Estratto dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali

PARTE I - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLO II - SOGGETTI

CAPO III
Aree metropolitane
 

Articolo 22
Aree metropolitane

  1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
  2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro centottanta giorni dalla proposta stessa alla delimitazione territoriale dell’area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell’area metropolitana.
  3. Restano ferme le città metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale.


Articolo 23
Città metropolitane

  1. Nelle aree metropolitane di cui all’articolo 22, il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all’attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato.
  2. A tale fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia convocano l’assemblea dei rappresentanti degli enti locali interessati. L’assemblea, su conforme deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della città metropolitana, che ne indichi il territorio, l’organizzazione, l’articolazione interna e le funzioni.
  3. La proposta di istituzione della città metropolitana è sottoposta a referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa è presentata dalla regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l’approvazione con legge.
  4. All’elezione degli organi della città metropolitana si procede nel primo turno utile ai sensi delle leggi vigenti in materia di elezioni degli enti locali.
  5. La città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l’identità delle originarie collettività locali.
  6. Quando la città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all’istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui all’articolo 21, considerando l’area della città come territorio di una nuova provincia. Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai principi contenuti nel presente comma.
  7. Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche in materia di riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali siano istituite le aree metropolitane previste dalla legislazione regionale.


Articolo 24
Esercizio coordinato di funzioni

  1. La regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l’esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie:
  1. pianificazione territoriale;
  2. reti infrastrutturali e servizi a rete;
  3. piani di traffico intercomunali;
  4. tutela e valorizzazione dell’ambiente e rilevamento dell’inquinamento atmosferico;
  5. interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
  6. raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
  7. smaltimento dei rifiuti;
  8. grande distribuzione commerciale;
  9. attività culturali;
  10. funzioni dei sindaci ai sensi dell’articolo 50, comma 7.
2. Le disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano fino all’istituzione della città metropolitana.



Articolo 25
Revisione delle circoscrizioni comunali

  1. Istituita la città metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può procedere alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell’area metropolitana.

Articolo 26
Norma transitoria

  1. Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane.
  2. La legge istitutiva della città metropolitana stabilisce i termini per il conferimento, da parte della regione, dei compiti e delle funzioni amministrative in base ai principi dell’articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le modalità per l’esercizio dell’intervento sostitutivo da parte del Governo in analogia a quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.