DOCUMENTAZIONE SULL'AREA E CITTA' METROPOLITANA CAGLIARITANA

PROPOSTA DI LEGGE N. 56/A: "Riassetto delle circoscrizioni provinciali ed istituzione di un'area intorno alla città di Cagliari per la gestione dei servizi di rilevanza sovracomunale"
presentata dai Consiglieri regionali BONESU, SANNA Giacomo, SECCI, SERRENTI il 13 gennaio 1995
 

RELAZIONE DEI PROPONENTI

E' sentita l'esigenza di adeguare le circoscrizioni e le competenze delle province della Sardegna ad un mutato quadro istituzionale che veda la provincia quale unico ente intermedio fra i comuni e la Regione, salve le strutture che possano rendersi necessarie per superare i problemi organizzativi dei piccoli comuni.
Si tratta quindi di andare verso la formazione di province dotate di effettivi poteri, che travalichino le tradizionali competenze in materia di strade e di edifici scolastici, con elevata capacità di incidere sullo sviluppo e sugli assetti territoriali dei servizi.
In questo quadro va vista anche la piena attuazione del decentramento dell'attività amministrativa regionale previsto dall'art. 44 dello Statuto.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 415/1994, dando una ampia interpretazione della modifica apportata all'art. 3 dello Statuto dalla Legge Costituzionale. n. 2 del 1993, consente alla Regione di dare un nuovo assetto alle province prescindendo dalla Legge 142/1990, il cui spirito peraltro, ispirato ad un rafforzamento dell'istituzione provinciale, anche con la creazione di nuovi enti ove sussistano obiettive condizioni, va assecondato con norme meglio rispondenti alle particolari esigenze della nostra realtà.
Appare opportuno procedere, in un unico contesto, alla ridefinizione degli ambiti territoriali provinciali con la creazione, ove si sia in presenza di parametri oggettivi di popolazione e territorio e della volontà delle popolazioni interessate, di nuove entità provinciali.
Quanto al parametro della popolazione appare opportuna una riduzione rispetto ai duecentomila abitanti previsti dalla legislazione nazionale. Infatti la scarsa densità demografica di vaste zone della Sardegna porterebbe ad una eccessiva espansione territoriale delle province, con compromissione della funzionalità dei servizi.
Possono tuttavia esservi situazioni in cui, pur sussistendo obiettive necessità di decentramento, non siano riscontrabili i presupposti per la creazione di una entità provinciale. In tal caso occorre creare comunque, con opportuni strumenti legislativi, il decentramento amministrativo provinciale e regionale basato su detti ambiti.
Si è scelta la via di non lasciare al comportamento spontaneo dei comuni il procedimento per il riassetto provinciale, ma di imporre termini stretti per le scelte dei comuni, e ove necessario, per la scelta diretta da parte delle popolazioni.
E' infatti interesse preminente della Regione la realizzazione rapida del nuovo assetto, essendo elemento preliminare e necessario per il decentramento delle funzioni amministrative regionali e sostanzialmente per una riforma amministrativa della Regione.
Il procedimento proposto si ispira a rapidità ed al rispetto delle volontà democraticamente espresse, con una applicazione di forme di democrazia diretta (referendum) ogni qualvolta si abbia motivo di dubitare che la volontà espressa dai consigli comunali corrisponda all'effettiva volontà popolare.
Contestualmente al nuovo assetto provinciale sembra opportuno definire, avvalendosi delle stesse procedure, il problema della creazione intorno alla città di Cagliari di una area per la gestione dei servizi di competenza comunale, che per loro natura o dimensionamento tecnico ed economico e comunque per il loro interesse sovracomunale, sia necessario ed opportuno gestire unitariamente.
La via della creazione di una entità istituzionale autonoma (città metropolitana) con compiti predefiniti per legge, non appare percorribile, sia perché porterebbe ad ulteriore incremento degli enti territoriali, sia perché sarebbe visto da parte delle popolazioni interessate come uno spossessamento di prerogative a favore della città capoluogo.
Appare invece opportuna la delimitazione dell'area secondo la volontà delle popolazioni interessate e la devoluzione delle competenze da parte dei comuni secondo la loro volontà e con un sistema che consenta l'adeguamento dei compiti devoluti al mutare delle necessità.
La gestione dei servizi devoluti va affidata all'ente rappresentativo delle comunità e cioè alla Provincia, che coordinerà la propria azione con quella dei comuni.
Poiché la Provincia di Cagliari si troverà, con ogni verosimiglianza, a comprendere sia comuni facenti parte dell'area per la gestione dei servizi comunali di rilevanza sovracomunale, sia comuni esterni a detta area, appare opportuna la gestione separata dei servizi comunali da quelli di pertinenza provinciale.
 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE (pervenuta il 23 luglio 1996)

La Prima Commissione Permanente nella seduta del 23 luglio 1996 ha approvato a maggioranza, con la sola astensione del consigliere di A.N., il testo unificato sulla istituzione e modificazione delle circoscrizioni provinciali.
L'attribuzione di competenza primaria alla Regione, avvenuta con L.C. 2/1993, in materia di ordinamento degli enti locali, consente di creare un nuovo rapporto fra la Regione stessa e le espressioni istituzionali delle comunità locali.
E' pur vero che le potenzialità, che erano contenute nel testo dello Statuto non emendato, non sono state sfruttate, che il decentramento delle funzioni amministrative previsto come ipotesi normale ha avuto sporadiche e limitate applicazioni, che la Regione ha esercitato nei confronti dei Comuni e delle Province un potere centralistico degno del ministerialismo ottocentesco.
Ma è anche vero che questo è stato un grave limite dello stesso potere regionale immiseritosi nella ricerca di un rapporto diretto e clientelare col cittadino, a detrimento di quelle funzioni alte di legislazione, programmazione, indirizzo e controllo che devono caratterizzare la Regione.
Occorre applicare anche all'interno della Sardegna applicare rigorosamente quel principio di sussidiarietà per cui le decisioni devono essere prese al livello più alto possibile.
La legge in esame sarebbe sterile se non si inserisse in una riforma di tale natura. Non si devono costituire nuove province al fine di soddisfare ambizioni localistiche, ma per creare soggetti intermedi nuovi, capaci di intermediare fra le esigenze delle comunità comunali e la Regione, rappresentando e soddisfacendo esigenze di vasta area subregionale.Questa caratteristica assume particolare valenza ove, per la presenza di sistemi urbani fortemente integrati o integrabili, anche funzioni normalmente attribuibili ai Comuni, debbano o possano essere cumulate con funzioni di competenza provinciale.La presente legge non definisce compiutamente le soluzioni a tali problemi affidandole ad un complesso procedimento in cui Regione ed Enti locali, talvolta con la voce diretta delle popolazioni interessate, concorreranno a determinare il nuovo volto della realtà provinciale della Sardegna.E' una tappa storica in quanto le province di Cagliari e Sassari, come quella di Nuoro, come anche, in pieno regime democratico, quella di Oristano, sono state calate d'imperio sulle popolazioni, come forme di decentramento dell'apparato statale.Le nuove province invece dovranno essere essenzialmente strumento di autogoverno delle popolazioni, dotate di competenze proprie effettive ed incidenti sulla propria realtàL'approvazione di questa legge quindi non chiude il discorso province, ma lo apre.All'appuntamento della legge istitutiva delle nuove province dovremo trovarci dotati, quale Regione, di tutto l'apparato legislativo necessario ed in particolare degli strumenti necessari per rendere effettiva una nuova distribuzione dell'attività amministrativa fra Regione ed Enti locali, puntando sul modello dell'unicità dell'amministrazione per cui il cittadino deve potersi rivolgere ad un solo ufficio.La semplificazione dell'amministrazione, sgravando l'economia da pesi inutili, ha un forte riflesso, nel regime liberistico europeo, sull'efficienza del sistema produttivo.
La Pubblica Amministrazione non deve essere di intralcio all'impresa, ma deve, con un razionale esercizio dei poteri di controllo ed indirizzo sull'economia, rappresentare un fattore di sviluppo impedendo l'irrazionale dispersione di risorse che può derivare da uno sfrenato affidarsi alle sole leggi di mercato.
In questa razionalizzazione enti intermedi quali dovrebbero essere le nuove province possono essere un importante fattore.La Commissione bilancio nella seduta del 18 luglio 1996 ha espresso il proprio parere di competenza sugli aspetti finanziari del provvedimento ed ha nominato relatore in Consiglio il Presidente, on. Gianfranco Tunis.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Disegno di legge n. 80/A
"Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali."
(NdA: il testo proposto dalla commissione è identico a quello della Proposta di legge n. 114/A che per questo motivo non viene successivamente riproposto)

Art. 1 Riassetto delle circoscrizioni provinciali1.

La Regione opererà un generale riassetto delle circoscrizioni provinciali osservando i procedimenti previsti dalla presente legge.2. Il riassetto ha quale fine la formazione di province rispondenti alle esigenze sociali, economiche e culturali delle popolazioni, con capacità di essere unico ente intermedio fra Regione e comuni e ambito di programmazione e decentramento regionale.
Art. 2 Dimensioni delle circoscrizioni provinciali1.
Le province dovranno avere:
-popolazione non inferiore a 150.000 abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento;
-superficie non inferiore a chilometri quadrati 2.500. Non sono ammesse discontinuità territoriali, salvi i territori delle isole minori e le isole amministrative di comuni facenti parte di altra provincia.
Art. 3 Forme di decentramento infraprovinciali
1.Quando vengano accertate, nelle forme della presente legge, esigenze di decentramento derivanti da particolarità difficoltà di comunicazioni, ma non sussistano i requisiti di cui all'art. 2, la legge regionale regolerà particolari forme di decentramento all'interno delle provincie interessate e determinerà di conseguenza gli ambiti del decentramento regionale.
Art. 4 Consultazione dei comuni
1.Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge tutti i Comuni provvederanno ad indicare con delibera del Consiglio Comunale, adottata all'unanimità dei votanti, ovvero a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, di quale provincia intendano far parte.
2. La volontà di appartenenza va indicata in relazione ad una delle attuali provincie, ovvero al capoluogo di una eventuale nuova provincia, ovvero ad una o più zone geografiche.
3. Ai fini delle procedure di cui alla presente legge la Giunta ed il Consiglio Regionale procederanno ad unificare le indicazioni formulate in relazione al capoluogo della provincia con quelle indicanti una o più zone geografiche, che siano fra loro omogenee. In tal caso il procedimento si svolgerà con la sola indicazione delle zone geografiche ed il capoluogo sarà determinato dal Consiglio della nuova provincia con norma statutaria.
4. Nel caso che entro il termine il Consiglio comunale non sia stato convocato, il Comitato circoscrizionale di controllo adotta i provvedimenti di controllo sostitutivo in ordine alla convocazione del Consiglio.
5. Qualora il Consiglio non deliberi entro il termine assegnato dal Comitato di controllo, si intenderà deliberata l'adesione alla attuale provincia, ovvero, nel caso di comuni il cui territorio resterebbe intercluso a seguito della scelta operata dagli altri comuni, l'adesione alla provincia prescelta dai comuni intercludenti.
Art. 5 Referendum
1. Si procederà a referendum consultivo delle popolazioni interessate qualora:
  • il Consiglio comunale non abbia deliberato a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, salvo che vi sia stata unanimità dei consiglieri votanti;

  • - un decimo degli elettori ne faccia richiesta entro sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della delibera del Consiglio Comunale, ovvero dalla scadenza del termine di cui al quinto comma del precedente
    Art. 6.
    Le firme della relativa istanza devono essere autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, e depositate presso la segreteria comunale. Il segretario comunale provvede alla verifica della qualità di elettore del Comune dei firmatari, certifica il raggiungimento o meno del decimo degli elettori ed inoltra, entro cinque giorni dalla presentazione, l'istanza alla Presidenza della Giunta Regionale. Non si fa luogo a referendum qualora il Consiglio Comunale revochi la precedente delibera ed adotti all'unanimità dei consiglieri votanti decisione in conformità alla richiesta degli elettori;- a seguito di decisione espressa da altri Comuni il territorio del Comune resti intercluso. In tal caso il referendum è esteso ai Comuni intercludenti. Non si fa luogo a referendum ove il Comune intercluso ed i Comuni intercludenti deliberino, all'unanimità dei consiglieri votanti, una scelta che non comporti interclusione.
    Art. 7 Esclusione da referendum
    1. Non si fa luogo a referendum qualora i pareri adottati ai sensi dell'art. 4, sommati all'esito favorevole di tutti i referendum richiesti ai sensi dell'art. 6, non porterebbero comunque alla formazione di una provincia avente i requisiti di cui all'art. 2.
    Art. 8 Svolgimento dei referendum
    1. I referendum sono indetti dal Presidente della Giunta Regionale, previo parere del Consiglio sulle formule da porsi in votazione, in una unica tornata.
    2. Ai referendum si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli art. 22 primo comma, 23, secondo, sesto, settimo ed ottavo comma, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 della legge regionale 30 ottobre 1986 n. 58 ( Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni). Ove tali norme prevedano quesiti e voti affermativi e negativi il riferimento deve intendersi alle formule alternative poste in votazione.
    Art. 9 Legge di riassetto delle circoscrizioni provinciali
    1. Entro trenta giorni dallo svolgimento dei referendum la Giunta Regionale propone un disegno di legge di riassetto generale delle circoscrizioni delle province della Sardegna, nel rispetto della volontà espressa dalle consultazioni popolari.
    2. Qualora l'esito dei referendum, valutato per singoli comuni, non abbia risolto il problema dei comuni interclusi, la legge risolverà l'interclusione, valutando il risultato della consultazione nel complesso del comune intercluso e di quelli intercludenti.
    Art. 10 Rapporti patrimoniali e finanziari
    1. Le province di nuova istituzione regoleranno i rapporti patrimoniali e finanziari con le province preesistenti entro un anno dall'insediamento dei primi consigli provinciali.
    2. I beni immobili sono assegnati di diritto alla provincia nel cui territorio insistono.
    3. In caso di mancato accordo i rapporti patrimoniali e finanziari saranno definiti con provvedimento dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica.
    4. Le norme del presente articolo sono applicabili ai rapporti ancora non definiti fra la Provincia di Oristano e le Province di Cagliari e Nuoro.
    Art. 11 Area per la gestione dei servizi comunali di rilevanza ultracomunale
    1. I comuni della Provincia di Cagliari, contemporaneamente al parere di cui all'art. 4, dovranno esprimere il loro parere circa l'adesione ad una area per la gestione dei servizi comunali di rilevanza ultracomunale.
    2. Si applicheranno, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 della presente legge.
    Art. 12 Gestione dei servizi comunali di rilevanza ultracomunale
    1. La Provincia di Cagliari è ente gestore dei servizi comunali di rilevanza ultracomunale per i comuni di cui all'art. 11.
    2. La provincia ed i comuni determinano, con accordo inserito nei rispettivi statuti, le funzioni di interesse ultracomunale attribuite alla gestione della Provincia.
    3. Lo statuto della Provincia determina le forme di consultazione dei comuni in ordine ai servizi conferiti.
    4. Qualora uno o più comuni compresi nell'area di cui all'art. 11, in contrasto con gli altri comuni, non intenda devolvere la gestione di uno o più servizi, sul contrasto decide la Giunta regionale, su parere del Consiglio regionale. La Giunta regionale attribuisce o esclude la devoluzione dei servizi relativamente a tutti i comuni dell'area.
    5. La Provincia esercita le funzioni attribuitele ai sensi della presente legge con contabilità separata.
    6. Alla Provincia competono le tasse, le tariffe ed i contributi relativi ai servizi gestiti.
    Art. 13 Norma finanziaria
    1. Alle spese necessarie per l'effettuazione delle consultazioni popolari previste dalla presente legge si farà fronte con le somme iscritte per l'anno 1995 nel capitolo 04005 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, la cui denominazione è così modificata:
    "Spese per l'istituzione di nuovi comuni, per la variazione, la determinazione e la definizione delle circoscrizioni comunali e per la modifica della denominazione dei comuni e delle frazioni. Spese per le consultazioni popolari per il riassetto delle circoscrizioni provinciali e la determinazione dell'area per la gestione dei servizi comunali di interesse sovracomunale."

    PROPOSTA DI LEGGE N. 114/A: "Istituzione e modificazione delle circoscrizioni provinciali"
    presentata dai Consiglieri regionali NIZZI, BIANCAREDDU, TUNIS MARCO FABRIZIO, LODDO, FLORIS, PITTALIS, BERTOLOTTI, BIGGIO, VASSALLO, MILIA, FEDERICO LORENZONI, BOERO, LOCCI il 20 luglio 1995

    RELAZIONE DEI PROPONENTI
    La Costituzione della Repubblica Italiana, in linea con la corrente di pensiero favorevole al decentramento, configura un sistema ispirato al principio pluralistico sotto ogni aspetto e ad ogni livello: pluralismo ideologico, sociale, istituzionale.
    Tale pluralismo si fonda sui principi fondamentali dell'autonomia e del decentramento, ossia sulla sostituzione di un unico apparato posto al centro del sistema, con un numero cospicuo di centri decisionali.
    La Costituzione Repubblicana ha restituito piena dignità e potere decisionale alle autonomie locali, non solo aumentandole di numero, ma anche attribuendo ad esse un effettivo e puntuale potere normativo.
    Il riconoscimento e la promozione di tutte le autonomie locali, sancisce il principio del decentramento amministrativo nell'ambito dell'apparato statale, ed invita il legislatore ad adeguare " i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento ", in linea, peraltro, con quanto stabilito dalla Carta Europea dell'autonomia locale, che definisce l'autonomia locale come il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare una parte importante di affari pubblici.
    L'autonomia e il decentramento implicano, pertanto, una differenziazione verticale dei poteri con il correlativo allontanamento degli irrigidimenti connessi con la tradizionale divisione orizzontale, il cui essenziale punto di forza è stato individuato nell'accentramento decisionale normativo ed esecutivo.
    Si deve osservare, peraltro, che solo la concentrazione dei poteri negli strati più bassi delle istituzioni ne consente la gestione democratica, sotto il vigile controllo della società stessa.
    Ma è con l'entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie locali (142/90) che gli enti locali, e in special modo la Provincia, assumono un ruolo di particolare rilievo ed importanza, nell'ambito degli enti territoriali, grazie alle nuove e qualificanti funzioni ad essa attribuite.
    Il legislatore ha finalmente rivelato in maniera chiara l'atteggiamento che intende assumere nei confronti dell'ente Provincia.
    L'ampiezza e la varietà delle funzioni conferite alla Provincia dalla legge di riforma delle autonomie locali sta ad indicare il completo superamento delle questioni e delle incertezze sul futuro di tale ente intermedio, il quale, anche se non può considerarsi un ente esponenziale della propria comunità, acquista tuttavia una precisa identità sul piano giuridico, politico e sociale.
    Tale carattere contribuisce, notevolmente, a smorzare quella origine "artificiale" della Provincia che ha suscitato in passato numerose dispute.
    A conferma di ciò è il fatto che la legge 142/90 prescriva, tra l'altro - per la revisione delle circoscrizioni provinciali, nonché per l'istituzione di nuove province - che ciascun territorio provinciale debba corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente.
    Un ulteriore intervento, in materia, si ha con la sentenza della Corte Costituzionale n ° 415/1994, che dando un ampia interpretazione alla modifica apportata all'art. 3 dello Statuto Speciale dalla Legge Costituzionale n°2 del 1993, attribuisce alla Regione la potestà legislativa esclusiva in materia di "ordinamenti degli enti locali e delle relative circoscrizioni".
    La Legge Costituzionale n°2/93 nasce dall'esigenza di garantire le specificità e peculiarità dell'assetto locale di ciascuna Regione prescindendo, quindi, anche dalla legge 142/90, la cui ratio, come già detto, mira ad un rafforzamento dell'istituzione provinciale.
    Il ruolo, quindi, che la Regione acquisisce, nell'ambito del sistema istituzionale e amministrativo interno, diventa ancor più pregnante e deve esplicarsi, attraverso la predisposizione di un quadro normativo, nella costruzione di una rete più idonea e razionale di livelli di governi intermedi tra Regione e Comuni, tale da garantire l'autonomia e la volontà delle comunità locali interessate.
    Per questo motivo, nella presente proposta di legge, si è ritenuto opportuno procedere all'individuazione di criteri che tenessero conto di parametri oggettivi di popolazione in considerazione sia della scarsa densità demografica di vaste zone della Sardegna, sia per la constatazione o comunque previsione di un seppur minimo aumento della popolazione nelle istituende Province tale però da far presupporre, nell'immediato futuro, una tangibile crescita economica, sociale e culturale della collettività locale.
    La Regione ha il preminente interesse di realizzare, in forma rapida, il nuovo assetto delle circoscrizioni provinciali.
    A tal proposito il procedimento proposto si ispira a criteri di celerità ed al rispetto delle volontà democraticamente espresse, con applicazione di forme di democrazia diretta (referendum) ogni qualvolta si abbia motivo di dubitare che la volontà espressa dai Consigli Comunali corrisponda all'effettiva volontà popolare.
    Al processo di riassetto territoriale delle circoscrizioni Provinciali è logicamente interconnesso il problema della delimitazione dell'area metropolitana di Cagliari.
    Si è ritenuto, infatti, di fondamentale importanza che anche Cagliari e Comuni interessati, collegati fra loro da una stretta integrazione di ordine economico e sociale, a norma dell'articolo 17 Legge n. 142/90 - Ordinamento delle autonomie locali, si dotassero di un area per la gestione di servizi di competenza comunale, che per loro natura o dimensionamento economico e tecnico sarebbe necessario ed opportuno gestire in un ambito sovracomunale.
    Considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova Provincia i criteri per la sua istituzione corrispondono integralmente a quelli previsti, dalla presente legge, per la costituzione delle circoscrizioni provinciali.


    PROPOSTA DI LEGGE N. 128: "Delimitazione, istituzione, funzioni della Città metropolitana di Cagliari. Istituzione della conferenza metropolitana"
    presentata dai Consiglieri regionali FANTOLA - Bruno DETTORI - Pietro FOIS - LODDO - MACCIOTTA - PETRINI il 20 settembre 1995

    RELAZIONE DEI PROPONENTI
    1. Gli obiettivi
    La premessa che sta alla base della costituzione della Città metropolitana è quella di concentrare in un unica "authority" la gestione coordinata di un'area urbana vasta, complessa e con elementi di omogeneità territoriali nella quale gli aspetti di pianificazione dell'assetto urbanistico generale, di programmazione dei grandi interventi infrastrutturali, di gestione dei servizi più rilevanti e di drenaggio di notevoli risorse finanziarie richiedono questo nuovo livello di autorità di governo. In questa prospettiva un elemento di ulteriore rilevanza nell'individuazione dell'area è attribuibile al fatto che, in questa configurazione, si offre la possibilità di pianificare e quindi realizzare un modello di assetto in un'ottica di riequilibrio delle funzioni di relazione e di interrelazione. In particolare, la situazione dell'area cagliaritana, cioè della configurazione territoriale nella quale si riscontrano i legami di stretta interrelazione previsti dalla legge, presenta ancora, specie nell'ambito della prima fascia di gravitazione del capoluogo (ai margini della SS 554 oltre conurbazione di Cagliari, Monserrato, Selargius, Quartucciu e Quartu S. Elena), fasce di continuità dell'insediamento e dell'urbanizzazione tra i comuni nelle quali poter impostare un nuovo assetto anche di tipo policentrico diffuso ed estensivo. Pertanto questo sistema costituito da un ambito urbanizzato senza soluzione di continuità (la conurbazione) e da una fascia territoriale di discontinuo urbanizzato presenta una struttura capace di ritrovare al suo interno le risorse del territorio idonee per organizzare una pluralità di centri qualificati nella specializzazione delle funzioni urbane e nella forte integrazione relazionale. Secondo questa impostazione il riequilibrio interno all'area può essere quindi pianificato attraverso un riordino delle istituzioni, delle funzioni e della organizzazione del territorio, nel mantenimento della identità storica della popolazione e delle autonomie locali. In sintesi l'ambito considerato si presta ad essere rimodellato così da consentire il contemporaneo raggiungimento di obiettivi di riequilibrio interno alle aree centrali congestionate dalla conurbazione, a quelle periferiche della prima fascia di gravitazione soggette a progressivi fenomeni di degrado (edilizia spontanea), a quelle dei comuni contermini sottoposte a fenomeni di pendolarismo, di inadeguatezza di servizi e di concreti effetti urbani e di riequilibrio complessivo tra le stesse.
    2. La metodologia
    La proposta di individuazione dell'area metropolitana di Cagliari è stata effettuata sulla base dei dati e delle informazioni dell'ultimo censimento ISTAT '91 e di quelli desumibili dagli studi dalle ricerche e dai piani redatti da vari enti e soggetti negli ultimi anni. La lettura di queste informazioni si è svolta adottando un criterio che consenta di perseguire l'enunciato previsto dalla legge ovvero di assicurare una adeguata condizione di integrazione ed interdipendenza fra nucleo centrale e comuni, e tra gli stessi considerati come aree omogenee.
    I parametri individuati sono quelli dell'art. 17 e cioè le attività economiche, i servizi essenziali, le relazioni culturali e le caratteristiche territoriali i cui valori quantitativi e qualitativi contraddistinguono livelli di interdipendenza sovracomunali ed effetti di gravitazione e mobilità tali da dover essere studiati e risolti in un quadro complessivo ed unitario. Tuttavia se da un lato, e specificatamente dal punto di vista qualitativo, la legge suggerisce su quali basi elaborare gli opportuni indicatori di verifica delle strette interdipendenze tra gli ambiti, dall'altro rimanda alla competenza regionale la definizione del valore di soglia con il quale l'indicatore rileva l'esistenza dei requisiti di "stretta interdipendenza e/o integrazione". Da ciò nasce la possibilità di ipotizzare ed individuare differenti delimitazioni dell'area metropolitana, variabili in funzione dell'intensità degli indicatori di stretta integrazione. E' opportuno evidenziare però come la corrispondenza tra i valori degli indicatori ed il manifestarsi del fenomeno, così come richiesto dalla legge, possa essere confermata e definita con buona approssimazione seguendo un criterio di valutazione impostato su rigorosi elementi tecnico-scientifici. Pertanto la proposta qui presentata ha preso avvio obbedendo con maggiore puntualità ai criteri tecnico-scientifici che la legge racchiude nei quattro parametri, verificando che i comuni da far rientrare nell'area metropolitana siano quelli che risultano ai primi posti della scala degli indicatori di integrazione elaborati; non per questo però si perdono di vista le valutazioni di carattere politico e di governabilità complessiva che hanno rappresentato invece un fattore sempre presente nella stesura della proposta.
    3. La delimitazione dell'area metropolitana
    Come già affermato nelle pagine precedenti è difficile poter definire in modo univoco e scientifico un criterio per verificare la stretta integrazione di un comune contermine con la città di Cagliari. Pertanto è da escludere che si possa ricercare una soluzione ottima, ovvero di una delimitazione dell'area metropolitana che sia sicuramente la migliore dal punto di vista tecnico-scientifico; è possibile invece ricercare, con buona approssimazione ed attraverso una lettura dei parametri sotto l'aspetto tecnico-scientifico, una delimitazione dell'area mediamente migliore o più semplicemente di migliore compromesso, accertando quindi se un comune è più o meno integrato con Cagliari. A queste considerazioni si aggiungono poi quelle di natura politica, che si traducono quantitativamente nell'assegnare un peso di importanza differente ai diversi parametri ed indicatori presi come riferimento nello studio. Per l'individuazione dell'area metropolitana il primo passo svolto è consistito nella necessità di definire un'area di studio più vasta possibile, all'interno della quale si potesse essere certi di ritrovare i fenomeni di stretta interdipendenza, nel senso che tale area vasta ricomprendesse comuni con più o meno integrazione nei confronti di Cagliari. Ovviamente in questa fase della proposta, come già accennato, i dati presi come riferimento sono quelli statistici esistenti; ulteriori approfondimenti, che si rendessero necessari per verificare alcuni fenomeni specifici, potrebbero essere oggetto di indagine diretta e finalizzata allo scopo. L'ambito territoriale individuato per lo studio in esame comprende quindi, come già si detto, una "vasta area" intorno al centro cagliaritano che dal versante sud racchiude:

    L'area nel suo complesso, ed in modo particolare la conurbazione ed i comuni a diretto contatto (Capoterra, Elmas, Sestu, Assemini), presenta una concentrazione insediativa che si è sviluppata già dai primi anni settanta, con dinamiche più accelerate nell'ultimo periodo. Infatti il ruolo di città-regione e di polo di attrazione giornaliera di tutta la provincia svolto da Cagliari ha prodotto un forte inurbamento prima nei confronti del capoluogo stesso e della sua conurbazione e, nell'ultimo decennio, verso quella fascia territoriale che più di altre presenta i caratteri dell'insediamento urbano (Capoterra, Elmas, Assemini). Il capoluogo ha infatti progressivamente ceduto la funzione residenziale a vantaggio di una forte terziarizzazione del suo patrimonio immobiliare, con forte aumento del valore economico delle stesse, determinando un'esplosione demografica nei comuni contermini. Ciò in pratica ha provocato la realizzazione di un unico sistema insediativo ancora non del tutto di tipo urbano che, pur con dimensioni inferiori, ha ampliato e proiettato le gravitazioni verso territori più vasti e periferici rispetto al capoluogo. L'assetto economico-territoriale-trasportistico ed ambientale di quest'area vasta, che scaturisce dalla lettura della situazione di fatto, presenta delle caratteristiche differenziate, a cui corrispondono livelli di integrazione (spaziale, relazionale, economica e sociale) più o meno accentuati. L'assetto nel quale è possibile riscontrare caratteri di omogeneità e valori di integrazione di tipo urbano e sub-urbano, o meglio indicatori qualitativi e quantitativi dell'esistenza di una serie di rapporti di complementarità, anche se spesso fortemente squilibrati, è quella rappresentata dalla conurbazione cagliaritana (Cagliari, Pirri, Monserrato, Selargius, Quartucciu, Quartu S. Elena) dalla quale è emerso fattibile, nell'ottica su descritta, aggregare i comuni di Capoterra, Elmas, Assemini e Sestu. In questo ambito già da tempo si stanno manifestando fenomeni di forte congestione insediativa che da Cagliari e Quartu S. Elena si stanno sviluppando sia nelle fasce litoranee orientale ed occidentale, che verso l'interno (Assemini e Sestu). Infatti il completamento delle iniziative mercantili nell'agglomerato industriale di Elmas e le nuove zone di espansione a ridosso della SS 130 nello stesso comune, la realizzazione del complesso universitario di Sestu e le attività mercantili lungo la SS 131 e tra quest'ultima e la SS 554, l'ampliamento delle zone di espansione residenziale in località. Pitz'e Serra a Quartu S.Elena, unitamente alla complessiva quasi saturazione dei quartieri della conurbazione a ridosso della stessa SS 554 (Mulinu Becciu, Bingia Matta, Su Planu, Baracca Manna, Riu Saliu, Paluna, Pitz'e Serra) e degli insediamenti residenziali sulla costa di Flumini e di Capoterra (Torre degli Ulivi), hanno saldato il territorio in un unica struttura insediativa complessa su cui insistono circa 370.000 abitanti, il 45% della popolazione della provincia di Cagliari. A completamento dell'assetto insediativo-urbanizzato nell'area considerata si riscontra la presenza dell'infrastruttura del Porto canale, con la zona industriale sul versante occidentale, unitamente alla zona umida di Santa Gilla e del compendio naturalistico di Molentargius, Saline Poetto, che presentano singolarmente relazioni funzionali di tipo industriale ed ambientale. Dal punto di vista delle relazioni fisiche (spostamenti) e degli indicatori ad esse associati, che più di altri parametri manifestano univocamente ed in maniera estremamente sintetica il livello di integrazione, si può riscontrare come tra i comuni di quest'area e la città di Cagliari esista una forte interrelazione di attività economiche, sociali, commerciali e di servizio (istruzione, sanità, etc.). La tabella di seguito riportata illustra tale fenomeno; sono evidenziati infatti i valori assoluti delle origini-destinazione degli spostamenti per lavoro e studio rilevati nel censimento del 1991 da cui si evince come di fatto esista una integrazione giornaliera casa-lavoro e casa-studio. La generazione degli spostamenti nei confronti di Cagliari è posta in relazione con la popolazione residente nel comune di origine per illustrare più efficacemente il livello di relazione di ogni singolo comune ogni 1.000 abitanti residenti. Come si può leggere i comuni della conurbazione presentano valori che vanno dai 21 spostamenti al giorno ogni 1.000 abitanti di Quartucciu e Quartu S.Elena ai circa 30 di Selargius, mentre per quelli oltre la conurbazione si va da un numero di 16,21 di Sestu ai circa 22 di Capoterra. Se oltre agli spostamenti di natura sistematica (lavoro+studio) si prendono in considerazione anche quelli di tipo discrezionale (altri motivi), che nell'ambito dell'area cagliaritana risultano circa della stessa entità di quelli sistematici (vedi studio della Provincia - Indagine diretta agli utenti), si può affermare che anche dal punto di vista quantitativo le relazioni esistenti sono sicuramente di livello elevato e possono considerarsi come rilevanti della presenza di una "stretta integrazione". Anche gli altri indicatori di natura economico, sociale e territoriale confermano questo fenomeno. La tav. 1, mostra infatti come i centri di questo ambito siano caratterizzati dalle più alte densità insediative, mentre gli istogrammi che seguono, estratti dal complesso delle analisi demografiche effettuate, evidenziano con chiarezza che la caratteristica più evidente risulta la forte concentrazione di popolazione presente; i comuni ricadenti in tale delimitazione registrano le più alte densità territoriali a livello provinciale, in cui il valore di Cagliari, per la riduzione della sua superficie territoriale, conseguente alla separazione dell'ultimo decennio dei comuni di Quartucciu ed Elmas, è ulteriormente cresciuto nell'ultimo decennio anche se già nel 1981 precedeva notevolmente i valori degli altri comuni della conurbazione. Gli intensi processi di gravitazione hanno, cioè, determinato una forte crescita nel numero di residenti, in particolare nei comuni di Quartu S. Elena e Selargius, mentre Cagliari, dopo avere subito una crescita costante nei decenni fin al 1981, ha registrato un calo nel decennio 1981/1991. Anche i comuni immediatamente a ridosso della conurbazione cagliaritana hanno registrato alti valori nel complesso degli indicatori demografici, tenendo conto del saldo migratorio tra gli anni 1982/89 che ha portato ad una forte crescita della popolazione residente, oltre ad alte densità territoriali (Sestu 248 ab/kmq, Capoterra 229 ab/kmq ed Assemini 167 ab/kmq) e delle forti relazioni con il capoluogo in atto per motivi di lavoro, in particolare, e di studio, con caratteri di minore intensità. L'analisi delle classi d'età della popolazione presenta una evidente predominanza, nell'area del capoluogo, delle classi di età più giovani: tale fatto può essere messo in relazione, principalmente, con la maggiore offerta di posti di lavoro del capoluogo, rispetto alle aree interne. Tra i fenomeni più rilevanti vi è quello di una forte caratterizzazione del terziario metropolitano, il cui standard si approssima alla media nazionale, mentre il terziario di base politico, burocratico e di consumo risulta su valori leggermente inferiori. Il terziario avanzato fa registrare, quindi, la crescita più rilevante, particolarmente nel settore del credito e delle assicurazioni; nell'area di Cagliari, inoltre, è presente la più grossa concentrazione regionale di servizi alle imprese. Tale situazione è alla base dei processi di congestionamento del sistema per la forte concentrazione di aziende intorno ai più importanti assi viari. Con riferimento alla forte terziarizzazione dell'area è da sottolineare la presenza dei massimi valori degli indici relativi a titoli di studio superiore, diplomi e lauree, rispetto ai valori medi provinciali. Il capoluogo si connota, quindi, come polo erogatore di beni e di servizi all'hinterland e risulta attrattore di gravitazione dai centri limitrofi. Risulta, infine, cospicua la presenza di beni culturali, con una ripartizione proporzionata tra le diverse tipologie, oltre alla dotazione di musei che è la più elevata in ambito regionale. Dal punto di vista delle relazioni industriali l'area si caratterizza per l'interesse sovracomunale che i centri, specie nel versante occidentale, presentano all'interno dell'agglomerato industriale di Macchiareddu, sul quale confluiscono i territori di Assemini, Capoterra, Elmas e Cagliari. Per quanto riguarda le attività mercantili invece, l'integrazione tra le attività è più fortemente concentrata lungo il cosiddetto cuneo mercantile che da Cagliari si sviluppa lungo le fasce della 131 (Sestu) e della 130 (Elmas, Assemini), con caratteristiche commerciali, di deposito, legate anche alle attività agro-industriale. Le attività mercantili sono anche presenti lungo il collegamento trasversale rappresentato dalla SS 554 da Quartu S. Elena sino ad Elmas ed Assemini. Proprio in questo ambito è auspicabile che la nuova Città metropolitana renda possibile una generale riorganizzazione di tali insediamenti industriali che, anche se di recente impianto, sono nati in una congiuntura produttiva molto differente rispetto a quella attuale, caratterizzata da esigenze nel settore che, per non essere disattese, richiedono una profonda ristrutturazione. In quest'ultimo ambito specifico infatti si riscontra la presenza di una rilevante quota di risorse territoriale ancora inutilizzate che possono rappresentare l'elemento centrale di una nuova politica di assetto del territorio della Città metropolitana, per la loro collocazione al di fuori delle aree maggiormente congestionate. Infatti queste aree che comprendono parte dei territori di Elmas, Assemini e Sestu, opportunamente integrate trasversalmente, possono svolgere un ruolo importante nel riequilibrio delle funzioni, in quanto si posizionano come cerniera localizzata tra la città di Cagliari ed il territorio più esterno. Pertanto su di esse si potrebbe sviluppare una direttrice trasversale di riequilibrio che attraverso una forte interrelazione reciproca, spezzi il flusso di gravitazione monodirezionale su Cagliari e produca viceversa un flusso più equilibrato dell'area conurbata verso l'esterno. Flusso non solo di relazioni, ma di insediamenti di attività e di servizi che, in posizione baricentrica rispetto alla stessa conurbazione, per esempio in prossimità delle nuove aree di espansione di Selargius e della zona Universitaria tra Sestu e Monserrato ed oltre la SS 554, rafforzi dall'interno il riequilibrio sulla fascia trasversale ovest-est e costituisca un tirante di fuga e di maggiore integrazione tra le entità territoriali. In questo modo la Città metropolitana, se ben definita ed organizzata in termini di riequilibrio territoriale, può rappresentare un fatto vincente per lo sviluppo di tutto il territorio dell'area: per la città di Cagliari stessa che vedrebbe diminuire il carico di domanda di servizi che attualmente non è in grado di soddisfare e di affrontare da sola, restituendo al suo tessuto urbano, oramai quasi del tutto compromesso, la strada per ritrovare elementi di identità e vivibilità (Poetto, Molentargius, Fronte Mare, etc.). Per le aree della conurbazione e dell'hinterland che vedrebbero riqualificate e valorizzate alcune delle loro vocazioni più dinamiche di tipo industriale, mercantile, di agricoltura specializzata, etc.: le analisi sin qui svolte ci consentono di proporre una delimitazione dell'area metropolitana di Cagliari, nella quale possono essere ricompresi i seguenti comuni: Assemini, Cagliari, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius, Sestu. La presente proposta, come si può evincere, tende ad una mediazione tra le ipotesi di area vasta e di perimetro ristretto intorno al tracciato della SS 554, pur nella consapevolezza del fatto che l'area indicata ha la dimensione ma non la struttura metropolitana. La definizione del nuovo ente ha necessità di un'area di riferimento abbastanza ampia, che vede insufficienti i comuni entro la SS 554, con centri focali Cagliari e Quartu S. Elena, più centri piccoli e medi e che quindi deve ricomprendere al suo interno quei sistemi insediativi che, presentando comunque valori elevati di stretta interdipendenza, rendono possibile il decentramento dei servizi. Pertanto tale delimitazione nasce, oltreché dalla traduzione dei vincoli imposti dalla legge, principalmente dal tentativo di allargamento ad una fascia omogenea del territorio della fruizione delle attrezzature di livello urbano del capoluogo, per un superamento degli attuali squilibri, tra cui i macroscopici fenomeni di abusivismo e di degrado presenti in molte delle aree periferiche del capoluogo e l'abnorme crescita dei comuni immediatamente prossimi alla città. L'espansione del capoluogo e dei centri limitrofi é stata regolata da piani urbanistici indipendenti e non integrati, priva di una visione d'assieme che indirizzasse le direttive per lo sviluppo integrato dell'area. I processi in atto "spontaneamente" nell'area di Cagliari, non ultimo il decentramento in atto di servizi ed infrastrutture di livello regionale, richiedono oggi un quadro amministrativo allargato, con un ente territoriale sovracomunale, per meglio tenere conto di istanze non più affrontabili separatamente dalle singole amministrazioni. I centri dell'hinterland hanno subito delle profonde trasformazioni nel confronto con il polo propulsore: da tale confronto sono usciti più consistenti da un punto di vista di dimensione, ma particolarmente indeboliti sotto il profilo economico e sociale. Tale rapporto può venire ottimizzato in un quadro di gestione allargata del territorio, grazie alle migliorate condizioni di accessibilità e, soprattutto, alle nuove connotazioni delle dotazioni di servizi, sempre più legate a reti di comunicazione infrastrutturali e telematiche. Con tali obiettivi di riequilibrio degli assetti territoriali, i comuni minori, che risultano interessati a relazioni "di stretta integrazione" con il capoluogo, possono essere intesi quale base territoriale significativa entro una maglia territoriale in cui studiare strategie integrate di sviluppo di interessi sovracomunali che, singolarmente, non vedrebbero esiti favorevoli. Tale ipotesi di riequilibrio non tende a filantropiche ridistribuzioni di risorse, ma rappresenta una scelta obbligata in uno scenario cagliaritano ormai del tutto chiuso in se ed afflitto da insanabili, singolarmente, effetti di congestione sul territorio. Un riequilibrio globale dell'area in questione verrebbe facilitato dall'esistenza di una maglia infrastrutturale sufficientemente fitta e di buon livello che consentirebbe un alleggerimento di tale congestione, resa ancora più forte dagli intensi movimenti dei pendolari che giornalmente gravano sul capoluogo. Con ciò non si intende proporre un generico sbilanciamento nel territorio dell'area con un indiscriminato decentramento delle funzioni metropolitane, poiché risulta di primaria importanza evitare che il modello risulti, di fatto, irrealizzabile perché debole e, conseguentemente, non produca quella ricaduta economica e sociale che è alla base stessa delle ipotesi di riequilibri
    4. Le funzioni
    Nell'area metropolitana l'amministrazione locale, e di conseguenza le funzioni da essa svolte, si articola in due livelli (art. 18 comma 1): La Città metropolitana dovrà svolgere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, oltre alle funzioni di competenza provinciale, anche quelle normalmente affidate ai comuni, quando le stesse assumono caratteristiche sovracomunali o quando, per ragioni di economicità ed efficienza, sia necessario un approccio complessivo e coordinato. In particolare i servizi in cui tale estensione di funzioni può risultare indispensabile riguardano: Ai comuni metropolitani invece dovrebbero rimanere funzioni residuali rispetto a quelle della Città metropolitana (art. 19, comma 3). E' bene sottolineare tuttavia come la ripartizione specifica delle funzioni tra le due entità sia demandata alla legge regionale. L'individuazione delle rispettive funzioni non appare di immediata lettura, perché essa non avviene sulla base di una preordinata classificazione delle funzioni o dei settori di interesse, quanto piuttosto in relazione alla dimensione degli interessi stessi e del coinvolgimento che la funzione produce, nel rispetto ovviamente di quanto disposto dalle leggi sovraordinate. Pertanto le funzioni che qui si propongono di assegnare alla Città metropolitana e ai comuni che ne fanno parte sono desunte dalla verifica quantitativa e qualitativa dell'interdipendenza delle attività che fanno capo a tali funzioni. In quest'ottica, in aggiunta alle funzioni assegnate dalla L. 142/90 alle provincie (art. 14 e 15), che devono essere esercitate anche dalle città metropolitane (art. 19), le funzioni che la Città metropolitana di Cagliari deve svolgere possono riassumersi nelle seguenti:
    • funzione di pianificazione territoriale con le quali si attiva:
    l'elaborazione del piano territoriale di coordinamento, che oltre ai contenuti di quello provinciale, dovrà contenere la previsioni di assetto dell'ambito di cerniera tra gli insediamenti urbanizzati, in modo da garantire il coordinamento dei Piani Urbanistici Comunali interessati.
    • Funzione di pianificazione e programmazione del sistema dei trasporti (viabilità, traffico e trasporti), con la quale si attiva: • Funzioni di tutela e valutazione dei beni ambientali e di prevenzione delle calamità con le quali si attivano: • Funzioni di smaltimento dei rifiuti con le quali si attivano: • Funzioni di raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche con le quali si attiveranno: 5. La legge elettorale
    Il meccanismo scelto per la elezione del Sindaco e dei consiglieri della Città metropolitana è basato sulla ripartizione del territorio in 36 (trentasei) Collegi uninominali che formano il Collegio Unico Metropolitano (CUM) ai fini della elezione del Sindaco e di 1/4 dei Consiglieri metropolitani. Nella proposta di legge vengono altresì individuati i criteri per la individuazione dei collegi elettorali (continuità territoriale, rispetto di una media di popolazione fra collegi, coerenza socio-economica del bacino territoriale di ciascun collegio), la composizione e formulazione delle schede per l'elezione dei consiglieri metropolitani e del Sindaco, i meccanismi di elezione della loro elezione. Per quanto attiene alla attribuzione dei seggi non assegnati nel CUM è stato studiato un meccanismo proporzionale che parte dalla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e dei singoli candidati non risultati eletti. Per la elezione del Sindaco, qualora nessuno dei candidati superi la soglia del 51% dei consensi, si procederà, la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento, al ballottaggio.
    6. La Conferenza metropolitana
    A due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta istituisce la Conferenza metropolitana, organismo che sarà presieduto dal Presidente della Provincia o dall'Assessore delegato. Della Conferenza metropolitana fanno parte i Comuni dell'area cui viene attribuito un numero di voti in base ad un criterio correlato al numero degli abitanti che essi rappresentano.
    La Conferenza metropolitana è essenzialmente momento propedeutico alla formazione e all'attività del Consiglio metropolitano. Entro sei mesi dalla sua istituzione, infatti, essa dovrà: La Conferenza metropolitana, inoltre, può proporre una diversa delimitazione dell'area. Compito della Regione, in questa fare di avvio, sarà quello di garantire il necessario supporto tecnico, scientifico e finanziario per lo svolgimento delle funzioni della Conferenza metropolitana. Nel caso in cui la Conferenza Metropolitana non avanzasse proposte o fosse manifestamente inadempiente è dato potere alla Giunta regionale di intervenire, riservandosi il Presidente della Giunta il potere di fissare la data delle elezioni.
     


    DISPOSIZIONI GENERALI
    Art. 1
    Oggetto della legge.

    1. La presente legge disciplina la delimitazione, l'istituzione, le funzioni della Città metropolitana di Cagliari e l'istituzione della Conferenza metropolitana nell'esercizio della competenza di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, modificata dall'art. 4 della Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, ed ai sensi dell'art. 17, quinto comma della Legge. 8 giugno 1990, n. 142.
    2. Ai sensi dell'art. 57 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, fino a quando la materia dell'ordinamento degli enti locali non verrà disciplinata con legge regionale, alla Città metropolitana si applicano, in quanto compatibili e per quanto non disposto dalla presente legge, le norme relative alle Province dettate dalle Leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 25 marzo 1993, n. 81.

    CAPO I
    DELIMITAZIONE E ORGANI DELLA CITTÀ' METROPOLITANA

    Art. 2
    Delimitazione

    1. La Città metropolitana di Cagliari comprende i comuni di Assemini, Cagliari, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius, Sestu.
    Art. 3
    Organi della Città metropolitana
    1. Sono organi della Città metropolitana il consiglio metropolitano, la Giunta metropolitana, il Sindaco metropolitano.
    2. Il Consiglio della Città metropolitana è composto dal Sindaco e da 48 consiglieri.
    3. La Giunta della Città metropolitana è composta dal Sindaco e da dodici assessori.

    Art. 4
    Autonomia statutaria

    1. La Città metropolitana adotta il proprio statuto.
    2. Lo statuto, nei limiti fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione interna ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione con i comuni e le province, gli istituti di consultazione degli enti locali facenti parte dell'area metropolitana, le forme della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti legislativi, la disciplina dell'iniziativa per la variazione della delimitazione e delle funzioni della Città metropolitana.
    3. Lo statuto è deliberato dal Consiglio metropolitano con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
    4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

    CAPO II
    NORME ELETTORALI

    Art. 5
    Collegi elettorali

    1. Il territorio della Città metropolitana è ripartito in trentasei collegi uninominali.
    2. Il complesso dei collegi elettorali uninominali forma il collegio unico metropolitano ai fini dell'elezione del Sindaco e di un quarto dei consiglieri metropolitani.
    Art. 6
    Determinazione dei collegi elettorali
    1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone, d'intesa con la Conferenza di cui all'articolo 14, un disegno di legge che individua i collegi elettorali uninominali sulla base dei seguenti criteri:
    1. i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo ed essere, di norma, ricompresi nel territorio di ciascun comune facente parete dell'area metropolitana;
    2. la popolazione di ciascun collegio può discostarsi di non oltre il dieci per cento, per eccesso o per difetto, dalla media della popolazione dei collegi dell'area metropolitana, media che si ottiene dividendo la cifra della popolazione dei comuni facenti parte dell'area metropolitana, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi elettorali uninominali;
    3. deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico culturali del territorio
    Art. 7
    Voti e schede
    1. Ogni elettore dispone di due voti, da apporre su due distinte schede, diretti a determinare, rispettivamente, l'elezione dei consiglieri metropolitani e quelle del Sindaco metropolitano.
    2. La scheda per l'elezione dei consiglieri reca i nomi e i cognomi dei candidati, ciascuno con a fianco il contrassegno del gruppo di cui fa parte.
    3. La scheda per l'elezione del Sindaco metropolitano reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni del gruppo o dei gruppi con cui il candidato è collegato.

    Art. 8
    Elezione dei consiglieri metropolitani

    1. Il Consiglio della Città metropolitana è eletto a suffragio universale favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali.
    2. Ciascun candidato può candidarsi, pena la nullità dell'elezione, in un solo collegio.
    3. Trentasei seggi sono attribuiti, nell'ambito di collegi elettorali uninominali, ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi espressi.
    4. I rimanenti dodici seggi sono assegnati, in ragione proporzionale, nell'ambito della circoscrizione unica metropolitana, tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali, esclusi i candidati risultati eletti ai sensi del comma 3.

    Art. 9
    Attribuzione dei seggi non assegnati nei collegi uninominali

    1. Per l'attribuzione dei seggi non assegnati nei collegi uninominali si procede alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti nei collegi uninominali.
    2. La cifra elettorale dei gruppi dei candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati eletti nei collegi uninominali.
    3. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto nei collegi uninominali e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.
    4. Per l'assegnazione dei seggi si divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per 1, 2, 3, 4.....sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascun gruppo ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.
    A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
    5. Nell'ambito di ogni gruppo i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

    Art. 10
    Elezione del Sindaco metropolitano

    1. Il Sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto nella circoscrizione unica metropolitana, contestualmente all'elezione del Consiglio metropolitano.
    2. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con uno o più gruppi di candidati presentati per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
    3. E' proclamato eletto Sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
    4. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 3 si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva,. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.
    5. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ai sensi del comma 4, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
    6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
    7. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
    8. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggior cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto Sindaco il candidato più anziano d'età.

    CAPO II
    FUNZIONI DELLA CITTÀ' METROPOLITANA

    Art. 11
    Ruolo strategico della Città metropolitana

    1. La Città metropolitana svolge un ruolo strategico di modernizzazione e rappresentanza generale dei valori, della cultura e degli interessi del territorio e della comunità di riferimento, nelle loro strutture e dinamiche costitutive e nei loro rapporti con le realtà della Sardegna e quelle nazionali e internazionali.
    2. A tal fine l'azione dei suoi organi - in rapporto con le persone, i comuni, le circoscrizioni, gli altri soggetti pubblici e privati - dovrà svolgersi secondo le direttrici fondamentali che saranno fissate dallo statuto metropolitano, che comunque dovranno perseguire:

    1. il risanamento ambientale, urbanistico, culturale;
    2. la riorganizzazione dei servizi assistenziali, sanitari, educativi, anticrimine e d'accoglienza;
    3. il riassetto del sistema produttivo e occupazionale.
    3. Dovranno in tal modo essere garantiti nuovi e più avanzati livelli di benessere, sicurezza, qualità di vita per tutti gli abitanti della città.

    Art. 12
    Delega e attribuzione di funzioni statali e regionali

    1. Attraverso la Conferenza metropolitana di cui all'articolo 14, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno definite proposte organiche relative alla delega di funzioni statali ed alla delega e attribuzione di funzioni regionali alla Città metropolitana.
    2. In particolare dovrà esser proposta la delega di funzioni regolamentari e amministrative statali in materia di:
    1. ricerca scientifica e Università, pubblica istruzione;
    2. tutela dell'ecosistema ed energia;
    3. collegamenti nazionali e internazionali;
    4. prevenzione e cura delle tossicodipendenze;
    5. sistema carcerario e di rieducazione penitenziaria e postpenitenziaria;
    6. sicurezza pubblica, protezione civile, difesa.
    Su tale base la Regione e la Conferenza metropolitana, entro i successivi sei mesi, dovranno elaborare una propria proposta sulla materia, per poi contrattarla con i diversi organi statali, secondo le rispettive competenze.
    3. Una legge regionale, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, anche sulla base delle proposte di cui al precedente comma 1, dovrà attribuire o delegare alla Città metropolitana funzioni regolamentari e amministrative regionali nelle materie di cui agli articoli 3, 4 e 5 della Legge costituzionale n. 3 del 1948 e alle conseguenti vigenti norme di attuazione.

    Art. 13
    Funzioni provinciali e sovracomunali

    1. La Città metropolitana assume - oltre alle competenze provinciali, a quelle attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione ai sensi del precedente articolo 12 e a quelle di coordinamento delle funzioni residue di Stato, Regione, con quelle di enti pubblici e comuni, e con quelle proprie - le seguenti funzioni a carattere sovracomunale o da svolgersi in forma coordinata: a) nella materia della pianificazione territoriale:
    1. l'adozione del piano territoriale di coordinamento con i contenuti e le finalità di cui all'articolo 15, comma 2, della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
    2. l'adozione e l'approvazione del piano urbanistico metropolitano con i contenuti e le procedure di approvazione di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e successive modificazioni;
    3. l'adozione e l'approvazione del programma pluriennale di attuazione, con i contenuti e le procedure di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale n. 45 del 1989 e successive modificazioni.
    Ai comuni compresi nei confini della Città metropolitana è attribuita la competenza di adozione e approvazione degli strumenti di attuazione del piano urbanistico metropolitano di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale n. 45 del 1989;

    b) nelle materie della viabilità, traffico e trasporti:

    1.  la partecipazione alla formazione del piano regionale dei trasporti;
    2.  la realizzazione e la gestione delle reti e dei servizi di trasporto di interesse metropolitano, la realizzazione della grande viabilità, il coordinamento delle scelte dei comuni dell'area in materia di piani urbani di traffico;
    3.  il coordinamento dei programmi e delle attività delle Ferrovie dello Stato e di pertinenza privata, delle linee automobilistiche, marittime ed aeree di interesse della città;
    c) nelle materie della tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente:
    1. i compiti relativi al censimento, catalogazione, documentazione, recupero conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, librario, archivistico, monumentale, archeologico ed ambientale di rilievo metropolitano;
    2. la gestione delle strutture culturali stabili di grande qualità e rilievo, e delle gradi opere e istituzioni tese alla tutela e alla valorizzazione dell'ecosistema metropolitano;
    d) nelle materie della difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti:
    1. la programmazione e la gestione degli interventi per la sistemazione e la tutela idrogeologica nell'ambito metropolitano, nonché i compiti riguardanti la valorizzazione delle risorse idriche;
    2. la disciplina ed il controllo degli scarichi delle acque superficiali, nonché la disciplina e l'esercizio delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti nell'ambito metropolitano, compresa la realizzazione e gestione dei relativi impianti;
    3. la progettazione, costruzione e gestione degli impianti fognari e di depurazione delle acque reflue di livello metropolitano;
    e) nelle materie della raccolta, distribuzione e depurazione delle acque:
    1. i compiti, nell'ambito metropolitano, relativi alla raccolta, distribuzione e depurazione delle acque, compresa la realizzazione e gestione dei relativi impianti;
    f) nelle materie dei servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale:
    1. i compiti riguardanti l'apprestamento e la gestione di aree, e delle infrastrutture connesse, per l'insediamento di attività portuali;
    2. i compiti di localizzazione, approntamento di servizi reali, erogazione di incentivi economici nei settori del turismo, industria e artigianato, commercio, fiere e mercati. Tali funzioni implicano l'adozione di specifici piani settoriali di sviluppo, riferiti anche al contenimento dei prezzi ed alla tutela dei consumatori;
    3. la pianificazione commerciale della grande distribuzione, delle grandi strutture di vendita e dei grandi punti di vendita, nonché il rilascio delle relative autorizzazioni;
    g) i servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e gli altri servizi urbani di livello metropolitano.
    CAPO IV
    CONFERENZA METROPOLITANA

    Art. 14
    Istituzione della Conferenza metropolitana

    1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale convoca i sindaci dei comuni di cui all'articolo 2, col Presidente della Provincia di Cagliari per l'istituzione della Conferenza metropolitana.
    2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta o dall'Assessore degli enti locali da lui delegato (dal Presidente della Provincia di Cagliari).
    3. La convocazione della Conferenza ed il relativo ordine del giorno sono stabiliti di comune accordo dal Presidente e dal Sindaco coordinatore, eletto dai sindaci dei comuni aderenti alla Città metropolitana cagliaritana.
    4. La Conferenza si riunisce su richiesta del Presidente della Provincia di Cagliari o di uno o più sindaci di comuni che rappresentino almeno il venti per cento della popolazione della istituenda Città metropolitana.
    5. Ai comuni facenti parte della Conferenza metropolitana viene attribuito un numero di voti così determinato: 6. La Conferenza metropolitana assume le proprie determinazioni a maggioranza dei voti. Nessuna determinazione può essere adottata se non è presente la maggioranza dei comuni interessati che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa.
    7. La Conferenza approva a maggioranza assoluta un regolamento interno che disciplina il suo funzionamento.
    8. Il regolamento interno può modificare anche le disposizioni contenute nel comma 4 del presente articolo.

    Art. 15
    Funzioni della Conferenza metropolitana

    1. Entro sei mesi dalla sua istituzione la Conferenza metropolitana:
    1. definisce proposte organiche relative alla delega e attribuzione di funzioni statali e regionali da trasferire alla Città metropolitana nei settori organici di materie di cui all'articolo 12;
    2. individua le funzioni comunali di livello metropolitano da trasferire alla Città metropolitana anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della presente legge;
    3. può proporre una diversa delimitazione dell'area metropolitana nel rispetto dei criteri dettati dall'articolo 17, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
    4. individua le fonti di finanziamento della istituenda Città metropolitana:
    2. La Regione assicura il necessario supporto tecnico, scientifico e finanziario per lo svolgimento delle funzioni della Conferenza metropolitana.
    3. I progetti elaborati dalla Conferenza metropolitana sono sottoposti al parere degli enti che costituiranno la Città metropolitana di Cagliari ed approvati dalla Giunta che trasmette i relativi disegni di legge al Consiglio regionale per l'approvazione.
    4. Qualora la Conferenza metropolitana non avanzi proprie proposte la disciplina dettata dagli articoli 1 e 11 sarà sottoposta dalla Giunta regionale al parere dei comuni di cui all'articolo 2, che dovranno esprimersi entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende positivo.
    5. Entro i successivi trenta giorni la Giunta può proporre modifiche agli articoli 1 e 11, nel qual caso la loro efficacia resta sospesa sino all'entrata in vigore della nuova disciplina.
    6. In caso la Giunta non proponga ulteriori modifiche si applica la disciplina dettata dagli articoli 1 e 14 a partire da un anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
    7. Il Presidente della Giunta regionale fissa il giorno per lo svolgimento delle elezioni, che dovranno tenersi entro i successivi tre mesi.

    CAPO V
    DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

    Art. 16
    Sospensione della efficacia degli articoli da 1 a 13

    1. L'efficacia degli articoli da 1 a 13 rimane sospesa per un anno

    ALLEGATO 1
    Il sistema di attribuzione dei voti proposto nell'articolo 15 determinerebbe il seguente rapporto di forze all'interno della Conferenza metropolitana:
     
    CITTÀ AB.TI (1) VOTI
    CAGLIARI 180.809 30
    ASSEMINI 20.907 5
    CAPOTERRA 17.076 4
    ELMAS 7.504 2
    MONSERRATO 20.401 5
    QUARTUCCIU 9.670 2
    QUARTU S.E 63.135 10
    SELARGIUS 23.845 5
    SESTU 12.365 3

    (1) Dati ISTAT al 31 dicembre 1992

    CONVEGNO: QUALI SCENARI PER L'AREA METROPOLITANA DI CAGLIARI?
    Sestu, venerdì 12 dicembre 1997, ore 17.00
    Salone Pro Loco – via Roma

    Organizzatori:
    Comune di Sestu
    Associazione Provinciale Enti Locali (APEL)
    Provincia di Cagliari
    Programma lavori

    Introduzione

  • Salvatorangelo Cucca Presidente APEL

  • Relazioni
  • Domenico Pellicanò Assessore alla Città metropolitana e alla Qualità dell’Amministrazione – Comune di Bologna
  • Nicola Scano Presidente Provincia Cagliari
  • Salvatore Sanna Presidente Commissione Autonomia del Consiglio Regionale
  • Piergiorgio Massidda Deputato al Parlamento

  • Interverranno
  • Alberto Manchinu, Assessore Regionale degli Enti Locali
  • Mariano Delogu, Sindaco di Cagliari
  • Graziano Milia, Sindaco di Quartu S. Elena
  • Paolo Mereu, Sindaco di Assemini
  • Mario Mura, Sindaco di Elmas
  • Pierluigi Marotto, Sindaco di Monastir
  • Antonio Vacca, Sindaco di Monserrato
  • Tonino Meloni, Sindaco di Quartucciu
  • Tonino Melis, Sindaco di Selargius
  • Efisio Marras, Sindaco di Ussana

  • Conclusioni
  • Michele Cossa, Sindaco di Sestu
  • Segreteria organizzativa
    Comune di Sestu
    Via Scipione, 1 Tel. 070/2360.210 (Dott. Ignazio Caboni) – Fax 070/261908
    Associazione Provinciale Enti Locali (APEL)
    Piazza Galilei,17- Cagliari Tel. e fax 070/42233


    PRESENTAZIONE

    "Con riferimento al territorio di Cagliari, lo schema di assetto provinciale può prevedere, sempre in deroga alle norme vigenti in materia di ordinamento provinciale e comunale ed in deroga al parametro di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, la delimitazione dell’area metropolitana con l’istituzione della relativa autorità o comunque altre speciali forme di autonomia politica ed organizzativa tali da consentire il governo dello sviluppo ed il coordinamento delle funzioni dell’area." (art. 4, 6 comma, L.R. 2 gennaio 1997, n. 4).
    Dopo sette anni dall’entrata in vigore della legge 142 il Consiglio regionale si pone finalmente, sia pure in modo timido, il problema del governo dello sviluppo dell’area metropolitana di Cagliari, dell’individuazione di forme organizzative che consentano la gestione di problemi la cui rilevanza va ben oltre le competenze e le possibilità dei singoli municipi.
    Tuttavia, mentre le procedure per l’istituzione delle nuove province sembrano procedere in modo deciso, dopo l’approvazione della legge non si è più parlato di area metropolitana.
    Pure; l’argomento è di stretta attualità e la sua definizione è da molti ritenuta addirittura pregiudiziale rispetto alla disgregazione dell’attuale Provincia di Cagliari, come testimoniano le prese di posizione della maggior parte dei Comuni della Trexenta, scarsamente propensi ad aderire alla futura Provincia del Medio Campidano.
    Abbiamo perciò ritenuto utile, partendo dall’esperienza di Bologna, aprire una riflessione, mettere a confronto i soggetti più direttamente interessati. Con l’obiettivo di verificare quali siano le forme possibili di intesa tra i Comuni, i temi che richiedono con maggiore urgenza un approccio unitario, gli ostacoli che si frappongono ad un rapporto più stretto ed efficace, non limitato ad un semplice "buon vicinato".
    Salvatorangelo Cucca, Michele Cossa, Nicola Scano


    Ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale di Sestu il 10 aprile 1997

    IL COMUNE DI SESTU

  • analizzate le peculiari problematiche dell'area vasta di Cagliari, specialmente per ciò che attiene ai trasporti e alla viabilità, allo smaltimento dei rifiuti e alla difesa dell'ambiente, alla sanità, alla cultura e l'Università, alla allocazione delle grandi infrastrutture economiche e dei servizi pubblici e al decentramento di questi sul territorio;
  • * considerato che gli assetti amministrativi tradizionali si presentano distanti dalla realtà e dalle dinamiche sociali, ponendosi anzi sovente essi stessi come elementi frenanti e incapaci di assicurare la qualità dei servizi e uno sviluppo ordinato e armonico dell'area vasta di Cagliari, i quali debbono essere considerati obiettivi di primaria importanza ai fini dell'inserimento della Sardegna nei grandi processi economici nazionali e internazionali;
  • * viste le gravi difficoltà incontrate dalle amministrazioni locali della Sardegna, a causa della carenza di mezzi finanziari e di organici e della mancanza del coordinamento necessario per incidere in modo efficace nello sviluppo economico e sociale del territorio;
  • * nel confermare il principio irrinunciabile della salvaguardia delle peculiarità e delle tradizioni sociali e culturali di ciascuna municipalità, naturale punto di riferimento politico e amministrativo per i cittadini
  • * preso atto del grave ritardo della Regione Sarda nell'affrontare il tema del governo unitario dell'area metropolitana di Cagliari, a oltre sei anni dall'entrata in vigore del nuovo ordinamento delle Autonomie locali;
  • * vista la legge n. 142/90;
  • vista la L.R. n. 7/97
  • RICONOSCE

    nella Città (o Provincia) metropolitana di Cagliari lo strumento istituzionale più idoneo per affrontare, sulla base di un forte raccordo con i Comuni, il governo unitario delle materie di portata sovracomunale, in particolare al fine di:

  • dare soluzione ai problemi di area vasta (mobilità, rifiuti, ambiente, sanità, territorio, economia, cultura)
  • valorizzare le potenzialità economiche e culturali delle diverse aree territoriali all'interno dell'area vasta
  • riequilibrare la fruizione dei servizi, con particolare riguardo alle zone periferiche
  • decongestionare il capoluogo e favorire il decentramento effettivo e reale di funzioni amministrative e dei servizi di immediata richiesta da parte dei cittadini
  • dare massima estensione ai servizi, avvicinandoli in modo diffuso e standardizzato ai cittadini-utenti

  • 6) ridurre i tempi e migliorare la qualità di erogazione dei servizi
  • controllare la qualità dei servizi
  • razionalizzare ed ottimizzare gli investimenti;
  • CHIEDE
  • alla Regione Sarda e all'Amministrazione Provinciale di attivare un tavolo di confronto con l'Amministrazione Provinciale e gli altri Comuni interessati all'istituzione della Città (o Provincia) metropolitana di Cagliari;
  • all'Amministrazione Provinciale e agli altri Comuni dell'area vasta di Cagliari di concorrere all'elaborazione del progetto "area metropolitana di Cagliari", in vista della stipula di un primo protocollo d'intesa per l'istituzione della "Conferenza metropolitana", che delinei le basi dei nuovi assetti istituzionali, nel rispetto della salvaguardia delle peculiarità e delle tradizioni sociali e culturali di ciascuna municipalità, naturale punto di riferimento politico e amministrativo per i cittadini.

  • Sestu, 10 aprile 1997
     

    REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
    INCONTRO TRA L’ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI LUIGI CIGODI E I SINDACI DELL’AREA METROPOLITANA DI CAGLIARI

    Oggi, 11 settembre alle 9.30, si svolgerà l'incontro, promosso dalla Regione, tra l'assessore degli Enti Locali Luigi Cogodi e i sindaci dei comuni di Cagliari, Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius e Sestu. Tema centrale dell'incontro: avviare un confronto sull'ipotesi di delimitazione dell'area metropolitana di Cagliari.

    Cagliari - ore 9.30 - Assessorato degli Enti Locali via XXIX Novembre- - Sala Comitato Regionale di Controllo. La riunione è aperta ai giornalisti.



    A cura di C. Romagnoli
    10-12-2003