COMUNE DI FIRENZE

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DELIBERA

Data stesura atto......: 03/05/2001

In Rete civica dal: 10/07/2001

Protocollo interno ufficio: 00035

Numero proposta di delibera: 00410

Num. approvazione.: 00057-Consiglio

 

 

 

 

Data approvazione delibera: 28/05/2001

Direzione proponente: 0020. Direzione Sviluppo economico

OGGETTO:

Regolamento comunale per la disciplina dell’attività di estetista approvato con Delib. C.C. n. 62/68 del 18.03.1996 divenuta esecutiva il 28.05.1996 – modifica art. 6 1° comma.

 

I L C O N S I G L I O

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’attività di estetista approvato con Delib. C.C. n. 62/68 del 18.03.1996 divenuta esecutiva il 28.05.1996;

Visto in particolare l’art. 6 "Esercizi misti" che al primo comma cita: "E’ possibile l’esercizio congiunto di più attività, fra loro affini (podologo, acconciatore, estetista) in un’unica sede sia da parte dello stesso soggetto che di soggetti giuridici diversi, ciascuno dei quali in possesso delle relative autorizzazioni";

Rilevato che la figura professionale del podologo si caratterizza sostanzialmente non in un’attività di estetica, bensì in una attività sanitaria non medica che si svolge solo in strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale, come disciplinato dal Decreto del Ministero della Sanità 14.09.1994 n. 666 secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 502 del 23.10.1992; poiché la podologia non è una disciplina individuata dai Decreti Ministeriali all’uopo emanati, le funzioni di responsabile sono assorbite dal Direttore Sanitario della struttura dove viene esercitata l’attività;

Ritenuto pertanto opportuno modificare l’art. 6 comma 1 sopracitato cassando dallo stesso il termine "podologo", proprio perché relativo ad attività del tutto diversa da quella di estetista;

Vista la Legge 1/90, la L.R. 74/94 e successiva modifica;

Visto l’art. 15 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

D E L I B E R A

Per i motivi in narrativa esposti:

  1. di modificare l’art. 6 "Esercizi misti" comma 1 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’attività di estetista approvato con Delib. C.C. n. 62/68 del 18.03.1996 divenuta esecutiva il 28.05.1996, cassando dallo stesso il termine "podologo";
  2. di precisare che restano valide ed efficaci tutte le altre disposizioni del succitato regolamento.

Nessuno dei presenti chiede di prendere la parola sull’argomento o solleva eccezioni.

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli 27

contrari -

astenuti -

non votanti 3: ANDRIULLI ANTONIO GERARDO PIERI MASSIMO

TONDI FEDERICO

essendo presenti 30 consiglieri.

LA PROPOSTA È PERTANTO APPROVATA.

 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- Nessun allegato.




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Data di aggiornamento: 10/07/2001

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