il Giubileo del 2000) le chances di sviluppo della città. Tuttavia il nodo strutturale, comune a tutte le Capitali, è un altro: come si può superare l’obiettiva iniquità di far pesare solo su una comunità locale funzioni e costi che riguardano l’intera collettività nazionale. Il tema diventa ineludibile quando l’intero sistema degli enti locali è sospinto verso una piena autonomia finanziaria e tributaria: può essere l’Ici dei romani a pagare il conto della Capitale?

    7. Ho messo sul tavolo solo alcuni interrogativi. Nei prossimi mesi le istituzioni, locali e nazionali, saranno chiamate a dare loro una risposta, speriamo non troppo condizionata dalle contingenze politiche. Sarà prezioso, a questo fine, il contributo della cultura giuridica italiana.

    (*) Direttore dell’Ufficio speciale per l’ordinamento della Capitale del Comune di Roma
     

    La Città Metropolitana di Roma Capitale: appunti di riflessione di Pietro. Barrera (*)

    E così, a dispetto delle polemiche, il referendum popolare ha permesso di completare il procedimento di revisione del Titolo V della Costituzione. E’ ormai in vigore la disposizione che, al terzo comma dell’articolo 114, fissa il riconoscimento formale della funzione di Roma, Capitale della Repubblica, con una riserva di legge dello Stato per la disciplina del suo ordinamento. La disposizione dovrà essere letta ed interpretata alla luce del mantenimento del "catalogo delle regioni" (art.131 Cost.), e dunque dell’unità della regione Lazio, comprendente Roma, e della "filosofia d’assieme" della riforma, che, muovendo dal nuovo art.114, disegna una forma di Stato a cui concorrono con pari dignità tutte le comunità territoriali: i comuni, le città metropolitane, le province e le regioni.

    Insomma, una scelta fondamentale è stata fatta. Roma non si separa dal Lazio, Roma rimane cuore e parte fondamentale della Regione Lazio, pur essendo evidente, e finalmente costituzionalizzata, la sua funzione di Capitale della Repubblica. Assetti alternativi - il distretto federale, di modello nord e sud americano, o la città regione, di modello europeo - restano così mere ipotesi di studio, o sono rinviate a nuove (ancora vaghe ed incerte) tappe del processo di innovazione istituzionale. Il problema immediato è piuttosto come collegare la "specialità" dell’ordinamento della Capitale, definita dalla legge statale, con il nuovo Statuto, che la Regione Lazio è chiamata ad approvare a norma della legge costituzionale n.1/1999, con l’ampiezza di poteri e competenze riconosciuta dal nuovo Titolo V.

    Vale però la pena di domandarsi perché siano state scartate le ipotesi del distretto federale (territorio autonomo, con speciali funzioni e competenze riservate agli organi dello Stato federale) e della città regione (comunità autonoma, equiordinata alle altre regioni componenti la federazione).

    Alcune significative ragioni sembravano spingere in quelle direzioni: la simbologia unificante della Capitale federale (che non dovrebbe "soggiacere" ad alcuna delle componenti - stati, regioni, länder, ecc. - della federazione), l’opportunità di riconoscere anche alla Capitale un’autonoma potestà legislativa. Hanno prevalso la pigrizia intellettuale e il conservatorismo istituzionale? Forse in parte è stato così, ma solide e forti erano e sono le ragioni di segno opposto, a partire dalla consapevolezza che l’ordinamento differenziato può offrire risposte radicalmente innovative alle esigenze della città capitale, forse superando la stessa necessità di una competenza normativa primaria, e che il procedimento previsto dall’articolo 116, terzo comma, può dischiudere la porta ad innovazioni ulteriori, ancora più incisive. E peraltro, come sottovalutare altri interrogativi?

    - può il Lazio vivere senza Roma? Che ne sarebbe di una regione privata del 70 per cento della popolazione, del reddito, del Pil, delle infrastrutture e dei servizi?
    - è ragionevole frantumare il Lazio (e forse altre regioni; se si avvia il domino delle scomposizioni, quante regioni reggeranno alle spinte "secessioniste"?), proprio mentre la riforma federale postula regioni forti dal punto di vista demografico, territoriale e socio-economico?
    - poiché gli assetti istituzionali non possono mai trascurare la dimensione di "identità collettiva", che trasforma una ripartizione amministrativa in una comunità, come trascurare i legami plurisecolari tra Roma e il suo territorio regionale?

    Soprattutto occorre ricordare che il modello di forma di Stato che si sta delineando non è quello di una "tradizionale" federazione di venti regioni, ma piuttosto un sistema complesso di collettività territoriali autonome e costituzionalmente garantite, di "pari dignità istituzionale". Roma può dunque ben fare parte del Lazio, perché non solo il Lazio e non solo le regioni sono gli elementi costitutivi della Repubblica federale: per il nuovo articolo 114, Roma Capitale concorre a "costituire la Repubblica", insieme agli altri comuni e città, alle province e alle regioni. E la stessa Regione Lazio non può (e, immagino, non vuole) sentirsi gerarchicamente sovraordinata alla città capitale, se l’insieme delle nuove disposizioni costituzionali (con il 114, si leggano gli articoli 117.6, 118, 119, 123) tende a garantire l’autonomia di ciascun comune nell’ambito delle regioni rinnovate.

    Del resto nell’evoluzione dell’ordinamento regionale del Lazio non si parte da zero: già la legge regionale 6 agosto 1999, n.14, ha richiamato il ruolo della "città metropolitana di Roma" per ricomporre in modo razionale le funzioni e i compiti amministrativi provinciali con le competenze comunali di area vasta (art.6). I successivi articoli 20 e 21 hanno definito inoltre un assetto della "Conferenza permanente Regioni-Autonomie locali" e della "conferenza metropolitana" in cui la posizione di Roma - della (futura) Città metropolitana e dell’attuale Comune - è posta in modo forse inadeguato, ma comunque differenziato rispetto alla generalità dei comuni (e nella conferenza metropolitana "il Comune di Roma esprime un numero di voti pari a quello delle relative circoscrizioni più uno"). Certo, non basta, ma si può partire da qui.

    Lungo tutta la sua storia Roma è stata chiamata a svolgere funzioni - simboliche e organizzative, ideologiche e politiche - che trascendevano la sfera territoriale: i limiti e gli interessi della comunità locale. E gli amministratori della città ne hanno sempre tenuto conto: "è la sola città d’Italia che non abbia memorie esclusivamente municipali", spiegava Cavour nel 1861! Roma e i romani hanno tratto vantaggi e svantaggi da questa realtà: grandi opere e grandi oneri (e disagi) organizzativi, limiti alle potenzialità di sviluppo autocentrato, e opportunità di proiezione internazionale. Non ha senso pesare sulla bilancia le due partite. E’ piuttosto necessario affrontare questo equilibrio instabile nel nuovo contesto politico-istituzionale che si sta determinando con la riforma federalista dello Stato.

    Ci si deve porre dunque, anzitutto, il doppio interrogativo: quanto costa l’essere Capitale? e chi deve sostenere quei costi? La condizione del Comune di Roma è aggravata dal persistente squilibrio dei trasferimenti erariali pro-capite, e da discutibilissime scelte di ripartizione delle risorse regionali. E più in generale dall’inveterata abitudine di affidare ai "grandi eventi" le chances di sviluppo della città. Tuttavia il nodo strutturale, comune a tutte le Capitali, è un altro: come si può superare l’obiettiva iniquità di far pesare solo su una comunità locale funzioni e costi che riguardano l’intera collettività nazionale. Il tema diventa ineludibile quando l’intero sistema degli enti locali è sospinto verso una piena autonomia finanziaria e tributaria: può essere l’Ici dei romani a pagare il conto della Capitale?

    Il percorso verso la definizione del nuovo ordinamento della Capitale "impatta" necessariamente con le elaborazioni, le proposte e le iniziative istituzionali avanzate sinora per la costituzione della "città metropolitana di Roma Capitale". Non è detto, ovviamente, che da lì – e dalle regole poste dal Testo unico per la costituzione delle città metropolitane - si debba partire. La legge sull’ordinamento della Capitale ben potrebbe derogare a quelle e ad altre disposizioni del Testo unico (ricordando ovviamente l’art.1, quarto comma). Elementari ragioni di correttezza interistituzionale e di buon senso politico consigliano però di non abbandonare frettolosamente il progetto metropolitano. Se infatti il problema istituzionale della Capitale è unico e irripetibile, Roma condivide molti problemi e preoccupazioni con le altre grandi metropoli italiane, da Milano a Napoli, da Torino a Genova. Sarebbe grave se l’azione riformatrice per il nuovo ordinamento della Capitale fosse interpretata dalle altre città come un tentativo per Roma di "tirarsi da parte" e risolvere da sola i propri problemi: si indebolirebbe il tessuto democratico, di innovazione politica e istituzionale, costruito in questi anni nelle grandi città, e sarebbe certamente più difficile la stessa battaglia romana. Roma è parte integrante del "club delle città metropolitane"; insieme alle altre città deve affrontare le questioni di comune interesse, e insieme deve dare forza e respiro alla "riforma della Capitale". Proprio perché questa non dovrà mai essere venata da campanilismo (un "secessionismo in salsa romana"), ma essere piuttosto il simbolo più evidente di un federalismo solidale, di una crescente unità nazionale nella Repubblica delle autonomie.

    In questo senso Roma ha l’interesse e la possibilità di porsi al servizio dell’intero sistema delle autonomie. Del resto la revisione del Titolo V non innova solo la posizione costituzionale di Roma Capitale, ma coinvolge tutte le città metropolitane, riconosciute come collettività costitutive dell’edificio repubblicano. C’è dunque molto da costruire: prevenire e sconfiggere i rischi persistenti di neo-centralismo regionale, dare seguito alla "Dichiarazione di intenti dei Sindaci delle città metropolitane" sottoscritta il 21 dicembre 2000 (e ribadita a Genova il 5 luglio 2001), definire il profilo nazionale delle città metropolitane come quartum genus della Repubblica delle autonomie (accanto a regioni, province e comuni). La forza politica e istituzionale delle città metropolitane potrà essere la leva per mantenere dritta la bussola di un ordinamento repubblicano e di uno stato sociale che si rinnovano senza perdere i valori di fondo: non è forse vero che il moderno Welfare è nato, in Italia, proprio dall’autonoma esperienza dei Comuni?

    Quanto al merito dei problemi: non è certo questa la sede per delineare già il nuovo ordinamento della Capitale; è però possibile fissare alcuni punti irrinunciabili, da cui muovere con il massimo di apertura mentale e nello spirito di una saggia convergenza politica e istituzionale:

    - se Roma non "fugge dal Lazio", e non ha alcuna ragione di temere la sua permanenza nell’ambito della Regione, è altrettanto vero che non può reggere ulteriormente la compresenza/competizione tra Comune e Provincia; non è un problema di status, è un problema di funzioni, e dunque di semplificazione e di efficienza; il modello della città metropolitana - quale ne sia l’ampiezza - indica già questa prospettiva
    - grandi capitali - da Washington a Parigi - hanno atteso decenni per ottenere il riconoscimento dell’autogoverno locale; un modello di Capitale federale che subordinasse la vita e le istituzioni della città al governo nazionale sarebbe antistorico, e comunque inaccettabile
    - la duplicità tipica di ogni capitale (città "normale" con funzioni di interesse nazionale) si arricchisce a Roma con due caratteristiche assolutamente peculiari: la presenza di uno Stato sovrano (e che Stato sovrano!) nel cuore della città, insieme ad importanti istituzioni internazionali, e un patrimonio storico-artistico unico al mondo, davvero "patrimonio dell’umanità"; l’ordinamento di Roma, nella parte organizzativa come in quella finanziaria, non può non tenerne conto.

    La Capitale è dunque anzitutto un problema di diritto costituzionale, perché tali sono le funzioni che la città è chiamata ad assolvere. Lasciamo pure da parte il dibattito, assai nominalistico, sulla definizione giuridica di "città capitale". E muoviamo piuttosto dall’idea che il titolare delle funzioni della capitale sia proprio la "città", cioè una collettività locale che si esprime attraverso i suoi enti esponenziali. Sono funzioni essenziali:

    - per soddisfare le esigenze logistiche e funzionali degli organi costituzionali, assicurando loro le migliori condizioni di libero esercizio delle rispettive attribuzioni costituzionali
    - per assicurare simmetricamente alla nazione, e alle formazioni sociali che la compongono, il diritto di partecipare alla vita politica del paese, interloquendo con gli organi costituzionali e manifestando liberamente il proprio pensiero
    - per mantenere così vivo il rapporto tra istituzioni e paese (la moderna Capitale democratica è forse nata il 5 ottobre 1789, quando il Re e l’Assemblea nazionale furono riportati a furor di popolo da Versailles al cuore di Parigi!)
    - per assicurare al paese coesione ideale, identità, visibilità internazionale (quante volte, nel linguaggio politico-giornalistico, la città Capitale è sintesi dell’intera nazione? "Washington tranquillizza gli alleati..."), se ancora si può dire che "senza Roma capitale d’Italia l’Italia non si può costruire" (Cavour alla Camera dei Deputati il 25 marzo 1861)
    - per tenere fede agli impegni assunti con i Patti Lateranensi e, da ultimo, con il Concordato del 1984, quando la Repubblica ha reiterato il riconoscimento del "particolare significato che Roma ha per la cattolicità".

    Il disegno istituzionale - organizzativo e finanziario - della Capitale deve muovere però anche da un’idea di città, del suo sviluppo, delle sue prospettive. La storia dell’Italia e dell’Europa (con l’eccezione transitoria di Bonn) non ci consegna l’ipotesi della "capitale unifunzionale" (Washington, Brasilia), ma quella di città complesse, con molti volti e realtà socio-economiche differenziate. Al tempo stesso la funzione di Capitale nel passato ha condizionato in molti modi il modello di sviluppo urbano di Roma:

    - per la diffidenza verso gli insediamenti industriali (la classe operaia!) a ridosso dei centri del potere
    - per l’enorme sviluppo degli apparati burocratici, con conseguenze profonde sia sul quadro economico e produttivo (la centralità della spesa pubblica, un indotto industriale dipendente dallo Stato, una ricchezza diffusa proveniente dai redditi da lavoro pubblico) che sullo stesso "spirito" (costume) cittadino
    - per le "grandi stagioni" dello sviluppo edilizio (dopo Porta Pia, nella "grandeur" fascista, nel boom del dopoguerra)
    - per la rilevanza dei flussi di persone in arrivo (turisti e pellegrini, "utenti della p.a." e dei palazzi della politica e del potere).

    Oggi il peso degli apparati burocratici è destinato a diminuire (per il modello istituzionale e per le innovazioni organizzative e tecnologiche), l’edilizia di espansione ha concluso il suo ciclo, alcune produzioni industriali sono irrimediabilmente in crisi. E allora:

    - la Capitale sia "leggera", ma unita e unitaria; le ricorrenti suggestioni di "Capitale reticolare" (diffusione di organi costituzionali in più città) sono istituzionalmente contraddittorie e, per Roma, socialmente insostenibili
    - la "vocazione internazionale" della città ne sia asse fondamentale di sviluppo, verso l’Unione europea, verso il nuovo spazio comune - economico e culturale - del Mediterraneo, verso le funzioni globali a cui la chiamano le istituzioni internazionali e la presenza della Santa Sede
    - il patrimonio culturale e il turismo - turismo culturale, turismo congressuale e turismo religioso - non siano le litanie di ogni ragionamento su Roma, ma impegni per le infrastrutture, l’organizzazione dei servizi, l’iniziativa economica
    - la stagione della "new-economy" sia colta per superare il gap industriale che ha sempre frustrato la città: la prospettiva di "Roma Capitale produttiva" è per la prima volta concreta, legandosi a vocazioni mai sopite nel tessuto della città (elettronica, audiovisivo, comunicazione)
    - la storica inadeguatezza delle infrastrutture di mobilità e i rischi di degrado, che derivano simmetricamente da un centro storico di enormi dimensioni e da una periferia cresciuta senza regole, si trasformino in prospettive per l’edilizia di qualità e la trasformazione urbana.

    Il nodo metodologico è proprio il passaggio dai programmi per i grandi eventi (le Olimpiadi del ’60, i mondiali di calcio del ’90, il Giubileo del 2000) ad una programmazione strutturale per la Capitale (affrontando insieme i problemi della organizzazione e gestione dei servizi con lo stesso impegno con cui si mettono in cantiere le nuove opere). Con ciò non voglio affatto dire che il nuovo ordinamento della Capitale debba essere un elenco di opere pubbliche o uno strumento di pianificazione urbanistica.

    Il limite più vistoso degli interventi normativi su Roma è stato proprio quello di limitarsi alle "provvidenze per la Capitale", all’indomani del 1870, o al "programma per Roma Capitale", con la legge n.396/1990, senza affrontare, se non per cenni indiretti, il nodo istituzionale, del rapporto tra la città, le sue istituzioni, e gli organi costituzionali dello Stato. E’ però vero che quelle due stagioni, così come quella del Governatorato fascista, supponevano un’idea, un modello di città, persino un disegno urbanistico, come è vero che lo stesso disegno del 1990 è in larga parte superato. E se l’ambizione è oggi quella di ridefinire Roma come luogo di identità e simbolo di unità dell’Italia federale, non si può certo limitare l’approccio solo alle poste di bilancio o alle regole di "buon vicinato" tra istituzioni locali e nazionali.

    (*) Direttore dell’Ufficio speciale temporaneo per l’ordinamento della Capitale del Comune di Roma
     


    UFFICIO SPECIALE PARTECIPAZIONE E LABORATORI DI QUARTIERE

    Laboratorio sulle nuove municipalità

    Venerdì 6 ottobre, si è tenuta presso i locali dell'Istituto Tecnico Einstein la conferenza delle Circoscrizioni XVIII e XIX per l'attuazione del decentramento, in previsione dell'istituzione della Città Metropolitana. Nel corso della Conferenza, promossa dalla presidenza della XVIII e della XIX Circoscrizione, è stato presentato il progetto di un Laboratorio autogestito, che si avvarrà del sostegno tecnico dell'Uspel, che lavori alla individuazione delle caratteristiche delle nuove municipalità che si costituiranno e alla verifica delle ipotesi di PRG in corso di redazione.

    Il Laboratorio autogestito

    I partecipanti

    gli eletti della Circoscrizione XVIII e della Circoscrizione XIX, tutte le realtà organizzate (associazioni, Comitati) che hanno comunicato la loro adesione entro il 15 ottobre saranno inoltre invitati, a seconda degli argomenti trattati, parlamentari, amministratori, tecnici operanti in settori pubblici e privati, dirigenti ed operatori

    I temi

    1. Le politiche del territorio, con particolare riferimento al nuovo piano regolatore

    2. Le nuove realtà di governo della città con l'attuazione dell'Area Metropolitana e il decentramento di funzioni e poteri ai nuovi Comuni urbani

    Programma del Laboratorio

    Workshop sul piano regolatore, il 25 ottobre alle ore 17 presso la Biblioteca Comunale di Via F. Borromeo 67.

    Il 7 Novembre alle ore 17:00 un secondo workshop per l'identificazione dei temi oggetto di osservazioni al Piano Regolatore. Entro la fine di gennaio è prevista una sessione della Conferenza intercircoscrizionale per discutere i risultati e selezionare i contenuti da rendere oggetto di risoluzione da inviare al Comune di Roma - Area Metropolitana: l'11 Dicembre 2000 si è tenuto il primo workshop sul tema "Il nuovo decentramento amministrativo. Quali attribuzioni ai Municipi?".
     
    Comune Popolazione residente 
    censimento 1991
    Popolazione residente al 31.12. 1998 differenza
    1 AFFILE 1.639 1.711 72
    2 AGOSTA 1.450 1.669 219
    3 ALBANO LAZIALE 31.399 34.412 3.013
    4 ALLUMIERE 4.273 4.253 -20
    5 ANGUILLARA SABAZIA 10.083 13.650 3.567
    6 ANTICOLI CORRADO 940 933 -7
    7 ANZIO 33.497 42.041 8.544
    8 ARCINAZZO ROMANO 1.379 1.451 72
    9 ARDEA 16.854 27.915 11.061
    10 ARICCIA 19.953 18.290 -1.663
    11 ARSOLI 1.582 1.575 -7
    12 ARTENA 10.731 11.373 642
    13 BELLEGRA 3.134 3.069 -65
    14 BRACCIANO 11.160 13.665 2.505
    15 CAMERATA NUOVA 486 498 12
    16 CAMPAGNANO DI ROMA 6.874 8.661 1.787
    17 CANALE MONTERANO 2.698 3.247 549
    18 CANTERANO 401 397 -4
    19 CAPENA 4.875 5.889 1.014
    20 CAPRANICA PRENESTINA 307 362 55
    21 CARPINETO ROMANO 5.189 5.035 -154
    22 CASAPE 812 1.206 394
    23 CASTELGANDOLFO 6.843 8.260 1.417
    24 CASTEL MADAMA 6.407 6.601 194
    25 CASTELNUOVO DI PORTO 5.897 7.073 1.176
    26 CASTEL S. PIETRO ROMANO 698 752 54
    27 CAVE 8.584 9.396 812
    28 CERRETO LAZIALE 1.077 1.080 3
    29 CERVARA DI ROMA 495 490 -5
    30 CERVETERI 20.625 26.684 6.059
    31 CIAMPINO 35.685 36.466 781
    32 CICILIANO 1.073 1.155 82
    33 CINETO ROMANO 537 587 50
    34 CIVITAVECCHIA 51.201 51.008 -193
    35 CIVITELLA S. PAOLO 1.386 1.591 205
    36 COLLEFERRO 20.392 21.522 1.130
    37 COLONNA 3.059 3.343 284
    38 FIANO ROMANO 6.294 7.685 1.391
    39 FILACCIANO 472 460 -12
    40 FIUMICINO 41.300 50.723 9.423
    41 FORMELLO 7.574 9.180 1.606
    42 FRASCATI 20.123 20.848 725
    43 GALLICANO NEL LAZIO 3.582 4.249 667
    44 GAVIGNANO 1.606 1.704 98
    45 GENAZZANO 5.065 5.375 310
    46 GENZANO DI ROMA 20.570 22.230 1.660
    47 GERANO 1.133 1.215 82
    48 GORGA 778 1.205 427
    49 GROTTAFERRATA 16.361 17.777 1.416
    50 GUIDONIA MONTECELIO 57.473 68.435 10.962
    51 JENNE 553 520 -33
    52 LABICO 2.488 3.264 776
    53 LADISPOLI 19.319 25.135 5.816
    54 LANUVIO 8.177 9.612 1.435
    55 LARIANO 8.530 9.649 1.119
    56 LICENZA 955 967 12
    57 MAGLIANO ROMANO 1.096 1.315 219
    58 MANDELA 639 734 95
    59 MANZIANA 5.228 5.875 647
    60 MARANO EQUO 782 759 -23
    61 MARCELLINA 5.175 5.371 196
    62 MARINO 32.903 35.850 2.947
    63 MAZZANO ROMANO 2.182 2.490 308
    64 MENTANA 30.360 37.381 7.021
    65 MONTECOMPATRI 7.166 8.103 937
    66 MONTEFLAVIO 1.376 1.398 22
    67 MONTELANICO 1.878 1.865 -13
    68 MONTELIBRETTI 4.846 4.870 24
    69 MONTE PORZIO CATONE 7.452 8.151 699
    70 MONTEROTONDO 30.124 32.862 2.738
    71 MONTORIO ROMANO 1.847 1.936 89
    72 MORICONE 2.307 2.394 87
    73 MORLUPO 5.611 6.776 1.165
    74 NAZZANO 1.135 1.279 144
    75 NEMI 1.586 1.751 165
    76 NEROLA 1.380 1.435 55
    77 NETTUNO 33.827 40.671 6.844
    78 OLEVANO ROMANO 6.000 6.279 279
    79 PALESTRINA 15.802 17.338 1.536
    80 PALOMBARA SABINA 8.726 10.260 1.534
    81 PERCILE 271 248 -23
    82 PISONIANO 810 835 25
    83 POLI 2.025 2.177 152
    84 POMEZIA 37.512 45.495 7.983
    85 PONZANO ROMANO 906 1.045 139
    86 RIANO 6.017 6.330 313
    87 RIGNANO FLAMINIO 5.809 6.680 871
    88 RIOFREDDO 713 765 52
    89 ROCCA CANTERANO 279 266 -13
    90 ROCCA DI CAVE 357 358 1
    91 ROCCA DI PAPA 11.142 12.754 1.612
    92 ROCCAGIOVINE 272 288 16
    93 ROCCA PRIORA 8.456 9.798 1.342
    94 ROCCA S. STEFANO 1.014 1.009 -5
    95 ROIATE 840 829 -11
    96 ROMA 2.721.269 2.646.261* -75.008
    97 ROVIANO 1.470 1.426 -44
    98 SACROFANO 4.475 5.627 1.152
    99 SAMBUCI 819 901 82
    100 S. ANGELO ROMANO 2.525 2.911 386
    101 S. CESAREO 8.022 9.237 1.215
    102 S. GREGORIO DA SASSOLA 1.499 1.557 58
    103 S. MARINELLA 11.819 16.005 4.186
    104 S. ORESTE 3.329 3.456 127
    105 S. POLO DEI CAVALIERI 2.125 2.270 145
    106 S. VITO ROMANO 3.268 3.302 34
    107 SARACINESCO 176 161 -15
    108 SEGNI 8.306 8.855 549
    109 SUBIACO 9.004 9.116 112
    110 TIVOLI 52.372 52.827 455
    111 TOLFA 4.942 4.949 7
    112 TORRITA TIBERINA 830 918 88
    113 TREVIGNANO ROMANO 3.443 4.258 815
    114 VALLEPIETRA 398 406 8
    115 VALLINFREDA 290 313 23
    116 VALMONTONE 11.649 12.691 1.042
    117 VELLETRI 43.423 48.580 5.157
    118 VICOVARO 3.819 3.969 150
    119 VIVARO ROMANO 242 227 -15
    120 ZAGAROLO 10.047 12.387 2.340
    popolazione residente nei Comuni della Provincia di Roma 3.751.440 3.816.173 214.749
    (1991) (1998) (differenza)
    I dati dell’Ufficio statistico della Provincia da una popolazione residente alla stessa data di 2.810.485 abitanti


    CITTA’ METROPOLITANA: PIU ’ COMPETENZE AI NUOVI "MUNICIPI"

    (Sintesi)

    Il Consiglio Comunale, prima dello scioglimento a seguito delle dimissioni del Sindaco, ha approvato due delibere destinate a produrre importanti effetti anche sul nostro futuro di dipendenti capitolini. E’ stata data una prima definizione territoriale alla Città Metropolitana di Roma, che si estenderà oltre gli attuali confini comunali; mentre le diciannove Circoscrizioni della Capitale si trasformeranno in "Municipi". Al cambio di denominazione si associa un significativo passo in avanti del processo di decentramento amministrativo. Maggiore autonomia, ampliamento dei poteri e delle competenze potranno contribuire al riavvicinamento dei cittadini alle istituzioni territoriali ed al rilancio della democrazia partecipativa. Per i dipendenti il passaggio dalle diciannove circoscrizioni ai Municipi potrà aprire una nuova stagione carica di speranze e di aspettative. La maggiore funzionalità degli uffici, la rinnovata efficienza dei servizi, l’efficacia delle prestazioni contribuiranno a riscattarli dalla marginalità in cui, loro malgrado, si sono trovati ad operare negli anni passati.

    Dalle circoscrizioni ai municipi ( Massimo Salvatori)

    Il decentramento amministrativo del comune di Roma ha raggiunto in questi anni un livello di gran lunga superiore a qualunque altro comune italiano, e fin dalla prossima primavera, contestualmente al rinnovo dell’amministrazione capitolina, i cittadini romani saranno chiamati ad eleggere i loro rappresentanti per il governo dei nuovi Municipi.

    La città di Roma, infatti, nella prospettiva della costituzione della Città Metropolitana, darà l’avvio a una vera e propria riforma istituzionale. Il Comune risulterà articolato in diciannove municipalità, alle quali sono stati conferiti poteri e competenze in grado di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi, di stabilire un più diretto rapporto con i cittadini, di effettuare interventi più rapidi e aderenti alle necessità dei territori di competenza, nella coerente attuazione, anche a livello comunale, del principio di sussidiarietà.

    I nuovi municipi avranno un Presidente eletto direttamente dai cittadini, un Consiglio composto da venticinque membri, ed una Giunta con quattro assessori. Ai municipi sono state conferite tutte le competenze relative al governo del territorio: la gestione dei servizi sociali, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie di strade ed edifici, del rilascio delle autorizzazioni commerciali, delle affissioni e pubblicità, dei servizi anagrafici e della riscossione dei tributi, degli interventi sul traffico e la segnaletica, dei lavori pubblici. Verrà inoltre superata l’attuale indicazione numerica, ed ogni municipio dovrà deliberare una denominazione, da far seguire al nome Roma, per caratterizzare il proprio territorio. A questa riforma si accompagnerà il parallelo snellimento degli apparati centrali del Comune, il che consentirà non soltanto una effettiva semplificazione delle procedure, eliminando improprie duplicazioni o sovrapposizioni di competenze, ma altresì di ottimizzare le risorse finanziarie, strumentali ed umane della "macchina" capitolina. Ciò nella direzione della costituzione di un’Autorità metropolitana centrale, alla quale restino affidati soltanto compiti di indirizzo, programmazione e gestione di funzioni di "area vasta". Infine, a completamento di questa trasformazione, i nuovi municipi avranno una autonomia finanziaria, in termini di entrate e di uscite, che non ha riscontro in nessun altra grande città italiana, potendo disporre, già nella situazione attuale, di bilanci dell’ordine di svariate decine di miliardi. (a cura del consulente dell’Amministrazione per il Decentramento e le Aree Metropolitane)

    Istituzione dei Municipi

    In data 31 marzo 2001 è diventata esecutiva la deliberazione del Consiglio Comunale, concernente " Istituzione dei Municipi. Modifica ed integrazione dello Statuto del Comune di Roma".

    In forza della suddetta deliberazione pertanto, a decorrere dalla data della sua esecutività, le attuali Circoscrizioni del Comune di Roma sono costituite in Municipi. I nuovi soggetti di decentramento comunale non sono immediatamente riconducibili, come può facilmente comprendersi, a quelli previsti dell'art. 16 del T.U.E.I., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. Nondimeno, se si ha riguardo alla proposta di delimitazione dell'area metropolitana di Roma recentemente adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.21 del 18/01/2001, non appare arbitrario rilevare come anch'essi si radichino sul terreno dei multiformi processi di aggregazione e reingegnerizzazione degli enti locali configurati dall'attuale ordinamento dei medesimi.

    In virtù di quanto disposto della deliberazione sopra citata, in tutte le disposizioni dello Statuto le parole "Circoscrizione" e "Circoscrizioni" devono intendersi sostituite rispettivamente da "Municipio" e "Municipi".

    Si è, difatti, in presenza di una significativa riforma istituzionale finalizzata a dare coerente attuazione al principio di sussidiarietà anche nei rapporti tra Amministrazione comunale centrale ed istanze di decentramento.

    Alle competenze già attribuite alle Circoscrizioni se ne aggiungeranno altre di grande rilievo quali, ad esempio, l'edilizia privata e lo sviluppo economico di interesse locale. Verranno conferiti, quale necessario supporto degli accresciuti compiti e responsabilità, autonomia gestionale, finanziaria e contabile, in un quadro di risorse certe.


    Comune di Roma – Ufficio Decentramento e Coordinamento Metropolitano (www.comune.roma.it/decentramento/verso)
    Verso la Città metropolitana di Roma. Dalle Circoscrizioni ai Comuni Metropolitani . Verso un nuovo modello di decentramento (a cura di Stefano Carlizza) . Roma, novembre 2001

    Nel dibattito politico–culturale il problema del governo delle grandi aree metropolitane si intreccia strettamente con la ricerca di ambiti territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi pubblici. E’ un dibattito ormai antico, che si è andato sviluppando nel nostro paese soprattutto nell’ultimo trentennio, a seguito dell’attuazione dell’ordinamento regionale e nella prospettiva della compiuta realizzazione di quella "Repubblica delle autonomie locali" disegnata nel 1948 dal legislatore costituente.

    Le vicende seguite all’imponente trasferimento di funzioni agli enti locali, avvenuto in virtù del D.P.R.616/77, se hanno determinato la trasformazione dei comuni in enti a fini generali, rappresentativi, almeno tendenzialmente, della totalità degli interessi delle comunità locali, poi sancita dell’art.9 della legge 142/90, hanno anche evidenziato come ad un effettivo esercizio di tale ambizioso ruolo si frapponga spesso il problema di dimensioni territoriali che, per la loro insufficienza o, al contrario, per il loro gigantismo, impediscono un’efficace ed efficiente gestione dei pubblici servizi. Questa consapevolezza era alla base delle disposizioni di cui agli artt.17 e segg. della legge 142/90. Queste disposizioni individuavano quali aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti si trovassero con essi in rapporti di stretta integrazione economica, sociale, culturale e territoriale.

    Nell’ambito di dette aree metropolitane la legge 142/90 articolava l’amministrazione locale in due livelli: quello della Città metropolitana e quello dei Comuni. Ciascuno di questi due livelli, caratterizzati da una rappresentatività diretta, di primo grado, avrebbe dovuto avere propri organi elettivi. Nell’ambito dell’area metropolitana, la Provincia avrebbe assunto il ruolo di autorità metropolitana, risolvendosi appunto nella Città metropolitana. Questa sarebbe divenuta titolare delle funzioni di competenza provinciale, nonché di quelle comunali cd. di area vasta, ossia delle funzioni normalmente affidate ai comuni, ma che, per il loro precipuo carattere sovracomunale o per ragioni di economicità ed efficienza, avrebbero dovuto essere svolte in forma coordinata nell’area metropolitana (pianificazione territoriale, trasporti, viabilità, smaltimento dei rifiuti ecc.). Ai Comuni metropolitani sarebbero rimaste le funzioni non espressamente attribuite alla Città metropolitana.

    Come è noto, il disegno della legge 142/90 non ha trovato attuazione. Prendendo atto delle difficoltà che la sua realizzazione ha incontrato, il legislatore è intervenuto a modificarlo, in modo anche significativo, con la legge 265/99. Volendo formulare un giudizio, pur sommario e sintetico, sulle novità introdotte, non appare arbitrario affermare che ad un’architettura qual era quella della legge 142/90, la quale, per tutte le aree metropolitane, veniva ad imporre un modello rigido ed uniforme di organizzazione dei poteri locali, la legge 265/99 ha sostituito invece una trama istituzionale che fa leva, in primo luogo, sulle autonome determinazioni delle collettività locali e dei comuni potenzialmente interessati, in quanto ricompresi nel territorio di un’area metropolitana, i quali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato.

    Se rimane fermo che la Città metropolitana acquisisce comunque le funzioni della Provincia, spetta ora all’assemblea dei rappresentanti degli enti locali interessati, su conforme deliberazione dei rispettivi consigli comunali, adottare una proposta di statuto della Città metropolitana, che ne indichi il territorio, l’organizzazione, l’articolazione interna e le funzioni.

    Non più dunque un modello istituzionale calato "dall’alto", bensì un processo volto a costruire, con il diretto concorso delle popolazioni interessate, un’articolazione dei poteri locali che sia, di volta in volta, la più aderente alle specifiche esigenze delle singole realtà territoriali. La proposta di istituzione della Città metropolitana è infatti sottoposta a referendum da parte di ciascun comune partecipante. Peraltro si annida qui, forse, anche la principale criticità di questa "fase costituente", che rischia di rendere, nei fatti, assai problematico il percorso verso la Città metropolitana tracciato dalla legge 265/99 e riproposto dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 267/2000. Infatti, secondo la nuova normativa, la proposta istitutiva, per poter essere tradotta in legge, deve ricevere il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti. Condizione per la quale non pochi temono che anche la Città metropolitana ridisegnata dalla legge 265/99 possa rimanere lettera morta.

    Ciò avrebbe conseguenze particolarmente gravi per Roma. E’ unanime infatti la consapevolezza che la tradizionale "forma Comune" risulti ormai del tutto inadeguata al governo di un territorio vasto come quello di Milano, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Firenze messe insieme e che la Città capitale d’Italia non possa continuare ad essere amministrata con lo stesso modello organizzativo di enti che, per territorio e popolazione, non sono neppure lontanamente comparabili ad essa.

    Questo nodo potrà ora essere sciolto dalla legge dello Stato cui l’art.114 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, affida la disciplina dell’ordinamento di Roma capitale della Repubblica italiana.

    Il legislatore statale, se vorrà assolvere efficacemente al proprio compito, dovrà saper disegnare un modello organizzativo che preveda la devoluzione di significativi "pacchetti" di funzioni amministrative, ad esempio nei settori dell’urbanistica, dei trasporti, della grande distribuzione commerciale, dei beni culturali, dallo Stato e dalla Regione Lazio all’istituenda Città metropolitana di Roma, la quale, acquisendo altresì le funzioni della Provincia, verrà dunque a porsi come l’unica istanza amministrativa di livello sovracomunale.

    Nel contempo, la legge e lo Statuto della Città metropolitana dovranno prevedere la devoluzione di ulteriori funzioni dell’attuale Comune di Roma agli organismi di decentramento. Questi, quale potere locale più vicino ai cittadini-utenti, assumeranno su di sé, in coerente attuazione del principio di sussidiarietà, l’esercizio di tutte le funzioni e l’erogazione di tutti i servizi non di "area vasta".

    Quale configurazione giuridica dovrà allora prospettarsi per le attuali circoscrizioni di decentramento comunale, quali sono ancora, allo stato, i nostri Municipi?

    Gli attuali Municipi dovranno risolversi senza residui nella "forma Comune", acquisendo integralmente il relativo regime giuridico. A favore di questa tesi militano motivi di opportunità politica, ma soprattutto ragioni di ordine tecnico e gestionale. Solo percorrendo in modo conseguente questa strada, sino all’acquisizione da parte dei Municipi di una propria e distinta personalità giuridica, potranno, a mio avviso, trovare compiuta e soddisfacente soluzione problemi come quelli connessi al riconoscimento di un’adeguata autonomia finanziaria e contabile, nonché ad una gestione davvero autonoma delle risorse umane. Non sarebbe utile invece, se non in via del tutto transitoria, ipotizzare, nell’ambito dei futuri comuni metropolitani, status giuridici differenziati per gli attuali Municipi e per i Comuni "storici" dell’hinterland romano. I processi di devoluzione a due o più velocità, infatti, rischiano di accentuare le divaricazioni ed aggravare le sperequazioni fra le diverse realtà territoriali. Al contrario, potrebbe rivelarsi proficuo sperimentare a fondo quegli strumenti giuridici che il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 267/2000, propone al fine di assicurare l’esercizio coordinato delle funzioni e dei servizi in ambiti ottimali di gestione sovracomunale.

    Anche nelle more della istituzione della Città metropolitana di Roma, e proprio al fine di preparare le migliori condizioni per il suo avvento, il processo di decentramento da lungo tempo in atto nel nostro Comune potrà comunque conoscere importanti sviluppi.

    Una tappa significativa di questo processo si è avuta poco più di due anni fa, con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo Regolamento del decentramento amministrativo. La deliberazione n.10/99 ha confermato ed accresciuto le rilevanti competenze attribuite alle preesistenti Circoscrizioni dalla precedente deliberazione n.38/95. Già oggi gli organismi di decentramento sono preposti non soltanto alla erogazione della quasi totalità dei servizi alla persona, ma anche all’assolvimento di funzioni strategiche per la qualità della vita cittadina. E’ il caso della manutenzione urbana, edilizia e stradale. Vi sono probabilmente le condizioni per un ulteriore incremento delle competenze decentrate, nei settori predetti, come pure in altri. Così, ad esempio, nella gestione del verde pubblico, ma anche della cultura e della edilizia privata. In questa fase, peraltro, il problema più urgente è, forse, non tanto l’aumento, quanto piuttosto la razionalizzazione e la piena attuazione delle competenze stesse, per superare inutili duplicazioni ed improprie sovrapposizioni da parte dell’Amministrazione centrale. In questa direzione sta lavorando la Commissione istituita ai sensi della IV Disposizione transitoria e finale dello Statuto.

    Al di là dell’estensione delle competenze decentrate, va in ogni caso ripensato il modello di relazioni tra Amministrazione centrale e Municipi. Se infatti, anche a garanzia dei livelli di erogazione delle prestazioni essenziali da rendere ai cittadini-utenti e dell’omogeneità degli standard qualitativi delle stesse, non potrà prescindersi, anche per il futuro, da un forte ruolo di indirizzo e coordinamento degli Organi ed Uffici centrali, i Municipi, proprio al fine di un ottimale esercizio di detto ruolo, dovranno essere chiamati, anche per quanto riguarda le competenze centrali, a concertare gli indirizzi generali e la programmazione degli obiettivi, secondo quel principio e metodo della cooperazione cui debbono improntarsi i rapporti tra i diversi livelli istituzionali. Banco di prova di questa riaffermata volontà di collaborazione reciproca potrà essere la ricerca di soluzioni più aderenti alle esigenze dei territori municipali in materia, ad esempio, di contratti di servizio con le società ed aziende pubbliche, come pure di politiche della sicurezza urbana.

    Non può peraltro sottacersi come, nel recente passato, all’accresciuto ruolo rappresentativo e gestionale delle Circoscrizioni non sempre abbiano corrisposto i livelli di efficacia ed efficienza sperati. Diverse e complesse le cause di questo ritardo. In primo luogo, certo, l’insufficienza delle risorse disponibili. In questa sede ci si deve limitare a rilevare come il pieno dispiegamento delle potenzialità degli organismi decentrati sia stato inceppato anche da un assetto istituzionale ed organizzativo non più all’altezza dei nuovi compiti ad essi affidati.

    E’ diffusa la sensazione che, nelle grandi realtà metropolitane, si sia ormai ad un bivio: o si procede verso più compiuti e razionali assetti del decentramento urbano o si rischia un fallimento di tali processi, quanto meno nella loro capacità di concorrere ad un innalzamento della qualità della vita.

    Questa preoccupazione e consapevolezza sembra ispirare la previsione contenuta nell’art.8 della legge 265/99, ora trasfuso nell’art.17 del T.U.E.L., in forza del quale, nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, anche avvalendosi del rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione. Il nuovo Statuto del Comune di Roma, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio 2000, ha imboccato con decisione la strada suggerita dal legislatore. Esso, infatti, ha introdotto novità di assoluto rilievo per quanto riguarda il decentramento comunale. Tra queste: l’elezione diretta del Presidente della Circoscrizione; la previsione del ritorno obbligato dinanzi al corpo elettorale ogniqualvolta il Presidente venga a cessare dalla carica; l’introduzione, in luogo del Consiglio di Presidenza, di una Giunta circoscrizionale, i cui Assessori vengono nominati, anche al di fuori del Consiglio, e revocati dal Presidente; la previsione di un numero di consiglieri variabile in rapporto alla popolazione circoscrizionale e secondo la normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione; l’approvazione del Regolamento della Circoscrizione affidata alle definitive determinazioni del Consiglio Circoscrizionale, senza più alcun intervento da parte del Consiglio Comunale. L’equiparazione dell’ordinamento dei Municipi al regime proprio dei comuni deve tuttavia considerarsi, allo stato, come tendenziale e non ancora completa.

    Come è noto infatti, in forza della II Disposizione transitoria e finale dello Statuto, la previsione relativa al numero dei consiglieri municipali entrerà in vigore soltanto al momento della costituzione della Città metropolitana, quando, con la nascita dei comuni metropolitani, detta equiparazione potrà dirsi compiuta.

    L’Amministrazione capitolina ha comunque inteso sfruttare a pieno l’opportunità offerta dalla norma legislativa, riconoscendo agli organismi di decentramento, ancor prima che essi si trasformino in comuni metropolitani, il massimo di autonomia possibile nell’ambito dell’unitaria personalità giuridica del Comune di Roma. Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001, le diciannove preesistenti Circoscrizioni sono state costituite in altrettanti Municipi.

    Questa significativa modifica delle disposizioni statutarie in tema di decentramento amministrativo è stata dettata, in primo luogo, dall’esigenza, avvertita come ormai matura, di attribuire ai nuovi organismi autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale, con conseguente conferimento di risorse finanziarie certe. La fondamentale affermazione di principio introdotta nello Statuto dovrà ovviamente trovare nello strumento regolamentare, e quindi in sede di riforma del regolamento di contabilità, le modalità di attuazione che la rendano compatibile con la necessaria unità del bilancio comunale. Parimenti, il nuovo regolamento di contabilità dovrà individuare le forme possibili di una più attiva partecipazione dei Municipi alla gestione delle entrate, anche attraverso l’introduzione di meccanismi "premianti" intesi a valorizzare l’efficienza gestionale delle singole realtà municipali.

    Nello stesso tempo, dovranno essere definiti e sperimentati nuovi criteri di ripartizione delle risorse tra i Municipi, in grado di correggere le sperequazioni che, nel tempo, si sono determinate. In tal modo, potrà realizzarsi quel "patto di federalismo interno" prospettato nelle linee programmatiche presentate dal Sindaco ed approvate dal Consiglio Comunale.

    Nel processo di trasformazione degli attuali Municipi in comuni metropolitani, potrà esservi ancora spazio per ulteriori modifiche statutarie. Ad esempio, per introdurre, anche nell’ambito dei Municipi, la figura del Presidente dell’Assemblea consiliare, come pure per attribuire alla Giunta del Municipio un qualche potere deliberante. Una leva fondamentale di questo processo dovrà peraltro essere costituita da una profonda riorganizzazione degli Uffici dei Municipi, in grado di renderli più adeguati alla necessità di fornire risposte all’utenza in termini di crescente efficacia ed efficienza.

    A tal fine, occorre costruire un modello organizzativo più flessibile che, sulla scorta delle innovazioni sperimentate per i Dipartimenti centrali, porti al graduale superamento della rigida ed ormai datata articolazione regolamentare nelle tre unità organizzative: amministrativa, tecnica e socio-educativa-culturale-sportiva. Passi importanti in questa direzione sono stati fatti con l’approvazione del nuovo Regolamento degli Uffici circoscrizionali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 12 gennaio 2001, le cui disposizioni tracciano le linee fondamentali dell’organizzazione delle strutture burocratiche dei Municipi.

    Entro questo quadro generale di riferimento, la puntuale definizione delle scelte organizzative e di gestione delle risorse umane è ormai demandata, nell’ambito degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo del Municipio, ad autonomi atti di organizzazione del Direttore del Municipio stesso, chiamato adesso a valutare, in relazione a specifiche esigenze del territorio di competenza, la possibilità di istituire unità organizzative ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dal Regolamento. Come si vede, nell’ultimo triennio sono state gettate le basi di un nuovo ordinamento del decentramento nella nostra Città. Se sapremo utilizzare proficuamente la consiliatura da poco iniziata, anche impegnandoci per dare alla Capitale della Repubblica quella buona legge che da anni attende, saremo probabilmente in grado di concluderla con la nascita della Città metropolitana di Roma e dei nuovi comuni metropolitani

    (www.provincia.roma.it/Documenti/DocWorkshop)

    Terza Conferenza Internazionale "Progetto territorio: quale modello di sviluppo e di organizzazione per l’area metropolitana di Roma – Presidenza e Assessorato alla Pianificazione del Territorio e Urbanistica – Roma 22-23 Novembre 2001 – Ex Sala Stampa Giubileo, Via di Porta Castello,44)
     
     

    I° Sessione – Una nuova "vision" metropolitana

    La definizione del livello di governo metropolitano di Roma: riflessioni metodologiche di Gianfranco Rucco – Gabinetto di Presidenza della Provincia di Roma

    (omissis) Appare di tutta evidenza la diversità di questa impostazione rispetto a quella originaria della legge n. 142/90, che, al contrario, attribuiva alla valutazione della Regione la delimitazione dell'area metropolitana, previa acquisizione del parere non vincolante degli Enti Locali interessati (l'originaria previsione contenuta nell'articolo 17, comma 2, della legge n. 142/90, precedente alla novella del 1999, prevedeva, infatti, che la Regione procedesse alla delimitazione in commento "sentiti i Comuni e le Province interessate").

    La stessa logica di fondo ispira le nuove disposizioni dettate in tema di città metropolitana, là dove appare valorizzato al massimo il ruolo predominante degli Enti Locali nel processo di istituzione della città metropolitana.

    E' palese come l'iniziativa tesa alla attivazione del processo che sfocerà nella istituzione nel nuovo soggetto istituzionale debba provenire dal "basso" e, cioè, dai livelli di governo territorialmente più vicini alle collettività amministrate. La ratio sottesa a tale telaio normativo appare ispirata alla esigenza di costruire un modello istituzionale spontaneo con caratteristiche non imposte rigidamente dall'alto ed uniformi rispetto alle diverse realtà, ma, al contrario, differenziate secondo le specificità e le peculiarità delle esigenze locali. Su tale impostazione nessuna novità appare essere stata introdotta dal recente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che si è limitato a riprodurre la disciplina normativa previgente.

    Pertanto, la disciplina sulla costituzione del nuovo livello di governo metropolitano deve essere improntata ad un modello federativo, che riconosca ai Comuni del territorio metropolitano lo status di appartenenti al livello di governo metropolitano, nonché di co-decisori in ordine all'adozione di tutti gli atti fondamentali della città metropolitana, proprio mediante l'esercizio della funzione di indirizzo in seno all'assemblea della Città metropolitana. Le condizioni di questa presenza dei Comuni all'interno dell'organo rappresentativo di livello metropolitano dell'area devono essere improntate al contemperamento di opposte esigenze: da un lato, il rispetto del dato demografico, assicurato con il sistema di collegi uninominali tendenzialmente equivalenti, dall'altro, la garanzia della rappresentanza territoriale, assicurata, appunto, dalla presenza in seno al Consiglio metropolitano, dei Sindaci dei Comuni dell'area.

    In tale cornice si colloca, in modo non antinomico, la questione del nuovo ordinamento del Comune di Roma quale Capitale d'Italia, la cui disciplina è riservata, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, come modificato dalla legge di revisione costituzionale n. 3/2001, alla legge dello Stato.

    A me pare, infatti, che la recentissima riforma costituzionale - che attribuisce al livello centrale il compito esclusivo di ridisegnare il telaio ordinamentale di Roma Capitale -, non introduca elementi di cesura rispetto al modello di area metropolitana fondato sul principio di sussidiarietà, principio che, anzi, viene esplicitamente riaffermato nella legge costituzionale.

    Occorre ora riflettere in ordine alla questione dell'ambito naturale dell'area metropolitana e di una sua eventuale evoluzione dal livello provinciale. Qualcuno, infatti, potrebbe chiedersi se la Provincia di Roma abbia titolo per ambire ad interpretare il ruolo di ente a vocazione metropolitana, sia per quanto concerne i problemi della Roma urbanizzata, che rappresenta gran parte del territorio e della popolazione dell'intera provincia, sia per quelli delle varie comunità che vivono nel suo hinterland.

    Per quanto concerne la gestione del territorio di area vasta, la Provincia di Roma può vantare una consolidata esperienza, che va dall'attività di pianificazione territoriale, a quella di assistenza tecnico-normativa agli enti locali, dalla gestione delle strade, alle competenze in materia scolastica, dalle funzioni in campo ambientale a quelle di polizia e controllo del territorio, dal ruolo svolto nella tutela dei beni culturali a quello di ente finanziatore di interventi sul territorio. Tutto ciò è conforme alla filosofia ispiratrice della legge 142 del 1990, prima, e delle novelle successive, poi, che hanno rafforzato il ruolo delle Province come enti di area vasta, esponenziali delle rispettive comunità e propulsori dello sviluppo locale, ruolo sul quale la Provincia di Roma sta qualificando, con forte impegno e determinazione, la sua azione di governo.

    L'idea di affidare il governo metropolitano all'Ente regista dello sviluppo di area vasta è, dunque, nella natura delle cose, oltre che una realistica chance per Roma, altrove già realizzata (per lo meno a livello di previsione legislativa). Ciò che occorre comprendere è che la realtà metropolitana odierna, quella che milioni di cittadini vivono quotidianamente, è una realtà fondata sulla strettissima interazione tra territorio urbano di Roma e hinterland. Roma ha assoluta necessità del suo hinterland così come l'hinterland non può prescindere da Roma. Ad altri spetta di dimostrare ciò che pure appare evidente, ovvero la stretta interazione esistente altresì tra Roma e la sua Regione.

    E' realisticamente immaginabile un ente speciale per Roma che non includa nel suo territorio uno o più porti, uno o più aeroporti, l'autoporto, i mercati generali, ecc. , che resterebbero invece tagliati fuori da una realtà istituzionale coincidente col solo Comune di Roma?

    Anche considerazioni di carattere ambientale appaiono militare a favore di una Roma-metropolitana non ristretta al Comune di Roma, giacché l'insediamento di ulteriori strutture a servizio della Capitale nell'Agro romano del Comune di Roma impatterebbe fortemente con le necessità di tutela della cintura che avvolge la città e dei corridoi naturali che l'attraversano. Così come è ormai lampante l'impossibilità per un ente centralizzato vasto quanto l'attuale Comune di Roma (circa 1300 chilometri quadrati) di pretendere di controllare ogni questione di amministrazione anche spicciola di interesse del singolo quartiere della Città, distante dal Campidoglio finanche decine di chilometri, ed al contempo di voler pianificare e governare al meglio ogni aspetto che riguardi le politiche di area vasta, con gli attuali confini pur vastissimi ma del tutto insufficienti per le necessità di una moderna metropoli e senza avere lo status e le competenze metropolitane necessario, con il rischio di non riuscire a svolgere adeguatamente ne le funzioni di interesse localistico, di quartiere, ne quelle strategiche, di area vasta. Beninteso: non si può pensare di riversare a senso unico i problemi di Roma sui Comuni del resto della Provincia: la nuova alleanza tra Città e territorio su cui deve basarsi la nascita del nuovo ente, dovrà assicurare la massima autonomia e la pari dignità tra tutti i Comuni, quelli dell’hinterland,che dovranno mantenere i propri caratteri, e quelli che sorgeranno sul territorio dell'attuale Comune di Roma con la trasformazione in Comuni dei Municipi.

    Proprio la reciproca fortissima interazione tra Roma e i Comuni dell'hinterland impone di adottare un modello di tipo "federativo", con tutta l'accortezza che il termine impone, che, peraltro, non rappresenterebbe un'assoluta novità nella vita di questa città, ne nella storia dei suoi rapporti con le comunità dell'entroterra, che, a partire dall'esperienza del patto fondativo il Foedus cassianum del 493 a.C., trovò la massima espressione nel pensiero dell'Arpinate, che ravvisò proprio nei principi del consenso e dell'amicizia i fondamenti del patto politico tra uomini liberi e tra diverse comunità.

    II° Sessione – Esperienze a confronto

    Le nuove identità metropolitane: il caso di Roma di Enrico Del Colle e Isabella Carbonaro

    Le aree metropolitane rappresentano una delle modalità di aggregazione territoriale necessaria per dare una risposta incisiva alle nuove strategie per il raggiungimento di un livello migliore della qualità della vita urbana, nel quadro di uno sviluppo e di una competizione globale.

    Dopo circa dieci anni dall'entrata in vigore della legge sull'ordinamento delle autonomie locali (legge 142/90), il legislatore ha sentito, con la legge 265/99, il bisogno di rilanciare l'ipotesi di città e area metropolitana per il governo delle grandi aree urbane del Paese.

    Oltre a ciò, da pochi giorni è entrato in vigore il nuovo Titolo V della Costituzione, alla luce dei risultati del primo referendum costituzionale confermativo popolare, nel quale viene evidenziata l'importanza della città metropolitana.

    Siamo, pertanto, entrati in una fase di rafforzamento delle possibilità attuative di riforma locale delle grandi aree a vocazione metropolitana.

    Tra i complessi problemi che avvolgono il processo di attuazione di tale riforma, non è di secondario rilievo quello attinente alla delimitazione dei confini delle aree considerate: in realtà, i provvedimenti normativi hanno indicato i parametri da tenere presente al riguardo, ma non tutte le autorità competenti — soprattutto quelle delle maggiori città, come Torino, Milano, Roma e Napoli - hanno concretamente avviato un percorso volto alla individuazione territoriale delle relative aree.

    Come visto, anche Roma (che aggiunge agli elementi di complessità anche quello di Capitale), non ha ancora provveduto a definire la "cornice territoriale" dell'area.

    L'obiettivo di questo intervento è quello di indicare una soluzione a quest'ultima questione, muovendosi sostanzialmente tra due approcci metodologici (quello funzionalista, nel quale prevale il senso dinamico e l'interazione tra i soggetti interessati e quello tassonomico, volto ad individuare aree mediante procedimenti di aggregazione che tengono conto di determinati livelli di similarità riscontrabili nelle unità territoriali che partecipano alla formazione dell'area) e due concezioni di organizzazione dello spazio: quella gerarchica (di tipo gravitazionale, caratterizzata dalla presenza di un unico polo di riferimento) e quella di tipo reticolare (dove non è prevalente l'aspetto gerarchico, ma si valorizzano i legami e gli scambi che uniscono centri diversamente insediati).

    Lungo queste direttrici si possono avanzare proposte operative e sperimentare nuove soluzioni: si può individuare un'area metropolitana limitata a Roma ed ai comuni di una ristretta corona, oppure un'area più estesa e coincidente con i confini provinciali (vediamo con favore questa seconda soluzione). Comunque, è obiettivo prioritario quello di dare una risposta unitaria ai complessi problemi del governo della nuova identità metropolitana di Roma. Dobbiamo, pertanto, accettare la sfida del cambiamento insediativo, rilanciando la pianificazione del territorio, un territorio diverso da quello della dicotomia città-campagna di un tempo, ma che deve essere portatore di interazioni sociali ed economiche, di intense politiche urbanistiche e infrastrutturali, di servizio pubblico locale ad irradiamento metropolitano e di sviluppo sostenibile nel lungo periodo; tutto ciò senza creare conflitti tra le differenti realtà amministrative insediate sul territorio.

    V sessione - Quale ordinamento speciale per l’Area Metropolitana di Roma

    Introduzione di Francesco D’Onofrio (Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica)

    Di ordinamenti speciali delle aree metropolitane ho iniziato ad occuparmi molto tempo fa commettendo il grave errore, dal '66 alla fine degli anni '70, di ritenere che la questione fosse risolvibile in termini costituzionali.

    Quando, fra il '96 e l'inizio del '98, in sede di Commissione Bicamerale per le riforme istituzionali è stato nuovamente affrontato il tema dell'organizzazione del territorio sub-regionale, la soluzione - ora legge costituzionale - sulla quale vi fu larghissimo consenso era nel senso che non si dovesse più ragionare in termini di separatezze istituzionali tra Comuni, Province, Regioni, Stato centrale ed anche ordinamento europeo, che allora cominciava ad avere un peso rilevante (di quel periodo è la decisione politica dell'introduzione dell'Euro). Ragionammo allora - ne parlo perché ormai è un testo costituzionale dal quale non possono prescindere i temi che trattiamo in questo convegno - in termini di un principio che la cultura italiana non aveva allora l'abitudine di esprimere, quello di sussidiartela istituzionale. In base a tale principio, che è diventato regola costituzionale vigente, in termini astratti - poi vedremo concretamente cosa succederà - si verifica un radicale rovesciamento delle funzioni amministrative nel nostro sistema costituzionale.

    Dall'unità d'Italia fino a pochi decenni fa le funzioni amministrative, che sono poi la sostanza anche del dibattito sulle aree metropolitane, spettavano originariamente allo Stato, il quale decideva come organizzarle sul territorio con propri Ministeri, funzioni periferiche, agenzie, strumenti vari, tenendo conto delle autonomie locali, soprattutto dei Comuni, e discutendo con le Regioni della potestà legislativa. Il principio di sussidiarietà, invece, stabilisce che le funzioni amministrative spettano originariamente ai Comuni. Si tratta di un'affermazione teorica, stante l'estrema varietà di dimensione dei Comuni, ma di ordine costituzionale significativo, che va poi calata concretamente sul territorio. Quando si discuteva delle aree metropolitane, delle città metropolitane, delle province metropolitane - uso volutamente queste tre distinzioni per affrontare il problema - le funzioni amministrative erano distribuite in modo un po' confuso. Ora possiamo discutere alla luce di un principio costituzionale diverso rispetto al passato, per cui le funzioni amministrative astrattamente partono dai Comuni.

    In Bicamerale si discusse a lungo se tra i Comuni e le Regioni vi dovessero essere altri enti territoriali, ai quali vi fosse il dovere (non la possibilità) di appartenere sulla base della residenza, e con riguardo alle province di sviluppò una lunga battaglia, essendo prevalente nella stampa italiana l'opinione che andassero abolite, mentre in Bicamerale si riteneva di salvaguardarle, rendendole più forti di prima. Per ragioni di ordine costituzionale si affermò dunque nella Commissione Bicamerale una tesi non sostenuta ne dalla stampa nazionale, ne dalla prevalente dottrina costituzionalistica, per cui le funzioni amministrative andavano attribuite ai Comuni, chiamati ad esercitarle fin quando possono. E chi decide di tale possibilità? Prevalentemente la Regione e non più, come in passato, lo Stato, che è titolare soltanto delle funzioni amministrative essenziali per lo svolgimento delle funzioni costituzionali riservate, che sono poche. Quindi, le funzioni amministrative astrattamente calano sul territorio ed occorre che il soggetto Regione le riordini, conservando ai Comuni quelle che originariamente sono dei Comuni, togliendo loro quelle che non sono in grado o non possono o non devono svolgere - è il problema dell'area metropolitana - ed assegnandole al soggetto istituzionale superiore.

    Sempre in sede di Bicamerale animata fu la discussione tra i sostenitori che tra Comuni e Regioni vi fossero solo le Province, e coloro che invece ritenevano che dovessero esservi anche le città metropolitane, soggetto ignoto al nostro ordinamento. A conclusione di una lunghissima discussione - che non è riprodotta nel testo costituzionale approvato con il referendum - in Bicamerale si era convenuto che città metropolitane per definizione costituzionale fossero Milano, Torino, Roma e Napoli, e che altre eventuali città metropolitane potessero essere decise in futuro con legge costituzionale. Poiché questa distinzione non è stata poi scritta nella legge costituzionale, si pone oggi il problema di definire la città metropolitana come soggetto territoriale, sapendo che l'orientamento prevalente in Bicamerale era che laddove esiste la città metropolitana non c'è la Provincia, e viceversa, e dunque non vi è una somma di soggetti territoriali tra il Comune e la Regione.

    Ritengo che rispetto al passato si sia fatta un po' più di confusione, però si è almeno detto in modo chiaro che le funzioni amministrative comunali sono esercitate a livello locale, e che quelle che non sono esercitabili a livello comunale debbono essere esercitate a livello intercomunale.

    E qui si apre il dibattito in ogni parte d'Italia, soprattutto nelle quattro aree metropolitane - uso questa dicitura non in termini istituzionali ma di statistica, poiché il concetto di area metropolitana finora è statistico e non giuridico - ed anche per quanto riguarda l'assetto istituzionale di Roma il problema si pone e non ci si può ragionevolmente limitare a proporre di nuovo soltanto il dibattito avvenuto 20-30 anni fa. Del resto, il problema è complesso, articolato, difficile, serio, ed io non so se i dibattiti di questi giorni serviranno a sciogliere i nodi.

    II problema della città metropolitana, e quindi del conseguente numero di province esistenti fuori dell'area metropolitana, oggi ha una luce molto diversa dal passato. Fino al momento dell'entrata in vigore, con il referendum, della legge costituzionale, in base all'art. 129 della Costituzione lo Stato si articolava anche per comuni e province, e poteva addirittura diventare periferico nei comuni per taluni servizi, quali l'anagrafe per la leva militare o quello elettorale. La legge costituzionale entrata in vigore con il referendum comporta l'abrogazione dell'alt. 129 della Costituzione vigente, e quindi lo Stato non può più articolarsi per comuni e province. Questo significa che, come si era già cominciato ad affermare nel corso degli ultimi anni, non esiste più l'articolazione provinciale necessaria delle funzioni statali: prefetti, questori, provveditori agli studi, camere di commercio, uffici della Banca d'Italia, che erano una delle ragioni per la quale si sono volute costruire le nuove province in Italia nel corso degli ultimi 40 anni. Mentre già con la legge n. 142 del '90 era stato stabilito che in questo senso non vi fosse più automatismo, ora è venuta meno anche la base costituzionale, e dunque l'articolazione periferica dello Stato deve avvenire secondo criteri di funzionalità, efficienza, rispetto del territorio, che lo Stato vede a prescindere da comuni e province.

    Questa non è una conseguenza banale, poiché non possiamo più considerare il dibattito sulle aree metropolitane, sulle città metropolitane, sulle province metropolitane, sulle città-regione. sullo Stato-regione, sulle città-stato - tutti dibattiti attuali - immaginando che vi sia una normale conseguenza sull'organizzazione periferica dello Stato.

    Così non è più. e questa è una rottura psicologia enorme rispetto al modo con il quale è stata considerata l'amministrazione periferica nel corso di 140 di storia nazionale, e segnatamente nel corso degli ultimi 30 anni di vita istituzionale italiana, da quando sono nate le regioni a statuto ordinario.

    È come se si fosse in presenza di un dibattito per un verso antico, stantio e stagionale, ripetuto più volte e quindi con la sensazione dell'assuefazione a cose già dette ed ascoltate, mentre in realtà è totalmente nuovo, ed io ho l'impressione che vi sia una grande difficoltà psicologica ad affrontare il tema nei termini nuovi che, forse astrattamente, erano stati ritenuti possibili in primo luogo in Commissione Bicamerale. Essa ha concluso i suoi lavori senza produrre risultati, ha però prodotto un pezzo di ordinamento statuale, che è andato poi in porto come riforma del Titolo V della Costituzione, approvata con il referendum. Sono perfettamente consapevole delle grandi difficoltà passate e presenti nel rapporto tra province e comuni capoluogo, ed in particolare sono complicati i rapporti fra province e comuni capoluogo delle quattro grandi Regioni in cui sono Milano, Torino, Roma e Napoli.

    Per 140 anni sullo stesso territorio hanno convissuto l'ente comune e l'ente provincia, mentre in base al nuovo ordinamento costituzionale non possono convivere città metropolitane e province, ed in questi termini dobbiamo cominciare a ragionare. In sostanza, mentre il comune e la provincia convivono sullo stesso territorio, la città metropolitana non convive ne con il comune, ne con la provincia, essendo configurata come ente territoriale che sostituisce gli altri sul proprio territorio.

    Pertanto, se si decide di dare vita ad una città metropolitana, si deve essere consapevoli che su quel territorio non vi sarà più il comune che conosciamo e la provincia che conosciamo. Rimane un residuo ma significativo potere legislativo dello Stato, per quanto riguarda l'istituzione di nuove province, ed io credo che per dimenticanza non sia caduta anche quella parte dell'alt. 133 della Costituzione. Ma dal momento che è tuttora vigente, questo significa che qualunque decisione la Regione Lazio dovesse assumere con riguardo all'ordinamento della città metropolitana di Roma, dovrebbe dar vita ad una diversa articolazione della Provincia di Roma come oggi la conosciamo, perché essa non avrebbe più il Comune di Roma al proprio interno, ed eventuali altri comuni contermini (dipende dalla delimitazione).

    La conseguenza, non automatica ma probabile, sarebbe l'istituzione di altre province nella Provincia di Roma, nelle quali non necessariamente sarebbe presente lo Stato con i propri uffici, perché la provincia tende sempre più a diventare un ente locale politico, piuttosto che un luogo di decentramento di funzioni statali. La questione è molto delicata ed è questa la ragione del residuo potere legislativo dello Stato, che in un certo senso è indifferente di fronte all'organizzazione del territorio da parte delle regioni. La legge dello Stato rimane come legge della Repubblica sulla base del voto di iniziativa dei consigli comunali, del voto del consiglio regionale, e finisce con legge statale.

    Parlare oggi di città metropolitana significa affrontare due ordini di problemi. Se la si istituisce, dovunque sia il suo territorio non vi saranno più il comune capoluogo e la provincia con capoluogo in quel comune, e questa decisione comporta la probabile conseguenza, per quanto riguarda Roma, di una articolazione di più province al di fuori di Roma, non necessariamente sede di decentramento dello Stato con i propri uffici.

    Una ipotesi ulteriore, di cui si parla in termini politici ed anche con proposte di legge costituzionale, è quella della città-regione. Dati i nuovi poteri costituzionali delle regioni, una decisione in questo senso comporterebbe automaticamente la necessità di istituire il capoluogo della Regione Lazio altrove, e addirittura di valutare se la Regione Lazio debba, oppure no, sopravvivere come regione. Nel caso sopravvivesse, dovrebbe stabilire un proprio capoluogo, perché non vi possono essere regioni senza capoluoghi, ne fino ad oggi vi sono regioni con capoluogo situato in altra regione. Si potrebbe stabilire che la specialità di Roma è tale, per cui deve essere sia regione e sia capoluogo di un'altra regione, però occorrerebbe ben altro dibattito.

    Il nuovo ordinamento costituzionale comporta inevitabilmente conseguenze di ordine giuridico, e dico questo per i colleghi non giuristi, i quali potrebbero vedere in questo articolato modo giuridico più che altro un ostacolo a realizzare obiettivi di efficienza. La legge costituzionale è entrata in vigore un mese fa e la mia impressione è che il dibattito che l’ha preceduta e quello sul referendum abbiano sostanzialmente occultato i problemi, perché chi voleva il referendum e l'approvazione della legge esaltava il risultato in termini politici, mentre chi non voleva il referendum svillaneggiava il risultato.

    Tutto si è risolto con una sorta di cancellazione mentale di ciò che è avvenuto. Se si legge con attenzione il Titolo della Costituzione ci si rende conto che le conseguenze sono numerose, e decisive per quanto attiene al nostro problema. Si parte da un testo costituzionale nuovo e si può pervenire a soluzioni di tipo diverso, sulle quali non mi permetto di esprimere giudizi.

    Ciò che importa è che ciascuno sostenga la propria tesi con argomenti comprensibili, poiché non esiste una verità più vera delle altre, ed ognuna delle indicazioni deve chiarire le conseguenze e di quali assetti istituzionali si fa portatrice. Non vi è, in astratto. un'idea favorevole o contraria alla città-regione, non è vero che dovunque gli stati regionali hanno un ordinamento speciale per la capitale federale, però nel caso dell'Italia può darsi che sia opportuno, e se dovesse prevalere la scelta della città-regione, sarà questa a decidere in ordine ali?, città metropolitana ed alle province. Si tratta di un altro soggetto che, come tale, ha poteri di ordinamento analoghi a quelli delle altre Regioni. Se sotto il profilo politico si vogliono affrontare contemporaneamente tutti i temi, si ha il dovere di evidenziare le conseguenze delle diverse ipotesi, ed in tal senso questa Tavola rotonda a mio avviso deve esprimersi. La proposta da avanzare è non di un generico tavolo istituzionale; la Provincia di Roma, ente intermedio tra i Comuni e la Regione ripetutamente accusato di non volere la città metropolitana e soggetto co-promotore di questo convegno, potrebbe farsi promotrice di quella cabina di regia decisa in sede nazionale per l'attuazione del nuovo ordinamento costituzionale, fondamentale al fine di definire i rapporti tra Governo centrale e consigli regionali, in considerazione del fatto che vi sarà una ripartizione di funzioni legislative e amministrative di misura notevolissima.

    Noi dovremmo proporre una cabina di regia regionale, nella quale si affrontino seriamente ed in modo conclusivo le diverse proposte sul tappeto, nessuna delle quali è impropria, ma nessuna delle quali è da sola sufficiente. Infatti, se si sostiene che la città-regione, la città metropolitana deve essere a piccolo bacino, come viene affrontato il tema dell'ordinamento speciale della capitale? Con la città-regione oppure no? Sono tutte questioni sulle quali ci si deve esprimere. Se invece le città metropolitana ha un raggio molto grande, come si affronta il problema del rapporto con le altre province?

    Quindi una proposta di ordine istituzionale opportuna dovrebbe fuoriuscire dall'ambito dei livelli istituzionali che di volta in volta prendono l'iniziativa e fare in modo che l'iniziativa venga confrontata nell'insieme dei problemi posti, sapendo che vi è questo nuovo ordinamento in vigore che ha conseguenze a cascata da tutti punti di vista. Come possono intervenire gli altri colleghi? Io credo che, siccome il titolo è: "Qual ordinamento speciale per l'area metropolitana romana", sapendo che non vi sono pregiudiziali di contenuto per qualunque ipotesi, sarei lieto se ogni ipotesi fosse suffragata dagli argomenti che ognuno intende fare. Più che contrastare le ipotesi avversarie, dire qual è la tesi che si reputa migliore per un buon funzionamento del territorio. Non si può affrontare un tema senza sapere che vi sono conseguenze sui temi ad esso collegati.
     

    Problematiche dell'Area Metropolitana e ruolo di Roma città capitale di Salvatore Bellomia (Università di Roma "Tor Vergata")

    Il mio intervento è volto ad occuparmi del rapporto tra problematiche dell'area metropolitana in generale e il ruolo di Roma città capitale. Voglio sottoporre alla vostra attenzione un presupposto e cinque punti. Il presupposto è la modifica del Titolo V della Costituzione e, per quanto riguarda Roma, il riconoscimento del ruolo di Roma capitale con una riserva di legge ordinaria per la disciplina del suo ordinamento. Questa disposizione impone che si ripensi completamente il tema di Roma capitale e città metropolitana.

    Primo punto. L'essere Roma capitale richiede che l'assetto metropolitano assuma per Roma delle valenze e delle specificità tutte particolari che sono l'oggetto principale della futura legge speciale. Ciò diversifica l'area metropolitana di Roma capitale, e Roma capitale città metropolitana rispetto a tutte le altre aree e a tutte le altre città metropolitane. Questa è la specialità di Roma dell'essere capitale e tale qualità rappresenta, a fondamento costituzionale legittimante, la stessa legge speciale che disciplina per Roma. Legge speciale che è un obbligo per il legislatore: c'è una riserva di legge, il legislatore ordinario ha l'obbligo di soddisfare la riserva di legge che è presente nell'ultimo comma dell'art. 114 come novellato.

    D'altra parte occorre considerare che la stessa formulazione dell'art. 114 u.c. indica chiaramente che l'ordinamento di Roma capitale è materia di competenza esclusiva statale e, d'altra parte, l'avere separato Roma capitale (ultimo comma dell'art. 114) da comuni, province, città metropolitane e regioni è ulteriore elemento che conferma che Roma capitale non è più identificabile con nessuno di questi enti, ma è qualcosa di diverso. Secondo punto.

    Si parla di riserva di legge per l'ordinamento di Roma capitale. È chiaro che nella nozione di ordinamento deve essere anche ricompreso un nuovo assetto organizzativo della capitale che investe nuove funzioni che devono essere conferite, funzioni che rientrano esse pure nella legislazione esclusiva statale (art. 117 c. 2 lett. p).

    Terzo punto. Se le cose stanno così, allora è evidente che le cosiddette tesi espansive di matrice comunale o provinciale devono essere superate. Qui non si tratta di un ente (la provincia o il comune) che vuole fagocitare l'altro, ma si tratta di un nuovo soggetto istituzionale: Roma capitale, distretto capitale. È dunque evidente che se dovrà scomparire la Provincia di Roma, analoga morte felice (direbbe il poeta) non potrà non avere il Comune di Roma quale oggi noi lo conosciamo.

    Quarto punto, rapporti con la regione. È altrettanto evidente e certo che, accanto alle tradizionali funzioni di area vasta, dovranno essere assegnate alla capitale funzioni già di competenza regionale, a partire dal nodo cruciale del governo del territorio. Sotto questo ultimo profilo, l'attribuzione di una piena autonomia regolamentare alla capitale potrà legittimamente condurre anche al varo di un vero e proprio regolamento urbanistico della capitale.

    Quinto punto. Certamente il dibattito è forte e alto per quanto riguarda il ruolo di Roma come città regione; tutto ciò però richiede altri approfondimenti adeguati, altre valutazioni, una nuova revisione costituzionale con i tempi tecnici istituzionali politici che tutto questo comporta.

    Ma accanto a questo è possibile e anzi è doveroso (perché c'è una riserva di legge che deve essere soddisfatta) dare immediatamente corso alla realizzazione di quell'ordinamento speciale che rappresenta un disegno non meno ambizioso ma oggi immediatamente possibile e che potrebbe veramente segnare una svolta istituzionale e politica per i destini di Roma comune e provincia.
     

    Il quadro legislativo nelle aree metropolitane di Achille Chiappetti (Università di Roma "La Sapienza)

    Dopo l'approvazione del nuovo art. 116, III comma Cost., si pone il problema: quale ordinamento speciale per l'area metropolitana di Roma? Ma resta ancora irrisolta la domanda: quale area metropolitana? Il problema dell'area metropolitana è stato affrontato dal punto di vista legislativo con il convincimento di averlo risolto nel 1990 con la legge n. 142. Questa legge, infatti, conteneva una grande illusione e cioè che, di fronte ai gravi problemi di gestione delle aree metropolitane, fosse possibile predisporre, da parte del legislatore, uno strumento di modificazione territoriale delle autonomie comunali che potesse risolvere tali problemi come se si trattasse di una sorta di miracolo creato con la bacchetta magica delle disposizioni della legge.

    Non è stato così: la legge si fondava sul principio di autorità nel momento della scelta degli enti coinvolti ed è (direi: ovviamente) rimasta lettera morta.

    È intervenuta una legge successiva nel 1993 per correggere questo sistema - dando maggiore spazio alle scelte da parte delle autonomie - ma di area metropolitana in Italia si è continuato soltanto a parlare, mentre il problema della gestione e del funzionamento delle aree metropolitane ha continuato ad aggravarsi.

    La legge 267 del 2000 ha modificato i meccanismi per coinvolgere gli enti locali (ossia i comuni minori): non più la creazione della città metropolitana dall'alto ma dal basso. Ciò sulla base di un auspicio che l'iniziativa dal basso potesse facilitare la trasformazione degli enti territoriali che sono coinvolti dalla creazione delle città metropolitane. Una legge tuttavia che, a mio avviso, è fortemente confusa perché mentre fa partire dall'iniziativa dei comuni la delimitazione della città metropolitana, d'altra parte fa decorrere i termini per gli adempimenti delle Regioni ma non ai Comuni.

    D'altra parte, l'iniziativa spetta alla Regione, ma nell'ambito della delimitazione territoriale dell'area stabilita dai Comuni; il che determina, al di là delle apparenze, uno stato di assoluta incertezza; dacché la fase iniziale della proposta dei Comuni non è temporizzata, mentre è disciplinata unicamente la fase dell'attuazione della città metropolitana nell'ambito della delimitazione stabilita dai comuni interessati. Si tratta, dunque, di una legge che non da certezze di sua attuabilità.

    Ma il vero problema non è quello degli strumenti giuridici perché, se ci fermiamo a quello che hanno stabilito le due diverse leggi, capiamo bene perché di città metropolitane si continuerà parlare a lungo ma senza vederle mai realizzate.

    Anche gli allegati al progetto della Provincia di Roma - con quella serie infinita di proposte di soluzioni con ambiti territoriali diversi per l'area metropolitana - ci dimostrano che le leggi non possono da sole fare chiarezza ne esse sono strumenti sufficienti a dare vita finalmente alle città metropolitane.

    Ciò che occorre, piuttosto, è la maturazione di una consapevolezza diffusa nelle popolazioni e negli enti locali coinvolti. E tale conclusione conferma anche quelli che sono i motivi per i quali ci troviamo, a undici anni dall'entrata in vigore della legge 142, ancora con una totale inesecuzione.

    A mio avviso questi motivi sono di tre ordini. Il primo è che non c'è la minima chiarezza su quello che deve essere l'area metropolitana. L'on.le D'Onofrio ci ha ribadito che, a suo avviso, non ci può essere coesistenza di area metropolitana e provincia, ma questa è una interpretazione che si può desumere da una certa lettura della Costituzione: è una valutazione logica che tiene conto di elementi sistematici, ma ve ne possono essere altre.

    Il secondo problema è quello della incertezza della sopravvivenza degli enti locali interessati. Non possiamo dimenticare - e lo dimostra anche il legislatore quando è passato dal procedimento "dall'alto'' del 1990 al procedimento "dal basso" del 2000 - che, se vi è un ente pubblico che in Italia esiste nel cuore e nella tradizione degli italiani, è il Comune.

    Il Presidente Ciampi in questi ultimi mesi ci sta sempre più coinvolgendo nel suo progetto di convincere gli italiani di appartenere a un'entità unitaria; egli ben sa che crediamo di appartenere di più al nostro Comune che allo Stato. E questa realtà, nonostante gli sforzi del Capo dello Stato, difficilmente potrà essere rovesciata. È evidente perciò la ragione per la quale il primo problema che dovrebbe essere risolto è quello di togliere l'incertezza sulla sopravvivenza dei comuni e delle loro più importanti funzioni.

    Anche le province - pur imposte sul modello napoleonico al momento dell'Unità d'Italia, anzi, anche prima, nel Piemonte preunitario - sono diventate una realtà palpabile del patrimonio culturale-istituzionale degli Italiani. Pertanto si pone come ostacolo anche il problema della sopravvivenza delle province. L'esigenza di sopravvivenza dei Comuni (minori e anche di quello centrale) va letto in due chiavi: da una parte il Comune come entità, come complesso di organi, come struttura di un ente locale che rappresenta gli interessi locali e, dall'altra, il comune come complesso di poteri qualificanti. Terzo problema è la non corrispondenza delle soluzioni che vengono "pensate" con le reali ragioni "economiche" delle aree metropolitane in itinere. Quello che manca nelle diverse leggi è la consapevolezza che dovrebbe derivare dal lungo dibattito della dottrina pubblicistica più attenta, secondo la quale il nostro legislatore continua ad operare solo pensando in termini di istituzioni tralasciando il fatto che esiste un "mondo reale" che vive, si sviluppa o regredisce sulla base di vicende e necessità economiche, dimenticando cioè, che si formano continuamente e sono pienamente vitali bacini economici non necessariamente coincidenti con le dimensioni istituzionali e che spesso tali realtà vedono negli enti territoriali tradizionali o anche in quelli apparentemente nuovi, come le città metropolitane, un elemento di blocco (o di ostacolo) dello sviluppo economico e sociale. E ciò che è più strano è il fatto che si abbia tale insensibilità anche se, in teoria, la introduzione delle città metropolitane nasce dalla necessità di dare vita a un'istituzione che assuma la dimensione occorrente per delimitare un bacino che ha caratteristiche omogenee, siano esse di urbanizzazione, siano esse di flussi di persone che entrano ed escono dal centro metropolitano e così via.

    Ebbene, queste motivazioni sembrano completamente espunte dai dibattiti che si svolgono in sede attuativa.

    Ho avuto la ventura di seguire sin dall'inizio, a livello regionale l'attuazione della legge del 1990 ed ho immediatamente percepito che sarebbe finita in questo modo, giacché il dibattito si è fortemente radicato sul profilo è sulle soluzioni "istituzionali" dimenticando che la città metropolitana ha una sua precisa valenza economica e sociale e deve nascere per risolvere al meglio tali aspetti. Se ciò fosse stato tenuto presente, forse si sarebbe consentito allo Stato di fare una cosa che si è sempre rifiutato di fare: imporre agli enti locali preesistenti l'immissione nelle aree metropolitane.

    Queste considerazioni potrebbero farmi apparire un pessimista: eppure sono convinto che si sono create in questa fase una serie di premesse per le quali il problema potrebbe trovare una soluzione in un futuro meno lontano. Alcuni elementi li ha già evidenziati il professor Bellomia e sono rinvenibili anche nella presentazione dell'onorevole D'Onofrio.

    Conosciamo ormai quelli che sono e devono essere i compiti della città metropolitana; quando il legislatore ha confermato che la città metropolitana può avere le funzioni della provincia, sappiamo automaticamente che la città metropolitana a un certo numero di attribuzioni ben individuate e, quindi, è più facile misurare gli spazi di sopravvivenza dei comuni o dei municipi qualora dovessero diventare comuni.

    L'idea di città metropolitana appare allora più chiara: sarà un ente locale con i poteri e i compiti della provincia e quindi gestirà un territorio con i poteri propri delle province. Nel frattempo vi sono stati altri elementi evolutivi come quello della nuova disciplina legislativa delle province e delle loro attribuzioni. Queste, dunque, si stanno rafforzando e riducendo territorialmente: è stata approvata in Sardegna una legge che raddoppia il numero delle province (da quattro a otto). Questo elemento dimensionale può incidere perché la città metropolitana si inserisce con maggiore facilità in un contesto più frantumato territorialmente che consente di esplorare l'ipotesi di una Provincia di Roma che sopravviva a fianco della nuova provincia-città metropolitana, sul territorio residuale che non viene ricompreso in quest’ultima.

    Ma a mio avviso il fatto nuovo più rilevante è il Titolo V della Costituzione che ha contenuti fondamentali da questo punto di vista: il primo è l'art. 114, III comma, che introduce lo status speciale di Roma. Il dottor Bellomia si riferiva alla riserva di legge che deve essere attuata; vorrei aggiungere che l'ultimo comma dell'ari. 114 Cost. decostituzionalizza la materia: si può fare un parallelo con l'art 11 della Costituzione laddove, facendo riferimento ai trattati comunitari ha escluso la necessità di una legge costituzionale; prevedendo che la legge possa dare uno status particolare a Roma, può considerarsi non necessaria una legge costituzionale.

    La legge ordinaria potrà dare a questa speciale città metropolitana (che sarà Roma e dintorni) poteri più ampi di quelli delle province ordinarie. L'area metropolitana di Roma potrebbe avere uno status sul modello delle province speciali e dunque simile a quella di una provincia che abbia potestà legislativa concorrendo con la Regione Lazio all'esercizio di determinante funzioni di natura legislativa.

    Perché un discorso del genere deve essere tenuto presente? Perché più si amplia il livello verso l'alto e il numero complessivo dei poteri della città metropolitana più si riconosce la possibilità della sopravvivenza degli enti locali sottostanti e quindi l'iniziativa dei comuni verso la creazione della città metropolitana diventa meno ardua.

    Va ricordato anche l'art. 133 Cost. sul potere di istituire nuove province da parte dello Stato: ecco qui un collegamento tra la legge prevista dall'art. 114 III comma Cost. e il potere che rimane in capo allo Stato di creare nuove province. Vi è pertanto una serie di presupposti per i quali i veri nodi che stavano a monte (incertezza sulle attribuzioni della città metropolitana, spazio che rimane agli enti locali, valorizzazione delle autonomie che sopravvivono alla città metropolitana, ruolo dello Stato) possono, con cognizioni di causa, sono risolti. Rimane sullo sfondo il grande nodo della sopravvivenza del Comune capoluogo e per questo aspetto mi raccordo con la ricognizione svolta dall'onorevole D'Onofrio, laddove ha illustrato le ipotesi che si possono mettere sul tappeto e le difficoltà da risolvere.

    Credo che, se è vero che Roma finirebbe per essere contestualmente la città capoluogo della Regione Lazio e la sede della città provincia speciale di Roma, una cosa è certa: non può essere il capoluogo della provincia di Roma come la immaginiamo oggi.

    Si pone un problema di rapporti tra un comune ben delimitato e la regione che ha attribuzioni di diverso genere. A questo punto la frantumazione del Comune di Roma in più comuni diventa un problema meno drammatico e che potrà essere risolto in primo luogo sul piano politico.
     

    La polifunzionalità istituzionale di Roma di Angelo Clarizia (Università di Roma "Tor Vergata")

    Vorrei iniziare dalle ultime parole di Achille Chiappetti che ha parlato di Roma capoluogo della regione. Se però leggiamo l'art. 114 della Costituzione, il riferimento e la prospettiva secondo me sono completamente diversi: Roma è la capitale della Repubblica e la legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

    L'esigenza fondamentale della specialità è legata alla caratterizzazione di Roma capitale, ma non capoluogo della regione o inserita in un ambito provinciale o nazionale.

    In una prospettiva di globalizzazione e di rilievo tradizionale, bisogna guardare alla specialità in una prospettiva completamente diversa, e anche il dibattito che si sta sviluppando porta a non dare il giusto valore a questa prospettiva fondamentale di una proiezione di Roma all'interno complessivo della globalizzazione e a guardare invece più in basso a livello troppo locale, con conseguenze che possono essere assolutamente negative sul ruolo di Roma capitale proiettato in una prospettiva più ampia. Questo profilo si riflette in termini organizzativi: si è parlato molto delle novità costituzionali, ma in fondo si resta sempre agganciati a modelli tradizionali e le poche innovazioni vanno ad incidere in maniera negativa sull'assetto complessivo perché non vi sono chiare opzioni. D'altro canto, identificare l'area metropolitana o la città metropolitana nella riconduzione al modello della provincia, forse significa tradire quella che può essere la ratio di effettiva novità del dettato dell'alt. 114.

    Sotto il profilo istituzionale, pur essendo individuati quattro modelli organizzativi (comuni, province, aree metropolitane, città metropolitane e regioni), l'identificazione città metropolitana/provincia riduce a tre i modelli.

    Per l'individuazione del modello speciale di Roma capitale il problema allora è di cercare di non ricondurlo a modelli tradizionali, cioè di non parlare di Roma comune o di Roma città metropolitana o di Roma città regione perché si resta ingabbiati in ottiche che non hanno correlazione con l'esigenza fondamentale - che dovrebbe ritenersi sottesa - alla specialità di Roma capitale, soprattutto nella prospettiva più ampia che va al di là della capitale del territorio nazionale. Senza considerare le implicazioni di Roma città sacra e quindi dei collegamenti con il Vaticano e del rilievo che la presenza della Città del Vaticano ha nelle prospettive di sviluppo e di impegno di servizi di Roma.

    Se invece ci agganciamo al modello tradizionale, sicuramente restiamo impigliati nelle problematiche di implementazione che soprattutto oggi, immediatamente dopo le modifiche costituzionali, si pongono: non si può uscire dal dubbio che, ipotizzando per Roma o il modello regionale o quello della provincia speciale, la novità dovrebbe consistere nell'affidamento della potestà legislativa che, per quanto possa ritenersi derogatoria la legge speciale su Roma, non potrebbe essere attribuita a Roma capitale. Lo stesso a dirsi per quanto riguarda le aree metropolitane.

    La Costituzione ha innovato, ma in via di principio: sul piano normativo vi sono dubbi addirittura di operatività della precedente normativa rispetto alla novità del disegno costituzionale. Lo stesso a dirsi per quanto riguarda la provincia.

    Allora forse l'idea forte e sicuramente provocatoria potrebbe essere quella di vedere anche il modello organizzatorio di Roma capitale sganciato dalla logica della città metropolitana o della provincia, ma soprattutto perché funzionale alla specialità delle esigenze correlate all'individuazione di Roma capitale in una prospettiva internazionale. È chiaro infatti che, se si resta imbrigliati nella logica dell'ente locale tradizionale, viene meno l'ottica di Roma capitale in una prospettiva mondiale, perché il congestionamento dell'esercizio delle funzioni amministrative riduce l'ambito di una operatività di grande rilievo e di grande prospettiva.

    La mia proposta è cercare di ipotizzare un modello per Roma capitale che tenga conto di un organismo che si occupi esclusivamente di tali funzioni proprie di Roma capitale e del rilievo di Roma nei rapporti con gli altri paesi e nei rapporti anche con la città del Vaticano, e che operi coordinatamente con gli enti locali tradizionali, con l'area metropolitana e con la provincia.

    Che operi con un coordinamento forte a vantaggio dell'ente città capitale, ma che non resti imbrigliata non solo dal congestionamento dell'esercizio delle funzioni amministrative tradizionali, ma soprattutto dalla logica della riconduzione a modelli tradizionali.
     

    Le più recenti innovazioni all'assetto istituzionale delle metropoli italiane e di Roma alla luce della Legge Costituzionale 3/2001 di Cristiano Lorenzo Kustermann (Gabinetto del Presidente della Provincia di Roma - Ufficio Politiche Metropolitane)

    Il tema dell'area metropolitana è da molti anni al centro del dibattito politico-istituzionale. Non mancano studi giuspubblicistici che abbiano approfondito la questione, ma gli sforzi della dottrina si scontrano con la difficoltà di mettere insieme i numerosi tasselli di una normativa assai frammentata che si rinnova - ed a volte insegue sé stessa - a ritmi vertiginosi.

    Si pensi che - per quanto concerne l'area metropolitana di Roma - soltanto dal 1999 ad oggi si sono succeduti ben 10 atti normativi di particolare rilievo: la legge 265/1999, la legge regionale 14/1999, il decreto legislativo 267/2000, la legge costituzionale 3/2001 di revisione del Titolo V Parte II della Costituzione e ben 6 atti normativi (2 di rango statutario e 4 di rango regolamentare) del Comune di Roma, riguardanti la delimitazione dell'area metropolitana, la costituzione della Città metropolitana o l'organizzazione del decentramento nello stesso Comune di Roma. (omissis)
     

    Gli effetti della Legge Costituzionale 3/2001 sull'organizzazione delle Metropoli italiane e di Roma Capitale

    Su questa intricata situazione si innesta l'effetto della revisione del Titolo V Parte II della Costituzione. Secondo tale riforma le Città metropolitane sono, a fianco di Comuni, Province, Regioni e Stato, enti territoriali costitutivi della Repubblica (art. 114, primo comma, Cost.), con potestà statutaria, (art. 114, secondo comma) ed ovviamente regolamentare (art. 117, sesto comma).

    Inoltre "Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento" (art. 114, terzo comma). Pertanto la Regione Lazio rimane estromessa dalla definizione normativa dello status speciale per Roma Capitale essendo da escludere che la legge regionale possa intervenire in materia. (omissis)

    Peraltro la previsione di un ordinamento speciale per Roma (art. 114, terzo comma) facoltizza il legislatore ordinario ad affidare l'organizzazione amministrativa metropolitana ad un nuovo sistema amministrativo locale, che potrà consistere anche nella previsione di un nuovo tipo di ente territoriale sub-regionale quale un ordinamento giuridico metropolitano complesso articolato su due livelli, uno metropolitano e l'altro municipale, come ipotizzato in alcune proposte di legge presentate in Parlamento nella XIII legislatura, o potrà essere basato sui tradizionali enti territoriali minori sovrapposti tra loro (con la sovrapposizione tra Comune e Provincia sul modello del Comune-Dipartimento di Parigi ai sensi dell'ari 2512-1 del Code general des collectivites territoriales), o ancora imperniato sull'attribuzione legislativa di poteri amministrativi speciali al Comune di Roma (si pensi all'urbanistica) oppure alle Circoscrizioni del Comune di Roma (similmente al modello legislativo vigente per Marsiglia e Lione ai sensi dell'ari. 2511-1 del CGCT), o sull'accentuazione dei poteri del Comune di Roma in materia di organizzazione dell'autonomia dei suoi Municipi al di là dei limiti attuali dell'art 17.5 del decreto 267 (che già oggi autorizza i Comuni con più di 300.000 abitanti a prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale al proprio interno), o ancora agevolando la suddivisione del Comune di Roma in più Comuni altrimenti regolata ancora in base all'art. 133, secondo comma, Cost. (omissis)

    L'interpretazione corretta dell'art. 133, primo comma, della Costituzione è rilevante per il procedimento costitutivo delle Città metropolitane, sol che si pensi all'ipotesi che il territorio delle istituende Città metropolitane non coincida con le preesistenti Province ma implichi la modifica di confini provinciali. È alquanto dubbio che una legge ordinaria, la quale dovesse definire l'ordinamento speciale per Roma, sia abilitata a derogare all'art. 133 Cost. allorché l'istituzione dell'ente metropolitano per Roma rendesse necessaria la creazione di nuove Province o la modifica di confini provinciali.

    Qualche dubbio in meno vi sarebbe sulla derogabilità dell'art. 133, secondo comma, Cost. qualora si ritenesse di procedere - direttamente nell'ipotetica legge statale ordinaria per Roma Capitale - alla riorganizzazione del territorio attualmente appartenente al Comune di Roma suddividendolo in più Comuni tramite la sostanziale trasformazione in Comuni degli- odierni Municipi romani, seppure in tal caso emergerebbe in modo problematico e forse conflittuale l'esautorazione della Regione Lazio con legge ordinaria in materia di confini comunali.

    Sarebbe sicuramente indispensabile una legge costituzionale per attribuire all'ente metropolitano la potestà legislativa - riconosciuta espressamente dalla Costituzione alle sole Regioni (oltre che, naturalmente, allo Stato), ed estesa dallo Statuto del Trentino-Alto Adige alle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 116, secondo comma, Cost., giacché è da ritenersi che la deroga autorizzata dall'ari. 114, terzo comma, a favore della legge statale per dotare Roma Capitale di un ordinamento speciale non comprenda l'attribuzione al nuovo ente metropolitano del potere di fare le leggi.

    Lo stesso dicasi per il conseguente accesso del nuovo ente di governo per Roma Capitale alla Corte Costituzionale.

    Va da sé che non solo la creazione di un ente metropolitano infra-regionale dotato di potestà legislativa (sul modello delle Province autonome di Trento e Bolzano), ma anche l'istituzione di una ventunesima Regione per il governo di Roma Capitale richiederebbe una legge costituzionale. Infatti l'elenco delle Regioni di cui all'art. 131 Cost. e l'art. 132, primo comma, Cost. sono da ritenersi non derogabili da una legge ordinaria attuativa dell'ari 114, terzo comma, che pure affida ad una legge dello Stato l'ordinamento speciale per Roma Capitale.

    Quanto ad una pretesa indefettibilità su tutto il territorio nazionale, e dunque anche nella Capitale d'Italia, di enti territoriali quali la Provincia o Città metropolitana e i Comuni, ancorata in ipotesi sull'ari. 5 Cost. (oltre che sul 114) va ricordato come questo non sia un dogma assoluto.

    Lo testimoniano le vicende dell'ente Provincia in Sicilia (dove le Province sono state sostituite dalle "Province regionali" ai sensi dell'alt. 15 dello Statuto, il quale parla unicamente di "liberi consorzi comunali") e Valle d'Aosta (dove la Provincia è stata soppressa prima dell'approvazione dello Statuto con legge costituzionale n. 4 del 1948 - che non la menziona affatto - dal decreto legislativo luogotenenziale n. 545/1945).

    E ad ogni modo scontato che una legge costituzionale possa derogare al principio generale della necessarietà della Provincia o Città metropolitana sul territorio di Roma ai sensi dell'art. 114, terzo comma, Cost., istituendo un ente territoriale di tipo nuovo, eventualmente complesso, o frutto anche di una sovrapposizione territoriale-istituzionale di enti territoriali di diverso livello. La strada di una legge costituzionale per dotare Roma Capitale di un ordinamento speciale, se da un lato implica un indubbio aggravamento procedurale rispetto all'alternativa della legge ordinaria resa possibile dall'art. 114, terzo comma, Cost., dall'altro appare, a seconda dei contenuti in questione, consigliabile o persino obbligata qualora si intenda:

    a) dotare il nuovo ente metropolitano di potestà legislativa, nel quadro tracciato dalla stessa legge costituzionale, ad esempio in materia di elezioni locali o di forma di governo o di decentramento sub-metropolitano. Si pensi infatti che in virtù della legge costituzionale 3/2001 [art. 117, secondo comma, lettera p)] solamente lo Stato può legiferare in materia di organizzazione politica di Municipi, Circoscrizioni sub-comunali, Circondari sub-provinciali, Comunità montane. Città metropolitane, avendo le Regioni ordinarie - come detto sopra - perduto i limitati spazi legislativi delegati di cui godevano ai sensi del previgente art. 117, secondo comma, Cost.
    b) Conseguentemente consentire all'ente metropolitano di accedere direttamente alla Corte Costituzionale;
    c) Derogare all'art. 133 Cost. per la modifica di confini comunali e provinciali senza rischi di impugnative davanti al giudice costituzionale;
    d) Fondare l'ente di governo metropolitano per Roma su elementi fortemente innovativi e atipici, quali un assetto istituzionale federativo, una sussidiarietà ponderata in modo differenziato per la parte urbana e per l'hinterland, alla luce della inevitabilità di una maggiore compressione dell'autonomia regolamentare e amministrativa degli enti di livello sub-metropolitano che gestiranno il territorio ora rientrante nel Comune di Roma;
    e) Assicurare a Roma Capitale uno status equiparato a quello delle Province di Trento e Bolzano di cui all'art. 117, quinto comma, Cost. in materia di partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, di attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, di accesso ai fondi comunitari;
    f) Individuare forme di particolare raccordo tra Roma Capitale ed il Vaticano.
     

    Roma capitale e città metropolitana? Di Cesare Pinelli (Università di Macerata)

    Secondo l’art. 114, 3° comma, della Costituzione, nel nuovo testo della legge costituzionale n. 3 del 2001, "Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento". (omissis)

    Tornando al disposto su Roma capitale, sulla base di quanto riportato appare pacifico che la legge statale sull'ordinamento di Roma capitale dovrà assegnare alla capitale un trattamento almeno non deteriore, dal punto di vista della titolarità di poteri, funzioni e potestà statutarie. Nell'attribuire a Roma lo status di capitale, l'art. 114, 3° comma, ne richiede appunto un ordinamento specifico, ma non certo contenente deroghe in peius rispetto alle altre Città metropolitane.

    Non mi soffermo su quali specificità debbano caratterizzare tale ordinamento, che sono note a tutti voi molto meglio che a me. Ritengo più utile, in questa brevissima preliminare lettura delle disposizioni del nuovo testo costituzionale che ci interessano, soffermarmi sul secondo punto che avevo promesso di trattare.

    Quale portata si deve fornire alle nuove disposizioni costituzionali, e all'art. 114, 3° comma in particolare, in riferimento alla legislazione previgente?

    Il punto è che mentre il nuovo testo costituzionale fa esclusivo riferimento alle Città metropolitane e a Roma capitale, il testo unico degli enti locali del 2000 distingue aree metropolitane e città metropolitane. Le prime, che possono interessare territori di comuni anche non contigui, vengono individuate direttamente, e, quanto alla rispettiva delimitazione territoriale, si prevede un procedimento avviato da una proposta degli enti locali interessati, alla quale la Regione dovrà conformarsi (si parla di "proposta conforme": art. 22).

    Le città metropolitane devono invece interessare territori comunali contigui e non vengono individuate direttamente dalla legge, ma da essa rimesse all'iniziativa dei comuni interessati, da sottoporre a referendum dove, per passare, deve ricevere il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, e infine presentata dalla Regione alle Camere per l'approvazione con legge (art. 23).

    Mi pare del tutto pacifico che il nuovo testo costituzionale sottrae Roma da queste previsioni, riservandole in quanto capitale uno specifico trattamento con legge statale.

    Molto più complesso diventa invece il problema del rapporto fra le nuove previsioni costituzionali, le quali tacciono delle aree metropolitane, e l'art. 22 del testo unico. Astrattamente, si può ipotizzare che l'ordinamento della capitale di cui parla l'art. 114, 3° comma, assorta non solo la disciplina delle città ma anche quella delle aree metropolitane!

    Ma, indipendentemente dalle previsioni del testo unico del 2000, la nozione di area metropolitana non può confondersi con quella di città metropolitana, e d'altra parte la qualificazione di Roma in quanto capitale interagisce direttamente soltanto con la seconda nozione. Potremmo ad esempio pensare a comuni il cui territorio non sia contiguo con quello del comune di Roma e che vengano a far parte dell'ordinamento di Roma, in quanto capitale? In realtà sarebbe del tutto ammissibile che la legge su Roma capitale si disinteressi completamente dell'art. 22, in quanto la Costituzione non ha costituzionalizzato le aree metropolitane ma le città metropolitane, per cui si può addirittura sostenere che sul piano giuridico non esiste un rapporto fra legge su Roma capitale e art. 22 del T.U.

    Casomai, posto che una disciplina dell'area metropolitana di Roma può continuare a trarre fondamento dall'art 22 del T.U. anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo testo costituzionale, si pone solo un problema di priorità temporale. Si può procedere all'istituzione dell'area metropolitana di Roma senza attendere l'approvazione della legge sull'ordinamento di Roma capitale? Questo è palesemente un problema di funzionalità istituzionale e non un problema giuridico. Ma direi che la risposta è negativa.

    Se il prius non è l'area metropolitana, ma l'assetto della capitale, saranno le peculiarità di questo assetto a conformare in un modo o nell'altro le questioni dell'area metropolitana, non il contrario.
     

    Quale modello di sviluppo e di organizzazione dell’area metropolitana del Sen. Cosimo Ventucci (*)

    Un grazie all'Assessore Canapini per il cortese invito, e un cordiale saluto a tutti i presenti, per l'odierno incontro che ha come tema l'area metropolitana di Roma, un argomento che finalmente diventa realizzabile dopo l'approvazione della modifica costituzionale dell'art 114, laddove viene sancito che la Repubblica è formata oltre che da regioni, province e comuni, anche dalle aree metropolitane. Viene altresì costituzionalizzato nello stesso articolo, che Roma è la capitale d'Italia, e che con leggi ordinarie sarà conformata la sua organizzazione amministrativa.

    Ritengo, però, utile un sintetico excursus sulla tematica centrale del problema che inerisce la forma di gestione amministrativa territoriale che va sotto il nome di area e città metropolitana.

    Nel 1997 molti speravano in un risultato positivo della Bicamerale, messa insieme a fatica e impegnata a discutere il progetto di legge costituzionale di revisione della parte seconda della Costituzione.

    Fra l'altro l'art.55, comma 5°, di quel progetto, prevedeva la modifica dell'art. 114 inserendo dopo "La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni" la dizione "Roma è la capitale d'Italia", e ci rendemmo subito conto che quell'affermazione era solo una constatazione di una situazione di fatto che nulla mutava nell'organizzazione amministrativa della cosa pubblica, e quindi presentammo al suddetto art.55 la seguente aggiunta: "con legge costituzionale ne sono definiti i poteri e le funzioni particolari".

    L'emendamento fu sottoscritto da chi vi parla, e dai capigruppo del Polo con l'intento di riempire di contenuto la pur lodevole dizione che sarebbe apparsa nella nostra Costituzione e cioè: "Roma è la Capitale d'Italia".

    Nel frattempo, poiché ritenevamo, e ne siamo tuttora convinti anche dopo i recenti provvedimenti che riteniamo insufficienti, che la Costituzione fosse da ritoccare, almeno nei principi organizzativi, nei primi di Luglio del '97, presentammo al Senato il Disegno di Legge Costituzionale n.°2652, che istituiva il Distretto di Roma, redatto tenendo presente la inapplicabilità concreta della legge 142 del '90 che introduceva in Italia l'area metropolitana, cioè la forma urbana tipica delle società ad economia avanzata.

    Come è noto si tratta di un'area territoriale che si configura quale sistema economico-funzionale globale e non tanto o non solamente come una semplice unità insediativa di carattere demografico ed edilizio. Le dimensioni territoriali e demografiche dell'area metropolitana, infatti, sono ben più ampie di quelle di una città e gli stessi confini fisici appaiono maggiormente sfumati ed incerti; mentre le sue funzioni tipiche sono più numerose e complesse, improntate a rapporti di interrelazione tra le diverse attività presenti al punto di generare flussi di persone e di beni tra l'area stessa e il resto del territorio, che, a loro volta, portano ad un'elevata concentrazione nella medesima area, di funzioni e soggetti di rilevanza strategica, di coordinamento e di direzione. E per questo che l'area metropolitana si presenta come un vero e proprio ambiente sociale a struttura complessa, richiedente una propria organizzazione interna e che prospetta specifici problemi di governo.

    Prima di redigere il nostro Disegno di Legge, siamo pertanto andati a considerare le altrui esperienze e abbiamo constatato come la costituzione e il governo delle aree metropolitane, nei principali Paesi stranieri, presentino caratteri profondamente differenti dall'attuale disciplina italiana sulle aree medesime. Una differenza che si esplica, principalmente, in rapporto alla concreta operatività di soluzioni normative particolari. Basti al riguardo pensare che, circa la specifica questione dei livelli di governo delle aree metropolitane, i maggiori Stati stranieri prevedono non soltanto una vasta gamma di ipotesi funzionali e costruttive sul problema, ma anche una tendenza molto diffusa ad una grande "mobilità" all'interno delle stesse ipotesi adottate, cioè mediante la possibilità, pressoché universalmente riconosciuta, di mutare, strada facendo e secondo esigenze sopravvenute, gli schemi organizzativi attraverso processi di revisione e di adattamento, al punto che è un dato di fatto che l'autonomia riconosciuta agli enti territoriali sia andata quasi ovunque sempre più rafforzandosi; e una delle conseguenze di questa situazione è la costante tendenza a configurare particolari strutture di governo metropolitano per i grandi centri urbanizzati.

    Proprio tenendo conto dei risultati prodotti dalle esperienze straniere, sono stati enucleati due grandi modelli di configurazione dell'area metropolitana. Uno di tipo "strutturale", ove prevalgono esigenze di accentramento ed è necessario, quindi, ricorrere alla creazione di nuove strutture di governo metropolitano. L'altro, invece, di tipo "funzionale", caratterizzato da un ampio decentramento volontario e da un sistema di rapporti di tipo collaborativo e associativo, con grande flessibilità strutturale.

    L'esperienza ha anche evidenziato, comunque, che spesso non si tratta di modelli rigidamente determinati e prefissati dalle leggi, bensì di soluzioni che possono agevolmente convivere in un unico sistema, come altresì possono anche essere rapidamente modificate. Emblematici, in tal senso, sono gli esempi fomiti dall'Inghilterra e dalla Spagna. L'area metropolitana predisposta originariamente per Londra venne cancellata nel 1986 tramite l'eliminazione delle previe 6 Contee metropolitane, nonché del Greater London Council e dei Metropolitan Councils.

    Parallelamente alla soppressione degli organi metropolitani inglesi, nel 1987, l'area metropolitana di Barcellona ha sciolto gli organi della propria Corporaciò Metropolitana, sostituendoli con un modello di concertazione e di coordinamento con la struttura regionale, creando quindi nuovi enti metropolitani per una pianificazione, una programmazione e gestione dei servizi di tipo congiunto.

    Analoga sorte delle strutture organizzative metropolitane inglesi hanno avuto i modelli associativi dei Paesi Bassi, fondati su livelli di formazione troppo volontaristici: così sono state eliminate le aree metropolitane di Rotterdam e di Eindhoven.

    In Australia, invece, la situazione prevede la presenza di intere Regioni urbanizzate metropolitane, che però hanno fallito nella permanenza di autorità gestionali ad hoc distinte da quelle del governo centrale.

    In Germania nel 1994 è stata creata una nuova istituzione territoriale, il Verband Region di Stoccarda, un centro metropolitano (il quarto della Germania, per dimensioni), esaltato da molti studiosi come la nuova frontiera del governo metropolitano. L'agglomerato è il risultato di un progetto di tipo "strutturale": c'è un'Assemblea eletta direttamente dalle popolazioni coinvolte, con sistema proporzionale, e sono stabilite competenze nell'ambito dell'ente soprattutto inerenti alla pianificazione territoriale, ai trasporti, allo sviluppo economico e professionale e meno orientate, invece, alla gestione globale dell'istituzione.

    Nella maggior parte delle esperienze nord-americane le soluzioni adottate sono in via di trasformazione pressoché ovunque, sostituite dalla predisposizione di organi preposti dotati di maggiore stabilità e legittimazione locale.

    Dalla varia e pluridecennale esperienza dell'area metropolitana di Parigi deriva, invece, l'esistenza di molteplici livelli di governo, per cui ne discende un'inevitabile sovrapposizione di competenze e un rapporto concorrenziale di attività e interventi, a volte favoriti da interessi politici omogenei.

    Circa, invece, la varietà dei livelli governativi, uno dei maggiori studiosi del fenomeno metropolitano comparato, Alan Norton, indica proprio nel governo metropolitano e nella sua particolarità il presupposto indefettibile per una salda costruzione metropolitana.

    Partendo dal dato storico che esperienze basate su forme di associazionismo puramente volontarie, nonché su organismi con funzioni meramente programmatorie, hanno miseramente fallito l'esame della durata nel tempo, egli ravvisa nell'autorità metropolitana un elemento indispensabile. Un'autorità che preferibilmente deve poter rappresentare direttamente la popolazione metropolitana, come avviene in gran parte degli agglomerati esteri, ma che, come è dimostrato, non per questo scade nella sua funzionalità se eletta in via indiretta: si pensi ai casi del Canada (città di Toronto) e della stessa Danimarca (città di Copenaghen), i quali vantano organismi metropolitani di buon funzionamento.

    E un dato di fatto, altresì, che molte esperienze straniere, nate con la prospettiva di costituire città metropolitane fondate su strutture prettamente spontaneistiche ed informali, sono in completa via di trasformazione, oggigiorno, verso formule organizzative più articolate.

    Caso a parte rappresentano alcune realtà tedesche (si pensi alla città di Amburgo o a quella di Brema), ove la ricostruzione del sistema metropolitano in termini di stabilità e di governo locale, tramite cioè la costituzione di strutture maggiormente incisive, non ha luogo per motivi di ordine istituzionale e, soprattutto, per la particolare posizione in seno all'ordinamento federale assunta dai Länder, che, di fatto, ricomprendono già nella loro organizzazione decentrata le stesse città metropolitane.

    Avendo preso atto di quanto sopra, con il nostro Disegno di Legge Costituzionale ci siamo posti oltre le negative esperienze straniere, in una prospettiva mondiale sulla scia del modello federalista per eccellenza, quello statunitense del District of Columbia, che appare come soluzione adeguata e migliore per prevedere un ente autonomo che rappresenti la capitale d'Italia. Un'indipendenza, logicamente, che non può toccare le forme estreme, implicite in uno Stato fortemente federale e presenti nel District americano, il quale costituisce un vero e proprio Stato a sé stante; ma piuttosto che derivi da quella esperienza, pur inserita nell'ambito della Costituzione e della forma di Stato italiano. Un'autonomia concessa, ma altrettanto svincolata da qualsiasi forma di controllo impositivo dello Stato, soggetta solamente ai princìpi supremi della Costituzione, libera altresì da ogni potere di intervento e di influenza esercitabile dalla regione, realizzata con la più completa partecipazione e decisione della popolazione coinvolta e improntata alla massima collaborazione con le altre istituzioni locali dello Stato.

    Sappiamo come è andata a finire la Bicamerale, e qualche mese dopo la Senatrice D'Alessandro Prisco, senza dubbio con pari sensibilità politica, ha redatto un Disegno di legge ordinario che istituisce norme speciali per la città di Roma capitale della Repubblica italiana, ma che al di là del titolo della proposta, istituisce una semplice area metropolitana prevista dalla Legge 142 del '90, ed è evidente che le norme contenute non esprimono ne un'architettura istituzionale definita, ne prevedono un punto di partenza e di arrivo certi.

    Piuttosto siamo di fronte ad una complessa articolazione normativa, concepita come una evoluzione temporale di tappe progressive in un crescendo di acquisizioni consensuali finalizzate:

    1°) a raggiungere un equilibrio dinamico tra la contiguità territoriale delle comunità interessate;
    2°) alla ricerca di un equilibrio degli strumenti di governo;
    3°) ad una individuazione trasparente delle funzioni.

    Si ripropongono, quindi, le perplessità che abbiamo rilevato nella comparazione fra le esperienze delle città ed aree metropolitane straniere, ed in aggiunta, notiamo, in quel Disegno di Legge, l'assenza di una corretta applicazione del principio di sussidiarietà fortemente recepito dalla cultura europea, ma ampiamente attenuato da molti, così come la scarsa attenzione alle norme, successive alla stesura del Disegno di Legge, contenute nell'ari 16 della legge 265/99, che modifica la 142 del '90.

    Appare dunque evidente la logica centralistica ed autoritaria a cui si ispira il provvedimento, con l'intento di eliminare la Provincia di Roma, generando un caos amministrativo di cui in questo momento Roma ed il Lazio non hanno di certo bisogno.

    La forma dell'area metropolitana, o meglio della città metropolitana, è senza dubbio da instaurare; ma è necessario circoscrivere quella di Roma ad un insieme di pochi Comuni, quelli che rispondano ad alcuni principi dai quali l'area interessata non possa discostarsi nel costituire la zona metropolitana. Essi sono: il principio di flessibilità che consente un progressivo adattamento alla nuova situazione; il principio del decentramento che esclude la concentrazione di interessi e il principio di funzionalità. Appare quindi necessario mantenere l'ente Provincia che invece dei 120 comuni ne può gestire qualcuno di meno, 113, 115, in modo da integrare con razionalità l'area romana, la quale acquista autonomia, e può organizzare diversamente le proprie circoscrizioni concedendo loro autonomia gestionale, allargando il proprio territorio con comuni come Ciampino, Mentana, Monterotondo, Guidonia, Fiumicino e forse qualche altro.

    Pensare ad un'area metropolitana con 3.800.000 abitanti sui 5.200.000 della Regione Lazio, appare eccessivo e non certo di aiuto ad amministrare Roma ed il Lazio in quanto, sparendo la Provincia di Roma, se ne dovrebbero creare altre, con evidenti conflitti di aggregazione di Comuni che hanno notevole esperienza di autonomia in funzione delle tradizioni, dei costumi ed anche del privilegio culturale derivante dalla storia.

    (*) Sottosegretario Rapporti con il Parlamento


    Estratto da "Regioni ed enti locali dopo la riforma costituzionale. Un federalismo imperfetto" di Oberdan Forlenza e Gennaro Terracciano, in Gli Speciali del Sole 24 Ore

    (omissis)

    3. Roma Capitale della Repubblica

    II terzo comma dell'art. 114, prevede che "Roma è la Capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".

    La previsione costituzionale introduce, quindi, una vistosa novità rispetto al passato, ponendo tuttavia non pochi problemi, in buona parte derivanti dall'eccessiva sinteticità della disposizione. In particolare:

    a) occorre segnalare, in positivo, l'affermazione, assistita dalla forza della fonte costituzionale, della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica. Come è stato fatto notare (2), "Roma non ospita la capitale, non è il luogo; fisico sede della Capitale della Repubblica" ma "Roma è la Capitale", quale che possa essere la definizione giuridica di città capitale,
    b) meno chiare sono invece le implicazioni del Secondo periodo del comma terzo dell'art. 114 Cost. Affermare che la legge dello Stato disciplina l'ordinamento di Roma Capitale della Repubblica, significa: - creare uno statuto particolare della Capitale, che quindi costituisce un ente territoriale a sé, che si aggiunge singolarmente, con la sua specificità, a quelli già elencati nel primo comma dell’art. 114 Cost.;

    - ovvero Roma è già uno degli enti territoriali indicati nel predetto primo comma dell'art. 114, godendo quindi dell'autonomia a questi riconosciuta, cui la legge dello Stato aggiunge un ordinamento particolare in virtù del ruolo di Capitale costituzionalmente riconosciuto? Inoltre, in questa seconda ipotesi, qual è, per così dire, l'ente territoriale di riferimento tra quelli indicati, il Comune o la Città metropolitana?

    La disposizione costituzionale, come si è visto, si limita a fornire, icasticamente, due sole indicazioni:

    - una indicazione di status (Roma è la capitale della Repubblica), non controvertibile se non mediante il procedimento di revisione costituzionale previsto dall’art. 138 Cost.;
    - una indicazione della fonte regolatrice dell'ordinamento, espressamente individuata nella legge dello Stato.

    E’ proprio questa seconda indicazione che, pur nella sua non particolare ricchezza di dettagli, sembra introdurre elementi di specialità di Roma (pur con le precisazioni di seguito esposte), rispetto agli altri enti territoriali citati nel primo comma dell’art.114.

    Infatti dal confronto tra l'art. 114, comma terzo, e l'art. 117 comma secondo, lett. p), della Costituzione, si rileva che mentre per Roma la legge statale deve disciplinare l'ordinamento, viceversa per gli altri enti (ad esclusione della Regione) la legge dello Stato deve, più specificamente, disciplinare gli organi di Governo e le funzioni fondamentali, essendo le restanti materie riservate all'autonomia statutaria, oltre quanto. previsto dall'art. 118 Cost.

    Ancorché la norma si presti a letture ambigue (e pur nella consapevolezza del singolare intreccio di fonti relative alla città di Roma), sembrerebbe opportuno ritenere che l'interpretazione non possa non tener conto, per un verso, della tradizione storica e dell'ordinamento attuale di Roma (Comune tra gli altri), per altro verso degli ordinamenti realizzati per la città capitale negli altri Paesi (3).

    Se si pone mente a questi aspetti, non sembra possibile interpretare l'art. 114, comma terzo, della Costituzione in un senso che - a causa del "peso" derivante dall'essere Capitale - faccia di Roma (e della collettività da essa identificata) qualcosa di meno, soprattutto in termini di autonomia, rispetto agli altri Comuni. In altre parole, al fine del preciso inquadramento della città di Roma nel tessuto degli enti territoriali richiamati in Costituzione, sembra necessario considerare la duplice veste della città:

    - per un verso, essa è l'ente esponenziale di una collettività individuata da un territorio, fatto che fonda il suo attuale status di Comune;
    - per altro verso, essa è "anche" la Capitale della Repubblica.

    Affermare, quindi, che Roma non è la sede della Capitale, ma è la Capitale, significa aggiungere a Roma un ruolo e l'esercizio delle funzioni che a tale ruolo si ricollegano; non significa, invece, privare Roma della sua specificità, storica e giuridica, di Comune, al punto da rimetterne l'ordinamento nelle mani dello Stato.

    Alla luce di questa interpretazione, occorrerebbe di conseguenza ritenere che il cumulo dei ruoli comporta l'attribuzione alla città di Roma di un livello di autonomia non inferiore a quello costituzionalmente garantito a tutti i Comuni, oltre alla disciplina specifica di quanto concerne il ruolo di Capitale riconosciuto alla città.

    In questo senso, può affermarsi in positivo la specialità di Roma, rispetto agli altri enti territoriali indicati nell'art. 114 Cost: un ente territoriale che agli indici di qualificazione propri di tutti i Comuni, aggiunge il particolare status di Capitale.

    Meno chiaro, invece, risulta essere il rapporto tra l'affermazione costituzionale di Roma Capitale e la Città metropolitana (anche per Roma prevista dalla legge ordinaria). In primo luogo, occorre osservare che la norma costituzionale ha eretto Roma in quanto tale come Capitale della Repubblica, e non la Città metropolitana di Roma. In secondo luogo, la disciplina attualmente vigente per le Città metropolitane, che risulta già poco coerente con la previsione di queste ultime ora effettuata in Costituzione, ancor meno sembra attagliarsi al ruolo di Roma Capitale della Repubblica.

    Ne consegue che, mentre Roma sicuramente fa propri lo status e le prerogative dei Comuni, al contrario sembra difficile che essa possa essere ricompresa da una disciplina complessiva delle Città metropolitane, simile cioè a quella di altre città, dovendosi, anche in questo caso, laddove ritenuto necessario, rivendicare una disciplina autonoma di Roma quale Città metropolitana affatto speciale. In conclusione, se questa interpretazione è esatta, la legge dello Stato prevista dal terzo comma dell'art. 114 non deve, per così dire, costruire giuridicamente la "specialità" del comune di Roma, ma più propriamente disegnare l'ordinamento di Roma (non in quanto Comune ma) in quanto Capitale della Repubblica.

    Tale legge, quindi, deve aggiungere una disciplina particolare delle specifiche funzioni della Capitale, coordinandola con l'ordinamento dei Comuni, nel rispetto della autonomia a questi riconosciuta dalla Costituzione.

    La specificità di Roma, quindi, consiste nel coniugare le prerogative proprie dei Comuni (e la salvaguardia costituzionale per essi prevista) con lo status proprio della Capitale e la specificità di disciplina che ne consegue.
     

    Note

    2) P. Barrera, Revisione della Forma di stato e "statuto della capitale", in Forum di "Quaderni costituzionali", agosto 2001. Per le problematiche della città "Capitale", si veda A. Nocerino Grisotti, voce Capitale e capoluogo, in "Enc. Giur.", vol. V, 1988
    3) Su questo punto, cfr. Barrera, op. cit. (omissis)
     

    Gruppo DS Consiglio Regionale del Lazio (www.dsregionelazio.it)
    Proposta di legge in data 11 febbraio 2002 "Roma Capitale. Conferimento di funzioni amministrative al Comune di Roma, Capitale della Repubblica"

    L’entrata in vigore della legge costituzionale n.3/2001 impone la necessità di modificare ed integrare alcune leggi regionali che, nel precedente contesto costituzionale, avevano avviato importanti e coraggiosi processi di "devoluzione" di funzioni amministrative ai Comuni e alle Province.

    Il nuovo articolo 118, superando definitivamente il principio del parallelismo tra funzioni legislative ed amministrative, attribuisce infatti la pienezza di queste ultime ai Comuni, salvo che "per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza". E’ dunque necessario "rileggere" tutta la legislazione regionale vigente, per verificare se la Regione abbia conservato ancora funzioni amministrative che non dovrebbe più esercitare, difettando i presupposti costituzionali per sottrarne l’esercizio ai Comuni o, in seconda ipotesi, alle Province.

    In questo contesto, assume una particolare dimensione il tema delle funzioni amministrative attribuite alla città di Roma, Capitale della Repubblica. Com’è noto, il terzo comma dell’articolo 114 della Costituzione ha riconosciuto che "Roma è la capitale della Repubblica", rinviando alla leggo dello Stato per la disciplina del suo ordinamento. E’ altrettanto vero che le dimensioni demografiche e territoriali del Comune di Roma, così come la sua organizzazione amministrativa e professionale, consentono – alla luce dei già ricordati principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza – di riconoscere fin d’ora nel Comune medesimo il soggetto titolare di tutte le funzioni amministrative per le quali non si imponga l’esercizio unitario in ambito regionale.

    Il legislatore regionale, nelle more dell’approvazione della legge dello Stato sull’ordinamento della Capitale, potrà dunque – anzi, dovrà – procedere ad una nuova fase di "devoluzione", che non potrà apparire come una "concessione" alle attese di autonomia della città di Roma, ma nulla di più e nulla di diverso del riconoscimento di un nuovo assetto costituzionale.

    Del resto numerose leggi regionali hanno previsto disposizioni transitorie per il conferimento di funzioni amministrative alla "città metropolitana di Roma". Si tratterà allora di modificare tali disposizioni per valorizzarne lo spirito originario, nel senso di attribuire a Roma, Capitale della Repubblica, le funzioni amministrative adeguate alla sua realtà istituzionale, territoriale, demografica e socio-ambientale. In tal modo la legislazione regionale contribuirà a dare tempestiva attuazione al precetto costituzionale di un ordinamento differenziato per la Capitale, che dovrà essere compiutamente definito dalla legge dello Stato e dallo Statuto della Regione Lazio.

    La proposta di legge definisce dunque il conferimento di funzioni regionali al Comune di Roma, ai sensi dell’articolo 118, secondo comma, della Costituzione ("I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze").

    In particolare si suggeriscono correttivi ed integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14 (che ha avviato il più ampio processo di decentramento amministrativo conseguente alla legge n.59/1997 e al D.Lgs. n.112/1998), alla legge regionale 22 dicembre 1999, n.38 (governo del territorio), alla legge regionale 7 agosto 1998, n.38 (politiche attive per il lavoro), alla legge 16 luglio 1998, n.30 (trasporto pubblico locale), alla legge regionale 18 novembre 1999, n.33 (commercio) e alla legge regionale 6 ottobre 1997, n.29 (aree naturali protette). Solo in pochi casi – per obiettive esigenze di efficacia ed efficienza, e di coerenza con il disegno costituzionale – la legge dovrà trasferire al Comune alcune talune funzioni già conferite alla Provincia, in particolare in materia di governo del territorio, di politiche attive del lavoro e di formazione professionale.

    La coerenza della proposta è confermata dalla disposizione che, nel pieno rispetto dell’autonomia organizzativa del Comune di Roma, suggerisce l’avvio di un più ampio processo di decentramento di funzioni e compiti amministrativi ai Municipi, riconoscendo peraltro la necessità che i compiti di area vasta siano comunque esercitati dagli organi "centrali" del Comune.

    Si propone infine un procedimento di leale collaborazione tra Regione, Provincia e Comune di Roma per l’efficace conferimento delle funzioni e delle correlate risorse professionali, finanziarie e strumentali.

    Articolo 1

    Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14(Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)


  • L’articolo 6 della legge regionale 6 agosto 1999, n.14, è sostituto dal seguente:

  • Art.6 – Ruolo della Capitale della Repubblica "1. Nelle more dell’approvazione della legge dello Stato che, a norma dell’articolo 114 delle Costituzione, disciplina l’ordinamento della Capitale, il Comune di Roma nel proprio territorio esercita, oltre alle funzioni e ai compiti amministrativi comunali di cui all’articolo 5, le funzioni normalmente riservate alla Regione, nelle seguenti materie:
  • artigianato, limitatamente alle disposizioni dell’articolo 41, lettere c), d), f ) e g)

  •  
  • industria, limitatamente alle disposizioni dell’articolo 45, primo comma, lettere c),d) e e)

  • c) energia, limitatamente alle disposizioni dell’articolo 50, primo comma, lettera a), numeri 1), 2) e 3) d) commercio, per le disposizioni dell’articolo 69 che siano in contrasto con la legge regionale 18 novembre 1999, n.33, così come modificata dal successivo articolo 5
    e) territorio, per le disposizioni dell’articolo 93 che siano in contrasto con la legge regionale 2 dicembre 1999, n.38, così come modificata dal successivo articolo 2
    f) edilizia residenziale pubblica, limitatamente alle disposizioni dell’articolo 97, lettere i) ed r)
    g) protezione dell’ambiente, limitatamente alla disposizione dell’articolo 100, primo comma, lettera g), a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento per la valutazione di impatto ambientale che il Comune di Roma adotterà nel rispetto dei principi generali fissati dalle leggi dello Stato e della Regione
    h) servizi sociali, per le disposizioni dell’articolo 149, primo comma, che siano in contrasto con la legge 8 novembre 2000, n.328; a tal fine la Conferenza di cui al successivo articolo 21 elabora, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta organica di ripartizione delle funzioni in materia di servizi sociali
    i) istruzione scolastica, limitatamente alla disposizione dell’articolo 153, secondo comma, lettera a)
    j) formazione professionale, limitatamente alla disposizione dell’articolo 158, lettere h), i) e l).

    2. Dall’entrata in vigore della legge dello Stato che, a norma dell’articolo 114 delle Costituzione, disciplina l’ordinamento della Capitale, il Comune di Roma nel proprio territorio esercita altresì le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti, delegati o sub-delegati alle province ai sensi dell’articolo 4 e delle successive disposizioni della presente legge.

    3. Il Comune di Roma, nell’esercizio della sua autonomia organizzativa, attua il più ampio decentramento ai Municipi delle funzioni e compiti amministrativi conferiti, esercitando comunque le funzioni di rilievo cittadino nelle seguenti materie:

    a) rapporti con gli organi dello Stato, della Regione e dell’Unione europea
    b) governo del territorio
    c) viabilità, trasporti e traffico
    d) grandi infrastrutture
    e) sicurezza e protezione civile
    f) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell’ambiente
    g) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti
    h) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche
    i) promozione dello sviluppo economico e grande distribuzione commerciale
    j) tutela e sicurezza del lavoro e promozione dell’occupazione
    k) servizi di area vasta e di coordinamento generale nei settori della sanità, dell’assistenza sociale, dell’istruzione e della formazione; il Comune di Roma esercita altresì, limitatamene al proprio territorio, le funzioni e i compiti di competenza provinciale di cui all’articolo 159.

    4. Nell’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del primo comma, il Comune di Roma esercita anche la relativa potestà regolamentare.

    5. Il conferimento di funzioni dalla Regione e dalla Provincia di Roma, limitatamente al territorio del comune di Roma, avverrà gradualmente e contestualmente alla assegnazione delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali secondo criteri che ne assicurino l’adeguatezza e la continuità amministrativa.

    6. Per il conferimento delle funzioni e il trasferimento delle correlate risorse alla Capitale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 191, 192 e 193 della legge, sentita la Conferenza di cui all’articolo 21".

  • L’articolo 21 della legge 6 agosto 1999, n.14, è sostituto dal seguente:

  •  

     
     
     

    Art.21 – Conferenza per la Capitale

    "1. Al fine di armonizzare l’attribuzione e l’esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale e locale all’ordinamento della Capitale, di cui all’articolo 114 della Costituzione, è istituita la Conferenza per la Capitale, costituita dal Presidente della Regione, dal Presidente della Provincia e dal Sindaco di Roma, o dagli assessori da questi delegati, che si avvale di una Commissione tecnica consultiva costituita da nove componenti, designati in pari numero dal Presidente della Regione, dal Presidente della Provincia e dal Sindaco di Roma tra esperti o dirigenti delle rispettive amministrazioni e presieduta dall’Assessore agli affari istituzionali e agli enti locali della Regione Lazio.

    2. La Conferenza:

    a) assicura il monitoraggio permanente sul conferimento di funzioni e sul trasferimento delle correlate risorse finanziarie, professionali e strumentali alla Capitale a norma dell’articolo 6 della presente legge
    b) elabora proposte al fine di completare il conferimento alla Capitale delle funzioni amministrative in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza
    c) promuove l’armonizzazione delle funzioni e il coordinamento del loro esercizio tra l’Amministrazione provinciale e l’Amministrazione comunale di Roma
    d) verifica la coerenza della legislazione regionale per il conferimento di funzioni amministrative alla Capitale con l’ordinamento che alla Capitale medesima sarà assicurato con la legge dello Stato di cui all’articolo 114, terzo comma, della Costituzione e con lo Statuto della Regione Lazio."

    Articolo 2
    Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n.38(Norme sul governo del territorio)

  • L’articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.38, è sostituito dal seguente:

  • "1. Nelle more dell’approvazione della legge dello Stato che, a norma dell’articolo 114 delle Costituzione, disciplina l’ordinamento della Capitale, nel territorio del Comune di Roma, non si applicano le disposizioni relative alla pianificazione territoriale provinciale ci cui al titolo II, capo II, della presente legge. Nel piano urbanistico comunale generale (P.U.G.C.) della Capitale, di cui ai successivi articoli 29 e 30, sono compresi gli obiettivi e le disposizioni strutturali e programmatiche di cui agli articoli 18, 19 e 20."

    2. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 33 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.38, il Comune di Roma, a seguito delle deduzioni adottate sulle osservazioni presentate ai sensi del primo e secondo comma, trasmette il P.U.G.C. alla Regione. Entro novanta giorni la Giunta regionale, con provvedimento motivato, può richiedere il riesame del Piano in ordine alla compatibilità con i principi della pianificazione territoriale regionale. Ove il Consiglio comunale lo approvi di nuovo, il P.U.G.C. è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed acquista efficacia del giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

    3. All’articolo 64 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.38, le parole "costituzione della città metropolitana di Roma" sono sostituite dalle parole "entrata in vigore della legge sull’ordinamento della Capitale, a norma dell’articolo 114 della Costituzione".

    Articolo 3
    Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n.38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro)

    1. Nelle more dell’approvazione della legge dello Stato che, a norma dell’articolo 114 delle Costituzione, disciplina l’ordinamento della Capitale, il Comune di Roma esercita nel proprio territorio le funzioni amministrative relative al sistema integrato dei servizi per il collocamento, in deroga a quanto disposto dagli articoli 2, terzo comma, 19, 20 e 21 della legge regionale 7 agosto 1998, n.38.

    2. Il conferimento delle funzioni già esercitate dalla Provincia di Roma e il trasferimento delle correlate risorse finanziarie, umane e strumentali sono effettuati con provvedimento del Presidente della Regione, sentita una Commissione presieduta dall’Assessore agli affari istituzionali e agli enti locali, e composta da un pari numero di componenti designati dal Presidente della Provincia di Roma e dal Sindaco di Roma.

    Articolo 4
    Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n.30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

    1. All’articolo 36, ottavo comma, della legge regionale 16 luglio 1998, n.30, le parole "Fino alla costituzione della città metropolitana di Roma" sono sostituite dalle parole "Fino alla entrata in vigore della legge sull’ordinamento della Capitale, a norma dell’articolo 114 della Costituzione".

    Articolo 5
    Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n.33 (Disciplina relativa al settore commercio)

    1. All’articolo 11 della legge regionale 18 novembre 1999, n.33, è aggiunto in fine il seguente comma: "9. Nelle more dell’approvazione della legge dello Stato che, a norma dell’articolo 114 delle Costituzione, disciplina l’ordinamento della Capitale, il Comune di Roma, con deliberazione del Consiglio comunale, adotta il documento programmatico per l’insediamento delle attività commerciali nella Capitale, in conformità ai principi della programmazione socio-economica e territoriale vigenti a livello regionale, e lo trasmette alla Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione in allegato al documento programmatico regionale. Entro 30 giorni la Giunta regionale può, con provvedimento motivato, chiedere il riesame del documento programmatico in ordine alla compatibilità con i principi della legge e della programmazione socio-economica e territoriale regionale. Ove il Consiglio comunale approvi di nuovo il documento a maggioranza assoluta dei componenti, la Giunta regionale ne cura la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione in allegato al documento programmatico regionale."

    2. All’articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1999, n.33, è soppressa la lettera a).

    3. All’articolo 28 della legge regionale 18 novembre 1999, n.33, è aggiunto in fine il seguente comma: "9. Nelle more dell’approvazione della legge dello Stato che, a norma dell’articolo 114 delle Costituzione, disciplina l’ordinamento della Capitale, il Comune di Roma rilascia le autorizzazioni di cui al presente articolo in deroga al procedimento previsto dal primo comma, in conformità al documento programmatico per l’insediamento delle attività commerciali nella Capitale."

    Articolo 6
    Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n.29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali)

    1. Al primo comma dell’articolo 12 della legge regionale 6 ottobre 1997, n.29, è aggiunta in fine la seguente lettera:

    "c) al Comune di Roma, nelle more dell’approvazione della legge dello Stato che, a norma dell’articolo 114 delle Costituzione, disciplina l’ordinamento della Capitale, qualora si tratti di aree comprese nel territorio comunale."
     

    http://www.costituzioniregionali.it/federalismi/convegni/romacapitale.pdf
    Un nuovo ordinamentoper Roma Capitale - Seminario nazionale organizzato dalla Lega delle Autonomie/ Lazio e dal Comune di Roma - Roma Martedì 9 luglio 2002 - Sala del refettorio - Biblioteca della Camera dei Deputati - Palazzo San Macuto – Via del Seminario,76 (*)

    Saluto di apertura: Oriano Giovanelli Presidente Legautonomie
    Presiede: Pietro Tidei Presidente Legautonomie del Lazio
    Apertura: Un nuovo ordinamento per Roma Capitale - Walter Veltroni Sindaco di Roma
    Comunicazioni:
    L’attuazione dell’art. 114 del nuovo Titolo V della Costituzione: Roma Capitale - Vincenzo Cerulli Irelli (Ordinario di Diritto Amministrativo ­ La SapienzaRoma)
    Roma Capitale e la proposta di nuovo statuto della Regione Lazio - Achille Chiappetti (Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico ­ La Sapienza Roma)

    Partecipano: Augusto Barbera (Ordinario di Diritto Costituzionale Università degli Studi di Bologna), Pietro Barrera (Direttore dell'Ufficio speciale per l'Ordinamento della Capitale del Comune di Roma), Salvatore Bellomia (Ordinario di Istituzione di Diritto Pubblico - Tor Vergata Roma), Giancarlo Bozzetto (Sindaco di Fiumicino), Beniamino Caravita di Toritto (Ordinario di Istituzione di Diritto Pubblico - La Sapienza Roma), Aldo Corasaniti (Presidente Emerito Corte Costituzionale), Francesco De Angelis (Presidente della Commissione Consiliare permanente per le Riforme Costituzionali, Regione Lazio), Loreto Del Cimmuto (Direttore Legautonomie), Francesco D'Onofrio (Presidente del Gruppo UDC Senato della Repubblica), Leopoldo Elia (Presidente Emerito Corte Costituzionale),
    Giancarlo Elia Valori (Presidente Industriali di Roma e del Lazio), Giuseppe Lobefaro (Presidente del Primo Municipio del Comune di Roma), Silvano Moffa (Presidente della Provincia di Roma), Luca Nitiffi (Presidente Commissione Roma Capitale del Consiglio Comunale di Roma), Francesco Paolo Posa (Sindaco di Frascati), Donato Robilotta (Assessore Affari Istituzionali ed Enti Locali della Regione Lazio), Antonio Tajani (Presidente del Gruppo Forza Italia al Parlamento Europeo).

    Conclude: Francesco Rutelli

    (*) N.d.A. Per ragioni di spazio la documentazione con i testi degli interventi al convegno sarà pubblicata nel vol. IV
     

    S.P.Q.R. – Comune di Roma – Municipio Roma V (Via Tiburtina, 1163)
    Ordine del giorno n. 16/02Oggetto: Legge su Roma Capitale

    Il Consiglio del Municipio Roma V, riunito in seduta ordinaria il 24 luglio 2002;

    Considerato

    Che l'articolo 114 della Costituzione nel testo modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, così recita "Roma è la capitale della Repubblica , la legge dello stato disciplina il suo ordinamento";

    Che tale riforma costituzionale, ha ricevuto il consenso esplicito di oltre cinquecentomila elettori romani nel referendum del 7 ottobre 2001, rappresenta un'occasione storica per la città, che ottiene il riconoscimento formale e solenne della propria funzione nazionale insieme all'impegno per un ordinamento che le consenta di svolgere al meglio le funzioni di una moderna Capitale europea;

    Che Roma, per la presenza, della Santa Sede e delle più importanti agenzie delle Nazioni Unite impegnate nella lotta alla fame, alla povertà ed alla disuguaglianza, oltre che alla sua millenaria storia di cultura e civiltà, rappresenta una città davvero unica al mondo, sempre protesa all'accoglienza di milioni di uomini e di donne provenienti da ogni parte del pianeta;

    Che la legge dello Stato richiamata dall'articolo 114 della Costituzione dovrà assicurare a Roma poteri, regole e risorse affinché la città possa assolvere efficacemente le proprie funzioni nazionali ed internazionali, senza penalizzare ingiustamente le esigenze di vita quotidiana dei suoi cittadini;

    Che il Sindaco il 28 febbraio 2002 ha consegnato al Presidente del Consiglio dei Ministri un documento di proposta che nel pieno rispetto delle prerogative dei titolari dell'iniziativa legislativa, traccia linee coerenti e convincenti per l'elaborazione della legge sull'ordinamento della Capitale;

    Che appare ormai urgente tradurre tali intendimenti in strumenti formali di iniziativa legislativa , per avviare concretamente il confronto in Parlamento e dare piena attuazione alla disposizione costituzionale;

    Sentito il parere favorevole espresso all'unanimità dalla Commissione Affari Generali del Municipio V nelle sedute del 22 e del 23 /07/2002;
     
     

    Impegna il Presidente del Municipio

    Ad elaborare anche d'intesa con i Presidente degli altri Municipi, una petizione da presentare alla Camera, ai sensi dell'art. 50 della Costituzione, volta a sollecitare la piena attuazione dell'articolo 114 terzo comma della Costituzione, assicurando un ordinamento moderno ed efficace a Roma Capitale della Repubblica, approvandone al più presto una legge speciale.

    Ad assumere le iniziative più opportune per coinvolgere i consiglieri comunali e municipali, i rappresentanti di associazioni e forze sociali, tutti i cittadini interessati.

    La legge sull'ordinamento della Capitale in particolare dovrà assicurare :

    a) lo sviluppo economico e sociale della Capitale, la qualità del suo sviluppo urbano, la tutela e la valorizzazione del suo patrimonio storico, artistico e ambientale; il rafforzamento del suo prestigio e della sua identità internazionale,
    b) i servizi urbani necessari alla funzionalità degli organi costituzionali dello Stato e degli uffici ed enti pubblici nazionali, anche al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla vita istituzionale politica, economica e sociale del Paese, così come servizi necessari per libero esercizio delle prerogative proprie delle rappresentanze estere delle Istituzioni Internazionali con sede in Roma ed in particolare dello stato della città del Vaticano;
    c) l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni sociali per i residenti e per quanti ad altro titolo ne debbano usufruire nella città di Roma. In tal senso dovrà inserirsi coerentemente nella nuova Repubblica delle Autonomie delineata dalla riforma Costituzionale, esaltando l'autonomia dalle Istituzioni locali, che dovranno provvedere con piena responsabilità alle attese dei cittadini ed alle più generali esigenze connesse con le funzioni di Capitale della Repubblica. Tale scelta autonomistica dovrà permettere a Roma Capitale di esercitare una podestà normativa anche in deroga alle disposizioni di diritto comune in materia: dal Governo del territorio alla circolazione stradale, dalla tutela della salute alla polizia amministrativa locale, in particolare alle procedure urbanistiche nuove che permetteranno a Roma di approvare gli strumenti di pianificazione in tempi certi con meccanismi di silenzio-assenzo per consentire alle Regioni e allo Stato di chiedere il riesame degli atti importanti solo per ragioni di compatibilità con i principi generali della pianificazione territoriale regionale e con le prominenti esigenze di funzionalità degli Organi Costituzionali e delle Amministrazioni Pubbliche;

    a)La legge dovrà assicurare direttamente la trasformazione degli attuali Municipi in veri e propri Comuni autonomi,
    b) La partecipazione del futuro Ente Roma Capitale alla conferenza Stato - Regioni- Provincia;
    c) L'accesso diretto del futuro Ente di Roma Capitale ai fondi comunitari;
    d) L'attribuzione di potestà legislativa all'assemblea rappresentativa di Roma Capitale.

    Quanto alle risorse finanziarie, la legge dovrà superare definitivamente la realtà attuale, che vede Roma svantaggiata nei trasferimenti ordinari nei confronti delle altre grandi città, solo parzialmente riequilibrati con gli impegni eccezionali in occasione dei grandi eventi (Olimpiadi, Mondiali di calcio e Giubileo). La legge per la Capitale dovrà invece prevedere un contributo corrente pari all'uno per mille del complesso delle entrate tributarie dello Stato per la gestione dei compiti propri della capitale e un programma pluriennale di investimenti per la modernizzazione delle infrastrutture e della città.

    Infine, valorizzando la vocazione internazionale della città la legge dovrà raccogliere le indicazioni del "libro bianco sulle governance europea" presentato dall'Unione Europea nel Luglio 2001, delineando un raccordo diretto tra Roma Capitale e le Istituzioni dell'Unione Europea, anche al fine di consentire a Roma in modo più efficace le opportunità offerte dai fondi strutturali.

    Il Presidente pone in votazione la suddetta proposta di ordine del giorno per alzata di mano.

    Procedutosi alla votazione nella forma indicata, il Presidente, assistito dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito che è il seguente:

    Presenti: 19 - Votanti: 16 - Maggioranza: 9 - Voti Favorevoli: 16 - Voti Contrari: / - Astenuti: 3 ( Tiburzi, Ottaviano, Sperandio)

    A seguito del risultato di cui sopra, il Presidente dichiara che l'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei votanti ed assume il n. 16 degli ordini del giorno dell'anno 2002.

    Il Presidente Massimiliano Marcucci - Il Segretario Maura Borghese
     
     
     

    www.quadrinet.it/documenti marzo 2003 (*)
    L’Associazione Quadri e Professionalità del Gruppo Comune di Roma nella sezione della propria homepage dedicata ad una raccolta di documenti propone uno "Speciale sulle proposte di nuovo ordinamento per Roma Capitale della Repubblica". All’interno del link si riporta la notizia di un seminario di formazione sul tema dei processi di riorganizzazione interna dell’amministrazione capitolina, tenutosi presso la sala CRAL della Camera dei Deputati il 18 dicembre 2002. Nel corso del seminario è stata approfondita la tematica degli effetti prodotti dal futuro ordinamento speciale del Comune di Roma previsto dall’art. 114 c. 3 sotto il profilo della riorganizzazione del personale, anche degli enti collegati.

    (*) NdA Nel link si riporta il testo della proposta di legge del Deputato dei Verdi Pier Paolo Cento n. 454 del 4 giugno 2001 (e non 2002 come erroneamente indicato) "Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica Italiana" che risulta essere l’esatta riproposizione della proposta di legge n. 4530 del 6 febbraio 1998 già pubblicata nel volume I° della presente opera.



    A cura di C. Romagnoli
    13-11-2003