COMUNE   DI   FIRENZE

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DELIBERA

 

 

Data stesura atto......: 29/01/2002

 

In Rete civica dal: 02/04/2002

 

Protocollo interno ufficio: 00003

 

Numero proposta di delibera: 00083

 

Num. approvazione.: 00008-Consiglio

 

 

 

 

 

Data approvazione delibera: 25/02/2002

 

Direzione proponente: 0010. Direzione Entrate

 

OGGETTO:


Modifiche al Regolamento comunale per la disciplina del Canone per l’Installazione dei Mezzi Pubblicitari.




 

I L     C O N S I G L I O

 

Vista la Deliberazione 20/38 del 27.3.2001 con la quale è stato approvato, tra l’altro, il Canone per l’Installazione dei Mezzi Pubblicitari, ai sensi del D.Lgs. 446/97;

 

Ravvisata la necessità, dopo il primo anno di applicazione del canone, di apportare le modifiche ed integrazioni di seguito specificate:

 

a)      inserimento nel titolo del comma 1 dell’art. 36 della dicitura “impianto di affissione diretta” per coerenza con il contenuto del comma medesimo;

 

b)      modifica degli scaglioni di superficie della tipologia di cui al comma 2 a) “gigantografia artistica” per uniformarla alle stesse classi di superficie della tipologia di cui al comma 2 b) “gigantografia pubblicitaria” dell’art. 36 del regolamento cimp;

 

c)      istituzione per entrambe le tipologie di cui sopra della superficie minima assoggettabile a canone pari a mq. 10;

 

d)      precisazione in fine dell’art. 43 che le tipologie 2 a) e 2 b) di cui sopra, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 42, sono da considerare comunque temporanee e che quindi, anche quando l’autorizzazione è rilasciata per una durata superiore a 90 giorni, il pagamento va effettuato anticipatamente per periodi di 90 giorni o multipli di 90, salvo il residuo periodo finale;

 

e)      modifiche del comma 7 b) dell’art. 36 limitandolo al solo veicolo adibito a trasporto di linea per differenziarlo dal veicolo adibito a servizio taxi - bus-navetta;

 

f)        conseguente istituzione del comma 7 c) veicolo adibito a servizio taxi - bus-navetta;

 

g)      precisazione all’art. 37 che per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, non si applica la disposizione prevista per i mezzi polifacciali quando la somma delle due facciate comporta il passaggio ad una classe di superficie più elevata;

 

h)      modifica dell’importo di cui al comma 10 dell’art. 42 che delimita la possibilità delle rateizzazioni per la pubblicità permanente, originariamente previsto in lire 5.000.000 poi convertito in euro 2.582,28 con determinazione dirigenziale n° 16879 del 20.12.2001, riducendolo a euro 2.500;

 

            Dato atto che il termine per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20.12.2001 con cui è stato differito al 28.2.2002 il termine entro cui gli enti locali devono approvare il bilancio di previsione per l’anno 2002;

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

 

D E L I B E R A

 

Per i motivi espressi in narrativa, in ordine al Regolamento comunale per la disciplina del Canone per l’Installazione dei Mezzi Pubblicitari:

 

1)      di aggiungere nel titolo del punto 1 dell’art. 36, dopo le parole “Impianto su arredo urbano” e prima della parola “Stendardo”, le parole “Impianto di affissione diretta”;

 

2)      di sostituire il contenuto delle lettere a) e b) del punto 2 dell’art. 36 con le seguenti lettere di uguale contenuto normativo:

a)      Gigantografia artistica;

b)      Gigantografia pubblicitaria;

- maggiorazione 100% per superfici oltre 10 e fino a 30 mq.;

- maggiorazione 200% per superfici oltre 30 mq.;

Per entrambe le tipologie a) e b) la superficie minima assoggettabile a canone per ciascuna autorizzazione è pari a mq. 10;

 

3)      di aggiungere in fine dell’art. 43 il seguente comma:

“le tipologie 2 a) e 2 b) dell’art. 36, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 42, sono da considerare comunque temporanee e quindi, anche quando l’autorizzazione è rilasciata per una durata superiore a 90 giorni, il pagamento va effettuato anticipatamente per periodi di 90 giorni o multipli di 90, salvo il residuo periodo finale”;

 

4)      di modificare il comma 7 lettera b) dell’art. 36 come di seguito specificato;

il titolo varia nel modo seguente:

b)      veicolo adibito a trasporto di linea;

c)      veicolo adibito a servizio taxi – bus navetta;

nel testo le parole “è stabilita una tariffa” sono sostituite dalle parole “sono stabilite due distinte tariffe, una per la tipologia di cui alla lettera b) ed una per le tipologie di cui alla lettera c)”;

 

5)      di aggiungere all’art. 37, dopo il comma 4, il seguente comma:

“Per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, non si applica il disposto del comma precedente quando la somma delle due facciate comporta il passaggio ad una classe di superficie più elevata. Ai fini del calcolo di superfici esenti o non assoggettabili al canone si fa comunque riferimento alla superficie complessiva del mezzo”;

 

6)      di modificare l’importo di cui al comma 10 dell’art. 42 da euro 2.582,28 ad euro 2.500;

 

            Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati:

 

favorevoli

24

 

 

 

 

 

 

contrari

  -

 

 

 

 

 

 

astenuti

  -

 

 

 

 

 

 

non votanti

  1:

ORLANDINI GIOVANNI

 

 

 

 

 

            essendo presenti 25 consiglieri.

 

            LA PROPOSTA E’ PERTANTO APPROVATA.

 

            Dopodiché il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

 

            IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’.

 

            SEGUE ALLEGATO


 


 



ALLEGATI  PARTE  INTEGRANTE

 


 




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