DOCUMENTAZIONE
SULL'AREA E CITTA' METROPOLITANA CAGLIARITANA
PROPOSTA DI LEGGE N. 56/A: "Riassetto delle circoscrizioni
provinciali ed istituzione di un'area intorno alla città di Cagliari
per la gestione dei servizi di rilevanza sovracomunale"
presentata dai Consiglieri regionali BONESU, SANNA Giacomo,
SECCI, SERRENTI il 13 gennaio 1995
RELAZIONE DEI PROPONENTI
E' sentita l'esigenza di adeguare le circoscrizioni e
le competenze delle province della Sardegna ad un mutato quadro istituzionale
che veda la provincia quale unico ente intermedio fra i comuni e la Regione,
salve le strutture che possano rendersi necessarie per superare i problemi
organizzativi dei piccoli comuni.
Si tratta quindi di andare verso la formazione di province
dotate di effettivi poteri, che travalichino le tradizionali competenze
in materia di strade e di edifici scolastici, con elevata capacità
di incidere sullo sviluppo e sugli assetti territoriali dei servizi.
In questo quadro va vista anche la piena attuazione del
decentramento dell'attività amministrativa regionale previsto dall'art.
44 dello Statuto.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 415/1994, dando
una ampia interpretazione della modifica apportata all'art. 3 dello Statuto
dalla Legge Costituzionale. n. 2 del 1993, consente alla Regione di dare
un nuovo assetto alle province prescindendo dalla Legge 142/1990, il cui
spirito peraltro, ispirato ad un rafforzamento dell'istituzione provinciale,
anche con la creazione di nuovi enti ove sussistano obiettive condizioni,
va assecondato con norme meglio rispondenti alle particolari esigenze della
nostra realtà.
Appare opportuno procedere, in un unico contesto, alla
ridefinizione degli ambiti territoriali provinciali con la creazione, ove
si sia in presenza di parametri oggettivi di popolazione e territorio e
della volontà delle popolazioni interessate, di nuove entità
provinciali.
Quanto al parametro della popolazione appare opportuna
una riduzione rispetto ai duecentomila abitanti previsti dalla legislazione
nazionale. Infatti la scarsa densità demografica di vaste zone della
Sardegna porterebbe ad una eccessiva espansione territoriale delle province,
con compromissione della funzionalità dei servizi.
Possono tuttavia esservi situazioni in cui, pur sussistendo
obiettive necessità di decentramento, non siano riscontrabili i
presupposti per la creazione di una entità provinciale. In tal caso
occorre creare comunque, con opportuni strumenti legislativi, il decentramento
amministrativo provinciale e regionale basato su detti ambiti.
Si è scelta la via di non lasciare al comportamento
spontaneo dei comuni il procedimento per il riassetto provinciale, ma di
imporre termini stretti per le scelte dei comuni, e ove necessario, per
la scelta diretta da parte delle popolazioni.
E' infatti interesse preminente della Regione la realizzazione
rapida del nuovo assetto, essendo elemento preliminare e necessario per
il decentramento delle funzioni amministrative regionali e sostanzialmente
per una riforma amministrativa della Regione.
Il procedimento proposto si ispira a rapidità
ed al rispetto delle volontà democraticamente espresse, con una
applicazione di forme di democrazia diretta (referendum) ogni qualvolta
si abbia motivo di dubitare che la volontà espressa dai consigli
comunali corrisponda all'effettiva volontà popolare.
Contestualmente al nuovo assetto provinciale sembra opportuno
definire, avvalendosi delle stesse procedure, il problema della creazione
intorno alla città di Cagliari di una area per la gestione dei servizi
di competenza comunale, che per loro natura o dimensionamento tecnico ed
economico e comunque per il loro interesse sovracomunale, sia necessario
ed opportuno gestire unitariamente.
La via della creazione di una entità istituzionale
autonoma (città metropolitana) con compiti predefiniti per legge,
non appare percorribile, sia perché porterebbe ad ulteriore incremento
degli enti territoriali, sia perché sarebbe visto da parte delle
popolazioni interessate come uno spossessamento di prerogative a favore
della città capoluogo.
Appare invece opportuna la delimitazione dell'area secondo
la volontà delle popolazioni interessate e la devoluzione delle
competenze da parte dei comuni secondo la loro volontà e con un
sistema che consenta l'adeguamento dei compiti devoluti al mutare delle
necessità.
La gestione dei servizi devoluti va affidata all'ente
rappresentativo delle comunità e cioè alla Provincia, che
coordinerà la propria azione con quella dei comuni.
Poiché la Provincia di Cagliari si troverà,
con ogni verosimiglianza, a comprendere sia comuni facenti parte dell'area
per la gestione dei servizi comunali di rilevanza sovracomunale, sia comuni
esterni a detta area, appare opportuna la gestione separata dei servizi
comunali da quelli di pertinenza provinciale.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO
REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI -
ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E
RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE (pervenuta il 23 luglio 1996)
La Prima Commissione Permanente nella seduta del 23 luglio
1996 ha approvato a maggioranza, con la sola astensione del consigliere
di A.N., il testo unificato sulla istituzione e modificazione delle circoscrizioni
provinciali.
L'attribuzione di competenza primaria alla Regione, avvenuta
con L.C. 2/1993, in materia di ordinamento degli enti locali, consente
di creare un nuovo rapporto fra la Regione stessa e le espressioni istituzionali
delle comunità locali.
E' pur vero che le potenzialità, che erano contenute
nel testo dello Statuto non emendato, non sono state sfruttate, che il
decentramento delle funzioni amministrative previsto come ipotesi normale
ha avuto sporadiche e limitate applicazioni, che la Regione ha esercitato
nei confronti dei Comuni e delle Province un potere centralistico degno
del ministerialismo ottocentesco.
Ma è anche vero che questo è stato un grave
limite dello stesso potere regionale immiseritosi nella ricerca di un rapporto
diretto e clientelare col cittadino, a detrimento di quelle funzioni alte
di legislazione, programmazione, indirizzo e controllo che devono caratterizzare
la Regione.
Occorre applicare anche all'interno della Sardegna applicare
rigorosamente quel principio di sussidiarietà per cui le decisioni
devono essere prese al livello più alto possibile.
La legge in esame sarebbe sterile se non si inserisse
in una riforma di tale natura. Non si devono costituire nuove province
al fine di soddisfare ambizioni localistiche, ma per creare soggetti intermedi
nuovi,
capaci di intermediare fra le esigenze delle comunità comunali e
la Regione, rappresentando e soddisfacendo esigenze di vasta area subregionale.Questa
caratteristica assume particolare valenza ove, per la presenza di sistemi
urbani fortemente integrati o integrabili, anche funzioni normalmente attribuibili
ai Comuni, debbano o possano essere cumulate con funzioni di competenza
provinciale.La presente legge non definisce compiutamente le soluzioni
a tali problemi affidandole ad un complesso procedimento in cui Regione
ed Enti locali, talvolta con la voce diretta delle popolazioni interessate,
concorreranno a determinare il nuovo volto della realtà provinciale
della Sardegna.E' una tappa storica in quanto le province di Cagliari e
Sassari, come quella di Nuoro, come anche, in pieno regime democratico,
quella di Oristano, sono state calate d'imperio sulle popolazioni, come
forme di decentramento dell'apparato statale.Le nuove province invece dovranno
essere essenzialmente strumento di autogoverno delle popolazioni, dotate
di competenze proprie effettive ed incidenti sulla propria realtàL'approvazione
di questa legge quindi non chiude il discorso province, ma lo apre.All'appuntamento
della legge istitutiva delle nuove province dovremo trovarci dotati, quale
Regione, di tutto l'apparato legislativo necessario ed in particolare degli
strumenti necessari per rendere effettiva una nuova distribuzione dell'attività
amministrativa fra Regione ed Enti locali, puntando sul modello dell'unicità
dell'amministrazione per cui il cittadino deve potersi rivolgere ad un
solo ufficio.La semplificazione dell'amministrazione, sgravando l'economia
da pesi inutili, ha un forte riflesso, nel regime liberistico europeo,
sull'efficienza del sistema produttivo.
La Pubblica Amministrazione non deve essere di intralcio
all'impresa, ma deve, con un razionale esercizio dei poteri di controllo
ed indirizzo sull'economia, rappresentare un fattore di sviluppo impedendo
l'irrazionale dispersione di risorse che può derivare da uno sfrenato
affidarsi alle sole leggi di mercato.
In questa razionalizzazione enti intermedi quali dovrebbero
essere le nuove province possono essere un importante fattore.La Commissione
bilancio nella seduta del 18 luglio 1996 ha espresso il proprio parere
di competenza sugli aspetti finanziari del provvedimento ed ha nominato
relatore in Consiglio il Presidente, on. Gianfranco Tunis.
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Disegno di legge n. 80/A
"Riassetto generale delle province e procedure ordinarie
per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni
provinciali."
(NdA: il testo proposto dalla commissione è
identico a quello della Proposta di legge n. 114/A che per questo motivo
non viene successivamente riproposto)
Art. 1 Riassetto delle circoscrizioni provinciali1.
La Regione opererà un generale riassetto
delle circoscrizioni provinciali osservando i procedimenti previsti dalla
presente legge.2. Il riassetto ha quale fine la formazione di province
rispondenti alle esigenze sociali, economiche e culturali delle popolazioni,
con capacità di essere unico ente intermedio fra Regione e comuni
e ambito di programmazione e decentramento regionale.
Art. 2 Dimensioni delle circoscrizioni provinciali1.
Le province dovranno avere:
-popolazione non inferiore a 150.000 abitanti secondo
i dati dell'ultimo censimento;
-superficie non inferiore a chilometri quadrati 2.500.
Non sono ammesse discontinuità territoriali, salvi i territori delle
isole minori e le isole amministrative di comuni facenti parte di altra
provincia.
Art. 3 Forme di decentramento infraprovinciali
1.Quando vengano accertate, nelle forme della
presente legge, esigenze di decentramento derivanti da particolarità
difficoltà di comunicazioni, ma non sussistano i requisiti di cui
all'art. 2, la legge regionale regolerà particolari forme di decentramento
all'interno delle provincie interessate e determinerà di conseguenza
gli ambiti del decentramento regionale.
Art. 4 Consultazione dei comuni
1.Entro due mesi dall'entrata in vigore della
presente legge tutti i Comuni provvederanno ad indicare con delibera del
Consiglio Comunale, adottata all'unanimità dei votanti, ovvero a
maggioranza dei quattro quinti dei componenti, di quale provincia intendano
far parte.
2. La volontà di appartenenza va indicata in relazione
ad una delle attuali provincie, ovvero al capoluogo di una eventuale nuova
provincia, ovvero ad una o più zone geografiche.
3. Ai fini delle procedure di cui alla presente legge
la Giunta ed il Consiglio Regionale procederanno ad unificare le indicazioni
formulate in relazione al capoluogo della provincia con quelle indicanti
una o più zone geografiche, che siano fra loro omogenee. In tal
caso il procedimento si svolgerà con la sola indicazione delle zone
geografiche ed il capoluogo sarà determinato dal Consiglio della
nuova provincia con norma statutaria.
4. Nel caso che entro il termine il Consiglio comunale
non sia stato convocato, il Comitato circoscrizionale di controllo adotta
i provvedimenti di controllo sostitutivo in ordine alla convocazione del
Consiglio.
5. Qualora il Consiglio non deliberi entro il termine
assegnato dal Comitato di controllo, si intenderà deliberata l'adesione
alla attuale provincia, ovvero, nel caso di comuni il cui territorio resterebbe
intercluso a seguito della scelta operata dagli altri comuni, l'adesione
alla provincia prescelta dai comuni intercludenti.
Art. 5 Referendum
1. Si procederà a referendum consultivo
delle popolazioni interessate qualora:
il Consiglio comunale non abbia deliberato a maggioranza
dei quattro quinti dei componenti, salvo che vi sia stata unanimità
dei consiglieri votanti;
- un decimo degli elettori ne faccia richiesta entro
sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della delibera del
Consiglio Comunale, ovvero dalla scadenza del termine di cui al quinto
comma del precedente
Art. 6.
Le firme della relativa istanza devono essere
autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario
incaricato dal sindaco, e depositate presso la segreteria comunale. Il
segretario comunale provvede alla verifica della qualità di elettore
del Comune dei firmatari, certifica il raggiungimento o meno del decimo
degli elettori ed inoltra, entro cinque giorni dalla presentazione, l'istanza
alla Presidenza della Giunta Regionale. Non si fa luogo a referendum qualora
il Consiglio Comunale revochi la precedente delibera ed adotti all'unanimità
dei consiglieri votanti decisione in conformità alla richiesta degli
elettori;- a seguito di decisione espressa da altri Comuni il territorio
del Comune resti intercluso. In tal caso il referendum è esteso
ai Comuni intercludenti. Non si fa luogo a referendum ove il Comune intercluso
ed i Comuni intercludenti deliberino, all'unanimità dei consiglieri
votanti, una scelta che non comporti interclusione.
Art. 7 Esclusione da referendum
1. Non si fa luogo a referendum qualora i pareri
adottati ai sensi dell'art. 4, sommati all'esito favorevole di tutti i
referendum richiesti ai sensi dell'art. 6, non porterebbero comunque alla
formazione di una provincia avente i requisiti di cui all'art. 2.
Art. 8 Svolgimento dei referendum
1. I referendum sono indetti dal Presidente della
Giunta Regionale, previo parere del Consiglio sulle formule da porsi in
votazione, in una unica tornata.
2. Ai referendum si applicano, in quanto compatibili,
le norme di cui agli art. 22 primo comma, 23, secondo, sesto, settimo ed
ottavo comma, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 della
legge regionale 30 ottobre 1986 n. 58 ( Norme per l'istituzione di nuovi
comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione
dei comuni e delle frazioni). Ove tali norme prevedano quesiti e voti affermativi
e negativi il riferimento deve intendersi alle formule alternative poste
in votazione.
Art. 9 Legge di riassetto delle circoscrizioni provinciali
1. Entro trenta giorni dallo svolgimento dei
referendum la Giunta Regionale propone un disegno di legge di riassetto
generale delle circoscrizioni delle province della Sardegna, nel rispetto
della volontà espressa dalle consultazioni popolari.
2. Qualora l'esito dei referendum, valutato per singoli
comuni, non abbia risolto il problema dei comuni interclusi, la legge risolverà
l'interclusione, valutando il risultato della consultazione nel complesso
del comune intercluso e di quelli intercludenti.
Art. 10 Rapporti patrimoniali e finanziari
1. Le province di nuova istituzione regoleranno
i rapporti patrimoniali e finanziari con le province preesistenti entro
un anno dall'insediamento dei primi consigli provinciali.
2. I beni immobili sono assegnati di diritto alla provincia
nel cui territorio insistono.
3. In caso di mancato accordo i rapporti patrimoniali
e finanziari saranno definiti con provvedimento dell'Assessore regionale
degli enti locali, finanze ed urbanistica.
4. Le norme del presente articolo sono applicabili ai
rapporti ancora non definiti fra la Provincia di Oristano e le Province
di Cagliari e Nuoro.
Art. 11 Area per la gestione dei servizi comunali di rilevanza
ultracomunale
1. I comuni della Provincia di Cagliari, contemporaneamente
al parere di cui all'art. 4, dovranno esprimere il loro parere circa l'adesione
ad una area per la gestione dei servizi comunali di rilevanza ultracomunale.
2. Si applicheranno, in quanto compatibili, le norme
di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 della presente legge.
Art. 12 Gestione dei servizi comunali di rilevanza ultracomunale
1. La Provincia di Cagliari è ente gestore
dei servizi comunali di rilevanza ultracomunale per i comuni di cui all'art.
11.
2. La provincia ed i comuni determinano, con accordo
inserito nei rispettivi statuti, le funzioni di interesse ultracomunale
attribuite alla gestione della Provincia.
3. Lo statuto della Provincia determina le forme di consultazione
dei comuni in ordine ai servizi conferiti.
4. Qualora uno o più comuni compresi nell'area
di cui all'art. 11, in contrasto con gli altri comuni, non intenda devolvere
la gestione di uno o più servizi, sul contrasto decide la Giunta
regionale, su parere del Consiglio regionale. La Giunta regionale attribuisce
o esclude la devoluzione dei servizi relativamente a tutti i comuni dell'area.
5. La Provincia esercita le funzioni attribuitele ai
sensi della presente legge con contabilità separata.
6. Alla Provincia competono le tasse, le tariffe ed i
contributi relativi ai servizi gestiti.
Art. 13 Norma finanziaria
1. Alle spese necessarie per l'effettuazione
delle consultazioni popolari previste dalla presente legge si farà
fronte con le somme iscritte per l'anno 1995 nel capitolo 04005 dello stato
di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed
urbanistica, la cui denominazione è così modificata:
"Spese per l'istituzione di nuovi comuni, per la variazione,
la determinazione e la definizione delle circoscrizioni comunali e per
la modifica della denominazione dei comuni e delle frazioni. Spese per
le consultazioni popolari per il riassetto delle circoscrizioni provinciali
e la determinazione dell'area per la gestione dei servizi comunali di interesse
sovracomunale."
PROPOSTA DI LEGGE N. 114/A: "Istituzione e modificazione
delle circoscrizioni provinciali"
presentata dai Consiglieri regionali NIZZI, BIANCAREDDU,
TUNIS MARCO FABRIZIO, LODDO, FLORIS, PITTALIS, BERTOLOTTI, BIGGIO, VASSALLO,
MILIA, FEDERICO LORENZONI, BOERO, LOCCI il 20 luglio 1995
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La Costituzione della Repubblica Italiana, in linea con
la corrente di pensiero favorevole al decentramento, configura un sistema
ispirato al principio pluralistico sotto ogni aspetto e ad ogni livello:
pluralismo ideologico, sociale, istituzionale.
Tale pluralismo si fonda sui principi fondamentali dell'autonomia
e del decentramento, ossia sulla sostituzione di un unico apparato posto
al centro del sistema, con un numero cospicuo di centri decisionali.
La Costituzione Repubblicana ha restituito piena dignità
e potere decisionale alle autonomie locali, non solo aumentandole di numero,
ma anche attribuendo ad esse un effettivo e puntuale potere normativo.
Il riconoscimento e la promozione di tutte le autonomie
locali, sancisce il principio del decentramento amministrativo nell'ambito
dell'apparato statale, ed invita il legislatore ad adeguare " i principi
e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento
", in linea, peraltro, con quanto stabilito dalla Carta Europea dell'autonomia
locale, che definisce l'autonomia locale come il diritto e la capacità
effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare
una parte importante di affari pubblici.
L'autonomia e il decentramento implicano, pertanto, una
differenziazione verticale dei poteri con il correlativo allontanamento
degli irrigidimenti connessi con la tradizionale divisione orizzontale,
il cui essenziale punto di forza è stato individuato nell'accentramento
decisionale normativo ed esecutivo.
Si deve osservare, peraltro, che solo la concentrazione
dei poteri negli strati più bassi delle istituzioni ne consente
la gestione democratica, sotto il vigile controllo della società
stessa.
Ma è con l'entrata in vigore della legge di riforma
delle autonomie locali (142/90) che gli enti locali, e in special modo
la Provincia, assumono un ruolo di particolare rilievo ed importanza, nell'ambito
degli enti territoriali, grazie alle nuove e qualificanti funzioni ad essa
attribuite.
Il legislatore ha finalmente rivelato in maniera chiara
l'atteggiamento che intende assumere nei confronti dell'ente Provincia.
L'ampiezza e la varietà delle funzioni conferite
alla Provincia dalla legge di riforma delle autonomie locali sta ad indicare
il completo superamento delle questioni e delle incertezze sul futuro di
tale ente intermedio, il quale, anche se non può considerarsi un
ente esponenziale della propria comunità, acquista tuttavia una
precisa identità sul piano giuridico, politico e sociale.
Tale carattere contribuisce, notevolmente, a smorzare
quella origine "artificiale" della Provincia che ha suscitato in passato
numerose dispute.
A conferma di ciò è il fatto che la legge
142/90 prescriva, tra l'altro - per la revisione delle circoscrizioni provinciali,
nonché per l'istituzione di nuove province - che ciascun territorio
provinciale debba corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior
parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente.
Un ulteriore intervento, in materia, si ha con la sentenza
della Corte Costituzionale n ° 415/1994, che dando un ampia interpretazione
alla modifica apportata all'art. 3 dello Statuto Speciale dalla Legge Costituzionale
n°2 del 1993, attribuisce alla Regione la potestà legislativa
esclusiva in materia di "ordinamenti degli enti locali e delle relative
circoscrizioni".
La Legge Costituzionale n°2/93 nasce dall'esigenza
di garantire le specificità e peculiarità dell'assetto locale
di ciascuna Regione prescindendo, quindi, anche dalla legge 142/90, la
cui ratio, come già detto, mira ad un rafforzamento dell'istituzione
provinciale.
Il ruolo, quindi, che la Regione acquisisce, nell'ambito
del sistema istituzionale e amministrativo interno, diventa ancor più
pregnante e deve esplicarsi, attraverso la predisposizione di un quadro
normativo, nella costruzione di una rete più idonea e razionale
di livelli di governi intermedi tra Regione e Comuni, tale da garantire
l'autonomia e la volontà delle comunità locali interessate.
Per questo motivo, nella presente proposta di legge,
si è ritenuto opportuno procedere all'individuazione di criteri
che tenessero conto di parametri oggettivi di popolazione in considerazione
sia della scarsa densità demografica di vaste zone della Sardegna,
sia per la constatazione o comunque previsione di un seppur minimo aumento
della popolazione nelle istituende Province tale però da far presupporre,
nell'immediato futuro, una tangibile crescita economica, sociale e culturale
della collettività locale.
La Regione ha il preminente interesse di realizzare,
in forma rapida, il nuovo assetto delle circoscrizioni provinciali.
A tal proposito il procedimento proposto si ispira a
criteri di celerità ed al rispetto delle volontà democraticamente
espresse, con applicazione di forme di democrazia diretta (referendum)
ogni qualvolta si abbia motivo di dubitare che la volontà espressa
dai Consigli Comunali corrisponda all'effettiva volontà popolare.
Al processo di riassetto territoriale delle circoscrizioni
Provinciali è logicamente interconnesso il problema della delimitazione
dell'area metropolitana di Cagliari.
Si è ritenuto, infatti, di fondamentale importanza
che anche Cagliari e Comuni interessati, collegati fra loro da una stretta
integrazione di ordine economico e sociale, a norma dell'articolo 17 Legge
n. 142/90 - Ordinamento delle autonomie locali, si dotassero di un area
per la gestione di servizi di competenza comunale, che per loro natura
o dimensionamento economico e tecnico sarebbe necessario ed opportuno gestire
in un ambito sovracomunale.
Considerando l'area metropolitana come territorio di
una nuova Provincia i criteri per la sua istituzione corrispondono integralmente
a quelli previsti, dalla presente legge, per la costituzione delle circoscrizioni
provinciali.
PROPOSTA DI LEGGE
N. 128: "Delimitazione, istituzione, funzioni della Città metropolitana
di Cagliari. Istituzione della conferenza metropolitana"
presentata dai Consiglieri
regionali FANTOLA - Bruno DETTORI - Pietro FOIS - LODDO - MACCIOTTA - PETRINI
il 20 settembre 1995
RELAZIONE DEI PROPONENTI
1. Gli obiettivi
La premessa che sta
alla base della costituzione della Città metropolitana è
quella di concentrare in un unica "authority" la gestione coordinata di
un'area urbana vasta, complessa e con elementi di omogeneità territoriali
nella quale gli aspetti di pianificazione dell'assetto urbanistico generale,
di programmazione dei grandi interventi infrastrutturali, di gestione dei
servizi più rilevanti e di drenaggio di notevoli risorse finanziarie
richiedono questo nuovo livello di autorità di governo. In questa
prospettiva un elemento di ulteriore rilevanza nell'individuazione dell'area
è attribuibile al fatto che, in questa configurazione, si offre
la possibilità di pianificare e quindi realizzare un modello di
assetto in un'ottica di riequilibrio delle funzioni di relazione e di interrelazione.
In particolare, la situazione dell'area cagliaritana, cioè della
configurazione territoriale nella quale si riscontrano i legami di stretta
interrelazione previsti dalla legge, presenta ancora, specie nell'ambito
della prima fascia di gravitazione del capoluogo (ai margini della SS 554
oltre conurbazione di Cagliari, Monserrato, Selargius, Quartucciu e Quartu
S. Elena), fasce di continuità dell'insediamento e dell'urbanizzazione
tra i comuni nelle quali poter impostare un nuovo assetto anche di tipo
policentrico diffuso ed estensivo. Pertanto questo sistema costituito da
un ambito urbanizzato senza soluzione di continuità (la conurbazione)
e da una fascia territoriale di discontinuo urbanizzato presenta una struttura
capace di ritrovare al suo interno le risorse del territorio idonee per
organizzare una pluralità di centri qualificati nella specializzazione
delle funzioni urbane e nella forte integrazione relazionale. Secondo questa
impostazione il riequilibrio interno all'area può essere quindi
pianificato attraverso un riordino delle istituzioni, delle funzioni e
della organizzazione del territorio, nel mantenimento della identità
storica della popolazione e delle autonomie locali. In sintesi l'ambito
considerato si presta ad essere rimodellato così da consentire il
contemporaneo raggiungimento di obiettivi di riequilibrio interno alle
aree centrali congestionate dalla conurbazione, a quelle periferiche della
prima fascia di gravitazione soggette a progressivi fenomeni di degrado
(edilizia spontanea), a quelle dei comuni contermini sottoposte a fenomeni
di pendolarismo, di inadeguatezza di servizi e di concreti effetti urbani
e di riequilibrio complessivo tra le stesse.
2. La metodologia
La proposta di individuazione
dell'area metropolitana di Cagliari è stata effettuata sulla base
dei dati e delle informazioni dell'ultimo censimento ISTAT '91 e di quelli
desumibili dagli studi dalle ricerche e dai piani redatti da vari enti
e soggetti negli ultimi anni. La lettura di queste informazioni si è
svolta adottando un criterio che consenta di perseguire l'enunciato previsto
dalla legge ovvero di assicurare una adeguata condizione di integrazione
ed interdipendenza fra nucleo centrale e comuni, e tra gli stessi considerati
come aree omogenee.
I parametri individuati
sono quelli dell'art. 17 e cioè le attività economiche, i
servizi essenziali, le relazioni culturali e le caratteristiche territoriali
i cui valori quantitativi e qualitativi contraddistinguono livelli di interdipendenza
sovracomunali ed effetti di gravitazione e mobilità tali da dover
essere studiati e risolti in un quadro complessivo ed unitario. Tuttavia
se da un lato, e specificatamente dal punto di vista qualitativo, la legge
suggerisce su quali basi elaborare gli opportuni indicatori di verifica
delle strette interdipendenze tra gli ambiti, dall'altro rimanda alla competenza
regionale la definizione del valore di soglia con il quale l'indicatore
rileva l'esistenza dei requisiti di "stretta interdipendenza e/o integrazione".
Da ciò nasce la possibilità di ipotizzare ed individuare
differenti delimitazioni dell'area metropolitana, variabili in funzione
dell'intensità degli indicatori di stretta integrazione. E' opportuno
evidenziare però come la corrispondenza tra i valori degli indicatori
ed il manifestarsi del fenomeno, così come richiesto dalla legge,
possa essere confermata e definita con buona approssimazione seguendo un
criterio di valutazione impostato su rigorosi elementi tecnico-scientifici.
Pertanto la proposta qui presentata ha preso avvio obbedendo con maggiore
puntualità ai criteri tecnico-scientifici che la legge racchiude
nei quattro parametri, verificando che i comuni da far rientrare nell'area
metropolitana siano quelli che risultano ai primi posti della scala degli
indicatori di integrazione elaborati; non per questo però si perdono
di vista le valutazioni di carattere politico e di governabilità
complessiva che hanno rappresentato invece un fattore sempre presente nella
stesura della proposta.
3. La delimitazione
dell'area metropolitana
Come già affermato
nelle pagine precedenti è difficile poter definire in modo univoco
e scientifico un criterio per verificare la stretta integrazione di un
comune contermine con la città di Cagliari. Pertanto è da
escludere che si possa ricercare una soluzione ottima, ovvero di una delimitazione
dell'area metropolitana che sia sicuramente la migliore dal punto di vista
tecnico-scientifico; è possibile invece ricercare, con buona approssimazione
ed attraverso una lettura dei parametri sotto l'aspetto tecnico-scientifico,
una delimitazione dell'area mediamente migliore o più semplicemente
di migliore compromesso, accertando quindi se un comune è più
o meno integrato con Cagliari. A queste considerazioni si aggiungono poi
quelle di natura politica, che si traducono quantitativamente nell'assegnare
un peso di importanza differente ai diversi parametri ed indicatori presi
come riferimento nello studio. Per l'individuazione dell'area metropolitana
il primo passo svolto è consistito nella necessità di definire
un'area di studio più vasta possibile, all'interno della quale si
potesse essere certi di ritrovare i fenomeni di stretta interdipendenza,
nel senso che tale area vasta ricomprendesse comuni con più o meno
integrazione nei confronti di Cagliari. Ovviamente in questa fase della
proposta, come già accennato, i dati presi come riferimento sono
quelli statistici esistenti; ulteriori approfondimenti, che si rendessero
necessari per verificare alcuni fenomeni specifici, potrebbero essere oggetto
di indagine diretta e finalizzata allo scopo. L'ambito territoriale individuato
per lo studio in esame comprende quindi, come già si detto, una
"vasta area" intorno al centro cagliaritano che dal versante sud racchiude:
-
la conurbazione cagliaritana,
territorio urbanizzato senza soluzioni di continuità, formato dal
capoluogo e dalla sua frazione di Pirri e dai comuni all'interno della
SS 554, Monserrato, Selargius, Quartucciu e Quartu S. Elena; inoltre l'area
racchiude in se l'ampia estensione dello stagno di Molentargius e del lungomare
Poetto che si estendono da Cagliari Città a Quartu S. Elena;
-
- i comuni di Capoterra,
Elmas, Assemini, Sestu, Sinnai e Maracalagonis immediatamente contermini
al capoluogo ed alla conurbazione;
-
- i comuni, immediatamente
a ridosso di questi ultimi, di Pula, Villa S.Pietro e Sarroch a sud- ovest,
di Villaspeciosa, Uta, Decimomannu, Decimoputzu, Villasor, Serramanna,
Nuraminis, Monastir, San Sperate e Ussana a nord-ovest e di Serdiana, Dolianova
e Soleminis a nord-est.
L'area nel suo complesso,
ed in modo particolare la conurbazione ed i comuni a diretto contatto (Capoterra,
Elmas, Sestu, Assemini), presenta una concentrazione insediativa che si
è sviluppata già dai primi anni settanta, con dinamiche più
accelerate nell'ultimo periodo. Infatti il ruolo di città-regione
e di polo di attrazione giornaliera di tutta la provincia svolto da Cagliari
ha prodotto un forte inurbamento prima nei confronti del capoluogo stesso
e della sua conurbazione e, nell'ultimo decennio, verso quella fascia territoriale
che più di altre presenta i caratteri dell'insediamento urbano (Capoterra,
Elmas, Assemini). Il capoluogo ha infatti progressivamente ceduto la funzione
residenziale a vantaggio di una forte terziarizzazione del suo patrimonio
immobiliare, con forte aumento del valore economico delle stesse, determinando
un'esplosione demografica nei comuni contermini. Ciò in pratica
ha provocato la realizzazione di un unico sistema insediativo ancora non
del tutto di tipo urbano che, pur con dimensioni inferiori, ha ampliato
e proiettato le gravitazioni verso territori più vasti e periferici
rispetto al capoluogo. L'assetto economico-territoriale-trasportistico
ed ambientale di quest'area vasta, che scaturisce dalla lettura della situazione
di fatto, presenta delle caratteristiche differenziate, a cui corrispondono
livelli di integrazione (spaziale, relazionale, economica e sociale) più
o meno accentuati. L'assetto nel quale è possibile riscontrare caratteri
di omogeneità e valori di integrazione di tipo urbano e sub-urbano,
o meglio indicatori qualitativi e quantitativi dell'esistenza di una serie
di rapporti di complementarità, anche se spesso fortemente squilibrati,
è quella rappresentata dalla conurbazione cagliaritana (Cagliari,
Pirri, Monserrato, Selargius, Quartucciu, Quartu S. Elena) dalla quale
è emerso fattibile, nell'ottica su descritta, aggregare i comuni
di Capoterra, Elmas, Assemini e Sestu. In questo ambito già da tempo
si stanno manifestando fenomeni di forte congestione insediativa che da
Cagliari e Quartu S. Elena si stanno sviluppando sia nelle fasce litoranee
orientale ed occidentale, che verso l'interno (Assemini e Sestu). Infatti
il completamento delle iniziative mercantili nell'agglomerato industriale
di Elmas e le nuove zone di espansione a ridosso della SS 130 nello stesso
comune, la realizzazione del complesso universitario di Sestu e le attività
mercantili lungo la SS 131 e tra quest'ultima e la SS 554, l'ampliamento
delle zone di espansione residenziale in località. Pitz'e Serra
a Quartu S.Elena, unitamente alla complessiva quasi saturazione dei quartieri
della conurbazione a ridosso della stessa SS 554 (Mulinu Becciu, Bingia
Matta, Su Planu, Baracca Manna, Riu Saliu, Paluna, Pitz'e Serra) e degli
insediamenti residenziali sulla costa di Flumini e di Capoterra (Torre
degli Ulivi), hanno saldato il territorio in un unica struttura insediativa
complessa su cui insistono circa 370.000 abitanti, il 45% della popolazione
della provincia di Cagliari. A completamento dell'assetto insediativo-urbanizzato
nell'area considerata si riscontra la presenza dell'infrastruttura del
Porto canale, con la zona industriale sul versante occidentale, unitamente
alla zona umida di Santa Gilla e del compendio naturalistico di Molentargius,
Saline Poetto, che presentano singolarmente relazioni funzionali di tipo
industriale ed ambientale. Dal punto di vista delle relazioni fisiche (spostamenti)
e degli indicatori ad esse associati, che più di altri parametri
manifestano univocamente ed in maniera estremamente sintetica il livello
di integrazione, si può riscontrare come tra i comuni di quest'area
e la città di Cagliari esista una forte interrelazione di attività
economiche, sociali, commerciali e di servizio (istruzione, sanità,
etc.). La tabella di seguito riportata illustra tale fenomeno; sono evidenziati
infatti i valori assoluti delle origini-destinazione degli spostamenti
per lavoro e studio rilevati nel censimento del 1991 da cui si evince come
di fatto esista una integrazione giornaliera casa-lavoro e casa-studio.
La generazione degli spostamenti nei confronti di Cagliari è posta
in relazione con la popolazione residente nel comune di origine per illustrare
più efficacemente il livello di relazione di ogni singolo comune
ogni 1.000 abitanti residenti. Come si può leggere i comuni della
conurbazione presentano valori che vanno dai 21 spostamenti al giorno ogni
1.000 abitanti di Quartucciu e Quartu S.Elena ai circa 30 di Selargius,
mentre per quelli oltre la conurbazione si va da un numero di 16,21 di
Sestu ai circa 22 di Capoterra. Se oltre agli spostamenti di natura sistematica
(lavoro+studio) si prendono in considerazione anche quelli di tipo discrezionale
(altri motivi), che nell'ambito dell'area cagliaritana risultano circa
della stessa entità di quelli sistematici (vedi studio della Provincia
- Indagine diretta agli utenti), si può affermare che anche dal
punto di vista quantitativo le relazioni esistenti sono sicuramente di
livello elevato e possono considerarsi come rilevanti della presenza di
una "stretta integrazione". Anche gli altri indicatori di natura economico,
sociale e territoriale confermano questo fenomeno. La tav. 1, mostra infatti
come i centri di questo ambito siano caratterizzati dalle più alte
densità insediative, mentre gli istogrammi che seguono, estratti
dal complesso delle analisi demografiche effettuate, evidenziano con chiarezza
che la caratteristica più evidente risulta la forte concentrazione
di popolazione presente; i comuni ricadenti in tale delimitazione registrano
le più alte densità territoriali a livello provinciale, in
cui il valore di Cagliari, per la riduzione della sua superficie territoriale,
conseguente alla separazione dell'ultimo decennio dei comuni di Quartucciu
ed Elmas, è ulteriormente cresciuto nell'ultimo decennio anche se
già nel 1981 precedeva notevolmente i valori degli altri comuni
della conurbazione. Gli intensi processi di gravitazione hanno, cioè,
determinato una forte crescita nel numero di residenti, in particolare
nei comuni di Quartu S. Elena e Selargius, mentre Cagliari, dopo avere
subito una crescita costante nei decenni fin al 1981, ha registrato un
calo nel decennio 1981/1991. Anche i comuni immediatamente a ridosso della
conurbazione cagliaritana hanno registrato alti valori nel complesso degli
indicatori demografici, tenendo conto del saldo migratorio tra gli anni
1982/89 che ha portato ad una forte crescita della popolazione residente,
oltre ad alte densità territoriali (Sestu 248 ab/kmq, Capoterra
229 ab/kmq ed Assemini 167 ab/kmq) e delle forti relazioni con il capoluogo
in atto per motivi di lavoro, in particolare, e di studio, con caratteri
di minore intensità. L'analisi delle classi d'età della popolazione
presenta una evidente predominanza, nell'area del capoluogo, delle classi
di età più giovani: tale fatto può essere messo in
relazione, principalmente, con la maggiore offerta di posti di lavoro del
capoluogo, rispetto alle aree interne. Tra i fenomeni più rilevanti
vi è quello di una forte caratterizzazione del terziario metropolitano,
il cui standard si approssima alla media nazionale, mentre il terziario
di base politico, burocratico e di consumo risulta su valori leggermente
inferiori. Il terziario avanzato fa registrare, quindi, la crescita più
rilevante, particolarmente nel settore del credito e delle assicurazioni;
nell'area di Cagliari, inoltre, è presente la più grossa
concentrazione regionale di servizi alle imprese. Tale situazione è
alla base dei processi di congestionamento del sistema per la forte concentrazione
di aziende intorno ai più importanti assi viari. Con riferimento
alla forte terziarizzazione dell'area è da sottolineare la presenza
dei massimi valori degli indici relativi a titoli di studio superiore,
diplomi e lauree, rispetto ai valori medi provinciali. Il capoluogo si
connota, quindi, come polo erogatore di beni e di servizi all'hinterland
e risulta attrattore di gravitazione dai centri limitrofi. Risulta, infine,
cospicua la presenza di beni culturali, con una ripartizione proporzionata
tra le diverse tipologie, oltre alla dotazione di musei che è la
più elevata in ambito regionale. Dal punto di vista delle relazioni
industriali l'area si caratterizza per l'interesse sovracomunale che i
centri, specie nel versante occidentale, presentano all'interno dell'agglomerato
industriale di Macchiareddu, sul quale confluiscono i territori di Assemini,
Capoterra, Elmas e Cagliari. Per quanto riguarda le attività mercantili
invece, l'integrazione tra le attività è più fortemente
concentrata lungo il cosiddetto cuneo mercantile che da Cagliari si sviluppa
lungo le fasce della 131 (Sestu) e della 130 (Elmas, Assemini), con caratteristiche
commerciali, di deposito, legate anche alle attività agro-industriale.
Le attività mercantili sono anche presenti lungo il collegamento
trasversale rappresentato dalla SS 554 da Quartu S. Elena sino ad Elmas
ed Assemini. Proprio in questo ambito è auspicabile che la nuova
Città metropolitana renda possibile una generale riorganizzazione
di tali insediamenti industriali che, anche se di recente impianto, sono
nati in una congiuntura produttiva molto differente rispetto a quella attuale,
caratterizzata da esigenze nel settore che, per non essere disattese, richiedono
una profonda ristrutturazione. In quest'ultimo ambito specifico infatti
si riscontra la presenza di una rilevante quota di risorse territoriale
ancora inutilizzate che possono rappresentare l'elemento centrale di una
nuova politica di assetto del territorio della Città metropolitana,
per la loro collocazione al di fuori delle aree maggiormente congestionate.
Infatti queste aree che comprendono parte dei territori di Elmas, Assemini
e Sestu, opportunamente integrate trasversalmente, possono svolgere un
ruolo importante nel riequilibrio delle funzioni, in quanto si posizionano
come cerniera localizzata tra la città di Cagliari ed il territorio
più esterno. Pertanto su di esse si potrebbe sviluppare una direttrice
trasversale di riequilibrio che attraverso una forte interrelazione reciproca,
spezzi il flusso di gravitazione monodirezionale su Cagliari e produca
viceversa un flusso più equilibrato dell'area conurbata verso l'esterno.
Flusso non solo di relazioni, ma di insediamenti di attività e di
servizi che, in posizione baricentrica rispetto alla stessa conurbazione,
per esempio in prossimità delle nuove aree di espansione di Selargius
e della zona Universitaria tra Sestu e Monserrato ed oltre la SS 554, rafforzi
dall'interno il riequilibrio sulla fascia trasversale ovest-est e costituisca
un tirante di fuga e di maggiore integrazione tra le entità territoriali.
In questo modo la Città metropolitana, se ben definita ed organizzata
in termini di riequilibrio territoriale, può rappresentare un fatto
vincente per lo sviluppo di tutto il territorio dell'area: per la città
di Cagliari stessa che vedrebbe diminuire il carico di domanda di servizi
che attualmente non è in grado di soddisfare e di affrontare da
sola, restituendo al suo tessuto urbano, oramai quasi del tutto compromesso,
la strada per ritrovare elementi di identità e vivibilità
(Poetto, Molentargius, Fronte Mare, etc.). Per le aree della conurbazione
e dell'hinterland che vedrebbero riqualificate e valorizzate alcune delle
loro vocazioni più dinamiche di tipo industriale, mercantile, di
agricoltura specializzata, etc.: le analisi sin qui svolte ci consentono
di proporre una delimitazione dell'area metropolitana di Cagliari, nella
quale possono essere ricompresi i seguenti comuni: Assemini, Cagliari,
Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius, Sestu.
La presente proposta, come si può evincere, tende ad una mediazione
tra le ipotesi di area vasta e di perimetro ristretto intorno al tracciato
della SS 554, pur nella consapevolezza del fatto che l'area indicata ha
la dimensione ma non la struttura metropolitana. La definizione del nuovo
ente ha necessità di un'area di riferimento abbastanza ampia, che
vede insufficienti i comuni entro la SS 554, con centri focali Cagliari
e Quartu S. Elena, più centri piccoli e medi e che quindi deve ricomprendere
al suo interno quei sistemi insediativi che, presentando comunque valori
elevati di stretta interdipendenza, rendono possibile il decentramento
dei servizi. Pertanto tale delimitazione nasce, oltreché dalla traduzione
dei vincoli imposti dalla legge, principalmente dal tentativo di allargamento
ad una fascia omogenea del territorio della fruizione delle attrezzature
di livello urbano del capoluogo, per un superamento degli attuali squilibri,
tra cui i macroscopici fenomeni di abusivismo e di degrado presenti in
molte delle aree periferiche del capoluogo e l'abnorme crescita dei comuni
immediatamente prossimi alla città. L'espansione del capoluogo e
dei centri limitrofi é stata regolata da piani urbanistici indipendenti
e non integrati, priva di una visione d'assieme che indirizzasse le direttive
per lo sviluppo integrato dell'area. I processi in atto "spontaneamente"
nell'area di Cagliari, non ultimo il decentramento in atto di servizi ed
infrastrutture di livello regionale, richiedono oggi un quadro amministrativo
allargato, con un ente territoriale sovracomunale, per meglio tenere conto
di istanze non più affrontabili separatamente dalle singole amministrazioni.
I centri dell'hinterland hanno subito delle profonde trasformazioni nel
confronto con il polo propulsore: da tale confronto sono usciti più
consistenti da un punto di vista di dimensione, ma particolarmente indeboliti
sotto il profilo economico e sociale. Tale rapporto può venire ottimizzato
in un quadro di gestione allargata del territorio, grazie alle migliorate
condizioni di accessibilità e, soprattutto, alle nuove connotazioni
delle dotazioni di servizi, sempre più legate a reti di comunicazione
infrastrutturali e telematiche. Con tali obiettivi di riequilibrio degli
assetti territoriali, i comuni minori, che risultano interessati a relazioni
"di stretta integrazione" con il capoluogo, possono essere intesi quale
base territoriale significativa entro una maglia territoriale in cui studiare
strategie integrate di sviluppo di interessi sovracomunali che, singolarmente,
non vedrebbero esiti favorevoli. Tale ipotesi di riequilibrio non tende
a filantropiche ridistribuzioni di risorse, ma rappresenta una scelta obbligata
in uno scenario cagliaritano ormai del tutto chiuso in se ed afflitto da
insanabili, singolarmente, effetti di congestione sul territorio. Un riequilibrio
globale dell'area in questione verrebbe facilitato dall'esistenza di una
maglia infrastrutturale sufficientemente fitta e di buon livello che consentirebbe
un alleggerimento di tale congestione, resa ancora più forte dagli
intensi movimenti dei pendolari che giornalmente gravano sul capoluogo.
Con ciò non si intende proporre un generico sbilanciamento nel territorio
dell'area con un indiscriminato decentramento delle funzioni metropolitane,
poiché risulta di primaria importanza evitare che il modello risulti,
di fatto, irrealizzabile perché debole e, conseguentemente, non
produca quella ricaduta economica e sociale che è alla base stessa
delle ipotesi di riequilibri
4. Le funzioni
Nell'area metropolitana
l'amministrazione locale, e di conseguenza le funzioni da essa svolte,
si articola in due livelli (art. 18 comma 1):
-
la Città metropolitana
-
i comuni metropolitani
La Città metropolitana
dovrà svolgere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, oltre alle funzioni
di competenza provinciale, anche quelle normalmente affidate ai comuni,
quando le stesse assumono caratteristiche sovracomunali o quando, per ragioni
di economicità ed efficienza, sia necessario un approccio complessivo
e coordinato. In particolare i servizi in cui tale estensione di funzioni
può risultare indispensabile riguardano:
-
la pianificazione territoriale;
-
la viabilità, il
traffico e i trasporti;
-
la tutela e la valorizzazione
dei beni culturali e dell'ambiente;
-
la difesa del suolo, la
tutela idrogeologica, la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche
e lo smaltimento dei rifiuti;
-
la raccolta e la distribuzione
delle acque e delle fonti energetiche;
-
i servizi per lo sviluppo
economico e la grande distribuzione commerciale;
-
i servizi di area vasta
nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale
e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.
Ai comuni metropolitani
invece dovrebbero rimanere funzioni residuali rispetto a quelle della Città
metropolitana (art. 19, comma 3). E' bene sottolineare tuttavia come la
ripartizione specifica delle funzioni tra le due entità sia demandata
alla legge regionale. L'individuazione delle rispettive funzioni non appare
di immediata lettura, perché essa non avviene sulla base di una
preordinata classificazione delle funzioni o dei settori di interesse,
quanto piuttosto in relazione alla dimensione degli interessi stessi e
del coinvolgimento che la funzione produce, nel rispetto ovviamente di
quanto disposto dalle leggi sovraordinate. Pertanto le funzioni che qui
si propongono di assegnare alla Città metropolitana e ai comuni
che ne fanno parte sono desunte dalla verifica quantitativa e qualitativa
dell'interdipendenza delle attività che fanno capo a tali funzioni.
In quest'ottica, in aggiunta alle funzioni assegnate dalla L. 142/90 alle
provincie (art. 14 e 15), che devono essere esercitate anche dalle città
metropolitane (art. 19), le funzioni che la Città metropolitana
di Cagliari deve svolgere possono riassumersi nelle seguenti:
• funzione di pianificazione
territoriale con le quali si attiva:
l'elaborazione del
piano territoriale di coordinamento, che oltre ai contenuti di quello provinciale,
dovrà contenere la previsioni di assetto dell'ambito di cerniera
tra gli insediamenti urbanizzati, in modo da garantire il coordinamento
dei Piani Urbanistici Comunali interessati.
• Funzione di pianificazione
e programmazione del sistema dei trasporti (viabilità, traffico
e trasporti), con la quale si attiva:
-
l'elaborazione del piano
metropolitano dei trasporti (o della mobilità) con i contenuti previsti
dal Piano Generale dei Trasporti e con l'obiettivo di assegnare le indicazioni
ai comuni per la redazione dei Piani Urbani del Traffico (art. 36) Nuovo
Codice della Strada) nelle aree più densamente urbanizzate;
-
la programmazione, la
realizzazione e la gestione della rete e dei servizi di trasporto individuali
e collettivi di interesse metropolitana e sovracomunale, nonché
delle strutture puntuali (centri intermodali, parcheggi di scambio, etc.).
• Funzioni di tutela e
valutazione dei beni ambientali e di prevenzione delle calamità
con le quali si attivano:
- la verifica delle
aree di tutela individuate dalle leggi regionali;
- la programmazione
degli interventi necessari al disinquinamento terrestre, idrico ed atmosferico;
- la partecipazione
alla predisposizione e all'attuazione del Piano regionale di protezione
civile.
• Funzioni di smaltimento
dei rifiuti con le quali si attivano:
-
la verifica degli interventi
previsti dal Piano regionale dello smaltimento dei rifiuti solidi;
-
la programmazione, la
realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.
• Funzioni di raccolta
e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche con le quali si attiveranno:
-
la verifica degli interventi
previsti dalla Regione e dai suoi enti strumentali (EAF) di
-
interesse metropolitano
e sovracomunale;
-
localizzazione degli impianti
di produzione e di adduzione dell'energia (gas, elettricità, etc.).
-
Funzioni di programmazione,
realizzazione e gestione di servizi d'area metropolitana legati:
-
allo sviluppo economico
(sevizi reali alle imprese, alle piccole e medie imprese, etc, in collaborazione
e coordinamento con altri Enti istituzionali);
-
allo sviluppo commerciale
dell'agro-alimentare e della grande distribuzione con la pianificazione
e/o programmazione delle strutture di livello metropolitano (mercati all'ingrosso,
città mercato, fiere, centri sportivi, etc);
-
allo sviluppo sociale
(istituti di pena, centri sociali), dell'istruzione (universitaria, e della
scuola media superiore e professionale) e della sanità;
-
allo sviluppo ricreativo
(parchi metropolitani), sportivo (impianti di valenza territoriale) e turistico
(strutture balneari, nautiche, ricettive).
5. La legge elettorale
Il meccanismo scelto
per la elezione del Sindaco e dei consiglieri della Città metropolitana
è basato sulla ripartizione del territorio in 36 (trentasei) Collegi
uninominali che formano il Collegio Unico Metropolitano (CUM) ai fini della
elezione del Sindaco e di 1/4 dei Consiglieri metropolitani. Nella proposta
di legge vengono altresì individuati i criteri per la individuazione
dei collegi elettorali (continuità territoriale, rispetto di una
media di popolazione fra collegi, coerenza socio-economica del bacino territoriale
di ciascun collegio), la composizione e formulazione delle schede per l'elezione
dei consiglieri metropolitani e del Sindaco, i meccanismi di elezione della
loro elezione. Per quanto attiene alla attribuzione dei seggi non assegnati
nel CUM è stato studiato un meccanismo proporzionale che parte dalla
determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e
dei singoli candidati non risultati eletti. Per la elezione del Sindaco,
qualora nessuno dei candidati superi la soglia del 51% dei consensi, si
procederà, la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi
dell'evento, al ballottaggio.
6. La Conferenza metropolitana
A due mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta istituisce la
Conferenza metropolitana, organismo che sarà presieduto dal Presidente
della Provincia o dall'Assessore delegato. Della Conferenza metropolitana
fanno parte i Comuni dell'area cui viene attribuito un numero di voti in
base ad un criterio correlato al numero degli abitanti che essi rappresentano.
La Conferenza metropolitana
è essenzialmente momento propedeutico alla formazione e all'attività
del Consiglio metropolitano. Entro sei mesi dalla sua istituzione, infatti,
essa dovrà:
-
definire le proposte organiche
circa le deleghe e l'attribuzione delle funzioni statali e regionali da
trasferire alla Città metropolitana;
-
le funzioni comunali di
livello metropolitano da trasferire alla Città metropolitana e le
sue possibili fonti di finanziamento.
La Conferenza metropolitana,
inoltre, può proporre una diversa delimitazione dell'area. Compito
della Regione, in questa fare di avvio, sarà quello di garantire
il necessario supporto tecnico, scientifico e finanziario per lo svolgimento
delle funzioni della Conferenza metropolitana. Nel caso in cui la Conferenza
Metropolitana non avanzasse proposte o fosse manifestamente inadempiente
è dato potere alla Giunta regionale di intervenire, riservandosi
il Presidente della Giunta il potere di fissare la data delle elezioni.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto della legge.
1. La presente legge
disciplina la delimitazione, l'istituzione, le funzioni della Città
metropolitana di Cagliari e l'istituzione della Conferenza metropolitana
nell'esercizio della competenza di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) della
Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, modificata dall'art. 4 della
Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, ed ai sensi dell'art. 17,
quinto comma della Legge. 8 giugno 1990, n. 142.
2. Ai sensi dell'art.
57 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, fino a quando la
materia dell'ordinamento degli enti locali non verrà disciplinata
con legge regionale, alla Città metropolitana si applicano, in quanto
compatibili e per quanto non disposto dalla presente legge, le norme relative
alle Province dettate dalle Leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 25 marzo 1993,
n. 81.
CAPO I
DELIMITAZIONE E
ORGANI DELLA CITTÀ' METROPOLITANA
Art. 2
Delimitazione
1. La Città metropolitana
di Cagliari comprende i comuni di Assemini, Cagliari, Capoterra, Elmas,
Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius, Sestu.
Art. 3
Organi della Città
metropolitana
1. Sono organi della Città
metropolitana il consiglio metropolitano, la Giunta metropolitana, il Sindaco
metropolitano.
2. Il Consiglio della
Città metropolitana è composto dal Sindaco e da 48 consiglieri.
3. La Giunta della
Città metropolitana è composta dal Sindaco e da dodici assessori.
Art. 4
Autonomia statutaria
1. La Città metropolitana
adotta il proprio statuto.
2. Lo statuto, nei
limiti fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione
interna ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento
degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione con i comuni
e le province, gli istituti di consultazione degli enti locali facenti
parte dell'area metropolitana, le forme della partecipazione popolare,
del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti
legislativi, la disciplina dell'iniziativa per la variazione della delimitazione
e delle funzioni della Città metropolitana.
3. Lo statuto è
deliberato dal Consiglio metropolitano con il voto favorevole dei due terzi
dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta,
la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta
giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
4. Dopo l'espletamento
del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio
dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno
per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto
entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione.
CAPO II
NORME ELETTORALI
Art. 5
Collegi elettorali
1. Il territorio della
Città metropolitana è ripartito in trentasei collegi uninominali.
2. Il complesso dei
collegi elettorali uninominali forma il collegio unico metropolitano ai
fini dell'elezione del Sindaco e di un quarto dei consiglieri metropolitani.
Art. 6
Determinazione dei
collegi elettorali
1. Entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge la Giunta regionale propone, d'intesa con
la Conferenza di cui all'articolo 14, un disegno di legge che individua
i collegi elettorali uninominali sulla base dei seguenti criteri:
-
i collegi devono essere
costituiti da un territorio continuo ed essere, di norma, ricompresi nel
territorio di ciascun comune facente parete dell'area metropolitana;
-
la popolazione di ciascun
collegio può discostarsi di non oltre il dieci per cento, per eccesso
o per difetto, dalla media della popolazione dei collegi dell'area metropolitana,
media che si ottiene dividendo la cifra della popolazione dei comuni facenti
parte dell'area metropolitana, quale risulta dall'ultimo censimento generale,
per il numero dei collegi elettorali uninominali;
-
deve essere garantita
la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo
alle caratteristiche economico-sociali e storico culturali del territorio
Art. 7
Voti e schede
1. Ogni elettore dispone
di due voti, da apporre su due distinte schede, diretti a determinare,
rispettivamente, l'elezione dei consiglieri metropolitani e quelle del
Sindaco metropolitano.
2. La scheda per l'elezione
dei consiglieri reca i nomi e i cognomi dei candidati, ciascuno con a fianco
il contrassegno del gruppo di cui fa parte.
3. La scheda per l'elezione
del Sindaco metropolitano reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica
di Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati
i contrassegni del gruppo o dei gruppi con cui il candidato è collegato.
Art. 8
Elezione dei consiglieri
metropolitani
1. Il Consiglio della
Città metropolitana è eletto a suffragio universale favorendo
l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini, con voto diretto,
libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali.
2. Ciascun candidato
può candidarsi, pena la nullità dell'elezione, in un solo
collegio.
3. Trentasei seggi
sono attribuiti, nell'ambito di collegi elettorali uninominali, ai candidati
che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi espressi.
4. I rimanenti dodici
seggi sono assegnati, in ragione proporzionale, nell'ambito della circoscrizione
unica metropolitana, tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi
uninominali, esclusi i candidati risultati eletti ai sensi del comma 3.
Art. 9
Attribuzione dei seggi
non assegnati nei collegi uninominali
1. Per l'attribuzione
dei seggi non assegnati nei collegi uninominali si procede alla determinazione
della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale
dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti nei collegi
uninominali.
2. La cifra elettorale
dei gruppi dei candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai
candidati presenti nei collegi uninominali con il medesimo contrassegno,
sottratti i voti dei candidati eletti nei collegi uninominali.
3. La cifra individuale
dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero
dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto nei
collegi uninominali e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi
espressi nel collegio.
4. Per l'assegnazione
dei seggi si divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente
per 1, 2, 3, 4.....sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere
e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più
alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in
una graduatoria decrescente. Ciascun gruppo ottiene tanti seggi quanti
sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.
A parità di
quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito
al gruppo che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità
di quest'ultima, per sorteggio.
5. Nell'ambito di
ogni gruppo i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo
l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di quoziente,
nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al candidato
che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima,
per sorteggio.
Art. 10
Elezione del Sindaco
metropolitano
1. Il Sindaco metropolitano
è eletto a suffragio universale e diretto nella circoscrizione unica
metropolitana, contestualmente all'elezione del Consiglio metropolitano.
2. Ciascun candidato
alla carica di Sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della
candidatura il collegamento con uno o più gruppi di candidati presentati
per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo
se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste
interessate.
3. E' proclamato eletto
Sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
4. Qualora nessun
candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 3 si procede ad un secondo
turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del
primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Sindaco
che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di
parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio
il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione
del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva,.
A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato
più anziano di età.
5. In caso di impedimento
permanente o decesso di uno dei candidati ai sensi del comma 4, secondo
periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria.
Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal
verificarsi dell'evento.
6. Per i candidati
ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per
l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi
al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla
prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto
a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno.
Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti
con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
7. La scheda per il
ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di
Sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti
i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno
sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
8. Dopo il secondo
turno è proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il
maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è
proclamato eletto Sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7,
con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale
che ha conseguito la maggior cifra elettorale complessiva. A parità
di cifra elettorale, è proclamato eletto Sindaco il candidato più
anziano d'età.
CAPO II
FUNZIONI DELLA
CITTÀ' METROPOLITANA
Art. 11
Ruolo strategico della
Città metropolitana
1. La Città
metropolitana svolge un ruolo strategico di modernizzazione e rappresentanza
generale dei valori, della cultura e degli interessi del territorio e della
comunità di riferimento, nelle loro strutture e dinamiche costitutive
e nei loro rapporti con le realtà della Sardegna e quelle nazionali
e internazionali.
2. A tal fine l'azione
dei suoi organi - in rapporto con le persone, i comuni, le circoscrizioni,
gli altri soggetti pubblici e privati - dovrà svolgersi secondo
le direttrici fondamentali che saranno fissate dallo statuto metropolitano,
che comunque dovranno perseguire:
-
il risanamento ambientale,
urbanistico, culturale;
-
la riorganizzazione dei
servizi assistenziali, sanitari, educativi, anticrimine e d'accoglienza;
-
il riassetto del sistema
produttivo e occupazionale.
3. Dovranno in tal modo
essere garantiti nuovi e più avanzati livelli di benessere, sicurezza,
qualità di vita per tutti gli abitanti della città.
Art. 12
Delega e attribuzione
di funzioni statali e regionali
1. Attraverso la Conferenza
metropolitana di cui all'articolo 14, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, verranno definite proposte organiche relative alla
delega di funzioni statali ed alla delega e attribuzione di funzioni regionali
alla Città metropolitana.
2. In particolare
dovrà esser proposta la delega di funzioni regolamentari e amministrative
statali in materia di:
-
ricerca scientifica e
Università, pubblica istruzione;
-
tutela dell'ecosistema
ed energia;
-
collegamenti nazionali
e internazionali;
-
prevenzione e cura delle
tossicodipendenze;
-
sistema carcerario e di
rieducazione penitenziaria e postpenitenziaria;
-
sicurezza pubblica, protezione
civile, difesa.
Su tale base la Regione
e la Conferenza metropolitana, entro i successivi sei mesi, dovranno elaborare
una propria proposta sulla materia, per poi contrattarla con i diversi
organi statali, secondo le rispettive competenze.
3. Una legge regionale,
entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, anche sulla
base delle proposte di cui al precedente comma 1, dovrà attribuire
o delegare alla Città metropolitana funzioni regolamentari e amministrative
regionali nelle materie di cui agli articoli 3, 4 e 5 della Legge costituzionale
n. 3 del 1948 e alle conseguenti vigenti norme di attuazione.
Art. 13
Funzioni provinciali
e sovracomunali
1. La Città metropolitana
assume - oltre alle competenze provinciali, a quelle attribuite o delegate
dallo Stato e dalla Regione ai sensi del precedente articolo 12 e a quelle
di coordinamento delle funzioni residue di Stato, Regione, con quelle di
enti pubblici e comuni, e con quelle proprie - le seguenti funzioni a carattere
sovracomunale o da svolgersi in forma coordinata:
a) nella materia
della pianificazione territoriale:
-
l'adozione del piano territoriale
di coordinamento con i contenuti e le finalità di cui all'articolo
15, comma 2, della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
-
l'adozione e l'approvazione
del piano urbanistico metropolitano con i contenuti e le procedure di approvazione
di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n.
45 e successive modificazioni;
-
l'adozione e l'approvazione
del programma pluriennale di attuazione, con i contenuti e le procedure
di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale n. 45 del 1989 e successive
modificazioni.
Ai comuni compresi nei
confini della Città metropolitana è attribuita la competenza
di adozione e approvazione degli strumenti di attuazione del piano urbanistico
metropolitano di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale n. 45
del 1989;
b) nelle materie della
viabilità, traffico e trasporti:
-
la partecipazione
alla formazione del piano regionale dei trasporti;
-
la realizzazione
e la gestione delle reti e dei servizi di trasporto di interesse metropolitano,
la realizzazione della grande viabilità, il coordinamento delle
scelte dei comuni dell'area in materia di piani urbani di traffico;
-
il coordinamento
dei programmi e delle attività delle Ferrovie dello Stato e di pertinenza
privata, delle linee automobilistiche, marittime ed aeree di interesse
della città;
c) nelle materie della
tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente:
-
i compiti relativi al
censimento, catalogazione, documentazione, recupero conservazione e valorizzazione
del patrimonio storico, librario, archivistico, monumentale, archeologico
ed ambientale di rilievo metropolitano;
-
la gestione delle strutture
culturali stabili di grande qualità e rilievo, e delle gradi opere
e istituzioni tese alla tutela e alla valorizzazione dell'ecosistema metropolitano;
d) nelle materie della
difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse
idriche, smaltimento dei rifiuti:
-
la programmazione e la
gestione degli interventi per la sistemazione e la tutela idrogeologica
nell'ambito metropolitano, nonché i compiti riguardanti la valorizzazione
delle risorse idriche;
-
la disciplina ed il controllo
degli scarichi delle acque superficiali, nonché la disciplina e
l'esercizio delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti
nell'ambito metropolitano, compresa la realizzazione e gestione dei relativi
impianti;
-
la progettazione, costruzione
e gestione degli impianti fognari e di depurazione delle acque reflue di
livello metropolitano;
e) nelle materie della
raccolta, distribuzione e depurazione delle acque:
-
i compiti, nell'ambito
metropolitano, relativi alla raccolta, distribuzione e depurazione delle
acque, compresa la realizzazione e gestione dei relativi impianti;
f) nelle materie dei servizi
per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale:
-
i compiti riguardanti
l'apprestamento e la gestione di aree, e delle infrastrutture connesse,
per l'insediamento di attività portuali;
-
i compiti di localizzazione,
approntamento di servizi reali, erogazione di incentivi economici nei settori
del turismo, industria e artigianato, commercio, fiere e mercati. Tali
funzioni implicano l'adozione di specifici piani settoriali di sviluppo,
riferiti anche al contenimento dei prezzi ed alla tutela dei consumatori;
-
la pianificazione commerciale
della grande distribuzione, delle grandi strutture di vendita e dei grandi
punti di vendita, nonché il rilascio delle relative autorizzazioni;
g) i servizi di area vasta
nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale
e gli altri servizi urbani di livello metropolitano.
CAPO IV
CONFERENZA METROPOLITANA
Art. 14
Istituzione della
Conferenza metropolitana
1. Entro due mesi dall'entrata
in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale convoca
i sindaci dei comuni di cui all'articolo 2, col Presidente della Provincia
di Cagliari per l'istituzione della Conferenza metropolitana.
2. La Conferenza è
presieduta dal Presidente della Giunta o dall'Assessore degli enti locali
da lui delegato (dal Presidente della Provincia di Cagliari).
3. La convocazione
della Conferenza ed il relativo ordine del giorno sono stabiliti di comune
accordo dal Presidente e dal Sindaco coordinatore, eletto dai sindaci dei
comuni aderenti alla Città metropolitana cagliaritana.
4. La Conferenza si
riunisce su richiesta del Presidente della Provincia di Cagliari o di uno
o più sindaci di comuni che rappresentino almeno il venti per cento
della popolazione della istituenda Città metropolitana.
5. Ai comuni facenti
parte della Conferenza metropolitana viene attribuito un numero di voti
così determinato:
-
un voto ai Comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti;
-
due voti ai comuni con
popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
-
tre voti ai comuni con
popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
-
quattro voti ai comuni
con popolazione da 15.001 a 20.000 abitanti;
-
cinque voti ai comuni
con popolazione da 20.001 a 25.000 abitanti;
-
sei voti ai comuni con
popolazione da 25.001 a 40.000 abitanti;
-
dieci voti al Comune di
Quartu S. Elena;- trenta voti al Comune di Cagliari.
6. La Conferenza metropolitana
assume le proprie determinazioni a maggioranza dei voti. Nessuna determinazione
può essere adottata se non è presente la maggioranza dei
comuni interessati che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione
complessiva dell'area stessa.
7. La Conferenza approva
a maggioranza assoluta un regolamento interno che disciplina il suo funzionamento.
8. Il regolamento
interno può modificare anche le disposizioni contenute nel comma
4 del presente articolo.
Art. 15
Funzioni della Conferenza
metropolitana
1. Entro sei mesi dalla
sua istituzione la Conferenza metropolitana:
-
definisce proposte organiche
relative alla delega e attribuzione di funzioni statali e regionali da
trasferire alla Città metropolitana nei settori organici di materie
di cui all'articolo 12;
-
individua le funzioni
comunali di livello metropolitano da trasferire alla Città metropolitana
anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della presente legge;
-
può proporre una
diversa delimitazione dell'area metropolitana nel rispetto dei criteri
dettati dall'articolo 17, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
-
individua le fonti di
finanziamento della istituenda Città metropolitana:
2. La Regione assicura
il necessario supporto tecnico, scientifico e finanziario per lo svolgimento
delle funzioni della Conferenza metropolitana.
3. I progetti elaborati
dalla Conferenza metropolitana sono sottoposti al parere degli enti che
costituiranno la Città metropolitana di Cagliari ed approvati dalla
Giunta che trasmette i relativi disegni di legge al Consiglio regionale
per l'approvazione.
4. Qualora la Conferenza
metropolitana non avanzi proprie proposte la disciplina dettata dagli articoli
1 e 11 sarà sottoposta dalla Giunta regionale al parere dei comuni
di cui all'articolo 2, che dovranno esprimersi entro trenta giorni, trascorsi
i quali il parere si intende positivo.
5. Entro i successivi
trenta giorni la Giunta può proporre modifiche agli articoli 1 e
11, nel qual caso la loro efficacia resta sospesa sino all'entrata in vigore
della nuova disciplina.
6. In caso la Giunta
non proponga ulteriori modifiche si applica la disciplina dettata dagli
articoli 1 e 14 a partire da un anno successivo all'entrata in vigore della
presente legge.
7. Il Presidente della
Giunta regionale fissa il giorno per lo svolgimento delle elezioni, che
dovranno tenersi entro i successivi tre mesi.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE
Art. 16
Sospensione della
efficacia degli articoli da 1 a 13
1. L'efficacia degli articoli
da 1 a 13 rimane sospesa per un anno
ALLEGATO 1
Il sistema di attribuzione
dei voti proposto nell'articolo 15 determinerebbe il seguente rapporto
di forze all'interno della Conferenza metropolitana:
| CITTÀ |
AB.TI
(1) |
VOTI |
| CAGLIARI |
180.809 |
30 |
| ASSEMINI |
20.907 |
5 |
| CAPOTERRA |
17.076 |
4 |
| ELMAS |
7.504 |
2 |
| MONSERRATO |
20.401 |
5 |
| QUARTUCCIU |
9.670 |
2 |
| QUARTU
S.E |
63.135 |
10 |
| SELARGIUS |
23.845 |
5 |
| SESTU |
12.365 |
3 |
(1) Dati ISTAT al 31
dicembre 1992
CONVEGNO: QUALI
SCENARI PER L'AREA METROPOLITANA DI CAGLIARI?
Sestu, venerdì
12 dicembre 1997, ore 17.00
Salone Pro Loco –
via Roma
Organizzatori:
Comune di Sestu
Associazione Provinciale
Enti Locali (APEL)
Provincia di Cagliari
Programma lavori
Introduzione
Salvatorangelo Cucca Presidente
APEL
Relazioni
Domenico Pellicanò
Assessore alla Città metropolitana e alla Qualità dell’Amministrazione
– Comune di Bologna
Nicola Scano Presidente
Provincia Cagliari
Salvatore Sanna Presidente
Commissione Autonomia del Consiglio Regionale
Piergiorgio Massidda Deputato
al Parlamento
Interverranno
Alberto Manchinu, Assessore
Regionale degli Enti Locali
Mariano Delogu, Sindaco
di Cagliari
Graziano Milia, Sindaco
di Quartu S. Elena
Paolo Mereu, Sindaco di
Assemini
Mario Mura, Sindaco di
Elmas
Pierluigi Marotto, Sindaco
di Monastir
Antonio Vacca, Sindaco
di Monserrato
Tonino Meloni, Sindaco
di Quartucciu
Tonino Melis, Sindaco
di Selargius
Efisio Marras, Sindaco
di Ussana
Conclusioni
Michele Cossa, Sindaco
di Sestu
Segreteria organizzativa
Comune di Sestu
Via Scipione, 1 Tel.
070/2360.210 (Dott. Ignazio Caboni) – Fax 070/261908
Associazione Provinciale
Enti Locali (APEL)
Piazza Galilei,17-
Cagliari Tel. e fax 070/42233
PRESENTAZIONE
"Con riferimento al
territorio di Cagliari, lo schema di assetto provinciale può prevedere,
sempre in deroga alle norme vigenti in materia di ordinamento provinciale
e comunale ed in deroga al parametro di cui alla lettera b) del comma 1
dell’art. 3, la delimitazione dell’area metropolitana con l’istituzione
della relativa autorità o comunque altre speciali forme di autonomia
politica ed organizzativa tali da consentire il governo dello sviluppo
ed il coordinamento delle funzioni dell’area." (art. 4, 6 comma, L.R. 2
gennaio 1997, n. 4).
Dopo sette anni dall’entrata
in vigore della legge 142 il Consiglio regionale si pone finalmente, sia
pure in modo timido, il problema del governo dello sviluppo dell’area metropolitana
di Cagliari, dell’individuazione di forme organizzative che consentano
la gestione di problemi la cui rilevanza va ben oltre le competenze e le
possibilità dei singoli municipi.
Tuttavia, mentre le
procedure
per l’istituzione delle nuove province sembrano procedere in modo deciso,
dopo l’approvazione della legge non si è più parlato di area
metropolitana.
Pure; l’argomento
è di stretta attualità e la sua definizione è da molti
ritenuta addirittura pregiudiziale rispetto alla disgregazione dell’attuale
Provincia di Cagliari, come testimoniano le prese di posizione della maggior
parte dei Comuni della Trexenta, scarsamente propensi ad aderire alla futura
Provincia del Medio Campidano.
Abbiamo perciò
ritenuto utile, partendo dall’esperienza di Bologna, aprire una riflessione,
mettere a confronto i soggetti più direttamente interessati. Con
l’obiettivo di verificare quali siano le forme possibili di intesa tra
i Comuni, i temi che richiedono con maggiore urgenza un approccio unitario,
gli ostacoli che si frappongono ad un rapporto più stretto ed efficace,
non limitato ad un semplice "buon vicinato".
Salvatorangelo Cucca,
Michele Cossa, Nicola Scano
Ordine del giorno
approvato dal Consiglio comunale di Sestu il 10 aprile 1997
IL COMUNE DI SESTU
analizzate le peculiari
problematiche dell'area vasta di Cagliari, specialmente per ciò
che attiene ai trasporti e alla viabilità, allo smaltimento dei
rifiuti e alla difesa dell'ambiente, alla sanità, alla cultura e
l'Università, alla allocazione delle grandi infrastrutture economiche
e dei servizi pubblici e al decentramento di questi sul territorio;
* considerato che gli
assetti amministrativi tradizionali si presentano distanti dalla realtà
e dalle dinamiche sociali, ponendosi anzi sovente essi stessi come elementi
frenanti e incapaci di assicurare la qualità dei servizi e uno sviluppo
ordinato e armonico dell'area vasta di Cagliari, i quali debbono essere
considerati obiettivi di primaria importanza ai fini dell'inserimento della
Sardegna nei grandi processi economici nazionali e internazionali;
* viste le gravi difficoltà
incontrate dalle amministrazioni locali della Sardegna, a causa della carenza
di mezzi finanziari e di organici e della mancanza del coordinamento necessario
per incidere in modo efficace nello sviluppo economico e sociale del territorio;
* nel confermare il principio
irrinunciabile della salvaguardia delle peculiarità e delle tradizioni
sociali e culturali di ciascuna municipalità, naturale punto di
riferimento politico e amministrativo per i cittadini
* preso atto del grave
ritardo della Regione Sarda nell'affrontare il tema del governo unitario
dell'area metropolitana di Cagliari, a oltre sei anni dall'entrata in vigore
del nuovo ordinamento delle Autonomie locali;
* vista la legge n. 142/90;
vista la L.R. n. 7/97
RICONOSCE
nella Città
(o Provincia) metropolitana di Cagliari lo strumento istituzionale più
idoneo per affrontare, sulla base di un forte raccordo con i Comuni, il
governo unitario delle materie di portata sovracomunale, in particolare
al fine di:
dare soluzione ai problemi
di area vasta (mobilità, rifiuti, ambiente, sanità, territorio,
economia, cultura)
valorizzare le potenzialità
economiche e culturali delle diverse aree territoriali all'interno dell'area
vasta
riequilibrare la fruizione
dei servizi, con particolare riguardo alle zone periferiche
decongestionare il capoluogo
e favorire il decentramento effettivo e reale di funzioni amministrative
e dei servizi di immediata richiesta da parte dei cittadini
dare massima estensione
ai servizi, avvicinandoli in modo diffuso e standardizzato ai cittadini-utenti
6) ridurre i tempi
e migliorare la qualità di erogazione dei servizi
controllare la qualità
dei servizi
razionalizzare ed ottimizzare
gli investimenti;
CHIEDE
alla Regione Sarda e all'Amministrazione
Provinciale di attivare un tavolo di confronto con l'Amministrazione Provinciale
e gli altri Comuni interessati all'istituzione della Città (o Provincia)
metropolitana di Cagliari;
all'Amministrazione Provinciale
e agli altri Comuni dell'area vasta di Cagliari di concorrere all'elaborazione
del progetto "area metropolitana di Cagliari", in vista della stipula di
un primo protocollo d'intesa per l'istituzione della "Conferenza metropolitana",
che delinei le basi dei nuovi assetti istituzionali, nel rispetto della
salvaguardia delle peculiarità e delle tradizioni sociali e culturali
di ciascuna municipalità, naturale punto di riferimento politico
e amministrativo per i cittadini.
Sestu, 10 aprile 1997
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
INCONTRO TRA L’ASSESSORE
DEGLI ENTI LOCALI LUIGI CIGODI E I SINDACI DELL’AREA METROPOLITANA DI CAGLIARI
Oggi, 11 settembre
alle 9.30, si svolgerà l'incontro, promosso dalla Regione, tra l'assessore
degli Enti Locali Luigi Cogodi e i sindaci dei comuni di Cagliari, Assemini,
Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius e
Sestu. Tema centrale dell'incontro: avviare un confronto sull'ipotesi di
delimitazione dell'area metropolitana di Cagliari.
Cagliari - ore 9.30
- Assessorato degli Enti Locali via XXIX Novembre- - Sala Comitato Regionale
di Controllo. La riunione è aperta ai giornalisti.
A cura di C. Romagnoli
10-12-2003