Estratto dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico
sull'Ordinamento degli Enti Locali
PARTE I - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
TITOLO II - SOGGETTI
CAPO III
Aree metropolitane
Articolo 22
Aree metropolitane
-
Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri
comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione
territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali
alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche
territoriali.
-
Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro
centottanta giorni dalla proposta stessa alla delimitazione territoriale
dell’area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il termine
indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere
entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione
dell’area metropolitana.
-
Restano ferme le città metropolitane e le aree metropolitane definite
dalle regioni a statuto speciale.
Articolo 23
Città metropolitane
-
Nelle aree metropolitane di cui all’articolo 22, il comune capoluogo e
gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti
di stretta integrazione in ordine all’attività economica, ai servizi
essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali
possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato.
-
A tale fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del
comune capoluogo e il presidente della provincia convocano l’assemblea
dei rappresentanti degli enti locali interessati. L’assemblea, su conforme
deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della
città metropolitana, che ne indichi il territorio, l’organizzazione,
l’articolazione interna e le funzioni.
-
La proposta di istituzione della città metropolitana è sottoposta
a referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta
giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole
della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà
più uno dei comuni partecipanti, essa è presentata dalla
regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l’approvazione
con legge.
-
All’elezione degli organi della città metropolitana si procede nel
primo turno utile ai sensi delle leggi vigenti in materia di elezioni degli
enti locali.
-
La città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni
della provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando
l’identità delle originarie collettività locali.
-
Quando la città metropolitana non coincide con il territorio di
una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni
provinciali o all’istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni
di cui all’articolo 21, considerando l’area della città come territorio
di una nuova provincia. Le regioni a statuto speciale possono adeguare
il proprio ordinamento ai principi contenuti nel presente comma.
-
Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche in materia di
riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle
regioni a statuto speciale nelle quali siano istituite le aree metropolitane
previste dalla legislazione regionale.
Articolo 24
Esercizio coordinato di funzioni
-
La regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire
ambiti sovracomunali per l’esercizio coordinato delle funzioni degli enti
locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti
materie:
-
pianificazione territoriale;
-
reti infrastrutturali e servizi a rete;
-
piani di traffico intercomunali;
-
tutela e valorizzazione dell’ambiente e rilevamento dell’inquinamento atmosferico;
-
interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
-
raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
-
smaltimento dei rifiuti;
-
grande distribuzione commerciale;
-
attività culturali;
-
funzioni dei sindaci ai sensi dell’articolo 50, comma 7.
2. Le disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano
fino all’istituzione della città metropolitana.
Articolo 25
Revisione delle circoscrizioni comunali
-
Istituita la città metropolitana, la regione, previa intesa con
gli enti locali interessati, può procedere alla revisione delle
circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell’area metropolitana.
Articolo 26
Norma transitoria
-
Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane.
-
La legge istitutiva della città metropolitana stabilisce i termini
per il conferimento, da parte della regione, dei compiti e delle funzioni
amministrative in base ai principi dell’articolo 4, comma 3, della legge
15 marzo 1997, n. 59, e le modalità per l’esercizio dell’intervento
sostitutivo da parte del Governo in analogia a quanto previsto dall’articolo
3, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.