COMUNE DI
FIRENZE
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DELIBERA
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Data
stesura atto......: 29/01/2002 |
In
Rete civica dal: 02/04/2002 |
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Protocollo
interno ufficio: 00003 Numero
proposta di delibera: 00083 Num.
approvazione.: 00008-Consiglio |
Data
approvazione delibera: 25/02/2002 |
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Direzione
proponente: 0010. Direzione Entrate |
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OGGETTO:
Modifiche al Regolamento comunale per la disciplina
del Canone per l’Installazione dei Mezzi Pubblicitari.
Vista la Deliberazione 20/38 del 27.3.2001 con la
quale è stato approvato, tra l’altro, il Canone per l’Installazione dei Mezzi
Pubblicitari, ai sensi del D.Lgs. 446/97;
Ravvisata la necessità, dopo il primo anno di applicazione del canone, di apportare le modifiche ed integrazioni di seguito specificate:
a)
inserimento nel titolo del comma 1 dell’art. 36
della dicitura “impianto di affissione diretta” per coerenza con il contenuto
del comma medesimo;
b)
modifica degli scaglioni di superficie della
tipologia di cui al comma 2 a) “gigantografia artistica” per uniformarla alle
stesse classi di superficie della tipologia di cui al comma 2 b) “gigantografia
pubblicitaria” dell’art. 36 del regolamento cimp;
c)
istituzione per entrambe le tipologie di cui sopra
della superficie minima assoggettabile a canone pari a mq. 10;
d)
precisazione in fine dell’art. 43 che le tipologie 2
a) e 2 b) di cui sopra, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 42,
sono da considerare comunque temporanee e che quindi, anche quando
l’autorizzazione è rilasciata per una durata superiore a 90 giorni, il
pagamento va effettuato anticipatamente per periodi di 90 giorni o multipli di
90, salvo il residuo periodo finale;
e)
modifiche del comma 7 b) dell’art. 36 limitandolo al
solo veicolo adibito a trasporto di linea per differenziarlo dal veicolo
adibito a servizio taxi - bus-navetta;
f)
conseguente istituzione del comma 7 c) veicolo
adibito a servizio taxi - bus-navetta;
g)
precisazione all’art. 37 che per i mezzi bifacciali
a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia
pubblicitaria, non si applica la disposizione prevista per i mezzi polifacciali
quando la somma delle due facciate comporta il passaggio ad una classe di
superficie più elevata;
h)
modifica dell’importo di cui al comma 10 dell’art.
42 che delimita la possibilità delle rateizzazioni per la pubblicità
permanente, originariamente previsto in lire 5.000.000 poi convertito in euro
2.582,28 con determinazione dirigenziale n° 16879 del 20.12.2001, riducendolo a
euro 2.500;
Dato atto che il termine per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20.12.2001 con cui è stato differito al 28.2.2002 il termine entro cui gli enti locali devono approvare il bilancio di previsione per l’anno 2002;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
Per i motivi espressi in narrativa, in ordine al Regolamento comunale per la disciplina del Canone per l’Installazione dei Mezzi Pubblicitari:
1)
di aggiungere nel titolo del punto 1 dell’art. 36,
dopo le parole “Impianto su arredo urbano” e prima della parola “Stendardo”, le
parole “Impianto
di affissione diretta”;
2)
di sostituire il contenuto delle lettere a) e b) del
punto 2 dell’art. 36 con le seguenti lettere di uguale contenuto normativo:
a)
Gigantografia artistica;
b)
Gigantografia pubblicitaria;
- maggiorazione 100% per superfici oltre 10 e fino a
30 mq.;
- maggiorazione 200% per superfici oltre 30 mq.;
Per entrambe le tipologie a) e b) la superficie minima assoggettabile a canone per ciascuna autorizzazione è pari a mq. 10;
3)
di aggiungere in fine dell’art. 43 il seguente
comma:
“le tipologie 2 a) e 2 b) dell’art. 36, in deroga a
quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 42, sono da considerare comunque
temporanee e quindi, anche quando l’autorizzazione è rilasciata per una durata
superiore a 90 giorni, il pagamento va effettuato anticipatamente per periodi
di 90 giorni o multipli di 90, salvo il residuo periodo finale”;
4)
di modificare il comma 7 lettera b) dell’art. 36
come di seguito specificato;
il titolo varia nel modo seguente:
b)
veicolo adibito a trasporto di linea;
c)
veicolo adibito a servizio taxi – bus navetta;
nel testo le parole “è stabilita una tariffa” sono
sostituite dalle parole “sono stabilite due distinte tariffe, una per la
tipologia di cui alla lettera b) ed una per le tipologie di cui alla lettera c)”;
5)
di aggiungere all’art. 37, dopo il comma 4, il
seguente comma:
“Per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che
non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, non si applica il
disposto del comma precedente quando la somma delle due facciate comporta il
passaggio ad una classe di superficie più elevata. Ai fini del calcolo di
superfici esenti o non assoggettabili al canone si fa comunque riferimento alla
superficie complessiva del mezzo”;
6)
di modificare l’importo di cui al comma 10 dell’art.
42 da euro 2.582,28 ad euro 2.500;
Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati:
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favorevoli |
24 |
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contrari |
- |
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astenuti |
- |
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non votanti |
1: |
ORLANDINI GIOVANNI |
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essendo
presenti 25 consiglieri.
LA PROPOSTA E’ PERTANTO APPROVATA.
Dopodiché il Presidente propone al
Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di
legge, il presente provvedimento.
IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’.
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
Responsabile: p.o. flussi documentali - Ufficio Segreteria generale e affari istituzionali
Data di aggiornamento: 02/04/2002